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Sentenza 21 ottobre 2025
Sentenza 21 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 21/10/2025, n. 14623 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 14623 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA sezione undicesima civile
in composizione monocratica in persona del giudice, dott.ssa Maria Vittoria Fuoco, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al R.G.N. 26437/2024 e vertente
TRA
in persona del legale rappresentante pro Parte_1 tempore, rappresentata e difesa dall' Avv. Micaela Pisacane ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, Via Lungotevere dei Mellini, n. 44, in forza di procura alle liti depositata, in via telematica, unitamente all'atto di opposizione a decreto ingiuntivo;
opponente
E
pagina 1 di 8 in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e CP_1 difesa dall' Avv. Paolo Ermete Rossi ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, Via della Giuliana, n. 66, in forza di procura alle liti depositata, in via telematica, unitamente alla comparsa di costituzione;
- opposta
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo.
Conclusioni: nelle note scritte di precisazione delle conclusioni depositate in data
29 aprile 2025 parte opposta ha chiesto il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo. Parte opponente nelle note del 9 maggio 2025 ha chiesto di considerare inammissibile l'avversa produzione documentale stante la tardiva costituzione della controparte e si è riportata alle conclusioni rassegnate nei propri atti
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso per decreto ingiuntivo, la ha chiesto di ingiungere alla CP_1
il pagamento in suo favore della complessiva somma di € Parte_1
16.944,70 oltre interessi legali ex D.Lgs 231/02 dalla domanda sino all'effettivo soddisfo, quale corrispettivo dovutole per diverse forniture di materiali edili, indicate in n. 11 fatture rimaste insolute, specificamente richiamate nel ricorso.
Emesso il decreto ingiuntivo n. 5948/2024 in data 8 maggio 2024, notificato il 13 maggio 2024, ha proposto opposizione, con atto di Parte_1 citazione notificato il 18 giugno 2024.
In particolare, l'opponente ha preliminarmente eccepito l'improcedibilità del giudizio, atteso il mancato esperimento delle procedure previste dagli artt. 5 del
D.lgs. 28 del 2010 e 3 del D.L. 132 del 2014.
pagina 2 di 8 Nel merito ha contestato la fondatezza della pretesa creditoria, esponendo che non era chiaro quali prestazioni erano state eseguite dalla controparte che non ne aveva offerto una analitica descrizione così che, stante l'omesso deposito di un contratto, non poteva ritenersi che fossero tali da giustificare il pagamento della somma ingiunta, non potendo aversi riguardo alle fatture emesse dalla quali CP_1 documenti a formazione unilaterale.
Ha inoltre esposto di aver effettuato in favore di una serie di prestazioni CP_1
a partire dal 2021 sino al 2023 per un corrispettivo pari ad € 25.934,76 (Iva inclusa), presso cantieri di quest'ultima siti a Monteverde o a Monterotondo. Ha, quindi, domandato la revoca del decreto ingiuntivo con rigetto dell'avversa domanda e, in via riconvenzionale, la condanna di al pagamento della CP_1 predetta somma di € 25.934,76 ovvero, in via subordinata, previa compensazione dei crediti, la condanna di al pagamento della residua somma di € CP_1
8.999,06.
Con decreto adottato ai sensi dell'art. 171 bis, comma terzo, c.p.c. la prima udienza
è stata rinviata al 18.12.2024, e, in data 18 ottobre 2024, si è costituita CP_1 che, premesso che i rapporti commerciali intercorsi tra le parti si erano basati sugli ordini di materiale edile da parte della che non aveva mai Parte_1 sollevato alcuna doglianza in ordine alla consegna della merce, ha contestato la domanda riconvenzionale proposta ex adverso, osservando che Parte_1 non aveva in realtà mai maturato alcun credito nei suoi confronti, non avendo
[...] effettuato alcun tipo di lavorazioni in suo favore.
Parte opposta ha concluso, chiedendo il rigetto dell'opposizione e della domanda riconvenzionale e la conferma del provvedimento monitorio.
pagina 3 di 8 2. Tanto esposto con riguardo alle domande proposte e alle difese svolte, deve preliminarmente osservarsi che per la presente controversia non opera la normativa di cui al D.L. n. 132/2014 in materia di negoziazione assistita, in ragione di quanto previsto dall'art. 3, comma 3 lett. a) D.L. 132/2014, a mente del quale tale istituto non trova applicazione “nei procedimenti di ingiunzione inclusa l'opposizione”.
