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Sentenza 14 novembre 2024
Sentenza 14 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ravenna, sentenza 14/11/2024, n. 289 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ravenna |
| Numero : | 289 |
| Data del deposito : | 14 novembre 2024 |
Testo completo
N. R.G. 1966/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAVENNA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Mariapia Parisi Presidente dott.ssa Elena Orlandi Giudice rel. e est. dott. Pierpaolo Galante Giudice
ha pronunciato la seguente SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1966/2024 V.G. promossa da:
(C.F. ), nato a [...] il [...], residente in [...]C.F._1
Ravenna, via Gian Battista Barbiani n.17, con il patrocinio dell'avv. PAOLA EMILIA BELLOSI ed elettivamente domiciliato presso il suo studio, sito a Ravenna, Via Le Corbusier n. 33 e (C.F. , nata a [...] il [...], ivi residente in [...] C.F._2
Gian Battista Barbiani n.17, con il patrocinio dell'avv. PAOLA EMILIA BELLOSI ed elettivamente domiciliata presso il suo studio, sito a Ravenna, Via Le Corbusier n. 33
- RICORRENTI -
e con l'intervento obbligatorio ex lege del PUBBLICO MINISTERO presso la Procura della Repubblica in sede.
OGGETTO: REGOLAMENTAZIONE ESERCIZIO RESPONSABILITÁ GENITORIALE FIGLI NATI FUORI DAL MATRIMONIO
CONCLUSIONI Le parti concludevano congiuntamente come da note scritte autorizzate depositate telematicamente in data 14.06.2024. In data 31.05.2024 il PU Ministero esprimeva parere favorevole all'accoglimento del ricorso.
pagina 1 di 5 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex artt. 337 bis ss. c.c. e 473-bis.51 c.p.c. depositato in data 09.05.2024, e Parte_1 adivano l'intestato Tribunale deducendo di aver instaurato dall'anno 2020 una relazione Parte_2 more uxorio presso l'abitazione familiare sita in Ravenna, via Gian Battista Barbiani n.17, di proprietà esclusiva della sig.ra e gravata da un mutuo ipotecario, che, dalla suddetta relazione, era nato a [...]
Ravenna in data 21.08.2023 il figlio , e che, da tempo, era venuta a mancare tra di loro Persona_1
l'unione spirituale ed affettiva e che pertanto avevano deciso di interrompere la convivenza. Le parti davano quindi atto di aver raggiunto un accordo nell'interesse del figlio e chiedevano Per_1 pertanto al Tribunale di disciplinare i rapporti tra gli stessi e il minore alle seguenti condizioni:
“1) resta affidato ad entrambi i genitori mantenendo la residenza con la madre Persona_1 Parte_2 in Ravenna via Gian Battista Barbiani n.17, mentre il padre trasferirà altrove la propria residenza, Parte_1 impegnandosi a lasciare la casa famigliare entro e non oltre il 30 maggio 2024; Per_
2) L'affidamento del figlio minore sarà condiviso da parte di entrambi i genitori, impegnandosi i medesimi a farsi carico della sua cura, crescita ed educazione, nel rispetto delle caratteristiche, delle esigenze, delle aspirazioni e delle inclinazioni del medesimo, secondo un progetto educativo concordato e coerente nonché condiviso. I genitori si impegnano, altresì, a comunicarsi Per_ tempestivamente ogni notizia, circostanza e/o informazione relativa all'interesse, alla crescita ed all'educazione di , ed a far rispettare al minore gli impegni scolastici, sportivi e ricreativi fissati nei momenti in cui è collocato presso di loro. Essi si impegno, altresì, a rispettare la privacy e la vita privata reciproca con impegno a mantenere un contegno vicendevolmente Per_ rispettoso della persona altrui, soprattutto in presenza del figlio ed assumono l'ulteriore impegno a mantenere ben chiaro al predetto il ruolo genitoriale di entrambi. I genitori si impegnano, nell'esclusivo e supremo interesse del minore, ad un inserimento graduale di eventuali nuovi partner nella vita del figlio, previa condivisione e reciproco accordo.
