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Sentenza 11 aprile 2025
Sentenza 11 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto, sentenza 11/04/2025, n. 354 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto |
| Numero : | 354 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO in funzione di Giudice del lavoro ed in persona del giudice dott.ssa Claudia Giovanna Bisignano ha pronunciato, all'esito del deposito di note effettuato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 1525 /2022 R.G.L. promossa da
(c.f. ), rappresentata e difesa dell'Avv. SCALZO SARA, Parte_1 C.F._1
per procura in atti, ricorrente, contro
(c.f. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e CP_1 P.IVA_1 difeso dall' Avv. FOTI MICHELA e dall'avv. CAMMAROTO MARIA, per procura in atti, resistente,
Oggetto: MERITO ATP- ASSEGNO MENSILE DI ASSISTENZA.
MOTIVI DELLA DECISIONE
FATTO E DIRITTO
1- Con ricorso depositato il 05/07/2022 ha formulato opposizione avverso l' Parte_1 CP_2 ex art. 445 bis c.p.c. relativo all'accertamento delle condizioni sanitarie legittimanti il riconoscimento del diritto all'assegno mensile di assistenza di cui all'art. 13 della legge 118/1971, contestando le conclusioni del c.t.u. nominato nella fase di a.t.p.o., che le ha riconosciuto un grado di invalidità del 80% a decorrere da gennaio 2020.
La ricorrente ha chiesto di ACCERTARE E DICHIARARE il diritto della sig.ra al Pt_2 riconoscimento dell'assegno mensile di assistenza a decorrere dalla data di presentazione della domanda amministrativa 26.08.2019 (26 agosto 2019) o dalla data ritenuta di giustizia, e per
l'effetto, CONDANNARE l' a corrispondere a parte ricorrente i ratei maturati e maturandi del CP_1
diritto riconosciuto, oltre agli interessi legali a decorrere dal 120° giorno successivo alla presentazione della domanda amministrativa sui ratei arretrati dalle singole scadenze a saldo.
CP_ Nella resistenza dell' la causa è stata istruita mediante il rinnovo delle operazioni peritali. All'udienza del 09.04.2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., la causa viene decisa come segue.
2- Il CTU dott. nominato nella presente fase, ha accertato compiutamente il Persona_1
quadro patologico da cui è affetta la ricorrente: Artrosi polidistrettuale a significativa incidenza funzionale, in soggetto con vasculopatia cerebrale cronica, con note di atrofia. Cardiopatia ipertensiva in attuale classe funzionale NYHA II. Sindrome ansioso-depressiva, ritenendo che tali infermità determinano in base alle Tabelle di invalidità, Decreto Ministeriale della Sanità
05.12.1992, invalidità dell'80%.
Il c.t.u. ha inoltre accertato che la ricorrente, in base alla copiosa documentazione sanitaria esistente in atti, e qui riportata, presentava già dal 2015 patologie croniche progressive invalidanti, pertanto alla luce della documentazione sanitaria esistente in atti, si può far risalire la decorrenza del beneficio (assegno di invalidità), dalla presentazione della domanda in via amministrativa.
Le conclusioni cui è pervenuto il C.T.U. si ritengono interamente condivisibili poiché immuni da vizi logici e giuridici e formulate all'esito di un iter logico-argomentativo adeguatamente motivato sulla base di puntuali accertamenti medico-legali dettagliatamente indicati nella relazione in atti (che deve intendersi, in questa sede, integralmente richiamata e trascritta e che costituisce parte integrante della motivazione del presente provvedimento), tenuto conto della documentazione sanitaria e dell'esame clinico espletato.
Per quanto sopra, deve essere dichiarato che sussiste, in capo a parte ricorrente, il requisito sanitario sotteso alla prestazione dell'assegno mensile di assistenza ex art. 13 legge 118/1971 con decorrenza dalla domanda amministrativa (26 agosto 2019).
