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Sentenza 8 luglio 2025
Sentenza 8 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 08/07/2025, n. 479 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 479 |
| Data del deposito : | 8 luglio 2025 |
Testo completo
N. 36/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SIRACUSA
Sezione Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale, in composizione collegiale nella persona dei seguenti
Magistrati: dott.ssa Veronica Milone Presidente dott.ssa Maria Lupo Giudice dott. Gilberto Orazio Rapisarda Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 36/2025 V.G. avente ad oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio promossa congiuntamente da:
, C.F. , con il patrocinio Parte_1 C.F._1 dell'avv. Silvana Magliocco
e
, C.F. , con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 C.F._2
David Buscemi con l'intervento del pubblico ministero in sede;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 07/01/2025 i coniugi chiedevano concordemente a questo Tribunale la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato il giorno 28/05/2005.
Esponevano in particolare i coniugi: pagina 1 di 5 - di aver contratto matrimonio con rito concordatario in data 28/05/2005 nel Comune di Siracusa;
- che dall'unione nascevano due figli: il 20/06/2006, oggi Per_1 maggiorenne non economicamente indipendente e il 06/07/2010; Per_2
- di essersi separati consensualmente con decreto di omologa n. 299 del
14/12/2020.
Le parti, chiedevano, altresì di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza confermavano le condizioni concordate, dichiarando di non volersi riconciliare.
Con provvedimento ex art. 127 ter, il Giudice si riservava di riferire al
Collegio
Il Pubblico Ministero non si opponeva alla domanda dei coniugi (visto del
04/04/2025)
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ricorrono le condizioni fissate dagli artt. 2 e 3 n. 2 lett. b) della L. 1° dicembre 1970, n. 898 per la proponibilità e l'accoglimento della domanda.
Lo stato di separazione sussistente tra i coniugi per il prescritto termine, infatti, risulta dimostrato dalla prodotta copia del summenzionato decreto di omologa, mentre la protrazione di tale regime per un periodo eccedente il prescritto termine deve presumersi, non essendone stata eccepita l'interruzione.
L'impossibilità della ricostruzione della comunione spirituale e materiale tra le parti, del resto, si può fondatamente desumere dal periodo di separazione trascorso, sintomo inequivoco della definitiva e irreversibile frattura del consorzio coniugale.
I coniugi hanno inoltre concordato che il loro divorzio proceda alle seguenti condizioni:
1) I coniugi vivranno separati e potranno fissare la loro residenza ove vorranno, concedendosi sin d'ora il consenso per il rilascio del passaporto pagina 2 di 5 per motivi turistici o di lavoro;
2) La casa coniugale viene definitivamente assegnata alla SI.ra CP_1
, con tutti i mobili e gli arredi ivi presenti, la quale provvederà a
[...] pagarne il relativo canone di locazione mensile, le spese di mantenimento e le utenze ad essa afferenti.
3) La figlia viene affidata congiuntamente ai due genitori con Per_2 collocazione presso la madre unitamente al fratello di anni 18, con Per_1 diritto per il padre di stare con i figli almeno due volte alla settimana dalle ore 18:30 alle ore 21:00 in periodo invernale prorogato alle ore 22:00 nel periodo festivo, oltre due fine settimana al mese dalle ore 10:30 del sabato alle ore 19:00 della domenica in periodo scolastico, prorogato alle ore 21:30 nel periodo estivo.
I figli trascorreranno le principali festività dell'anno (Vigilia dell'Anno, giorno di Natale, 31 dicembre, Capodanno, Pasqua e Pasquetta) in modo alternato con ciascun genitore, oltre a trascorrere il proprio compleanno con entrambi i genitori, eventualmente suddividendo, di comune accordo, i tempi di permanenza con ciascuno di essi in modo che possano trascorrere una parte della giornata con un genitore ed una parte della stessa giornata con l'altro.
4) Disporre a carico del SI. l'obbligo di corrispondere Parte_1 alla SI.ra un assegno di mantenimento di € 100,00 quale Controparte_1 contributo per il mantenimento da versare entro il giorno 10 di ogni mese sulla carta prepagata intestata alla SI.ra , oltre l'assegno Controparte_1 unico che verrà percepito per intero dalla SI.ra e le spese CP_1 straordinarie nella misura del 50% secondo le linee guida approvate dal
Tribunale di Siracusa.