3) - che resta affidato ad entrambi i genitori con residenza e collocazione prevalente presso la residenza Persona_1 materna - trascorrerà con il padre 2 ore tutti i pomeriggi dal lunedì al venerdì (tempo corrispondente al Parte_1 congedo parentale di cui gode il padre ) fino al 21.08.2024 e nel fine settimana la giornata del sabato o della domenica (alternandosi con la madre) dalla mattina alle 8.30/9.30 sino alla sera 20/21.30. Per_ Con il compimento del 1° anno di età sino al 4° anno (21.08.2027) dormirà sempre presso la propria residenza ovvero presso l'abitazione materna e trascorrerà con il padre 3 giorni alla settimana – indicativamente il martedì ed il giovedì
– alternando di settimana in settimana la giornata del sabato o della domenica con la madre.
Per_ Al compimento del 4° anno di età – che resterà nei giorni di competenza a dormire anche presso l'abitazione paterna - trascorrerà 2 giorni consecutivi con la madre e 2 consecutivi con il padre alternando con i genitori i fine settimana dal venerdì pomeriggio all'uscita dall'asilo/scuola sino alla domenica dopo cena (20.30/21,00) con riaccompagno presso l'abitazione materna quando con il padre – oppure accordandosi espressamente i genitori – il padre potrà tenerlo sino al lunedì mattina con riaccompagno a scuola.
Per_ Il figlio minore per il periodo di vacanze estive (chiusura dell'asilo e/o della scuola) manterrà con i genitori le modalità di visita così come sopra rappresentata al presente punto 3).
Per_ A partire dal 4° anno di età trascorrerà con ciascun genitore un periodo di 2 settimane (anche consecutive con ciascuno di essi) ed i periodi dovranno essere comunicati e/o concordati entro il 30 marzo di ogni anno;
durante le vacanze natalizie
Per_
trascorrerà con i genitori un periodo di circa 7/8 giorni ciascuno, scelto in modo tale che un anno comprenda il giorno di Natale e l'anno seguente quello di Capodanno, nel rispetto del principio dell'alternanza e così per ogni periodo festivo e vacanziero. Il periodo Pasquale verrà trascorso un anno con il padre e l'anno successivo con la madre. Entrambi i genitori pagina 2 di 5 comunicheranno sempre il proprio recapito, anche telefonico, mettendo sempre a conoscenza l'altro di eventuali spostamenti in Per_ altre località quando avranno con sé . In ordine ad eventuali impossibilità sopravvenute da parte di uno dei genitori e con impegno a comunicarlo il prima possibile, l'altro si renderà e/o potrà rendersi disponibile a sostituirlo, senza che possa essere richiesto il recupero del periodo. Le decisioni relative all'ordinaria amministrazione verranno assunte separatamente dai genitori, ciascuno nei tempi in cui ha il figlio con sé. Viceversa, ogni decisione di carattere straordinario e di maggiore interesse Per_ di , inerente il percorso scolastico, sportivo e ricreativo, l'educazione, la salute et cetera, dovrà essere assunta in pieno concerto tra i genitori. Al fine di garantire rapporti equilibrati e costanti con entrambi i genitori e le famiglie di origine degli stessi, i genitori potranno Per_ lasciare (nei giorni e/o periodi di rispettiva competenza) con i nonni e/o gli zii materni/paterni. Per_ 4) verserà a - quale contributo al mantenimento in favore del figlio minore sino al Parte_1 Parte_2 compimento del 4° anno di età - la somma mensile di euro 375,00 (da versarsi entro il 20° giorno di ogni mese e da rivalutarsi annualmente in conformità agli indici Istat, secondo le vigenti disposizioni di legge). Il contributo al mantenimento verrà corrisposto mediante bancario sul seguente iban: [...] (conto in essere presso Banca Intesa San Paolo) a far data dal 20 maggio c.a. Per_ Dal 4° anno stante la parità di tempo che il minore trascorrerà con i genitori cesserà di corrispondere Parte_1 la somma di cui sopra, provvedendo i predetti al mantenimento diretto. In ordine alle spese straordinarie i genitori vi provvederanno nella misura del 50% ciascuno nel rispetto del Protocollo del Tribunale di Ravenna, di seguito ritrascritto: a) Spese che non necessitano di preventivo accordo tra i genitori e che dovranno essere rimborsate dal genitore che non le ha sostenute, previa esibizione della documentazione fiscale e giustificativa da parte dell'altro entro il 5° giorno del mese successivo:
