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Sentenza 22 maggio 2024
Sentenza 22 maggio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 22/05/2024, n. 870 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 870 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Catania
Prima sezione civile composta dai Consiglieri: dott. Antonella Vittoria Balsamo Presidente rel./est. dott. Dora Bonifacio Consigliere dott. Antonino Fichera Consigliere riunita in Camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA
Nel giudizio civile in grado di appello iscritto al n.369/2021 R.G. avente ad oggetto contratto di appalto promosso da
(C.F.: ) rappresentato e Parte_1 P.IVA_1 difeso dall'avv. Salvatore Sardo come da procura in atti;
APPELLANTE contro
(C.F. ); Controparte_1 P.IVA_2
(P.IVA rappresentata e difesa dall'avv. Vincenzo Cucchiara come da CP_2 P.IVA_3 procura in atti;
APPELLATE
All'udienza del 24.11.2023 le parti precisavano le conclusioni come in atti e indi la Corte poneva la causa in decisione previa assegnazione dei termini ex art.190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con sentenza n.197/2021, depositata il 29.1.2021, il Tribunale di Siracusa, in accoglimento delle domande avanzate dalla e dalla dichiarava Controparte_1 CP_2
risolto per inadempimento della il contratto di appalto stipulato con Parte_2
la il 8.11.2005 avente ad oggetto i lavori di manutenzione della strada Controparte_1
provinciale n.61 Monte Tauro – Monte S. Elena, tratto dal bivio con corso Sicilia al sottopasso
1 ferroviario nei pressi dell' , per grave inadempimento della Persona_1 [...]
e la condannava al risarcimento dei danni quantificati in €.125.685,62 pari al Parte_2
10% dell'importo dei lavori, nonché al rimborso delle spese sostenute per la stipula del contratto d'appalto e per i premi corrisposti per la garanzia fideiussoria quantificati in €.15.314,40 oltre interessi e rivalutazione sui predetti importi ed il pagamento delle spese di lite.
Con atto di citazione, notificato il 26.2.2021 all'unico difensore della Controparte_1
e alla il proponeva appello avverso
[...] CP_2 Parte_1
la superiore statuizione che contestava con un unico motivo e chiedeva in riforma della sentenza appellata di accertare che l'ente non aveva obblighi di comunicare all'impresa appaltatrice la nota interdittiva antimafia;
che nessuna violazione in materia di onere della prova vi era stata trattandosi di materia di alta amministrazione con interessi pubblici devoluta al giudice amministrativo e con vittoria delle spese del giudizio.
Si costituiva solo la società quale cessionaria del ramo di azienda ceduto dalla CP_2 [...]
aggiudicataria dell'appalto oggetto di lite contestando la fondatezza del gravame e Controparte_1
ne chiedeva il rigetto con conseguente statuizione sulle spese.
1) Va dichiarata la contumacia di che non si è costituita sebbene Controparte_1
regolarmente citata presso il difensore costituito in primo grado con la consegna a mezzo p.e.c. del
26.2.2021 dell'unica copia dell'atto di impugnazione al procuratore costituito per entrambe le parti
(cfr. Corte di Cassazione Sezioni Unite sentenza n. 29290 del 2008; ibidem sez. III, 17/12/2014,
n.26541).
2) Con un unico motivo il impugna la sentenza di primo Parte_1
grado sia nella parte in cui ha affermato che era onere della , oggi , Parte_2 Parte_1 provare l'esistenza della nota interdittiva antimafia emessa dalla Prefettura di Agrigento riguardante la ditta aggiudicataria dell'appalto oggetto di giudizio, non avendone nemmeno mai dato comunicazione all'appaltatore, nonché nella parte in cui afferma che la consegna dell'opera da realizzare alla ditta aggiudicataria è un atto dovuto per la P.A. e la violazione di tale obbligo costituendo inadempimento è fonte di responsabilità.
Individuate le parti della sentenza di primo grado censurate, chiede modificarsi la pronuncia in modo che venga affermato che in presenza di una interdittiva antimafia, avendo carattere cogente ed imperativo, non vi è nessun obbligo di comunicazione né di avvio di un procedimento e che in considerazione della natura pubblicistica della materia sussiste la giurisdizione del giudice amministrativo, evidenziando l'errore del Tribunale per non avere integrato l'attività istruttoria
2 occorrendo onerare la di produrre il documento con violazione dei principi costituzionali Parte_2
e dell'unione europea.