3. Si osserva, quindi, che parte opposta ha provveduto ad esperire il tentativo di mediazione di cui al d.vo n. 28/2010 così da doversi escludere l'improcedibilità della domanda (cfr. all. 1 e 2 alla comparsa di risposta e all. 5 alla seconda memoria ex. art. 171 ter c.p.c. di parte opposta)
4. Nel merito, si osserva che, diversamente da quanto sostenuto da parte opponente, nelle fatture emesse da parte opposta, azionate in sede monitoria, specificamente richiamate nel ricorso per decreto ingiuntivo, è dettagliatamente riportata la prestazione eseguita stante la precisa indicazione sia del materiale consegnato sia del cantiere dove la consegna è avvenuta (cfr. fatture n. 61 del 31.03.2021 in cui è indicato il cantiere sito a Roma Viale Giulio Cesare – Eredi Benedettini;
n. 106 del
30.04.2021 per merce destinata a Roma Via Corrado Porana e nn 208 del
31.07.2021, 220 del 31.08.2021, 288 del 31.10.2021, 347 del 31.12.2021, 19 del
31.01.2022, 40 del 15.02.2022, 45 del 28.02.2022, 67 del 15.03.2022 e 87 del
31.03.2022, tutte recanti la specifica indicazione dei materiali consegnati in Via
OR EA – località Campo ascolano, Torvaianica).
Invero, a fronte di tale specifica allegazione, era onere della parte opponente svolgere delle contestazioni specifiche, al fine di negare la stipula del contratto ovvero la rispondenza dei corrispettivi richiesti a quelli pattuiti ovvero l'esecuzione delle prestazioni anche con riguardo ad eventuali vizi nei materiali.
Tali specifici rilievi non sono stati, invece, sollevati atteso che parte opponente si è limitata a contestare l'idoneità della documentazione prodotta dalla controparte.
pagina 4 di 8 Invero, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, nell'ambito dell'opposizione a decreto ingiuntivo, l'opponente (sostanziale convenuto), a fronte di una allegazione da parte dell'opposto (attore sostanziale) chiara e articolata in punto di fatto, ha l'onere di prendere posizione in modo analitico sulle circostanze di cui intenda contestare la veridicità. Dal mancato assolvimento di tale onere processuale discende che i fatti non contestati si ritengono non controversi e non richiedenti specifiche dimostrazioni, per i fini di cui all'art. 115 c.p.c. (cfr. Cass. 23 marzo 2022, n. 9439 e 25 gennaio 2022 n. 2223 e 26 novembre 2020 n. 26908).
Ciò posto va altresì considerato che la contestazione di cui al citato art. 115 c.p.c. va riferita al fatto storico posto a fondamento della pretesa, costituito, nel caso di specie, dalla consegna dei materiali specificamente indicati nelle fatture azionate in sede monitoria, su ordine della parte opponente per i corrispettivi anch'essi dettagliatamente indicati nelle fatture precipuamente richiamate nel ricorso per decreto ingiuntivo.
Tale contestazione manca nel caso di specie, non essendo ad essa assimilabile la difesa svolta in ordine alla inidoneità dei documenti prodotti a dare prova del credito azionato (cfr. Cass. n. 17889 del 27.08.2020 in cui è evidenziato che “in materia di prova, la generica deduzione di assenza di prova senza negazione del fatto storico non è equiparabile alla specifica contestazione di cui all'art. 115
c.p.c.”), così che non rileva il mancato deposito nel fascicolo monitorio di un contratto scritto, concluso tra le parti, tanto più che, nel caso di specie, non viene in rilievo un contratto per il quale è richiesta la forma scritta ad substantiam.
Peraltro, parte opposta ha anche versato in atti i documenti di trasporto della merce
(cfr. all. 5 alla comparsa di risposta), con una produzione utilizzabile in quanto tempestiva, a nulla rilevando che l'opposto si sia tardivamente costituito il
18.10.2024, tanto ciò vero che era stato dichiarato contumace con il decreto ex art. 171 bis c.p.c. del 25.09.2024.
pagina 5 di 8 Al convenuto tardivamente costituito è, infatti, preclusa, giusta quanto previsto dall'art. 167 c.p.c., unicamente la possibilità di proporre domande riconvenzionali, chiamare in causa un terzo e sollevare eccezioni non rilevabili d'ufficio.
Nessuna preclusione è, invece, ravvisabile per quanto concerne le produzioni documentali e l'articolazione dei mezzi istruttori, cui le parti possono provvedere entro il secondo termine di cui all'art. 171 ter c.p.c.
5.Vanno, invece, respinte la domanda riconvenzionale e l'eccezione di compensazione di parte opponente.
