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Sentenza 25 marzo 2025
Sentenza 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pisa, sentenza 25/03/2025, n. 329 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pisa |
| Numero : | 329 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4349/2015
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PISA
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Luca Pruneti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. R.G. 4349/2015 degli Affari Contenziosi Civili, avente ad oggetto: “Appalto di opere pubbliche”
Vertente tra
P. IVA ), Controparte_1 P.IVA_1 in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Maria
Concetta Gugliotta e Lia Gugliotta, elettivamente domiciliata presso il loro studio in Navacchio-
Cascina (PI), Via Tosco-Romagnola, n. 1949, in virtù di mandato esteso a margine dell'atto di citazione in riassunzione
ATTRICE
e
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Maria CP_2 C.F._1
Dell'Anno, elettivamente domiciliato presso il suo studio in Firenze, Via degli Artisti, n. 20, come da procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta
CONVENUTO
Conclusioni delle parti
Attrice:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa. - In via preliminare rigettare l'eccezione di prescrizione e di responsabilità aggravata ex art. 96
c.p.c richiamandoci quanto già illustrato nelle memorie 183, I e II comma c.p.c, evidenziandosi che a) ove la fattispecie per cui è processo fosse qualificata come di natura contrattuale, il termine di prescrizione è di 10 anni - sotto tale profilo dimentica, infatti, il convenuto che CP_2 il Tribunale di prime cure aveva accertato che il pose in essere le condotte lamentate CP_2 dalla società, “ostacolando e ritardano in modo ingiustificato l'adempimento dell'attrice al contratto di appalto avente ad oggetto la realizzazione completa della rete elettrica
aeroportuale di alta e bassa tensione dell'Aeroporto di DI”; b) ove essa fosse qualificata di natura extracontrattuale, il termine è di 6 anni dovendosi quale termine di prescrizione del reato di diffamazione e calunnia, ascrivibile alla condotta tenuta dal convenuto (cfr. CP_2 Cass., sentenza n. 27337/2008; Cass. 27338/2008, Cass., sentenza n. 20609/2011) e il prefato
termine decorre dalla data in cui si è manifestata la lesione della sfera giuridica altrui, in quanto è dal 25.01.2008, che il contratto per cui è processo è stato cessato in ragione del rifiuto di proroga triennale, conseguente alla condotta denigratoria e calunniosa posta in essere dal convenuto a danni della società attrice. E poiché prima di questa data, il diritto al CP_2 risarcimento del danno per mancata proroga del contratto in scadenza non si era ancora verificato, il termine prescrizionale di 6 anni per la fattispecie di reato per cui è processo non poteva decorrere prima di tale data. Da rilevare che la notifica dell'atto di precetto, unitamente alla sentenza n. 936/2012, intervenuta per stessa ammissione del convenuto in data CP_2
2.07.2013, è da ritenersi pacificamente interruttiva dell'azione risarcitoria oggetto del presente giudizio, che si sarebbe potuta prescrivere solo alla data (25.01.2008+6) del 24.01.2014. Lo stesso varrebbe, peraltro, anche ove il termine prescrizionale di 6 anni, lo si faccia decorrere dal 23.10.2007, ossia dalla data di comunicazione del rifiuto dell'Amministrazione Militare di prorogare l'efficacia per ulteriori tre anni del contratto n. 190 del 23.11.2006, ricevuto dall' in data 30.10.2007: in tale ipotesi, infatti, l'azione poteva ritenersi prescritta solo CP_1 alla data (30.10.2007 +6) del 29.10.2013. Ciò in linea con la Giurisprudenza di Cassazione secondo cui il dies a quo della prescrizione ex artt. 2947, 2043 e 2935 c.c. decorre da quando il diritto può essere fatto valere e dunque da quando si è manifestato il danno. Se non c'è
(ancora) il danno, non c'è (ancora) il diritto al risarcimento e, di conseguenza, non decorre alcuna prescrizione, anche se l'agente abbia già compiuto il fatto illecito (Corte Cost.
27.10.1994, n. 372, Cass. n. 5913 del 9.5.2000, Cass. 1716/1979; Cass. 1442/1983; 3206/1989;
3691/1995; 12666/2003; 0493/2006; 12699/2010; si veda anche Cass. S.U. n. 576/08)>>. Ne consegue che l'azione risarcitoria per il processo de quo, poiché la notifica dell'atto di precetto, unitamente alla sentenza di condanna, che il convenuto ammette essere CP_2 avvenuta in data 2.07.2013 è interruttiva della prefata azione, è da ritenersi assolutamente tempestiva atteso che il termine di 6 anni decorrente dal 26.01.2008 (o tuttalpiù dal
30.10.2007) si poteva prescrivere solo alla data del 25.01.2014 (o tuttalpiù alla data del
30.10.2013). - NEL MERITO, respinta ogni contraria domanda, eccezione, deduzione e difesa,
e in specie rigettando la avversaria domanda di responsabilità aggravata ex art. 96 cpc e della controeccezione di sopravvenuta prescrizione, per palese infondatezza in fatto ed in diritto delle stesse per come evidenziato nella memoria integrativa di parte attrice, e nei pregressi atti difensivi sia del giudizio proseguito, sia del giudizio in primo e secondo grado, da ritenersi qui integralmente ripetuti e trascritti, accertata e dichiarata la responsabilità del signore CP_2
per la condotta dannosa relativa al contratto di appalto intrattenuto con
[...]
l'Amministrazione Militare e relativo alla realizzazione completa della rete elettrica di alta e bassa tensione presso l'aeroporto di DI, inerenti il comportamento denigratorio e calunnioso da esso tenuto nei confronti dell'attrice e per l'effetto condannarlo al CP_1 pagamento della somma di € 60.000,00 di cui 30.000,00 per mancato guadagno per il mancato rinnovo del medesimo contratto ed € 30.000,00 in via equitativa per il danno all'immagine, e comunque a titoli di danni morali materiali e all'immagine nella quantificazione di € 60.000,00
e in ogni caso salva la diversa somma ritenuta di giustizia o liquidata in via equitativa ex art.
1226 c.c., oltre interessi e rivalutazione come per legge dal dì del dovuto al saldo effettivo;
nonché insistendo nella già richiesta di consulenza economicoaziendale per la quantificazione del danno da perdita di lucro e/ di chance patito dalla società attrice in conseguenza dei comportamenti denigratori e calunniosi tenuti dal convenuto a danno dell'attrice. Con CP_2 vittoria di spese, diritti e onorari di giudizio”.
Convenuto:
“Voglia, l'Ecc.mo Tribunale di Pisa, contrariis rejectis, - in via preliminare, accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione del diritto fatto valere in giudizio e, per l'effetto, rigettare le domande ex adverso proposte;
- in ogni caso, respingere le domande formulate da parte Contr attrice in quanto infondate in fatto e in diritto;
- e comunque condannare l risarcimento del danno ex art. 96 comma 1 c.p.c., da liquidarsi in via equitativa. Con vittoria di spese e onorari”.
Premesso in fatto
Con atto di citazione notificato in data 18.09.2015, ha riassunto la causa R.G. n. CP_1
1914/2008 ai sensi degli artt. 353 e 354 c.p.c., a seguito della sentenza n. 923/2013 emessa dalla
Corte di Appello di Firenze in data 19.05.2015, con la quale è stata dichiarata la nullità della notifica dell'atto di citazione introduttivo del primigenio giudizio nei confronti di
[...]
