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Sentenza 22 aprile 2024
Sentenza 22 aprile 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Prato, sentenza 22/04/2024, n. 328 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Prato |
| Numero : | 328 |
| Data del deposito : | 22 aprile 2024 |
Testo completo
R.G. 3137 /2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Prato
Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del giudice, dott.ssa Paola Compagna, ha emesso la seguente:
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al N. 3137 del ruolo contenzioso generale dell'anno 2019 e trattenuta in decisione all'esito dell'udienza cartolare del 25 gennaio 2024, introdotta da:
(c.f. ), in persona del legale rappresentante Controparte_1 P.IVA_1
pro tempore, con il patrocinio dell'Avv. Francesca Zipoli, elettivamente domiciliata presso il suo
Studio;
PARTE ATTRICE contro
, in persona del legale Controparte_2
rappresentante pro tempore, con il patrocinio degli Avv. Eugenia Girardi e Massimiliano Parisi, elettivamente domiciliata presso lo Studio di quest'ultimo;
PARTE CONVENUTA
E nei confronti di
(c.f. ), in persona del legale Controparte_3 P.IVA_2
rappresentante pro tempore, con il patrocinio dell'Avv. Stefano Fucile, elettivamente domiciliata presso il suo Studio;
TERZA CHIAMATA IN CAUSA
OGGETTO: Compravendita di beni mobili.
Conclusioni
Per come da note in sostituzione dell'udienza del 25 gennaio 2024, Controparte_1 ossia: ““Piaccia all'ecc.mo Tribunale adito, In via istruttoria, per l'ammissione delle prove orali, interrogatorio formale
e prove per testi richieste e non ammesse (capitolo 1) e della c.t.u. sulla quantificazione del prezzo di mercato per la vendita del prodotto non difettato oggetto del presente giudizio;
Nel merito in tesi, rinunciata ogni altra domanda
(annullamento e risoluzione), Accertato il dolo della società convenuta e comunque il grave inadempimento, la mala fede
1 e la colpa grave o comunque l'esistenza dei gravi vizi e difetti della merce, in via di quanti minoris anche ex artt. 1490,
1491, 1492 ss. c.c. ridurre il prezzo pattuito fra le parti per la compravendita oggetto del presente atto, dichiarare che nulla è dovuto oltre a quanto già versato, o dichiarare dovuta una cifra inferiore, e condannare la convenuta al risarcimento dei danni tutti subiti, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, che si specificano nella misura di euro
3.901,48 quale danno emergente nell'ipotesi di svincolo della lettera di credito (e nulla dovere a titolo di prezzo alla
, o di euro 3.901,48 oltre 176.445,53 (dollari 209.600,00) nel caso di mancato svincolo della lettera di credito CP_2 di e alla cifra di euro 63.895,09 (iva compresa) per danno da mancato guadagno, o a quelli che saranno Org_1 ritenuti di giustizia. In ogni caso, ordinare alla lo svincolo della somma intestata al Controparte_3
e trattenuta in esecuzione della lettera di credito internazionale dell'8.3.2018, dichiarandola Controparte_1 priva di effetti, o in ipotesi di somme riconosciute come dovute a ordinare a il pagamento della minor CP_2 Org_1 somma riconosciuta e oggetto di eventuale condanna, previa comunque eventuale compensazione delle rispettive poste di debito/credito. Con vittoria di spese di lite e compensi professionali, oltre IVA e Cap come per Legge”.
Per : come da note in sostituzione Controparte_2 dell'udienza del 25 gennaio 2024, ossia: “Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, In via preliminareritenuta la propria competenza e visto l'art. 669-decies c.p.c., e senza pregiudizio di ogni altro diritto, ragione ed azione, e previa
l'adozione dei consequenziali provvedimenti di rito, in virtù dei motivi e deduzioni di cui al presente Atto disporre la revoca immediata del provvedimento cautelare, ovvero dell'Ordinanza di accoglimento pronunciata in seno al procedimento cautelare (R.G. n. 1560/2018), rimasta confermata a seguito della dichiarata improcedibilità del proposto
Reclamo (R.G. n. 2594/2019), con condanna di controparte alla spese processuali dei detti procedimenti;
e, conseguentemente,disporre l'autorizzazione alla a provvedere, senza ritardo, al pagamento integrale della CP_4
“lettera di credito irrevocabile” n. 024018LI0042 dell'08/03/2018, perfezionata dalla in favore della Controparte_1 beneficiaria Nel merito Accertato e dichiarato l'adempimento della Controparte_2 convenuta alla sua obbligazione, rigettare le domande tutte ex adverso formulate, in quanto infondate in fatto ed in diritto
per le ragioni tutte di cui al presente Atto e, conseguentemente, autorizzare la a provvedere, senza ritardo, CP_4 al pagamento integrale della “lettera di credito irrevocabile” n. 024018LI0042 dell'08/03/2018, perfezionata dalla in favore della beneficiaria .In via subordinata Controparte_1 Controparte_2
Nella denegata ipotesi che il Giudicante ritenesse meritevole di accoglimento la domanda di risoluzione ex adverso proposta, essendo già stata appurata l'inesistenza della merce (alienata dal compratore), con impossibilità della CP_1 all'adempimento del materiale obbligo restitutorio dichiarare l'obbligazione restitutoria della
[...] CP_1 per il valore equivalente, condannandola al pagamento del prezzo contrattualmente risultante della merce: USD
[...]
264.802,42; e, conseguentemente,autorizzare la a provvedere, senza ritardo, al pagamento integrale della CP_4
“lettera di credito irrevocabile” n. 024018LI0042 dell'08/03/2018, perfezionata dalla in favore della Controparte_1 beneficiaria Con espressa riserva di formulare domanda per il Controparte_2 risarcimento dei danni in separata sede. In via istruttoria: si insiste per l'accoglimento delle richieste ed eccezioni, formulate con le Memorie ex art. 183, comma 6, c.p.c., II e III termine, ove non assunte. Si richiama, altresì, la documentazione tutta prodotta in giudizio. Con vittoria di spese, funzioni ed onorari del giudizio”.
Per : come da note depositate per l'udienza del 24 gennaio 2024, Controparte_3
ossia: “nel dichiararsi remissiva ad ogni provvedimento che Vorrà adottare il Tribunale di Prato nella presente controversia, evidenziando si atterrà, fino alla pronuncia definitiva del presente procedimento, all'ordinanza del
Tribunale di Prato del 06.08.2019 che ha ordinato a di astenersi dall'effettuare Controparte_3
2 qualunque pagamento – in qualsiasi forma, anche parziale – in favore della Controparte_2
Vinte le spese”
[...]
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, il premettendo di aver Controparte_1 acquistato in data 1° marzo 2018 da CP_2 Controparte_2
121.469,00 metri di tessuto contro il prezzo di $ 264.802,42, ha chiesto l'annullamento del contratto per dolo della venditrice e in subordine la sua risoluzione o quanto meno la riduzione del prezzo, oltre al risarcimento del danno subito, nonché, nei confronti di o svincolo della Controparte_3 somma trattenuta in esecuzione della lettera di credito internazionale dell'8 marzo 2018.
A fondamento della domanda, ha esposto che: la merce era stata consegnata nei termini concordati e nei giorni seguenti i colli erano stati sottoposti con l'ausilio di un perito industriale a controlli da cui erano emersi numerosi difetti riconducibili a barrature, fili mancanti, pallinature, buchi ed altro;
il 5 maggio 2018 il perito si era recato presso la ditta e aveva rilevato che le merci erano state imballate in rotoli avvolti in plastica trasparente e suddivise in 21 lotti;
su ciascun rotolo era apposta un'etichetta con numero del lotto, numero del collo, articolo, composizione, metraggio e peso;
il perito aveva poi incaricato un centro di controllo tessuti di sua fiducia affinché controllasse un certo quantitativo della merce estraendo in maniera casuale tre rotoli da ciascuno dei 21 lotti, per un totale di 63 rotoli e 6179,90 metri;
all'esito dei controlli effettuati dal perito presso il centro era stato rilevato che il tessuto presentava talmente tanta difettosità da essere praticamente inutilizzabile, in quanto nessun rotolo aveva i requisiti minimi per essere considerato accettabile;
i difetti segnalati come grandi (“gr”), che si estendono, cioè, per tutta l'altezza del tessuto, rappresentavano il 61% del totale, con una frequenza di 1 ogni 2,5 metri;
anche il Centro di Controllo Tessile aveva attestato l'inutilizzabilità della merce;
il corrispettivo era stato versato con lettera di credito irrevocabile dell' 8 marzo
2018 emessa da , con un acconto del 20%, pari ad euro 43.866,93, e Parte_1 con previsione del versamento della restante somma di $ 209.600,00 entro 60 giorni dalla data del Bill of
Leading (polizza di carico/DDT); con decreto del 24 maggio 2018 emesso su ricorso ex art. 700 c.p.c., il
Tribunale di Prato aveva ordinato alla di astenersi dall'effettuare Controparte_3 qualsiasi pagamento in favore della venditrice;
con ordinanza del 7 agosto 2019, il decreto era stato confermato dal Collegio;
nelle more del procedimento cautelare, in cui la convenuta era rimasta contumace, la società venditrice aveva attivato presso lo stesso Tribunale di Prato un procedimento ex art. 696 bis c.p.c. (R.G.
