TRIB
Sentenza 23 gennaio 2025
Sentenza 23 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Termini Imerese, sentenza 23/01/2025, n. 45 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Termini Imerese |
| Numero : | 45 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE
Il Giudice del Lavoro, dott.ssa Chiara Gagliano, all'esito della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile iscritto al n. 319/2024 R.G.
PROMOSSO
DA
, rappresentata e difesa dagli avvocati Marco Lo Giudice e Parte_1
Claudia Gentile ed elettivamente domiciliata presso i loro domicili digitali
( ) Email_1
- RICORRENTE
CONTRO in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dal dott. Renzo Cavadi ed elettivamente domiciliato in Palermo – Via della Ferrovia, 54 presso l
[...]
. Controparte_2
- RESISTENTE
Oggetto: retribuzione professionale docente
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 25.01.2024, la ricorrente in epigrafe, docente di scuola Contr dell'infanzia, avendo premesso di aver lavorato alle dipendenze del mediante la stipula di ripetuti contratti d'insegnamento a tempo determinato, conveniva in giudizio il , lamentando la mancata percezione, durante Controparte_1 gli anni scolastici 2019/2020 e 2022/2023, della Retribuzione Professionale Docenti di cui all'art. 7 del c.c.n.l. per il personale del comparto scuola, maturata in virtù dei contratti a tempo determinato succedutesi nel tempo, così come analiticamente indicati in ricorso (cfr. pagg.1 a 3 ricorso e alleg. 7).
1 Concludeva, quindi, chiedendo di “accertare e dichiarare il diritto dell'istante al pagamento da parte del convenuto della somma di € 1.045,50 lordi o della CP_1 diversa maggiore o minore somma che Codesto Giudice riterrà di giustizia in quanto dovuta a titolo di retribuzione professionale docenti per il servizio a tempo determinato prestato alle dipendenze del convenuto in virtù di contratti CP_1 lavoro a tempo determinato aventi un termine inferiore al 30 giugno o al 31 agosto, o, in ogni caso, in quanto dovuta a titolo di integrazione del trattamento retributivo spettante per il predetto servizio, anche ai sensi degli art. 2099 c.c. e 36 Cost.; 2) condannare il convenuto a pagare a parte ricorrente, per i titoli sopra CP_1 indicati, la somma pari ad € 1.045,50 lordi o la diversa maggiore o minore somma che Codesto Giudice riterrà di giustizia, oltre gli interessi legali e la rivalutazione monetaria ex art. 429 c.p.c. dalla data di decorrenza delle singole poste attive del credito e fino al soddisfo;
3) con vittoria di spese, diritti ed onorari” ( cfr. conclusioni del ricorso).
Ritualmente costituitosi in giudizio, il eccepiva Controparte_1 la prescrizione quinquennale dell'indennità richiesta e, nel merito, l'infondatezza della domanda.
La causa, senza alcuna attività istruttoria, disposta la trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., è stata decisa alla scadenza del termine del 22.01.2025 per il deposito di note scritte.
***
Il ricorso è fondato.
L'art. 7 c.c.n.l. del 15.03.2001 del comparto scuola ha istituito la Retribuzione Professionale Docenti, prevedendo al comma 1 che “con l'obiettivo della valorizzazione professionale della funzione docete per la realizzazione dei processi innovatori, che investono strutture e contenuti didattici delle scuole di ogni ordine e grado, nonché di avviare un riconoscimento del ruolo determinante dei docenti per sostenere il miglioramento del servizio scolastico sono attribuiti al personale docente ed educativo compensi accessori articolati in tre fasce retributive”. Al comma 3 la norma prevede altresì che “la retribuzione professionale docenti, analogamente a quanto avviene per il compenso individuale accessorio è corrisposta per dodici mensilità con le modalità stabilite dall'art. 25 del ccni del 31.8.1999”. Quest'ultima disposizione, dopo aver individuato i destinatari del compenso accessorio negli assunti a tempo indeterminato e nel personale con rapporto di impiego a tempo determinato utilizzato su posto vacante per l'intera durata dell'anno scolastico, stabiliva che lo stesso dovesse essere corrisposto “in ragione di tante mensilità per quanti sono i mesi di servizio effettivamente prestato o situazioni di stato
2 assimilate al servizio”, precisando poi che “per i periodi di servizio o situazioni di stato assimilate al servizio inferiori al mese detto compenso è liquidato al personale in ragione di 1/30 per ciascun giorno di servizio prestato o situazioni di stato assimilate al servizio”. Alla luce del principio di non discriminazione di cui alla clausola 4 dell'accordo quadro allegato alla Direttiva 1999/70/CE, l'art. 7 citato deve essere interpretato nel senso di ricomprendere tra i destinatari della Retribuzione Professionale Docenti anche gli assunti a tempo determinato;
pertanto, il richiamo contenuto al comma 3
“alle modalità stabilite dall'art. 25 ccnl del 31.8.1999” deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio e non si estende all'individuazione delle categorie di personale richiamate dal predette contratto collettivo integrativo (cfr. Cass. ord. n. 20015 del 27.07.2018).
