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Sentenza 14 ottobre 2025
Sentenza 14 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 14/10/2025, n. 9198 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 9198 |
| Data del deposito : | 14 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
OTTAVA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Napoli, in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa
ER De Luca, sciolta la riserva del 13/10/2025; lette le note scritte in sostituzione di udienza depositate dalle parti;
rilevato che, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., il giudice provvede entro trenta giorni dal termine fissato per il deposito delle note;
ha pronunciato ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 10957 del Ruolo Generale per gli Affari Contenziosi dell'anno 2021, avente ad oggetto: risarcimento danni vertente
TRA
, C.F. rappresentato e difeso, congiuntamente Parte_1 C.F._1
e disgiuntamente, giusta procura in atti, dall'avv. Daniele Rienzo e dall'avv. Maria
OS TO, con domicilio eletto presso lo studio del primo in San Nicola la Strada
(CE) alla Via S. Croce n. 138;
- ATTORE - CONTRO
P.I. , in persona legale rappresentante pro tempore CP_1 P.IVA_1 [...]
rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. Antonello Romano, CP_2 presso il cui studio in Napoli alla Via F. Crispi n. 31 ha eletto domicilio;
- CONVENUTA -
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. , con l'atto di citazione introduttivo del presente giudizio, ha premesso Parte_1 quanto segue: Cont
- in data 07.06.2018 si era recato nella sede del centro diagnostico sito in Napoli alla via Gianturco n. 113, verso le ore 7:00 circa, al fine di effettuare una risonanza magnetica cerebrale con contrasto;
- dopo aver effettuato il predetto esame, il radiologo e la sua assistente si erano allontanati, lasciandolo negligentemente ed imprudentemente da solo seduto sul Parte lettino della;
- mentre era rimasto da solo aveva iniziato a sentirsi male, accusando sensazione di vertigini e mancamento, la quale ne aveva causato l'improvvisa caduta all'indietro, battendo violentemente la testa ed il dorso;
- allertati i primi soccorsi, erano giunti sul posto gli infermieri del 118 che avevano provveduto a trasportarlo presso il P.S. dell'Ospedale Cardarelli di Napoli per le cure del caso, lì dove gli erano stati diagnosticati una sincope, un trauma cranico e la contusione alla spalla sinistra;
- in data 09.06.2018, a seguito dell'intensificarsi del dolore, aveva fatto nuovamente ricorso alle cure ospedaliere, recandosi presso il Centro Traumatologico Zonale dell'Ospedale dei Colli di Napoli, con sottoposizione ad ulteriori esami diagnostici ed applicazione di un collare cervicale, con raccomandazione di una TC di controllo da eseguire nei successivi trenta giorni;
- in data 13.06.2018 aveva effettuato una consulenza presso la Otorinolaringoiatria di via Crispi in Napoli e gli era stata riscontrata una timpanite acuta all'orecchio destro;
- in data 15.06.2018 gli era stata refertata, a seguito di visita ortopedica, una spodiloartrite anchilopoietrica (da cui l'istante era già affetto), con evidenziazione di un ulteriore irrigidimento del rachide cervicale;
- per il persistere del dolore, in data 02.07.2018 si era ricoverato presso la CP_3
sita in Napoli al Parco San Paolo, dalla quale era stato dimesso in data
[...]
27.07.2018, con diagnosi di iporeflessia tricipitale, parestesie ulnari a sinistra e ipostenia arto inferiore sinistro;
- in data 21.09.2018 era stato sottoposto, per il perdurante dolore e contrattura, ad un esame TAC cervicale, il quale aveva messo in evidenza il crollo C6 e C7 ed anterolistesi di C6 e C7;
- effettuata una consulenza ortopedica presso il distretto sanitario 25 di Napoli I, gli era stata diagnosticata una frattura con collasso vertebrale C6-C7 e anterolistesi di C6
e C7 con marcata flessione anteriore del capo, con raccomandazione di indossare una minerva ortopedica per prevenire un ulteriore collasso vertebrale e per garantire la stabilizzazione ossea;
2 - in data 03.04.2019, effettuata una MOC, era stato messo in evidenza un quadro di osteoporosi;
- in data 26.04.2019 aveva effettuato una RX della colonna cervicale e dorsale ed una
RMN, esami che avevano evidenziato esiti di frattura di C7 ed il crollo somatico di C7 da pregresso trauma con retropulsione endocanalare dello spigolo postero superiore che comprimeva lo spazio subaracnoideo anteriore, diffusi fenomeni di anchiliosi nel tratto C1-C6, accentuazione della cifosi dorsale con pseudo fuione della porzione anteriore della gran parte dei metameri in esame per fenomeni di spondiloartrite anchilosante;
- in data 06.05.2019 aveva effettuato una EMG che aveva evidenziato una chiara sofferenza neurogena cronica in territorio di radice C6-C7 bilateralmente di grado moderato e quindi una radicolopatia cronica;
- sottoposto a controllo medico presso lo studio del prof. dott. Persona_1 quest'ultimo aveva concluso ritenendo sussistente una marcata progressione della pregressa patologia (spondiloartrite anchilopoietica), per cui, oltre alla inabilità permanente relativa alla frattura vertebrale, aveva riportato un peggioramento della limitazione funzionale con una inabilità permanente conseguente a tale peggioramento valutabile nella misura percentuale del 18% per i postumi delle fratture, l'aggravamento della patologia anchilopoietica, l'aggravamento della cifosi della colonna cervico-dorsale e la possibile futura tetraparesi, postumi successivi a periodo di invalidità temporanea.
Tutto ciò premesso quanto all'evento di danno ed al successivo iter clinico, ha lamentato, quale inadempimento del personale del centro diagnostico al quale si era rivolto, un “errore di comportamento tecnico”, in quanto, dopo essere stato sottoposto ad una TAC con mezzi di contrasto, era stato lasciato imprudentemente e negligentemente solo dal personale del centro diagnostico sicché, dopo aver accusato delle vertigini, era caduto al suolo urtando violentemente la testa e la schiena, riportando conseguentemente le lesioni di cui ha chiesto il ristoro.
Invocando una responsabilità ex art. 1228 c.c. per le attività del personale sanitario della struttura e ritenendo ravvisabili sia una responsabilità contrattuale ex art. 1218
c.c., che una responsabilità ex art. 2043 c.c. degli ausiliari della società convenuta, ha rassegnato le conclusioni che seguono: “a) accertare e dichiarare che l'evento lesivo sopra
3 descritto, ove il sig. ebbe a riportare lesioni personali, venne a verificarsi per Pt_1
l'esclusiva responsabilità della derivante dalla inesatta esecuzione degli obblighi CP_1 contrattuali posti in capo alla società resistente a seguito dei fatti descritti nella premessa dell'atto di citazione;
b) e, per l'effetto, condannarsi la a socio unico, in persona del CP_1 legale rapp/te p.t., con sede legale in NAPOLI, alla Via F. Crispi, n.8, P. IVA: P.IVA_1 al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali riportati, a titolo di responsabilità contrattuale, o, in subordine, extracontrattuale, per le motivazioni di cui in narrativa, per l'evento per cui è causa, dal sig. nessuno escluso e così come Parte_1 valutati dal Prof. a mezzo relazione medico-legale (cfr. all. n. 15) e, con Persona_1 riferimento alle Tabelle di Milano 2021, pari ad € 73.835,00, oltre spese mediche documentate od in quella somma che sarà accertata in corso di causa, anche a mezzo di idonea di C.T.U. medico-legale, oltre interessi e svalutazione monetaria, il tutto nei limiti di € 260.000,00”.
