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Sentenza 20 maggio 2025
Sentenza 20 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Emilia, sentenza 20/05/2025, n. 287 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Emilia |
| Numero : | 287 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2025 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di Reggio nell'Emilia
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del Lavoro, dott.ssa Elena Vezzosi, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione di udienza, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1221/2024 R.G.L. proposta da
(c.f. ); Parte_1 CodiceFiscale_1
(c.f. ); Parte_2 CodiceFiscale_2
tutti rappresentati e difesi dall'avv. Domenico Naso del Foro di Roma (c.f.
e dall'avv. Cinzia Ganzerli del Foro di Mantova C.F._3
(c.f. ) ed elettivamente domiciliati presso lo studio C.F._4
di quest'ultima sito in Mantova, via Chiassi n. 54
ricorrenti contro
(C.F. ), Controparte_1 P.IVA_1
in persona del Ministro pro tempore;
Controparte_2
(C.F. ), in persona del Direttore Generale l.r.p.t.; P.IVA_2
(C.F. ), in Controparte_3 P.IVA_2
persona del Dirigente l.r.p.t.;
resistenti contumaci OGGETTO: “Accertamento del diritto al bonus Carta elettronica del
Docente per la formazione e l'aggiornamento previsto dall'art. 1 Legge n.
107/2015”.
Per le ricorrenti: “A) accertare e dichiarare il diritto delle ricorrenti, quali docenti assunte con contratto a tempo determinato, ad usufruire del beneficio economico di euro 500,00 annui tramite la Carta elettronica del docente per l'aggiornamento e la formazione del personale docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 e per l'effetto; B) Condannare il
(già ) a Controparte_1 Controparte_1
mettere a disposizione delle parti ricorrenti gli importi complessivi, come di seguito specificato, tramite il sistema della Carta elettronica: € 1.000,00
a per gli anni scolastici 2022/23, 2023/24; € Parte_1
1.500,00 a per gli anni scolastici 2021/22, 2022/23, Parte_2
2023/24; per la somma totale di € 2.500,00 (come sopra suddivisi), oltre interessi maturati e maturandi sino all'integrale soddisfo. Con vittoria delle spese di giudizio, competenze ed onorari da attribuirsi ai sottoscritti procuratori che si dichiarano antistatari.”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 10.12.2024, le sopra indicate ricorrenti chiedono l'accertamento del diritto al beneficio economico di €
500,00 annui tramite “Carta elettronica”, prevista dall'art. 1
Legge n. 107/2015 e vincolata all'acquisto di beni e servizi formativi per l'aggiornamento e lo sviluppo delle competenze professionali, con conseguente richiesta di condanna del a mettere a disposizione, Controparte_1
Pag. 2 di 9 in favore di ogni ricorrente, delle somme rispetti vamente specificate nelle rassegnate conclusioni.
Le ricorrenti allegano di avere prestato servizio, in qualità di docenti alle dipendenze del medesimo , in forza di CP_1
contratti a tempo determinato, annuali o fino al termine delle attività didattich e ed in particolare:
- negli anni scolastici 2022/2023 e Parte_1
2023/2024;
- negli anni scolastici 2021/2022, 2022/2023 e Parte_2
2023/2024.
In esecuzione di questi contratti, le ricorrenti deducono di avere svolto mansioni identiche a quelle dei docenti assunti a tempo indeterminato, allegando altresì l'insussistenza di ragioni oggettive per negare al personale precario il beneficio di cui si tratta, pur sempre vincolato all'aggiornamento ed alla formazione di tutto il perso nale docente, senza distinzioni.
Dai fatti allegati risulta che il medesimo non ha CP_1
riconosciuto il suddetto beneficio, agendo in violazione del divieto di discriminazione tra lavoratori a termine e lavoratori a tempo indeterminato.
Stante la ritualità della notifica, le parti convenute non si costituiscono e vengono dichiarate formalmente contumaci all'udienza cartolare del 09.05.2025, all'esito della quale la causa – istruita documentalmente – viene posta in decisione.
In data 13.05.2025, la rico rrente ha Parte_1
depositato atto di rinuncia agli atti di causa nei confronti delle
Pag. 3 di 9 parti convenute, chiedendo che venga dichiarata l'estinzione del presente giudizio limitatamente alla sua posizione.
