Sentenza breve 5 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Salerno, sez. II, sentenza breve 05/03/2026, n. 452 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Salerno |
| Numero : | 452 |
| Data del deposito : | 5 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00452/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00250/2026 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 250 del 2026, proposto da AN TO, rappresentata e difesa dall'avvocato Vincenzo Visone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Agropoli, non costituito in giudizio;
nei confronti
NC BI, rappresentata e difesa dall'avvocato Ugo Santucci, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
-previa adozione di idonea misura cautelare ex art. 55 c.p.a:
- a) del provvedimento esecutivo di ottemperanza e ordinanza di pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria protocollo n. 0037881/2025 del 12/11/2025, notificato alla sig.ra AN TO in data 24/11/2025, emesso dal Comune di Agropoli; b) nonché ed in via consequenziale di tutti gli atti presupposti e connessi.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di NC BI;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 4 marzo 2026 il dott. HE Di AR e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Viene alla decisione del Collegio il ricorso mediante il quale la ricorrente ha chiesto l’annullamento del provvedimento prot. n. 37881/2025 del Comune di Agropoli, di esecutivo della sentenza del TAR Campania - Salerno n. 1726/2024 ed irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria.
A fondamento del ricorso, la ricorrente, premesso di essere proprietaria di un’unità abitativa sita nel Comune di Agropoli (SA), in Via G. Apone, identificata in Catasto al foglio n. 41, p.lla n. 683 sub n. 11, ha allegato e dedotto che: ha realizzato alcune opere pertinenziali e accessorie alla propria abitazione, in particolare: una pavimentazione esterna prospiciente l’appartamento; un muretto divisorio lato posteriore; un vano doccia all’aperto; un piano cucina e forno; una tettoia; circa le opere contestate si tratta di interventi che non hanno costituito superficie utile, trattandosi di mero volume tecnico come nel caso del vano doccia, della cucina nonché della tettoia, la quale è larga 1 m ed è mantenuta su un solo lato; tali opere sono state realizzate sine titulo e, in via consequenziale e vincolata, il Comune di Agropoli ha intimato, con ordinanza di demolizione prot. n. 18/2023 prot. 30831 del 4.10.2023 ex art. 31 Tued, il ripristino dello stato dei luoghi; in data 3.11.2023 (prot. n. 34161/760), ha presentato una SCIA in sanatoria relativamente alle opere sopra indicate; il Comune di Agropoli, dopo attenta istruttoria, col provvedimento prot. n. 11145 del 3.4.2024, ha ritenuto le opere realizzate sull’area esterna di sua proprietà conformi alla disciplina urbanistica e, su tale scorta, ha concluso il procedimento sanzionatorio in precedenza inaugurato; in via successiva, la sig.ra NC BI ha impugnato il provvedimento prot. n. 11145, del 3.4.2024 presso il TAR Campania Salerno; il Tribunale, con la sentenza del 28.11.2024 n. 2303/2024, ha annullato il provvedimento prot. n. 11145 del 3.4.2024 del Comune di Agropoli poiché mancava dell’autorizzazione paesaggistica, necessaria nella fattispecie de qua.
Tanto premesso in fatto, ha lamentato l’erroneità e l’illegittimità del provvedimento gravato in forza delle seguenti doglianze in diritto:
I. VIOLAZIONE e/o FALSA APPLICAZIONE ART. 31 d.p.r. 380/01- DIFETTO DI ISTRUTTORIA – ILLOGICITA’ MANIFESTA- VIOLAZIONE ARTT. 1-6-7-10 l. 241/1990- IRRAGIONEVOLEZZA- VIOLAZIONE ART. 97 Costituzione- Violazione art. 3 del D.P.R. n. 62 del 2013 (Codice di comportamento dei dipendenti pubblici).
Con il primo motivo di ricorso, si è doluta del fatto che l’Amministrazione comunale di Agropoli avrebbe colpevolmente ignorato di menzionare, nella parte narrativa della vicenda urbanistica, l’accertamento di compatibilità paesaggistica reg. gen. N. 66/2025, oggetto di pubblicazione in data 1 ottobre 2025.
II. Carenza di presupposti per l'applicazione della sanzione ex art. 31, comma 4-bis art. 31 comma 3 d.p.r. 380/01- ECCESSO DI POTERE PER IRRAGIONEVOLEZZADIFETTO DEI PRESUPPOSTI- ILLOGICITA’ MANIFESTA- VIOLAZIONE art. 31 comma 3 d.p.r. 380/01- Violazione dell’art. 41 della Costituzione- VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI TIPICITA’ DEGLI ATTI AMMINISTRATIVA E DI LEGALITA’.
