Sentenza 20 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 20/03/2025, n. 301 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 301 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI CAGLIARI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari, Sezione prima civile, riunito in camera di consiglio e composto dai signori:
Dott. Vincenzo Amato Presidente relatore
Dott. Mario Farina Giudice
Dott.ssa Francesca Lucchesi Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1004 del ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione per l'anno 2025, promossa da
- C.F. , nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Stefania Sanna, che lo rappresenta e difende per procura speciale,
e
- C.F. , nata a [...] il [...], Controparte_1 C.F._2
elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Mauro Puggioni, che la rappresenta e difende per procura speciale,
ricorrenti e con l'intervento del
- Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore della Repubblica dott.
Gilberto Ganassi,
intervenuto per legge
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1. I coniugi ricorrenti hanno domandato congiuntamente che il Tribunale pronunciasse la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra loro contratto in data 09/10/2010, trascritto presso il registro dello stato civile del Comune di
Sassari.
Gli stessi hanno inoltre chiesto che il Tribunale prendesse atto degli accordi tra loro raggiunti.
Il Pubblico Ministero, intervenuto ritualmente, ha concluso per l'accoglimento della domanda.
2. La domanda proposta dai ricorrenti è fondata e deve, pertanto, essere accolta.
I coniugi, infatti, al momento del deposito del ricorso introduttivo, erano legalmente separati e, dalla data di comparizione davanti al Presidente del
Tribunale nella procedura di separazione personale, era decorso il termine previsto per legge.
Il Tribunale deve prendere atto degli accordi intervenuti tra le parti in quanto gli stessi non sono contrari alla legge o contrastanti con gli interessi di figli minori.
3. Tenuto conto della natura della decisione, le spese del giudizio devono essere interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo,
- pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data
09/10/2010 tra e trascritto presso il Parte_1 Controparte_1
registro dello stato civile del Comune di Sassari, anno 2010, numero 246, parte 2, serie A, ordinando l'annotazione della presente sentenza a cura dell'Ufficiale dello stato civile dello stesso Comune;
- prende atto degli accordi intervenuti tra le parti, di seguito riportati:
A) Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio trascritto presso l'Ufficio dello stato civile del Comune di Sassari, anno 2010, atto 246, parte
2, serie A, ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Sassari
Pag. 2 di 4 l'annotazione dell'emananda sentenza in calce all'originale dell'atto di matrimonio e negli atti dello Stato civile del Comune di Sassari.
B) L'immobile adibito a casa coniugale, sita in Cagliari in via Gianturco n. 12, di proprietà di , viene assegnato a , Parte_1 Controparte_1
che vi dimorerà/abiterà con la figlia fino al compimento della Per_1
maggiore età della ragazza.
C) sarà affidata ad entrambi i genitori, stabilendo la sua Persona_2
residenza primaria presso la madre nella casa coniugale;
D) I genitori eserciteranno la potestà di ordinaria amministrazione separatamente, anche nei periodi in cui si troverà a vivere presso Per_1
ciascuno di loro;
ad ogni modo continuerà a ricevere dai genitori Per_1
cure, educazione ed istruzione, mantenendo con ciascuno di essi, e con i parenti di ciascun ramo genitoriale, rapporti equilibrati e continuativi.
E) I genitori eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, concordando le scelte educative e scolastiche, quelle relative alla salute e alla cura della persona, l'eventuale indirizzo religioso, la partecipazione ad attività formative extrascolastiche, i viaggi di istruzione e svago e quant'altro appaia rilevante ai fini della educazione e della crescita serena ed equilibrata della minore, tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni della medesima;
F) Il padre potrà tenere con sé ogni qual volta lo desideri, previo Per_1
accordo con la madre e a garanzia di continuità della relazione parentale, dell'espletamento efficace delle funzioni genitoriali e compatibilmente alla sua situazione lavorativa, potrà vedere e tenere con sé la minore almeno due weekend al mese, da concordarsi tra le parti di volta in volta in considerazione della distanza e dei necessari spostamenti.
G) Durante il periodo estivo il padre potrà tenere con sé la figlia per 15 gg. consecutivi, da stabilirsi concordemente con la madre almeno un mese prima dell'inizio di tale periodo.
H) trascorrerà coi genitori le vacanze Natalizie e Pasquali secondo il Per_1 criterio dell'alternanza, così come le altre festività e i compleanni della bambina.
Pag. 3 di 4 I) Inoltre, per l'ipotesi in cui, per esigenze lavorative della parti, sia necessario, oltre ai turni indicati al punto che precede, variare i turni di permanenza di presso ciascuno dei genitori e/o stabilirne nuovi, le parti fin da ora Per_1
concordano di poter modificare di volta in volta i predetti turni con un preavviso di almeno 5 giorni concordandone la variazione.
J) , nella sua qualità di genitore non collocatario, Parte_1
contribuirà in forma indiretta al mantenimento di mediante Persona_2
versamento di una somma mensile di € 350,00 (euro trecentocinquanta/00), oltre alla cessione dei buoni pasto di cui usufruisce in ragione del suo lavoro, al netto di tutti gli eventuali oneri fiscali, in favore di , Controparte_1
da corrispondersi entro il giorno 5 di ciascun mese mediante bonifico bancario al seguente IBAN: [...] e l'importo così concordato sarà soggetto a rivalutazione secondo gli indici ISTAT.
K) I genitori continueranno altresì a dividere nella giusta metà tra loro l'importo dell'assegno unico universale nonché le spese straordinarie preventivamente concordate e documentate, così come individuate nelle linee guida del
Consiglio Nazionale Forense del 29 novembre 2017 che si allegano per formare parte integrante del presente atto.
L) Attesa la mutata condizione lavorativa della e la necessità che la CP_1
minore non venga lasciata da sola durante l'assenza della madre per lavoro ed in circostanze eccezionali (quale a titolo esemplificativo e non esaustivo improvvisi scioperi scolastici) il signor si impegna a Parte_1
Per_ versare il 50% della spesa di baby-sitting per la figlia , previa rendicontazione mensile, congiuntamente all'assegno di mantenimento.
- dichiara le spese del giudizio interamente compensate tra le parti.
Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio della Sezione prima civile del
Tribunale, il 20/03/2025.
Il Presidente estensore
(dott. Vincenzo Amato)
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