3- Va infine evidenziato che, come chiarito dalla Suprema Corte, nel giudizio previsto dall'ultimo comma dell'art. 445 bis c.p.c., il thema decidendum è incentrato sulla contestazione delle conclusioni del consulente tecnico e ha per oggetto solo ed esclusivamente l'accertamento del requisito sanitario richiesto dalla legge per il diritto ad una prestazione previdenziale o assistenziale
– impregiudicato in futuro l'accertamento in sede amministrativa dei restanti requisiti extrasanitari
– con la conseguenza che – poiché il diritto alla prestazione è destinato a sopravvenire solo in esito ad ulteriori accertamenti – quanto deciso all'esito del suindicato giudizio non può consistere in una statuizione di condanna (cfr. Cass. n. 17787/2020; Cass. n. 9876/2019; Cass. n. 9755/2019; Cass. n.
27010/2018).
CP_ Ciò posto, la domanda di condanna dell' al pagamento della prestazione è inammissibile in questa sede. CP_
4- Le spese di lite di entrambe le fasi devono essere poste a carico dell'
CP_
5- Le spese di c.t.u. devono essere poste definitivamente a carico dell'
p.q.m.
Il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n.
1525/2022 RG, così provvede:
1) dichiara che, con decorrenza dalla domanda amministrativa del 26 Agosto 2019 sussistono, in capo a , le condizioni sanitarie richieste dalla legge ai fini del riconoscimento del diritto Parte_1 all'assegno mensile di assistenza di cui all'art. 13 della legge 118/1971;
2) condanna l' al pagamento delle spese di lite che si liquidano in euro 1.170,00 per la prima fase CP_1
ed in euro 2.697,00 per la presente fase di merito, oltre rimborso spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario, avv. SCALZO SARA , ex art. 93 c.p.c;
3) pone le spese di C.T.U. definitivamente a carico dell' in persona del legale rappresentante CP_1
pro tempore.
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni e per quanto di competenza.
Così deciso in Barcellona Pozzo di Gotto il 11/04/2025 .
Il Giudice dott.ssa Claudia Giovanna Bisignano
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO in funzione di Giudice del lavoro ed in persona del giudice dott.ssa Claudia Giovanna Bisignano ha pronunciato, all'esito del deposito di note effettuato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 1525 /2022 R.G.L. promossa da
(c.f. ), rappresentata e difesa dell'Avv. SCALZO SARA, Parte_1 C.F._1
per procura in atti, ricorrente, contro
(c.f. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e CP_1 P.IVA_1 difeso dall' Avv. FOTI MICHELA e dall'avv. CAMMAROTO MARIA, per procura in atti, resistente,
Oggetto: MERITO ATP- ASSEGNO MENSILE DI ASSISTENZA.
MOTIVI DELLA DECISIONE
FATTO E DIRITTO
1- Con ricorso depositato il 05/07/2022 ha formulato opposizione avverso l' Parte_1 CP_2 ex art. 445 bis c.p.c. relativo all'accertamento delle condizioni sanitarie legittimanti il riconoscimento del diritto all'assegno mensile di assistenza di cui all'art. 13 della legge 118/1971, contestando le conclusioni del c.t.u. nominato nella fase di a.t.p.o., che le ha riconosciuto un grado di invalidità del 80% a decorrere da gennaio 2020.
La ricorrente ha chiesto di ACCERTARE E DICHIARARE il diritto della sig.ra al Pt_2 riconoscimento dell'assegno mensile di assistenza a decorrere dalla data di presentazione della domanda amministrativa 26.08.2019 (26 agosto 2019) o dalla data ritenuta di giustizia, e per
l'effetto, CONDANNARE l' a corrispondere a parte ricorrente i ratei maturati e maturandi del CP_1
diritto riconosciuto, oltre agli interessi legali a decorrere dal 120° giorno successivo alla presentazione della domanda amministrativa sui ratei arretrati dalle singole scadenze a saldo.
