Sentenza 16 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 16/01/2025, n. 496 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 496 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Roma
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del giudice designato Dott.ssa ALFONSINA BELLINI, all'udienza del 16/1/2025 ha pronunciato la seguente sentenza
SENTENZA nella causa lavoro di I grado iscritta al N. 12451 R.G. 2024 promossa da:
con il patrocinio dell' avv. FLAVIA BRUSCHI , elettivamente Parte_1 domiciliati in Roma , piazzale Clodio n. 56;
-ricorrenti-
contro
:
(C.F./P.IVA ), in persona del suo legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_1 tempore, con sede legale in Roma, Via Antonio Fontanesi n. 24;
-convenuto contumace-
(C.F. , in persona del rappresentante pro tempore, Controparte_2 P.IVA_2 con sede legale in Roma, Via Federico Cesi n. 72;
-litisconsorte necessario contumace -
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art. 414 c.p.c. iscritto al n. R.G. 12451/2024 e ritualmente notificato, Pt_1
conveniva in giudizio ed il , in qualità di
[...] Controparte_1 Controparte_2 litisconsorte necessario, chiedendo a questo Tribunale di accogliere le seguenti conclusioni:
A) Accertare e dichiarare l'inadempimento della società convenuta, “ per Controparte_1 il mancato versamento, in costanza del rapporto di lavoro di cui è causa, dei contributi e delle quote di TFR, in favore del sig. , al;
Parte_1 Controparte_2
B) Condannare, conseguentemente, la convenuta “ in persona del suo Controparte_1 legale rappresentante pro tempore, con riguardo all'intera durata del rapporto di lavoro, a regolarizzare la posizione previdenziale del ricorrente, mediante corresponsione al Fondo
Pensione RI, terzo litisconsorte necessario, delle somme tutte analiticamente determinate nel corpo dell'atto e complessivamente pari ad € 16.351,22 ovvero, in subordine, del diverso periodo o delle somme maggiori o minori ritenute di giustizia.;
A sostegno di queste domande il ricorrente, dipendente di dall' 1.06.2010, Controparte_1 giusto contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, ha dedotto: che al momento dell'assunzione ha aderito al Fondo nazionale complementare per i lavoratori addetti ai servizi di trasporto pubblico e per i lavoratori dei settori affini, denominato “Fondo Pensione RI”, come previsto dall'accordo sindacale 23.04.1998; che in forza della suddetta adesione la si è CP_1 obbligata a versare al Fondo pensionistico complementare la contribuzione a carico del lavoratore (“quota lavoratore”), la contribuzione a carico del datore di lavoro (“quota azienda”), nonché la quota del TFR;
che malgrado ha operato mensilmente sulle buste paga di essi Controparte_1 ricorrenti le trattenute in favore del Fondo , come sopra specificate, ha poi omesso di versare CP_2
a questi ultimi, nei periodi dettagliatamente indicati in ricorso, i contributi di loro competenza, tanto per la quota dipendente quanto per quella azienda, oltreché per la quota TFR;
che aveva proposto ricorso al giudice del lavoro che con sentenza n. 2435/2018 aveva accertato il diritto del ricorrente, per quanto concerne il periodo temporale dal 1.1.2012 al 30.9.2016, al corretto adeguamento della sua posizione previdenziale, accesa presso il , nei Controparte_2 confronti di la quale veniva condannata al versamento, in favore del Controparte_1 CP_2
al pagamento della somma di € 8.933,12, oltre accessori.
[...]
Tanto esposto in punto di fatto, il ricorrente ha convenuto in giudizio ed il Controparte_1
, quale litisconsorte necessario, affinché, accertato l'inadempimento della Controparte_2 società datoriale al versamento della contribuzione, oltreché della quota di TFR, fosse condannata a versare al , per le causali di cui sopra, la somma complessivamente Controparte_2 determinata complessivamente in € 16.351,22; con vittoria delle spese di lite. ed il , seppur ritualmente evocati in giudizio, sono Controparte_1 Controparte_2 rimasti contumaci.
La causa all'odierna udienza è stata discussa e decisa dal giudice con sentenza contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e la domanda va quindi accolta nei termini di seguito illustrati.
Preliminarmente, anche solo per mero tuziorismo, deve rilevarsi la legittimazione ad agire in capo alle parti ricorrenti per quanto concerne la domanda volta alla regolarizzazione della loro posizione presso il . Controparte_2
La previdenza complementare, introdotta nel nostro ordinamento con il D.Lgs. n. 252/2005, ha la funzione di integrare la previdenza obbligatoria consentendo al lavoratore di destinare tutta la quota di TFR mensilmente maturata a favore di determinati fondi di natura privatistica con la finalità di ottenere un miglior tasso di sostituzione del rapporto retribuzione-pensione; l'adesione alla previdenza complementare è libera e volontaria (art. 1, comma 2, del D.Lgs. 252/05) e, una volta espressa, determina l'insorgenza, per il datore di lavoro, dell'obbligo contributivo a favore del medesimo fondo, secondo le previsioni della fonte collettiva applicabile.