*** *** ***
Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
Dalle allegazioni dedotte in ricorso, suffragate dalla prodotta documentazione, risulta provato che la ricorrente ha Pt_2
prestato servizio in forza di contratti annuali o fino al termine delle attività didattiche.
In particolare, risulta provato che la ricorrente ha prestato servizio nei seguenti anni scolastici:
- nell'a.s. 2021/2022 con contratto decorrente dal 24.09.2021 al
30.06.2022; nell'a.s. 2022/2023 con contratto decorrente dal
12.09.2022 al 30.06.2023; nell'a.s. 2023/2024 con contratto decorrente dal 11.09.2023 al 30.06.2024.
De jure, l'art. 1, comma 121, L. n. 107 del 13/7/2015 dispone che “Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La
Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze
Pag. 4 di 9 professionali, svolti da enti accreditati presso il
[...]
a corsi di Controparte_4
laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o
a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografic he, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del
Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile”.
Il DPCM n. 32313 del 23/9/2015 e il DPCM del 28/11/2016 fanno a loro volta riferimento ai docenti di ruolo a tempo indeterminato quali beneficiari della Carta docente.
La Corte di Giustizia Europea (ordinanza VI Sezione 18/5/2022 nella causa c 450/21) ha statuito che la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il
18 marzo 1999, che figura nell'allegato della direttiva
1999/70/CE del Consiglio del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato d el , e non al Controparte_1
personale docente a tempo determinato di tale , il CP_1
beneficio di un vantaggio finanziario dell'importo di euro
Pag. 5 di 9 500,00 all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarn e le competenze professionali, mediante carta elettronica.
La CGUE ha valorizzato la circostanza che dalle norme interne
(in particolare l'art. 282 D.lgs n. 297/1994, le previsioni della contrattazione collettiva del comparto scuola, e da ultimo l'art. 63 e l'art. 1 L. n. 107/2015) emerge il principio secondo cui la formazione dei docenti è obbligatoria, permanente e strutturale.
Con sentenza n. 1842/2022 del 16.03.2022, il Consiglio di
Stato, in riforma della decisione del TAR Lazio, ha affermato che la scelta del di escludere dal beneficio della Carta CP_1
Docenti il personale con contratto a tempo determinato presenta profili di irragionevolezza e contrarietà ai principi di non discriminazione e di buon andamento della P.A., con ciò affermando, quindi, l'illegittimità degli atti impugnati rispetto ai parametri di diritto interno desumibili dagli artt. 3, 35 e 97
Cost.
La Corte di Cassazione ha statuito il seguente principio
(Sentenza n. 29961/2023): “La Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al .” CP_1
Pag. 6 di 9 I principi giurisprudenziali, sopra richiamati, sono senza dubbio applicabili al caso di specie, in mancanza di rag ioni oggettive - viste le identiche mansioni svolte dalla ricorrente rispetto ai docenti a tempo indeterminato - che giustifichino la differenza di trattamento e il mancato riconoscimento del beneficio richiesto.
Dalle allegazioni dedotte in ricorso e dai documenti prodotti in atti (cfr. copie di contratti di lavoro), la ricorrente ha Pt_2
prestato servizio in forza di contratti annuali o fino al termine delle attività didattiche negli anni scolastici sopra indicati, stante altresì la prova della sua per manenza nel sistema delle docenze scolastiche tramite l'allegazione delle GPS 2024/2026.
La prova dell'attività di docenza concretamente svolta non è Parte_ contestata, a fronte della contumacia del .
La domanda della ricorrente deve trovare Parte_2
accoglimento e il va condannato a riconoscere alla CP_1
stessa l'utilizzo della carta docente per gli anni scolastici rispettivamente richiesti nelle rassegnate conclusioni, per l'importo di euro 500,00 annui ovvero per la complessiva somma richiesta, pari ad euro 1.500,00.
Sulla somma come sopra determinata, sono altresì dovuti gli interessi o la rivalutazione monetaria, ai sensi dell'art. 22 co.