. CP_2
Ha domandato al Tribunale di sentir accertare e dichiarare la responsabilità del convenuto per aver tenuto un comportamento denigratorio e calunnioso nei confronti dell'attrice nell'ambito dell'esecuzione del contratto di appalto intercorso tra quest'ultima e l'Amministrazione
Militare, relativo alla realizzazione della rete elettrica di alta e bassa tensione presso l'Aeroporto di DI (BS) e, per l'effetto, sentirlo condannare al pagamento di complessivi € 60.000,00 a titolo di risarcimento del danno, di cui € 30.000,00 per mancato guadagno, stante l'omesso rinnovo del contratto da parte dell'Amministrazione, ed € 30.000,00 in via equitativa, per danno all'immagine.
A sostegno della domanda, ha allegato:
- che ha da sempre collaborato con l'Amministrazione militare quale appaltatrice di numerosi contratti, volti all'esecuzione e manutenzione di impianti tecnici e industriali, elettrici di media tensione e aeroportuali;
- che, nell'ambito di tale collaborazione, si è aggiudicata l'appalto per la realizzazione completa della rete elettrica aeroportuale di alta e bassa tensione dell'aeroporto di DI
(BS); - che il primo direttore dei lavori è stato il Magg. Sciandra, con il quale è stato intrattenuto un rapporto proficuo e collaborativo, poi sostituito dal convenuto Cap. e dal CP_2
Ten. quest'ultimo nella veste prima di subordinato e poi di direttore;
Pt_1
- che e sono venuti meno alle funzioni loro proprie, violando ripetutamente il CP_2 Pt_1 dovere di collaborazione con la società appaltatrice;
- che, in particolare, il convenuto non ha rispettato i crono programmi degli interventi CP_2 pianificati con il primo direttore dei lavori, assumendo un atteggiamento arrogante e persecutorio nei confronti della società attrice;
- che l'atteggiamento del convenuto ha rappresentato l'esecuzione di un preciso piano di denigrazione dell'attrice, volto a metterla in cattiva luce nei confronti dell'Amministrazione
Militare;
- che le condotte tenute, infatti, non hanno permesso all'attrice di eseguire le opere appaltate con regolarità e correttezza;
- che il premeditato progetto denigratorio è dimostrato dalla comunicazione, volutamente errata, effettuata dal convenuto al superiore , circa la mancata consegna delle chiavi Pt_2 delle cabine elettriche da parte dell'appaltatrice nel periodo di sospensione dei lavori in attesa della decretazione dell'impegno di spesa;
- che le cabine elettriche e tutte le relative chiavi erano già state consegnate in occasione del collaudo provvisorio in data 21.11.2005, rimanendo, in ogni caso, il personale dell'appaltatrice sempre presente sui luoghi di intervento, per tutto il periodo di sospensione del contratto, al fine di garantire l'utilizzabilità dell'impianto in tutta sicurezza;
- che le vicende relative alla mancata consegna delle chiavi e allo stato di asserita insicurezza degli impianti hanno, di fatto, indotto l'Amministrazione a non prendere più in considerazione l'attrice per i rinnovi contrattuali e per l'affidamento di nuovi incarichi;
- che l'illegittimo, ingiustificato e calunnioso comportamento tenuto dai direttori dei lavori ha causato ingenti danni alla società attrice sia in termini di lucro cessante sia di danno all'immagine;
- che la domanda risarcitoria è stata oggetto del primo giudizio R.G. n. 1914/2008 instaurato dinnanzi al Tribunale di Pisa nei confronti di , e CP_2 Controparte_3 CP_4
, rimasti contumaci;
[...]
- che l'attrice, in corso di causa, ha rinunciato agli atti nei confronti del convenuto Pt_1 con conseguente estinzione del giudizio in parte qua;
- che la sentenza n. 936/2012 del 29.08.2012, con cui è stata esclusa la responsabilità di ed accolta la domanda nei confronti di , è stata da quest'ultimo Pt_2 CP_2 impugnata di fronte alla Corte di Appello;
- che, a sostegno dell'appello, ha eccepito la nullità della sentenza per CP_2 omessa notifica dell'atto di citazione introduttivo del giudizio e la prescrizione del diritto al risarcimento del danno;
- che, nel merito, ha rilevato la negligenza della società appaltatrice nell'esecuzione dell'appalto, per non aver aggiornato i crono programmi e per aver disatteso gli ordini di servizio, così provocando interruzioni della rete elettrica senza preavviso;
- che l'odierna attrice si è costituita nel giudizio di secondo grado proponendo appello incidentale tardivo per il capo della sentenza relativo a e contestando le eccezioni e Pt_2 difese di CP_2
- che non sussiste il difetto di notifica, sub specie di inesistenza, lamentato da CP_2
- che l'attrice ha fatto incolpevole affidamento nell'avvenuto perfezionamento della notifica, come confermato dalla dichiarazione di contumacia resa nel giudizio di primo grado;
- che le disposizioni di cui all'art. 146 c.p.c. non possono trovare applicazione per il solo fatto che il destinatario sia un militare in servizio, indipendentemente dalla circostanza che lo stesso si trovi effettivamente all'estero;
- che il convenuto, nonostante la missione fuori dai confini nazionali per il periodo compreso tra il 05.03.2008 e il 28.07.2008, avrebbe potuto avere notizia del plico raccomandato al momento del ritorno, essendo lo stesso rimasto in giacenza fino al 25.10.2008;
- che la prescrizione applicabile alla fattispecie per cui è causa è quella decennale, configurandosi le condotte lesive del convenuto quale inadempimento agli obblighi di buona fede e correttezza nascenti dal contratto di appalto e gravanti su entrambe le parti contraenti;
- che, nel merito, è stata l'inerzia da parte della direzione lavori a rendere impossibile alla società appaltatrice un aggiornamento effettivo del programma dei lavori;
- che la consegna delle chiavi in data 28.06.2006 ha riguardato ulteriori copie di chiavi che erano già state consegnate all'Amministrazione in occasione del collaudo parziale;
- che, ai fini del corretto svolgimento delle attività di conduzione e manutenzione delle cabine non erano necessarie le password per la gestione da remoto del sistema;
- che l'appaltatrice ha, pertanto, eseguito diligentemente il contratto di appalto;
- che la Corte di Appello ha ritenuto inammissibile l'appello incidentale tardivo promosso da nei confronti di e ha accolto parzialmente l'appello di , CP_1 Pt_2 CP_2 ritenendo la notifica affetta da nullità e rimettendo le parti di fronte al Giudice di primo grado.