Al riguardo si osserva che parte opposta ha contestato che la controparte abbia mai eseguito lavorazioni in suo favore, così che deve ritenersi l'onere della società opponente, attrice, in via riconvenzionale, di dare prova dei fatti posti a fondamento delle sue pretese, peraltro, genericamente allegati, stante il tenore della fattura n. 8 del 27 marzo 2023, recante l'importo di € 25.934,76 (cfr. all. 2 all'atto di opposizione a decreto ingiuntivo) - che recita genericamente “lavori effettuati nei vostri cantieri”, senza alcuna ulteriore specificazione circa la natura dei lavori eseguiti, le date e i luoghi delle asserite prestazioni.
Invero, tale prova non è stata data.
Infatti, a prescindere da ogni altra considerazione, non possono essere valutati i documenti e i mezzi di prova tardivamente addotti con la terza memoria di cui all'art. 171 ter c.p.c.
Come sopra esposto, le parti devono, a pena di decadenza, indicare i mezzi di prova e provvedere alle produzioni documentali entro il secondo termine di cui all'art. 173 ter c.p.c., scaduto, nel caso di specie, il 28 novembre 2024 ossia venti giorni prima la data della prima udienza differita, come sopra esposto, al 18 dicembre
2024.
pagina 6 di 8 Tali prove sono state, invece, addotte solo con la terza memoria integrativa, depositata il 5 dicembre 2024. Si tratta, tuttavia, di un termine per l'articolazione di prove contrarie e non per la deduzione delle prove dirette a sostegno della domanda riconvenzionale.
In definitiva, dunque, vanno rigettate l'opposizione e la domanda riconvenzionale.
5. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, in base ai parametri di cui al D.M. 55/2014 e successive modificazioni, in ragione dei valori minimi, attesa la semplicità delle questioni trattate, determinando il valore della controversia in modo da considerare sia la domanda principale proposta in sede monitoria sia quella riconvenzionale
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa e reietta, così provvede:
▪ rigetta l'opposizione;
▪ rigetta la domanda riconvenzionale;
▪ condanna a rifondere alla opposta Parte_1 le spese di lite, che liquida € 3.809,00 per CP_1 compensi professionali, oltre spese generali nella misura del
15%, Iva e CPA come per legge;
Roma, 9 ottobre 2025
Il Giudice
dott.ssa Maria Vittoria Fuoco
pagina 7 di 8 pagina 8 di 8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA sezione undicesima civile
in composizione monocratica in persona del giudice, dott.ssa Maria Vittoria Fuoco, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al R.G.N. 26437/2024 e vertente
TRA
in persona del legale rappresentante pro Parte_1 tempore, rappresentata e difesa dall' Avv. Micaela Pisacane ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, Via Lungotevere dei Mellini, n. 44, in forza di procura alle liti depositata, in via telematica, unitamente all'atto di opposizione a decreto ingiuntivo;
opponente
E
pagina 1 di 8 in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e CP_1 difesa dall' Avv. Paolo Ermete Rossi ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, Via della Giuliana, n. 66, in forza di procura alle liti depositata, in via telematica, unitamente alla comparsa di costituzione;
- opposta
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo.
Conclusioni: nelle note scritte di precisazione delle conclusioni depositate in data
29 aprile 2025 parte opposta ha chiesto il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo. Parte opponente nelle note del 9 maggio 2025 ha chiesto di considerare inammissibile l'avversa produzione documentale stante la tardiva costituzione della controparte e si è riportata alle conclusioni rassegnate nei propri atti
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso per decreto ingiuntivo, la ha chiesto di ingiungere alla CP_1
il pagamento in suo favore della complessiva somma di € Parte_1
16.944,70 oltre interessi legali ex D.Lgs 231/02 dalla domanda sino all'effettivo soddisfo, quale corrispettivo dovutole per diverse forniture di materiali edili, indicate in n. 11 fatture rimaste insolute, specificamente richiamate nel ricorso.
Emesso il decreto ingiuntivo n. 5948/2024 in data 8 maggio 2024, notificato il 13 maggio 2024, ha proposto opposizione, con atto di Parte_1 citazione notificato il 18 giugno 2024.
In particolare, l'opponente ha preliminarmente eccepito l'improcedibilità del giudizio, atteso il mancato esperimento delle procedure previste dagli artt. 5 del
D.lgs. 28 del 2010 e 3 del D.L. 132 del 2014.
pagina 2 di 8 Nel merito ha contestato la fondatezza della pretesa creditoria, esponendo che non era chiaro quali prestazioni erano state eseguite dalla controparte che non ne aveva offerto una analitica descrizione così che, stante l'omesso deposito di un contratto, non poteva ritenersi che fossero tali da giustificare il pagamento della somma ingiunta, non potendo aversi riguardo alle fatture emesse dalla quali CP_1 documenti a formazione unilaterale.
