Sentenza 26 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 26/02/2025, n. 768 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 768 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2025 |
Testo completo
N. 6275/2021 R.G.A.C.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord, II Sezione Civile, nella persona del G.M. dott.ssa Matilde Boccia, quale giudice unico, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa, in grado di appello, iscritta al n. 6275/2021 R.Gen.Aff.Cont. avente ad oggetto “Appello a sentenza del giudice di pace in materia di danni a cose” e pendente:
TRA
, nato a [...] il [...], Cod.Fisc. Parte_1 [...]
, residente in [...], C.F._1 elettivamente domiciliato in Casoria (Na) alla Via Cavour n. 79, presso lo studio dell'Avv. Maurizio Di Matteo C.F. che lo C.F._2 rapp.ta e difende in virtù di procura rilasciata su foglio separato da intendersi posta in calce all'atto di appello. Appellante CONTRO (P.I. ) in persona del suo legale rapp.te Controparte_1 P.IVA_1
p.t. e procuratore ad negotia, Dott. informato ai sensi dell'art. CP_2
4 comma 3 D. Lgs. n. 28/2010 della possibilità di ricorrere al procedimento di mediazione e dei benefici fiscali di cui agli artt. 17 e 20 del medesimo decreto, con sede legale in Bologna alla Via Stalingrado, 45, elettivamente domiciliata in Caivano (Na) alla via Braucci n° 23 nonché in Caserta al C.so Trieste n. 98 presso lo studio dell'avvocato Giuseppe Esposito, che la rappresenta e difende per mandato a margine all'atto di costituzione
Appellata E
, elettivamente domiciliato in Frattamaggiore (Na) Controparte_3 alla Via Vergara n. 140 presso lo studio dell'Avv. Mario Tecame quale suo procuratore costituito nel giudizio di primo grado
Appellato contumace
AVVERSO La sentenza n° 8609/2020 emessa dal Giudice di Pace di Napoli Nord, nella persona della dr.ssa Maria Rosaria Rondinone, nella causa iscritta al n. R.G. 6591/2014, pubblicata il 25/11/2020 e non notificata.
n. 6275/2021 r.g.a.c. Pagina 1 di 14
******* MOTIVI DELLA DECISIONE La presente motivazione viene redatta ai sensi degli artt. 132 cod. proc. civ. e 118 disp. att. cod. proc. civ., come novellati dalla l. 69/2009, in virtù di quanto disposto dall'art. 58, comma 2, l. cit.
1.Questioni preliminari. In via preliminare, va chiarito che in ordine a tutto ciò che non ha formato oggetto di appello (principale o incidentale), ovvero non ha formato oggetto di riproposizione (cfr. art. 346 cod. proc. civ.) ovvero non dipende dai capi impugnati della sentenza (cfr. artt. 329 e 336 cod. proc. civ.) si è formato il giudicato interno, con esonero del Tribunale da qualsivoglia delibazione al riguardo.
2. Sul merito della domanda. Con atto di appello notificato in data 24.5.21 a mezzo posta certificata ai sensi della L.53/94, il sig. conveniva innanzi al Tribunale Parte_1 di Napoli Nord la e onde ottenere la Controparte_4 Controparte_3 riforma della sentenza n. 8609/2020, pubblicata il 25.11.2020, con la quale, il Giudice di pace di Napoli Nord aveva rigettato la sua domanda avanzata in primo grado diretta ad ottenere il risarcimento dei danni asseritamente subiti in data 06/03/2014, in Giugliano in Campania (Na), dall'autovettura Smart ForFour tg. DC259KX, di proprietà dell'istante. In merito al procedimento di primo grado, l'appellante rappresentava che: - con atto di citazione regolarmente notificato, conveniva innanzi al Giudice di Pace di Frattamaggiore la compagnia assicurativa ed il sig. CP_5 CP_6
, deducendo che in data 06/03/2014 alle ore 22:00 circa, in Controparte_3
Giugliano in Campania (Na), l'autovettura Smart ForFour tg. DC259KX, di proprietà dell'istante, mentre transitava regolarmente sulla strada Prov.le Santa Maria a Cubito in direzione Villa Literno, veniva investita e danneggiata nella parte laterale sinistra dall'autovettura Toyota Yaris tg. BL129HP, di proprietà del sig. , il cui conducente, Controparte_3 provenendo dall'inverso senso di marcia, della medesima strada, si immetteva, contro il regolare flusso di marcia, in un senso rotatorio e non avvedendosi del sopraggiungere della detta Smart, la impattava;
- che a seguito del suddetto urto a sinistra, il conducente dell'autovettura Smart ForFour tg. DC259KX, sterzando bruscamente ed istintivamente a destra, perdeva il controllo del suo veicolo e finiva per impattare contro un muro. Per l'effetto di quanto descritto, l'autovettura Smart ForFour tg. DC259KX, riportava danni sia alla parte laterale sinistra (scaturiti dall'urto diretto), che alla parte anteriore (scaturiti dall'urto indiretto), come da preventivo di riparazione che l'attore versava in atti. Al momento del sinistro, l'autovettura Smart ForFour tg. DC259KX, di proprietà del Pt_1
, risultava assicurata per la presso la
[...] CP_7 Controparte_4 con polizza n° 30/75690387, così come l'autovettura Toyota Yaris tg.
n. 6275/2021 r.g.a.c. Pagina 2 di 14 N. 6275/2021 R.G.A.C.
