Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 03/06/2025, n. 2432 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 2432 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. n. 16110-23
TRIBUNALE DI PALERMO SEZIONE TERZA CIVILE
VERBALE DI UDIENZA
Il giorno 3 giugno 2025, davanti al Giudice Adriana Pandolfo, chiamata la causa iscritta al n. 16110/2023 R.G.A.C., sono presenti l'Avv. Antonino
Scianna per e l'Avv. Renato Catuogno per il Controparte_1 [...]
. CP_2
I procuratori discutono la causa riportandosi al contenuto dei rispettivi atti e, in particolare, delle note conclusive e chiedono che la stessa venga decisa.
L'avv. Scianna chiede la distrazione delle spese in proprio favore ex art. 93 c.p.c., dichiarandosi antistatario.
IL GIUDICE
si ritira in Camera di Consiglio per la decisione.
Il G.O.T.
Adriana Pandolfo
IL GIUDICE
definitivamente pronunciando, riaperto il verbale a seguito di camera di consiglio conclusa alle ore 14:10, così provvede come da sentenza che allega al presente verbale e di cui dà lettura in udienza.
Tribunale di Palermo
Sezione Terza Civile
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Palermo
Sezione Terza Civile in composizione monocratica, nella persona del giudice Adriana Pan-
dolfo, all'esito della discussione orale, ha pronunciato e pubblicato me-
diante lettura di dispositivo e contestuale motivazione (art. 281 sexies
c.p.c.) la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 16110/2023 del Ruolo Generale degli Affari
civili contenziosi vertente
TRA
( , rappresentata e difesa Controparte_1 C.F._1
dagli avv.ti Antonino Scianna ( e Angelo Email_1
Coppolino ( per procura allegata all'atto di Email_2
citazione;
- attrice -
E
( ), in persona del Sindaco pro tem- Controparte_2 P.IVA_1
pore, rappresentato e difeso dall'avv. Renato Catuogno (
[...]
per procura allegata alla comparsa di costituzione e ri- Email_3
sposta;
- convenuto -
Oggetto: risarcimento danni.
❖❖❖
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Sezione Terza Civile
Il Tribunale,
definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa domanda, ecce-
zione e difesa, così provvede:
1) condanna il , in persona del Sindaco pro tem- Controparte_2
pore, al pagamento in favore di della comples- Controparte_1
siva somma di € 14.398,72, oltre interessi, dalla data del sinistro al soddisfo, da determinarsi come in parte motiva;
2) compensa nella misura di 1/3 le spese processuali tra CP_1
e il e condanna quest'ultimo, in
[...] Controparte_2
persona del Sindaco pro tempore, al pagamento delle spese di lite del primo nella misura dei restanti 2/3, che si distraggono in favo-
re dell'avv. Antonino Scianna e si liquidano in complessivi €
1.869,33, di cui € 176,00 per spese, ed € 1.693,33 per onorari, ol-
tre I.V.A., C.P.A. e spese generali nella misura legalmente dovuta;
3) pone le spese della consulenza tecnica d'ufficio, in via definitiva, a carico di e del , in persona Controparte_1 Controparte_2
del Sindaco pro tempore nella misura del 50% ciascuno;
❖❖❖
MOTIVI DELLA DECISIONE
Nella presente controversia, introdotta con ricorso depositato in data
27 dicembre 2023, ha chiesto la condanna del Co- Controparte_1
mune di , ai sensi dell'art. 2051 c.c., dei danni – quantificati nel- CP_2
la complessiva somma di € 37.572,63 – da lei subiti in dipendenza di un infortunio verificatosi a il giorno 26 novembre 2020, intorno alle CP_2
ore 10:30/11:00, quando l'attrice “percorreva, a piedi, utilizzando
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l'apposito marciapiede, la Via Giacomo Puccini – direzione di marcia ma-
re/monte, oltrepassando il numero civico 28, scendendo dal predetto mar-
ciapiede metteva il piede destro all'interno di una buca formatasi a causa
della rottura della griglia di una caditoia che insisteva a margine fra la
strada e il marciapiede che in quel momento non era visibile poiché ricoper-
ta da materiale cartaceo e che la stessa non era stata delimitata né da
transenne né da nastro … cadeva rovinosamente sulla superficie asfalta-
ta”, riportando lesioni personali.