Ha inoltre esposto di aver effettuato in favore di una serie di prestazioni CP_1
a partire dal 2021 sino al 2023 per un corrispettivo pari ad € 25.934,76 (Iva inclusa), presso cantieri di quest'ultima siti a Monteverde o a Monterotondo. Ha, quindi, domandato la revoca del decreto ingiuntivo con rigetto dell'avversa domanda e, in via riconvenzionale, la condanna di al pagamento della CP_1 predetta somma di € 25.934,76 ovvero, in via subordinata, previa compensazione dei crediti, la condanna di al pagamento della residua somma di € CP_1
8.999,06.
Con decreto adottato ai sensi dell'art. 171 bis, comma terzo, c.p.c. la prima udienza
è stata rinviata al 18.12.2024, e, in data 18 ottobre 2024, si è costituita CP_1 che, premesso che i rapporti commerciali intercorsi tra le parti si erano basati sugli ordini di materiale edile da parte della che non aveva mai Parte_1 sollevato alcuna doglianza in ordine alla consegna della merce, ha contestato la domanda riconvenzionale proposta ex adverso, osservando che Parte_1 non aveva in realtà mai maturato alcun credito nei suoi confronti, non avendo
[...] effettuato alcun tipo di lavorazioni in suo favore.
Parte opposta ha concluso, chiedendo il rigetto dell'opposizione e della domanda riconvenzionale e la conferma del provvedimento monitorio.
pagina 3 di 8 2. Tanto esposto con riguardo alle domande proposte e alle difese svolte, deve preliminarmente osservarsi che per la presente controversia non opera la normativa di cui al D.L. n. 132/2014 in materia di negoziazione assistita, in ragione di quanto previsto dall'art. 3, comma 3 lett. a) D.L. 132/2014, a mente del quale tale istituto non trova applicazione “nei procedimenti di ingiunzione inclusa l'opposizione”.
3. Si osserva, quindi, che parte opposta ha provveduto ad esperire il tentativo di mediazione di cui al d.vo n. 28/2010 così da doversi escludere l'improcedibilità della domanda (cfr. all. 1 e 2 alla comparsa di risposta e all. 5 alla seconda memoria ex. art. 171 ter c.p.c. di parte opposta)
4. Nel merito, si osserva che, diversamente da quanto sostenuto da parte opponente, nelle fatture emesse da parte opposta, azionate in sede monitoria, specificamente richiamate nel ricorso per decreto ingiuntivo, è dettagliatamente riportata la prestazione eseguita stante la precisa indicazione sia del materiale consegnato sia del cantiere dove la consegna è avvenuta (cfr. fatture n. 61 del 31.03.2021 in cui è indicato il cantiere sito a Roma Viale Giulio Cesare – Eredi Benedettini;
n. 106 del
30.04.2021 per merce destinata a Roma Via Corrado Porana e nn 208 del
31.07.2021, 220 del 31.08.2021, 288 del 31.10.2021, 347 del 31.12.2021, 19 del
31.01.2022, 40 del 15.02.2022, 45 del 28.02.2022, 67 del 15.03.2022 e 87 del
31.03.2022, tutte recanti la specifica indicazione dei materiali consegnati in Via
OR EA – località Campo ascolano, Torvaianica).
Invero, a fronte di tale specifica allegazione, era onere della parte opponente svolgere delle contestazioni specifiche, al fine di negare la stipula del contratto ovvero la rispondenza dei corrispettivi richiesti a quelli pattuiti ovvero l'esecuzione delle prestazioni anche con riguardo ad eventuali vizi nei materiali.
Tali specifici rilievi non sono stati, invece, sollevati atteso che parte opponente si è limitata a contestare l'idoneità della documentazione prodotta dalla controparte.
pagina 4 di 8 Invero, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, nell'ambito dell'opposizione a decreto ingiuntivo, l'opponente (sostanziale convenuto), a fronte di una allegazione da parte dell'opposto (attore sostanziale) chiara e articolata in punto di fatto, ha l'onere di prendere posizione in modo analitico sulle circostanze di cui intenda contestare la veridicità. Dal mancato assolvimento di tale onere processuale discende che i fatti non contestati si ritengono non controversi e non richiedenti specifiche dimostrazioni, per i fini di cui all'art. 115 c.p.c. (cfr. Cass. 23 marzo 2022, n. 9439 e 25 gennaio 2022 n. 2223 e 26 novembre 2020 n. 26908).