- Spese scolastiche: tasse, libri di testo, materiale di corredo scolastico di inizio anno, gite scolastiche, trasporto pubblico da e per la scuola;
-Spese parascolastiche: pre-scuola e dopo-scuola unicamente nel caso di incompatibilità dell'orario scolastico ordinario dei figli con l'orario lavorativo di entrambi i genitori e qualora non vi siano altri familiari disponibili e/o idonei;
baby-sitter e centri estivi unicamente nel caso in cui sia necessario per esigenze lavorative di entrambi i genitori e qualora non vi siano altri familiari disponibili e idonei;
-Spese mediche sanitarie: tickets sanitari, visite specialistiche, farmaci con esclusione di quelli da banco se non specificatamente prescritti, interventi chirurgici indifferibili, spese ortodontiche, oculistiche e sanitarie effettuate tramite SSN;
cicli di psicoterapia e logopedia qualora le problematiche psico/fisiche presentate dal figlio siano diagnosticate dal medico o pediatra di base e necessitino delle suddette terapie prescritte dal medico. b) Spese che devono essere preventivamente concordate tra i genitori:
- Spese scolastiche: rette di scuole private ed eventuali spese alloggiative per studi fuori sede di università pubbliche e private, ripetizioni;
- Spese parascolastiche: doposcuola e centri estivi qualora opportuno per l'educazione dei figli, indipendentemente dalla disponibilità di uno o di entrambi i genitori e di altri familiari;
viaggi di istruzione in genere, anche se organizzati dalla scuola, ivi compresi corsi di lingua straniera o di informatica;
- Spese mediche sanitarie: tutte quelle non effettuate tramite SSN, cicli di psicoterapia e logopedia qualora di semplice ausilio al figlio in assenza di problematiche psico/fisiche diagnosticate;
-Spese ludiche, sportive e artistiche: vacanze trascorse senza i genitori, acquisto/manutenzione straordinaria di auto, moto, motorino;
attività sportiva comprensiva dell'attrezzatura e di quant'altro necessario per lo svolgimento dell'attività stessa, corsi artistici quali danza, musica, pittura ed altro. pagina 3 di 5 In riferimento alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una formale richiesta scritta avanzata dall'altro (a mezzo e-mail, anticipata e/o confermata via SMS), dovrà manifestare l'eventuale motivato dissenso sempre per iscritto entro 5 giorni dalla data di ricevimento della richiesta;
in difetto, il silenzio sarà inteso come assenso alla richiesta. Anche le spese straordinarie “da concordare di cui al punto b” dovranno essere rimborsate dal genitore che non le ha anticipate/sostenute, previa esibizione della documentazione fiscale e giustificativa da parte dell'altro entro il 5° giorno del mese successivo.
5) riconosce che l'assegno unico di legge venga percepito esclusivamente dalla madre Parte_1 Parte_2 Per_ precisando che resterà in capo a quest'ultima anche dopo il compimento del 4° anno di età del minore . Parte_1 si impegna a sottoscrivere la documentazione richiesta e necessaria acchè l'assegno unico venga riconosciuto esclusivamente a favore di Parte_2 Per_
6) I genitori si autorizzano, reciprocamente, a recarsi all'estero anche in compagnia del figlio e pertanto i predetti si rilasciano, reciprocamente, il consenso all'espatrio ed all'iscrizione sui rispettivi passaporti del minore. e Parte_1 però provvederanno di volta in volta a rilasciarsi l'autorizzazione specifica in relazione alla destinazione ed a Parte_2 Per_ sottoscrivere i documenti - previa verifica in concerto tra loro - per i viaggi che effettuerà eventualmente con il singolo genitore all'estero.
7) Le parti dichiarano di disporre ciascuno di reddito proprio e di essere economicamente autosufficienti ed ogni rapporto economico pregresso è stato definito con la sottoscrizione del presente ricorso ed i ricorrenti espressamente dichiarano di aver risolto ogni e qualsivoglia pendenza tra loro eccezion fatta per gli accordi portati dal presente ricorso nell'interesse del figlio Per_ minore .
