TRIB
Sentenza 17 aprile 2025
Sentenza 17 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 17/04/2025, n. 1886 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1886 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE LAVORO
VERBALE DI UDIENZA DI DISCUSSIONE
CON SENTENZA CONTESTUALE
Il giorno 17/04/2025 innanzi al Giudice Dott.ssa Antonella Di Maio, chiamato il procedimento iscritto al n. 8429/2024 RGL, promosso da
Parte_1 contro
Controparte_1
[...]
alle ore 11 sono presenti l'avv. Luigi Romano per parte ricorrente, l'avv. Filpi in sostituzione dell'avv. COLLA' RUVOLO MASSIMO per e per l' l'avv. CP_2 CP_3
Marzia Rizzo IN SOSTITUZIONE DELL'AVV. Adriana Giovanna Rizzo.
I procuratori concludono riportandosi alle difese e domande di cui ai rispettivi atti e chiedono che la causa venga decisa
Verbale chiuso alle ore 11.30
Il Giudice Onorario si ritira in camera di consiglio
*********************
Successivamente, alle ore 16 all'esito della camera di consiglio, nessuno presente, ritenuta la causa matura per la decisione, pronuncia la sentenza che allega al presente verbale, quale parte integrante dello stesso, dando lettura del dispositivo e dei motivi in fatto e diritto della decisione
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO in funzione di giudice del lavoro e in persona del Giudice Onorario,
Dott.ssa Antonella Di Maio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 8429 / 2024 del Ruolo Generale Lavoro
TRA
, con l'avv. GERMANÀ FRANCESCO e Parte_1
Luigi Romano
- ricorrente -
CONTRO
, in persona del legale Controparte_4
rappresentante pro tempore, con l'avv. Adriana Giovanna Rizzo e Maria
Grazia Sparacino
in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. COLLA'
RUVOLO MASSIMO
-resistente- oggetto: opposizione ad intimazione di pagamento
DISPOSITIVO
Il Giudice Onorario, definitivamente pronunciando, dichiara prescritti i crediti portati nella cartella di pagamento n. 29620130060174008/000 relativamente ai contributi IVS anno 2008.
Condanna al pagamento alle spese di Controparte_5
lite in favore del ricorrente quantificate in euro 1.600,00 oltre spese generali, IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore degli avv.ti
Francesco Germanà e Luigi Romano.
Compensa le spese con CP_3
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 03.06.2024, la ricorrente, come in epigrafe indicata, proponeva opposizione avverso l'intimazione di pagamento n.
29620249021415338/000.
Ritualmente instaurato il contraddittorio, si costituivano in giudizio e deducendo l'infondatezza del Controparte_5 CP_3
ricorso, eccependo l' la propria carenza di legittimazione passiva e CP_3
contestando il ricorso di cui ne chiedevano il rigetto.
La causa all'odierna udienza è stata decisa come da dispositivo in epigrafe.
Va preliminarmente esaminata l'eccezione di prescrizione sollevata da parte ricorrente in ossequio al principio della “ragione più liquida”, che consente al giudice di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare di cui all'art. 276 c.p.c., in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio - con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione (anche se logicamente subordinata) senza che sia necessario esaminare previamente le altre (cfr. Cass. civ sent. dell'8 marzo 2017, n. 5805; Cass. civ. Sez. Unite, sent del 18-12-2008, n. 29523) -
Il ricorso è fondato.
L'art. 3 comma 9 della L. 08.08.1995 n. 335, in materia di riordino del sistema pensionistico, ha espressamente sancito: “le contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria si prescrivono e non possono essere versate con il decorso dei termini di seguito indicati: a) dieci anni per le contribuzioni di pertinenza del Fondo pensioni lavoratori dipendenti e delle altre gestioni pensionistiche obbligatorie, compreso il contributo di solidarietà previsto dall'articolo 9-bis, comma 2, del decreto-legge 29 marzo
1991, n. 103, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° giugno 1991, n.
166, ed esclusa ogni aliquota di contribuzione aggiuntiva non devoluta alle gestioni pensionistiche. A decorrere dal 1° gennaio 1996 tale termine è ridotto a cinque anni salvi i casi di denuncia del lavoratore o dei suoi superstiti;
b) cinque anni per tutte le altre contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria [..]”.
Orbene, poiché nessun atto interruttivo è stato posto in essere da
[...]
che non ha non dato alcuna prova di avere Controparte_5
notificato tra la cartella di pagamento e l'intimazione impugnata alcun valido atto interruttivo della prescrizione.
Il ricorso, pertanto, merita accoglimento.
P.Q.M.
