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Sentenza 14 gennaio 2025
Sentenza 14 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 14/01/2025, n. 194 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 194 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SALERNO
Prima Sezione Civile riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) dott.ssa Ilaria Bianchi - Presidente Rel.
2) dott.ssa Caterina Costabile - Giudice
3) dott.ssa Valentina Chiosi - Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 4330/22 RG iscritta in data 17.5.22, avente per oggetto: scioglimento matrimonio civile
TRA
(C.F.: ), rappresentata e difesa, come da procura Parte_1 C.F._1 allegata al ricorso introduttivo, dall'avv. Samanda Magliano, presso il cui studio elettivamente domicilia in Campagna al viale della Democrazia n. 109;
RICORRENTE
E
(CF: , rappresentato e difeso, come da procura Controparte_1 C.F._2 allegata alla memoria difensiva, dall'avv. Annarita Masiello, presso il cui studio elettivamente domicilia in Eboli alla via De Silva n. 7;
RESISTENTE
NONCHE'
P.M. IN SEDE
INTERVENTORE EX LEGE
All'udienza del 24.10.24, fissata con modalità di trattazione scritta, la causa era riservata in decisione, previa concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 17.5.22 , premettendo di aver contratto Parte_1 matrimonio civile con in data 20.7.96 in Eboli e che dalla loro unione erano nati Controparte_1
i figli (21.9.96) e (4.6.08), chiedeva pronunciarsi lo scioglimento del matrimonio, Per_1 Per_2 allegando altresì che con decreto del 4.5.21 il Tribunale di Salerno aveva omologato la separazione tra i coniugi alle condizioni tra loro concordate.
Pertanto, sul presupposto della definitiva assenza dell'affectio coniugalis, introduceva il presente giudizio, insistendo per la conferma delle condizioni già statuite nel corso della separazione.
Instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio il resistente che non si opponeva alla domanda di scioglimento del matrimonio, chiedendo la revoca del contributo per il mantenimento del figlio da ritenersi economicamente autosufficiente. Per_1
All'esito della comparizione delle parti, dato atto del fallimento del tentativo di conciliazione, il giudice delegato dal Presidente con ordinanza depositata in data 16.11.22, confermava le condizioni della separazione, revocando tuttavia il contributo per il mantenimento del figlio, rimettendo le parti innanzi al giudice istruttore per il prosieguo del giudizio.
Rigettata la richiesta di prova orale, delegati accertamenti alla Polizia tributaria, la causa, all'udienza del 24.10.24, fissata con modalità di trattazione scritta, era assunta in decisione ai sensi dell'art. 190
c.p.c.
Tanto premesso, osserva questo Tribunale che il ricorso è fondato e merita accoglimento.
Dalle risultanze di causa emerge che si è realizzata la fattispecie di cui all'art 3, n.2, lett. b) della L.
898/1970 così come mod. dalla L. n 74/ 1987 e dalla L. n.55/2015, atteso il decorso di oltre sei mesi dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale di Salerno per la separazione.
Ne segue che va pronunciato lo scioglimento del matrimonio.
Devono quindi esaminarsi le ulteriori domande, dovendo disporsi per la cui audizione appare Per_2 del tutto superflua, stante l'assenza di contestazione sull'esercizio della responsabilità genitoriale,
l'affido congiunto ad entrambi genitori della minore, con collocazione prevalente presso la madre, con la quale coabita.
Quanto al diritto di visita, considerando l'età della minore e le mutate esigenze, si dispone che vi siano incontri liberi tra il padre e la minore, previo consenso di quest'ultima, non apparendo opportuno, proprio per l'età della ragazza, disporre l'ammonimento del padre a rispettare il diritto di visita che non può essere più mediato dalla madre.
Deve, ancora, quantificarsi il contributo per il mantenimento in favore dei figli, facendo applicazione dell'art. 316 bis c.c. ed evidenziando che la ricorrente insiste per un assegno di mantenimento anche in favore del primo figlio, non riconosciuto all'esito dell'udienza presidenziale.
Orbene, ritiene il Tribunale di dover rigettare la richiesta di mantenimento per il figlio Per_1 rilevandosi che egli è prossimo a compiere 29, si è diplomato a 19 anni e non sta studiando, dovendo pertanto considerarsi economicamente autosufficienti. Sul punto si ricorda, si ricorda che in conformità con l'orientamento più recente della Suprema Corte, ai fini del riconoscimento dell'obbligo di mantenimento dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente il giudice di merito è tenuto a valutare, con prudente apprezzamento, caso per caso e con criteri di rigore proporzionalmente crescenti in rapporto all'età dei beneficiari, le circostanze che giustificano il permanere del suddetto obbligo, fermo restando che questo obbligo non può essere protratto oltre ragionevoli limiti di tempo e di misura, poiché il diritto del figlio si giustifica nei limiti del perseguimento di un progetto educativo e di un percorso di formazione, nel rispetto delle sue capacità, inclinazioni e (purché compatibili con le condizioni economiche dei genitori) aspirazioni.