3) L'appello così come proposto va dichiarato inammissibile nemmeno confrontandosi con le motivazioni della sentenza di primo grado.
La decisione di prime cure, dopo avere affermato che la , sebbene Parte_2 più volte sollecitata, non aveva depositato l'interdittiva antimafia del 25.5.2006 con cui sarebbe stata informata dalla di tentativi mafiosi che condizionavano le scelte della Controparte_3
con cui la aveva stipulato il contratto d'appalto il 8.11.2005, Controparte_1 Parte_2 ed avendo la stessa stazione appaltante allegato di non aver dato corso all'appalto, ha statuito che era onere della , che tale eccezione aveva allegato, dimostrare l'esistenza della interdittiva Parte_2
antimafia ricevuta dalla . Controparte_3
Essendo stata omessa la superiore produzione, aveva escluso il difetto di giurisdizione del giudice ordinario posto che nella fase successiva alla stipulazione del contratto, investendo poteri iure privatorum dell'amministrazione, la giurisdizione non apparteneva al giudice amministrativo.
Accertato l'inadempimento della P.A. per non avere consegnato i lavori alla ditta aggiudicataria, una volta stipulato il contratto d'appalto e avendo l'appaltatore legittimamente esercitato il diritto di recesso, quest'ultimo aveva diritto al risarcimento del danno che quantificava in una somma corrispondente all'utile d'impresa che indica come fissato per legge forfettariamente nel 10% dell'importo dell'appalto ridotto della percentuale di ribasso offerto in sede di gara, nonchè le spese sostenute per la stipula del contratto e i premi corrisposti per la prestata fideiussione, oltre interessi e rivalutazione monetaria.
3.1) Ciò posto, l'appellante censura la decisione del tribunale per avere ritenuto che in presenza di una interdittiva antimafia, avendo carattere cogente ed imperativo, vi fosse l'obbligo di comunicazione o di avvio di un procedimento nei confronti dell'altro contraente.
3.2) Il motivo non si confronta con la statuizione gravata che invece ha affermato che l'Amministrazione non aveva fornito alcuna prova dell'esistenza della interdittiva antimafia non avendola mai prodotta.
4) Di nessun pregio è poi la censura secondo cui il Tribunale avrebbe errato per non avere integrato l'attività istruttoria onerando la di produrre il documento con violazione dei principi Parte_2 costituzionali e dell'unione europea.
Va rilevato come il principio dispositivo che regola il processo civile a cui si accompagna l'onere di ciascuna parte ai sensi dell'art.2967 c.c. di dare prova dei fatti che allega, compresi quelli estintivi o modificativi del diritto vantato dalla controparte, non impone al giudice alcun onere nei confronti
3 della stessa parte di ordinare la produzione del documento che è la stessa parte ad assumere di possedere e che proprio in relazione ad esso eccepisca l'estinzione del diritto della controparte.
D'altra parte, che il documento fosse nella disponibilità del Parte_1
, emerge dalla stessa comparsa di costituzione del giudizio di primo grado nella quale con
[...] le difese spiegate l'ente convenuto, in ordine alla produzione dell'interdittiva antimafia ha fatto riferimento ad un inspiegabile obbligo di rispetto della privacy che imponeva di produrre la interdittiva antimafia ricevuta dalla solo dietro autorizzazione del giudice. Controparte_3
Trattasi di scelta difensiva che ha comportato quale conseguenza il rigetto dell'eccezione per carenza di prova avendo l'ente inspiegabilmente scelto di non produrre tale documento entro i termini dettati dal codice di rito per le preclusioni istruttorie e che inammissibilmente ha prodotto in appello, peraltro nel corso del giudizio, in violazione dell'ultimo comma dell'art.345 c.p.c. non solo occorrendo la prova, nella specie nemmeno allegata, che la parte non abbia potuto produrre il documento nel giudizio di primo grado per causa ad esso non imputabile, ma anzi tale ultima circostanza è contraddetta proprio dalla stessa difesa spiegata in primo grado.
La produzione del documento è quindi inammissibile sicchè lo stesso non può essere esaminato dal collegio.