3399/2018), dando atto di essere a conoscenza della pendenza del cautelare;
a causa dei numerosissimi difetti, il aveva potuto vendere soltanto a stock alla Controparte_1 [...]
i tessuti oggetto della fornitura, a prezzo nettamente inferiore rispetto a quello Controparte_5 preventivato;
parte attrice non aveva ancora ottenuto la disponibilità della somma vincolata per la lettera di credito internazionale.
Si è costituita la , chiedendo la revoca Controparte_2 dell'ordinanza cautelare e il rigetto della domanda dell'attrice, con ordine a Controparte_3
di procedere al pagamento della lettera di credito irrevocabile dell'8 marzo 2018. In via subordinata,
[...]
3 in ipotesi di accoglimento della domanda di risoluzione, ha chiesto la condanna della controparte a versare l'equivalente della merce compravenduta e alienata a terzi dal compratore, con ordine alla di CP_4 procedere al versamento delle somme di cui alla lettera di credito.
A sostegno della propria difesa, ha allegato che: l'ordinanza cautelare era stata confermata dal Collegio a seguito di pronuncia di inammissibilità del reclamo, in quanto proposto tardivamente;
la notifica del ricorso cautelare era viziata da nullità; i vizi dei tessuti lamentati dalla controparte erano rimasti privi di riscontro, considerato che le conclusioni raggiunte dal CTU in sede di ATP non potevano essere condivise. Sul punto, in particolare, ha: contestato la provenienza dalla propria fornitura dei rotoli sottoposti ad accertamento tecnico preventivo;
rilevato che il CTU non aveva potuto esaminare la merce nell'originario imballo e conservazione;
osservato che a causa del comportamento della controparte non era stato possibile prelevare in contraddittorio rotoli di tessuto dai lotti consegnati;
ha sottolineato l'assenza di elementi in grado di ricondurre la merce descritta nei DDT a quella sottoposta a controllo.
Si è costituita anche dichiarandosi remissiva ai provvedimenti del Controparte_3
Tribunale in merito allo svincolo delle somme di cui alla lettera di credito.
Depositate le memorie ex art. 183, co. 6, c.p.c., la causa è stata istruita mediante acquisizione del fascicolo dell'accertamento tecnico preventivo, nonché tramite prova orale per testi e per interpello.
Con note depositate in vista dell'udienza cartolare del 25 gennaio 2024, le parti hanno precisato le conclusioni come in epigrafe e il Giudice ha trattenuto la causa in decisione assegnando loro i termini ex art. 190 c.p.c.
****
1. Sulla domanda di revoca della domanda cautelare.
In via pregiudiziale deve essere respinta l'istanza di revoca dell'ordinanza cautelare confermata in sede di reclamo con la quale il Tribunale di Prato ha disposto la sospensione della lettera di credito emessa l'8 marzo
2018 da in favore di Controparte_3 Controparte_2 [...]
TD. CP_2
L'art. 669-decies c.p.c., in cui è contenuta la disciplina della revoca dei provvedimenti cautelari, abilita l'interessato a chiedere la revoca e la modifica della misura cautelare al verificarsi di due diversi presupposti:
i mutamenti nelle circostanze e l'allegazione di fatti anteriori di cui si è acquisita conoscenza successivamente al provvedimento cautelare.
Nel caso di specie, la società convenuta pone a fondamento dell'istanza di revoca la nullità originaria del provvedimento cautelare confermato in sede di reclamo, per difetto di valida notificazione del ricorso introduttivo e del decreto di fissazione dell'udienza di comparizione nei confronti della stessa CP_2 resistente.
Tuttavia, tale questione è stata già esaminata in sede cautelare dal Collegio che ne è stato investito in forza del reclamo interposto dalla società resistente.
Ne consegue che la nullità della notificazione del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza non costituisce circostanza deducibile a fondamento della domanda di revoca del provvedimento cautelare, non rientrando
4 nella categoria delle questioni sopravvenute al provvedimento cautelare (nel caso di specie, confermato in sede di reclamo) o di cui è sopravvenuta la conoscenza (che già sussisteva al momento del reclamo).
2. Sulla rinuncia alle domande di annullamento e di risoluzione.
Venendo al merito, è necessario innanzitutto definire il thema decidendum, prendendo atto della avvenuta rinuncia di parte attrice alle domande di annullamento e risoluzione del contratto di compravendita formulata in sede di precisazione delle conclusioni con le note sostitutive d'udienza del 25.01.2024.
Infatti, è pacificamente ammessa la restrizione del thema decidendum, in forza della rinuncia avvenuta nel rispetto del contraddittorio a qualche capo di domanda o ad eccezione in precedenza formulate, che restano nella disponibilità del soggetto processuale, non solo fino al momento della precisazione delle conclusioni, ma anche in séguito, come nella comparsa conclusionale o anche nella memoria di replica (cfr. Cass. civ. Sez.
Unite, Sent., ud. 21/11/2023, 07-02-2024, n. 3453; per la conclusionale, cfr. Cass. 26 giugno 2015, n. 13203, in motivazione;
Cass. 15 aprile 2014, n. 8737; Cass. 17 dicembre 2013, n. 28146, in motivazione;
Cass. 25 agosto 1997, n. 7977; e già Cass. n. 2434/1971; Cass. n. 334/1965).
Le istanze di annullamento e risoluzione della compravendita, articolate in atto di citazione e nella memoria ex art. 183 co.VI c.p.c. dall'attore, devono perciò essere escluse dalla materia del contendere, delimitando il thema decidendum a quanto richiesto in sede di precisazione delle conclusioni.
3. Sulla legge applicabile e sull'onere della prova.
Passando ad esaminare la ricorrenza degli elementi costitutivi posti a fondamento della domanda dell'attore, va premesso che il rapporto oggetto di causa presenta elementi di collegamento con ordinamenti giuridici stranieri.
In particolare, il contratto di compravendita di cui si discute risulta concluso tra una società avente sede in
Italia e una società avente sede in Cina.
La legge applicabile alle obbligazioni contrattuali in caso di situazioni di conflitto deve essere individuata secondo l'art. 57 della legge n. 218 del 1995, il quale rinvia Convenzione di Roma del 1980, nella sola ipotesi in cui non sussistano altre convenzioni internazionali.
Nel caso di specie, la legge alla luce della quale esaminare la domanda di risoluzione deve dunque rinvenirsi nella “Convenzione delle Nazioni Unite sui contratti di vendita di beni mobili” del 1980, applicabile, a norma dell'art. 1, ai contratti di vendita delle merci fra parti aventi la loro sede di affari in Stati diversi quando questi
Stati sono Stati contraenti.
La compravendita oggetto di causa è stata, infatti, conclusa tra il e la Controparte_1
, aventi sede in due Stati diversi, rispettivamente Italia e Cina, parti del trattato internazionale in CP_2 questione.
In particolare, l'art. 35 del trattato stabilisce quanto segue: “
1. Il venditore deve consegnare merci la cui quantità, qualità e genere corrispondono a quelli previsti dal contratto, e il cui imballaggio e confezione corrispondono a quelli previsti dal contratto.
2. A meno che le parti non convengano altrimenti, le merci sono conformi al contratto solo se: a) sono atte agli usi ai quali servirebbero abitualmente merci dello stesso genere;
b) sono atte ad ogni uso speciale, espressamente o tacitamente portato a conoscenza del venditore al
5 momento della conclusione del contratto, a meno che risulti dalle circostanze che l'acquirente non si è affidato alla competenza o alla valutazione del venditore o che non era ragionevole da parte sua farlo;
c) possiedono le qualità di una merce che il venditore ha presentato all'acquirente come campione o modello;
d) sono imballate o confezionate secondo i criteri usuali per le merci dello stesso tipo, oppure, in difetto di un criterio usuale, in maniera adatta a conservarle e proteggerle.
3. Il venditore non è responsabile, per quanto concerne
i sottoparagrafi da a) a d) del paragrafo precedente, di un difetto di conformità che il compratore conosceva
o non poteva ignorare al momento della conclusione del contratto”. A sua volta, l'art. 50 prevede che: “In caso di difetto di conformità delle merci al contratto, sia che il prezzo sia stato pagato o no, l'acquirente può ridurre il prezzo proporzionalmente alla differenza fra il valore che le merci effettivamente consegnate avevano al momento della consegna, ed il valore che merci conformi avrebbero avuto in tale momento”.