Ciò posto va altresì considerato che la contestazione di cui al citato art. 115 c.p.c. va riferita al fatto storico posto a fondamento della pretesa, costituito, nel caso di specie, dalla consegna dei materiali specificamente indicati nelle fatture azionate in sede monitoria, su ordine della parte opponente per i corrispettivi anch'essi dettagliatamente indicati nelle fatture precipuamente richiamate nel ricorso per decreto ingiuntivo.
Tale contestazione manca nel caso di specie, non essendo ad essa assimilabile la difesa svolta in ordine alla inidoneità dei documenti prodotti a dare prova del credito azionato (cfr. Cass. n. 17889 del 27.08.2020 in cui è evidenziato che “in materia di prova, la generica deduzione di assenza di prova senza negazione del fatto storico non è equiparabile alla specifica contestazione di cui all'art. 115
c.p.c.”), così che non rileva il mancato deposito nel fascicolo monitorio di un contratto scritto, concluso tra le parti, tanto più che, nel caso di specie, non viene in rilievo un contratto per il quale è richiesta la forma scritta ad substantiam.
Peraltro, parte opposta ha anche versato in atti i documenti di trasporto della merce
(cfr. all. 5 alla comparsa di risposta), con una produzione utilizzabile in quanto tempestiva, a nulla rilevando che l'opposto si sia tardivamente costituito il
18.10.2024, tanto ciò vero che era stato dichiarato contumace con il decreto ex art. 171 bis c.p.c. del 25.09.2024.
pagina 5 di 8 Al convenuto tardivamente costituito è, infatti, preclusa, giusta quanto previsto dall'art. 167 c.p.c., unicamente la possibilità di proporre domande riconvenzionali, chiamare in causa un terzo e sollevare eccezioni non rilevabili d'ufficio.
Nessuna preclusione è, invece, ravvisabile per quanto concerne le produzioni documentali e l'articolazione dei mezzi istruttori, cui le parti possono provvedere entro il secondo termine di cui all'art. 171 ter c.p.c.
5.Vanno, invece, respinte la domanda riconvenzionale e l'eccezione di compensazione di parte opponente.
Al riguardo si osserva che parte opposta ha contestato che la controparte abbia mai eseguito lavorazioni in suo favore, così che deve ritenersi l'onere della società opponente, attrice, in via riconvenzionale, di dare prova dei fatti posti a fondamento delle sue pretese, peraltro, genericamente allegati, stante il tenore della fattura n. 8 del 27 marzo 2023, recante l'importo di € 25.934,76 (cfr. all. 2 all'atto di opposizione a decreto ingiuntivo) - che recita genericamente “lavori effettuati nei vostri cantieri”, senza alcuna ulteriore specificazione circa la natura dei lavori eseguiti, le date e i luoghi delle asserite prestazioni.
Invero, tale prova non è stata data.
Infatti, a prescindere da ogni altra considerazione, non possono essere valutati i documenti e i mezzi di prova tardivamente addotti con la terza memoria di cui all'art. 171 ter c.p.c.
Come sopra esposto, le parti devono, a pena di decadenza, indicare i mezzi di prova e provvedere alle produzioni documentali entro il secondo termine di cui all'art. 173 ter c.p.c., scaduto, nel caso di specie, il 28 novembre 2024 ossia venti giorni prima la data della prima udienza differita, come sopra esposto, al 18 dicembre
2024.
pagina 6 di 8 Tali prove sono state, invece, addotte solo con la terza memoria integrativa, depositata il 5 dicembre 2024. Si tratta, tuttavia, di un termine per l'articolazione di prove contrarie e non per la deduzione delle prove dirette a sostegno della domanda riconvenzionale.
In definitiva, dunque, vanno rigettate l'opposizione e la domanda riconvenzionale.
5. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, in base ai parametri di cui al D.M. 55/2014 e successive modificazioni, in ragione dei valori minimi, attesa la semplicità delle questioni trattate, determinando il valore della controversia in modo da considerare sia la domanda principale proposta in sede monitoria sia quella riconvenzionale
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa e reietta, così provvede:
▪ rigetta l'opposizione;
▪ rigetta la domanda riconvenzionale;
▪ condanna a rifondere alla opposta Parte_1 le spese di lite, che liquida € 3.809,00 per CP_1 compensi professionali, oltre spese generali nella misura del
15%, Iva e CPA come per legge;
Roma, 9 ottobre 2025
Il Giudice
dott.ssa Maria Vittoria Fuoco
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