5) Né è censurabile la condotta del tribunale per non aver ritenuto di richiedere alla di CP_3
informativa ex art.213 c.p.c. sulla interdittiva antimafia relativa alla posto CP_3 Controparte_1
che è principio consolidato nella giurisprudenza di questa Corte che “l'esercizio del potere, previsto dall'art. 213 c.p.c., di richiedere d'ufficio alla P.A. le informazioni relative ad atti e documenti della stessa che sia necessario acquisire al processo, costituisce una facoltà rimessa alla discrezionalità del giudice, il mancato ricorso alla quale non è censurabile in sede di legittimità” (Cassazione civile sez. III, 20/12/2019, n.34158; ibidem 15.2.2011, n.3720), occorrendo considerare che tale potere discrezionale è del tutto legittimamente motivato con riferimento al rilievo che si tratti di documenti dei quali la parte abbia dedotto di averne la disponibilità, occorrendo invece per l'esercizio del potere istruttorio in esame che la parte deduca di non potere altrimenti acquisire il documento (v. ex multis Cass. 13/03/2009, n. 6218; 10/01/2005, n. 2870).
6) Anche l'eccepito difetto di giurisdizione del giudice ordinario adito, non solo non si confronta con la sentenza di prime cure che ha ritenuto infondata l'eccezione a fronte della omessa prova che tale interdittiva fosse stata mai emessa nei riguardi della ma peraltro è Controparte_1
motivata da ragioni giuridicamente non sostenibili, ovvero la natura pubblicistica della materia.
Infatti, in assenza dell'esercizio del diritto di recesso dal contratto di appalto stipulato prima della richiesta della interdittiva antimafia, che la stazione appaltante sarebbe stata obbligata ad esercitare,
4 una volta ricevuta comunicazione dell'interdittiva prefettizia antimafia relativamente all'aggiudicatario, nella controversia incardinata dall'appaltatore per eccepiti inadempimenti dell'amministrazione al contratto di appalto già concluso, non opera la giurisdizione del giudice amministrativo, come motivato con la sentenza appellata, senza che tale parte di motivazione sia stata contestata con censure pertinenti.
Solo nel caso in cui l'ente avesse revocato l'appalto a causa della interdittiva antimafia e in caso di contestazione dell'appaltatore la giurisdizione sarebbe stata in capo al giudice amministrativo (v.
Cass sez un. n.15637/2017)
Nessun'altra censura è stata avanzata alla sentenza appellata nemmeno avuto riguardo al diritto al risarcimento del danno in capo all'appaltatore, né alla modalità e quantificazione del danno siccome operata dal Tribunale, statuizioni ormai coperte dal giudicato.
Le spese del giudizio d'appello vanno poste a carico del Parte_1
in considerazione dell'esito del giudizio e liquidate in favore di come in
[...] CP_2
dispositivo tenuto conto del valore della controversia ed in applicazione delle tabelle vigenti, esclusa la fase di trattazione ed istruttoria non essendo state espletate né attività istruttorie né le attività ulteriori indicate dall'art. 4 comma 5 lett. c) del d.m. n.55 del 2014 come modificato dal d.m. 147 del 2022.
Nulla riguardo le spese con rimasta contumace. Controparte_1
Avuto riguardo all'epoca di proposizione dell'atto di appello, posteriore al 30 gennaio 2013, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n.228, art.1, comma 17, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, previsto per la stessa impugnazione, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis"
(Cass. sez. un. 20/02/2020, n.4315; ibidem Cass., Sez. Un., n. 23535 del 20/09/2019).
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Catania, definitivamente pronunciando nel procedimento R.G. n.
369/2021, dichiara inammissibile l'appello proposto dal Parte_1
con atto di citazione notificato il 26.2.2021 avverso la sentenza n.197/2021 del Tribunale di
Siracusa, depositata il 29.1.2021, che conferma;
condanna l'appellante alle spese del giudizio in favore di che si liquidano per CP_2
compensi in €.7.000,00 oltre IVA, CPA e spese generali;
nulla riguardo;
Controparte_1
5 dichiara la sussistenza dei presupposti di cui al primo periodo del comma 1 quater dell'art. 13 del
D.P.R. n.115/2012.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della prima sezione civile del 10/05/2024
Il Presidente estensore dott. Antonella V. Balsamo
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011.