BL129HP, di proprietà del presunto responsabile civile, , Controparte_3 con polizza n° 30/103087210. Con lettera racc. a/r, con in allegato il modulo C.A.I. compilato e sottoscritto da entrambi i conducenti, la ex art.del Controparte_4
149 Dlgs 209/2005, quale compagnia garante, al momento del sinistro la r.c. auto del veicolo dell'istante veniva invitata e diffidata al risarcimento e/o indennizzo di tutti i danni subiti dall'istante, e contestualmente invitata al risarcimento, mediante nota a/r., quale compagnia del presunto responsabile. Vista la mancata comunicazione dell'offerta di risarcimento, decorso il termine fissato dall'art. 148 Dlgs 209/2005, veniva adita l'Autorità giudiziaria competente, per sentir accogliere le seguenti conclusioni:
“accertare e dichiarare l'esclusiva responsabilità del conducente dell'autovettura Toyota Yaris tg. BL129HP, di proprietà del sig. nella produzione causale del Controparte_3 sinistro di cui in premessa;
-accertare che entrambi i veicoli coinvolti, al momento del sinistro per cui è causa, erano coperti da valida garanzia assicurativa per l'R.C.A.; - accertare e dichiarare l'inadempimento della per la mancata Controparte_4 comunicazione della offerta di risarcimento del danno nei termini previsti dal Dlgs 209/2005; -per l'effetto condannare, ex art. 149 Dlgs 209/2005, la
[...]
in persona del legale rapp.te pro tempore, alla corresponsione, in favore CP_4 dell'istante, a titolo di risarcimento e/o indennizzo dei danni subiti dalla propria autovettura Smart ForFour tg. DC259KX, nel sinistro per cui è causa, della somma che verrà accertata in corso di causa o alla somma che verrà ritenuta equa dal Giudicante, con aggiunta di interessi legali e svalutazione monetaria, il tutto sempre nei limiti della somma di € 5.000,00; -con vittoria di diritti, spese ed onorari di causa da attribuirsi al sottoscritto procuratore antistatario. Instaurato il giudizio innanzi al Giudice di pace di Napoli Nord e regolarizzato il contraddittorio nei confronti del sig. , la Controparte_3 Co convenuta ed si costituivano e contestavano CP_5 Controparte_3
l'assunto attoreo, deducendo l'inammissibilita e l'infondatezza della domanda, ed eccepivano in particolare che, “contrariamente a quanto descritto nell'atto introduttivo del giudizio, il giorno 06.03.2014 non si verificava alcun sinistro tra il veicolo Smart. tg. DC259KX ed il veicolo Toyota Yaris tg. BL129HP, CP_8 in quanto alle ore 22:00 (e per l'intera notte), il veicolo Toyota Yaris tg. BL 129 HP si trovava in Frattamaggiore (Na) alla Via Venezia, parcheggiato davanti al civico contraddistinto dal n. 27 e che tanto era stato denunciato dal sig. alla Controparte_3 propria compagnia di assicurazioni in denuncia cautelativa”. Espletata istruttoria, ammesse le prove per testi richieste dalle parti, raccolte, rispettivamente, in data 20/12/2017 e 28/3/2018, veniva disposta, su richiesta dell'attore, una C.T.U. tecnica al fine di quantificare i danni occorsi al veicolo attoreo e, all'uopo veniva conferito l'incarico all'Ing. Per_1
– il quale, espletava un unico accesso in data 26.6.2018. Eccepiva
[...]
l'appellante che il perito non rispettava i termini fissati dal giudicante sia per l'invio della bozza alle parti sia per il deposito della relazione finale. Quindi, di fronte alle contestazioni mosse dal procuratore di parte attrice alla ctu, sia n. 6275/2021 r.g.a.c. Pagina 3 di 14 N. 6275/2021 R.G.A.C.