36 L 724/1994, dalla maturazione del diritto al saldo (vedasi, sul punto, Cass. 29961/23).
Le spese di lite s eguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, sulla base dei parametri di cui al DM
Pag. 7 di 9 147/2022 per le cause di lavoro , scaglione di valore fino a
5.200,00 euro, valori minimi per le fasi di studio (€ 444,00), introduttiva (€ 213,00) e decisoria (€ 373,00), nulla per la fase istruttoria in quanto non esperita.
Per quanto riguarda la posizione di la Parte_1
rinuncia validamente espressa dalla stessa agli atti e all'azione, effettuata a mezzo del procuratore munito di valido atto di rappresentanza, appare regolare e non necessita di accettazione Parte_ da parte del , non costituito.
Nei confronti di va dunque dichiarata Parte_1
cessata la materia del contendere.
P.Q.M.
Il Tribunale, in funzione del Giudice del Lavoro, dott.ssa Elena
Vezzosi, definitivamente pronunciando nella causa n. 1221/2024
R.G.L.:
1) dichiara il diritto della ricorrente ad usufruire Parte_2
del beneficio economico di cui all'art. 1 comma 121 Legge
107/2015, con conseguente condanna del
[...]
a rendere disponibile la “Carta Controparte_5
docente”, di cui all'art. 1 comma 121, L n. 107/ 2015, con le stesse regole previste per il personale di ruolo con riferimento rispettivamente:
- agli anni scolastici 2021/2022, 2022/2023 e 2 023/2024, per un importo di € 1.500,00 a favore di , oltre interessi Parte_2
sino al soddisfo.
2) Dichiara l'estinzione del giudizio nei confronti di Parte_1
Pag. 8 di 9 per rinuncia agli atti della causa. Pt_1
3) Condanna il , in Controparte_1
persona del pro tempore, a rifondere alla ricorrente, CP_6
con distrazione in favore dei procuratori antistatari, le spese del giudizio, liquidate in euro 49,00 per esborsi ed euro 1030,00 per compensi, oltre spese generali del 15% oltre iva e c.p.a. come per legge.
Reggio Emilia, così deciso il 20/5/2025
Il Giudice
Dott.ssa Elena Vezzosi
Pag. 9 di 9
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del Lavoro, dott.ssa Elena Vezzosi, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione di udienza, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1221/2024 R.G.L. proposta da
(c.f. ); Parte_1 CodiceFiscale_1
(c.f. ); Parte_2 CodiceFiscale_2
tutti rappresentati e difesi dall'avv. Domenico Naso del Foro di Roma (c.f.
e dall'avv. Cinzia Ganzerli del Foro di Mantova C.F._3
(c.f. ) ed elettivamente domiciliati presso lo studio C.F._4
di quest'ultima sito in Mantova, via Chiassi n. 54
ricorrenti contro
(C.F. ), Controparte_1 P.IVA_1
in persona del Ministro pro tempore;
Controparte_2
(C.F. ), in persona del Direttore Generale l.r.p.t.; P.IVA_2
(C.F. ), in Controparte_3 P.IVA_2
persona del Dirigente l.r.p.t.;
resistenti contumaci OGGETTO: “Accertamento del diritto al bonus Carta elettronica del
Docente per la formazione e l'aggiornamento previsto dall'art. 1 Legge n.
107/2015”.
Per le ricorrenti: “A) accertare e dichiarare il diritto delle ricorrenti, quali docenti assunte con contratto a tempo determinato, ad usufruire del beneficio economico di euro 500,00 annui tramite la Carta elettronica del docente per l'aggiornamento e la formazione del personale docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 e per l'effetto; B) Condannare il
(già ) a Controparte_1 Controparte_1
mettere a disposizione delle parti ricorrenti gli importi complessivi, come di seguito specificato, tramite il sistema della Carta elettronica: € 1.000,00
a per gli anni scolastici 2022/23, 2023/24; € Parte_1
1.500,00 a per gli anni scolastici 2021/22, 2022/23, Parte_2
2023/24; per la somma totale di € 2.500,00 (come sopra suddivisi), oltre interessi maturati e maturandi sino all'integrale soddisfo. Con vittoria delle spese di giudizio, competenze ed onorari da attribuirsi ai sottoscritti procuratori che si dichiarano antistatari.”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 10.12.2024, le sopra indicate ricorrenti chiedono l'accertamento del diritto al beneficio economico di €
500,00 annui tramite “Carta elettronica”, prevista dall'art. 1
Legge n. 107/2015 e vincolata all'acquisto di beni e servizi formativi per l'aggiornamento e lo sviluppo delle competenze professionali, con conseguente richiesta di condanna del a mettere a disposizione, Controparte_1
Pag. 2 di 9 in favore di ogni ricorrente, delle somme rispetti vamente specificate nelle rassegnate conclusioni.