La Convenzione rappresenta, dunque, la base giuridica del diritto alla riduzione del prezzo fatto valere dall'attore, chiarendo che esso origina dalla consegna di beni non conformi al contratto.
In ogni caso, grava sull'attore l'onere di provare la circostanza della non conformità al contratto della merce consegnata o della sua difettosità.
Ciò non solo in osservanza al principio generale, in forza del quale la parte che formula una proposizione ha l'onere di provarne il contenuto, ma anche in forza del principio di vicinanza della prova, come recentemente osservato dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione (cfr. Cass. civ. Sez. Unite, 03/05/2019, n. 11748).
4. Sull'esistenza dei vizi e difetti contestati.
Ad avviso del Tribunale gli elementi raccolti all'esito dell'istruttoria non consentono di confermare le allegazioni dell'attore circa i vizi e i difetti della merce venduta da , in particolare a causa della CP_2 mancanza di prove sufficienti circa la riconducibilità dei prodotti periziati durante l'ATP a quelli forniti in esecuzione del contratto di compravendita.
Al riguardo, va premesso che ha disconosciuto la provenienza dalla propria società dei tessuti CP_2 sottoposti all'attenzione del CTU nel procedimento di ATP, costituenti solo una parte della fornitura originaria, facendo leva, principalmente, sull'assenza di prova circa la corrispondenza tra i tessuti custoditi presso il CCT
e quelli consegnati da , in assenza della disponibilità della restante merce nei propri imballaggi CP_2 originali.
Dal canto proprio, a sostegno delle proprie allegazioni, l'attore invoca proprio i risultati dell'accertamento tecnico preventivo introdotto dagli stessi convenuti, ritenendo che nel corso degli accertamenti peritali sia stata definitivamente chiarita la provenienza del materiale periziato.
Va premesso che l'esame del CTU nominato in tale procedura ha riguardato le pezze che il CTP dell'attore,
ha dichiarato di aver prelevato dall'originaria fornitura al fine di sottoporle a controllo presso Persona_1 il Centro di Controllo Tessile.
Infatti, come da verbale delle operazioni peritali svoltesi presso il in data 20 Controparte_1 giugno 2019 (allegato 8 e 9 alla CTU), in risposta alla richiesta del tecnico incaricato dal CP_1
Tribunale di mostrare i rotoli da periziare, aveva dato atto che erano rimaste soltanto le 63 pezze visionata dal
6 proprio CTP e poi trasferite al Centro di Controllo Tessile di via Ciampi, ove, in quel momento, erano ancora custodite, in quanto tutte le altre erano state già vendute.
Le operazioni peritali erano dunque proseguite presso il Centro di Controllo Tessile, dove il CTU aveva esaminato quattro delle pezze ivi depositate, ossia quelle contrassegnate dai numeri 377, 396, 1010 e 463 (cfr. pag. 4 e ss. CTU).
Il CTU ha poi riportato che il CTP di parte convenuta, era stato incaricato di fotografare i cartellini Per_2 ritrovati all'interno dei rotoli intorno ai quali erano avvolte le 63 pezze;
successivamente, il tecnico del
Tribunale aveva riscontrato, mediante un successivo controllo, che i dati riportati sui cartellini corrispondevano perfettamente nel numero rotolo, numero lotto e relativo metraggio al packing list della merce fornita da
(cfr. pag. 6 CTU). CP_6
Tale controllo, tuttavia, non consente di superare la questione della riconducibilità dei tessuti depositati presso il Centro di Controllo Tessile a quelli oggetto della fornitura di , trattandosi di una mera verifica di CP_2 corrispondenza tra quanto indicato nel packing list e nei cartellini, i quali, non essendo sottoscritti (cfr. allegati
15 e 16 alla CTU), non possono essere univocamente ricondotti ad , che peraltro ha disconosciuto CP_2 la paternità della merce mediante la propria rappresentante legale. Non risulta, del resto, alcuna evidenza di quanto asserisce parte attrice nella propria comparsa conclusionale, ossia che il CTU nominato dal Tribunale avrebbe proceduto a misurare ciascuna delle singole pezze al fine di verificare la corrispondenza con i cartellini.
Né la prova dell'identità tra merce consegnata alla e quella successivamente depositata presso il CP_1
Centro di Controllo Tessile è stata data mediante le testimonianze di , Testimone_1 Testimone_2
tutti sentiti all'udienza del 28 novembre 2022 e nessuno dei quali del tutto
[...] Testimone_3 indifferente alla causa.
Va premesso che il capitolo di prova n. 4 su cui essi sono stati interpellati è stato redatto in maniera tale da non Orga essere idoneo a fornire la dimostrazione del fatto da provare - “ che i 21 lotti pervenuti al Controparte_1 in data 27/4/2018 di cui alla fattura EB2180301 del 21/3/2018 (doc. 1 del fascicolo R.G. 1560/2018
[...] parte che Vi si mostra) venivano visionati in data 4/5/2018 dagli addetti della CP_1 Controparte_1
e e dal perito presso il predetto , e che quest'ultimo Testimone_1 Testimone_3 Persona_1 CP_1 faceva prelevare casualmente alcuni rotoli dai singoli lotti per inviarli al Centro Controllo tessile di Via N.
Ciampi a Prato, insieme al d.d.t. del 4/5/2018 (allegato alla relazione del perito che parimenti Vi si Per_1 mostra”- , concentrandosi le circostanze capitolate sulla fase di scelta delle pezze provenienti dalla fornitura e rinviando alla successiva fase del trasporto presso il Centro di Controllo Tessile soltanto mediante CP_2 il riferimento al relativo DDT, il quale riporta 21 prodotti denominati “fenicottero”, con una numerazione diversa da quella del packing list di , senza che vi siano elementi per ricondurli alla fornitura oggetto CP_2 di causa.
Né i testi sentiti hanno offerto informazioni in merito al passaggio dal al Centro di Controllo CP_1
Tessile.
7 , dipendente della società , e collaboratore Testimone_1 CP_1 Testimone_2 del tecnico di parte, hanno dato atto di come erano state scelte le pezze da analizzare e da Persona_1 inviare successivamente al CCT, ma dalle loro dichiarazioni non è possibile trarre che, poi, le pezze prelevate siano state effettivamente traportate al CCT, né tale informazione può essere tratta dalla conferma del DDT citato nel capitolo, relativo al prodotto “fenicottero”, con indicazione di 21 elementi.
Dall'esame della documentazione fotografica allegata alla memoria del tecnico contenente Per_1 osservazioni alla CTU emerge che i rotoli isolati per essere trasportati al CCT, con il documento di trasporto, erano certamente più di 21. Pertanto, non è chiaro a cosa corrispondano i 21 oggetti “fenicottero” indicati nel documento di trasporto.
Non può, dunque, essere considerata attendibile la testimonianza laddove conferma, senza fornire spiegazione al riguardo, che 63 pezze estratte a sorte dalla fornitura originaria siano state trasportate al Centro di Controllo
Tessile, sulla base dell'esame di un documento di trasporto che ha ad oggetto solo 21 elementi con una denominazione apparentemente non riconducibile al prodotto originario.
In merito all'attendibilità del documento di trasporto, nelle proprie osservazioni alla CTU, il perito Per_1 ha fatto presente che: “A scanso di equivoci vorrei far notare, come già riportato nella mia precedente perizia, che la veva rinominato l'articolo di tessuto con la denominazione e che i CP_1 Parte_2 numeri presenti sotto tale dicitura (ove desse nell'occhio che sono solo 21) mi viene oggi confermato, sono i primi numeri progressivi della rinumerazione delle pezze dell'articolo in effetti la bolla nel Parte_2 fondo, riporta n° colli 63”. Quanto riportato dal CTP, tuttavia, non trova corrispondenza né dall'esame della bolla allegata alle proprie osservazioni (pag. 28 della CTU, di cui la parte in fondo, dove dovrebbe essere indicato il numero di colli non è neanche visibile), né dall'esame della bolla allegata alla prima relazione (pag.
85, CTU, dove il numero dei colli è illeggibile).
Dal canto proprio, dipendente del , pure presente alle operazioni, come riferito Testimone_3 CP_1 dagli altri testi, ha dichiarato di non avere elementi per poter confermare la corrispondenza tra la merce prelevata dalla fornitura HUZHOU presso il e quella poi trasportata al Centro di Controllo Tessile, CP_1 potendo solo presumere che fosse la stessa merce, “trattandosi di una confezione”.