L'emolumento in questione ha natura fissa e continuativa e non è collegato a particolari modalità di svolgimento della prestazione del personale docente ed educativo (cfr. in tal senso, fra le tante Cass. n. 17773/2017) e, pertanto, rientra nelle
“condizioni di impiego” che, ai sensi della clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, il datore di lavoro, pubblico o privato, è tenuto ad assicurare agli assunti a tempo determinato i quali “non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive”. Come ritenuto dalla Suprema Corte, “non sono individuabili significative diversificazioni nello svolgimento dell'attività fra assunti a tempo indeterminato e supplenti temporanei: una diversa interpretazione della normativa contrattuale creerebbe ingiustificata disparità di trattamento fra le diverse categorie di supplenti, in violazione di quanto previsto dall'art. 526 del d.lgs. n. 297/1994, che estende al personale docente ed educativo non di ruolo il trattamento economico iniziale previsto per il personale docente di ruolo, senza effettuare alcuna distinzione” ( ex multis cfr. Cass. 20015/2018).
La domanda va pertanto accolta e deve, pertanto, essere riconosciuto il diritto della ricorrente a percepire la Retribuzione Professionale Docenti in relazione alle prestazioni lavorative rese sulla base dei contratti di lavoro a tempo determinato stipulati, nei periodi indicati in ricorso, da calcolarsi in base alle modalità stabilite dall'art. 25 CCNI. Alla luce di quanto sopra esposto e ritenuti corretti i conteggi contenuti nel ricorso, che appaiono fondati su una precisa metodologia ed esenti da vizi, in accoglimento della domanda, il va condannato al pagamento, Controparte_1
3 in favore della ricorrente , dell'importo complessivo di € Parte_1
1.045,50 a titolo di Retribuzione Professionale Docenti maturata per il periodo di effettivo servizio prestato negli anni scolastici dal 2019 al 2024, oltre interessi legali dalla maturazione delle singole posizioni creditorie al saldo, visto che tra la maturazione del diritto più risalente (8 gennaio 2019) e la notifica del ricorso
(avvenuta il 01 febbraio 2024: cfr. ricevute pec depositate il 02 gennaio 2025) non è decorso il termine di prescrizione quinquennale.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, con distrazione in favore dei procuratori antistatari.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni altra istanza rigettata e disattesa, così decide:
- dichiara il diritto di alla percezione della Retribuzione Parte_1
Professionale Docenti di cui all'art. 7 C.C.N.L. 2001 per il periodo di servizio effettivamente prestato con contratti a termine stipulati col Controparte_1
nell'anno scolastico 2019/2020 (dall' 08.1.2019 al 29.11.2019 e dal
[...]
14.01.2020 al 15.10.2020); nell'anno scolastico 2022/2023 (dal 04.02.2022 al
20.12.2022 e dal 09.01.2023 al 28.01.2023);
- condanna il al pagamento, in favore della Controparte_1 ricorrente, della somma complessiva di € 1.045,50 a titolo di Retribuzione Professionale Docenti, calcolata ai sensi dell'art. 25 C.C.N.L. SCUOLA CP_4 del 31.08.1999, oltre interessi legali dalla maturazione delle singole posizioni creditorie al saldo;
- condanna parte convenuta alla rifusione, in favore di delle Parte_1 spese di lite, che liquida in complessivi € 650,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali 15%, CPA e IVA, come per legge, disponendone la distrazione in favore dei procuratori antistatari.