relative alle irregolarità procedurali sia alle gravi lacune ed ai gravi errori contenuti nell'elaborato finale del ctu (contestazioni formulate a verbale dal procuratore di parte attrice alla ctu sin dall'udienza del 26/9/2018 che nelle successive udienze), il giudice di prime cure, ritenutane la necessità, concedeva rinvii di udienza al fine di consentire la comparizione del CTU per rendere i chiarimenti richiesti e ritenuti dallo stesso necessari rispetto alle contestazioni sollevate da parte attrice, cui tuttavia il perito incaricato non compariva, depositata la relazione, all'udienza del 16/12/2019 la causa veniva introitata a sentenza e definita con la sentenza n. 8609/2020, depositata e resa pubblica il 25.11.2020 e non notificata, che così statuiva:
“Il Giudice di pace di Napoli Nord, definitivamente pronunciando sulla domanda di cui in epigrafe, ogni altra istanza ed eccezione disattese, cosi provvede: - rigetta la domanda in quanto non provata;
compensa le spese di causa, ponendo, definitivamente, a carico della parte che ne ha fatto richiesta quella afferente all'espletata c.t.u..” Avverso la suddetta sentenza, l'odierno appellante proponeva il dispiegato gravame invocando la riforma della stessa, indicando quale primo motivo di censura l'omessa dichiarazione di nullità della ctu., l'omessa pronuncia del giudice di primo grado sulle contestazioni specifiche mosse alla ctu dal procuratore di parte attrice, l'omesso provvedimento sanzionatorio a carico del ctu non comparso (nonostante 6 rinvii disposti all'uopo) a rendere i richiesti chiarimenti. Sul punto l'appellante reiterava l'eccepita nullità della CTU, sollevata nel giudizio di prossimità all'udienza del 26/9/2018 (la prima successiva al deposito ella CTU), per palese violazione dell'art. 195, c. 2 e 3 c.p.c, segnatamente.: a) Il ctu non ha atteso lo spirare del termine stabilito dal Giudice per l'invio delle osservazioni critiche delle parti;
b) il ctu ha depositato la consulenza senza tener conto delle osservazioni inviategli dal ctp attoreo (Geom. Perito assicurativo con pec del 19/9/2018; Persona_2
c) Il ctu, autorizzato dal Giudice, ha depositato in data 19/11/2018 le sue risposte alle osservazioni critiche del ctp attoreo, ma si è limitato a ripetere “letteralmente” quanto già aveva erroneamente affermato nella bozza di ctu inviata alla parti in data 11.8.2018 (peraltro abbondantemente oltre il termine stabilito dal Giudice nel conferimento); d) Il ctu non ha allegato, né alla relazione di ctu né alle risposte del 19/11/2018, le osservazioni del predetto ctp attoreo;
e) il ctu ha espresso valutazioni di tipo giuridico che non gli sono consentite ( pena la nullità della consulenza allorché, nelle sue note depositate il 19/11/2018, afferma una responsabilità in capo al conducente del veicolo attoreo). Riteneva l'appellante che, tali rilievi, oltre a costituire una grave negligenza nello svolgimento delle operazioni, inficiassero gli accertamenti eseguiti e le risposte fornite ai quesiti posti dal Giudice. Contestava, inoltre, non aver il giudice di prime cure dichiarato nulla la consulenza espletata e non aver disposto l'integrale rinnovazione della perizia o la sostituzione del consulente ex art. 196 c.p.c., nonché aver omesso completamente ogni valutazione del comportamento tenuto dal ctu e del contenuto della sua relazione – ad eccezione del punto in cui il ctu aveva affermato l'incompatibilità dei danni da urto diretto lamentati dall'attore. Eccepiva
n. 6275/2021 r.g.a.c. Pagina 4 di 14 N. 6275/2021 R.G.A.C.
dunque che la sentenza fosse viziata per violazione delle norme di cui agli artt. 194, 195 e 196 c.p.c. Elencava dettagliatamente le contestazioni specifiche mosse alla relazione peritale espletata in primo grado, segnatamente riteneva l'accostamento statico tra le due automobili compatibile contrariamente a quanto dichiarato dal ctu;
aver il perito misurato erroneamente l'altezza del fanale anteriore, ovvero superiormente al paraurti. Contestava inoltre non aver l'ausiliario per nulla rilevato in relazione alle pendenze eventuali delle strade ed errato il calcolo. Precisava che la somma dei pezzi di ricambio fosse pari ad euro 2.430,67 (iva esclusa) e non 2509.93 euro;
inoltre, eccepiva aver il ctu aver determinato un costo totale del danno pari ad euro 4.269,93 e non quello esatto che deduceva pari ad euro 4.340,67. Eccepiva, ancora, non aver il perito nella relazione parlato della segnaletica esistente e neanche chiarito la dinamica dell'incidente. Sul punto, evidenziava l'appellante, la presenza del segnale di divieto di accesso in corrispondenza dell'intersezione che presumeva aver indotto in errore la Toyota;
mentre, quanto alla dinamica deduceva che la smart procedeva su separata carreggiata in direzione opposta ed a senso unico e veniva ostacolata improvvisamente dalla suddetta Toyota che ingombrava impropriamente parte della carreggiata, e nel tentativo di evitare la collisione avvenuta, seppur lievemente, impattava la fiancata sinistra della smart, inducendo il relativo conducente dell'auto attorea a perdere il controllo fino ad impattare violentemente contro il muro ai margini della strada. Contestava ancora che il CTU aveva usato spesso la parola motoveicoli anziché autoveicoli, che riteneva dimostrazione dell'assoluta, grossolana esposizione dei fatti e valutazioni contenute nella perizia, che analiticamente disaminava onde poi ribadire l'omissione in cui riteneva essere incorso il giudice di prime cure, per non aver tenuto in alcun conto, nonostante la precisa eccezione sollevata da parte attrice, che la relazione del ctu fosse nulla. Quale secondo motivo di censura indicava l'errata ed in parte omessa valutazione da parte del giudice di primo grado delle risultanze processuali relative alla attività istruttoria espletata. All'uopo impugnava, quanto statuito alla pag.2 e alle pagine 3 e 4 della sentenza gravata, che testualmente riportava. Riteneva l'appellante aver il Giudice di prime cure errato a non accogliere la domanda attorea sul presupposto che la dinamica indicata nell'atto di citazione ai punti 1) e 2) della premessa contrastasse con quella descritta dal teste escusso. Di contro, riteneva alcuna discrasia rilevarsi tra la dinamica del sinistro tecnicamente indicata ai punti 1) e 2) dell'atto di citazione e quella rilevabile dalle dichiarazioni rese dal teste escusso, sig.ra
[...]
ma tutt'al più, deduceva potersi evidenziare una diversa Tes_1 descrizione del medesimo evento, attribuibile all'uso di espressioni differenti.
n. 6275/2021 r.g.a.c. Pagina 5 di 14 N. 6275/2021 R.G.A.C.