6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Catania
Prima sezione civile composta dai Consiglieri: dott. Antonella Vittoria Balsamo Presidente rel./est. dott. Dora Bonifacio Consigliere dott. Antonino Fichera Consigliere riunita in Camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA
Nel giudizio civile in grado di appello iscritto al n.369/2021 R.G. avente ad oggetto contratto di appalto promosso da
(C.F.: ) rappresentato e Parte_1 P.IVA_1 difeso dall'avv. Salvatore Sardo come da procura in atti;
APPELLANTE contro
(C.F. ); Controparte_1 P.IVA_2
(P.IVA rappresentata e difesa dall'avv. Vincenzo Cucchiara come da CP_2 P.IVA_3 procura in atti;
APPELLATE
All'udienza del 24.11.2023 le parti precisavano le conclusioni come in atti e indi la Corte poneva la causa in decisione previa assegnazione dei termini ex art.190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con sentenza n.197/2021, depositata il 29.1.2021, il Tribunale di Siracusa, in accoglimento delle domande avanzate dalla e dalla dichiarava Controparte_1 CP_2
risolto per inadempimento della il contratto di appalto stipulato con Parte_2
la il 8.11.2005 avente ad oggetto i lavori di manutenzione della strada Controparte_1
provinciale n.61 Monte Tauro – Monte S. Elena, tratto dal bivio con corso Sicilia al sottopasso
1 ferroviario nei pressi dell' , per grave inadempimento della Persona_1 [...]
e la condannava al risarcimento dei danni quantificati in €.125.685,62 pari al Parte_2
10% dell'importo dei lavori, nonché al rimborso delle spese sostenute per la stipula del contratto d'appalto e per i premi corrisposti per la garanzia fideiussoria quantificati in €.15.314,40 oltre interessi e rivalutazione sui predetti importi ed il pagamento delle spese di lite.
Con atto di citazione, notificato il 26.2.2021 all'unico difensore della Controparte_1
e alla il proponeva appello avverso
[...] CP_2 Parte_1
la superiore statuizione che contestava con un unico motivo e chiedeva in riforma della sentenza appellata di accertare che l'ente non aveva obblighi di comunicare all'impresa appaltatrice la nota interdittiva antimafia;
che nessuna violazione in materia di onere della prova vi era stata trattandosi di materia di alta amministrazione con interessi pubblici devoluta al giudice amministrativo e con vittoria delle spese del giudizio.
Si costituiva solo la società quale cessionaria del ramo di azienda ceduto dalla CP_2 [...]
aggiudicataria dell'appalto oggetto di lite contestando la fondatezza del gravame e Controparte_1
ne chiedeva il rigetto con conseguente statuizione sulle spese.
1) Va dichiarata la contumacia di che non si è costituita sebbene Controparte_1
regolarmente citata presso il difensore costituito in primo grado con la consegna a mezzo p.e.c. del
26.2.2021 dell'unica copia dell'atto di impugnazione al procuratore costituito per entrambe le parti
(cfr. Corte di Cassazione Sezioni Unite sentenza n. 29290 del 2008; ibidem sez. III, 17/12/2014,
n.26541).
2) Con un unico motivo il impugna la sentenza di primo Parte_1
grado sia nella parte in cui ha affermato che era onere della , oggi , Parte_2 Parte_1 provare l'esistenza della nota interdittiva antimafia emessa dalla Prefettura di Agrigento riguardante la ditta aggiudicataria dell'appalto oggetto di giudizio, non avendone nemmeno mai dato comunicazione all'appaltatore, nonché nella parte in cui afferma che la consegna dell'opera da realizzare alla ditta aggiudicataria è un atto dovuto per la P.A. e la violazione di tale obbligo costituendo inadempimento è fonte di responsabilità.
Individuate le parti della sentenza di primo grado censurate, chiede modificarsi la pronuncia in modo che venga affermato che in presenza di una interdittiva antimafia, avendo carattere cogente ed imperativo, non vi è nessun obbligo di comunicazione né di avvio di un procedimento e che in considerazione della natura pubblicistica della materia sussiste la giurisdizione del giudice amministrativo, evidenziando l'errore del Tribunale per non avere integrato l'attività istruttoria
2 occorrendo onerare la di produrre il documento con violazione dei principi costituzionali Parte_2
e dell'unione europea.