Si è costituito in giudizio , precisando di non aver potuto prendere parte al CP_2 giudizio di primo grado per omessa notifica dell'atto di citazione e contestando la fondatezza della domanda ex adverso proposta in fatto e in diritto. In particolare, ha dedotto: - che tra l'attrice e il sono intercorsi, a partire Controparte_5 dall'anno 1999, plurimi contratti aventi ad oggetto i lavori di progettazione e realizzazione della rete elettrica aeroportuale di media e bassa tensione dell'Aeroporto di DI;
- che, nell'ambito dei lavori appaltati, l'Amministrazione ha rappresentato quale esigenza prioritaria, prevista anche da apposite clausole contrattuali, la necessità di garantire la continuità dell'alimentazione elettrica delle utenze dell'aeroporto, al fine di assicurare i compiti istituzionali del composto da tre reparti di volo;
Parte_3
- che, al fine di escludere disservizi per l'utenza e ridurre eventuali rallentamenti per l'impresa, è stato disposto il noleggio di tre cabine elettriche mobili, al fine di sostituire le cabine elettriche fisse durante la fase di ristrutturazione;
- che, al fine di garantire l'operatività dell'aeroporto, l'appaltatore si è obbligato a fornire all'Ente appaltante aggiornamenti periodici dei cronoprogrammi delle lavorazioni;
- che la funzione propria del Direttore dei Lavori è stata quella di fare da tramite tra le esigenze operative dello e quelle dell'Impresa, assicurando la dovuta cooperazione e Pt_3 garantendo l'esecuzione delle opere nel rispetto delle prescrizioni contrattuali;
- che il convenuto ha, in più occasioni, invitato la società attrice ad aggiornare il cronoprogramma e a concordare con anticipo le lavorazioni con l'Ente appaltante, per non provocare disservizi all'Aeroporto;
- che, in particolare, si è reso necessario aggiornare i cronoprogrammi originari a seguito di numerose sospensioni dei lavori dovute a cause metereologiche;
- che l'attrice, nonostante i solleciti, non ha mai aggiornato il cronoprogramma e non ha comunicato l'intenzione di procedere alla disalimentazione delle cabine elettriche con il preavviso di almeno trenta giorni, necessario all'Aeroporto per prepararsi agli ingenti disservizi conseguenti;
- che la società appaltatrice ha, inoltre, omesso di consegnare al Direttore lavori la copia delle chiavi delle cabine elettriche e le password del sistema di supervisione al momento del collaudo provvisorio;
- che, in caso di blackout, il personale militare avrebbe dovuto essere in condizione di accedere alle cabine elettriche e rialimentare l'impianto;
- che in data 29.06.2006 si è verificato un blackout che ha messo in pericolo la sicurezza dell'aeroporto, rispetto al quale i militari, non essendo in possesso delle chiavi e delle password di sistema, hanno dovuto entrare nelle cabine elettriche forzandone le serrature;
- che le chiavi sono state consegnate in data 30.06.2006, a seguito di una comunicazione del
Comandante agli Enti sovraordinati;
Pt_2
- che i fatti oggetto del giudizio, con riferimento ai quali sussisterebbe la responsabilità del convenuto, si sono verificati tra l'anno 1999 e l'anno 2006; - che la responsabilità fatta valere è pacificamente di natura extracontrattuale e conseguentemente, il credito risarcitorio è prescritto per decorso del termine quinquennale di cui all'art. 2945 c.c.;
- che l'instaurazione del giudizio per il tramite di notifica nulla non costituisce formalità ideona ad interrompere o sospendere la prescrizione;
- che è privo di pregio il richiamo all'applicazione del termine di prescrizione di sei anni ai sensi dell'art. 2947, terzo comma, c.c., non avendo parte attrice illustrato quali sarebbero gli elementi costitutivi della fattispecie penale ravvisata nel caso di specie;
- che anche il termine di sei anni sarebbe, in ogni caso, ampiamente decorso;
- che non si rinvengono i presupposti della responsabilità contrattuale per violazione degli obblighi di buona fede gravanti sulle parti contraenti;
- che lo stesso Tribunale di Pisa ha qualificato l'azione a titolo di responsabilità extracontrattuale;
- che il rapporto contrattuale è intercorso tra l'attrice e il e non sussiste Controparte_5 alcun rapporto negoziale tra le odierne parti in causa;
- che la stessa attrice ha promosso un separato giudizio presso il Tribunale di Roma, avente ad oggetto la responsabilità contrattuale del in relazione al contratto Controparte_5 di appalto de quo;
- che, nel merito, è errata la ricostruzione dei fatti operata da parte attrice;
- che il convenuto non ha ostacolato l'esecuzione dei lavori;
- che l'attrice addebita ingiustamente al convenuto il mancato aggiornamento del cronoprogramma per indisponibilità delle cabine e difficoltà a programmare le tempistiche imputabili al , quando è stato proprio l'omesso preavviso da parte Parte_3 dell'appaltatrice ad impedire l'organizzazione interna da parte dei militari;
- che il convenuto si è limitato a prendere atto che il cronoprogramma presentato all'inizio dei lavori non era più rispondente all'effettivo andamento degli stessi;
- che l'impresa non è mai stata messa in cattiva luce da parte del Direttore lavori, tenuto anche conto che le comunicazioni di sollecito nell'aggiornamento dei programmi sono state indirizzate sempre e soltanto alla diretta interessata;
- che lo si è reso autonomamente conto di una situazione di pericolo venutasi a creare Pt_3 in data 29.05.2006, quando l'appaltatrice ha lasciato aperta e incustodita la porta di una cabina elettrica;
- che l'evento è stato rilevato dal personale militare e da quest'ultimo reso oggetto di specifica diretta segnalazione all'impresa;
- che non corrisponde al vero che il convenuto ha effettuato una comunicazione volutamente errata al LO , risultando provata la mancata consegna delle chiavi da parte Pt_2 dell'attrice; - che non c'è prova che le chiavi siano state consegnate al momento del collaudo provvisorio, non facendone menzione il verbale di consegna degli immobili del 21.11.2005;
- che la condotta del convenuto non ha avuto alcuna efficacia causale sul mancato rinnovo del contratto tra l'attrice e l'Amministrazione;
- che parte attrice non ha fornito alcuna dimostrazione concreta dell'influenza avuta dalla condotta del Direttore lavori sulla determinazione dell'Amministrazione, di un anno successiva rispetto ai presunti fatti oggetto di contestazione;
- che il mancato rinnovo è dipeso da ragioni del tutto estranee al convenuto e ravvisabili nell'esigenza di internalizzare il servizio e cessare la stipula di ulteriori contratti da parte dell'Amministrazione;
- che i servizi per cui è causa non sono stati più appaltati a nessun'altra ditta, in quanto eseguiti direttamente dal personale militare, come previsto dal contratto di job training volto a garantire la progressiva autonoma gestione dell'impianto;
- che la gestione diretta dei servizi ha consentito all'Amministrazione consistenti risparmi di spesa;
- che non è vero che l'attrice non ha più stipulato contratti con l'Amministrazione militare, avendo avuto ulteriori collaborazioni negli anni successivi;
- che il convenuto non ha mai manifestato, né verbalmente né in tutta la corrispondenza scritta, l'intenzione di penalizzare l'impresa con alcuna comunicazione lesiva, che esulasse dal semplice richiamo al rispetto delle prescrizioni contrattuali;
- che nessun danno all'immagine è conseguito dal comportamento del Direttore dei lavori;
- che sussistono i presupposti per la condanna dell'attore ex art. 96 c.p.c.
All'udienza del 21.01.2016 il Giudice originariamente assegnatario della causa ha concesso i termini di cui all'art. 183, sesto comma, c.p.c.
Assegnato a nuovo Giudice il fascicolo, con ordinanza del 27.07.2018, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 24.05.2018, è stata ammessa prova orale per testi.
Assunta la prova orale nel corso di plurime udienze, con ordinanza a seguito della trattazione scritta del 27.08.2020, il Giudice ha disposto l'ordine di esibizione documentale richiesto dall'attrice nei confronti del . Controparte_5
A seguito di alcune udienze tenute in forma cartolare, con ordinanza del 21.04.2022 la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni.