Con il secondo motivo di ricorso, la ricorrente ha lamentato che la sanzione contestata poggerebbe la propria base fondativa su un atto – l’ordine a demolire n. 18/2023 prot. n. 30831 del 4.10.2023- anacronistico e superato dal procedimento di sanatoria sopra descritto.
III. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 31 del DPR 380/01 E SMI. VIOLAZIONE DELL’ART. 42 e degli artt. 24 e 113 COSTITUZIONE - ECCESSO DI POTERE PER VIOLAZIONE DEL GIUSTO PROCEDIMENTO - ILLOGICITA’ - INIQUITA’ ED IRRAGIONEVOLEZZA. DIFETTO DI MOTIVAZIONE, in quanto la P.A. avrebbe erroneamente assegnato il termine inferiore di 30 giorni per il ripristino dello stato dei luoghi.
IV. VIOLAZIONE ART. 21 nonies della l. 241/1990 – DIFETTO DEI PRESUPPOSTI – ILLOGICITA’ MANIFESTA – IRRAGIONEVOLEZZA.
Con ultimo motivo di ricorso, ha contestato che il Comune di Agropoli non avrebbe palesato quale sarebbe la violazione di legge e/o il profilo di illegalità della SCIA prot. n. 34161/760 del 3/11/2023
né ovviamente pone ancoraggio, quale elemento pariteticamente indefettibile ai fini dell’esercizio del potere di autotutela, ad alcun interesse pubblico leso.
Sulla scorta delle descritte causali, ha invocato l’integrale accoglimento della domanda impugnatoria.
Ancorchè ritualmente evocato, non si è costituito in giudizio il Comune di Agropoli.
Si è costituita BI NC.
Nell’udienza camerale del 4 marzo 2026, la causa è introitata per la decisione con preavviso di sentenza breve ex art. 60 c.p.a.
Stante la manifesta fondatezza del ricorso nel merito, il Collegio ravvisa i presupposti per la sua definizione con sentenza in forma semplificata ex art. 60 c.p.a.
Invero, come dedotto dalla parte ricorrente e come comprovato dalla documentazione agli atti, il T.a.r. Campania Salerno, giusta la richiamata sentenza del 28.11.2024 n. 2303/2024, ha annullato il provvedimento prot. n. 11145 del 3.4.2024 del Comune di Agropoli, con il quale il Responsabile dell’Area 6 del Comune di Agropoli ha ritenuto le opere realizzate sull’area esterna di proprietà della Sig.ra AN TO conformi alla SCIA depositata in data 03.11.2023.
Dalla piana lettura di tale sentenza, è altresì emero che l’annullamento del provvedimento si è imposto in ragione del fatto che, ai fini della regolarizzazione postuma degli abusi in oggetto, sarebbe stata necessaria la preventiva acquisizione del nulla - osta paesistico ex art. 167 D. Lgs. n. 42/2004, inizialmente mancante.
Tanto premesso, le emergenze istruttorie documentali, acquisite agli atti di causa, hanno consentito di accertare che la ricorrente ha ottenuto, con provvedimento pubblicato in data 1 ottobre 2025 presso l’Albo pretorio del Comune di Agropoli, l’accertamento di compatibilità paesaggistica reg. gen. N. 66/2025, con il quale si è definitivamente concluso il procedimento sanzionatorio di cui all’ordinanza di demolizione n. 18/2023 prot. n. 30831 del 4.1.0.2024 ex art. 31 Tued.
Di contro, il provvedimento impugnato in questa ha del tutto omesso l’antecedente provvedimentale di cui all’accertamento di compatibilità paesaggistica reg. gen. N. 4 66/2025, erroneamente assumendo che tale sanzione inflitta alla ricorrente sarebbe il prosieguo dell’ordinanza di demolizione dell’ordinanza di demolizione n. 18/2023 prot. n. 3083.
Il riscontrato vizio, dunque, non può che condurre all’annullamento provvedimento avente n. protocollo n.0037881/2025 del 12/11/2025, reso dal Comune di Agropoli stante l’evidente difetto d’istruttoria e di motivazione inficiante l’atto impugnato.
Tenuto conto della peculiarità delle questioni oggetto di causa e del generale andamento del processo, sussistono giusti moti per disporre la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento avente n. protocollo n.0037881/2025 del 12/11/2025, reso dal Comune di Agropoli.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del giorno 4 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
Nicola Durante, Presidente
HE Di AR, Primo Referendario, Estensore
AU Zoppo, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| HE Di AR | Nicola Durante |
IL SEGRETARIO