3) L'appello così come proposto va dichiarato inammissibile nemmeno confrontandosi con le motivazioni della sentenza di primo grado.
La decisione di prime cure, dopo avere affermato che la , sebbene Parte_2 più volte sollecitata, non aveva depositato l'interdittiva antimafia del 25.5.2006 con cui sarebbe stata informata dalla di tentativi mafiosi che condizionavano le scelte della Controparte_3
con cui la aveva stipulato il contratto d'appalto il 8.11.2005, Controparte_1 Parte_2 ed avendo la stessa stazione appaltante allegato di non aver dato corso all'appalto, ha statuito che era onere della , che tale eccezione aveva allegato, dimostrare l'esistenza della interdittiva Parte_2
antimafia ricevuta dalla . Controparte_3
Essendo stata omessa la superiore produzione, aveva escluso il difetto di giurisdizione del giudice ordinario posto che nella fase successiva alla stipulazione del contratto, investendo poteri iure privatorum dell'amministrazione, la giurisdizione non apparteneva al giudice amministrativo.
Accertato l'inadempimento della P.A. per non avere consegnato i lavori alla ditta aggiudicataria, una volta stipulato il contratto d'appalto e avendo l'appaltatore legittimamente esercitato il diritto di recesso, quest'ultimo aveva diritto al risarcimento del danno che quantificava in una somma corrispondente all'utile d'impresa che indica come fissato per legge forfettariamente nel 10% dell'importo dell'appalto ridotto della percentuale di ribasso offerto in sede di gara, nonchè le spese sostenute per la stipula del contratto e i premi corrisposti per la prestata fideiussione, oltre interessi e rivalutazione monetaria.
3.1) Ciò posto, l'appellante censura la decisione del tribunale per avere ritenuto che in presenza di una interdittiva antimafia, avendo carattere cogente ed imperativo, vi fosse l'obbligo di comunicazione o di avvio di un procedimento nei confronti dell'altro contraente.
3.2) Il motivo non si confronta con la statuizione gravata che invece ha affermato che l'Amministrazione non aveva fornito alcuna prova dell'esistenza della interdittiva antimafia non avendola mai prodotta.
4) Di nessun pregio è poi la censura secondo cui il Tribunale avrebbe errato per non avere integrato l'attività istruttoria onerando la di produrre il documento con violazione dei principi Parte_2 costituzionali e dell'unione europea.
Va rilevato come il principio dispositivo che regola il processo civile a cui si accompagna l'onere di ciascuna parte ai sensi dell'art.2967 c.c. di dare prova dei fatti che allega, compresi quelli estintivi o modificativi del diritto vantato dalla controparte, non impone al giudice alcun onere nei confronti
3 della stessa parte di ordinare la produzione del documento che è la stessa parte ad assumere di possedere e che proprio in relazione ad esso eccepisca l'estinzione del diritto della controparte.
D'altra parte, che il documento fosse nella disponibilità del Parte_1
, emerge dalla stessa comparsa di costituzione del giudizio di primo grado nella quale con
[...] le difese spiegate l'ente convenuto, in ordine alla produzione dell'interdittiva antimafia ha fatto riferimento ad un inspiegabile obbligo di rispetto della privacy che imponeva di produrre la interdittiva antimafia ricevuta dalla solo dietro autorizzazione del giudice. Controparte_3
Trattasi di scelta difensiva che ha comportato quale conseguenza il rigetto dell'eccezione per carenza di prova avendo l'ente inspiegabilmente scelto di non produrre tale documento entro i termini dettati dal codice di rito per le preclusioni istruttorie e che inammissibilmente ha prodotto in appello, peraltro nel corso del giudizio, in violazione dell'ultimo comma dell'art.345 c.p.c. non solo occorrendo la prova, nella specie nemmeno allegata, che la parte non abbia potuto produrre il documento nel giudizio di primo grado per causa ad esso non imputabile, ma anzi tale ultima circostanza è contraddetta proprio dalla stessa difesa spiegata in primo grado.
La produzione del documento è quindi inammissibile sicchè lo stesso non può essere esaminato dal collegio.