Si è costituita in giudizio la eccependo la nullità dell'atto di citazione per CP_1 insufficiente esposizione dei fatti e degli elementi di diritto costituenti la ragione della domanda, nonché l'improcedibilità della domanda per mancato esperimento della procedura di mediazione obbligatoria e, nel merito, contestando la fondatezza della domanda, assumendo che la caduta dell'attore aveva integrato un evento assolutamente accidentale né evitabile, nonché che fosse da ascrivere alla volontà dell'attore il quale, sebbene la dottoressa, a conclusione dell'esame, avesse abbassato il lettino, invitando il paziente a rimanere seduto per qualche minuto per ristabilizzare la capacità motoria, si era autonomamente alzato dal lettino radiologico. Ha aggiunto che la risonanza magnetica era stata effettuata dopo diagnosi di ipoacusia bilaterale e che, successivamente, era stata diagnosticata una timpanite acuta all'orecchio destro,
a dimostrazione del fatto che la compromissione fisica della stabilità del paziente era già presente e che il suo aggravamento non fosse causalmente ricollegabile alla caduta.
Ha evidenziato che era onere dell'attore provare la sussistenza del nesso causale fra la condotta del medico ed il danno di cui aveva chiesto il risarcimento e, nel caso di accoglimento della domanda, ha chiesto che fosse accertata la concorrente responsabilità della struttura e del sanitario, con riserva di azionare domanda di regresso nei confronti del coobbligato, autore del danno.
Ha concluso nei termini che seguono: “- in via preliminare e pregiudiziale: A. Rigettare la domanda contenuta nell'atto di citazione in quanto nulla, nello specifico per l'incertezza della determinazione della cosa oggetto della domanda e per insufficiente esposizione dei fatti e degli 4 elementi di diritto costituenti la ragione della domanda oltre che improcedibile e pretestuosa;
B. In via gradata, dichiarare l'improcedibilità della domanda per il mancato esperimento della procedura di mediazione obbligatoria;
nel merito: C. rigettare la domanda avanzata da controparte per infondatezza in fatto e diritto della stessa;
D. In via istruttoria: con espressa riserva di articolare mezzi istruttori e indicare testi nel termine di cui all'art. 183, VI comma,
c.p.c che sin d'ora si richiede;
E. con vittoria di spese, diritti ed onorari oltre il 15% e contributo
C.p.a. e Iva come per legge, con attribuzione al sottoscritto procuratore antistatario”.
Esperita in corso di causa la procedura di mediazione obbligatoria, conclusasi con esito negativo;
concessi i termini di cui all'art. 183, VI comma, c.p.c.; ammessa e raccolta prova testimoniale;
ritenuta la causa matura per la decisione;
assegnato il fascicolo allo scrivente magistrato, subentrato nella titolarità del ruolo istruttorio con decorrenza a partire dal 15/09/2025; fissata udienza di discussione orale ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. e depositate note conclusionali;
la causa è stata riservata in decisione all'esito dell'udienza cartolare del 13/10/2025.
2. Deve, in primo luogo, essere rigettata l'eccezione di nullità dell'atto citazione mossa da parte convenuta.
Invero: “la declaratoria di nullità della citazione ai sensi dell'art. 164, quarto comma, cod. proc. civ. postula una valutazione da compiersi caso per caso, tenendo conto che la ragione ispiratrice della norma risiede nell'esigenza di porre immediatamente il convenuto nelle condizioni di apprestare adeguate e puntuali difese. Pertanto, nel valutare il grado di incertezza della domanda, non può prescindersi dall'intero contesto dell'atto introduttivo, dalla natura del relativo oggetto e dal comportamento della controparte, dovendosi accertare se, nonostante
l'obiettiva incertezza, il convenuto sia in grado di comprendere agevolmente le richieste dell'attore o se, invece, in difetto di maggiori specificazioni, si trovi in difficoltà nel predisporre una precisa linea difensiva” (cfr. Cass. civ., sent. n. 27670 del 21.11.2008; conforme Cass. civ., sent. n. 11751 del 15.05.2013).
Nel caso in esame parte attrice ha indicato con precisione i fatti posti a fondamento della propria domanda, indicando le circostanze di tempo e di luogo in cui si verificò
l'evento di danno, descrivendo il comportamento inadempiente imputato al personale del centro diagnostico e, infine, descrivendo accuratamente le vicende mediche e le lesioni conseguite, di cui ha chiesto il ristoro, di talché parte convenuta è stata posta perfettamente in grado di approntare compiute difese senza che alcuna nullità dell'atto di citazione sia configurabile (cfr. Cass. civ., sent. n. 17408 del 12.10.2012 5 secondo cui, in caso di domanda di risarcimento del danno, che ha ad oggetto un diritto c.d. eterodeterminato, è onere dell'attore indicare espressamente i fatti materiali che assume essere stati lesivi del proprio diritto, per non incorrere nella nullità per violazione dell'art. 163, n. 4, cod. proc. civ.; in termini Cass. civ., sent. n.
10577 del 04.05.2018 secondo cui è sufficiente “l'espressa indicazione di quelli, tra i fatti storici oggetto della pregressa narrazione, sui quali è fondata la 'causa petendi', non essendo sufficiente la mera attività narrativa senza alcuna esplicitazione in merito all'essere quei fatti
'ragione della domanda'”).
Va, del resto, rimarcato che la mancata qualificazione giuridica della domanda non può determinare la nullità dell'atto di citazione, giacché la nullità della domanda giudiziale ricorre solo quando non sia identificabile il bene giuridico al cui conseguimento tende l'azione proposta, essendo riservato al giudice l'interpretazione del contenuto della domanda attraverso inquadramento giuridico della fattispecie in base ai fatti prospettati dalle parti, purché gli elementi obiettivi di identificazione della domanda non vengano alterati dal giudice (cfr. Cass. civ., sent. n. 4921 del 11.08.1980;
Cass. civ., sent. n. 1751 del 15.03.1980; Cass. civ., sent. n. 4918 del 16.07.1983; Cass. civ., sent. n. 3604 del 27.03.1995).
La giurisprudenza di legittimità ha, del resto, affermato che il paziente ha l'onere di dedurre qualificate inadempienze “in tesi idonee a porsi come causa o concausa del danno, restando poi a carico del debitore convenuto l'onere di dimostrare o che nessun rimprovero di scarsa diligenza o di imperizia possa essergli mosso, o che, pur essendovi stato un suo inesatto adempimento, questo non abbia avuto alcuna incidenza causale sulla produzione del danno”
(cfr. Cass. civ., sent. n. 15993 del 21.07.2011; in termini Cass. civ., sent. n. 15490 del
08.07.2014).
L'eccezione di improcedibilità della domanda, infine, è stata superata dall'avvenuto esperimento, in corso di causa, del procedimento di mediazione obbligatoria.
3. Passando alla qualificazione giuridica della domanda proposta, va premesso che l'attore ha invocato sia la responsabilità contrattuale, che aquiliana della società convenuta.
Com'è noto, il giudice ha la facoltà di qualificare come contrattuale od aquiliana la domanda di risarcimento del danno, a prescindere dall'inquadramento adottato dall'attore ed alla sola condizione di non porre a fondamento della propria diversa
6 qualificazione fatti non ritualmente dedotti in giudizio (cfr. Cass. civ., sent. n. 9325 del
20.04.2010; Cass. civ., sent. n. 19938 del 18.07.2008; Cass. civ., sent. n. 10830 del
11.05.2007).
Costituisce, inoltre, principio giurisprudenziale affermato anche quello secondo il quale, da un inadempimento contrattuale di una parte, può discendere sia una responsabilità contrattuale che aquiliana dell'inadempiente (cfr. Cass. civ., sent. n.
14107 del 27.06.2011; Cass. civ., sent. n. 11410 del 08.05.2008).
La domanda va, quindi, in primo luogo qualificata come domanda di risarcimento del danno per inadempimento contrattuale della società convenuta.
La struttura sanitaria o sociosanitaria pubblica o privata che, nell'adempimento della propria obbligazione, si avvalga dell'opera di esercenti la professione sanitaria, anche se scelti dal paziente e ancorché non dipendenti della struttura stessa, risponde, infatti, ai sensi degli articoli 1218 e 1228 c.c. delle loro condotte dolose o colpose.
La struttura sanitaria risponde, quindi, secondo i principi della responsabilità contrattuale, con le conseguenti ricadute in tema di onere della prova, termine di prescrizione e danni risarcibili.