La provenienza della merce trasportata presso il Centro di Controllo Tessile dalla fornitura HUZHOU non può essere confermata neanche alla luce delle ulteriori considerazioni del CTU. Questi premette, innanzitutto, che il perito veva allegato alla sua memoria di osservazioni una serie di foto scattate nel corso degli Per_1 accertamenti effettuati presso il , raffiguranti “masse di pezze omogenee per singoli lotti”, CP_1 evidenziando che una delle foto mostra alcune pezze del lotto 15, di cui è possibile leggere il numero di pezza e metraggio, corrispondenti con il packing list della merce in contestazione. Aggiunge poi che nella foto scattata presso il centro di controllo tessile si vede il pancale delle pezze scelte per la verifica con la bolla di trasporto fissata al medesimo con nastro adesivo, rilevando che da un ingrandimento della medesima bolla si evince che essa coincide con quella allegata nella perizia in atti.
8 Sul punto, è doveroso ribadire che quanto riportato nei cartellini non può essere utilizzato come fonte di prova, avendone la convenuta disconosciuto la paternità, con la conseguenza che da tali elementi non è possibile trarre la conclusione che i 63 rotoli destinati al Centro di Controllo Tessile provengano dalla fornitura di . CP_2
Va poi aggiunto che la documentazione fotografica di parte, formata al di fuori del contraddittorio e priva di data certa, non può costituire base sufficiente per presumere che sul pancale fotografato vi fossero prodotti provenienti dalla e che tali prodotti siano stati poi effettivamente trasferiti al CP_2 [...]
. Controparte_7
Non vi sono, dunque, elementi sufficienti per ricondurre le 63 pezze periziate nell'ATP alla fornitura di
. CP_2
È lo stesso contegno tenuto dall'attore, del resto, che ha pregiudicato il raggiungimento di un risultato probatorio attendibile.
Al riguardo, va subito segnalato che è onere del compratore conservare il bene di cui si invoca la riduzione del prezzo, “La denunzia dei vizi della cosa venduta, prevista dall'art. 1495 c.c., oltre allo scopo di far conoscere
i vizi al venditore che li abbia eventualmente ignorati, ha anche quello di consentire sollecitamente
l'accertamento dell'entità e della causa degli stessi, anche nell'interesse del venditore ai fini della sua eventuale rivalsa verso il proprio fornitore. Ne consegue che l'onere del compratore di denunziare i vizi implica anche quello di non utilizzare la merce e di tenerla a disposizione del venditore per il tempo minimo necessario a realizzare lo scopo della denunzia” (cfr. Cass. Civ. n. Cass. civ. Sez. II, 20/01/1996, n. 440).
L'onere di non fare uso del bene compravenduto è stato infatti violato dalla società attrice, la quale ha prelevato in maniera unilaterale e in assenza di contraddittorio un campione del prodotto ritenuto viziato, allontanandolo dal luogo ove era stato consegnato, dall'imballaggio originario e dal resto della fornitura, e ha venduto a terzi il resto della merce acquistata.
All'esito dei controlli effettuati dal proprio tecnico di fiducia non si è nemmeno preoccupato, pur avendone interesse alla luce della disciplina dell'onere della prova, di instaurare il contraddittorio sulla formazione della prova, preferendo attendere l'attivazione dell'ATP per mano della controparte, avvenuta solo con il ricorso del
20 novembre 2018, con la conseguenza che le operazioni peritali hanno avuto luogo a distanza di oltre un anno dalla consegna della merce, ossia a giugno 2019.
Non solo: nel corso del procedimento per ATP, l'attore non ha neanche portato all'attenzione del Giudice di essersi disfatto della merce acquistata, essendo rimasto nella disponibilità (non diretta, ma mediata dal CCT) di sole 63 pezze prelevate dal proprio tecnico unilateralmente, con la conseguenza che l'accertamento peritale ha avuto ad oggetto materiale parzialmente differente da quello indicato dal quesito, ossia non “la merce oggetto di fornitura”, ma la campionatura selezionata dallo stesso attore oltre un anno prima, come emerso soltanto al momento del sopralluogo.
Tale circostanza, oltre che il significativo intervallo di tempo tra la consegna della merce e l'intervento del
CTU, finisce per minare irrimediabilmente l'attendibilità dei risultati dell'ATP, e ciò a prescindere dalla questione della riconducibilità della merce alla fornitura originaria, questione che resta, comunque, preliminare.
9 I vizi contestati non possono considerarsi provati nemmeno alla luce delle altre risultanze processuali.
A questo proposito, parte attrice invoca la corrispondenza intercorsa con (doc. 8, fascicolo del Persona_3 cautelare), nel corso della quale egli riferisce che il venditore avrebbe riconosciuto che “è normale una difettosità del genere in questo periodo”.
In merito, va innanzitutto considerato che sentito come testimone all'udienza del 28 novembre Persona_3
2022, non ha confermato l'esistenza dei vizi della fornitura in oggetto, dichiarando di non avere ricordi al Per_ riguardo. Va poi aggiunto che quanto riferito dal non può essere senz'altro ricondotto al venditore, in quanto non vi è prova che egli fosse munito del potere di rappresentare la (cfr. Cass. civ. Sez. II CP_2
Ord., 31/08/2017, n. 20602).
Non è possibile, perciò, ricavare dalla citata corrispondenza elementi sufficienti a confermare le allegazioni dell'attore in merito alla sussistenza di vizi tali da compromettere la conformità del bene al contratto e da giustificare la domanda di riduzione del prezzo o di risarcimento del danno. Risultano, dunque, superflue ai fini del decidere le prove orali articolate in merito da parte attrice.
5. Conclusioni.
L'assenza di elementi che consentano di ricondurre la merce periziata in sede di ATP a quella consegnata in esecuzione della compravendita oggetto di causa e l'impossibilità di eseguire un accertamento sui restanti rotoli, alienati dalla società attrice prima dell'emanazione dell'ordinanza cautelare, comporta che non vi siano i presupposti per affermare la sussistenza delle difettosità lamentate dall'attore o un inadempimento della convenuta alle obbligazioni assunte.
In difetto di prova della difformità della merce consegnata alle prescrizioni contrattuali, devono essere respinte sia la domanda di riduzione del prezzo che quella di risarcimento del danno.
Il rigetto delle domande dell'attore comporta, altresì, che, ex art. 669-nonies, co. 3, c.p.c., debba essere dichiarata inefficace l'ordinanza di concessione del rimedio cautelare, e, conseguentemente,
[...]
deve essere autorizzata a provvedere, senza ritardo, al pagamento integrale della Controparte_3
“lettera di credito irrevocabile” n. 024018LI0042 dell'08/03/2018 in favore della
[...]
Controparte_2
6. Regime delle spese.
Nell'ambito del rapporto processuale tra l'attore e la , le spese seguono la soccombenza e si CP_2 liquidano in euro 7.616,00, secondo i parametri previsti dal D.M. 55/2014 e ss.mm. per le cause di valore indeterminabile di complessità bassa;
il tutto oltre IVA, CPA e rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15% degli onorari.
Nell'ambito del rapporto processuale tra l'attore e le spese seguono Controparte_3 il principio di causalità e devono essere poste a carico del , ossia della parte che instaurando il CP_1 giudizio ex art. 700 c.p.c. ha reso necessario il coinvolgimento dell'istituto di credito. Le stesse si liquidano in euro 3.809,00, in applicazione dei parametri minimi dal D.M. 55/2014 e ss.mm. per le cause di valore indeterminabile di complessità bassa, considerando che la partecipazione della banca si è resa necessaria solo
10 al fine di renderle opponibile i provvedimenti assunti dal Tribunale circa la lettera di credito emessa dall'istituto di credito.
Gravano, poi, sull'attrice anche le spese del procedimento di ATP, da considerare spese giudiziali (cfr. Cass. civ. Sez. II Ord., 19/07/2023, n. 21085), con obbligo di corrispondere alla controparte quanto già eventualmente versato a tale titolo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Prato, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nel contraddittorio tra le parti sul procedimento di cui in epigrafe, ogni diversa domanda o eccezione disattesa, così provvede:
1. RIGETTA le domande di Controparte_1
2. DICHIARA INEFFICACE l'ordinanza del Tribunale di Prato emessa il 6 agosto 2019 nel procedimento cautelare con R.G. 1560/2018;
3. AUTORIZZA a provvedere al pagamento della lettera di Controparte_3 credito n. 024018LI0042 dell'8 marzo 2018 in favore della Controparte_2
;
[...]
4. CONDANNA il rifondere nei confronti di Controparte_1 [...]
le spese del presente giudizio, che si liquidano in euro 7.616,00; il Controparte_2 tutto oltre IVA CPA e rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15% degli onorari.
5. CONDANNA il rifondere nei confronti di Controparte_1 Controparte_3
le spese del presente giudizio, che si liquidano in euro 3.809,00; il tutto oltre IVA CPA e
[...] rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15% degli onorari.
6. PONE definitivamente a carico di le spese del procedimento di Controparte_1 accertamento tecnico preventivo, con R.G. 3399/2018, con obbligo di corrispondere alla controparte quanto già eventualmente versato a tale titolo.