5) Né è censurabile la condotta del tribunale per non aver ritenuto di richiedere alla di CP_3
informativa ex art.213 c.p.c. sulla interdittiva antimafia relativa alla posto CP_3 Controparte_1
che è principio consolidato nella giurisprudenza di questa Corte che “l'esercizio del potere, previsto dall'art. 213 c.p.c., di richiedere d'ufficio alla P.A. le informazioni relative ad atti e documenti della stessa che sia necessario acquisire al processo, costituisce una facoltà rimessa alla discrezionalità del giudice, il mancato ricorso alla quale non è censurabile in sede di legittimità” (Cassazione civile sez. III, 20/12/2019, n.34158; ibidem 15.2.2011, n.3720), occorrendo considerare che tale potere discrezionale è del tutto legittimamente motivato con riferimento al rilievo che si tratti di documenti dei quali la parte abbia dedotto di averne la disponibilità, occorrendo invece per l'esercizio del potere istruttorio in esame che la parte deduca di non potere altrimenti acquisire il documento (v. ex multis Cass. 13/03/2009, n. 6218; 10/01/2005, n. 2870).
6) Anche l'eccepito difetto di giurisdizione del giudice ordinario adito, non solo non si confronta con la sentenza di prime cure che ha ritenuto infondata l'eccezione a fronte della omessa prova che tale interdittiva fosse stata mai emessa nei riguardi della ma peraltro è Controparte_1
motivata da ragioni giuridicamente non sostenibili, ovvero la natura pubblicistica della materia.
Infatti, in assenza dell'esercizio del diritto di recesso dal contratto di appalto stipulato prima della richiesta della interdittiva antimafia, che la stazione appaltante sarebbe stata obbligata ad esercitare,
4 una volta ricevuta comunicazione dell'interdittiva prefettizia antimafia relativamente all'aggiudicatario, nella controversia incardinata dall'appaltatore per eccepiti inadempimenti dell'amministrazione al contratto di appalto già concluso, non opera la giurisdizione del giudice amministrativo, come motivato con la sentenza appellata, senza che tale parte di motivazione sia stata contestata con censure pertinenti.
Solo nel caso in cui l'ente avesse revocato l'appalto a causa della interdittiva antimafia e in caso di contestazione dell'appaltatore la giurisdizione sarebbe stata in capo al giudice amministrativo (v.
Cass sez un. n.15637/2017)
Nessun'altra censura è stata avanzata alla sentenza appellata nemmeno avuto riguardo al diritto al risarcimento del danno in capo all'appaltatore, né alla modalità e quantificazione del danno siccome operata dal Tribunale, statuizioni ormai coperte dal giudicato.
Le spese del giudizio d'appello vanno poste a carico del Parte_1
in considerazione dell'esito del giudizio e liquidate in favore di come in
[...] CP_2
dispositivo tenuto conto del valore della controversia ed in applicazione delle tabelle vigenti, esclusa la fase di trattazione ed istruttoria non essendo state espletate né attività istruttorie né le attività ulteriori indicate dall'art. 4 comma 5 lett. c) del d.m. n.55 del 2014 come modificato dal d.m. 147 del 2022.
Nulla riguardo le spese con rimasta contumace. Controparte_1
Avuto riguardo all'epoca di proposizione dell'atto di appello, posteriore al 30 gennaio 2013, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n.228, art.1, comma 17, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, previsto per la stessa impugnazione, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis"
(Cass. sez. un. 20/02/2020, n.4315; ibidem Cass., Sez. Un., n. 23535 del 20/09/2019).
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Catania, definitivamente pronunciando nel procedimento R.G. n.
369/2021, dichiara inammissibile l'appello proposto dal Parte_1
con atto di citazione notificato il 26.2.2021 avverso la sentenza n.197/2021 del Tribunale di
Siracusa, depositata il 29.1.2021, che conferma;
condanna l'appellante alle spese del giudizio in favore di che si liquidano per CP_2
compensi in €.7.000,00 oltre IVA, CPA e spese generali;
nulla riguardo;
Controparte_1
5 dichiara la sussistenza dei presupposti di cui al primo periodo del comma 1 quater dell'art. 13 del
D.P.R. n.115/2012.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della prima sezione civile del 10/05/2024
Il Presidente estensore dott. Antonella V. Balsamo
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011.
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