❖❖❖
Tanto premesso, in punto di diritto si osserva che, in adesione ad un indirizzo della giurisprudenza di legittimità – avallato anche dalla pro-
nuncia della Corte Costituzionale n. 156/1999 – la disposizione di cui all'art. 2051 c.c. in tema di responsabilità per danno cagionato da cosa in custodia deve ritenersi applicabile alla p.a. anche rispetto all'obbligo di manutenzione delle strade e alla tutela della sicurezza dei cittadini, risul-
tando irrilevante la circostanza che le dimensioni dell'infrastruttura siano ridotte al punto da consentire una vigilanza costante (cfr. Cass. civ. n.
24529/2009 e n. 20754/2009).
Ora, allorquando venga in considerazione la responsabilità ex art. 2051 c.c., il criterio generale in materia di riparto dell'onere probatorio sancito dall'art. 2697 c.c. impone al danneggiato di provare l'evento dan-
noso e il nesso causale che lega la sua verificazione al bene di pertinenza altrui. Sotto quest'ultimo profilo occorre dimostrare – da un lato – che il fatto dannoso si sia prodotto nell'ambito del dinamismo connaturale del bene, o per l'insorgenza in esso di un processo dannoso, ancorché provo-
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cato da elementi esterni, e – dall'altro – che la cosa, pur combinandosi con l'elemento esterno, costituisca la causa o la concausa del danno (cfr.
Cass. Civ. n. 25243/2006).
D'altro canto, il custode, per andare esente da responsabilità, deve da-
re prova del cd. “caso fortuito”, ovvero dell'esistenza di un fattore estraneo
(che può essere rappresentato anche dal fatto del danneggiato) avente,
per i suoi caratteri di imprevedibilità ed eccezionalità, un'efficacia causale tale da interrompere del tutto il nesso eziologico tra cosa ed evento (cfr.
Cass. civ. n. 8229/2010 e n. 24419/2009).
La responsabilità del custode può essere, altresì, attenuata dal concor-
so di colpa del danneggiato, in applicazione dell'art. 1227, primo comma,
c.c. (richiamato, in tema di responsabilità aquiliana, dall'art. 2056 c.c.).
Sebbene, infatti, un'interpretazione rigorosamente letterale condurreb-
be ad escludere l'applicazione delle regole sul concorso di colpa nelle fatti-
specie di responsabilità oggettiva, nelle quali difetta un coefficiente sog-
gettivo di imputazione dei danni, è orientamento giurisprudenziale pacifi-
co che, quando il comportamento colposo del danneggiato non è idoneo da solo ad interrompere il nesso eziologico tra la causa del danno (costi-
tuita dalla cosa in custodia), e il danno medesimo, esso può tuttavia inte-
grare un concorso colposo ai sensi del primo comma dell'art. 1227 c.c.,
con conseguente diminuzione della responsabilità del danneggiante se-
condo l'incidenza della colpa del danneggiato (ex plurimis, Cass. civ. n.
3389/2015, n. 999/2014, n. 9546/2010 n. 11227/2008).
In proposito è utile evidenziare che “l'ipotesi del concorso di colpa del
danneggiato di cui all'art. 1227 comma 1 c.c. – la quale è astrattamente
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ravvisabile anche in caso di responsabilità per cose in custodia – non con-
cretando un'eccezione in senso proprio, ma una semplice difesa, dev'essere
esaminata e verificata dal giudice anche d'ufficio, attraverso le opportune
indagini sull'eventuale sussistenza della colpa del danneggiato e sulla
quantificazione dell'incidenza causale dell'accertata negligenza nella pro-
duzione dell'evento dannoso, indipendentemente dalle argomentazioni e ri-
chieste formulate dalla parte” (Cass. civ. n. 6529/2011).