Ciò detto, rammentando che quello dedotto integra un inesatto adempimento della società convenuta, va rimarcato, quanto al riparto degli oneri probatori, che gravava sull'attore l'onere di provare il contratto e di allegare l'altrui inesatto adempimento, mentre era onere della società convenuta quello di provare il proprio esatto adempimento o il proprio inesatto adempimento incolpevole.
Trattasi di principi costantemente affermati dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui: “in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione del contratto, per il risarcimento del danno ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto e il relativo termine di scadenza ma non l'inadempienza dell'obbligato, potendosi limitare alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, spettando, invece, al debitore convenuto l'onere di provare il fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento. Il medesimo principio applicabile anche nell'ipotesi d'inesatto adempimento si estende anche alle obbligazioni di risultato” (cfr. Cass. civ., ord. n. 13685 del 21.05.2019; in termini Cass. civ., sent. n. 826 del 20.01.2015).
7 Ciò posto, trattandosi di domanda cosiddetta “eterodeterminata”, ovvero fondata sui soli fatti materiali indicati dalla parte che agisce in giudizio, occorrerà valutare se sussista responsabilità per le condotte ed i fatti tempestivamente indicati nell'atto di citazione, integrate dall'allontanamento dalla stanza dove si trovava il paziente dopo essersi sottoposto alla risonanza magnetica, e precisate nella prima memoria ex art. 183, VI comma, c.p.c. di parte attrice, nella quale è stata lamentata la violazione delle raccomandazioni del Ministero della Salute n. 13/11 in tema di prevenzione delle cadute.
Anche esaminando la domanda come domanda di risarcimento del danno da responsabilità contrattuale, inoltre, nonostante l'inversione dell'onere probatorio propria della responsabilità contrattuale - in cui occorre solo allegare l'altrui inadempimento, ricadendo sulla parte convenuta l'onere di provare il proprio esatto adempimento o inadempimento incolpevole -, comunque la parte attrice non è esonerata dall'onere di allegare e provare il nesso di causalità fra la prestazione non correttamente adempiuta, quale indicata in atti, ed il danno (cfr. Cass. civ., ord. n. 8849 del 31.03.2021, pronunciata con riferimento agli inadempimenti contrattuali del personale dele strutture scolastiche, ma con principi applicabili anche alla fattispecie, nella cui motivazione si legge “la previsione dell'art. 1218 c.c. esonera il creditore dell'obbligazione asseritamente non adempiuta - in questo caso l'obbligazione di garanzia nei confronti degli allievi – dall'onere di provare la colpa del debitore, ma non da quello di dimostrare il nesso di causa tra la condotta del debitore e il danno di cui si chiede il risarcimento”).
Nella fattispecie, come detto, l'attore ha dedotto, quale inadempimento del personale della struttura convenuta, l'omessa vigilanza, imputabile al fatto che il personale sanitario era uscito dalla stanza in cui si trovava allorquando aveva avuto vertigini e giramenti di testa, i quali ne avevano provocato la caduta a terra per poi aggiungere, nella prima memoria ex art. 183, VI comma, c.p.c. che tale comportamento aveva violato le linee guida ministeriali in materia di prevenzione delle cadute.
La domanda non può, invece, essere esaminata con riguardo all'allegazione, contenuta per la prima volta nella prima memoria ex art. 183, VI comma, c.p.c. di parte attrice, né espressamente reiterata nelle note conclusionali di parte attrice, secondo cui il personale medico avrebbe dovuto raccomandare al paziente di rimanere steso,
8 senza consentirgli di rimanere seduto sul lettino. Tale inadempimento, non allegato nell'atto di citazione, integra infatti non già un'ammissibile precisazione della domanda originariamente proposta, quanto piuttosto indicazione di una obbligazione nuova e differente rispetto a quella indicata come inadempiuta nell'atto di citazione, in cui era stato unicamente dedotto che l'inadempimento era integrato dall'omessa vigilanza imputabile all'allontanamento del personale sanitario dalla stanza ove si trovava il paziente dopo aver eseguito la risonanza magnetica ribadendosi, per come già detto, che le domande cosiddette “eterodeterminate” sono fondate sugli specifici fatti materiali indicati come generatori di una responsabilità, sia essa contrattuale o aquiliana, della parte convenuta.
Ciò detto, le prove testimoniali raccolte hanno dimostrato che l'attore cadde mentre era seduto sul lettino a causa di un improvviso mancamento.
Il testimone di parte attrice escusso, figlio dell'attore, ha dichiarato: Testimone_1
“Per sottoporsi all'esame mio padre entrò da solo, io attesi nella sala d'aspetto. Dopo circa 50 minuti usci un medico e gli chiesi se fosse tutto a posto. Il medico, che immagino fosse un ortopedico mi disse che era tutto a posto e che mio padre si stava rivestendo. Dopo circa 10 minuti entrai nella sala della risonanza e trovai mio padre riverso a terra con la testa verso il muro e non c'era nessuno presente. Io chiesi aiuto e dopo sopraggiunsero delle dott.sse che misero mio padre su di una sedia per farlo riprendere (…) entrai senza permesso (…) chiesi a mio padre cosa fosse successo e mio padre mi disse che aveva avuto le vertigini ed era svenuto” aggiungendo “preciso che mio padre mi disse che era caduto all'indietro dal lettino” (cfr. verbale di udienza del 24/03/2025).
Il testimone, quindi, non ha avuto percezione diretta del momento della caduta, in particolare non ha saputo riferire se, al momento della stessa, il padre fosse rimasto da solo, né tantomeno ha saputo riferire delle raccomandazioni che erano state effettuate al padre prima dell'incidente, avendo solo riferito che, quando entrò senza chiedere il permesso, non si sa quanto tempo dopo la caduta, lo trovò riverso a terra.
Il testimone ha affermato che, secondo le dichiarazioni ricevute dal padre nell'immediatezza, costui gli avrebbe riferito di essere caduto dal lettino.
Com'è noto, le deposizioni testimoniali de relato provenienti dall'attore possono avere valore probatorio solo se suffragate da ulteriori risultanze probatorie, che concorrano a confermarne la credibilità (cfr. Cass. civ., sent. n. 18352 del 31.07.2013), ma, di per sé
9 sole considerate, hanno rilevanza probatoria “sostanzialmente nulla, in quanto vertente sul fatto della dichiarazione di una parte del giudizio e non sul fatto oggetto dell'accertamento, che costituisce il fondamento storico della pretesa” (cfr Cass. civ., sent. n. 8358 del
03.04.2007; conforme Cass. civ., sent. n. 313 del 10.01.2011; Cass. civ., sent. n. 569 del
15.01.2015).
Nella fattispecie che la caduta si fosse verificata mentre l'attore era seduto sul lettino
è stato confermato dalla testimone di parte convenuta escussa, la quale ha altresì smentito l'asserzione di parte attrice, secondo cui quest'ultimo era da solo quando si verificò l'incidente.
La testimone ha, infatti, affermato: “Sono dipendente del SDN Testimone_2 come all'epoca dei fatti, era giugno del 2018 sono tecnico di radiologia, sono arrivata per il mio turno, ma sono entrata nella zona della risonanza per preparare quanto mi occorreva per effettuare il mio esame. Ho visto che la mia collega aveva abbassato il lettino e il paziente era seduto sullo stesso, io sono entrata per sistemare del liquido nell'iniettore ed ero vicino al paziente, la mia collega stava chiudendo la porta. Ad un certo punto il paziente ha avuto un mancamento e si è buttato all'indietro. È stato subito soccorso da me che ero vicina a lui e dalla collega, poi sono sopraggiunti gli infermieri. È stato sistemato sulla sedia, è stato monitorato anche dopo nella sala dell'emergenza e poi accompagnato nello spogliatoio. Preciso che nella sala della risonanza non può entrare nessuno per ragioni di sicurezza” aggiungendo “mentre era sul lettino il paziente era vigile cosciente, il paziente è sempre stato cosciente, lamentava solo dolore alla spalla”.