8) Le spese legali in capo ad ” Parte_1
Con decreto emesso in data 22.05.2024, il Giudice relatore delegato fissava udienza in data 24.10.2024, ne disponeva lo svolgimento mediante trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. e ordinava la trasmissione degli atti al PU Ministero presso la Procura di Ravenna per il parere previsto dall'art. 473-bis.51 c.p.c.. In data 31.05.2024 il PU Ministero esprimeva parere favorevole all'accoglimento del ricorso. Il difensore delle parti provvedeva a depositare telematicamente in data 14.06.2024 dichiarazione sottoscritta personalmente dai sigg.ri e , ove gli stessi rinunciavano a Parte_1 Parte_2 comparire personalmente in udienza, affermavano di non volersi riconciliare e chiedevano di regolamentare l'esercizio della responsabilità genitoriale alle condizioni di cui al ricorso. Con ordinanza emessa in data 29.10.2024, il Giudice relatore delegato rimetteva la causa al Collegio per la decisione. Tanto premesso in relazione allo svolgimento del procedimento, reputa il Collegio che, ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c., non vi siano motivi ostativi all'omologazione delle condizioni indicate nel ricorso congiunto relative all'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti del figlio minore , in Per_1 quanto le medesime appaiono adeguate, non risultano contrarie alla legge o all'ordine pubblico e sono conformi all'interesse del minore, come disciplinato dalle norme positive. Come da richiesta sul punto, le spese di lite vengono integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ravenna, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando con l'intervento del PU , visti gli artt. 337 bis ss. c.c. e l'art. 473-bis.51 c.p.c., in accoglimento del ricorso Parte_3 congiunto proposto da e così decide: Parte_1 Parte_2
pagina 4 di 5 - OMOLOGA le condizioni concordate tra le parti nel ricorso, come riportate in parte motiva e da intendersi qui trascritte;
- COMPENSA le spese di lite tra le parti. Così deciso in Ravenna, nella Camera di Consiglio dello 07.11.2024.
Il Giudice estensore Il Presidente dott.ssa Elena Orlandi dott.ssa Mariapia Parisi
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAVENNA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Mariapia Parisi Presidente dott.ssa Elena Orlandi Giudice rel. e est. dott. Pierpaolo Galante Giudice
ha pronunciato la seguente SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1966/2024 V.G. promossa da:
(C.F. ), nato a [...] il [...], residente in [...]C.F._1
Ravenna, via Gian Battista Barbiani n.17, con il patrocinio dell'avv. PAOLA EMILIA BELLOSI ed elettivamente domiciliato presso il suo studio, sito a Ravenna, Via Le Corbusier n. 33 e (C.F. , nata a [...] il [...], ivi residente in [...] C.F._2
Gian Battista Barbiani n.17, con il patrocinio dell'avv. PAOLA EMILIA BELLOSI ed elettivamente domiciliata presso il suo studio, sito a Ravenna, Via Le Corbusier n. 33
- RICORRENTI -
e con l'intervento obbligatorio ex lege del PUBBLICO MINISTERO presso la Procura della Repubblica in sede.
OGGETTO: REGOLAMENTAZIONE ESERCIZIO RESPONSABILITÁ GENITORIALE FIGLI NATI FUORI DAL MATRIMONIO
CONCLUSIONI Le parti concludevano congiuntamente come da note scritte autorizzate depositate telematicamente in data 14.06.2024. In data 31.05.2024 il PU Ministero esprimeva parere favorevole all'accoglimento del ricorso.
pagina 1 di 5 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex artt. 337 bis ss. c.c. e 473-bis.51 c.p.c. depositato in data 09.05.2024, e Parte_1 adivano l'intestato Tribunale deducendo di aver instaurato dall'anno 2020 una relazione Parte_2 more uxorio presso l'abitazione familiare sita in Ravenna, via Gian Battista Barbiani n.17, di proprietà esclusiva della sig.ra e gravata da un mutuo ipotecario, che, dalla suddetta relazione, era nato a [...]