E tuttavia, pur essendo pacifico che il Fondo sia il delegatorio del versamento contributivo e, quindi, in forza dell'adesione del lavorate (delegante) al fondo complementare, il primo diventi creditore del datore di lavoro (delegato ad assumere il debito verso il delegatario), la giurisprudenza
è costante – anche al fine di evitare l'effetto di paralizzare il diritto di agire in giudizio del lavoratore, il quale rimarrebbe sprovvisto di qualsiasi tipo di tutela giurisdizionale in caso di omesso versamento contributivo da parte del datore di lavoro e contestuale inerzia del fondo complementare – nel riconoscere in capo al lavoratore, in ipotesi come quella di specie, la legittimazione ad agire in giudizio del lavoratore per ottenere la regolarità della propria posizione contributiva, fermo restando la chiamata in causa del fondo di previdenza complementare, quale litisconsorte necessario (cfr. Cass. Civ. n. 19398/2014).
Del resto, è noto che la legittimazione ad agire debba essere esaminata anche sotto il profilo dell'interesse ad agire, interesse che nel caso di specie non potrà che sussistere in capo al lavoratore, l'unico concretamente danneggiato dall'inadempimento datoriale.
Sul punto, giova rilevare che questo Tribunale con la sentenza n. 10489/2016, in fattispecie analoga a quella di specie, ha dichiarato “la legittimazione attiva del ricorrente ad agire in giudizio al fine di ottenere dal proprio datore di lavoro il versamento delle somme trattenute al Fondo di previdenza complementare”.
Del medesimo tenore il Tribunale di Ascoli Piceno, sentenza n. 359/2019, a mente della quale “Il Fondo quale delegatario è certamente legittimato ad agire nei confronti del datore di lavoro per ottenere la corresponsione delle somme trattenute, ma altresì non può escludersi che, in caso di inerzia del Fondo nel recupero delle somme stesse, si possa attivare direttamente il lavoratore per far valere il proprio diritto al pagamento delle quote di TFR non versate”, le cui motivazioni vengono richiamate e fatte proprie anche dal Tribunale di Milano (cfr. sent. n. 2418/2021), nonché, in senso conforme, dal Tribunale di Cagliari (sent. n. 652/2021) e dal Tribunale di Asti sent. n. 81/2021 a mente delle quali la sussistenza dell'interesse ad agire del lavoratore “nasce proprio dalla sottoscrizione del modulo di adesione e si concretizza nel diritto dello stesso alla regolarità e capienza della propria posizione contributiva”.
Da ultimo, vale rilevare che anche l'Ispettorato Nazionale , in coerenza con CP_3
l'orientamento giurisprudenziale appena richiamato, con nota n. 1436 del 17/02/2020 ha evidenziato che “la natura privatistica dell'obbligo di versamento, il cui mancato assolvimento costituisce un inadempimento contrattuale” legittima il lavoratore ad agire in giudizio: “il lavoratore potrà agire innanzi al giudice civile”.
Tanto chiarito in via di principio, deve quindi concludersi per la sussistenza della legittimazione ad agire in capo ai ricorrenti.
Tale impostazione appare in linea anche con la più recente giurisprudenze della Corte di
Cassazione ( cfr Cass. N. 11198/2024 )
Nel merito, la domanda è fondata.
Ed invero il ricorrente ha provato con idonea allegazione la adesione al Fondo Pensione RI;
allo stesso modo ha dimostrato che parte datoriale ha effettivamente provveduto agli accantonamenti contributivi che dalla suddetta adesione/iscrizione sono conseguiti (sia per la parte a carico del lavoratore che per la parte a carico dell'azienda, oltreché per la quota quota TFR), senza poi procedere al versamento effettivo in favore del Fondo delle relative somme (cfr. estratti contributivi in atti ).
Tanto è quindi sufficiente all'accertamento positivo dell'omissione contributiva perpetrata della con conseguente condanna della medesima società convenuta al versamento al Controparte_1
Fondo Pensione RI delle somme a tali titoli dovute.
Per quanto concerne il profilo del quantum debeatur, si dà atto che gli estratti di cui sopra e il calcolo aritmetico che sulla base degli stessi è stato sviluppato dal ricorrenti in relazione ai singoli periodi di cui sopra - neppure contestati dalla parte datoriale stante la sua contumacia - risultano agevolmente intelligibili e, quindi, possono senz'altro essere utilizzati dall'Ufficio ai fini della corretta quantificazione della pretesa azionata dai ricorrenti. In tali termini, pertanto, la domanda del ricorrente deve essere accolta, con condanna della società datrice a versare al , a titolo di omesso versamento della quota di Controparte_2
TFR e della contribuzione a carico dei lavoratori e a carico del datore di lavoro, la somma complessiva pari ad € 16.351,22.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono poste a carico della parte datoriale, liquidate, in applicazione del D.M. 55/2014, avuto riguardo al valore della controversia, alla complessità delle questioni di fatto e di diritto trattate, all'attività processuale svolta, all'effettivo impegno nelle fasi del procedimento e alla serialità del contenzioso.
Sono invece integralmente compensate le spese di lite tra il ricorrente ed il Controparte_2
in ragione della sua posizione processuale.
[...]
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro del Tribunale di Roma, definitamente pronunciando ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattese, così provvede:
1) accoglie il ricorso e, per l'effetto, accertato l'inadempimento di al Controparte_1 versamento dei contributi e della quota TFR dei ricorrenti, condanna la società convenuta a versare al la somma pari ad € 16.351,22 Controparte_2
2) condanna la società alla rifusione in favore del ricorrente delle spese di lite Controparte_1 liquidate in complessivi € 2424,00, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario;
3) compensa per il resto;
Roma, 16/1/2025
La Giudice
Dott.ssa Alfonsina Bellini
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