Va rimarcato che non sono emersi elementi, i quali possano inficiare l'attendibilità delle deposizioni rese dalla predetta testimone, in particolare facendo leva sul rapporto di dipendenza della testimone con la società convenuta, essendo pacificamente ammessa la possibilità che anche i dipendenti di società possano deporre in qualità di testimoni nel processo, senza che, per tale solo motivo, possa esserne ritenuta l'inattendibilità (cfr. Cass. civ., sent. n. 2075 del 29.01.2013; conforme
Cass. civ., sent. n. 15197 del 06.08.2004).
La testimone non ha, inoltre, affermato di essere entrata nella zona di risonanza per assistere l'attore, avendo affermato solo che stava per iniziare il suo turno e che entrò nella stanza per preparare l'esame successivo, al quale era addetta, sistemando del liquido nell'iniettore.
10 Differentemente rispetto a quanto dedotto dalla difesa di parte attrice, quindi, costei non ha dichiarato circostanze contrastanti con le allegazioni di parte attrice, secondo cui l'incidente si ebbe dopo l'esecuzione dell'esame medico, non già prima dello stesso, né tantomeno vi è contrasto fra quanto da lei dichiarato con le risultanze documentali, in particolare con il referto del 07.06.2018 del centro SDN, il quale indica come medico firmatario il dott. e come tecnico sanitario di radiologia medica Per_2
(TRSM) la dott.ssa Testimone_3
Le dichiarazioni della testimone di parte convenuta, da ritenersi pienamente attendibili, hanno, perciò, dimostrato che il personale della struttura sanitaria fosse presente al momento del fatto e, quindi, integrano la prova liberatoria dell'adempimento della prestazione ritenuta inadempiuta da parte attrice.
Va, per mera completezza argomentativa, osservato che la testimone ha affermato che l'attore era seduto sul lettino quando cadde improvvisamente all'indietro e che era vigile e cosciente prima di perdere l'equilibrio.
Deve, perciò, ritenersi, anche in linea teorica, che non possa ritenersi sussistente nesso causale fra il dedotto inadempimento ed il danno.
Sia che il personale medico fosse stato presente in stanza, come provato con la deposizione della testimone di parte convenuta, sia che non lo fosse, come asserito dall'attore, infatti, una condotta adempiente, con presenza di personale medico all'interno della stanza nella quale si trovava l'attore, seduto sul lettino, dopo aver eseguito l'esame strumentale, non avrebbe potuto impedire il danno, posto che si trattò di caduta da seduto di un soggetto in precedenza vigile e che, quindi, non aveva necessità di assistenza continuativa e ravvicinata, il quale perse l'equilibrio a seguito di un evento non prevedibile, né prevenibile.
In altri termini anche la condotta adempiente invocata da parte attrice, la quale ne lamenta l'omissione, non ha integrato causa del danno, in quanto, seppure fosse stata adottata, comunque non avrebbe potuto evitare l'evento di danno e, perciò, non si è posta come suo antecedente causale.
Le linee guida ministeriali richiamate da parte attrice indicano, una volta effettuata la valutazione del rischio di caduta, i seguenti fattori di precauzione: “ -i pavimenti non debbono essere umidi, scivolosi e/o sconnessi;
- i corridoi, di adeguata larghezza, debbono essere dotati di corrimano e non ingombrati da arredi potenzialmente causa di inciampo o
11 scivolamento; - le scale devono essere provviste di corrimano ed i gradini resi antiscivolo;
- le dimensioni dei bagni devono consentire il passaggio delle carrozzine e gli spostamenti del paziente e, in questi ambienti, devono essere garantiti adeguati punti di appoggio (es. maniglie doccia/vasca, corrimano); - l'altezza del letto e della barella deve essere regolata in modo che il paziente possa poggiare facilmente i piedi sul pavimento;
eventuali spondine debbono essere rimuovibili, adattabili in altezza e possibilmente modulari, eventuali ruote e freni devono essere funzionanti e controllati periodicamente;
- i tappeti debbono essere utilizzati solo se con caratteristiche antiscivolo e se fissati sul pavimento, nella doccia, nella vasca da bagno;
- il campanello o il pulsante di chiamata deve essere reso facilmente accessibile al paziente, dal letto
o dalla sedia/poltrona e nel bagno, ogni qualvolta l'operatore si allontana da lui;
- poggiapiedi, tavolini o eventuali altri ostacoli, che possono costituire pericolo per il movimento e per la stabilità del paziente, devono essere rimossi;
- l'illuminazione degli ambienti, in particolare quella notturna vicino al letto e al bagno, deve essere idonea e gli interruttori visibili al buio;
- gli spigoli vivi e gli oggetti potenzialmente taglienti devono essere eliminati;
- gli ausili per la deambulazione devono essere adeguati e sottoposti a corretta manutenzione (es. carrozzine con braccioli e poggiapiedi estraibili o reclinabili/ripiegabili, buona manovrabilità, ruote con freni agevolmente comandati, larghezza ed altezza da terra dello schienale adeguati)”.
Nell fattispecie, quindi, pur considerando l'età del paziente e lo stato clinico accertato al momento del suo ingresso nel centro diagnostico e prima di effettuare l'esame medico, l'abbassamento del lettino costituì idoneo strumento di prevenzione del rischio caduta che, quindi, fu imputabile ad un fattore causale fortuito, né prevenibile con la presenza del personale medico nella stanza.
Deve, infatti, rimarcarsi che le obbligazioni contrattuali a carico del centro diagnostico erano solo quelle di presa in carico del paziente e di effettuazione dell'esame strumentale richiesto e che, pur essendo a carico del creditore della prestazione tutte le obbligazioni accessorie, anche se non espressamente pattuite, tese al soddisfacimento dell'interesse del creditore “e ciò in base al principio di buona fede, alla luce del quale ciascuna delle parti del contratto è tenuta ad eseguire non solo quanto espressamente previsto da esso, ma anche tutte le prestazioni necessarie a salvaguardare
l'utilità del negozio per la controparte, sempre che non esorbitino dall'oggetto del contratto”
(cfr. Cass. civ., sent. n. 25410 del 12.11.2013; in termini Cass. civ., sent. n. 15726 del
02.07.2010, la quale richiama anche i canoni di diligenza qualificata di cui all'art. 1176,
II comma, c.c. propri del contratto di prestazione professionale), nella fattispecie tali
12 prestazioni accessorie furono adempiute con l'abbassamento del lettino sul quale era seduto il paziente dopo l'esame.
Per analoghe ragioni, anche se la domanda viene qualificata come azione di responsabilità extracontrattuale ex art. 2043 c.c., la richiesta risarcitoria deve essere rigettata, non essendo stato provato alcun comportamento colposo del personale della struttura, il quale sia assurto a causa del danno.
In conclusione, per le ragioni predette, la domanda di parte attrice deve essere rigettata.
4. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo in applicazione delle tariffe di cui al D.M. 55/14, aggiornate in forza del D.M. 147/22, facendo applicazione di parametri inferiori a quelli medi, data l'assenza di attività difensiva ed istruttoria complessa, sullo scaglione di valore fino ad € 260.000,00 per le fasi di studio, introduttiva, istruttoria e decisionale, con distrazione in favore del difensore costituito che ne ha fatto richiesta ai sensi dell'art. 93 c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, sesta sezione civile, definitivamente pronunziando in ordine alla causa civile iscritta al n. 10597/2021 R.G.A.C., pendente tra contro Parte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore ogni CP_1 CP_2 altra domanda, eccezione e difesa disattesa, così provvede:
a) rigetta la domanda attrice;
b) condanna al pagamento, in favore della delle spese di Parte_1 CP_1 lite, che si liquidano in misura pari ad € 10.000,00 per compensi, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, C.P.A. ed I.V.A., se dovuta, come per legge, con distrazione in favore dell'avv. Antonello Romano ex art. 93 c.p.c.
Napoli, 14 ottobre 2025.