Orbene, alla luce dell'istruttoria espletata, deve ritenersi che l'attrice ha positivamente ottemperato all'onere probatorio di cui era gravata, es-
sendo risultata dimostrata l'asserita sussistenza di un nesso di causalità
tra l'evento lesivo del 26 novembre 2020 e le condizioni (potenzialmente pericolose) del manto stradale di Via Giacomo Puccini, a . CP_2
E invero, il teste, (da considerarsi attendibile in quan- Testimone_1
to privo di alcun rapporto di parentela o dipendenza con le parti in causa)
ha confermato la dinamica dell'infortunio così come allegato in atto di ci-
tazione, precisando che “L'incidente è avvenuto a novembre di circa 4 anni
fa, verso le 10:30/11:00. Percorrevo la Via Puccini, a , ad un certo CP_2
punto ho visto la signora che proveniva da una stradella che si CP_1
immette sulla Via Puccini. Appena effettuata la curva cadeva dentro un
pozzetto (un tombino) privo del suo coperchio ma pieno di carte, riviste. Ho
visto che la signora metteva il piede nel tombino aperto e rimaneva con il
piede destro incastrato e perdendo l'equilibrio cadeva a terra. Mi sono subi-
to avvicinata, insieme ad altre persone lì presenti per prestarle aiuto. Non
siamo riusciti a sollevarla da terra e abbiamo chiamato il 118 che è arrivato
dopo circa 10 minuti … Ribadisco che il tombino era privo di copertura, pie-
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no di cartacce ed erbette. Non so dire quanto era grande il tombino, posso
dire che era una bella buca” [cfr. verbale di udienza dell'11 giugno 2024].
Ed ancora il teste ha confermato “sono dipendente Testimone_2
del , e mi occupo della manutenzione servizi a rete. Una Controparte_2
settimana dopo la richiesta di risarcimento (5 aprile 2023), su incarico del
ho eseguito un sopralluogo in Via Puccini all'altezza del civico 28. CP_2
Ho verificato che davanti il civico 28 non vi erano buche ma ho altresì veri-
ficato che a circa 4 metri di distanza vi era una caditoia di acque reflue con
la copertura metallica deteriorata (era molto arrugginita con un piccolo foro
nella parte laterale).” [cfr. verbale di udienza cit.].
Alla luce delle dichiarazioni rese dal teste nessuna “contraddi- Tes_2
zione in ordine al luogo indicato da parte ricorrente ove si sarebbe verificato
il sinistro” [cfr. note conclusive convenuto, pag. 2] è rilevabile. Invero l'attrice ha affermato che il sinistro si è verificato “oltrepassando il numero civico 28,
scendendo dal predetto marciapiede”. Circostanza confermata anche dal teste di parte convenuta che ha precisato che “all'altezza del civico 28. Ho
verificato che davanti il civico 28 non vi erano buche ma ho altresì verificato
che a circa 4 metri di distanza vi era una caditoia di acque reflue con la co-
pertura metallica deteriorata (era molto arrugginita con un piccolo foro nella
parte laterale)” [cfr. verbale di udienza cit.].
Le dichiarazioni testimoniali trovano, ancora, riscontro nelle fotografie versate in atti (che esibite ai testi hanno riconosciuto il luogo in esse rap-
presentato come luogo del sinistro: “Riconosco il luogo del sinistro raffigu-
rato nelle fotografie che mi vengono esibite (cfr. produzione parte attrice) e
che corrispondono a quelle da me scattate durante il sopralluogo” ha di-
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chiarato il teste e ancora la teste ha precisato che “Il Tes_2 Tes_3
tombino era sulla strada, appena dopo il marciapiede, come risulta dalle
fotografie (1-a, 1-b, 1-c e 1-d produzione parte attrice) che mi vengo esibite e
riconosco come luogo del sinistro”; cfr. verbale di udienza cit.), raffiguranti lo stato di dissesto del marciapiede di Via Giacomo Puccini, a [cfr. CP_2
produzione di parte attrice].
Pertanto, in ordine alla responsabilità ex art. 2051 c.c., può ritenersi dimostrato che la cosa custodita abbia avuto piena efficienza causale sull'evento dannoso e tanto basta per derivarne la presunzione di colpa in capo al soggetto che di fatto ne era il custode, e che può liberarsi soltanto fornendo la dimostrazione del caso fortuito, e cioè dell'assenza di colpa, e quindi che il danno si è verificato in modo non prevedibile né superabile con l'adeguata diligenza. Era, dunque, sulla P.A. convenuta che incombe-
va l'onere di dimostrare di avere adottato tutte le misure idonee ad evitare l'evento dannoso occorso a parte attrice, fornendo la prova liberatoria che il danno ebbe a verificarsi in modo non prevedibile né evitabile con lo sforzo diligente dovuto in relazione alle circostanze del caso specifico.