A seguito di alcuni differimenti e dell'assegnazione del fascicolo a diverso Giudice, con ordinanza del 14.05.2024 è stata fissata la discussione orale della causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
Assegnato, infine, a questo Giudice il fascicolo, all'udienza del 26.09.2024 le parti si sono riportate alle rispettive conclusioni e la causa è stata trattenuta in decisione, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
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La società attrice si duole del comportamento tenuto dal convenuto, nella sua qualità di direttore dei lavori nell'ambito dell'esecuzione di più contratti di appalto sottoscritti dalla prima, appaltatrice, con l'Amministrazione Militare e aventi ad oggetto la realizzazione e la manutenzione della rete elettrica dell' di DI (BS), a causa del quale Controparte_6
l'Amministrazione ha ritenuto di non rinnovare il contratto da ultimo sottoscritto con l'impresa, così cagionandole danni patrimoniali e non. In particolare, nella prospettazione attorea, il carattere calunnioso e diffamatorio del contenuto delle dichiarazioni rese da CP_2 pendente il rapporto contrattuale avrebbe messo in cattiva luce la società appaltatrice, inducendo l'ente pubblico a non stipulare, da quel momento in poi, contratti con CP_1
Rileva preliminarmente in rito il Tribunale che, a seguito della pronuncia n. 923/2015 emessa dalla Corte di Appello di Firenze in data 19.05.2015, non impugnata, con la quale è stata dichiarata la nullità del processo di primo grado per violazione del contraddittorio (RG. n.
1914/2008), la sentenza 936/2012 del Tribunale di Pisa è da ritenersi tamquam non esset e, conseguentemente, improduttiva di qualsivoglia effetto processuale nei confronti di
[...]
. Ne consegue che ogni richiamo attoreo al dipanarsi del giudizio svoltosi nella CP_2 erratamente declarata contumacia del convenuto, tanto con riguardo all'effettiva nullità della notifica, quanto agli accertamenti in tal sede pronunciati, è privo di giustificazione giuridica.
Passando al merito, in applicazione del principio della ragione più liquida, il quale, come noto, consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare dettato dall'art. 276 c.p.c., in una prospettiva aderente all'esigenza di economia processuale, il
Tribunale antepone la disamina dell'eccezione di prescrizione del diritto di credito ritualmente sollevata dal convenuto.
L'eccezione pregiudiziale di merito è, infatti, fondata e consente di definire il giudizio.
È innanzitutto evidente, a dispetto di quanto sostenuto dall'attrice, la natura aquiliana della fattispecie di responsabilità invocata. Alcun rapporto contrattuale risulta, infatti, intercorso tra l'impresa attrice e il convenuto, rivestendo quest'ultimo la qualifica di Direttore dei Lavori ed essendo stati i contratti di appalto stipulati dalla società con il , né può Controparte_5 invocarsi una forma di responsabilità da c.d. contatto.
Del resto, è la stessa attrice ad aver impostato la propria difesa in termini di illecito extracontrattuale, imputando al convenuto un “illegittimo, ingiustificato e CP_2 calunnioso comportamento”, suscettibile di aver determinato il mancato rinnovo del contratto di manutenzione con l'Amministrazione militare (contratto n. 190 stipulato in data 23.11.2006) e un grave danno all'immagine e alla credibilità professionale dell'impresa. Tanto chiarito, pur vertendosi nell'ambito di un denunciato illecito extracontrattuale, parte attrice invoca l'applicazione di un termine prescrizionale più lungo rispetto a quello ordinario quinquennale, richiamando quanto previsto dall'art. 2947, terzo comma, c.c. per il caso in cui il fatto sia considerato dalla legge come reato.
La condotta tenuta dal convenuto, infatti, integrerebbe, nella prospettazione attorea, gli estremi del reato di calunnia o, in subordine, di diffamazione, fattispecie che si prescrivono nel termine di sei anni, astrattamente applicabile, per espressa previsione normativa, anche all'azione civile di danno.
Reputa, invero, il Tribunale, insussistenti gli elementi necessari alla configurazione di alcun fatto di reato.
Quanto alla calunnia, non è dato rinvenire nelle allegazioni attoree, neppure per sommi capi, la fattispecie di reato (o di simulazione di tracce di reato, ex art. 368 c.p.c.) attribuito dal convenuto all'impresa appaltatrice, ciò che non consente, pur nell'ottica civilistica, di apprezzare la materialità del fatto, rendendo superflua ogni valutazione sull'elemento soggettivo.
Non si rinvengono neppure gli estremi della diffamazione, difettando tanto il requisito oggettivo dell'offesa all'onore e alla reputazione, quanto, soprattutto, quello soggettivo.
Sul punto, la condotta asseritamente diffamatoria si sarebbe concretizzata durante l'esecuzione di contratti di appalto sottoscritti dall'attrice, a mezzo di contestazioni contenute in ordini di servizio e in ulteriori comunicazioni intercorse tra il Direttore dei Lavori, la stessa appaltatrice ed altri reparti dell'Amministrazione militare coinvolti nella gestione dell' Controparte_7
(doc. 19-21 convenuto).
In particolare, il convenuto avrebbe denunciato inadempimenti contrattuali inesistenti (omessa consegna di chiavi e password) e la scarsa professionalità dell'appaltatrice nell'esecuzione delle opere, asseritamente realizzate in violazione delle regole dell'arte e delle misure di sicurezza richieste dallo stato dei luoghi.
Tuttavia, ai limitati fini della questione pregiudiziale di merito, risulta provato sia documentalmente sia dall'istruttoria orale che l'appaltatrice ha consegnato per la prima volta le chiavi delle cabine elettriche in data 30.06.2006, nonostante i ripetuti solleciti e solo dopo la verificazione di un blackout in data 29.06.2006, che ha costretto il personale militare ad intervenire per aprire forzosamente le cabine (doc. 35 convenuto, verbale del 07.03.2019, testi
, . Tes_1 Tes_2
Parimenti dicasi per la ritardata consegna di username e password del sistema di supervisione, forniti soltanto in data 27.07.2006 (doc. 40, 42 convenuto), e per il mancato aggiornamento del cronoprogramma (cfr. doc. 6).
Né può essere attribuita valenza di per sé offensiva all'utilizzo dell'espressione “opere neglette” da parte del convenuto, dovendo la stessa essere contestualizzata nell'ambito della materia degli appalti, nel quale acquisisce il significato di opere incompiute, da collocarsi nell'ambito del dipanarsi, non del tutto lineare, come esposto, del rapporto.
Con migliore impegno esplicativo, trattasi di interlocuzioni tra soggetti istituzionali di un contratto di appalto pubblico nell'esecuzione del quale sono emerse disfunzioni e sono avvenute contestazioni – provenienti dal responsabile dei lavori, figura preposta al controllo e alla supervisione del lavoro svolto dall'appaltatore nell'interesse della committente – prive di contenuto offensivo in termini penalistici e attinenti, principalmente, a fatti di cui è stata in larga parte appurata la verità.
Difetta, in ogni caso, l'elemento soggettivo richiesto dalla fattispecie incriminatrice, non evincendosi dalle emergenze processuali alcuna indicazione circa la sussistenza del dolo nella condotta contestata al convenuto.