Prato, 22/04/2024
IL GIUDICE
Dott.ssa Paola Compagna
Nota: La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy di cui al D. Lgs. 30 giugno
2003, n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Prato
Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del giudice, dott.ssa Paola Compagna, ha emesso la seguente:
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al N. 3137 del ruolo contenzioso generale dell'anno 2019 e trattenuta in decisione all'esito dell'udienza cartolare del 25 gennaio 2024, introdotta da:
(c.f. ), in persona del legale rappresentante Controparte_1 P.IVA_1
pro tempore, con il patrocinio dell'Avv. Francesca Zipoli, elettivamente domiciliata presso il suo
Studio;
PARTE ATTRICE contro
, in persona del legale Controparte_2
rappresentante pro tempore, con il patrocinio degli Avv. Eugenia Girardi e Massimiliano Parisi, elettivamente domiciliata presso lo Studio di quest'ultimo;
PARTE CONVENUTA
E nei confronti di
(c.f. ), in persona del legale Controparte_3 P.IVA_2
rappresentante pro tempore, con il patrocinio dell'Avv. Stefano Fucile, elettivamente domiciliata presso il suo Studio;
TERZA CHIAMATA IN CAUSA
OGGETTO: Compravendita di beni mobili.
Conclusioni
Per come da note in sostituzione dell'udienza del 25 gennaio 2024, Controparte_1 ossia: ““Piaccia all'ecc.mo Tribunale adito, In via istruttoria, per l'ammissione delle prove orali, interrogatorio formale
e prove per testi richieste e non ammesse (capitolo 1) e della c.t.u. sulla quantificazione del prezzo di mercato per la vendita del prodotto non difettato oggetto del presente giudizio;
Nel merito in tesi, rinunciata ogni altra domanda
(annullamento e risoluzione), Accertato il dolo della società convenuta e comunque il grave inadempimento, la mala fede
1 e la colpa grave o comunque l'esistenza dei gravi vizi e difetti della merce, in via di quanti minoris anche ex artt. 1490,
1491, 1492 ss. c.c. ridurre il prezzo pattuito fra le parti per la compravendita oggetto del presente atto, dichiarare che nulla è dovuto oltre a quanto già versato, o dichiarare dovuta una cifra inferiore, e condannare la convenuta al risarcimento dei danni tutti subiti, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, che si specificano nella misura di euro
3.901,48 quale danno emergente nell'ipotesi di svincolo della lettera di credito (e nulla dovere a titolo di prezzo alla
, o di euro 3.901,48 oltre 176.445,53 (dollari 209.600,00) nel caso di mancato svincolo della lettera di credito CP_2 di e alla cifra di euro 63.895,09 (iva compresa) per danno da mancato guadagno, o a quelli che saranno Org_1 ritenuti di giustizia. In ogni caso, ordinare alla lo svincolo della somma intestata al Controparte_3
e trattenuta in esecuzione della lettera di credito internazionale dell'8.3.2018, dichiarandola Controparte_1 priva di effetti, o in ipotesi di somme riconosciute come dovute a ordinare a il pagamento della minor CP_2 Org_1 somma riconosciuta e oggetto di eventuale condanna, previa comunque eventuale compensazione delle rispettive poste di debito/credito. Con vittoria di spese di lite e compensi professionali, oltre IVA e Cap come per Legge”.
Per : come da note in sostituzione Controparte_2 dell'udienza del 25 gennaio 2024, ossia: “Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, In via preliminareritenuta la propria competenza e visto l'art. 669-decies c.p.c., e senza pregiudizio di ogni altro diritto, ragione ed azione, e previa
l'adozione dei consequenziali provvedimenti di rito, in virtù dei motivi e deduzioni di cui al presente Atto disporre la revoca immediata del provvedimento cautelare, ovvero dell'Ordinanza di accoglimento pronunciata in seno al procedimento cautelare (R.G. n. 1560/2018), rimasta confermata a seguito della dichiarata improcedibilità del proposto
Reclamo (R.G. n. 2594/2019), con condanna di controparte alla spese processuali dei detti procedimenti;
e, conseguentemente,disporre l'autorizzazione alla a provvedere, senza ritardo, al pagamento integrale della CP_4
“lettera di credito irrevocabile” n. 024018LI0042 dell'08/03/2018, perfezionata dalla in favore della Controparte_1 beneficiaria Nel merito Accertato e dichiarato l'adempimento della Controparte_2 convenuta alla sua obbligazione, rigettare le domande tutte ex adverso formulate, in quanto infondate in fatto ed in diritto
per le ragioni tutte di cui al presente Atto e, conseguentemente, autorizzare la a provvedere, senza ritardo, CP_4 al pagamento integrale della “lettera di credito irrevocabile” n. 024018LI0042 dell'08/03/2018, perfezionata dalla in favore della beneficiaria .In via subordinata Controparte_1 Controparte_2
Nella denegata ipotesi che il Giudicante ritenesse meritevole di accoglimento la domanda di risoluzione ex adverso proposta, essendo già stata appurata l'inesistenza della merce (alienata dal compratore), con impossibilità della CP_1 all'adempimento del materiale obbligo restitutorio dichiarare l'obbligazione restitutoria della
[...] CP_1 per il valore equivalente, condannandola al pagamento del prezzo contrattualmente risultante della merce: USD
[...]
264.802,42; e, conseguentemente,autorizzare la a provvedere, senza ritardo, al pagamento integrale della CP_4
“lettera di credito irrevocabile” n. 024018LI0042 dell'08/03/2018, perfezionata dalla in favore della Controparte_1 beneficiaria Con espressa riserva di formulare domanda per il Controparte_2 risarcimento dei danni in separata sede. In via istruttoria: si insiste per l'accoglimento delle richieste ed eccezioni, formulate con le Memorie ex art. 183, comma 6, c.p.c., II e III termine, ove non assunte. Si richiama, altresì, la documentazione tutta prodotta in giudizio. Con vittoria di spese, funzioni ed onorari del giudizio”.
Per : come da note depositate per l'udienza del 24 gennaio 2024, Controparte_3
ossia: “nel dichiararsi remissiva ad ogni provvedimento che Vorrà adottare il Tribunale di Prato nella presente controversia, evidenziando si atterrà, fino alla pronuncia definitiva del presente procedimento, all'ordinanza del
Tribunale di Prato del 06.08.2019 che ha ordinato a di astenersi dall'effettuare Controparte_3
2 qualunque pagamento – in qualsiasi forma, anche parziale – in favore della Controparte_2
Vinte le spese”
[...]
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, il premettendo di aver Controparte_1 acquistato in data 1° marzo 2018 da CP_2 Controparte_2
121.469,00 metri di tessuto contro il prezzo di $ 264.802,42, ha chiesto l'annullamento del contratto per dolo della venditrice e in subordine la sua risoluzione o quanto meno la riduzione del prezzo, oltre al risarcimento del danno subito, nonché, nei confronti di o svincolo della Controparte_3 somma trattenuta in esecuzione della lettera di credito internazionale dell'8 marzo 2018.
A fondamento della domanda, ha esposto che: la merce era stata consegnata nei termini concordati e nei giorni seguenti i colli erano stati sottoposti con l'ausilio di un perito industriale a controlli da cui erano emersi numerosi difetti riconducibili a barrature, fili mancanti, pallinature, buchi ed altro;
il 5 maggio 2018 il perito si era recato presso la ditta e aveva rilevato che le merci erano state imballate in rotoli avvolti in plastica trasparente e suddivise in 21 lotti;
su ciascun rotolo era apposta un'etichetta con numero del lotto, numero del collo, articolo, composizione, metraggio e peso;
il perito aveva poi incaricato un centro di controllo tessuti di sua fiducia affinché controllasse un certo quantitativo della merce estraendo in maniera casuale tre rotoli da ciascuno dei 21 lotti, per un totale di 63 rotoli e 6179,90 metri;
all'esito dei controlli effettuati dal perito presso il centro era stato rilevato che il tessuto presentava talmente tanta difettosità da essere praticamente inutilizzabile, in quanto nessun rotolo aveva i requisiti minimi per essere considerato accettabile;
i difetti segnalati come grandi (“gr”), che si estendono, cioè, per tutta l'altezza del tessuto, rappresentavano il 61% del totale, con una frequenza di 1 ogni 2,5 metri;
anche il Centro di Controllo Tessile aveva attestato l'inutilizzabilità della merce;
il corrispettivo era stato versato con lettera di credito irrevocabile dell' 8 marzo
2018 emessa da , con un acconto del 20%, pari ad euro 43.866,93, e Parte_1 con previsione del versamento della restante somma di $ 209.600,00 entro 60 giorni dalla data del Bill of
Leading (polizza di carico/DDT); con decreto del 24 maggio 2018 emesso su ricorso ex art. 700 c.p.c., il
Tribunale di Prato aveva ordinato alla di astenersi dall'effettuare Controparte_3 qualsiasi pagamento in favore della venditrice;
con ordinanza del 7 agosto 2019, il decreto era stato confermato dal Collegio;
nelle more del procedimento cautelare, in cui la convenuta era rimasta contumace, la società venditrice aveva attivato presso lo stesso Tribunale di Prato un procedimento ex art. 696 bis c.p.c. (R.G.
