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Sentenza 16 febbraio 2026
Sentenza 16 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Perugia, sez. II, sentenza 16/02/2026, n. 76 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Perugia |
| Numero : | 76 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 76/2026
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PERUGIA Sezione 2, riunita in udienza il 21/01/2026 alle ore 15:30 con la seguente composizione collegiale:
TURTURICI FILIPPO, Presidente
VA AB, OR
FIORUCCI MASSIMO, Giudice
in data 21/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 85/2025 depositato il 17/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Perugia - Via Canali, 12 06124 Perugia PG
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T3N015F01697 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T3N015F01697 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T3N015F01697 IRPEF-ALIQUOTE 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 29/2026 depositato il 23/01/2026
Richieste delle parti: Ricorrente: accoglimento.
Resistente: cessata materia del contendere.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Sig. Ricorrente_1 proponeva ricorso avverso l'avviso di accertamento emesso dall'Agenzia delle Entrate di Perugia in relazione alle imposte dovuto per l'anno 2017.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte di Giustizia Tributaria di I grago di Perugia, sezione II, ritiene si debba dichiarare cessata la maeteria del contendere.
Dalla documentazione in atti emerge la sussistenza dei presupposti per dichiarare estinto il giudizio per intervenuta conciliazione e compensare le spese, così come richiesto dalle parti.
Si deve pertanto concludere dichiarando estinto il giudizio per conciliazione. Spese compensate.
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio per conciliazione. Spese compensate.
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PERUGIA Sezione 2, riunita in udienza il 21/01/2026 alle ore 15:30 con la seguente composizione collegiale:
TURTURICI FILIPPO, Presidente
VA AB, OR
FIORUCCI MASSIMO, Giudice
in data 21/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 85/2025 depositato il 17/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Perugia - Via Canali, 12 06124 Perugia PG
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T3N015F01697 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T3N015F01697 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T3N015F01697 IRPEF-ALIQUOTE 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 29/2026 depositato il 23/01/2026
Richieste delle parti: Ricorrente: accoglimento.
Resistente: cessata materia del contendere.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Sig. Ricorrente_1 proponeva ricorso avverso l'avviso di accertamento emesso dall'Agenzia delle Entrate di Perugia in relazione alle imposte dovuto per l'anno 2017.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte di Giustizia Tributaria di I grago di Perugia, sezione II, ritiene si debba dichiarare cessata la maeteria del contendere.
Dalla documentazione in atti emerge la sussistenza dei presupposti per dichiarare estinto il giudizio per intervenuta conciliazione e compensare le spese, così come richiesto dalle parti.
Si deve pertanto concludere dichiarando estinto il giudizio per conciliazione. Spese compensate.
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio per conciliazione. Spese compensate.