Ora, quanto al dies a quo della decorrenza del termine prescrizionale, le condotte denunciate sono collocate in un intervallo temporale compreso tra il 2004 e il 2006, culminate, per stessa ammissione di parte attrice, nel provvedimento a firma del LO del 27.06.2006 Pt_2
(doc. 8 attrice). La percezione del danno, momento a partire del quale il creditore è posto nelle condizioni di far valere il diritto al risarcimento ex art. 2935 c.c., deve essere collocato, al più tardi, alla data del 23.10.2007, momento nel quale, successivamente alle comunicazioni (in tesi attorea) offensive e denigratorie intercorse, l'ente pubblico ha comunicato a il CP_1 mancato rinnovo del contratto n. 190/2006, avente ad oggetto i lavori di conduzione e manutenzione impianti voli notturni. Infondata e arbitraria è, al riguardo, la tesi attorea che pretende di posticipare la decorrenza del termine di prescrizione alla data di scadenza effettiva del contratto (25.01.2008).
Il dies ad quem, invece, si individua nella data del 02.07.2013, momento in cui si è perfezionata la notifica dell'atto di precetto a , su sentenza poi dichiarata nulla, a cura CP_2 dell'attore.
A dispetto di quanto sostenuto dal convenuto, il precetto è atto idoneo ad interrompere la prescrizione, costituendo valida costituzione in mora indipendentemente dalla nullità del relativo titolo giudiziale. Non può, invece, sostenersi che la notifica, nulla, relativa all'atto di citazione, abbia – in difetto di elementi di segno contrario – comunque dispiegato effetti sostanziali ai fini dell'interruzione della prescrizione (cfr. tra le altre, Cass., Sez. I, 16.05.2013,
n. 11985; Cass., Sez. I, 12.07.2018, n.18485).
In applicazione del termine ordinario di prescrizione quinquennale, la pretesa creditoria si è estinta alla data del 23.10.2012 e, quindi, precedentemente al primo atto interruttivo intervenuto solo in data 02.07.2013.
Non coglie nel segno neppure l'ulteriore argomento con il quale viene invocata la disciplina degli effetti estensivi degli atti interruttivi di cui all'art. 1310 c.c. in materia di obbligazioni solidali, per l'evidente rilievo che in assenza di un titolo negoziale e/o giudiziale, difetta l'accertamento di un'obbligazione solidale con riferimento all'illecito denunciato. Al riguardo, la pronuncia resa all'esito del giudizio di primo grado (RG. 1914/2008) è nulla nei confronti dell'odierno convenuto, dà atto di una rinuncia agli atti nei confronti dell'allora convenuto e contiene un giudizio di assenza di responsabilità nei confronti di . Pt_1 Pt_2
Infine, anche laddove si ritenesse integrato il reato di diffamazione – ciò che non è, come esposto – la disciplina dinamica della prescrizione imporrebbe comunque di ritenere il diritto prescritto.
Occorre, infatti, distinguere la percezione dell'offesa penalistica da quella del danno in senso civilistico, concretizzandosi, la prima, nel momento in cui i terzi vengono a conoscenza delle espressioni offensive, lesive dell'altrui reputazione, ossia nel caso esame evidentemente al più tardi in data 27.6.2006.
In definitiva, il Tribunale dichiara l'intervenuta prescrizione del diritto fatto valere, con assorbimento di ogni ulteriore questione di merito.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo ai sensi del D.M. n. 55/2014 avuto riguardo al valore di riferimento, parametri medi per ciascuna fase lievemente ridotti in ragione della prossimità del minimo dello scaglione. Non sussistono i presupposti per la richiesta condanna dell'attore ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pisa, definitivamente pronunciando, ogni diversa eccezione o istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- rigetta le domande di parte attrice;
- condanna in persona del legale rappresentante, a rifondere a le CP_1 CP_2 spese di lite, liquidate in € 12.000,00 per compensi, oltre spese generali 15% e C.P.A. ed
I.V.A. come per legge.
Così deciso in Pisa, 21 marzo 2025.
Il Giudice
Luca Pruneti
Nota La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PISA
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Luca Pruneti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. R.G. 4349/2015 degli Affari Contenziosi Civili, avente ad oggetto: “Appalto di opere pubbliche”
Vertente tra
P. IVA ), Controparte_1 P.IVA_1 in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Maria
Concetta Gugliotta e Lia Gugliotta, elettivamente domiciliata presso il loro studio in Navacchio-
Cascina (PI), Via Tosco-Romagnola, n. 1949, in virtù di mandato esteso a margine dell'atto di citazione in riassunzione
ATTRICE
e
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Maria CP_2 C.F._1
Dell'Anno, elettivamente domiciliato presso il suo studio in Firenze, Via degli Artisti, n. 20, come da procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta
CONVENUTO
Conclusioni delle parti
Attrice:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa. - In via preliminare rigettare l'eccezione di prescrizione e di responsabilità aggravata ex art. 96
c.p.c richiamandoci quanto già illustrato nelle memorie 183, I e II comma c.p.c, evidenziandosi che a) ove la fattispecie per cui è processo fosse qualificata come di natura contrattuale, il termine di prescrizione è di 10 anni - sotto tale profilo dimentica, infatti, il convenuto che CP_2 il Tribunale di prime cure aveva accertato che il pose in essere le condotte lamentate CP_2 dalla società, “ostacolando e ritardano in modo ingiustificato l'adempimento dell'attrice al contratto di appalto avente ad oggetto la realizzazione completa della rete elettrica
aeroportuale di alta e bassa tensione dell'Aeroporto di DI”; b) ove essa fosse qualificata di natura extracontrattuale, il termine è di 6 anni dovendosi quale termine di prescrizione del reato di diffamazione e calunnia, ascrivibile alla condotta tenuta dal convenuto (cfr. CP_2 Cass., sentenza n. 27337/2008; Cass. 27338/2008, Cass., sentenza n. 20609/2011) e il prefato
termine decorre dalla data in cui si è manifestata la lesione della sfera giuridica altrui, in quanto è dal 25.01.2008, che il contratto per cui è processo è stato cessato in ragione del rifiuto di proroga triennale, conseguente alla condotta denigratoria e calunniosa posta in essere dal convenuto a danni della società attrice. E poiché prima di questa data, il diritto al CP_2 risarcimento del danno per mancata proroga del contratto in scadenza non si era ancora verificato, il termine prescrizionale di 6 anni per la fattispecie di reato per cui è processo non poteva decorrere prima di tale data. Da rilevare che la notifica dell'atto di precetto, unitamente alla sentenza n. 936/2012, intervenuta per stessa ammissione del convenuto in data CP_2
2.07.2013, è da ritenersi pacificamente interruttiva dell'azione risarcitoria oggetto del presente giudizio, che si sarebbe potuta prescrivere solo alla data (25.01.2008+6) del 24.01.2014. Lo stesso varrebbe, peraltro, anche ove il termine prescrizionale di 6 anni, lo si faccia decorrere dal 23.10.2007, ossia dalla data di comunicazione del rifiuto dell'Amministrazione Militare di prorogare l'efficacia per ulteriori tre anni del contratto n. 190 del 23.11.2006, ricevuto dall' in data 30.10.2007: in tale ipotesi, infatti, l'azione poteva ritenersi prescritta solo CP_1 alla data (30.10.2007 +6) del 29.10.2013. Ciò in linea con la Giurisprudenza di Cassazione secondo cui il dies a quo della prescrizione ex artt. 2947, 2043 e 2935 c.c. decorre da quando il diritto può essere fatto valere e dunque da quando si è manifestato il danno. Se non c'è
(ancora) il danno, non c'è (ancora) il diritto al risarcimento e, di conseguenza, non decorre alcuna prescrizione, anche se l'agente abbia già compiuto il fatto illecito (Corte Cost.