Riportava dunque il contenuto dell'atto introduttivo del primo giudizio e le dichiarazioni rese dalla teste e ribadiva non esservi alcuna diversità di fatti, alcuna discrasia tale da giustificare un giudizio di inattendibilità della teste e di insufficienza delle prove prodotte dall'attore a sostegno della propria domanda, come invece aveva statuito il giudice di prime cure, pervenendo a una decisione di rigetto della domanda medesima. Aggiungeva che la teste, aveva riconosciuto le foto Testimone_1 esibitele dalla produzione dell'attore, ritualmente prodotte, il luogo del sinistro, ovvero l'incrocio ove si era verificato e rilevava che il giudice di prime cure non aveva ben valutato neanche la prova documentale costituita dal materiale fotografico relative all'incrocio in questione, riconosciuto e sottoscritto dalla teste. Tanto premesso, citando le parti appellate in epigrafe indicate a comparire innanzi l'intestato Tribunale, all'udienza del 3.11.21, concludeva accogliersi le seguenti conclusioni: “-In via preliminare, accertare e dichiarare la nullità della consulenza tecnica d'ufficio redatta e depositata, nel giudizio di primo grado, dall'Ing. e, per l'effetto, disporre la rinnovazione totale delle operazioni peritali Persona_1 nominando un nuovo consulente;
-nel merito, accertare e dichiarare la esclusiva responsabilità del conducente l'autovettura Toyota Yaris tg. BL129HP ella causazione del sinistro per cui è causa e, per l'effetto, accertare e dichiarare il diritto dell'appellante al risarcimento dei danni subiti dall'autoveicolo di sua proprietà come già documentati e quantificati nel giudizio di primo grado; - per l'effetto accertare e dichiarare l'inadempimento contrattuale della convenuta società di assicurazioni e, dunque, condannarla al pagamento , in favore dell'appellante, al pagamento della somma di denaro come quantificato già nel giudizio di primo grado, ovvero della diversa somma che sarà accertata all'esito della espletanda C.T.U. tecnica di cui si è richiesta la rinnovazione, a titolo di integrarle risarcimento dei danni subiti dall'autoveicolo Smart
Forfour tg. DC259KX, di sua proprietà ed occorsi nel sinistro per cui è giudizio - Condannare, sempre per l'effetto, i convenuti in persona Controparte_9 del legale rappresentante pro tempore, ed il sig. , in solido, al pagamento Controparte_3 delle spese e competenze professionali di entrambi i gradi del presente giudizio, oltre C.P.A. e spese generali nella misura del 15%, con distrazione, ex art. 93 c.p.c., in favore del difensore anticipatario”. L'appellato AN , non si costituiva, restando contumace. CP_3
Si costituiva in giudizio la , eccependo preliminarmente CP_4
l'inammissibilità del dispiegato gravame per la mancanza del requisito di cui all'art. 342 primo comma, oltre all'infondatezza. La compagnia assicurativa appellata deduceva, di contro, che tanto la valutazione delle deposizioni testimoniali, quanto il giudizio sull'attendibilità dei testi, sulla credibilità e sulla rilevanza probatoria delle loro affermazioni sono rimessi al libero convincimento del giudice del merito, dunque riteneva, contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante nell'atto di impugnazione, il Giudice di prime cure aveva ampiamente e correttamente motivato l'impugnata sentenza e, dopo una attenta e precisa valutazione di n. 6275/2021 r.g.a.c. Pagina 6 di 14 N. 6275/2021 R.G.A.C.
tutti gli elementi di prova raccolta, ritenuto non provata la domanda e quindi non ottemperato l'onere probatorio gravante sulla parte istante. Rilevava l'appellata che la dinamica prospettata dalla parte attrice, non aveva trovato riscontro neppure nelle dichiarazioni della teste di parte attrice, la quale aveva riferito di un andamento dinamico differente rispetto a quello ricostruito in citazione. Eccepiva quindi la prospettazione dei fatti non provata, ragion per cui la domanda meritevole di essere rigettata così come l'appello. Aggiungeva che la dinamica riferita dal teste attoreo e la dinamica prospettata dall'attore non avevano neppure trovato conferma nella ricostruzione dei fatti svolta dal Ctu attraverso l'esame delle altimetrie e della collocazione e consistenza dei danni, rilevava inoltre aver il consulente potuto riscontrare solo danni da abrasioni privi di deformazioni nonché altimetrie senza corrispondenza possibile. Ciò detto evidenziava che il teste di parte convenuta aveva confermato la materiale impossibilità di coinvolgimento del veicolo di parte convenuta in quanto al momento del preteso sinistro, la vettura si trovava ferma in sosta vicino all'abitazione del convenuto, e che della circostanza vi fosse prova che lo stesso era rimasto fermo almeno dalle ore 20 alle 24 del giorno del sinistro, sicché eccepiva l'impossibilità del suo coinvolgimento nei fatti di causa, allocati alle ore 22. Relativamente al modello CAI sottoscritto dal presunto conducente del veicolo di parte convenuta, l'assicurazione appellata rilevava che il proprietario dello stesso veicolo- ossia convenuto responsabile civile – aveva sottoscritto una denuncia cautelativa da cui si evinceva di non conoscere il presunto conducente e che mai gli aveva affidato il suo veicolo, disconoscendo in pieno il sinistro de quo. Relativamente al valore dei CID versato in atti, eccepiva non essere sottoscritto dal proprietario del veicolo convenuto, bensì dal presunto ed
“irreale” conducente, e comunque non trattandosi di litisconsorte necessario, non avere alcun valore neppure confessorio e quindi non costituire neppure elemento probatorio liberamente valutabile. Sosteneva pertanto aver il primo giudice ben valutato la compiacente ed inattendibile deposizione testimoniale resa dalla teste addotta da parte attrice, che rapportata con gli esiti della CTU, non poteva che comportare il rigetto della domanda.