Ravenna in data 21.08.2023 il figlio , e che, da tempo, era venuta a mancare tra di loro Persona_1
l'unione spirituale ed affettiva e che pertanto avevano deciso di interrompere la convivenza. Le parti davano quindi atto di aver raggiunto un accordo nell'interesse del figlio e chiedevano Per_1 pertanto al Tribunale di disciplinare i rapporti tra gli stessi e il minore alle seguenti condizioni:
“1) resta affidato ad entrambi i genitori mantenendo la residenza con la madre Persona_1 Parte_2 in Ravenna via Gian Battista Barbiani n.17, mentre il padre trasferirà altrove la propria residenza, Parte_1 impegnandosi a lasciare la casa famigliare entro e non oltre il 30 maggio 2024; Per_
2) L'affidamento del figlio minore sarà condiviso da parte di entrambi i genitori, impegnandosi i medesimi a farsi carico della sua cura, crescita ed educazione, nel rispetto delle caratteristiche, delle esigenze, delle aspirazioni e delle inclinazioni del medesimo, secondo un progetto educativo concordato e coerente nonché condiviso. I genitori si impegnano, altresì, a comunicarsi Per_ tempestivamente ogni notizia, circostanza e/o informazione relativa all'interesse, alla crescita ed all'educazione di , ed a far rispettare al minore gli impegni scolastici, sportivi e ricreativi fissati nei momenti in cui è collocato presso di loro. Essi si impegno, altresì, a rispettare la privacy e la vita privata reciproca con impegno a mantenere un contegno vicendevolmente Per_ rispettoso della persona altrui, soprattutto in presenza del figlio ed assumono l'ulteriore impegno a mantenere ben chiaro al predetto il ruolo genitoriale di entrambi. I genitori si impegnano, nell'esclusivo e supremo interesse del minore, ad un inserimento graduale di eventuali nuovi partner nella vita del figlio, previa condivisione e reciproco accordo.
3) - che resta affidato ad entrambi i genitori con residenza e collocazione prevalente presso la residenza Persona_1 materna - trascorrerà con il padre 2 ore tutti i pomeriggi dal lunedì al venerdì (tempo corrispondente al Parte_1 congedo parentale di cui gode il padre ) fino al 21.08.2024 e nel fine settimana la giornata del sabato o della domenica (alternandosi con la madre) dalla mattina alle 8.30/9.30 sino alla sera 20/21.30. Per_ Con il compimento del 1° anno di età sino al 4° anno (21.08.2027) dormirà sempre presso la propria residenza ovvero presso l'abitazione materna e trascorrerà con il padre 3 giorni alla settimana – indicativamente il martedì ed il giovedì
– alternando di settimana in settimana la giornata del sabato o della domenica con la madre.
Per_ Al compimento del 4° anno di età – che resterà nei giorni di competenza a dormire anche presso l'abitazione paterna - trascorrerà 2 giorni consecutivi con la madre e 2 consecutivi con il padre alternando con i genitori i fine settimana dal venerdì pomeriggio all'uscita dall'asilo/scuola sino alla domenica dopo cena (20.30/21,00) con riaccompagno presso l'abitazione materna quando con il padre – oppure accordandosi espressamente i genitori – il padre potrà tenerlo sino al lunedì mattina con riaccompagno a scuola.
Per_ Il figlio minore per il periodo di vacanze estive (chiusura dell'asilo e/o della scuola) manterrà con i genitori le modalità di visita così come sopra rappresentata al presente punto 3).