Il G.U.
(dott.ssa ER De Luca)
13
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
OTTAVA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Napoli, in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa
ER De Luca, sciolta la riserva del 13/10/2025; lette le note scritte in sostituzione di udienza depositate dalle parti;
rilevato che, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., il giudice provvede entro trenta giorni dal termine fissato per il deposito delle note;
ha pronunciato ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 10957 del Ruolo Generale per gli Affari Contenziosi dell'anno 2021, avente ad oggetto: risarcimento danni vertente
TRA
, C.F. rappresentato e difeso, congiuntamente Parte_1 C.F._1
e disgiuntamente, giusta procura in atti, dall'avv. Daniele Rienzo e dall'avv. Maria
OS TO, con domicilio eletto presso lo studio del primo in San Nicola la Strada
(CE) alla Via S. Croce n. 138;
- ATTORE - CONTRO
P.I. , in persona legale rappresentante pro tempore CP_1 P.IVA_1 [...]
rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. Antonello Romano, CP_2 presso il cui studio in Napoli alla Via F. Crispi n. 31 ha eletto domicilio;
- CONVENUTA -
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. , con l'atto di citazione introduttivo del presente giudizio, ha premesso Parte_1 quanto segue: Cont
- in data 07.06.2018 si era recato nella sede del centro diagnostico sito in Napoli alla via Gianturco n. 113, verso le ore 7:00 circa, al fine di effettuare una risonanza magnetica cerebrale con contrasto;
- dopo aver effettuato il predetto esame, il radiologo e la sua assistente si erano allontanati, lasciandolo negligentemente ed imprudentemente da solo seduto sul Parte lettino della;
- mentre era rimasto da solo aveva iniziato a sentirsi male, accusando sensazione di vertigini e mancamento, la quale ne aveva causato l'improvvisa caduta all'indietro, battendo violentemente la testa ed il dorso;
- allertati i primi soccorsi, erano giunti sul posto gli infermieri del 118 che avevano provveduto a trasportarlo presso il P.S. dell'Ospedale Cardarelli di Napoli per le cure del caso, lì dove gli erano stati diagnosticati una sincope, un trauma cranico e la contusione alla spalla sinistra;
- in data 09.06.2018, a seguito dell'intensificarsi del dolore, aveva fatto nuovamente ricorso alle cure ospedaliere, recandosi presso il Centro Traumatologico Zonale dell'Ospedale dei Colli di Napoli, con sottoposizione ad ulteriori esami diagnostici ed applicazione di un collare cervicale, con raccomandazione di una TC di controllo da eseguire nei successivi trenta giorni;
- in data 13.06.2018 aveva effettuato una consulenza presso la Otorinolaringoiatria di via Crispi in Napoli e gli era stata riscontrata una timpanite acuta all'orecchio destro;
- in data 15.06.2018 gli era stata refertata, a seguito di visita ortopedica, una spodiloartrite anchilopoietrica (da cui l'istante era già affetto), con evidenziazione di un ulteriore irrigidimento del rachide cervicale;
- per il persistere del dolore, in data 02.07.2018 si era ricoverato presso la CP_3
sita in Napoli al Parco San Paolo, dalla quale era stato dimesso in data
[...]
27.07.2018, con diagnosi di iporeflessia tricipitale, parestesie ulnari a sinistra e ipostenia arto inferiore sinistro;
- in data 21.09.2018 era stato sottoposto, per il perdurante dolore e contrattura, ad un esame TAC cervicale, il quale aveva messo in evidenza il crollo C6 e C7 ed anterolistesi di C6 e C7;
- effettuata una consulenza ortopedica presso il distretto sanitario 25 di Napoli I, gli era stata diagnosticata una frattura con collasso vertebrale C6-C7 e anterolistesi di C6
e C7 con marcata flessione anteriore del capo, con raccomandazione di indossare una minerva ortopedica per prevenire un ulteriore collasso vertebrale e per garantire la stabilizzazione ossea;
2 - in data 03.04.2019, effettuata una MOC, era stato messo in evidenza un quadro di osteoporosi;
- in data 26.04.2019 aveva effettuato una RX della colonna cervicale e dorsale ed una
RMN, esami che avevano evidenziato esiti di frattura di C7 ed il crollo somatico di C7 da pregresso trauma con retropulsione endocanalare dello spigolo postero superiore che comprimeva lo spazio subaracnoideo anteriore, diffusi fenomeni di anchiliosi nel tratto C1-C6, accentuazione della cifosi dorsale con pseudo fuione della porzione anteriore della gran parte dei metameri in esame per fenomeni di spondiloartrite anchilosante;
- in data 06.05.2019 aveva effettuato una EMG che aveva evidenziato una chiara sofferenza neurogena cronica in territorio di radice C6-C7 bilateralmente di grado moderato e quindi una radicolopatia cronica;
- sottoposto a controllo medico presso lo studio del prof. dott. Persona_1 quest'ultimo aveva concluso ritenendo sussistente una marcata progressione della pregressa patologia (spondiloartrite anchilopoietica), per cui, oltre alla inabilità permanente relativa alla frattura vertebrale, aveva riportato un peggioramento della limitazione funzionale con una inabilità permanente conseguente a tale peggioramento valutabile nella misura percentuale del 18% per i postumi delle fratture, l'aggravamento della patologia anchilopoietica, l'aggravamento della cifosi della colonna cervico-dorsale e la possibile futura tetraparesi, postumi successivi a periodo di invalidità temporanea.
Tutto ciò premesso quanto all'evento di danno ed al successivo iter clinico, ha lamentato, quale inadempimento del personale del centro diagnostico al quale si era rivolto, un “errore di comportamento tecnico”, in quanto, dopo essere stato sottoposto ad una TAC con mezzi di contrasto, era stato lasciato imprudentemente e negligentemente solo dal personale del centro diagnostico sicché, dopo aver accusato delle vertigini, era caduto al suolo urtando violentemente la testa e la schiena, riportando conseguentemente le lesioni di cui ha chiesto il ristoro.
Invocando una responsabilità ex art. 1228 c.c. per le attività del personale sanitario della struttura e ritenendo ravvisabili sia una responsabilità contrattuale ex art. 1218
c.c., che una responsabilità ex art. 2043 c.c. degli ausiliari della società convenuta, ha rassegnato le conclusioni che seguono: “a) accertare e dichiarare che l'evento lesivo sopra
3 descritto, ove il sig. ebbe a riportare lesioni personali, venne a verificarsi per Pt_1
l'esclusiva responsabilità della derivante dalla inesatta esecuzione degli obblighi CP_1 contrattuali posti in capo alla società resistente a seguito dei fatti descritti nella premessa dell'atto di citazione;
b) e, per l'effetto, condannarsi la a socio unico, in persona del CP_1 legale rapp/te p.t., con sede legale in NAPOLI, alla Via F. Crispi, n.8, P. IVA: P.IVA_1 al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali riportati, a titolo di responsabilità contrattuale, o, in subordine, extracontrattuale, per le motivazioni di cui in narrativa, per l'evento per cui è causa, dal sig. nessuno escluso e così come Parte_1 valutati dal Prof. a mezzo relazione medico-legale (cfr. all. n. 15) e, con Persona_1 riferimento alle Tabelle di Milano 2021, pari ad € 73.835,00, oltre spese mediche documentate od in quella somma che sarà accertata in corso di causa, anche a mezzo di idonea di C.T.U. medico-legale, oltre interessi e svalutazione monetaria, il tutto nei limiti di € 260.000,00”.