Le parti concordemente stabiliscono che la pensione di invalidità percepita dal figlio venga amministrata dalla madre, . Per_1 Controparte_1
5) Le parti dichiarano di rinunciare reciprocamente all'assegno divorzile eventualmente loro spettante, in quanto titolari di reddito autonomo ed indipendente.
pagina 3 di 5 6) Le parti dichiarano di aver già diviso tutti i beni ed effetti personali, di non aver nulla a pretendere reciprocamente per qualsiasi motivo, ragione e/o causale, impegnandosi sin d'ora a non arrecarsi reciprocamente molestie ed a rispettare fedelmente i termini degli accordi oggi sottoscritti.
7) Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 473-bis.55 c.p.c., le parti dichiarano, sin d'ora, di non volersi riconciliare e di volersi avvalere della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte.
Le condizioni concordate appaiono conformi all'interesse morale e materiale della prole, siccome compiutamente salvaguardati dall'affido condiviso con stabile collocamento presso la madre con la quale convive dalla nascita e dalla regolamentazione dei tempi e delle modalità della sua presenza presso il genitore non collocatario, rispettosi della età della minore, nonché dalla misura e dal modo con cui il padre contribuirà al mantenimento, alla cura e all'istruzione della figlia.
Attesa la natura congiunta del ricorso e non essendo configurabile soccombenza, le spese processuali vanno integralmente compensate tra le parti,
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando,
DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto il giorno
28/05/2005 trascritto nel registro degli atti di matrimonio dello Stato Civile del Comune di Siracusa dell'anno 2005 (Atto n. 94, Parte II Serie A)
OMOLOGA le condizioni di divorzio inerenti alla prole ed ai rapporti economici tra le parti e provvede in conformità alle condizioni specificate in parte motiva
ORDINA all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Siracusa di procedere all'annotazione della presente sentenza nei registri dello Stato Civile atti di matrimonio.
Spese compensate.
Così deciso in Siracusa, nella camera di conSIlio della Sezione Volontaria
Giurisdizione del Tribunale, il 7.7.25.
pagina 4 di 5 Il Giudice Est. Dott. Gilberto Orazio Rapisarda
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE EX ART. 15 D.M. 44/2011
Il Presidente Dott.ssa Veronica Milone
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SIRACUSA
Sezione Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale, in composizione collegiale nella persona dei seguenti
Magistrati: dott.ssa Veronica Milone Presidente dott.ssa Maria Lupo Giudice dott. Gilberto Orazio Rapisarda Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 36/2025 V.G. avente ad oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio promossa congiuntamente da:
, C.F. , con il patrocinio Parte_1 C.F._1 dell'avv. Silvana Magliocco
e
, C.F. , con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 C.F._2
David Buscemi con l'intervento del pubblico ministero in sede;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 07/01/2025 i coniugi chiedevano concordemente a questo Tribunale la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato il giorno 28/05/2005.
Esponevano in particolare i coniugi: pagina 1 di 5 - di aver contratto matrimonio con rito concordatario in data 28/05/2005 nel Comune di Siracusa;
- che dall'unione nascevano due figli: il 20/06/2006, oggi Per_1 maggiorenne non economicamente indipendente e il 06/07/2010; Per_2
- di essersi separati consensualmente con decreto di omologa n. 299 del
14/12/2020.
Le parti, chiedevano, altresì di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza confermavano le condizioni concordate, dichiarando di non volersi riconciliare.
Con provvedimento ex art. 127 ter, il Giudice si riservava di riferire al
Collegio
Il Pubblico Ministero non si opponeva alla domanda dei coniugi (visto del
04/04/2025)
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ricorrono le condizioni fissate dagli artt. 2 e 3 n. 2 lett. b) della L. 1° dicembre 1970, n. 898 per la proponibilità e l'accoglimento della domanda.
Lo stato di separazione sussistente tra i coniugi per il prescritto termine, infatti, risulta dimostrato dalla prodotta copia del summenzionato decreto di omologa, mentre la protrazione di tale regime per un periodo eccedente il prescritto termine deve presumersi, non essendone stata eccepita l'interruzione.
L'impossibilità della ricostruzione della comunione spirituale e materiale tra le parti, del resto, si può fondatamente desumere dal periodo di separazione trascorso, sintomo inequivoco della definitiva e irreversibile frattura del consorzio coniugale.