Come in epigrafe
Così deciso in Palermo il 17/04/2025
Il Giudice Onorario
Antonella Di Maio
SEZIONE LAVORO
VERBALE DI UDIENZA DI DISCUSSIONE
CON SENTENZA CONTESTUALE
Il giorno 17/04/2025 innanzi al Giudice Dott.ssa Antonella Di Maio, chiamato il procedimento iscritto al n. 8429/2024 RGL, promosso da
Parte_1 contro
Controparte_1
[...]
alle ore 11 sono presenti l'avv. Luigi Romano per parte ricorrente, l'avv. Filpi in sostituzione dell'avv. COLLA' RUVOLO MASSIMO per e per l' l'avv. CP_2 CP_3
Marzia Rizzo IN SOSTITUZIONE DELL'AVV. Adriana Giovanna Rizzo.
I procuratori concludono riportandosi alle difese e domande di cui ai rispettivi atti e chiedono che la causa venga decisa
Verbale chiuso alle ore 11.30
Il Giudice Onorario si ritira in camera di consiglio
*********************
Successivamente, alle ore 16 all'esito della camera di consiglio, nessuno presente, ritenuta la causa matura per la decisione, pronuncia la sentenza che allega al presente verbale, quale parte integrante dello stesso, dando lettura del dispositivo e dei motivi in fatto e diritto della decisione
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO in funzione di giudice del lavoro e in persona del Giudice Onorario,
Dott.ssa Antonella Di Maio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 8429 / 2024 del Ruolo Generale Lavoro
TRA
, con l'avv. GERMANÀ FRANCESCO e Parte_1
Luigi Romano
- ricorrente -
CONTRO
, in persona del legale Controparte_4
rappresentante pro tempore, con l'avv. Adriana Giovanna Rizzo e Maria
Grazia Sparacino
in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. COLLA'
RUVOLO MASSIMO
-resistente- oggetto: opposizione ad intimazione di pagamento
DISPOSITIVO
Il Giudice Onorario, definitivamente pronunciando, dichiara prescritti i crediti portati nella cartella di pagamento n. 29620130060174008/000 relativamente ai contributi IVS anno 2008.
Condanna al pagamento alle spese di Controparte_5
lite in favore del ricorrente quantificate in euro 1.600,00 oltre spese generali, IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore degli avv.ti
Francesco Germanà e Luigi Romano.
Compensa le spese con CP_3
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 03.06.2024, la ricorrente, come in epigrafe indicata, proponeva opposizione avverso l'intimazione di pagamento n.
29620249021415338/000.
Ritualmente instaurato il contraddittorio, si costituivano in giudizio e deducendo l'infondatezza del Controparte_5 CP_3
ricorso, eccependo l' la propria carenza di legittimazione passiva e CP_3
contestando il ricorso di cui ne chiedevano il rigetto.
La causa all'odierna udienza è stata decisa come da dispositivo in epigrafe.
Va preliminarmente esaminata l'eccezione di prescrizione sollevata da parte ricorrente in ossequio al principio della “ragione più liquida”, che consente al giudice di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare di cui all'art. 276 c.p.c., in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio - con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione (anche se logicamente subordinata) senza che sia necessario esaminare previamente le altre (cfr. Cass. civ sent. dell'8 marzo 2017, n. 5805; Cass. civ. Sez. Unite, sent del 18-12-2008, n. 29523) -
Il ricorso è fondato.
L'art. 3 comma 9 della L. 08.08.1995 n. 335, in materia di riordino del sistema pensionistico, ha espressamente sancito: “le contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria si prescrivono e non possono essere versate con il decorso dei termini di seguito indicati: a) dieci anni per le contribuzioni di pertinenza del Fondo pensioni lavoratori dipendenti e delle altre gestioni pensionistiche obbligatorie, compreso il contributo di solidarietà previsto dall'articolo 9-bis, comma 2, del decreto-legge 29 marzo
1991, n. 103, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° giugno 1991, n.
166, ed esclusa ogni aliquota di contribuzione aggiuntiva non devoluta alle gestioni pensionistiche. A decorrere dal 1° gennaio 1996 tale termine è ridotto a cinque anni salvi i casi di denuncia del lavoratore o dei suoi superstiti;
b) cinque anni per tutte le altre contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria [..]”.
Orbene, poiché nessun atto interruttivo è stato posto in essere da
[...]
che non ha non dato alcuna prova di avere Controparte_5
notificato tra la cartella di pagamento e l'intimazione impugnata alcun valido atto interruttivo della prescrizione.
Il ricorso, pertanto, merita accoglimento.
P.Q.M.
Come in epigrafe
Così deciso in Palermo il 17/04/2025
Il Giudice Onorario
Antonella Di Maio