Così deciso in Termini Imerese, il 23.01.2025
IL GIUDICE
Dr.ssa Chiara Gagliano
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE
Il Giudice del Lavoro, dott.ssa Chiara Gagliano, all'esito della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile iscritto al n. 319/2024 R.G.
PROMOSSO
DA
, rappresentata e difesa dagli avvocati Marco Lo Giudice e Parte_1
Claudia Gentile ed elettivamente domiciliata presso i loro domicili digitali
( ) Email_1
- RICORRENTE
CONTRO in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dal dott. Renzo Cavadi ed elettivamente domiciliato in Palermo – Via della Ferrovia, 54 presso l
[...]
. Controparte_2
- RESISTENTE
Oggetto: retribuzione professionale docente
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 25.01.2024, la ricorrente in epigrafe, docente di scuola Contr dell'infanzia, avendo premesso di aver lavorato alle dipendenze del mediante la stipula di ripetuti contratti d'insegnamento a tempo determinato, conveniva in giudizio il , lamentando la mancata percezione, durante Controparte_1 gli anni scolastici 2019/2020 e 2022/2023, della Retribuzione Professionale Docenti di cui all'art. 7 del c.c.n.l. per il personale del comparto scuola, maturata in virtù dei contratti a tempo determinato succedutesi nel tempo, così come analiticamente indicati in ricorso (cfr. pagg.1 a 3 ricorso e alleg. 7).
1 Concludeva, quindi, chiedendo di “accertare e dichiarare il diritto dell'istante al pagamento da parte del convenuto della somma di € 1.045,50 lordi o della CP_1 diversa maggiore o minore somma che Codesto Giudice riterrà di giustizia in quanto dovuta a titolo di retribuzione professionale docenti per il servizio a tempo determinato prestato alle dipendenze del convenuto in virtù di contratti CP_1 lavoro a tempo determinato aventi un termine inferiore al 30 giugno o al 31 agosto, o, in ogni caso, in quanto dovuta a titolo di integrazione del trattamento retributivo spettante per il predetto servizio, anche ai sensi degli art. 2099 c.c. e 36 Cost.; 2) condannare il convenuto a pagare a parte ricorrente, per i titoli sopra CP_1 indicati, la somma pari ad € 1.045,50 lordi o la diversa maggiore o minore somma che Codesto Giudice riterrà di giustizia, oltre gli interessi legali e la rivalutazione monetaria ex art. 429 c.p.c. dalla data di decorrenza delle singole poste attive del credito e fino al soddisfo;
3) con vittoria di spese, diritti ed onorari” ( cfr. conclusioni del ricorso).
Ritualmente costituitosi in giudizio, il eccepiva Controparte_1 la prescrizione quinquennale dell'indennità richiesta e, nel merito, l'infondatezza della domanda.
La causa, senza alcuna attività istruttoria, disposta la trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., è stata decisa alla scadenza del termine del 22.01.2025 per il deposito di note scritte.
***
Il ricorso è fondato.
L'art. 7 c.c.n.l. del 15.03.2001 del comparto scuola ha istituito la Retribuzione Professionale Docenti, prevedendo al comma 1 che “con l'obiettivo della valorizzazione professionale della funzione docete per la realizzazione dei processi innovatori, che investono strutture e contenuti didattici delle scuole di ogni ordine e grado, nonché di avviare un riconoscimento del ruolo determinante dei docenti per sostenere il miglioramento del servizio scolastico sono attribuiti al personale docente ed educativo compensi accessori articolati in tre fasce retributive”. Al comma 3 la norma prevede altresì che “la retribuzione professionale docenti, analogamente a quanto avviene per il compenso individuale accessorio è corrisposta per dodici mensilità con le modalità stabilite dall'art. 25 del ccni del 31.8.1999”. Quest'ultima disposizione, dopo aver individuato i destinatari del compenso accessorio negli assunti a tempo indeterminato e nel personale con rapporto di impiego a tempo determinato utilizzato su posto vacante per l'intera durata dell'anno scolastico, stabiliva che lo stesso dovesse essere corrisposto “in ragione di tante mensilità per quanti sono i mesi di servizio effettivamente prestato o situazioni di stato
2 assimilate al servizio”, precisando poi che “per i periodi di servizio o situazioni di stato assimilate al servizio inferiori al mese detto compenso è liquidato al personale in ragione di 1/30 per ciascun giorno di servizio prestato o situazioni di stato assimilate al servizio”. Alla luce del principio di non discriminazione di cui alla clausola 4 dell'accordo quadro allegato alla Direttiva 1999/70/CE, l'art. 7 citato deve essere interpretato nel senso di ricomprendere tra i destinatari della Retribuzione Professionale Docenti anche gli assunti a tempo determinato;
pertanto, il richiamo contenuto al comma 3
“alle modalità stabilite dall'art. 25 ccnl del 31.8.1999” deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio e non si estende all'individuazione delle categorie di personale richiamate dal predette contratto collettivo integrativo (cfr. Cass. ord. n. 20015 del 27.07.2018).