3399/2018), dando atto di essere a conoscenza della pendenza del cautelare;
a causa dei numerosissimi difetti, il aveva potuto vendere soltanto a stock alla Controparte_1 [...]
i tessuti oggetto della fornitura, a prezzo nettamente inferiore rispetto a quello Controparte_5 preventivato;
parte attrice non aveva ancora ottenuto la disponibilità della somma vincolata per la lettera di credito internazionale.
Si è costituita la , chiedendo la revoca Controparte_2 dell'ordinanza cautelare e il rigetto della domanda dell'attrice, con ordine a Controparte_3
di procedere al pagamento della lettera di credito irrevocabile dell'8 marzo 2018. In via subordinata,
[...]
3 in ipotesi di accoglimento della domanda di risoluzione, ha chiesto la condanna della controparte a versare l'equivalente della merce compravenduta e alienata a terzi dal compratore, con ordine alla di CP_4 procedere al versamento delle somme di cui alla lettera di credito.
A sostegno della propria difesa, ha allegato che: l'ordinanza cautelare era stata confermata dal Collegio a seguito di pronuncia di inammissibilità del reclamo, in quanto proposto tardivamente;
la notifica del ricorso cautelare era viziata da nullità; i vizi dei tessuti lamentati dalla controparte erano rimasti privi di riscontro, considerato che le conclusioni raggiunte dal CTU in sede di ATP non potevano essere condivise. Sul punto, in particolare, ha: contestato la provenienza dalla propria fornitura dei rotoli sottoposti ad accertamento tecnico preventivo;
rilevato che il CTU non aveva potuto esaminare la merce nell'originario imballo e conservazione;
osservato che a causa del comportamento della controparte non era stato possibile prelevare in contraddittorio rotoli di tessuto dai lotti consegnati;
ha sottolineato l'assenza di elementi in grado di ricondurre la merce descritta nei DDT a quella sottoposta a controllo.
Si è costituita anche dichiarandosi remissiva ai provvedimenti del Controparte_3
Tribunale in merito allo svincolo delle somme di cui alla lettera di credito.
Depositate le memorie ex art. 183, co. 6, c.p.c., la causa è stata istruita mediante acquisizione del fascicolo dell'accertamento tecnico preventivo, nonché tramite prova orale per testi e per interpello.
Con note depositate in vista dell'udienza cartolare del 25 gennaio 2024, le parti hanno precisato le conclusioni come in epigrafe e il Giudice ha trattenuto la causa in decisione assegnando loro i termini ex art. 190 c.p.c.
****
1. Sulla domanda di revoca della domanda cautelare.
In via pregiudiziale deve essere respinta l'istanza di revoca dell'ordinanza cautelare confermata in sede di reclamo con la quale il Tribunale di Prato ha disposto la sospensione della lettera di credito emessa l'8 marzo
2018 da in favore di Controparte_3 Controparte_2 [...]
TD. CP_2
L'art. 669-decies c.p.c., in cui è contenuta la disciplina della revoca dei provvedimenti cautelari, abilita l'interessato a chiedere la revoca e la modifica della misura cautelare al verificarsi di due diversi presupposti:
i mutamenti nelle circostanze e l'allegazione di fatti anteriori di cui si è acquisita conoscenza successivamente al provvedimento cautelare.
Nel caso di specie, la società convenuta pone a fondamento dell'istanza di revoca la nullità originaria del provvedimento cautelare confermato in sede di reclamo, per difetto di valida notificazione del ricorso introduttivo e del decreto di fissazione dell'udienza di comparizione nei confronti della stessa CP_2 resistente.
Tuttavia, tale questione è stata già esaminata in sede cautelare dal Collegio che ne è stato investito in forza del reclamo interposto dalla società resistente.
Ne consegue che la nullità della notificazione del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza non costituisce circostanza deducibile a fondamento della domanda di revoca del provvedimento cautelare, non rientrando
4 nella categoria delle questioni sopravvenute al provvedimento cautelare (nel caso di specie, confermato in sede di reclamo) o di cui è sopravvenuta la conoscenza (che già sussisteva al momento del reclamo).
2. Sulla rinuncia alle domande di annullamento e di risoluzione.
Venendo al merito, è necessario innanzitutto definire il thema decidendum, prendendo atto della avvenuta rinuncia di parte attrice alle domande di annullamento e risoluzione del contratto di compravendita formulata in sede di precisazione delle conclusioni con le note sostitutive d'udienza del 25.01.2024.
Infatti, è pacificamente ammessa la restrizione del thema decidendum, in forza della rinuncia avvenuta nel rispetto del contraddittorio a qualche capo di domanda o ad eccezione in precedenza formulate, che restano nella disponibilità del soggetto processuale, non solo fino al momento della precisazione delle conclusioni, ma anche in séguito, come nella comparsa conclusionale o anche nella memoria di replica (cfr. Cass. civ. Sez.
Unite, Sent., ud. 21/11/2023, 07-02-2024, n. 3453; per la conclusionale, cfr. Cass. 26 giugno 2015, n. 13203, in motivazione;
Cass. 15 aprile 2014, n. 8737; Cass. 17 dicembre 2013, n. 28146, in motivazione;
Cass. 25 agosto 1997, n. 7977; e già Cass. n. 2434/1971; Cass. n. 334/1965).
Le istanze di annullamento e risoluzione della compravendita, articolate in atto di citazione e nella memoria ex art. 183 co.VI c.p.c. dall'attore, devono perciò essere escluse dalla materia del contendere, delimitando il thema decidendum a quanto richiesto in sede di precisazione delle conclusioni.
3. Sulla legge applicabile e sull'onere della prova.
Passando ad esaminare la ricorrenza degli elementi costitutivi posti a fondamento della domanda dell'attore, va premesso che il rapporto oggetto di causa presenta elementi di collegamento con ordinamenti giuridici stranieri.
In particolare, il contratto di compravendita di cui si discute risulta concluso tra una società avente sede in
Italia e una società avente sede in Cina.
La legge applicabile alle obbligazioni contrattuali in caso di situazioni di conflitto deve essere individuata secondo l'art. 57 della legge n. 218 del 1995, il quale rinvia Convenzione di Roma del 1980, nella sola ipotesi in cui non sussistano altre convenzioni internazionali.
Nel caso di specie, la legge alla luce della quale esaminare la domanda di risoluzione deve dunque rinvenirsi nella “Convenzione delle Nazioni Unite sui contratti di vendita di beni mobili” del 1980, applicabile, a norma dell'art. 1, ai contratti di vendita delle merci fra parti aventi la loro sede di affari in Stati diversi quando questi
Stati sono Stati contraenti.
La compravendita oggetto di causa è stata, infatti, conclusa tra il e la Controparte_1
, aventi sede in due Stati diversi, rispettivamente Italia e Cina, parti del trattato internazionale in CP_2 questione.
In particolare, l'art. 35 del trattato stabilisce quanto segue: “
1. Il venditore deve consegnare merci la cui quantità, qualità e genere corrispondono a quelli previsti dal contratto, e il cui imballaggio e confezione corrispondono a quelli previsti dal contratto.
2. A meno che le parti non convengano altrimenti, le merci sono conformi al contratto solo se: a) sono atte agli usi ai quali servirebbero abitualmente merci dello stesso genere;
b) sono atte ad ogni uso speciale, espressamente o tacitamente portato a conoscenza del venditore al
5 momento della conclusione del contratto, a meno che risulti dalle circostanze che l'acquirente non si è affidato alla competenza o alla valutazione del venditore o che non era ragionevole da parte sua farlo;
c) possiedono le qualità di una merce che il venditore ha presentato all'acquirente come campione o modello;
d) sono imballate o confezionate secondo i criteri usuali per le merci dello stesso tipo, oppure, in difetto di un criterio usuale, in maniera adatta a conservarle e proteggerle.
3. Il venditore non è responsabile, per quanto concerne
i sottoparagrafi da a) a d) del paragrafo precedente, di un difetto di conformità che il compratore conosceva
o non poteva ignorare al momento della conclusione del contratto”. A sua volta, l'art. 50 prevede che: “In caso di difetto di conformità delle merci al contratto, sia che il prezzo sia stato pagato o no, l'acquirente può ridurre il prezzo proporzionalmente alla differenza fra il valore che le merci effettivamente consegnate avevano al momento della consegna, ed il valore che merci conformi avrebbero avuto in tale momento”.
La Convenzione rappresenta, dunque, la base giuridica del diritto alla riduzione del prezzo fatto valere dall'attore, chiarendo che esso origina dalla consegna di beni non conformi al contratto.