Tanto premesso, concludeva per sentir dichiarare: “- l'inammissibilità dell'appello per i dedotti motivi, violazione dell'art 342 c.p.c.; -l'infondatezza dell'appello per i dedotti motivi;
-condannarsi essa appellante al pagamento di spese e competenze del doppio grado di giudizio, oltre spese generali, iva e cpa come per legge”. Disposta la trattazione scritta della presente controversia, secondo le modalità telematiche previste dall'art. 83, comma 7, lett. h), D.L. 18/2020 (conv. in Legge n. 27/2020) come modificato dall'art. 221 D.L. 34/2020;alla prima udienza ritenuto ritualmente instaurato il contraddittorio tra le parti;
n. 6275/2021 r.g.a.c. Pagina 7 di 14 N. 6275/2021 R.G.A.C.
rilevato che non risultava essere stato acquisito il fascicolo di primo grado presso il competente giudice di pace e che tale adempimento fosse necessario ai fini della decisione, il presente giudizio in grado d'appello, il procedimento veniva rinviato alla data del 29.9.22, onerando all'uopo la cancelleria e contestualmente la parte più diligente a provvedere al suddetto incombente, poi ulteriormente per il medesimo incombente all'udienza del 28.11.2022 e, ulteriormente al 22.6.23. Alla data da ultimo indicata, preso atto della produzione degli atti di primo grado, il giudizio veniva rinviato per la precisazione delle conclusioni e in data 31.10.24, trattenuto in decisione con concessione dei termini ex art. 190- 352 cod. proc. civ. 3.In via pregiudiziale va dichiarata la contumacia dell'appellato CP_3
, invero nonostante la ritualità della notificazione dell'atto di appello
[...] eseguita nei confronti dell'ulteriore appellata (perfezionatasi, in data 24.5.21), quest'ultimo non si costituiva nel presente processo di appello, di guisa che dello stesso ne va dichiarata la contumacia. 4.In via preliminare va dato atto che sono stati osservati i termini di proposizione del gravame di cui all'art. 327 c.p.c. nella formulazione ratione temporis applicabile. Inoltre, la domanda proposta individua compiutamente, ai sensi dell'art. 342 c.p.c., le parti della sentenza impugnata e le circostanze da cui deriva la violazione della legge e la loro rilevanza ai fini della decisione impugnata, indicando altresì le modifiche richieste alla ricostruzione del fatto compiuto dal giudice di primo grado. Al riguardo, un recente arresto delle Sezioni Unite, ha precisato che gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di “revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata. (Sez. U -, Sentenza n. 27199 del 16/11/2017). Sempre in via preliminare, deve darsi atto che non costituisce motivo ostativo alla presente pronuncia la mancata allegazione del fascicolo di primo grado, invero richiesto e sollecitato dalla Cancelleria - come evincibile dalle richieste in atti - in quanto, per giurisprudenza pacifica, l'acquisizione del fascicolo d'ufficio di primo grado non costituisce condizione essenziale per la validità del giudizio di appello (cfr. Cassazione sentenze nn. 3181/2006 e 4492/1995) e che essa sia necessaria solo allorquando l'esame del suddetto fascicolo di primo grado si renda necessario ai fini della decisione della causa (cfr. Cassazione n. 19142/1995 e n. 12769/1992),
n. 6275/2021 r.g.a.c. Pagina 8 di 14 N. 6275/2021 R.G.A.C.
circostanza non rinvenibile nel caso di specie avendo l'appellante prodotto copia dei verbali di causa relativi al giudizio di primo grado, nonché le parti le relative produzioni di primo grado, dai quali sono desumibili le questioni dirimenti il giudizio d'appello in esame. Premesso quanto sopra e preliminarmente all'esame del merito, è necessario ricordare che il giudizio di appello ha un effetto devolutivo in quanto attribuisce al giudice la cognizione dello stesso rapporto sostanziale conosciuto in primo grado, limitatamente alle domande ed eccezioni espressamente riproposte in appello nei cd. motivi di impugnazione (cfr. Cass. n. 20636/2006). L'effetto devolutivo dell' appello entro i limiti dei motivi d'impugnazione, preclude al giudice del gravame esclusivamente di estendere le sue statuizioni a punti che non siano compresi, neanche implicitamente, nel tema del dibattito esposto nei motivi d'impugnazione, mentre non viola il principio del "tantum devolutum quantum appellatum" il giudice di appello che fondi la decisione su ragioni che, pur non specificamente fatte valere dall'appellante, tuttavia appaiano, nell'ambito della censura proposta, in rapporto di diretta connessione con quelle espressamente dedotte nei motivi stessi, costituendone necessario antecedente logico e giuridico.
