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Sentenza 19 giugno 2025
Sentenza 19 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pescara, sentenza 19/06/2025, n. 678 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pescara |
| Numero : | 678 |
| Data del deposito : | 19 giugno 2025 |
Testo completo
N. 86/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Luigi Cirillo Presidente
Dott. Carmine Di Fulvio Giudice
Dott.ssa Luigina Tiziana Marganella Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. 86/2024 r.g. promossa da:
(C.F. elettivamente domiciliato in Pescara presso lo Parte_1 C.F._1
studio dell'avv. PACE ROCCO che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
RICORRENTE contro
(C.F. ) Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
Nonché
PUBBLICO MINISTERO PRESSO QUESTO TRIBUNALE
OGGETTO: Separazione giudiziale e divorzio (Scioglimento matrimonio)
CONCLUSIONI: Come in atti.
pagina 1 di 3 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con ricorso del 10 gennaio 2024 agiva in giudizio nei confronti della coniuge Parte_1
chiedendo che fosse pronunciata la loro separazione personale, alle condizioni indicate Controparte_1
in ricorso, e che successivamente fosse dichiarato lo scioglimento del matrimonio civile celebrato in
Vasto (CH) il 13.06.2009 (atto n. 26, parte I, anno 2009).
2. Nonostante la regolarità della notifica la resistente non si costituiva in giudizio e all'udienza del 24 ottobre 2024 veniva dichiarata la sua contumacia.
3. Veniva, quindi, pronunciata sentenza di separazione (n. 1265/2024 del 08.11.2024) e veniva fissata successiva udienza per il giudizio di scioglimento del matrimonio civile.
4. All'udienza del 7 maggio 2025 compariva la SI.ra , la quale chiedeva termine utile Controparte_1
per regolarizzare la procura, per affidare mandato difensivo al difensore del ricorrente, avv. Rocco
Pace. Peraltro, alla successiva udienza del 21 maggio 2025, compariva esclusivamente il ricorrente, il quale deduceva che, dall'indomani dell'ultima udienza del 7.05.25 la SI.ra , non avesse preso CP_1
più contatti né con quest'ultimo, né con il proprio difensore, chiedeva pertanto che la causa venisse prontamente decisa in riferimento alla statuizione di divorzio.
5. Quanto all'aspetto economico, il SI. dichiarava di avere sempre provveduto a versare in Parte_1 favore della moglie € 350 mensili e di essere disposto a proseguire in tale maniera, in assenza di sopravvenuti nuovi fatti. Dichiarava, altresì, di non poter assolutamente essere onerato di un quantitativo maggiore, atteso che percepiva, quale unica fonte di reddito, l'indennità di disoccupazione pari ad €960 mensili circa. Quanto alla figlia confermava che la stessa fosse maggiorenne ed autosufficiente, lavorando sia come docente di sostegno presso una scuola, che con la sua attività di psicologa, da privatista.
6. Sulla scorta della documentazione presente agli atti, meritano di essere accolte le domande di scioglimento del matrimonio e di determinazione della contribuzione a carico del ricorrente e in favore della SI. , come di fatto già avviene. CP_1
7. Ed invero nulla osta all'accoglimento della domanda di divorzio, sussistendo lo "spatium temporis" desumibile dalla data di separazione giudiziale pronunciata con sentenza del 08.11.2024 dal Tribunale di Pescara. Da tale prolungato e comprovato stato deriva, al tempo stesso, la prova della impossibilità di ricostituire la comunione spirituale e materiale tra i coniugi. Ciò si desume anche dal totale disinteresse dimostrato dalla parte resistente, rimasta del tutto estranea al presente procedimento.
8. Di qui la chiesta pronuncia, con le statuizioni conseguenti circa gli atti dello stato civile. pagina 2 di 3 9. Le spese processuali vanno dichiarate compensate, non essendosi la parte resistente opposta ad alcuna domanda e non essendo, quindi, ipotizzabile una sua soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
a) dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto tra Parte_2
in Vasto (CH) e trascritto nel registro del comune di Vasto (CH) – atto n. 26, parte I, anno
[...]
2009;
b) ordina all'ufficiale di stato civile del comune di Vasto (CH) di procedere all'annotazione della presente sentenza;
c) pone a carico del SI. l'obbligo di pagare, a titolo di assegno divorzile, in favore Parte_1
della resistente, entro il giorno 5 di ogni mese, la somma di € 350,00, con decorrenza dalla data di passaggio in giudicato della sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio e successiva rivalutazione annuale secondo gli indici Istat;
d) spese integralmente compensate.
Così deciso in Pescara, il 17 giugno 2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott.ssa L. Tiziana Marganella Dott. Luigi Cirillo
Dispone ai sensi dell'art.52 D.lgs. 196/2003 che in caso di riproduzione e diffusione del presente provvedimento in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e dei figli delle medesime.
