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Sentenza 21 marzo 2025
Sentenza 21 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 21/03/2025, n. 556 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 556 |
| Data del deposito : | 21 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1881/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LATINA
SPECIALE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Pier Luigi De Cinti Presidente Est. dott.ssa Claudia Marra Giudice dott.ssa Tania Monetti Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1881/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio Parte_1 C.F._1 dell'avv. DONATONE ANTONIO e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA DELLE MONTAGNE ROCCIOSE, 69 00144 ROMApresso il difensore avv. DONATONE ANTONIO
ATTORE contro
(C.F. ), contumace CP_1 C.F._2
CONVENUTO
e con la partecipazione del P.M. in sede
OGGETTO: Divorzio - scioglimento
CONCLUSIONI: come da verbale d'udienza del 12 marzo 2025.
pagina 1 di 3
IN FATTO
Con ricorso domandava lo scioglimento del matrimonio alle Parte_1 condizioni contestualmente precisate.
Nella contumacia della resistente ed adottati i provvedimenti temporanei ed urgenti, la causa, discussa oralmente all'udienza del 12 marzo 2025 e, quindi, rimessa al collegio, era definitivamente decisa in data 21 marzo 2025.
IN DIRITTO
Ricorre nella specie una delle ipotesi di cui all'art. 3 n° 2 lett. b) della Legge 898/1970 e successive modifiche, come si rileva dalla documentazione in atti.
È da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita in ragione della volontà espressa dal ricorrente d'addivenire alla pronunzia divorzile, della ricostituzione di autonome relazioni affettive da parte di entrambi i coniugi e della mancata partecipazione al giudizio della resistente, circostanze che denotano l'irrimediabile fallimento dell'unione coniugale.
Quanto alle condizioni divorzili relative all'affido, alla collocazione, all'assegnazione delle ex casa coniugale alla frequentazione padre-figli ed alle provvidenze economiche in favore della prole, appaiono congrue e conformi agli interessi della prole quelle concordemente determinate dalle parti in sede di separazione consensuale, la cui perdurante idoneità è indirettamente confermata dalla stessa assenza nel giudizio della CP_1 fatto, peraltro, salvo il regolamento delle spese straordinarie, da disciplinare secondo il protocollo vigente presso l'ufficio giudiziario.
Sussistono, pertanto, i presupposti per l'accoglimento della domanda, con compensazione delle spese di causa attesa la contumacia della resistente, la quale, altresì, nulla avrebbe potuto fare per evitare l'iniziativa giudiziaria.
P.T.M.
Il Tribunale in veste collegiale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: pronunzia lo scioglimento del matrimonio contratto dalle parti il 19 luglio
2014 nel Comune di Anzio, alle condizioni di cui alla separazione consensuale omologata con decreto del 02 maggio 2019, salvo il regolamento delle spese straordinarie da intendersi disciplinate secondo il Protocollo
pagina 2 di 3
vigente presso il Tribunale di Latina;
ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Anzio di provvedere all'annotazione della presente sentenza (R.A.M. dell'anno 2014 Parte II Serie C n° 44); compensa le spese di causa.
LATINA, 21/03/2025
Il Presidente Estensore
Dott. Pier Luigi De Cinti
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LATINA
SPECIALE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Pier Luigi De Cinti Presidente Est. dott.ssa Claudia Marra Giudice dott.ssa Tania Monetti Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1881/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio Parte_1 C.F._1 dell'avv. DONATONE ANTONIO e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA DELLE MONTAGNE ROCCIOSE, 69 00144 ROMApresso il difensore avv. DONATONE ANTONIO
ATTORE contro
(C.F. ), contumace CP_1 C.F._2
CONVENUTO
e con la partecipazione del P.M. in sede
OGGETTO: Divorzio - scioglimento
CONCLUSIONI: come da verbale d'udienza del 12 marzo 2025.
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IN FATTO
Con ricorso domandava lo scioglimento del matrimonio alle Parte_1 condizioni contestualmente precisate.
Nella contumacia della resistente ed adottati i provvedimenti temporanei ed urgenti, la causa, discussa oralmente all'udienza del 12 marzo 2025 e, quindi, rimessa al collegio, era definitivamente decisa in data 21 marzo 2025.
IN DIRITTO
Ricorre nella specie una delle ipotesi di cui all'art. 3 n° 2 lett. b) della Legge 898/1970 e successive modifiche, come si rileva dalla documentazione in atti.
È da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita in ragione della volontà espressa dal ricorrente d'addivenire alla pronunzia divorzile, della ricostituzione di autonome relazioni affettive da parte di entrambi i coniugi e della mancata partecipazione al giudizio della resistente, circostanze che denotano l'irrimediabile fallimento dell'unione coniugale.
Quanto alle condizioni divorzili relative all'affido, alla collocazione, all'assegnazione delle ex casa coniugale alla frequentazione padre-figli ed alle provvidenze economiche in favore della prole, appaiono congrue e conformi agli interessi della prole quelle concordemente determinate dalle parti in sede di separazione consensuale, la cui perdurante idoneità è indirettamente confermata dalla stessa assenza nel giudizio della CP_1 fatto, peraltro, salvo il regolamento delle spese straordinarie, da disciplinare secondo il protocollo vigente presso l'ufficio giudiziario.
Sussistono, pertanto, i presupposti per l'accoglimento della domanda, con compensazione delle spese di causa attesa la contumacia della resistente, la quale, altresì, nulla avrebbe potuto fare per evitare l'iniziativa giudiziaria.
P.T.M.
Il Tribunale in veste collegiale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: pronunzia lo scioglimento del matrimonio contratto dalle parti il 19 luglio
2014 nel Comune di Anzio, alle condizioni di cui alla separazione consensuale omologata con decreto del 02 maggio 2019, salvo il regolamento delle spese straordinarie da intendersi disciplinate secondo il Protocollo
pagina 2 di 3
vigente presso il Tribunale di Latina;
ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Anzio di provvedere all'annotazione della presente sentenza (R.A.M. dell'anno 2014 Parte II Serie C n° 44); compensa le spese di causa.
LATINA, 21/03/2025
Il Presidente Estensore
Dott. Pier Luigi De Cinti
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