L'onere della prova delle condizioni che fondano il diritto al mantenimento è a carico del richiedente, vertendo esso sulla circostanza di avere il figlio curato, con ogni possibile impegno, la propria preparazione professionale o tecnica o di essersi, con pari impegno, attivato nella ricerca di un lavoro;
di conseguenza, se il figlio è neomaggiorenne e prosegua nell'ordinario percorso di studi superiori o universitari o di specializzazione, già questa circostanza è idonea a fondare il suo diritto al mantenimento;
viceversa, per il "figlio adulto" in ragione del principio dell'autoresponsabilità, sarà particolarmente rigorosa la prova a suo carico delle circostanze, oggettive ed esterne, che rendano giustificato il mancato conseguimento di una autonoma collocazione lavorativa (cfr. Cass. civ., sez.
I, 27/02/2024, n. 5177; Cass. civ., sez. I, 23/01/2024, n. 2259).
I principi della funzione educativa del mantenimento e dell'autoresponsabilità circoscrivono, in capo al genitore, l'estensione dell'obbligo di contribuzione del figlio maggiorenne privo di indipendenza economica per il tempo mediamente necessario al reperimento di un'occupazione da parte di questi, tenuto conto del dovere del medesimo di ricercare un lavoro contemperando, fra di loro, le sue aspirazioni astratte con il concreto mercato del lavoro, non essendo giustificabile nel "figlio adulto"
l'attesa ad ogni costo di un'occupazione necessariamente equivalente a quella desiderata (cfr. Cass. civ., sez. I, 20/09/2023, n. 26875).
In definitiva, il mantenimento del figlio maggiorenne è da escludersi ove questi abbia iniziato ad espletare un'attività lavorativa, dimostrando quindi il raggiungimento di un'adeguata capacità, senza che possa rilevare la sopravvenienza di circostanze ulteriori che, pur determinando l'effetto di renderlo momentaneamente privo di sostentamento economico, non possono far risorgere un obbligo di mantenimento, i cui presupposti siano già venuti meno, e potendo in tal caso residuare, in capo ai genitori, al massimo un obbligo alimentare (cfr. Cass. civ., sez. VI, 08/02/2023, n. 3769), dovendo valutarsi altresì le condizioni economiche dei genitori.
Alla luce delle circostanze di cui sopra, come acquisite al processo ed in applicazione della giurisprudenza richiamata, deve ritenersi pertanto che vada rigettata la domanda di mantenimento per il figlio. Quanto alla determinazione per il contributo di devono valutarsi gli accertamenti delegati. Per_2
Ebbene, risulta, dagli atti di causa, che il resistente svolge attività di professore di educazione fisica, avendo dichiarato per l'anno 2020 un reddito da lavoro dipendente di € 28126,00, per l'anno 2021 un reddito di € 29006,00 e per l'anno 2022 un reddito di € 32401,00. Dagli accertamenti egli risulta condurre in locazione due immobili per un canone di € 3510,00 ciascuno. Non è proprietario di beni immobili ed è proprietario di una Peugeot 308.
La ricorrente non svolge attività lavorativa e ha percepito il reddito di cittadinanza per l'anno 2022 di € 11805,00 e per l'anno 2023 € 8761,00, oltre all'assegno unico.
Questa la situazione reddituale delle parti, con riferimento alla quale, considerata per un verso la revoca del mantenimento per il figlio e, per l'altro, le maggiori esigenze legate alla crescita di Per_2 ritiene il Tribunale di dover rideterminare dalla presente pronuncia la somma di € 350,00 oltre rivalutazione annuale secondo gli indici Istat, dovendo altresì il padre farsi carico delle spese straordinarie nella misura del 70%, come già concordato nel corso del giudizio di separazione.
Le spese di lite vanno compensate in considerazione della natura della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno – Prima Sezione Civile -, pronunciando definitivamente nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
1) Pronuncia lo scioglimento del matrimonio tra nato a [...] Controparte_1
l'8.3.67, e , nata a [...] il [...], celebrato nel Comune di Eboli Parte_1 in data 20.7.96 e trascritto nel relativo Registro Atti Matrimonio del predetto comune;
2) Affida la figlia minore ad entrambi i genitori con collocazione prevalente presso Per_2 la madre;
3) dispone incontri liberti tra la minore ed il padre;
4) rigetta la domanda di mantenimento per il figlio Per_1
5) determina in € 350,00 oltre aggiornamento annuale ed automatico Istat l'assegno di mantenimento per la figlia che il resistete è tenuto a corrispondere alla ricorrente Per_2 entro il 10 di ogni mese, oltre rivalutazione annuale secondo gli indici Istat dalla presente pronuncia;
6) dispone che il padre contribuisca nella misura del 70% alle spese straordinarie contratte nell'interesse della figlia;
7) Ordina l'annotazione della presente decisione nel relativo registro degli atti di matrimonio;
8) compensa tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del 14.1.25 Il Presidente est. dott.ssa Ilaria Bianchi