Detta prova non risulta, nel caso che ci occupa, neppure offerta dal convenuto che ha omesso di provvedere all'efficiente e adeguata CP_2
manutenzione del manto stradale, esponendo gli utenti ad una situazione insidiosa. Non v'è infatti prova che le anomalie del marciapiede si fossero prodotte in tempi e con modalità tali da sfuggire ad un ragionevole pro-
gramma di controllo da parte della P.A. Anzi, al contrario la persistente inadempienza del nella manutenzione delle strade è emersa CP_2
dall'istruttoria espletata: il teste ha invero precisato che “Ad oggi Tes_2
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la caditoia è nello stesso stato raffigurato nelle fotografie,
l'Amministrazione sta però provvedendo alla sistemazione della stessa”,
Circostanza ribadita anche dal teste : “il tombino è ancora nello Tes_1
stesso stato di degrado rappresenta-to dalle fotografie esibitemi” [cfr. verbale di udienza, cit].
Né d'altra parte è possibile ascrivere la responsabilità dell'evento all'attrice per il solo fatto che la stessa, abitando nella medesima zona do-
ve si è verificato l'incidente, avrebbe potuto evitare l'evento lesivo. La sud-
detta circostanza non sarebbe infatti comunque sufficiente, di per sé sola,
a esimere la P.A. dall'obbligo di manutenzione sulla stessa gravante.
Il C.T.U. incaricato nel corso del giudizio – le cui conclusioni, conden-
sate nella relazione in atti, questo giudice ritiene di condividere – ha poi accertato la riconducibilità eziologica al predetto incidente delle lesioni
(“frattura completa scomposta e parzialmente ingranata della regione meta
epifisaria distale del radio con coinvolgimento del versante articolare del
radio, con distacco parcellare sul versante mediale e distacco dell'apofisi
stiloidea ulnare”) refertate all'attrice presso l'Ospedale Civico di Partinico
[cfr. relazione del C.T.U. dott. , pag. 9]. Persona_1
Sulla scorta delle risultanze istruttorie appena illustrate, deve ritenersi che l'attrice abbia ottemperato all'onere probatorio di cui era gravata.
È stata, infatti raggiunta la prova dell'evento di danno e della sua ri-
conducibilità causale ad un bene di pertinenza dell'ente convenuto, che nell'occasione si presentava in condizioni tali da rappresentare un perico-
lo per l'utenza.
Non è stato – di contro – provato l'intervento, nel processo causale di
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verificazione dell'infortunio, di un alcun fattore estraneo al bene di parte convenuta, imprevedibile e straordinario (avente, cioè, i caratteri del “caso fortuito” secondo i connotati delineati dalla giurisprudenza), tale da inter-
rompere il nesso causale tra la cosa e l'evento lesivo e, pertanto, idoneo ad escludere la responsabilità del custode.
Tuttavia, nel caso in esame, tenuto conto delle condizioni di visibilità
esistenti al momento del fatto (erano 10:30/11:00 del mattino) e del fatto che l'attrice stava procedendo a piedi in un tratto di strada, comunque, a lei noto e quindi ad una velocità assai ridotta, avendo pertanto la possibi-
lità – con l'utilizzo della normale diligenza e prudenza che deve comunque essere richiesta all'utente delle strade di uso pubblico (cfr. anche Corte
Cost. n. 156/1999) – di percepire la presenza dell'insidia ed evitare la ca-
duta, deve essere individuato un concorso di responsabilità di CP_1
in ordine alla causazione dell'evento, quantificabile nella misu-
[...]
ra 20%.
In proposito è opportuno evidenziare che “l'ipotesi del concorso di colpa
del danneggiato di cui all'art. 1227 comma 1 c.c. – la quale è astrattamente
ravvisabile anche in caso di responsabilità per cose in custodia – non con-
cretando un'eccezione in senso proprio, ma una semplice difesa, dev'essere
esaminata e verificata dal giudice anche d'ufficio, attraverso le opportune
indagini sull'eventuale sussistenza della colpa del danneggiato e sulla
quantificazione dell'incidenza causale dell'accertata negligenza nella pro-
duzione dell'evento dannoso, indipendentemente dalle argomentazioni e ri-
chieste formulate dalla parte” (Cass. civ. n. 6529/2011).