Per_ A partire dal 4° anno di età trascorrerà con ciascun genitore un periodo di 2 settimane (anche consecutive con ciascuno di essi) ed i periodi dovranno essere comunicati e/o concordati entro il 30 marzo di ogni anno;
durante le vacanze natalizie
Per_
trascorrerà con i genitori un periodo di circa 7/8 giorni ciascuno, scelto in modo tale che un anno comprenda il giorno di Natale e l'anno seguente quello di Capodanno, nel rispetto del principio dell'alternanza e così per ogni periodo festivo e vacanziero. Il periodo Pasquale verrà trascorso un anno con il padre e l'anno successivo con la madre. Entrambi i genitori pagina 2 di 5 comunicheranno sempre il proprio recapito, anche telefonico, mettendo sempre a conoscenza l'altro di eventuali spostamenti in Per_ altre località quando avranno con sé . In ordine ad eventuali impossibilità sopravvenute da parte di uno dei genitori e con impegno a comunicarlo il prima possibile, l'altro si renderà e/o potrà rendersi disponibile a sostituirlo, senza che possa essere richiesto il recupero del periodo. Le decisioni relative all'ordinaria amministrazione verranno assunte separatamente dai genitori, ciascuno nei tempi in cui ha il figlio con sé. Viceversa, ogni decisione di carattere straordinario e di maggiore interesse Per_ di , inerente il percorso scolastico, sportivo e ricreativo, l'educazione, la salute et cetera, dovrà essere assunta in pieno concerto tra i genitori. Al fine di garantire rapporti equilibrati e costanti con entrambi i genitori e le famiglie di origine degli stessi, i genitori potranno Per_ lasciare (nei giorni e/o periodi di rispettiva competenza) con i nonni e/o gli zii materni/paterni. Per_ 4) verserà a - quale contributo al mantenimento in favore del figlio minore sino al Parte_1 Parte_2 compimento del 4° anno di età - la somma mensile di euro 375,00 (da versarsi entro il 20° giorno di ogni mese e da rivalutarsi annualmente in conformità agli indici Istat, secondo le vigenti disposizioni di legge). Il contributo al mantenimento verrà corrisposto mediante bancario sul seguente iban: [...] (conto in essere presso Banca Intesa San Paolo) a far data dal 20 maggio c.a. Per_ Dal 4° anno stante la parità di tempo che il minore trascorrerà con i genitori cesserà di corrispondere Parte_1 la somma di cui sopra, provvedendo i predetti al mantenimento diretto. In ordine alle spese straordinarie i genitori vi provvederanno nella misura del 50% ciascuno nel rispetto del Protocollo del Tribunale di Ravenna, di seguito ritrascritto: a) Spese che non necessitano di preventivo accordo tra i genitori e che dovranno essere rimborsate dal genitore che non le ha sostenute, previa esibizione della documentazione fiscale e giustificativa da parte dell'altro entro il 5° giorno del mese successivo:
- Spese scolastiche: tasse, libri di testo, materiale di corredo scolastico di inizio anno, gite scolastiche, trasporto pubblico da e per la scuola;
-Spese parascolastiche: pre-scuola e dopo-scuola unicamente nel caso di incompatibilità dell'orario scolastico ordinario dei figli con l'orario lavorativo di entrambi i genitori e qualora non vi siano altri familiari disponibili e/o idonei;
baby-sitter e centri estivi unicamente nel caso in cui sia necessario per esigenze lavorative di entrambi i genitori e qualora non vi siano altri familiari disponibili e idonei;
-Spese mediche sanitarie: tickets sanitari, visite specialistiche, farmaci con esclusione di quelli da banco se non specificatamente prescritti, interventi chirurgici indifferibili, spese ortodontiche, oculistiche e sanitarie effettuate tramite SSN;
cicli di psicoterapia e logopedia qualora le problematiche psico/fisiche presentate dal figlio siano diagnosticate dal medico o pediatra di base e necessitino delle suddette terapie prescritte dal medico. b) Spese che devono essere preventivamente concordate tra i genitori:
- Spese scolastiche: rette di scuole private ed eventuali spese alloggiative per studi fuori sede di università pubbliche e private, ripetizioni;
- Spese parascolastiche: doposcuola e centri estivi qualora opportuno per l'educazione dei figli, indipendentemente dalla disponibilità di uno o di entrambi i genitori e di altri familiari;
viaggi di istruzione in genere, anche se organizzati dalla scuola, ivi compresi corsi di lingua straniera o di informatica;
- Spese mediche sanitarie: tutte quelle non effettuate tramite SSN, cicli di psicoterapia e logopedia qualora di semplice ausilio al figlio in assenza di problematiche psico/fisiche diagnosticate;
-Spese ludiche, sportive e artistiche: vacanze trascorse senza i genitori, acquisto/manutenzione straordinaria di auto, moto, motorino;
attività sportiva comprensiva dell'attrezzatura e di quant'altro necessario per lo svolgimento dell'attività stessa, corsi artistici quali danza, musica, pittura ed altro. pagina 3 di 5 In riferimento alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una formale richiesta scritta avanzata dall'altro (a mezzo e-mail, anticipata e/o confermata via SMS), dovrà manifestare l'eventuale motivato dissenso sempre per iscritto entro 5 giorni dalla data di ricevimento della richiesta;
in difetto, il silenzio sarà inteso come assenso alla richiesta. Anche le spese straordinarie “da concordare di cui al punto b” dovranno essere rimborsate dal genitore che non le ha anticipate/sostenute, previa esibizione della documentazione fiscale e giustificativa da parte dell'altro entro il 5° giorno del mese successivo.