27.10.1994, n. 372, Cass. n. 5913 del 9.5.2000, Cass. 1716/1979; Cass. 1442/1983; 3206/1989;
3691/1995; 12666/2003; 0493/2006; 12699/2010; si veda anche Cass. S.U. n. 576/08)>>. Ne consegue che l'azione risarcitoria per il processo de quo, poiché la notifica dell'atto di precetto, unitamente alla sentenza di condanna, che il convenuto ammette essere CP_2 avvenuta in data 2.07.2013 è interruttiva della prefata azione, è da ritenersi assolutamente tempestiva atteso che il termine di 6 anni decorrente dal 26.01.2008 (o tuttalpiù dal
30.10.2007) si poteva prescrivere solo alla data del 25.01.2014 (o tuttalpiù alla data del
30.10.2013). - NEL MERITO, respinta ogni contraria domanda, eccezione, deduzione e difesa,
e in specie rigettando la avversaria domanda di responsabilità aggravata ex art. 96 cpc e della controeccezione di sopravvenuta prescrizione, per palese infondatezza in fatto ed in diritto delle stesse per come evidenziato nella memoria integrativa di parte attrice, e nei pregressi atti difensivi sia del giudizio proseguito, sia del giudizio in primo e secondo grado, da ritenersi qui integralmente ripetuti e trascritti, accertata e dichiarata la responsabilità del signore CP_2
per la condotta dannosa relativa al contratto di appalto intrattenuto con
[...]
l'Amministrazione Militare e relativo alla realizzazione completa della rete elettrica di alta e bassa tensione presso l'aeroporto di DI, inerenti il comportamento denigratorio e calunnioso da esso tenuto nei confronti dell'attrice e per l'effetto condannarlo al CP_1 pagamento della somma di € 60.000,00 di cui 30.000,00 per mancato guadagno per il mancato rinnovo del medesimo contratto ed € 30.000,00 in via equitativa per il danno all'immagine, e comunque a titoli di danni morali materiali e all'immagine nella quantificazione di € 60.000,00
e in ogni caso salva la diversa somma ritenuta di giustizia o liquidata in via equitativa ex art.
1226 c.c., oltre interessi e rivalutazione come per legge dal dì del dovuto al saldo effettivo;
nonché insistendo nella già richiesta di consulenza economicoaziendale per la quantificazione del danno da perdita di lucro e/ di chance patito dalla società attrice in conseguenza dei comportamenti denigratori e calunniosi tenuti dal convenuto a danno dell'attrice. Con CP_2 vittoria di spese, diritti e onorari di giudizio”.
Convenuto:
“Voglia, l'Ecc.mo Tribunale di Pisa, contrariis rejectis, - in via preliminare, accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione del diritto fatto valere in giudizio e, per l'effetto, rigettare le domande ex adverso proposte;
- in ogni caso, respingere le domande formulate da parte Contr attrice in quanto infondate in fatto e in diritto;
- e comunque condannare l risarcimento del danno ex art. 96 comma 1 c.p.c., da liquidarsi in via equitativa. Con vittoria di spese e onorari”.
Premesso in fatto
Con atto di citazione notificato in data 18.09.2015, ha riassunto la causa R.G. n. CP_1
1914/2008 ai sensi degli artt. 353 e 354 c.p.c., a seguito della sentenza n. 923/2013 emessa dalla
Corte di Appello di Firenze in data 19.05.2015, con la quale è stata dichiarata la nullità della notifica dell'atto di citazione introduttivo del primigenio giudizio nei confronti di
[...]
. CP_2
Ha domandato al Tribunale di sentir accertare e dichiarare la responsabilità del convenuto per aver tenuto un comportamento denigratorio e calunnioso nei confronti dell'attrice nell'ambito dell'esecuzione del contratto di appalto intercorso tra quest'ultima e l'Amministrazione
Militare, relativo alla realizzazione della rete elettrica di alta e bassa tensione presso l'Aeroporto di DI (BS) e, per l'effetto, sentirlo condannare al pagamento di complessivi € 60.000,00 a titolo di risarcimento del danno, di cui € 30.000,00 per mancato guadagno, stante l'omesso rinnovo del contratto da parte dell'Amministrazione, ed € 30.000,00 in via equitativa, per danno all'immagine.
A sostegno della domanda, ha allegato:
- che ha da sempre collaborato con l'Amministrazione militare quale appaltatrice di numerosi contratti, volti all'esecuzione e manutenzione di impianti tecnici e industriali, elettrici di media tensione e aeroportuali;
- che, nell'ambito di tale collaborazione, si è aggiudicata l'appalto per la realizzazione completa della rete elettrica aeroportuale di alta e bassa tensione dell'aeroporto di DI
(BS); - che il primo direttore dei lavori è stato il Magg. Sciandra, con il quale è stato intrattenuto un rapporto proficuo e collaborativo, poi sostituito dal convenuto Cap. e dal CP_2
Ten. quest'ultimo nella veste prima di subordinato e poi di direttore;
Pt_1
- che e sono venuti meno alle funzioni loro proprie, violando ripetutamente il CP_2 Pt_1 dovere di collaborazione con la società appaltatrice;
- che, in particolare, il convenuto non ha rispettato i crono programmi degli interventi CP_2 pianificati con il primo direttore dei lavori, assumendo un atteggiamento arrogante e persecutorio nei confronti della società attrice;
- che l'atteggiamento del convenuto ha rappresentato l'esecuzione di un preciso piano di denigrazione dell'attrice, volto a metterla in cattiva luce nei confronti dell'Amministrazione
Militare;
- che le condotte tenute, infatti, non hanno permesso all'attrice di eseguire le opere appaltate con regolarità e correttezza;
- che il premeditato progetto denigratorio è dimostrato dalla comunicazione, volutamente errata, effettuata dal convenuto al superiore , circa la mancata consegna delle chiavi Pt_2 delle cabine elettriche da parte dell'appaltatrice nel periodo di sospensione dei lavori in attesa della decretazione dell'impegno di spesa;
- che le cabine elettriche e tutte le relative chiavi erano già state consegnate in occasione del collaudo provvisorio in data 21.11.2005, rimanendo, in ogni caso, il personale dell'appaltatrice sempre presente sui luoghi di intervento, per tutto il periodo di sospensione del contratto, al fine di garantire l'utilizzabilità dell'impianto in tutta sicurezza;
- che le vicende relative alla mancata consegna delle chiavi e allo stato di asserita insicurezza degli impianti hanno, di fatto, indotto l'Amministrazione a non prendere più in considerazione l'attrice per i rinnovi contrattuali e per l'affidamento di nuovi incarichi;
- che l'illegittimo, ingiustificato e calunnioso comportamento tenuto dai direttori dei lavori ha causato ingenti danni alla società attrice sia in termini di lucro cessante sia di danno all'immagine;
- che la domanda risarcitoria è stata oggetto del primo giudizio R.G. n. 1914/2008 instaurato dinnanzi al Tribunale di Pisa nei confronti di , e CP_2 Controparte_3 CP_4
, rimasti contumaci;
[...]