Ne consegue che, in parziale accoglimento della domanda formulata in
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atto di citazione, il (quale ente proprietario della Controparte_2
strada teatro del sinistro) va condannato risarcire l'attrice dei danni sof-
ferti in conseguenza del fatto illecito, limitatamente alla misura del 80%
della loro entità.
❖❖❖
Per quanto riguarda la quantificazione dei danni risarcibili, si osserva che lesioni riportate in occasione della caduta del 26 novembre 2020
hanno provocato a una inabilità temporanea assoluta Controparte_1
di 15 giorni e una inabilità temporanea parziale di ulteriori 90 giorni (di cui 30 giorni al 75% delle attitudini del soggetto, 30 giorni al 50% e 30
giorni al 25%) e, infine, un danno biologico permanente pari al 6%
dell'integrità psico-fisica totale, come accertato in modo rigoroso ed esau-
stivo dal C.T.U. nominato in corso di causa, il quale ha pienamente moti-
vato le proprie conclusioni (che questo giudice ritiene condivisibili in toto)
[relazione cit., pagg. 10].
Come precisato da quattro sentenze gemelle emesse dalla Corte di
Cassazione a sezioni unite (le nn. 26972, 26973, 26974 e 26975 del
2008), il danno biologico, quale lesione del diritto inviolabile alla salute
(art. 32 Cost.), va ricondotto nell'alveo del danno non patrimoniale di cui all'art. 2059 c.c. e ha una portata tendenzialmente omnicomprensiva,
confermata dalla definizione normativa adottata dal D.Lgs. 209/2005, re-
cante il Codice delle assicurazioni private (i cui artt. 138 e 139 statuisco-
no che “per danno biologico si intende la lesione temporanea o permanente
all'integrità psico-fisica della persona suscettibile di accertamento medico-
legale che esplica un'incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli
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aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato, indipendentemente
da eventuali ripercussioni sulla sua capacità di produrre reddito”), suscet-
tibile di essere adottata in via generale, anche in campi diversi da quelli propri delle sedes materiae in cui è stata dettata, avendo il legislatore re-
cepito sul punto i risultati, ormai generalmente acquisiti e condivisi, di una lunga elaborazione dottrinale e giurisprudenziale.
Nella nozione di danno biologico sono quindi ricompresi i pregiudizi at-
tinenti ai profili dinamico-relazionali della vita del soggetto danneggiato nonché ogni aspetto concernente la sofferenza morale, non necessaria-
mente transeunte, conseguente all'evento lesivo, risarcibile – ex art. 185
c.p. – allorché tale evento configuri un illecito penale (e ciò anche nell'ipotesi in cui, in sede civile, la colpa dell'autore del fatto risulti da una presunzione di legge e, ricorrendo la colpa, il fatto sarebbe qualifica-
bile come reato: Corte Cost. n. 233/2003; Cass. civ. nn. 7281, 7282 e
7283 del 2003).
E invero, secondo le sezioni unite della Suprema Corte, il danno non patrimoniale costituisce una categoria generale non suscettiva di suddivi-
sione in sottocategorie variamente etichettate e il riferimento a determina-
ti tipi di pregiudizio, in vario modo denominati, risponde ad esigenze de-
scrittive, ma non implica il riconoscimento di distinte categorie di danno
(Cass. civ., sez. un., n. 26972/2008).
Pertanto, è fonte di ingiustificate duplicazioni di risarcimento l'attribuzione di distinte poste risarcitorie (liquidate, magari, l'una in per-
centuale dell'altra) a titolo di danno biologico, di danno morale e di quel pregiudizio – scaturente dalle alterazioni alla vita di relazione, dalla perdi-
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ta di qualità della vita, dalla compromissione delle dimensioni esistenziali della persona – che nella elaborazione di dottrina e giurisprudenza aveva preso la definizione di “danno esistenziale” (la cui autonoma configurazio-
ne deve essere definitivamente superata, giacché attraverso questa si fini-
sce per portare, contro la volontà del legislatore, il danno non patrimonia-
le nell'atipicità, sia pure attraverso l'individuazione della apparente tipica figura, in cui tuttavia confluiscono fattispecie non necessariamente previ-
ste dalla norma ai fini della risarcibilità di tale tipo di danno).
