Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 03/06/2025, n. 2322 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 2322 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
R. G. N. 3616/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Bari, dott. Giuseppe Craca, nel presente giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo 133/2022 emesso in data 29.01.2022
tra
in persona Parte_1 dell'amministratore unico e legale rappresentante pro tempore avv. Isabella Loiodice con l'assistenza e difesa dell'avv. Giorgia Gaudino e dell'avv. Paolo Iannone;
- opponente -
e
con l'assistenza e difesa dell'avv. Carlo Controparte_1 Mercurio e dell'avv. Pasquale Bavaro;
a seguito di trattazione scritta della causa ha emesso la seguente sentenza:
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso in opposizione al decreto ingiuntivo di cui in epigrafe può essere ritenuto per quanto di ragione fondato in virtù delle motivazioni di seguito esposte.
Deve essere premesso che sono pacifici tra le parti – in quanto allegati dalla parte opposta all'interno del ricorso per decreto ingiuntivo e non specificamente contestati dalla parte opponente nell'atto introduttivo della fase di opposizione – lo svolgimento di un rapproto di lavoro subordinato e a tempo indeterminato avente ad oggetto la prestazione, a cura dell'opposto, di mansioni di impiegato e inquadramento nel II livello del c.c.n.l. studi professionali dal 13.01.2003 al 26.08.2021 (giorno di efficacia delle dimissioni rassegnate dall'opposto).
E' poi pacifica, in quanto allegato dall'opposto in ricorso e non contestato dalla cotroparte nell'atto di opposizione, la spettanza della somma di Euro 80.337,93 a titolo di T.F.R. maturato dall'inizio del rapporto fino al 31.12.2020 come raffigurato all'interno della C.U. 2021.
A fronte di tanto l'opponente ha dedotto che dall'importo appena citato deve essere sottratto l'importo complessivo
1
L'opponente ha dedotto che - in relazione all'anticipazione complessiva di Euro 24.060,00 di cui inannzi - nel corso del 2020 ha effettuato anticipazioni a titolo di TFR sulla base di accordo sindacale nei mesi da giogno a dicembre 2020.
In aggiunta a questo l'opponente ha anche dedotto l'esecuzione di ulteriori anticipazioni di TFR nell'anno 2021 per l'importo lordo di Euro 5774,00 (nei mesi di gennaio, febbraio, marzo e luglio 2021).
In conseguenza di tutto quanto esposto all'interno dell'atto di opposizione, lo studio associato ha quindi concluso che l'importo effettivamente dovuto a titolo di TFR sarebbe quello desumibile dalla C.U. 2022 (che ha depositato contestualmente all'opposizione) e cioè Euro 81.080,72 con la decurtazione dei suddetti importi di Euro 24.060,00 e di Euro 5774,00 e quindi 51.246,72 Euro.
Il sig. nel costituirsi nella fase di Controparte_1 opposizione, non ha contestato l'importo del TFR come desumibile dalla più recente C.U. 2022 e non ha neanche contestato l'effettuazione di tutte le anticipazioni di TFR dedotte dallo studio, ed ha insistito, quindi, nella condanna dell'opponente al versamento di Euro 51.246,72 (come appunto conteggati dall'opponente) a titolo di residuo di TFR.
In occasione della celebrazione della prima udienza l'opposto ha depositato atto di accollo del debito oggetto di causa sottoscritto dal socio avv. . Parte_1
All'interno della scrittura privata in argomento il socio avv. si è accollato il debito oggetto di Parte_1 causa, si è impegnato a pagare il debito entro e non oltre il giorno 30.06.2022 e le parti hanno, infine, convenuto che “il mancato rispetto di alcuna delle clausole e degli impegni indicati nei punti precedenti comporterà l'integrale venir meno dell'accordo, con la parte non inadempiente che potrà proseguire in tutte le proprie iniziative a tutela delle proprie prerogative soggettive”.
Sulla base di tale ultima clausola è evidente la pattuzione del venir meno del negozio di accollo suddetto nell'ipotesi di mancato pagamento del credito per cui è causa, da parte del'accollante, entro il giorno 30.06.2022.
Orbene, poiché non risulta che il pagamento in argomento sia stato effettuato dall'accollante, l'accollo (peraltro cumulativo) non può ritenersi più operante e quindi non è rilevante ai fini della presente decisione.
2 Per altro verso, la rinuncia depositata dall'opponente
“agli atti ed all'azione dell'anzidetta procedura di pignoramento presso terzi promossa nei confronti della Prof. Avv. Isabella Loiodice” non è parimenti rilevante in quanto avente ad oggetto la rinuncia all'azione esecutiva (e non al diritto di credito oggetto di causa) instaurata a seguito della concessione della provvisorie esecutorietà al decreto ingiuntuvo opposto.
In virtù di tutto quanto innanzi, risultando sussistente il credito per cui si controverte ed essendo pacifico tra le parti il relativo ammontare, il decreto ingiuntivo opposto deve essere revocato e parte opponente deve esesre condannata al pagamento della minor somma di Euro 51.246,72 oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data di insorgenza al saldo.
L'accoglimento delle contestazioni di parte opponente in relazione al quantum dell'importo ancora dovuto giustificano di compensare per ½ le spese di lite in relazione sia alla fase monitoria che alla fase di opposizione con addebito della quota residua – contaggiata in relazione al valore di causa e agli importi minimi in ragione della semplicità delle questioni affrontate – a carico dell'opponente in quanto prevalentemente soccombente e con distrazione in favore dei difensori dell'opposto in quanto anticipatari.
P.Q.M.
disattesa ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione, così definitivamente provvede:
- accoglie per quanto di ragione l'opposizione e, per l'effetto:
- revoca il decreto ingiuntivo opposto;
- condanna parte opponente alla corresponsione dell'importo complessivo di € 51.246,72 oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data di insorgenza al saldo;
- compensa per 1/2 le spese di lite tra le parti e condanna la parte opponente alla rifusione della restante quota che liquida complessivamente – in relazione sia alla fase a cognizione sommaria sia in relazione alla fase a cognizione piena - in € 3240,50 oltre rimborso forfettario per spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge da distrarsi.
Bari, 6.06.2025
Il Giudice del Lavoro
(dott. Giuseppe Craca)
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