In ogni caso, grava sull'attore l'onere di provare la circostanza della non conformità al contratto della merce consegnata o della sua difettosità.
Ciò non solo in osservanza al principio generale, in forza del quale la parte che formula una proposizione ha l'onere di provarne il contenuto, ma anche in forza del principio di vicinanza della prova, come recentemente osservato dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione (cfr. Cass. civ. Sez. Unite, 03/05/2019, n. 11748).
4. Sull'esistenza dei vizi e difetti contestati.
Ad avviso del Tribunale gli elementi raccolti all'esito dell'istruttoria non consentono di confermare le allegazioni dell'attore circa i vizi e i difetti della merce venduta da , in particolare a causa della CP_2 mancanza di prove sufficienti circa la riconducibilità dei prodotti periziati durante l'ATP a quelli forniti in esecuzione del contratto di compravendita.
Al riguardo, va premesso che ha disconosciuto la provenienza dalla propria società dei tessuti CP_2 sottoposti all'attenzione del CTU nel procedimento di ATP, costituenti solo una parte della fornitura originaria, facendo leva, principalmente, sull'assenza di prova circa la corrispondenza tra i tessuti custoditi presso il CCT
e quelli consegnati da , in assenza della disponibilità della restante merce nei propri imballaggi CP_2 originali.
Dal canto proprio, a sostegno delle proprie allegazioni, l'attore invoca proprio i risultati dell'accertamento tecnico preventivo introdotto dagli stessi convenuti, ritenendo che nel corso degli accertamenti peritali sia stata definitivamente chiarita la provenienza del materiale periziato.
Va premesso che l'esame del CTU nominato in tale procedura ha riguardato le pezze che il CTP dell'attore,
ha dichiarato di aver prelevato dall'originaria fornitura al fine di sottoporle a controllo presso Persona_1 il Centro di Controllo Tessile.
Infatti, come da verbale delle operazioni peritali svoltesi presso il in data 20 Controparte_1 giugno 2019 (allegato 8 e 9 alla CTU), in risposta alla richiesta del tecnico incaricato dal CP_1
Tribunale di mostrare i rotoli da periziare, aveva dato atto che erano rimaste soltanto le 63 pezze visionata dal
6 proprio CTP e poi trasferite al Centro di Controllo Tessile di via Ciampi, ove, in quel momento, erano ancora custodite, in quanto tutte le altre erano state già vendute.
Le operazioni peritali erano dunque proseguite presso il Centro di Controllo Tessile, dove il CTU aveva esaminato quattro delle pezze ivi depositate, ossia quelle contrassegnate dai numeri 377, 396, 1010 e 463 (cfr. pag. 4 e ss. CTU).
Il CTU ha poi riportato che il CTP di parte convenuta, era stato incaricato di fotografare i cartellini Per_2 ritrovati all'interno dei rotoli intorno ai quali erano avvolte le 63 pezze;
successivamente, il tecnico del
Tribunale aveva riscontrato, mediante un successivo controllo, che i dati riportati sui cartellini corrispondevano perfettamente nel numero rotolo, numero lotto e relativo metraggio al packing list della merce fornita da
(cfr. pag. 6 CTU). CP_6
Tale controllo, tuttavia, non consente di superare la questione della riconducibilità dei tessuti depositati presso il Centro di Controllo Tessile a quelli oggetto della fornitura di , trattandosi di una mera verifica di CP_2 corrispondenza tra quanto indicato nel packing list e nei cartellini, i quali, non essendo sottoscritti (cfr. allegati
15 e 16 alla CTU), non possono essere univocamente ricondotti ad , che peraltro ha disconosciuto CP_2 la paternità della merce mediante la propria rappresentante legale. Non risulta, del resto, alcuna evidenza di quanto asserisce parte attrice nella propria comparsa conclusionale, ossia che il CTU nominato dal Tribunale avrebbe proceduto a misurare ciascuna delle singole pezze al fine di verificare la corrispondenza con i cartellini.
Né la prova dell'identità tra merce consegnata alla e quella successivamente depositata presso il CP_1
Centro di Controllo Tessile è stata data mediante le testimonianze di , Testimone_1 Testimone_2
tutti sentiti all'udienza del 28 novembre 2022 e nessuno dei quali del tutto
[...] Testimone_3 indifferente alla causa.
Va premesso che il capitolo di prova n. 4 su cui essi sono stati interpellati è stato redatto in maniera tale da non Orga essere idoneo a fornire la dimostrazione del fatto da provare - “ che i 21 lotti pervenuti al Controparte_1 in data 27/4/2018 di cui alla fattura EB2180301 del 21/3/2018 (doc. 1 del fascicolo R.G. 1560/2018
[...] parte che Vi si mostra) venivano visionati in data 4/5/2018 dagli addetti della CP_1 Controparte_1
e e dal perito presso il predetto , e che quest'ultimo Testimone_1 Testimone_3 Persona_1 CP_1 faceva prelevare casualmente alcuni rotoli dai singoli lotti per inviarli al Centro Controllo tessile di Via N.
Ciampi a Prato, insieme al d.d.t. del 4/5/2018 (allegato alla relazione del perito che parimenti Vi si Per_1 mostra”- , concentrandosi le circostanze capitolate sulla fase di scelta delle pezze provenienti dalla fornitura e rinviando alla successiva fase del trasporto presso il Centro di Controllo Tessile soltanto mediante CP_2 il riferimento al relativo DDT, il quale riporta 21 prodotti denominati “fenicottero”, con una numerazione diversa da quella del packing list di , senza che vi siano elementi per ricondurli alla fornitura oggetto CP_2 di causa.
Né i testi sentiti hanno offerto informazioni in merito al passaggio dal al Centro di Controllo CP_1
Tessile.
7 , dipendente della società , e collaboratore Testimone_1 CP_1 Testimone_2 del tecnico di parte, hanno dato atto di come erano state scelte le pezze da analizzare e da Persona_1 inviare successivamente al CCT, ma dalle loro dichiarazioni non è possibile trarre che, poi, le pezze prelevate siano state effettivamente traportate al CCT, né tale informazione può essere tratta dalla conferma del DDT citato nel capitolo, relativo al prodotto “fenicottero”, con indicazione di 21 elementi.
Dall'esame della documentazione fotografica allegata alla memoria del tecnico contenente Per_1 osservazioni alla CTU emerge che i rotoli isolati per essere trasportati al CCT, con il documento di trasporto, erano certamente più di 21. Pertanto, non è chiaro a cosa corrispondano i 21 oggetti “fenicottero” indicati nel documento di trasporto.
Non può, dunque, essere considerata attendibile la testimonianza laddove conferma, senza fornire spiegazione al riguardo, che 63 pezze estratte a sorte dalla fornitura originaria siano state trasportate al Centro di Controllo
Tessile, sulla base dell'esame di un documento di trasporto che ha ad oggetto solo 21 elementi con una denominazione apparentemente non riconducibile al prodotto originario.
In merito all'attendibilità del documento di trasporto, nelle proprie osservazioni alla CTU, il perito Per_1 ha fatto presente che: “A scanso di equivoci vorrei far notare, come già riportato nella mia precedente perizia, che la veva rinominato l'articolo di tessuto con la denominazione e che i CP_1 Parte_2 numeri presenti sotto tale dicitura (ove desse nell'occhio che sono solo 21) mi viene oggi confermato, sono i primi numeri progressivi della rinumerazione delle pezze dell'articolo in effetti la bolla nel Parte_2 fondo, riporta n° colli 63”. Quanto riportato dal CTP, tuttavia, non trova corrispondenza né dall'esame della bolla allegata alle proprie osservazioni (pag. 28 della CTU, di cui la parte in fondo, dove dovrebbe essere indicato il numero di colli non è neanche visibile), né dall'esame della bolla allegata alla prima relazione (pag.
85, CTU, dove il numero dei colli è illeggibile).
Dal canto proprio, dipendente del , pure presente alle operazioni, come riferito Testimone_3 CP_1 dagli altri testi, ha dichiarato di non avere elementi per poter confermare la corrispondenza tra la merce prelevata dalla fornitura HUZHOU presso il e quella poi trasportata al Centro di Controllo Tessile, CP_1 potendo solo presumere che fosse la stessa merce, “trattandosi di una confezione”.
La provenienza della merce trasportata presso il Centro di Controllo Tessile dalla fornitura HUZHOU non può essere confermata neanche alla luce delle ulteriori considerazioni del CTU. Questi premette, innanzitutto, che il perito veva allegato alla sua memoria di osservazioni una serie di foto scattate nel corso degli Per_1 accertamenti effettuati presso il , raffiguranti “masse di pezze omogenee per singoli lotti”, CP_1 evidenziando che una delle foto mostra alcune pezze del lotto 15, di cui è possibile leggere il numero di pezza e metraggio, corrispondenti con il packing list della merce in contestazione. Aggiunge poi che nella foto scattata presso il centro di controllo tessile si vede il pancale delle pezze scelte per la verifica con la bolla di trasporto fissata al medesimo con nastro adesivo, rilevando che da un ingrandimento della medesima bolla si evince che essa coincide con quella allegata nella perizia in atti.