Alla luce delle considerazioni che precedono, posto che il risarcimento del danno alla persona deve essere integrale (nel senso che deve ristorare interamente il pregiudizio, ma non oltre), sarà compito del giudice quello di procedere ad un'adeguata personalizzazione del danno non patrimonia-
le, valutando nella loro effettiva consistenza le sofferenze fisiche e psichi-
che patite dal soggetto leso, onde pervenire al ristoro del danno nella sua interezza.
Nella liquidazione, avente natura essenzialmente equitativa, di una ta-
le voce di danno, questo giudice ritiene di prendere le mosse dal criterio,
ormai consolidato in giurisprudenza, del cosiddetto “punto tabellare”, in base al quale l'ammontare del danno viene calcolato in relazione all'età
della parte lesa ed al grado di invalidità.
Orbene, in base al parametro di riferimento rappresentato dalle tabelle elaborate dal Tribunale di Milano per l'anno 2024 (il cui utilizzo, per tutti i postumi non connessi alla circolazione stradale, è stato generalizzato da
Cass. civ. nn. 12408 e 14402/2011 e sulla base del principio ormai con-
solidato (Cass. Civ., Ord. 19/12/2019 n. 33770) secondo cui l'organo
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giudicante è tenuto ad applicare le tabelle dei danni vigenti al momento della liquidazione), spetta all'attrice, a titolo di danno non patrimoniale di carattere permanente, tenuto conto della invalidità del 6% e dell'età del soggetto all'epoca del fatto (57 anni), la somma complessiva di €
10.345,00 secondo i valori attuali, utilizzando il “valore punto” di €
2.394,70, da moltiplicare per il grado di invalidità (6) e per il coefficiente
(0,720) corrispondente all'età della persona danneggiata.
Non può invece essere accolta un'autonoma voce di risarcimento per il danno morale. Invero “Il giudice che determini l'entità del danno servendo-
si delle tabelle milanesi (il cui valore del punto comprenda la liquidazione
del danno morale) ha in realtà già tenuto - sia pur implicitamente - conto,
avuto riguardo agli importi in concreto liquidati, sia del danno biologico che
del danno morale (ex multis cfr. da ultimo Cass. 17/02/2023, n. 5119).
Il ricorso alle presunzioni per accertare in concreto e non in astratto la ri-
correnza del danno morale è direttamente proporzionale alla entità ed al
tipo di lesioni, "attesa la ragionevole e intuibile idoneità di fatti lesivi di si-
gnificativa ed elevata gravità a provocare forme di sconvolgimento o di de-
bordante devastazione della vita psicologica individuale (ragionevolmente
tali da legittimare il riconoscimento dalla compresenza di un danno morale
accanto a un danno biologico), rispetto alla corrispettiva idoneità delle con-
seguenze limitate a un danno biologico di modesta entità ad assorbire, se-
condo un criterio di normalità (e sempre salva la prova contraria), tutte le
conseguenze riscontrabili sul piano psicologico, ivi comprese quelle misura-
bili sul terreno del c.d. danno morale" (cfr. Cass. 03/03/2023, n. 6444)”
(Cass. civ., III, Ord. 20/7/2023, n. 21630).
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Nel caso in esame invero l'attrice non ha dato prova di alcun elemento da cui presumere la presenza di “fatti lesivi di significativa ed elevata gra-
vità [idonei] a provocare forme di sconvolgimento o di debordante devasta-
zione della vita psicologica individuale" tali da giustificare il riconoscimen-
to anche di un'autonoma ulteriore voce di risarcimento per danno morale essendosi limitato a lamentare la sussistenza di “sofferenze fisiche e psi-
chiche finora subite a causa del sinistro occorso”.
Occorre, peraltro, considerare, al riguardo, che le tabelle milanesi già
contemplano, rispetto al “valore punto” relativo alla sola componente di danno non patrimoniale anatomo-funzionale, un aumento percentuale ponderato per la componente di danno connessa alla sofferenza soggetti-
va.
Con riferimento al periodo di inabilità temporanea così come accertato dal C.T.U., si liquida ad equità – sempre sulla scorta delle tabelle milanesi
– la somma di € 115,00 al giorno, per un totale di € 6.900,00 in valori at-
tuali.