Le ricorrenti allegano di avere prestato servizio, in qualità di docenti alle dipendenze del medesimo , in forza di CP_1
contratti a tempo determinato, annuali o fino al termine delle attività didattich e ed in particolare:
- negli anni scolastici 2022/2023 e Parte_1
2023/2024;
- negli anni scolastici 2021/2022, 2022/2023 e Parte_2
2023/2024.
In esecuzione di questi contratti, le ricorrenti deducono di avere svolto mansioni identiche a quelle dei docenti assunti a tempo indeterminato, allegando altresì l'insussistenza di ragioni oggettive per negare al personale precario il beneficio di cui si tratta, pur sempre vincolato all'aggiornamento ed alla formazione di tutto il perso nale docente, senza distinzioni.
Dai fatti allegati risulta che il medesimo non ha CP_1
riconosciuto il suddetto beneficio, agendo in violazione del divieto di discriminazione tra lavoratori a termine e lavoratori a tempo indeterminato.
Stante la ritualità della notifica, le parti convenute non si costituiscono e vengono dichiarate formalmente contumaci all'udienza cartolare del 09.05.2025, all'esito della quale la causa – istruita documentalmente – viene posta in decisione.
In data 13.05.2025, la rico rrente ha Parte_1
depositato atto di rinuncia agli atti di causa nei confronti delle
Pag. 3 di 9 parti convenute, chiedendo che venga dichiarata l'estinzione del presente giudizio limitatamente alla sua posizione.
*** *** ***
Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
Dalle allegazioni dedotte in ricorso, suffragate dalla prodotta documentazione, risulta provato che la ricorrente ha Pt_2
prestato servizio in forza di contratti annuali o fino al termine delle attività didattiche.
In particolare, risulta provato che la ricorrente ha prestato servizio nei seguenti anni scolastici:
- nell'a.s. 2021/2022 con contratto decorrente dal 24.09.2021 al
30.06.2022; nell'a.s. 2022/2023 con contratto decorrente dal
12.09.2022 al 30.06.2023; nell'a.s. 2023/2024 con contratto decorrente dal 11.09.2023 al 30.06.2024.
De jure, l'art. 1, comma 121, L. n. 107 del 13/7/2015 dispone che “Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La
Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze
Pag. 4 di 9 professionali, svolti da enti accreditati presso il
[...]
a corsi di Controparte_4
laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o
a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografic he, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del
Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile”.
Il DPCM n. 32313 del 23/9/2015 e il DPCM del 28/11/2016 fanno a loro volta riferimento ai docenti di ruolo a tempo indeterminato quali beneficiari della Carta docente.
La Corte di Giustizia Europea (ordinanza VI Sezione 18/5/2022 nella causa c 450/21) ha statuito che la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il
18 marzo 1999, che figura nell'allegato della direttiva
1999/70/CE del Consiglio del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato d el , e non al Controparte_1
personale docente a tempo determinato di tale , il CP_1
beneficio di un vantaggio finanziario dell'importo di euro
Pag. 5 di 9 500,00 all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarn e le competenze professionali, mediante carta elettronica.
La CGUE ha valorizzato la circostanza che dalle norme interne
(in particolare l'art. 282 D.lgs n. 297/1994, le previsioni della contrattazione collettiva del comparto scuola, e da ultimo l'art. 63 e l'art. 1 L. n. 107/2015) emerge il principio secondo cui la formazione dei docenti è obbligatoria, permanente e strutturale.