Nel giudizio d'appello, infatti, il giudice può riesaminare l'intera vicenda nel complesso dei suoi aspetti, purché tale indagine non travalichi i margini della richiesta, coinvolgendo punti decisivi della statuizione impugnata suscettibili di acquisire forza di giudicato interno in assenza di contestazione, e decidere, con pronunzia che ha natura ed effetto sostitutivo di quella gravata, anche sulla base di ragioni diverse da quelle svolte nei motivi d'impugnazione. (Sez. 1, Sentenza n. 2973 del 10/02/2006). 5. Sul merito. In via del tutto assorbente e in virtù del principio della decisione della causa sulla base della ragione più liquida — che consente al giudice di accogliere o respingere la domanda sulla base della soluzione di una questione assorbente e di più agevole e rapido scrutinio, pur se logicamente subordinata alle altre, senza che sia necessario esaminare previamente tutte le altre domande secondo l'ordine previsto dall'art. 276 c.p.c. in ossequio ai principi di economia processuale, effettività e tempestività della tutela giurisdizionale (su cui cfr. Cass. SS.UU., 29523/08 e 24883/08 e le recenti Cass. 9936/14 e Cass. 12002/2014) —, va osservato che la domanda proposta da parte attrice (odierno appellante) si è rivelata infondata nel merito per quanto in seguito osservato. Ed invero in fase di gravame, in ogni caso, qualora fosse accertata l'erroneità della pronuncia di primo grado, il giudice può riesaminare l'intera vicenda nel complesso dei suoi aspetti, purché tale indagine non travalichi i margini della richiesta, coinvolgendo punti decisivi della statuizione impugnata suscettibili di acquisire forza di giudicato interno in assenza di contestazione, e decidere, con pronunzia che ha natura ed effetto sostitutivo n. 6275/2021 r.g.a.c. Pagina 9 di 14 N. 6275/2021 R.G.A.C.
di quella gravata, anche sulla base di ragioni diverse da quelle svolte nei motivi d'impugnazione. (Sez. 1, Sentenza n. 2973 del 10/02/2006). Ciò chiarito, nella specie, contrariamente a quanto dedotto dall'appellante, né dalla prospettazione dei fatti fornita da parte istante nel proprio atto di citazione, né dalle dichiarazioni rese dall'unico testimone escusso nel corso del processo di primo grado, è emerso, in modo chiaro ed inequivocabile, l'occorso dedotto in lite. Ed invero, pur volendo dare per acquisita la dedotta condotta improvvida del conducente del veicolo di proprietà del contumace nel sopraggiungere cagionando il dedotto investimento del veicolo di parte appellante, non è possibile stabilire l'esatta dinamica desumibile dall'unica testimonianza acquisita, nel corso dell'istruttoria espletata in primo grado (cfr. verbale udienza del 20.12.17, giudizio di primo grado recante n.r.g. 6591/14, produzione appellante , all. verbali primo grado, note dell'8.11.21). Ed invero, la teste escussa, così come rilevato dal giudice di prossimità, non solo ha fornito una dinamica divergente dalla prospettazione attorea allorché riferiva che: “ l'auto Toyota proveniva da una strada posta alla sinistra rispetto al senso di marcia del veicolo attoreo..”, rispetto a quanto affermato nell'atto di citazione, ossia che il predetto veicolo proveniva dall'opposto senso di marcia della medesima strada percorsa dal veicolo attoreo;
ma non ha neanche fornito elementi atti a dimostrare la sua presenza sullo stato dei luoghi all'atto dell'occorso. Del resto probabilmente non avrebbe neanche potuto, giacché gli elementi forniti a supporto della domanda attorea, nonché le risultanze dell'espletata istruttoria nel corso del procedimento di prime cure, così come le contestazioni sollevate dalla convenuta, corroborate tanto dalle propalazione della teste di parte convenuta (cfr. verbale Testimone_2 primo grado del 28.3.18), quanto dalla documentazione della parte stesa, lasciano ampi dubbi sul reale accadimento del fatto, prima ancora che sulla dinamica, indimostrata, dello stesso. Invero, va precisato che alcuna censura può essere mossa all'impugnata decisione in ordine ai profili oggetto di appello. A ben vedere, con motivazione ampiamente esaustiva e corroborata da puntuali riferimenti alle concrete risultanze istruttorie acquisite al processo (e, per questo condivisa anche da questo Tribunale), il giudice di prime cure risulta aver esaurientemente esposto le sue fonti di convincimento, nonché logicamente e coerentemente motivato l'estrema genericità e inattendibilità delle dichiarazioni rese dall'unico testimone escusso in primo grado, della prospettazione attorea e della lacunosità degli ulteriori elementi istruttori. Quanto all'eccepita nullità della consulenza espletata, sulla quale l'appellante si è ampiamente soffermato, sino a risultare tentar di esigere dal tecnico che ha espletato l'incarico, il quale tra l'altro attestava l'impossibilità di ispezionare il veicolo attoreo (“i danni riportati dal Smart for Four Tg. DC259KX sono stati riscontrati esclusivamente dalle produzioni allegate.cfr. pag. 4
n. 6275/2021 r.g.a.c. Pagina 10 di 14 N. 6275/2021 R.G.A.C.