5) riconosce che l'assegno unico di legge venga percepito esclusivamente dalla madre Parte_1 Parte_2 Per_ precisando che resterà in capo a quest'ultima anche dopo il compimento del 4° anno di età del minore . Parte_1 si impegna a sottoscrivere la documentazione richiesta e necessaria acchè l'assegno unico venga riconosciuto esclusivamente a favore di Parte_2 Per_
6) I genitori si autorizzano, reciprocamente, a recarsi all'estero anche in compagnia del figlio e pertanto i predetti si rilasciano, reciprocamente, il consenso all'espatrio ed all'iscrizione sui rispettivi passaporti del minore. e Parte_1 però provvederanno di volta in volta a rilasciarsi l'autorizzazione specifica in relazione alla destinazione ed a Parte_2 Per_ sottoscrivere i documenti - previa verifica in concerto tra loro - per i viaggi che effettuerà eventualmente con il singolo genitore all'estero.
7) Le parti dichiarano di disporre ciascuno di reddito proprio e di essere economicamente autosufficienti ed ogni rapporto economico pregresso è stato definito con la sottoscrizione del presente ricorso ed i ricorrenti espressamente dichiarano di aver risolto ogni e qualsivoglia pendenza tra loro eccezion fatta per gli accordi portati dal presente ricorso nell'interesse del figlio Per_ minore .
8) Le spese legali in capo ad ” Parte_1
Con decreto emesso in data 22.05.2024, il Giudice relatore delegato fissava udienza in data 24.10.2024, ne disponeva lo svolgimento mediante trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. e ordinava la trasmissione degli atti al PU Ministero presso la Procura di Ravenna per il parere previsto dall'art. 473-bis.51 c.p.c.. In data 31.05.2024 il PU Ministero esprimeva parere favorevole all'accoglimento del ricorso. Il difensore delle parti provvedeva a depositare telematicamente in data 14.06.2024 dichiarazione sottoscritta personalmente dai sigg.ri e , ove gli stessi rinunciavano a Parte_1 Parte_2 comparire personalmente in udienza, affermavano di non volersi riconciliare e chiedevano di regolamentare l'esercizio della responsabilità genitoriale alle condizioni di cui al ricorso. Con ordinanza emessa in data 29.10.2024, il Giudice relatore delegato rimetteva la causa al Collegio per la decisione. Tanto premesso in relazione allo svolgimento del procedimento, reputa il Collegio che, ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c., non vi siano motivi ostativi all'omologazione delle condizioni indicate nel ricorso congiunto relative all'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti del figlio minore , in Per_1 quanto le medesime appaiono adeguate, non risultano contrarie alla legge o all'ordine pubblico e sono conformi all'interesse del minore, come disciplinato dalle norme positive. Come da richiesta sul punto, le spese di lite vengono integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ravenna, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando con l'intervento del PU , visti gli artt. 337 bis ss. c.c. e l'art. 473-bis.51 c.p.c., in accoglimento del ricorso Parte_3 congiunto proposto da e così decide: Parte_1 Parte_2
pagina 4 di 5 - OMOLOGA le condizioni concordate tra le parti nel ricorso, come riportate in parte motiva e da intendersi qui trascritte;
- COMPENSA le spese di lite tra le parti. Così deciso in Ravenna, nella Camera di Consiglio dello 07.11.2024.
Il Giudice estensore Il Presidente dott.ssa Elena Orlandi dott.ssa Mariapia Parisi
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