Con sentenza n. 1842/2022 del 16.03.2022, il Consiglio di
Stato, in riforma della decisione del TAR Lazio, ha affermato che la scelta del di escludere dal beneficio della Carta CP_1
Docenti il personale con contratto a tempo determinato presenta profili di irragionevolezza e contrarietà ai principi di non discriminazione e di buon andamento della P.A., con ciò affermando, quindi, l'illegittimità degli atti impugnati rispetto ai parametri di diritto interno desumibili dagli artt. 3, 35 e 97
Cost.
La Corte di Cassazione ha statuito il seguente principio
(Sentenza n. 29961/2023): “La Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al .” CP_1
Pag. 6 di 9 I principi giurisprudenziali, sopra richiamati, sono senza dubbio applicabili al caso di specie, in mancanza di rag ioni oggettive - viste le identiche mansioni svolte dalla ricorrente rispetto ai docenti a tempo indeterminato - che giustifichino la differenza di trattamento e il mancato riconoscimento del beneficio richiesto.
Dalle allegazioni dedotte in ricorso e dai documenti prodotti in atti (cfr. copie di contratti di lavoro), la ricorrente ha Pt_2
prestato servizio in forza di contratti annuali o fino al termine delle attività didattiche negli anni scolastici sopra indicati, stante altresì la prova della sua per manenza nel sistema delle docenze scolastiche tramite l'allegazione delle GPS 2024/2026.
La prova dell'attività di docenza concretamente svolta non è Parte_ contestata, a fronte della contumacia del .
La domanda della ricorrente deve trovare Parte_2
accoglimento e il va condannato a riconoscere alla CP_1
stessa l'utilizzo della carta docente per gli anni scolastici rispettivamente richiesti nelle rassegnate conclusioni, per l'importo di euro 500,00 annui ovvero per la complessiva somma richiesta, pari ad euro 1.500,00.
Sulla somma come sopra determinata, sono altresì dovuti gli interessi o la rivalutazione monetaria, ai sensi dell'art. 22 co.
36 L 724/1994, dalla maturazione del diritto al saldo (vedasi, sul punto, Cass. 29961/23).
Le spese di lite s eguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, sulla base dei parametri di cui al DM
Pag. 7 di 9 147/2022 per le cause di lavoro , scaglione di valore fino a
5.200,00 euro, valori minimi per le fasi di studio (€ 444,00), introduttiva (€ 213,00) e decisoria (€ 373,00), nulla per la fase istruttoria in quanto non esperita.
Per quanto riguarda la posizione di la Parte_1
rinuncia validamente espressa dalla stessa agli atti e all'azione, effettuata a mezzo del procuratore munito di valido atto di rappresentanza, appare regolare e non necessita di accettazione Parte_ da parte del , non costituito.
Nei confronti di va dunque dichiarata Parte_1
cessata la materia del contendere.
P.Q.M.
Il Tribunale, in funzione del Giudice del Lavoro, dott.ssa Elena
Vezzosi, definitivamente pronunciando nella causa n. 1221/2024
R.G.L.:
1) dichiara il diritto della ricorrente ad usufruire Parte_2
del beneficio economico di cui all'art. 1 comma 121 Legge
107/2015, con conseguente condanna del
[...]
a rendere disponibile la “Carta Controparte_5
docente”, di cui all'art. 1 comma 121, L n. 107/ 2015, con le stesse regole previste per il personale di ruolo con riferimento rispettivamente:
- agli anni scolastici 2021/2022, 2022/2023 e 2 023/2024, per un importo di € 1.500,00 a favore di , oltre interessi Parte_2
sino al soddisfo.
2) Dichiara l'estinzione del giudizio nei confronti di Parte_1
Pag. 8 di 9 per rinuncia agli atti della causa. Pt_1
3) Condanna il , in Controparte_1
persona del pro tempore, a rifondere alla ricorrente, CP_6
con distrazione in favore dei procuratori antistatari, le spese del giudizio, liquidate in euro 49,00 per esborsi ed euro 1030,00 per compensi, oltre spese generali del 15% oltre iva e c.p.a. come per legge.
Reggio Emilia, così deciso il 20/5/2025
Il Giudice
Dott.ssa Elena Vezzosi
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