- che l'attrice, in corso di causa, ha rinunciato agli atti nei confronti del convenuto Pt_1 con conseguente estinzione del giudizio in parte qua;
- che la sentenza n. 936/2012 del 29.08.2012, con cui è stata esclusa la responsabilità di ed accolta la domanda nei confronti di , è stata da quest'ultimo Pt_2 CP_2 impugnata di fronte alla Corte di Appello;
- che, a sostegno dell'appello, ha eccepito la nullità della sentenza per CP_2 omessa notifica dell'atto di citazione introduttivo del giudizio e la prescrizione del diritto al risarcimento del danno;
- che, nel merito, ha rilevato la negligenza della società appaltatrice nell'esecuzione dell'appalto, per non aver aggiornato i crono programmi e per aver disatteso gli ordini di servizio, così provocando interruzioni della rete elettrica senza preavviso;
- che l'odierna attrice si è costituita nel giudizio di secondo grado proponendo appello incidentale tardivo per il capo della sentenza relativo a e contestando le eccezioni e Pt_2 difese di CP_2
- che non sussiste il difetto di notifica, sub specie di inesistenza, lamentato da CP_2
- che l'attrice ha fatto incolpevole affidamento nell'avvenuto perfezionamento della notifica, come confermato dalla dichiarazione di contumacia resa nel giudizio di primo grado;
- che le disposizioni di cui all'art. 146 c.p.c. non possono trovare applicazione per il solo fatto che il destinatario sia un militare in servizio, indipendentemente dalla circostanza che lo stesso si trovi effettivamente all'estero;
- che il convenuto, nonostante la missione fuori dai confini nazionali per il periodo compreso tra il 05.03.2008 e il 28.07.2008, avrebbe potuto avere notizia del plico raccomandato al momento del ritorno, essendo lo stesso rimasto in giacenza fino al 25.10.2008;
- che la prescrizione applicabile alla fattispecie per cui è causa è quella decennale, configurandosi le condotte lesive del convenuto quale inadempimento agli obblighi di buona fede e correttezza nascenti dal contratto di appalto e gravanti su entrambe le parti contraenti;
- che, nel merito, è stata l'inerzia da parte della direzione lavori a rendere impossibile alla società appaltatrice un aggiornamento effettivo del programma dei lavori;
- che la consegna delle chiavi in data 28.06.2006 ha riguardato ulteriori copie di chiavi che erano già state consegnate all'Amministrazione in occasione del collaudo parziale;
- che, ai fini del corretto svolgimento delle attività di conduzione e manutenzione delle cabine non erano necessarie le password per la gestione da remoto del sistema;
- che l'appaltatrice ha, pertanto, eseguito diligentemente il contratto di appalto;
- che la Corte di Appello ha ritenuto inammissibile l'appello incidentale tardivo promosso da nei confronti di e ha accolto parzialmente l'appello di , CP_1 Pt_2 CP_2 ritenendo la notifica affetta da nullità e rimettendo le parti di fronte al Giudice di primo grado.
Si è costituito in giudizio , precisando di non aver potuto prendere parte al CP_2 giudizio di primo grado per omessa notifica dell'atto di citazione e contestando la fondatezza della domanda ex adverso proposta in fatto e in diritto. In particolare, ha dedotto: - che tra l'attrice e il sono intercorsi, a partire Controparte_5 dall'anno 1999, plurimi contratti aventi ad oggetto i lavori di progettazione e realizzazione della rete elettrica aeroportuale di media e bassa tensione dell'Aeroporto di DI;
- che, nell'ambito dei lavori appaltati, l'Amministrazione ha rappresentato quale esigenza prioritaria, prevista anche da apposite clausole contrattuali, la necessità di garantire la continuità dell'alimentazione elettrica delle utenze dell'aeroporto, al fine di assicurare i compiti istituzionali del composto da tre reparti di volo;
Parte_3
- che, al fine di escludere disservizi per l'utenza e ridurre eventuali rallentamenti per l'impresa, è stato disposto il noleggio di tre cabine elettriche mobili, al fine di sostituire le cabine elettriche fisse durante la fase di ristrutturazione;
- che, al fine di garantire l'operatività dell'aeroporto, l'appaltatore si è obbligato a fornire all'Ente appaltante aggiornamenti periodici dei cronoprogrammi delle lavorazioni;
- che la funzione propria del Direttore dei Lavori è stata quella di fare da tramite tra le esigenze operative dello e quelle dell'Impresa, assicurando la dovuta cooperazione e Pt_3 garantendo l'esecuzione delle opere nel rispetto delle prescrizioni contrattuali;
- che il convenuto ha, in più occasioni, invitato la società attrice ad aggiornare il cronoprogramma e a concordare con anticipo le lavorazioni con l'Ente appaltante, per non provocare disservizi all'Aeroporto;
- che, in particolare, si è reso necessario aggiornare i cronoprogrammi originari a seguito di numerose sospensioni dei lavori dovute a cause metereologiche;
- che l'attrice, nonostante i solleciti, non ha mai aggiornato il cronoprogramma e non ha comunicato l'intenzione di procedere alla disalimentazione delle cabine elettriche con il preavviso di almeno trenta giorni, necessario all'Aeroporto per prepararsi agli ingenti disservizi conseguenti;
- che la società appaltatrice ha, inoltre, omesso di consegnare al Direttore lavori la copia delle chiavi delle cabine elettriche e le password del sistema di supervisione al momento del collaudo provvisorio;
- che, in caso di blackout, il personale militare avrebbe dovuto essere in condizione di accedere alle cabine elettriche e rialimentare l'impianto;
- che in data 29.06.2006 si è verificato un blackout che ha messo in pericolo la sicurezza dell'aeroporto, rispetto al quale i militari, non essendo in possesso delle chiavi e delle password di sistema, hanno dovuto entrare nelle cabine elettriche forzandone le serrature;
- che le chiavi sono state consegnate in data 30.06.2006, a seguito di una comunicazione del
Comandante agli Enti sovraordinati;
Pt_2
- che i fatti oggetto del giudizio, con riferimento ai quali sussisterebbe la responsabilità del convenuto, si sono verificati tra l'anno 1999 e l'anno 2006; - che la responsabilità fatta valere è pacificamente di natura extracontrattuale e conseguentemente, il credito risarcitorio è prescritto per decorso del termine quinquennale di cui all'art. 2945 c.c.;
- che l'instaurazione del giudizio per il tramite di notifica nulla non costituisce formalità ideona ad interrompere o sospendere la prescrizione;
- che è privo di pregio il richiamo all'applicazione del termine di prescrizione di sei anni ai sensi dell'art. 2947, terzo comma, c.c., non avendo parte attrice illustrato quali sarebbero gli elementi costitutivi della fattispecie penale ravvisata nel caso di specie;
- che anche il termine di sei anni sarebbe, in ogni caso, ampiamente decorso;
- che non si rinvengono i presupposti della responsabilità contrattuale per violazione degli obblighi di buona fede gravanti sulle parti contraenti;
- che lo stesso Tribunale di Pisa ha qualificato l'azione a titolo di responsabilità extracontrattuale;
- che il rapporto contrattuale è intercorso tra l'attrice e il e non sussiste Controparte_5 alcun rapporto negoziale tra le odierne parti in causa;
- che la stessa attrice ha promosso un separato giudizio presso il Tribunale di Roma, avente ad oggetto la responsabilità contrattuale del in relazione al contratto Controparte_5 di appalto de quo;
- che, nel merito, è errata la ricostruzione dei fatti operata da parte attrice;
- che il convenuto non ha ostacolato l'esecuzione dei lavori;
- che l'attrice addebita ingiustamente al convenuto il mancato aggiornamento del cronoprogramma per indisponibilità delle cabine e difficoltà a programmare le tempistiche imputabili al , quando è stato proprio l'omesso preavviso da parte Parte_3 dell'appaltatrice ad impedire l'organizzazione interna da parte dei militari;
