Articolo 7 della Legge 17 agosto 1974, n. 396
Articolo 6Articolo 8
Versione
15 settembre 1974
Art. 7.

All' articolo 5 della legge 12 febbraio 1974, n. 22 , sono aggiunti i seguenti commi:
"Ai fini dell'applicazione del primo comma sono comprese le pensioni aventi decorrenza 1 marzo 1974.
Dall'aumento di cui al primo comma sono escluse le pensioni aventi decorrenza compresa fra il 2 luglio 1973 e la data di entrata in vigore della presente legge nonche' quelle di cui al precedente comma e relative a dipendenti cessati dal servizio con qualifiche del personale dei treni e di macchina".
Entrata in vigore il 15 settembre 1974