Nella fattispecie in esame, la sommatoria dei due importi appena indi-
cati, pari ad € 17.245,00, costituisce – ad avviso di questo giudice – un ristoro esaustivo del danno non patrimoniale patito da Controparte_3
in conseguenza dell'incidente.
[...]
Deve essere inoltre accordata a , quale risarcimen- Controparte_1
to del danno patrimoniale, la somma di € 753,40 per le spese sanitarie documentate [cfr. produzione parte attrice], che il C.T.U. ha reputato congrue e riferibili all'evento traumatico del 26 novembre 2020 [relazione cit., pag. 9].
Non possono invece trovare accoglimento le spese relative alla fattura
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emessa da (di € 60,90) per "prestazione sanitarie e/o ticket”, alle CP_4
due fatture per spese odontoiatriche (rispettivamente di € 50,00 ed €
82,00) nonché infine alla fattura per “tampone Covid” (di € 50,00) non es-
sendo possibile desumere la riferibilità delle stesse all'evento traumatico del 26 novembre 2020.
Ciò posto, il pregiudizio sofferto dall'attrice a causa dell'incidente, co-
me sopra complessivamente determinato, ammonta ad € 17.245,00 per il danno non patrimoniale e ad € 753,40 per il danno di natura patrimonia-
le.
Per stabilire l'importo dovuto dall'Ente convenuto bisogna operare una riduzione della predetta somma alla misura del 20%, in proporzione al grado di responsabilità accertato, per giungere così a € 13.796,00 per il danno non patrimoniale e a € 602,72 per il danno patrimoniale.
Ora, appare necessario equalizzare i calcoli, sia al fine di stabilire l'ammontare della somma risarcitoria concreta al momento della decisio-
ne sia al fine di conteggiare correttamente gli interessi, che – secondo l'insegnamento della Suprema Corte – debbono calcolarsi dal giorno dell'insorto credito nella sua originaria consistenza, e via via sulla somma che progressivamente si incrementa per effetto della rivalutazione.
Per questa ragione, occorre tenere presente che è necessaria una “de-
valutazione” nominale delle voci liquidate in valuta attuale, rapportandole all'equivalente della data d'insorgenza del danno, per renderle omogenee alle altre voci espresse nella valuta del tempo dell'evento di danno e pro-
cedere quindi alla rivalutazione (che riconduce all'identica valuta attuale le somme nominalmente devalutate, mentre adegua alla valuta attuale le
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somme espresse in valuta del tempo d'insorgenza), applicando gli interes-
si alle somme che man mano che si incrementano per effetto della rivalu-
tazione (con cadenza mensile alla stregua della mensile variazione degli indici ISTAT) e tenendo puntualmente nota del montante progressivo del credito capitale per l'inserimento di nuove voci di danno in tempi diversi,
mentre i corrispondenti interessi, di tempo in tempo applicati sulla varia-
bile base secondo il tasso vigente all'epoca di riferimento, si accantonano e si cumulano senza rivalutazione.
In merito agli interessi da ritardato pagamento si rileva che le somme sin qui liquidate, se da un lato costituiscono l'adeguato equivalente pecu-
niario, al momento della statuizione, della compromissione di beni giuri-
dicamente protetti, tuttavia non comprendono l'ulteriore e diverso danno rappresentato dalla mancata disponibilità della somma dovuta, provocata dal ritardo con cui viene liquidato al creditore danneggiato l'equivalente in denaro del bene leso. Orbene, tale voce di danno deve essere provata dal creditore e, solo in caso negativo, il giudice, nel liquidare il risarcimento ad essa relativo, può fare riferimento, quale criterio presuntivo ed equita-
tivo, ad un tasso di interesse che, in mancanza di contrarie indicazioni suggerite dal caso concreto, può essere fissato in un valore pari all'interesse legale del periodo intercorrente tra la data del fatto e quella attuale della liquidazione.
Tale “interesse” va poi applicato non già alla somma rivalutata in un'unica soluzione alla data della sentenza, bensì, conformemente al principio enunciato dalle sezioni unite della Suprema Corte con sentenza n. 1712/1995 (poi ribadito, tra le altre, da Cass. civ. n. 2796/2000, n.
- 17 - Tribunale di Palermo
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7692/2001, n. 5234/2006, n. 16726/2009 e n. 18028/2010) sulla
“somma capitale” originaria rivalutata di anno in anno.