8 Sul punto, è doveroso ribadire che quanto riportato nei cartellini non può essere utilizzato come fonte di prova, avendone la convenuta disconosciuto la paternità, con la conseguenza che da tali elementi non è possibile trarre la conclusione che i 63 rotoli destinati al Centro di Controllo Tessile provengano dalla fornitura di . CP_2
Va poi aggiunto che la documentazione fotografica di parte, formata al di fuori del contraddittorio e priva di data certa, non può costituire base sufficiente per presumere che sul pancale fotografato vi fossero prodotti provenienti dalla e che tali prodotti siano stati poi effettivamente trasferiti al CP_2 [...]
. Controparte_7
Non vi sono, dunque, elementi sufficienti per ricondurre le 63 pezze periziate nell'ATP alla fornitura di
. CP_2
È lo stesso contegno tenuto dall'attore, del resto, che ha pregiudicato il raggiungimento di un risultato probatorio attendibile.
Al riguardo, va subito segnalato che è onere del compratore conservare il bene di cui si invoca la riduzione del prezzo, “La denunzia dei vizi della cosa venduta, prevista dall'art. 1495 c.c., oltre allo scopo di far conoscere
i vizi al venditore che li abbia eventualmente ignorati, ha anche quello di consentire sollecitamente
l'accertamento dell'entità e della causa degli stessi, anche nell'interesse del venditore ai fini della sua eventuale rivalsa verso il proprio fornitore. Ne consegue che l'onere del compratore di denunziare i vizi implica anche quello di non utilizzare la merce e di tenerla a disposizione del venditore per il tempo minimo necessario a realizzare lo scopo della denunzia” (cfr. Cass. Civ. n. Cass. civ. Sez. II, 20/01/1996, n. 440).
L'onere di non fare uso del bene compravenduto è stato infatti violato dalla società attrice, la quale ha prelevato in maniera unilaterale e in assenza di contraddittorio un campione del prodotto ritenuto viziato, allontanandolo dal luogo ove era stato consegnato, dall'imballaggio originario e dal resto della fornitura, e ha venduto a terzi il resto della merce acquistata.
All'esito dei controlli effettuati dal proprio tecnico di fiducia non si è nemmeno preoccupato, pur avendone interesse alla luce della disciplina dell'onere della prova, di instaurare il contraddittorio sulla formazione della prova, preferendo attendere l'attivazione dell'ATP per mano della controparte, avvenuta solo con il ricorso del
20 novembre 2018, con la conseguenza che le operazioni peritali hanno avuto luogo a distanza di oltre un anno dalla consegna della merce, ossia a giugno 2019.
Non solo: nel corso del procedimento per ATP, l'attore non ha neanche portato all'attenzione del Giudice di essersi disfatto della merce acquistata, essendo rimasto nella disponibilità (non diretta, ma mediata dal CCT) di sole 63 pezze prelevate dal proprio tecnico unilateralmente, con la conseguenza che l'accertamento peritale ha avuto ad oggetto materiale parzialmente differente da quello indicato dal quesito, ossia non “la merce oggetto di fornitura”, ma la campionatura selezionata dallo stesso attore oltre un anno prima, come emerso soltanto al momento del sopralluogo.
Tale circostanza, oltre che il significativo intervallo di tempo tra la consegna della merce e l'intervento del
CTU, finisce per minare irrimediabilmente l'attendibilità dei risultati dell'ATP, e ciò a prescindere dalla questione della riconducibilità della merce alla fornitura originaria, questione che resta, comunque, preliminare.
9 I vizi contestati non possono considerarsi provati nemmeno alla luce delle altre risultanze processuali.
A questo proposito, parte attrice invoca la corrispondenza intercorsa con (doc. 8, fascicolo del Persona_3 cautelare), nel corso della quale egli riferisce che il venditore avrebbe riconosciuto che “è normale una difettosità del genere in questo periodo”.
In merito, va innanzitutto considerato che sentito come testimone all'udienza del 28 novembre Persona_3
2022, non ha confermato l'esistenza dei vizi della fornitura in oggetto, dichiarando di non avere ricordi al Per_ riguardo. Va poi aggiunto che quanto riferito dal non può essere senz'altro ricondotto al venditore, in quanto non vi è prova che egli fosse munito del potere di rappresentare la (cfr. Cass. civ. Sez. II CP_2
Ord., 31/08/2017, n. 20602).
Non è possibile, perciò, ricavare dalla citata corrispondenza elementi sufficienti a confermare le allegazioni dell'attore in merito alla sussistenza di vizi tali da compromettere la conformità del bene al contratto e da giustificare la domanda di riduzione del prezzo o di risarcimento del danno. Risultano, dunque, superflue ai fini del decidere le prove orali articolate in merito da parte attrice.
5. Conclusioni.
L'assenza di elementi che consentano di ricondurre la merce periziata in sede di ATP a quella consegnata in esecuzione della compravendita oggetto di causa e l'impossibilità di eseguire un accertamento sui restanti rotoli, alienati dalla società attrice prima dell'emanazione dell'ordinanza cautelare, comporta che non vi siano i presupposti per affermare la sussistenza delle difettosità lamentate dall'attore o un inadempimento della convenuta alle obbligazioni assunte.
In difetto di prova della difformità della merce consegnata alle prescrizioni contrattuali, devono essere respinte sia la domanda di riduzione del prezzo che quella di risarcimento del danno.
Il rigetto delle domande dell'attore comporta, altresì, che, ex art. 669-nonies, co. 3, c.p.c., debba essere dichiarata inefficace l'ordinanza di concessione del rimedio cautelare, e, conseguentemente,
[...]
deve essere autorizzata a provvedere, senza ritardo, al pagamento integrale della Controparte_3
“lettera di credito irrevocabile” n. 024018LI0042 dell'08/03/2018 in favore della
[...]
Controparte_2
6. Regime delle spese.
Nell'ambito del rapporto processuale tra l'attore e la , le spese seguono la soccombenza e si CP_2 liquidano in euro 7.616,00, secondo i parametri previsti dal D.M. 55/2014 e ss.mm. per le cause di valore indeterminabile di complessità bassa;
il tutto oltre IVA, CPA e rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15% degli onorari.
Nell'ambito del rapporto processuale tra l'attore e le spese seguono Controparte_3 il principio di causalità e devono essere poste a carico del , ossia della parte che instaurando il CP_1 giudizio ex art. 700 c.p.c. ha reso necessario il coinvolgimento dell'istituto di credito. Le stesse si liquidano in euro 3.809,00, in applicazione dei parametri minimi dal D.M. 55/2014 e ss.mm. per le cause di valore indeterminabile di complessità bassa, considerando che la partecipazione della banca si è resa necessaria solo
10 al fine di renderle opponibile i provvedimenti assunti dal Tribunale circa la lettera di credito emessa dall'istituto di credito.
Gravano, poi, sull'attrice anche le spese del procedimento di ATP, da considerare spese giudiziali (cfr. Cass. civ. Sez. II Ord., 19/07/2023, n. 21085), con obbligo di corrispondere alla controparte quanto già eventualmente versato a tale titolo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Prato, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nel contraddittorio tra le parti sul procedimento di cui in epigrafe, ogni diversa domanda o eccezione disattesa, così provvede:
1. RIGETTA le domande di Controparte_1
2. DICHIARA INEFFICACE l'ordinanza del Tribunale di Prato emessa il 6 agosto 2019 nel procedimento cautelare con R.G. 1560/2018;
3. AUTORIZZA a provvedere al pagamento della lettera di Controparte_3 credito n. 024018LI0042 dell'8 marzo 2018 in favore della Controparte_2
;
[...]
4. CONDANNA il rifondere nei confronti di Controparte_1 [...]
le spese del presente giudizio, che si liquidano in euro 7.616,00; il Controparte_2 tutto oltre IVA CPA e rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15% degli onorari.
5. CONDANNA il rifondere nei confronti di Controparte_1 Controparte_3
le spese del presente giudizio, che si liquidano in euro 3.809,00; il tutto oltre IVA CPA e
[...] rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15% degli onorari.
6. PONE definitivamente a carico di le spese del procedimento di Controparte_1 accertamento tecnico preventivo, con R.G. 3399/2018, con obbligo di corrispondere alla controparte quanto già eventualmente versato a tale titolo.
Prato, 22/04/2024
IL GIUDICE
Dott.ssa Paola Compagna
Nota: La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy di cui al D. Lgs. 30 giugno
2003, n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
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