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Luigi Cirillo Presidente
Dott. Carmine Di Fulvio Giudice
Dott.ssa Luigina Tiziana Marganella Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. 86/2024 r.g. promossa da:
(C.F. elettivamente domiciliato in Pescara presso lo Parte_1 C.F._1
studio dell'avv. PACE ROCCO che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
RICORRENTE contro
(C.F. ) Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
Nonché
PUBBLICO MINISTERO PRESSO QUESTO TRIBUNALE
OGGETTO: Separazione giudiziale e divorzio (Scioglimento matrimonio)
CONCLUSIONI: Come in atti.
pagina 1 di 3 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con ricorso del 10 gennaio 2024 agiva in giudizio nei confronti della coniuge Parte_1
chiedendo che fosse pronunciata la loro separazione personale, alle condizioni indicate Controparte_1
in ricorso, e che successivamente fosse dichiarato lo scioglimento del matrimonio civile celebrato in
Vasto (CH) il 13.06.2009 (atto n. 26, parte I, anno 2009).
2. Nonostante la regolarità della notifica la resistente non si costituiva in giudizio e all'udienza del 24 ottobre 2024 veniva dichiarata la sua contumacia.
3. Veniva, quindi, pronunciata sentenza di separazione (n. 1265/2024 del 08.11.2024) e veniva fissata successiva udienza per il giudizio di scioglimento del matrimonio civile.
4. All'udienza del 7 maggio 2025 compariva la SI.ra , la quale chiedeva termine utile Controparte_1
per regolarizzare la procura, per affidare mandato difensivo al difensore del ricorrente, avv. Rocco
Pace. Peraltro, alla successiva udienza del 21 maggio 2025, compariva esclusivamente il ricorrente, il quale deduceva che, dall'indomani dell'ultima udienza del 7.05.25 la SI.ra , non avesse preso CP_1
più contatti né con quest'ultimo, né con il proprio difensore, chiedeva pertanto che la causa venisse prontamente decisa in riferimento alla statuizione di divorzio.
5. Quanto all'aspetto economico, il SI. dichiarava di avere sempre provveduto a versare in Parte_1 favore della moglie € 350 mensili e di essere disposto a proseguire in tale maniera, in assenza di sopravvenuti nuovi fatti. Dichiarava, altresì, di non poter assolutamente essere onerato di un quantitativo maggiore, atteso che percepiva, quale unica fonte di reddito, l'indennità di disoccupazione pari ad €960 mensili circa. Quanto alla figlia confermava che la stessa fosse maggiorenne ed autosufficiente, lavorando sia come docente di sostegno presso una scuola, che con la sua attività di psicologa, da privatista.
6. Sulla scorta della documentazione presente agli atti, meritano di essere accolte le domande di scioglimento del matrimonio e di determinazione della contribuzione a carico del ricorrente e in favore della SI. , come di fatto già avviene. CP_1
7. Ed invero nulla osta all'accoglimento della domanda di divorzio, sussistendo lo "spatium temporis" desumibile dalla data di separazione giudiziale pronunciata con sentenza del 08.11.2024 dal Tribunale di Pescara. Da tale prolungato e comprovato stato deriva, al tempo stesso, la prova della impossibilità di ricostituire la comunione spirituale e materiale tra i coniugi. Ciò si desume anche dal totale disinteresse dimostrato dalla parte resistente, rimasta del tutto estranea al presente procedimento.
8. Di qui la chiesta pronuncia, con le statuizioni conseguenti circa gli atti dello stato civile. pagina 2 di 3 9. Le spese processuali vanno dichiarate compensate, non essendosi la parte resistente opposta ad alcuna domanda e non essendo, quindi, ipotizzabile una sua soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
a) dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto tra Parte_2
in Vasto (CH) e trascritto nel registro del comune di Vasto (CH) – atto n. 26, parte I, anno
[...]
2009;
b) ordina all'ufficiale di stato civile del comune di Vasto (CH) di procedere all'annotazione della presente sentenza;
c) pone a carico del SI. l'obbligo di pagare, a titolo di assegno divorzile, in favore Parte_1
della resistente, entro il giorno 5 di ogni mese, la somma di € 350,00, con decorrenza dalla data di passaggio in giudicato della sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio e successiva rivalutazione annuale secondo gli indici Istat;
d) spese integralmente compensate.
Così deciso in Pescara, il 17 giugno 2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott.ssa L. Tiziana Marganella Dott. Luigi Cirillo
Dispone ai sensi dell'art.52 D.lgs. 196/2003 che in caso di riproduzione e diffusione del presente provvedimento in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e dei figli delle medesime.
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