Si è costituita in giudizio la eccependo la nullità dell'atto di citazione per CP_1 insufficiente esposizione dei fatti e degli elementi di diritto costituenti la ragione della domanda, nonché l'improcedibilità della domanda per mancato esperimento della procedura di mediazione obbligatoria e, nel merito, contestando la fondatezza della domanda, assumendo che la caduta dell'attore aveva integrato un evento assolutamente accidentale né evitabile, nonché che fosse da ascrivere alla volontà dell'attore il quale, sebbene la dottoressa, a conclusione dell'esame, avesse abbassato il lettino, invitando il paziente a rimanere seduto per qualche minuto per ristabilizzare la capacità motoria, si era autonomamente alzato dal lettino radiologico. Ha aggiunto che la risonanza magnetica era stata effettuata dopo diagnosi di ipoacusia bilaterale e che, successivamente, era stata diagnosticata una timpanite acuta all'orecchio destro,
a dimostrazione del fatto che la compromissione fisica della stabilità del paziente era già presente e che il suo aggravamento non fosse causalmente ricollegabile alla caduta.
Ha evidenziato che era onere dell'attore provare la sussistenza del nesso causale fra la condotta del medico ed il danno di cui aveva chiesto il risarcimento e, nel caso di accoglimento della domanda, ha chiesto che fosse accertata la concorrente responsabilità della struttura e del sanitario, con riserva di azionare domanda di regresso nei confronti del coobbligato, autore del danno.
Ha concluso nei termini che seguono: “- in via preliminare e pregiudiziale: A. Rigettare la domanda contenuta nell'atto di citazione in quanto nulla, nello specifico per l'incertezza della determinazione della cosa oggetto della domanda e per insufficiente esposizione dei fatti e degli 4 elementi di diritto costituenti la ragione della domanda oltre che improcedibile e pretestuosa;
B. In via gradata, dichiarare l'improcedibilità della domanda per il mancato esperimento della procedura di mediazione obbligatoria;
nel merito: C. rigettare la domanda avanzata da controparte per infondatezza in fatto e diritto della stessa;
D. In via istruttoria: con espressa riserva di articolare mezzi istruttori e indicare testi nel termine di cui all'art. 183, VI comma,
c.p.c che sin d'ora si richiede;
E. con vittoria di spese, diritti ed onorari oltre il 15% e contributo
C.p.a. e Iva come per legge, con attribuzione al sottoscritto procuratore antistatario”.
Esperita in corso di causa la procedura di mediazione obbligatoria, conclusasi con esito negativo;
concessi i termini di cui all'art. 183, VI comma, c.p.c.; ammessa e raccolta prova testimoniale;
ritenuta la causa matura per la decisione;
assegnato il fascicolo allo scrivente magistrato, subentrato nella titolarità del ruolo istruttorio con decorrenza a partire dal 15/09/2025; fissata udienza di discussione orale ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. e depositate note conclusionali;
la causa è stata riservata in decisione all'esito dell'udienza cartolare del 13/10/2025.
2. Deve, in primo luogo, essere rigettata l'eccezione di nullità dell'atto citazione mossa da parte convenuta.
Invero: “la declaratoria di nullità della citazione ai sensi dell'art. 164, quarto comma, cod. proc. civ. postula una valutazione da compiersi caso per caso, tenendo conto che la ragione ispiratrice della norma risiede nell'esigenza di porre immediatamente il convenuto nelle condizioni di apprestare adeguate e puntuali difese. Pertanto, nel valutare il grado di incertezza della domanda, non può prescindersi dall'intero contesto dell'atto introduttivo, dalla natura del relativo oggetto e dal comportamento della controparte, dovendosi accertare se, nonostante
l'obiettiva incertezza, il convenuto sia in grado di comprendere agevolmente le richieste dell'attore o se, invece, in difetto di maggiori specificazioni, si trovi in difficoltà nel predisporre una precisa linea difensiva” (cfr. Cass. civ., sent. n. 27670 del 21.11.2008; conforme Cass. civ., sent. n. 11751 del 15.05.2013).
Nel caso in esame parte attrice ha indicato con precisione i fatti posti a fondamento della propria domanda, indicando le circostanze di tempo e di luogo in cui si verificò
l'evento di danno, descrivendo il comportamento inadempiente imputato al personale del centro diagnostico e, infine, descrivendo accuratamente le vicende mediche e le lesioni conseguite, di cui ha chiesto il ristoro, di talché parte convenuta è stata posta perfettamente in grado di approntare compiute difese senza che alcuna nullità dell'atto di citazione sia configurabile (cfr. Cass. civ., sent. n. 17408 del 12.10.2012 5 secondo cui, in caso di domanda di risarcimento del danno, che ha ad oggetto un diritto c.d. eterodeterminato, è onere dell'attore indicare espressamente i fatti materiali che assume essere stati lesivi del proprio diritto, per non incorrere nella nullità per violazione dell'art. 163, n. 4, cod. proc. civ.; in termini Cass. civ., sent. n.
10577 del 04.05.2018 secondo cui è sufficiente “l'espressa indicazione di quelli, tra i fatti storici oggetto della pregressa narrazione, sui quali è fondata la 'causa petendi', non essendo sufficiente la mera attività narrativa senza alcuna esplicitazione in merito all'essere quei fatti
'ragione della domanda'”).
Va, del resto, rimarcato che la mancata qualificazione giuridica della domanda non può determinare la nullità dell'atto di citazione, giacché la nullità della domanda giudiziale ricorre solo quando non sia identificabile il bene giuridico al cui conseguimento tende l'azione proposta, essendo riservato al giudice l'interpretazione del contenuto della domanda attraverso inquadramento giuridico della fattispecie in base ai fatti prospettati dalle parti, purché gli elementi obiettivi di identificazione della domanda non vengano alterati dal giudice (cfr. Cass. civ., sent. n. 4921 del 11.08.1980;
Cass. civ., sent. n. 1751 del 15.03.1980; Cass. civ., sent. n. 4918 del 16.07.1983; Cass. civ., sent. n. 3604 del 27.03.1995).
La giurisprudenza di legittimità ha, del resto, affermato che il paziente ha l'onere di dedurre qualificate inadempienze “in tesi idonee a porsi come causa o concausa del danno, restando poi a carico del debitore convenuto l'onere di dimostrare o che nessun rimprovero di scarsa diligenza o di imperizia possa essergli mosso, o che, pur essendovi stato un suo inesatto adempimento, questo non abbia avuto alcuna incidenza causale sulla produzione del danno”
(cfr. Cass. civ., sent. n. 15993 del 21.07.2011; in termini Cass. civ., sent. n. 15490 del
08.07.2014).
L'eccezione di improcedibilità della domanda, infine, è stata superata dall'avvenuto esperimento, in corso di causa, del procedimento di mediazione obbligatoria.
3. Passando alla qualificazione giuridica della domanda proposta, va premesso che l'attore ha invocato sia la responsabilità contrattuale, che aquiliana della società convenuta.
Com'è noto, il giudice ha la facoltà di qualificare come contrattuale od aquiliana la domanda di risarcimento del danno, a prescindere dall'inquadramento adottato dall'attore ed alla sola condizione di non porre a fondamento della propria diversa
6 qualificazione fatti non ritualmente dedotti in giudizio (cfr. Cass. civ., sent. n. 9325 del
20.04.2010; Cass. civ., sent. n. 19938 del 18.07.2008; Cass. civ., sent. n. 10830 del
11.05.2007).
Costituisce, inoltre, principio giurisprudenziale affermato anche quello secondo il quale, da un inadempimento contrattuale di una parte, può discendere sia una responsabilità contrattuale che aquiliana dell'inadempiente (cfr. Cass. civ., sent. n.
14107 del 27.06.2011; Cass. civ., sent. n. 11410 del 08.05.2008).
La domanda va, quindi, in primo luogo qualificata come domanda di risarcimento del danno per inadempimento contrattuale della società convenuta.
La struttura sanitaria o sociosanitaria pubblica o privata che, nell'adempimento della propria obbligazione, si avvalga dell'opera di esercenti la professione sanitaria, anche se scelti dal paziente e ancorché non dipendenti della struttura stessa, risponde, infatti, ai sensi degli articoli 1218 e 1228 c.c. delle loro condotte dolose o colpose.
La struttura sanitaria risponde, quindi, secondo i principi della responsabilità contrattuale, con le conseguenti ricadute in tema di onere della prova, termine di prescrizione e danni risarcibili.