Procedendo alla stregua dei criteri appena enunciati, a partire dal danno complessivamente subito sopra indicato in valori attuali, si deter-
mina il “danno iniziale”, inteso come danno finale devalutato alla data del sinistro;
questo, dunque, viene successivamente rivalutato fino alla data della sentenza, al contempo calcolando gli interessi ponderati via via ma-
turati. Si arriva in tal modo a determinare l'importo esatto degli interessi da corrispondere per la mancata completa disponibilità del risarcimento dovuto.
Occorre poi considerare che la decorrenza degli interessi va conteggiata sulla invalidità permanente dalla data di cessazione della inabilità tempo-
ranea e su quest'ultima dalla data del fatto.
Sulla scorta di tali dati, si perviene alla conclusione per cui la somma spettante a - al cui pagamento deve essere condan- Controparte_1
nato il Comune di – ammonta ad € 14.398,72, oltre interessi, da CP_2
calcolarsi con le modalità sopra citate, dalla data del sinistro al soddisfo.
Sulla somma in questione sono poi dovuti gli interessi legali dalla data della presente sentenza (momento in cui il debito di valore diventa debito di valuta) e fino al soddisfo.
❖❖❖
Va ancora osservato che “la reciproca soccombenza che giustifica la
possibile applicazione della regola della totale o parziale compensazione
delle spese di giudizio, ai sensi dell'art. 92, comma 2, c.p.c., va ravvisata
sia in ipotesi di pluralità di domande contrapposte, accolte o rigettate, che
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si siano trovate in cumulo nel medesimo processo fra le stesse parti, sia in
ipotesi di accoglimento parziale dell'unica domanda proposta, tanto allor-
ché essa sia stata articolata in più capi e ne siano stati accolti uno o alcuni
e rigettati gli altri, quanto laddove la parzialità dell'accoglimento sia mera-
mente quantitativa e riguardi una domanda articolata in un unico capo”
(Cass. civ. n. 3438/2016; nello stesso senso, Cass. civ. n. 21069/2016, n.
281/2015, n. 21684/2013 e 22381/2009).
Nel caso di specie, tenuto conto dell'esito finale del giudizio (e, in parti-
colare, dell'attribuzione di un risarcimento di ammontare assai inferiore
(€ 14.398,72) rispetto a quello richiesto in citazione (€ 37.572,63), appare equo a questo giudice compensare in ragione di 1/3 le spese processuali tra le parti e condannare il al pagamento dei restanti Controparte_2
2/3, che vanno distratte in favore del procuratore di parte attrice che ne ha fatto richiesta.
Il compenso professionale al difensore viene liquidato – come in dispo-
sitivo – sulla base dei parametri introdotti dal D.M. Giustizia 55/2014,
come aggiornato dal D.M. 147/2022, applicando, in relazione al valore della causa (scaglione da € 5.201 a € 26.000), i parametri minimi in con-
siderazione del grado di complessità della controversia.
È opportuno evidenziare che, ai sensi dell'art. 5, primo comma, del predetto decreto, ai fini della liquidazione dei compensi a carico del soc-
combente, nei giudizi per pagamento di somme o liquidazione di danni deve aversi riguardo alla somma attribuita alla parte vincitrice piuttosto che a quella domandata.
Analogo principio va applicato in relazione all'importo versato a titolo
- 19 - Tribunale di Palermo
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di contributo unificato ex artt. 9 e ss. D.P.R. 115/2002 (Testo unico in materia di spese di giustizia).
In considerazione, infine, della discrepanza tra la percentuale di danno biologico allegata da (10%) e quella effettivamente ri- Controparte_1
conosciuta in questa sede (6%), le spese della consulenza tecnica d'ufficio
– anticipate dall'attore – vanno poste, in via definitiva, per 1/2 a carico della stessa attrice e per 1/2 a carico del Controparte_5
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Così deciso a Palermo, il 3 giugno 2025
Il G.O.T.
Adriana Pandolfo
Il presente verbale viene redatto su documento informatico e, previa lettura alle parti, sottoscritto con
firma digitale dal Giudice Adriana Pandolfo, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4
del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo
7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del ministro della Giu-
stizia 21/2/2011, n. 44.
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