I coniugi hanno inoltre concordato che il loro divorzio proceda alle seguenti condizioni:
1) I coniugi vivranno separati e potranno fissare la loro residenza ove vorranno, concedendosi sin d'ora il consenso per il rilascio del passaporto pagina 2 di 5 per motivi turistici o di lavoro;
2) La casa coniugale viene definitivamente assegnata alla SI.ra CP_1
, con tutti i mobili e gli arredi ivi presenti, la quale provvederà a
[...] pagarne il relativo canone di locazione mensile, le spese di mantenimento e le utenze ad essa afferenti.
3) La figlia viene affidata congiuntamente ai due genitori con Per_2 collocazione presso la madre unitamente al fratello di anni 18, con Per_1 diritto per il padre di stare con i figli almeno due volte alla settimana dalle ore 18:30 alle ore 21:00 in periodo invernale prorogato alle ore 22:00 nel periodo festivo, oltre due fine settimana al mese dalle ore 10:30 del sabato alle ore 19:00 della domenica in periodo scolastico, prorogato alle ore 21:30 nel periodo estivo.
I figli trascorreranno le principali festività dell'anno (Vigilia dell'Anno, giorno di Natale, 31 dicembre, Capodanno, Pasqua e Pasquetta) in modo alternato con ciascun genitore, oltre a trascorrere il proprio compleanno con entrambi i genitori, eventualmente suddividendo, di comune accordo, i tempi di permanenza con ciascuno di essi in modo che possano trascorrere una parte della giornata con un genitore ed una parte della stessa giornata con l'altro.
4) Disporre a carico del SI. l'obbligo di corrispondere Parte_1 alla SI.ra un assegno di mantenimento di € 100,00 quale Controparte_1 contributo per il mantenimento da versare entro il giorno 10 di ogni mese sulla carta prepagata intestata alla SI.ra , oltre l'assegno Controparte_1 unico che verrà percepito per intero dalla SI.ra e le spese CP_1 straordinarie nella misura del 50% secondo le linee guida approvate dal
Tribunale di Siracusa.
Le parti concordemente stabiliscono che la pensione di invalidità percepita dal figlio venga amministrata dalla madre, . Per_1 Controparte_1
5) Le parti dichiarano di rinunciare reciprocamente all'assegno divorzile eventualmente loro spettante, in quanto titolari di reddito autonomo ed indipendente.
pagina 3 di 5 6) Le parti dichiarano di aver già diviso tutti i beni ed effetti personali, di non aver nulla a pretendere reciprocamente per qualsiasi motivo, ragione e/o causale, impegnandosi sin d'ora a non arrecarsi reciprocamente molestie ed a rispettare fedelmente i termini degli accordi oggi sottoscritti.
7) Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 473-bis.55 c.p.c., le parti dichiarano, sin d'ora, di non volersi riconciliare e di volersi avvalere della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte.
Le condizioni concordate appaiono conformi all'interesse morale e materiale della prole, siccome compiutamente salvaguardati dall'affido condiviso con stabile collocamento presso la madre con la quale convive dalla nascita e dalla regolamentazione dei tempi e delle modalità della sua presenza presso il genitore non collocatario, rispettosi della età della minore, nonché dalla misura e dal modo con cui il padre contribuirà al mantenimento, alla cura e all'istruzione della figlia.
Attesa la natura congiunta del ricorso e non essendo configurabile soccombenza, le spese processuali vanno integralmente compensate tra le parti,
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando,
DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto il giorno
28/05/2005 trascritto nel registro degli atti di matrimonio dello Stato Civile del Comune di Siracusa dell'anno 2005 (Atto n. 94, Parte II Serie A)
OMOLOGA le condizioni di divorzio inerenti alla prole ed ai rapporti economici tra le parti e provvede in conformità alle condizioni specificate in parte motiva
ORDINA all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Siracusa di procedere all'annotazione della presente sentenza nei registri dello Stato Civile atti di matrimonio.
Spese compensate.
Così deciso in Siracusa, nella camera di conSIlio della Sezione Volontaria
Giurisdizione del Tribunale, il 7.7.25.
pagina 4 di 5 Il Giudice Est. Dott. Gilberto Orazio Rapisarda
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE EX ART. 15 D.M. 44/2011
Il Presidente Dott.ssa Veronica Milone
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