Ciò detto, rammentando che quello dedotto integra un inesatto adempimento della società convenuta, va rimarcato, quanto al riparto degli oneri probatori, che gravava sull'attore l'onere di provare il contratto e di allegare l'altrui inesatto adempimento, mentre era onere della società convenuta quello di provare il proprio esatto adempimento o il proprio inesatto adempimento incolpevole.
Trattasi di principi costantemente affermati dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui: “in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione del contratto, per il risarcimento del danno ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto e il relativo termine di scadenza ma non l'inadempienza dell'obbligato, potendosi limitare alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, spettando, invece, al debitore convenuto l'onere di provare il fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento. Il medesimo principio applicabile anche nell'ipotesi d'inesatto adempimento si estende anche alle obbligazioni di risultato” (cfr. Cass. civ., ord. n. 13685 del 21.05.2019; in termini Cass. civ., sent. n. 826 del 20.01.2015).
7 Ciò posto, trattandosi di domanda cosiddetta “eterodeterminata”, ovvero fondata sui soli fatti materiali indicati dalla parte che agisce in giudizio, occorrerà valutare se sussista responsabilità per le condotte ed i fatti tempestivamente indicati nell'atto di citazione, integrate dall'allontanamento dalla stanza dove si trovava il paziente dopo essersi sottoposto alla risonanza magnetica, e precisate nella prima memoria ex art. 183, VI comma, c.p.c. di parte attrice, nella quale è stata lamentata la violazione delle raccomandazioni del Ministero della Salute n. 13/11 in tema di prevenzione delle cadute.
Anche esaminando la domanda come domanda di risarcimento del danno da responsabilità contrattuale, inoltre, nonostante l'inversione dell'onere probatorio propria della responsabilità contrattuale - in cui occorre solo allegare l'altrui inadempimento, ricadendo sulla parte convenuta l'onere di provare il proprio esatto adempimento o inadempimento incolpevole -, comunque la parte attrice non è esonerata dall'onere di allegare e provare il nesso di causalità fra la prestazione non correttamente adempiuta, quale indicata in atti, ed il danno (cfr. Cass. civ., ord. n. 8849 del 31.03.2021, pronunciata con riferimento agli inadempimenti contrattuali del personale dele strutture scolastiche, ma con principi applicabili anche alla fattispecie, nella cui motivazione si legge “la previsione dell'art. 1218 c.c. esonera il creditore dell'obbligazione asseritamente non adempiuta - in questo caso l'obbligazione di garanzia nei confronti degli allievi – dall'onere di provare la colpa del debitore, ma non da quello di dimostrare il nesso di causa tra la condotta del debitore e il danno di cui si chiede il risarcimento”).
Nella fattispecie, come detto, l'attore ha dedotto, quale inadempimento del personale della struttura convenuta, l'omessa vigilanza, imputabile al fatto che il personale sanitario era uscito dalla stanza in cui si trovava allorquando aveva avuto vertigini e giramenti di testa, i quali ne avevano provocato la caduta a terra per poi aggiungere, nella prima memoria ex art. 183, VI comma, c.p.c. che tale comportamento aveva violato le linee guida ministeriali in materia di prevenzione delle cadute.
La domanda non può, invece, essere esaminata con riguardo all'allegazione, contenuta per la prima volta nella prima memoria ex art. 183, VI comma, c.p.c. di parte attrice, né espressamente reiterata nelle note conclusionali di parte attrice, secondo cui il personale medico avrebbe dovuto raccomandare al paziente di rimanere steso,
8 senza consentirgli di rimanere seduto sul lettino. Tale inadempimento, non allegato nell'atto di citazione, integra infatti non già un'ammissibile precisazione della domanda originariamente proposta, quanto piuttosto indicazione di una obbligazione nuova e differente rispetto a quella indicata come inadempiuta nell'atto di citazione, in cui era stato unicamente dedotto che l'inadempimento era integrato dall'omessa vigilanza imputabile all'allontanamento del personale sanitario dalla stanza ove si trovava il paziente dopo aver eseguito la risonanza magnetica ribadendosi, per come già detto, che le domande cosiddette “eterodeterminate” sono fondate sugli specifici fatti materiali indicati come generatori di una responsabilità, sia essa contrattuale o aquiliana, della parte convenuta.
Ciò detto, le prove testimoniali raccolte hanno dimostrato che l'attore cadde mentre era seduto sul lettino a causa di un improvviso mancamento.
Il testimone di parte attrice escusso, figlio dell'attore, ha dichiarato: Testimone_1
“Per sottoporsi all'esame mio padre entrò da solo, io attesi nella sala d'aspetto. Dopo circa 50 minuti usci un medico e gli chiesi se fosse tutto a posto. Il medico, che immagino fosse un ortopedico mi disse che era tutto a posto e che mio padre si stava rivestendo. Dopo circa 10 minuti entrai nella sala della risonanza e trovai mio padre riverso a terra con la testa verso il muro e non c'era nessuno presente. Io chiesi aiuto e dopo sopraggiunsero delle dott.sse che misero mio padre su di una sedia per farlo riprendere (…) entrai senza permesso (…) chiesi a mio padre cosa fosse successo e mio padre mi disse che aveva avuto le vertigini ed era svenuto” aggiungendo “preciso che mio padre mi disse che era caduto all'indietro dal lettino” (cfr. verbale di udienza del 24/03/2025).
Il testimone, quindi, non ha avuto percezione diretta del momento della caduta, in particolare non ha saputo riferire se, al momento della stessa, il padre fosse rimasto da solo, né tantomeno ha saputo riferire delle raccomandazioni che erano state effettuate al padre prima dell'incidente, avendo solo riferito che, quando entrò senza chiedere il permesso, non si sa quanto tempo dopo la caduta, lo trovò riverso a terra.
Il testimone ha affermato che, secondo le dichiarazioni ricevute dal padre nell'immediatezza, costui gli avrebbe riferito di essere caduto dal lettino.
Com'è noto, le deposizioni testimoniali de relato provenienti dall'attore possono avere valore probatorio solo se suffragate da ulteriori risultanze probatorie, che concorrano a confermarne la credibilità (cfr. Cass. civ., sent. n. 18352 del 31.07.2013), ma, di per sé
9 sole considerate, hanno rilevanza probatoria “sostanzialmente nulla, in quanto vertente sul fatto della dichiarazione di una parte del giudizio e non sul fatto oggetto dell'accertamento, che costituisce il fondamento storico della pretesa” (cfr Cass. civ., sent. n. 8358 del
03.04.2007; conforme Cass. civ., sent. n. 313 del 10.01.2011; Cass. civ., sent. n. 569 del
15.01.2015).
Nella fattispecie che la caduta si fosse verificata mentre l'attore era seduto sul lettino
è stato confermato dalla testimone di parte convenuta escussa, la quale ha altresì smentito l'asserzione di parte attrice, secondo cui quest'ultimo era da solo quando si verificò l'incidente.
La testimone ha, infatti, affermato: “Sono dipendente del SDN Testimone_2 come all'epoca dei fatti, era giugno del 2018 sono tecnico di radiologia, sono arrivata per il mio turno, ma sono entrata nella zona della risonanza per preparare quanto mi occorreva per effettuare il mio esame. Ho visto che la mia collega aveva abbassato il lettino e il paziente era seduto sullo stesso, io sono entrata per sistemare del liquido nell'iniettore ed ero vicino al paziente, la mia collega stava chiudendo la porta. Ad un certo punto il paziente ha avuto un mancamento e si è buttato all'indietro. È stato subito soccorso da me che ero vicina a lui e dalla collega, poi sono sopraggiunti gli infermieri. È stato sistemato sulla sedia, è stato monitorato anche dopo nella sala dell'emergenza e poi accompagnato nello spogliatoio. Preciso che nella sala della risonanza non può entrare nessuno per ragioni di sicurezza” aggiungendo “mentre era sul lettino il paziente era vigile cosciente, il paziente è sempre stato cosciente, lamentava solo dolore alla spalla”.
