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Sentenza 20 febbraio 2025
Sentenza 20 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pescara, sentenza 20/02/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pescara |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2722/2024
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
FAMIGLIA E ALTRO CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 2722/2024 tra
Parte_1
ATTORE/I
e
Controparte_1
CONVENUTO/I
Oggi 20 febbraio 2025 ad ore 9:20 innanzi al dott. Anna Maria Bertucci Bellafante, sono comparsi:
Per l'avv. FANTINI MARCHEGIANI LINDA, la quale si riporta al proprio ricorso, Parte_1 chiedendone l'integrale accoglimento anche in ordine alle spese del presente giudizio
Per nessuno compare Controparte_1
Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura.
Il Giudice
dott. Anna Maria Bertucci Bellafante
pagina 1 di 3 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI
FAMIGLIA E ALTRO CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Anna Maria Bertucci Bellafante ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2722/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. FANTINI Parte_1 C.F._1
MARCHEGIANI LINDA, elettivamente domiciliato in VIA DEI MARRUCINI N. 21 65100
PESCARA
RICORRENTE contro
(C.F. ), Controparte_1 P.IVA_1
RESISTENTE CONTUMACE
CONCLUSIONI
Come in atti.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Preliminarmente, occorre dichiarare la contumacia del , attesa la regolarità Controparte_1 della notifica dell'atto introduttivo.
In primo luogo, si precisa che il presente procedimento scaturisce da una opposizione avverso un decreto di liquidazione a difensore nell'ambito di un processo penale a carico di una parte ammessa a gratuito patrocinio.
Nel merito, il ricorso merita accoglimento - nei termini che seguono - con ogni conseguente statuizione.
Nelle premesse, l'istante esponeva di essere stato nominato difensore di fiducia di , Controparte_2 nel procedimento penale n. 2404/2018 RG TRIB. e n. 6147/2016 RG NR, tenutosi dinanzi al Tribunale di Pescara in composizione collegiale.
Il processo veniva instaurato per reato in materia fallimentare, ove l'attività difensiva deve essere considerata in ordine alle caratteristiche della fattispecie, all'urgenza e del pregio dell'attività prestata, all'importanza, alla natura, alla complessità del procedimento, alla gravità e del numero delle imputazioni, al numero ed alla complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate, ai contrasti giurisprudenziali, all'autorità giudiziaria dinanzi cui si svolge la prestazione, alla rilevanza patrimoniale, del numero dei documenti da esaminare, al numero delle testimonianze, alla continuità dell'impegno: attività rilevabile dal fascicolo penale.
pagina 2 di 3 All'esito, il predetto difensore avanzava istanza di liquidazione per le proprie competenze dovute per l'attività difensiva svolta in favore della suddetta imputata, regolarmente ammessa al gratuito patrocinio a spese dello stato, e il giudice della liquidazione emetteva il relativo decreto del 19.07.2024, con il quale veniva riconosciuto un compenso, pari ad € 1050,00, oltre spese forfettarie, IVA e CAP.
Passando a valutare l'attività professionale svolta dal premettente, emerge – senza ombra di dubbio - che la stessa debba ricondursi nell'ambito delle fasi studio, introduttiva, istruttoria e decisionale.
Inoltre, dalla stessa risulta la necessità di aver redatto memorie difensive, liste testi con citazione dei predetti in numero superiore a dieci, di aver visionato la copiosa documentazione nonchè di aver provveduto alla nomina di un perito professionista di parte.
Ne consegue che il giudice della liquidazione avrebbe dovuto applicare i parametri medi previsti dall'allora vigente DM n. 55/14 del 08.3.2018 ovvero quelli dinanzi al Tribunale Collegiale e pari a: studio Euro 450,00; introduttiva Euro 720,00; istruttoria Euro 1.350,00 e decisionale Euro 1.350,00. Per un totale di Euro 3.870,00, oltre accessori di legge, da cui operare la riduzione di 1/3 per gratuito patrocinio (art. 106 bis Dpr 115/02) di Euro 1.290,00.
E così un totale complessivo di Euro 2.580,00, oltre accessori di legge.
In guisa che – in parziale riforma del decreto impugnato – al ricorrente deve riconoscersi l'ulteriore somma di Euro 1.530,00, oltre già a quella già liquidata di Euro 1.050,00, oltre rimborso forfettario, Cap ed Iva come per legge.
Spese come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
In parziale riforma del decreto di liquidazione, emesso in data 19.07.2024, dal Tribunale Penale collegiale di Pescara, si liquida in favore dell'Avv. l'ulteriore somma di Euro 1.530,00 Parte_1 oltre rimb. Forf., Cap ed IVA.
Condanna, per l'effetto, il a rimborsare a le spese di lite, che si Controparte_1 Parte_1 liquidano in € 300,00, per la tipologia del procedimento, per assenza di rilevanti questioni di diritto e della fase istruttoria, oltre rimb. Forfettario, CPA ed i.v.a., oltre le spese documentate per il contributo unificato se versato.