relazione peritale in atti, note 8.11.21, produzione appellante), il mancato assolvimento dell'onere su di lui gravante. In merito mette conto evidenziare che la Corte di Cassazione, a Sezioni Unite, con la sentenza del 1° febbraio 2022 n. 3086, è tornata ad occuparsi dei poteri del CTU. La pronuncia in commento, all'esito di un complesso iter delibativo, giunge al superamento dell'orientamento inaugurato da una recente sentenza (Cass. 31886/2019) che, pur essendo molto persuasivo, è stato “abbandonato”. La Corte, nella sua più autorevole composizione, enuncia cinque principi di diritto in materia di CTU e di nullità che può colpire l'elaborato peritale. Secondo i giudici di legittimità, il CTU può accertare i fatti inerenti all'oggetto della lite, al fine di rispondere al quesito, purché non si tratti dei fatti principali, giacché, in quest'ultimo caso, è onere delle parti allegarli a fondamento della domanda (o delle eccezioni). Al consulente tecnico d'ufficio non si applicano le stesse preclusioni istruttorie che incombono sulle parti, quindi, egli può acquisire tutti i documenti che ritiene necessari per rispondere al quesito formulato dal giudice, con l'unico limite di cui sopra (ossia i documenti non devono essere diretti a provare i fatti principali posti a fondamento della domanda o delle eccezioni). Per quanto riguarda il regime della nullità in relazione all'operato del perito, in estrema sintesi, la Corte afferma che ricorre: la nullità relativa, nel caso in cui il consulente accerti, in violazione del principio del contraddittorio, fatti diversi dai fatti principali dedotti dalle parti a fondamento della domanda o delle eccezioni;
nullità assoluta, nel caso in cui il consulente accerti fatti principali diversi da quelli dedotti dalle parti a fondamento della domanda o delle eccezioni, per violazione del principio della domanda e del principio dispositivo. Nella specie alcuna delle ipotesi è ravvisabile, avendo il perito per quanto desumibile dalla relazione agli atti, espletato l'incarico rispondendo ai quesiti sottopostigli dal giudice, previo sopralluogo sullo stato dei luoghi, assolvendo in maniera tecnica ed esaustiva, al proprio incarico. Alla luce del principio della domanda, inoltre deve ritenersi che il campo di indagine entro cui opera il CTU non possa estendersi ai cosiddetti “fatti avventizi” “ovvero ai fatti costitutivi della domanda e, oppostamente, ai fatti modificativi o estintivi che non siano stati oggetto dell'attività deduttiva delle parti”. Infatti, i poteri del consulente d'ufficio sono gli stessi che potrebbe esercitare il giudice se disponesse delle competenze tecnico-scientifiche necessarie a decidere la causa. Pertanto, sia il giudice che il CTU sono soggetti al principio ne eat iudex ultra petita partium (il giudice non deve andare oltre le richieste delle parti). Anche nel caso della consulenza percipiente, la giurisprudenza ritiene che, ove il consulente sia chiamato ad accertare i fatti costitutivi, è pur sempre necessario che “la parte deduca il fatto che pone a fondamento del suo diritto” (Cass. 3717/2019). A parziale temperamento di quanto sopra, le n. 6275/2021 r.g.a.c. Pagina 11 di 14 N. 6275/2021 R.G.A.C.
Sezioni Unite, affermano che nel caso in cui il consulente, nel corso delle proprie indagini, apprenda fatti impeditivi, modificativi ed estintivi, non dedotti dalla parte, il giudice può porli a fondamento della propria decisione. Si badi si fa riferimento alla rilevazione di tali fatti non già all'allegazione. Infatti, occorre distinguere tra: il potere di allegazione che spetta solo alla parte e il potere di rilevazione può essere condiviso tra la parte e il giudice;
infatti, quest'ultimo può rilevare fatti impeditivi, modificativi ed estintivi che emergono dagli atti di causa. Pertanto, se non si può “contestare” al giudice la rilevazione dei fatti impeditivi, modificativi, estintivi, non si può neppure contestargli che di tali fatti egli abbia avuto contezza tramite le indagini svolte dal CTU. Pertanto, deve affermarsi che è immune da vizi la decisione che, recependo le risultanze peritali, ne valorizzi anche quei profili che evidenzino fatti impeditivi, modificativi o estintivi della pretesa, i quali, ancorché non dedotti dalla parte, siano stati accertati dal consulente nell'espletamento dell'incarico. Inoltre, il limite all'indagine del CTU riguarda i fatti principali – che possono essere dedotti solo dalla parte – non già i fatti secondari, i quali sono privi di efficacia probatoria diretta ma funzionali alla dimostrazione dei fatti principali. Infatti, il consulente è legittimato ad acquisire tutti gli elementi necessari a rispondere al quesito sottoposto dal giudice, purché si tratti di fatti accessori che rientrano nell'ambito tecnico della consulenza, e
“non di fatti e situazioni che, essendo posti direttamente a fondamento della domanda o delle eccezioni delle parti, debbano necessariamente essere provati dalle stesse” (Cass. 21926/2021). Del resto, è principio giurisprudenziale del tutto pacifico e consolidato quello per cui spetta alla insindacabile attività del giudice del merito la selezione e valutazione delle risultanze probatorie fonti del proprio libero convincimento, intangibile se esaustivamente motivata, giuridicamente corretta e logicamente coerente. Nel caso di specie, il giudice di prime cure ha espresso motivazioni di merito logiche, coerenti e giuridicamente corrette nel selezionare le fonti di prova del proprio convincimento (condivise da questo Tribunale, anche per tutto quanto innanzi ulteriormente osservato), non messe seriamente e concretamente in discussione dall'appellante attraverso la pretesa e apodittica valorizzazione di fonti di prova alternative, tuttavia, esaurientemente già esaminate dal giudice di prime cure e da considerarsi ampiamente e chiaramente recessive rispetto alle suddette ulteriori e ben più obiettive e attendibili risultanze istruttorie parimenti acquisite al processo. Da ultimo, mette conto evidenziare che a norma dell'art. 135 codice delle assicurazioni private, allo scopo di rendere più efficace la prevenzione e il contrasto di comportamenti fraudolenti nel settore delle assicurazioni obbligatorie per i veicoli a motore immatricolati in Italia, sono istituite presso l'IVASS una banca dati dei sinistri ad essi relativi e due banche dati n. 6275/2021 r.g.a.c. Pagina 12 di 14 N. 6275/2021 R.G.A.C.