L'emolumento in questione ha natura fissa e continuativa e non è collegato a particolari modalità di svolgimento della prestazione del personale docente ed educativo (cfr. in tal senso, fra le tante Cass. n. 17773/2017) e, pertanto, rientra nelle
“condizioni di impiego” che, ai sensi della clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, il datore di lavoro, pubblico o privato, è tenuto ad assicurare agli assunti a tempo determinato i quali “non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive”. Come ritenuto dalla Suprema Corte, “non sono individuabili significative diversificazioni nello svolgimento dell'attività fra assunti a tempo indeterminato e supplenti temporanei: una diversa interpretazione della normativa contrattuale creerebbe ingiustificata disparità di trattamento fra le diverse categorie di supplenti, in violazione di quanto previsto dall'art. 526 del d.lgs. n. 297/1994, che estende al personale docente ed educativo non di ruolo il trattamento economico iniziale previsto per il personale docente di ruolo, senza effettuare alcuna distinzione” ( ex multis cfr. Cass. 20015/2018).
La domanda va pertanto accolta e deve, pertanto, essere riconosciuto il diritto della ricorrente a percepire la Retribuzione Professionale Docenti in relazione alle prestazioni lavorative rese sulla base dei contratti di lavoro a tempo determinato stipulati, nei periodi indicati in ricorso, da calcolarsi in base alle modalità stabilite dall'art. 25 CCNI. Alla luce di quanto sopra esposto e ritenuti corretti i conteggi contenuti nel ricorso, che appaiono fondati su una precisa metodologia ed esenti da vizi, in accoglimento della domanda, il va condannato al pagamento, Controparte_1
3 in favore della ricorrente , dell'importo complessivo di € Parte_1
1.045,50 a titolo di Retribuzione Professionale Docenti maturata per il periodo di effettivo servizio prestato negli anni scolastici dal 2019 al 2024, oltre interessi legali dalla maturazione delle singole posizioni creditorie al saldo, visto che tra la maturazione del diritto più risalente (8 gennaio 2019) e la notifica del ricorso
(avvenuta il 01 febbraio 2024: cfr. ricevute pec depositate il 02 gennaio 2025) non è decorso il termine di prescrizione quinquennale.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, con distrazione in favore dei procuratori antistatari.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni altra istanza rigettata e disattesa, così decide:
- dichiara il diritto di alla percezione della Retribuzione Parte_1
Professionale Docenti di cui all'art. 7 C.C.N.L. 2001 per il periodo di servizio effettivamente prestato con contratti a termine stipulati col Controparte_1
nell'anno scolastico 2019/2020 (dall' 08.1.2019 al 29.11.2019 e dal
[...]
14.01.2020 al 15.10.2020); nell'anno scolastico 2022/2023 (dal 04.02.2022 al
20.12.2022 e dal 09.01.2023 al 28.01.2023);
- condanna il al pagamento, in favore della Controparte_1 ricorrente, della somma complessiva di € 1.045,50 a titolo di Retribuzione Professionale Docenti, calcolata ai sensi dell'art. 25 C.C.N.L. SCUOLA CP_4 del 31.08.1999, oltre interessi legali dalla maturazione delle singole posizioni creditorie al saldo;
- condanna parte convenuta alla rifusione, in favore di delle Parte_1 spese di lite, che liquida in complessivi € 650,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali 15%, CPA e IVA, come per legge, disponendone la distrazione in favore dei procuratori antistatari.
Così deciso in Termini Imerese, il 23.01.2025
IL GIUDICE
Dr.ssa Chiara Gagliano
4