Pescara, 20.2.2025. dott.ssa Anna Maria Bertucci Bellafante
pagina 3 di 3
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
FAMIGLIA E ALTRO CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 2722/2024 tra
Parte_1
ATTORE/I
e
Controparte_1
CONVENUTO/I
Oggi 20 febbraio 2025 ad ore 9:20 innanzi al dott. Anna Maria Bertucci Bellafante, sono comparsi:
Per l'avv. FANTINI MARCHEGIANI LINDA, la quale si riporta al proprio ricorso, Parte_1 chiedendone l'integrale accoglimento anche in ordine alle spese del presente giudizio
Per nessuno compare Controparte_1
Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura.
Il Giudice
dott. Anna Maria Bertucci Bellafante
pagina 1 di 3 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI
FAMIGLIA E ALTRO CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Anna Maria Bertucci Bellafante ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2722/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. FANTINI Parte_1 C.F._1
MARCHEGIANI LINDA, elettivamente domiciliato in VIA DEI MARRUCINI N. 21 65100
PESCARA
RICORRENTE contro
(C.F. ), Controparte_1 P.IVA_1
RESISTENTE CONTUMACE
CONCLUSIONI
Come in atti.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Preliminarmente, occorre dichiarare la contumacia del , attesa la regolarità Controparte_1 della notifica dell'atto introduttivo.
In primo luogo, si precisa che il presente procedimento scaturisce da una opposizione avverso un decreto di liquidazione a difensore nell'ambito di un processo penale a carico di una parte ammessa a gratuito patrocinio.
Nel merito, il ricorso merita accoglimento - nei termini che seguono - con ogni conseguente statuizione.
Nelle premesse, l'istante esponeva di essere stato nominato difensore di fiducia di , Controparte_2 nel procedimento penale n. 2404/2018 RG TRIB. e n. 6147/2016 RG NR, tenutosi dinanzi al Tribunale di Pescara in composizione collegiale.
Il processo veniva instaurato per reato in materia fallimentare, ove l'attività difensiva deve essere considerata in ordine alle caratteristiche della fattispecie, all'urgenza e del pregio dell'attività prestata, all'importanza, alla natura, alla complessità del procedimento, alla gravità e del numero delle imputazioni, al numero ed alla complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate, ai contrasti giurisprudenziali, all'autorità giudiziaria dinanzi cui si svolge la prestazione, alla rilevanza patrimoniale, del numero dei documenti da esaminare, al numero delle testimonianze, alla continuità dell'impegno: attività rilevabile dal fascicolo penale.
pagina 2 di 3 All'esito, il predetto difensore avanzava istanza di liquidazione per le proprie competenze dovute per l'attività difensiva svolta in favore della suddetta imputata, regolarmente ammessa al gratuito patrocinio a spese dello stato, e il giudice della liquidazione emetteva il relativo decreto del 19.07.2024, con il quale veniva riconosciuto un compenso, pari ad € 1050,00, oltre spese forfettarie, IVA e CAP.
Passando a valutare l'attività professionale svolta dal premettente, emerge – senza ombra di dubbio - che la stessa debba ricondursi nell'ambito delle fasi studio, introduttiva, istruttoria e decisionale.
Inoltre, dalla stessa risulta la necessità di aver redatto memorie difensive, liste testi con citazione dei predetti in numero superiore a dieci, di aver visionato la copiosa documentazione nonchè di aver provveduto alla nomina di un perito professionista di parte.
Ne consegue che il giudice della liquidazione avrebbe dovuto applicare i parametri medi previsti dall'allora vigente DM n. 55/14 del 08.3.2018 ovvero quelli dinanzi al Tribunale Collegiale e pari a: studio Euro 450,00; introduttiva Euro 720,00; istruttoria Euro 1.350,00 e decisionale Euro 1.350,00. Per un totale di Euro 3.870,00, oltre accessori di legge, da cui operare la riduzione di 1/3 per gratuito patrocinio (art. 106 bis Dpr 115/02) di Euro 1.290,00.
E così un totale complessivo di Euro 2.580,00, oltre accessori di legge.
In guisa che – in parziale riforma del decreto impugnato – al ricorrente deve riconoscersi l'ulteriore somma di Euro 1.530,00, oltre già a quella già liquidata di Euro 1.050,00, oltre rimborso forfettario, Cap ed Iva come per legge.
Spese come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
In parziale riforma del decreto di liquidazione, emesso in data 19.07.2024, dal Tribunale Penale collegiale di Pescara, si liquida in favore dell'Avv. l'ulteriore somma di Euro 1.530,00 Parte_1 oltre rimb. Forf., Cap ed IVA.
Condanna, per l'effetto, il a rimborsare a le spese di lite, che si Controparte_1 Parte_1 liquidano in € 300,00, per la tipologia del procedimento, per assenza di rilevanti questioni di diritto e della fase istruttoria, oltre rimb. Forfettario, CPA ed i.v.a., oltre le spese documentate per il contributo unificato se versato.
Pescara, 20.2.2025. dott.ssa Anna Maria Bertucci Bellafante
pagina 3 di 3