Art. 1. Recuperi di indebiti pagamenti 1. Le somme relative ad indebiti pagamenti effettuati in materia di pensioni di guerra che, in virtu' dell' articolo 1, commi 260 e seguenti della legge 23 dicembre 1996, n. 662 , siano state gia' recuperate o risultino in corso di recupero alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1999, n. 377 , sono restituite ovvero non sono oggetto di recupero purche' l'indebito non sia imputabile a comportamento doloso dell'interessato.
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13 settembre 2000
13 settembre 2000
Giurisprudenza • 43
- 1. Corte dei Conti, sez. III Centrale di Appello, sentenza 19/05/2010, n. 363Provvedimento: […] a) violazione dell'art. 6, comma 2, del d.P.R. 30 settembre 1999, n. 377, dell'art. 1 della legge 18 agosto 2000, n. 236 e dell'art. 1 delle disposizioni preliminari al codice civile (preleggi), ritenendo applicabile il predetto art. 1 della legge n. 236/2000 al solo importo da recuperare alla data del 1° gennaio 1997 (corrispondente a £. 8.748.144) e non anche per l'importo già recuperato alla data del 31 dicembre 1996 (cioè, £. 630.000) per il quale non possono essere invocati i benefici di cui all'art. 1 della legge n. 236/2000 e, conseguentemente, dei commi 260 e seguenti dell'art. 1 della legge n. 662/1996;Leggi di più...
- art. 2033 c.c.·
- interessi legali·
- buona fede·
- affidamento·
- principio di solidarietà·
- art. 206 d.P.R. 1092/1973·
- indebito pensionistico·
- art. 162 d.P.R. 1092/1973·
- rivalutazione monetaria·
- legge 241/1990·
- ripetibilità indebito·
- spese di giudizio·
- compensazione spese legali