denominate "anagrafe testimoni" e "anagrafe danneggiati". Le imprese di assicurazione autorizzate in Italia all'esercizio dell'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore sono tenute, infatti, a comunicare i dati riguardanti i sinistri gestiti, compresi i sinistri gestiti in qualità di impresa designata ai sensi dell'articolo 286, nonché i sinistri gestiti dall'Ufficio centrale italiano ai sensi dell'articolo 125, comma 5, e dell'articolo 296, secondo le modalità stabilite con regolamento adottato dall'IVASS. Sono poi previste prescrizioni e cautele nella identificazione e indicazione dei soggetti relativamente ai sinistri con danni a cose, in relazione ai quali l'esigenza di prevenzione dei comportamenti fraudolenti è particolarmente avvertita. Orbene nel caso di specie, pur non risultando ravvisabile alcuna causa di incapacità ad agire, le criticità emerse impongono particolare cautela nella valutazione della proposta azione. Per tutto quanto precede, l'appello non può che essere integralmente rigettato.
6.Sulle spese Per quanto riguarda la regolamentazione delle spese di lite tra le parti, va osservato che, in relazione a quelle del primo grado di giudizio, dal rigetto del proposto appello, con la conseguente conferma della sentenza di primo grado, deriva l'intangibilità della stessa anche nella parte relativa alla regolamentazione delle spese di lite, così come operata dal giudice di prime cure, in assenza di uno specifico motivo di impugnazione incidentale sul punto, non proposto dalla costituita appellata (cfr. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 24422 del 19/11/2009; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 10622 del 03/05/2010; Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 23226 del 14/10/2013). In ordine, invece, alla regolamentazione delle spese di lite tra le parti per il presente giudizio di appello, le stesse seguono strettamente la soccombenza, cosicché parte appellante va condannata al pagamento delle stesse nei confronti della parte appellata costituita, liquidate, così come in dispositivo, in virtù del D.M. Giustizia 55/2014, in relazione al valore della controversia secondo la quantificazione della domanda così come operata dalla stessa parte appellante nel proprio atto introduttivo e nelle conclusioni in atti e all'attività concretamente esercitata dal difensore della parte appellata costituita e con applicazione dei relativi parametri medi previsti dal detto D.M.). Attesa, invece, la contumacia dell'ulteriore appellato , nulla Controparte_3 gli è dovuto dall'appellante a titolo di spese di lite, in quanto, come chiarito in più occasioni dalla Corte di Cassazione, la condanna alle spese processuali, a norma dell'art. 91 c.p.c., si fonda sull'esigenza di evitare una diminuzione patrimoniale alla parte che abbia dovuto svolgere un'attività processuale per ottenere il riconoscimento e l'attuazione di un suo diritto;
essa, pertanto, non può essere pronunciata in favore del contumace vittorioso, che non ha espletato alcuna attività processuale, per cui abbia sopportato spese delle quali debba essere rimborsato e non potendosi n. 6275/2021 r.g.a.c. Pagina 13 di 14 N. 6275/2021 R.G.A.C.
arricchire in danno della controparte (cfr. Cass. 24750/2013; Cass. 13491/2014). Occorre, infine, dare atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 comma 1-quater, D.P.R. 115/2002, per il versamento, a carico della parte che ha proposto l'impugnazione, dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1-bis D.P.R. 115/2002. Invero, con l'art. 1, comma 17, L. 24 dicembre 2012 n. 228 è stato introdotto il comma 1-quater dell'art. 13, D.P.R. 115/2002, in base al quale “Quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta e tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1- bis. Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso”. Deve rilevarsi che la norma prevede che il Giudice non “accerti”, bensì “dia atto” dei presupposti per il contributo unificato maggiorato: ne consegue che l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito del provvedimento.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, II sezione civile, in persona del giudice monocratico, dott.ssa Matilde Boccia, definitivamente pronunciando sull'appello iscritto al n.rg.6275/2021, così provvede:
-Rigetta integralmente l'appello;
-Condanna l'appellante al pagamento, in favore di parte appellata Parte_1 costituita, in persona del legale rappresentante p.t., delle Controparte_10 spese di lite per il presente giudizio, che si liquidano in complessivi euro 2.041,60 per compensi professionali, in assenza di spese vive documentate, oltre rimborso spese generali, nella misura del 15% sui compensi, IVA e CPA, se dovute, come per legge;
- dà atto che, per effetto della odierna decisione, sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002, per il versamento, a carico della parte che ha proposto l'impugnazione, dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1-bis D.P.R. 115/2002.
Così deciso in Aversa, 24/02/2025
IL GIUDICE
(dott.ssa Matilde Boccia)
L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21 e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e 35, comma 1, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209, e succ. mod..
n. 6275/2021 r.g.a.c. Pagina 14 di 14