Sentenza 8 ottobre 2009
Massime • 1
Gli effetti di legge correlati alla recidiva reiterata si producono a condizione che il giudice la dichiari, non potendo dirsi sufficiente che dal certificato penale emerga una situazione rapportabile alla recidiva "de qua".
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 08/10/2009, n. 40605 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 40605 |
| Data del deposito : | 8 ottobre 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. FAZZIOLI Edoardo Presidente del 08/10/2009
Dott. VECCHIO Massimo Consigliere SENTENZA
Dott. ROMBOLÀ Marcello Consigliere N. 2581
Dott. BONITO Francesco M. rel. Consigliere REGISTRO GENERALE
Dott. CAPOZZI Raffaele Consigliere N. 17751/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) LI IO N. IL 19/10/1971;
avverso l'ordinanza n. 2590/2008 TRIB. SORVEGLIANZA di NAPOLI, del 09/03/2009;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. BONITO FRANCESCO MARIA SILVIO;
lette le conclusioni del P.G. Dott. BUA Francesco, che ha concluso per l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata. La Corte:
OSSERVA
1. Con ordinanza del 9.3.2009 il Tribunale di Sorveglianza di Napoli ha rigettato l'istanza proposta nell'interesse di AG IO volta alla concessione di una delle misure alternative alla detenzione in costanza della sospensione dell'esecuzione della sentenza di condanna a mesi cinque di reclusione per il reato di cui alla L. n. 633 del 1941, art. 171 ter, lett. b) e c), resa il 3.12.2002 dal Tribunale di Napoli, sospensione disposta dal P.M. a mente dell'art. 656 c.p.p., comma 5. A sostegno della decisione il Tribunale osservava che all'istante, con la condanna, risulterebbe contestata la recidiva di cui all'art.99 c.p., comma 4, desumibile, altresì, dalle risultanze del casellario giudiziale.
1.2 Si duole di tale rigetto AG IO, che ne denuncia l'illegittimità con ricorso per cassazione personalmente proposto, perché, a suo avviso, viziato esso rigetto da violazione di legge. Denuncia in particolare il ricorrente che la recidiva in parola, ancorché contestata, non è stata però applicata, di guisa che la stessa non può ritenersi ostativa, come assunto dal giudice di prime cure, all'applicazione della disciplina di favore di cui all'art. 656 c.p.p., comma 5. 1.3 Con motivata requisitoria scritta il P.G. in sede ha concluso per l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata.
2. Il ricorso è fondato.
Non ignora certo il Collegio che la giurisprudenza formatasi anteriormente alla entrata in vigore della L. n. 251 del 2005, ha ritenuto che la recidiva reiterata, se ovviamente contestata, può essere ritenuta, indipendentemente dalla contestazione e dalla sua dichiarazione in precedenti sentenze, qualora risultino due condanne definitive, (v. in tal senso, per tutte, Cass. sez. 1 n. 24023 del 6.5.2003). Tale orientamento, già contrastato da parte della dottrina anche prima della novella del 2005, ha però dato luogo a ripensamenti a seguito della entrata in vigore di diverse modifiche legislative - fra cui quella conseguente all'introduzione, per effetto della L. n. 134 del 2003, dell'art. 444 c.p.p., comma 1 bis - per cui la recidiva è stata accostata ad altre qualità del soggetto, qualificative di pericolosità sociale, come quelle di delinquente abituale, professionale o per tendenza, che richiedono una vera e propria declaratoria, divenendo quindi una sorta di status del soggetto che deve essere dichiarato anche nei suoi passaggi intermedi.
Si è così creato anche un diverso orientamento interpretativo, per cui la recidiva reiterata può non essere contestata e, quindi, può non essere ritenuta e dichiarata se non esiste una pregressa declaratoria di recidiva semplice.
Tuttavia, al di là di tale problematica, laddove la recidiva reiterata per l'ordinamento implichi conseguenze negative per colui al quale essa si riferisce, non è sufficiente che dal certificato penale risulti una situazione rapportabile alla recidiva ex art. 99 c.p., comma 4, mentre occorre che essa sia "dichiarata", occorre cioè che il giudice ritenga ed adotti una specifica declaratoria di recidiva del soggetto, mentre nel caso in esame, come correttamente rilevato dal ricorrente, questo non è accaduto (v. Cass. sez. 6 n. 39238 del 2004, rv. 230378; Sez. 1^, 14.10.2008, n. 43019;
13.11.2008, n. 1007; 21.10.2008, n. 44061).
3. La decisione impugnata va, pertanto, annullata con rinvio, per nuovo esame, al Tribunale di Sorveglianza di Napoli, che si atterrà, nella decisione della istanza, ai principi sopra indicati.
P.Q.M.
La Corte annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di Sorveglianza di Napoli.
Così deciso in Roma, il 8 ottobre 2009.
Depositato in Cancelleria il 21 ottobre 2009