CP_ Nella resistenza dell' la causa è stata istruita mediante il rinnovo delle operazioni peritali. All'udienza del 09.04.2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., la causa viene decisa come segue.
2- Il CTU dott. nominato nella presente fase, ha accertato compiutamente il Persona_1
quadro patologico da cui è affetta la ricorrente: Artrosi polidistrettuale a significativa incidenza funzionale, in soggetto con vasculopatia cerebrale cronica, con note di atrofia. Cardiopatia ipertensiva in attuale classe funzionale NYHA II. Sindrome ansioso-depressiva, ritenendo che tali infermità determinano in base alle Tabelle di invalidità, Decreto Ministeriale della Sanità
05.12.1992, invalidità dell'80%.
Il c.t.u. ha inoltre accertato che la ricorrente, in base alla copiosa documentazione sanitaria esistente in atti, e qui riportata, presentava già dal 2015 patologie croniche progressive invalidanti, pertanto alla luce della documentazione sanitaria esistente in atti, si può far risalire la decorrenza del beneficio (assegno di invalidità), dalla presentazione della domanda in via amministrativa.
Le conclusioni cui è pervenuto il C.T.U. si ritengono interamente condivisibili poiché immuni da vizi logici e giuridici e formulate all'esito di un iter logico-argomentativo adeguatamente motivato sulla base di puntuali accertamenti medico-legali dettagliatamente indicati nella relazione in atti (che deve intendersi, in questa sede, integralmente richiamata e trascritta e che costituisce parte integrante della motivazione del presente provvedimento), tenuto conto della documentazione sanitaria e dell'esame clinico espletato.
Per quanto sopra, deve essere dichiarato che sussiste, in capo a parte ricorrente, il requisito sanitario sotteso alla prestazione dell'assegno mensile di assistenza ex art. 13 legge 118/1971 con decorrenza dalla domanda amministrativa (26 agosto 2019).
3- Va infine evidenziato che, come chiarito dalla Suprema Corte, nel giudizio previsto dall'ultimo comma dell'art. 445 bis c.p.c., il thema decidendum è incentrato sulla contestazione delle conclusioni del consulente tecnico e ha per oggetto solo ed esclusivamente l'accertamento del requisito sanitario richiesto dalla legge per il diritto ad una prestazione previdenziale o assistenziale
– impregiudicato in futuro l'accertamento in sede amministrativa dei restanti requisiti extrasanitari
– con la conseguenza che – poiché il diritto alla prestazione è destinato a sopravvenire solo in esito ad ulteriori accertamenti – quanto deciso all'esito del suindicato giudizio non può consistere in una statuizione di condanna (cfr. Cass. n. 17787/2020; Cass. n. 9876/2019; Cass. n. 9755/2019; Cass. n.
27010/2018).
CP_ Ciò posto, la domanda di condanna dell' al pagamento della prestazione è inammissibile in questa sede. CP_
4- Le spese di lite di entrambe le fasi devono essere poste a carico dell'
CP_
5- Le spese di c.t.u. devono essere poste definitivamente a carico dell'
p.q.m.
Il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n.
1525/2022 RG, così provvede:
1) dichiara che, con decorrenza dalla domanda amministrativa del 26 Agosto 2019 sussistono, in capo a , le condizioni sanitarie richieste dalla legge ai fini del riconoscimento del diritto Parte_1 all'assegno mensile di assistenza di cui all'art. 13 della legge 118/1971;
2) condanna l' al pagamento delle spese di lite che si liquidano in euro 1.170,00 per la prima fase CP_1
ed in euro 2.697,00 per la presente fase di merito, oltre rimborso spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario, avv. SCALZO SARA , ex art. 93 c.p.c;
3) pone le spese di C.T.U. definitivamente a carico dell' in persona del legale rappresentante CP_1
pro tempore.
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni e per quanto di competenza.
Così deciso in Barcellona Pozzo di Gotto il 11/04/2025 .
Il Giudice dott.ssa Claudia Giovanna Bisignano