Va rimarcato che non sono emersi elementi, i quali possano inficiare l'attendibilità delle deposizioni rese dalla predetta testimone, in particolare facendo leva sul rapporto di dipendenza della testimone con la società convenuta, essendo pacificamente ammessa la possibilità che anche i dipendenti di società possano deporre in qualità di testimoni nel processo, senza che, per tale solo motivo, possa esserne ritenuta l'inattendibilità (cfr. Cass. civ., sent. n. 2075 del 29.01.2013; conforme
Cass. civ., sent. n. 15197 del 06.08.2004).
La testimone non ha, inoltre, affermato di essere entrata nella zona di risonanza per assistere l'attore, avendo affermato solo che stava per iniziare il suo turno e che entrò nella stanza per preparare l'esame successivo, al quale era addetta, sistemando del liquido nell'iniettore.
10 Differentemente rispetto a quanto dedotto dalla difesa di parte attrice, quindi, costei non ha dichiarato circostanze contrastanti con le allegazioni di parte attrice, secondo cui l'incidente si ebbe dopo l'esecuzione dell'esame medico, non già prima dello stesso, né tantomeno vi è contrasto fra quanto da lei dichiarato con le risultanze documentali, in particolare con il referto del 07.06.2018 del centro SDN, il quale indica come medico firmatario il dott. e come tecnico sanitario di radiologia medica Per_2
(TRSM) la dott.ssa Testimone_3
Le dichiarazioni della testimone di parte convenuta, da ritenersi pienamente attendibili, hanno, perciò, dimostrato che il personale della struttura sanitaria fosse presente al momento del fatto e, quindi, integrano la prova liberatoria dell'adempimento della prestazione ritenuta inadempiuta da parte attrice.
Va, per mera completezza argomentativa, osservato che la testimone ha affermato che l'attore era seduto sul lettino quando cadde improvvisamente all'indietro e che era vigile e cosciente prima di perdere l'equilibrio.
Deve, perciò, ritenersi, anche in linea teorica, che non possa ritenersi sussistente nesso causale fra il dedotto inadempimento ed il danno.
Sia che il personale medico fosse stato presente in stanza, come provato con la deposizione della testimone di parte convenuta, sia che non lo fosse, come asserito dall'attore, infatti, una condotta adempiente, con presenza di personale medico all'interno della stanza nella quale si trovava l'attore, seduto sul lettino, dopo aver eseguito l'esame strumentale, non avrebbe potuto impedire il danno, posto che si trattò di caduta da seduto di un soggetto in precedenza vigile e che, quindi, non aveva necessità di assistenza continuativa e ravvicinata, il quale perse l'equilibrio a seguito di un evento non prevedibile, né prevenibile.
In altri termini anche la condotta adempiente invocata da parte attrice, la quale ne lamenta l'omissione, non ha integrato causa del danno, in quanto, seppure fosse stata adottata, comunque non avrebbe potuto evitare l'evento di danno e, perciò, non si è posta come suo antecedente causale.
Le linee guida ministeriali richiamate da parte attrice indicano, una volta effettuata la valutazione del rischio di caduta, i seguenti fattori di precauzione: “ -i pavimenti non debbono essere umidi, scivolosi e/o sconnessi;
- i corridoi, di adeguata larghezza, debbono essere dotati di corrimano e non ingombrati da arredi potenzialmente causa di inciampo o
11 scivolamento; - le scale devono essere provviste di corrimano ed i gradini resi antiscivolo;
- le dimensioni dei bagni devono consentire il passaggio delle carrozzine e gli spostamenti del paziente e, in questi ambienti, devono essere garantiti adeguati punti di appoggio (es. maniglie doccia/vasca, corrimano); - l'altezza del letto e della barella deve essere regolata in modo che il paziente possa poggiare facilmente i piedi sul pavimento;
eventuali spondine debbono essere rimuovibili, adattabili in altezza e possibilmente modulari, eventuali ruote e freni devono essere funzionanti e controllati periodicamente;
- i tappeti debbono essere utilizzati solo se con caratteristiche antiscivolo e se fissati sul pavimento, nella doccia, nella vasca da bagno;
- il campanello o il pulsante di chiamata deve essere reso facilmente accessibile al paziente, dal letto
o dalla sedia/poltrona e nel bagno, ogni qualvolta l'operatore si allontana da lui;
- poggiapiedi, tavolini o eventuali altri ostacoli, che possono costituire pericolo per il movimento e per la stabilità del paziente, devono essere rimossi;
- l'illuminazione degli ambienti, in particolare quella notturna vicino al letto e al bagno, deve essere idonea e gli interruttori visibili al buio;
- gli spigoli vivi e gli oggetti potenzialmente taglienti devono essere eliminati;
- gli ausili per la deambulazione devono essere adeguati e sottoposti a corretta manutenzione (es. carrozzine con braccioli e poggiapiedi estraibili o reclinabili/ripiegabili, buona manovrabilità, ruote con freni agevolmente comandati, larghezza ed altezza da terra dello schienale adeguati)”.
Nell fattispecie, quindi, pur considerando l'età del paziente e lo stato clinico accertato al momento del suo ingresso nel centro diagnostico e prima di effettuare l'esame medico, l'abbassamento del lettino costituì idoneo strumento di prevenzione del rischio caduta che, quindi, fu imputabile ad un fattore causale fortuito, né prevenibile con la presenza del personale medico nella stanza.
Deve, infatti, rimarcarsi che le obbligazioni contrattuali a carico del centro diagnostico erano solo quelle di presa in carico del paziente e di effettuazione dell'esame strumentale richiesto e che, pur essendo a carico del creditore della prestazione tutte le obbligazioni accessorie, anche se non espressamente pattuite, tese al soddisfacimento dell'interesse del creditore “e ciò in base al principio di buona fede, alla luce del quale ciascuna delle parti del contratto è tenuta ad eseguire non solo quanto espressamente previsto da esso, ma anche tutte le prestazioni necessarie a salvaguardare
l'utilità del negozio per la controparte, sempre che non esorbitino dall'oggetto del contratto”
(cfr. Cass. civ., sent. n. 25410 del 12.11.2013; in termini Cass. civ., sent. n. 15726 del
02.07.2010, la quale richiama anche i canoni di diligenza qualificata di cui all'art. 1176,
II comma, c.c. propri del contratto di prestazione professionale), nella fattispecie tali
12 prestazioni accessorie furono adempiute con l'abbassamento del lettino sul quale era seduto il paziente dopo l'esame.
Per analoghe ragioni, anche se la domanda viene qualificata come azione di responsabilità extracontrattuale ex art. 2043 c.c., la richiesta risarcitoria deve essere rigettata, non essendo stato provato alcun comportamento colposo del personale della struttura, il quale sia assurto a causa del danno.
In conclusione, per le ragioni predette, la domanda di parte attrice deve essere rigettata.
4. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo in applicazione delle tariffe di cui al D.M. 55/14, aggiornate in forza del D.M. 147/22, facendo applicazione di parametri inferiori a quelli medi, data l'assenza di attività difensiva ed istruttoria complessa, sullo scaglione di valore fino ad € 260.000,00 per le fasi di studio, introduttiva, istruttoria e decisionale, con distrazione in favore del difensore costituito che ne ha fatto richiesta ai sensi dell'art. 93 c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, sesta sezione civile, definitivamente pronunziando in ordine alla causa civile iscritta al n. 10597/2021 R.G.A.C., pendente tra contro Parte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore ogni CP_1 CP_2 altra domanda, eccezione e difesa disattesa, così provvede:
a) rigetta la domanda attrice;
b) condanna al pagamento, in favore della delle spese di Parte_1 CP_1 lite, che si liquidano in misura pari ad € 10.000,00 per compensi, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, C.P.A. ed I.V.A., se dovuta, come per legge, con distrazione in favore dell'avv. Antonello Romano ex art. 93 c.p.c.
Napoli, 14 ottobre 2025.
Il G.U.
(dott.ssa ER De Luca)
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