Articolo 4 della Legge 12 agosto 1962, n. 1290
Articolo 3Articolo 5
Versione
1 settembre 1962
Art. 4.
L' articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1955, n. 1544 , e' sostituito dal seguente:
"Le Direzioni provinciali del tesoro, su richiesta delle Amministrazioni centrali competenti, sono autorizzate ad aprire partite provvisorie di spesa per corrispondere al personale, destinato ad una sede per prima nomina, gli assegni fissi di spettanza.
Un esemplare del ruolo provvisorio aperto e' trasmesso alla Corte dei conti per il controllo successivo sui titoli di spesa estinti e contabilizzati".
Entrata in vigore il 1 settembre 1962