- che il convenuto si è limitato a prendere atto che il cronoprogramma presentato all'inizio dei lavori non era più rispondente all'effettivo andamento degli stessi;
- che l'impresa non è mai stata messa in cattiva luce da parte del Direttore lavori, tenuto anche conto che le comunicazioni di sollecito nell'aggiornamento dei programmi sono state indirizzate sempre e soltanto alla diretta interessata;
- che lo si è reso autonomamente conto di una situazione di pericolo venutasi a creare Pt_3 in data 29.05.2006, quando l'appaltatrice ha lasciato aperta e incustodita la porta di una cabina elettrica;
- che l'evento è stato rilevato dal personale militare e da quest'ultimo reso oggetto di specifica diretta segnalazione all'impresa;
- che non corrisponde al vero che il convenuto ha effettuato una comunicazione volutamente errata al LO , risultando provata la mancata consegna delle chiavi da parte Pt_2 dell'attrice; - che non c'è prova che le chiavi siano state consegnate al momento del collaudo provvisorio, non facendone menzione il verbale di consegna degli immobili del 21.11.2005;
- che la condotta del convenuto non ha avuto alcuna efficacia causale sul mancato rinnovo del contratto tra l'attrice e l'Amministrazione;
- che parte attrice non ha fornito alcuna dimostrazione concreta dell'influenza avuta dalla condotta del Direttore lavori sulla determinazione dell'Amministrazione, di un anno successiva rispetto ai presunti fatti oggetto di contestazione;
- che il mancato rinnovo è dipeso da ragioni del tutto estranee al convenuto e ravvisabili nell'esigenza di internalizzare il servizio e cessare la stipula di ulteriori contratti da parte dell'Amministrazione;
- che i servizi per cui è causa non sono stati più appaltati a nessun'altra ditta, in quanto eseguiti direttamente dal personale militare, come previsto dal contratto di job training volto a garantire la progressiva autonoma gestione dell'impianto;
- che la gestione diretta dei servizi ha consentito all'Amministrazione consistenti risparmi di spesa;
- che non è vero che l'attrice non ha più stipulato contratti con l'Amministrazione militare, avendo avuto ulteriori collaborazioni negli anni successivi;
- che il convenuto non ha mai manifestato, né verbalmente né in tutta la corrispondenza scritta, l'intenzione di penalizzare l'impresa con alcuna comunicazione lesiva, che esulasse dal semplice richiamo al rispetto delle prescrizioni contrattuali;
- che nessun danno all'immagine è conseguito dal comportamento del Direttore dei lavori;
- che sussistono i presupposti per la condanna dell'attore ex art. 96 c.p.c.
All'udienza del 21.01.2016 il Giudice originariamente assegnatario della causa ha concesso i termini di cui all'art. 183, sesto comma, c.p.c.
Assegnato a nuovo Giudice il fascicolo, con ordinanza del 27.07.2018, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 24.05.2018, è stata ammessa prova orale per testi.
Assunta la prova orale nel corso di plurime udienze, con ordinanza a seguito della trattazione scritta del 27.08.2020, il Giudice ha disposto l'ordine di esibizione documentale richiesto dall'attrice nei confronti del . Controparte_5
A seguito di alcune udienze tenute in forma cartolare, con ordinanza del 21.04.2022 la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni.
A seguito di alcuni differimenti e dell'assegnazione del fascicolo a diverso Giudice, con ordinanza del 14.05.2024 è stata fissata la discussione orale della causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
Assegnato, infine, a questo Giudice il fascicolo, all'udienza del 26.09.2024 le parti si sono riportate alle rispettive conclusioni e la causa è stata trattenuta in decisione, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
****
La società attrice si duole del comportamento tenuto dal convenuto, nella sua qualità di direttore dei lavori nell'ambito dell'esecuzione di più contratti di appalto sottoscritti dalla prima, appaltatrice, con l'Amministrazione Militare e aventi ad oggetto la realizzazione e la manutenzione della rete elettrica dell' di DI (BS), a causa del quale Controparte_6
l'Amministrazione ha ritenuto di non rinnovare il contratto da ultimo sottoscritto con l'impresa, così cagionandole danni patrimoniali e non. In particolare, nella prospettazione attorea, il carattere calunnioso e diffamatorio del contenuto delle dichiarazioni rese da CP_2 pendente il rapporto contrattuale avrebbe messo in cattiva luce la società appaltatrice, inducendo l'ente pubblico a non stipulare, da quel momento in poi, contratti con CP_1
Rileva preliminarmente in rito il Tribunale che, a seguito della pronuncia n. 923/2015 emessa dalla Corte di Appello di Firenze in data 19.05.2015, non impugnata, con la quale è stata dichiarata la nullità del processo di primo grado per violazione del contraddittorio (RG. n.
1914/2008), la sentenza 936/2012 del Tribunale di Pisa è da ritenersi tamquam non esset e, conseguentemente, improduttiva di qualsivoglia effetto processuale nei confronti di
[...]
. Ne consegue che ogni richiamo attoreo al dipanarsi del giudizio svoltosi nella CP_2 erratamente declarata contumacia del convenuto, tanto con riguardo all'effettiva nullità della notifica, quanto agli accertamenti in tal sede pronunciati, è privo di giustificazione giuridica.
Passando al merito, in applicazione del principio della ragione più liquida, il quale, come noto, consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare dettato dall'art. 276 c.p.c., in una prospettiva aderente all'esigenza di economia processuale, il
Tribunale antepone la disamina dell'eccezione di prescrizione del diritto di credito ritualmente sollevata dal convenuto.
L'eccezione pregiudiziale di merito è, infatti, fondata e consente di definire il giudizio.
È innanzitutto evidente, a dispetto di quanto sostenuto dall'attrice, la natura aquiliana della fattispecie di responsabilità invocata. Alcun rapporto contrattuale risulta, infatti, intercorso tra l'impresa attrice e il convenuto, rivestendo quest'ultimo la qualifica di Direttore dei Lavori ed essendo stati i contratti di appalto stipulati dalla società con il , né può Controparte_5 invocarsi una forma di responsabilità da c.d. contatto.
Del resto, è la stessa attrice ad aver impostato la propria difesa in termini di illecito extracontrattuale, imputando al convenuto un “illegittimo, ingiustificato e CP_2 calunnioso comportamento”, suscettibile di aver determinato il mancato rinnovo del contratto di manutenzione con l'Amministrazione militare (contratto n. 190 stipulato in data 23.11.2006) e un grave danno all'immagine e alla credibilità professionale dell'impresa. Tanto chiarito, pur vertendosi nell'ambito di un denunciato illecito extracontrattuale, parte attrice invoca l'applicazione di un termine prescrizionale più lungo rispetto a quello ordinario quinquennale, richiamando quanto previsto dall'art. 2947, terzo comma, c.c. per il caso in cui il fatto sia considerato dalla legge come reato.
La condotta tenuta dal convenuto, infatti, integrerebbe, nella prospettazione attorea, gli estremi del reato di calunnia o, in subordine, di diffamazione, fattispecie che si prescrivono nel termine di sei anni, astrattamente applicabile, per espressa previsione normativa, anche all'azione civile di danno.
Reputa, invero, il Tribunale, insussistenti gli elementi necessari alla configurazione di alcun fatto di reato.
Quanto alla calunnia, non è dato rinvenire nelle allegazioni attoree, neppure per sommi capi, la fattispecie di reato (o di simulazione di tracce di reato, ex art. 368 c.p.c.) attribuito dal convenuto all'impresa appaltatrice, ciò che non consente, pur nell'ottica civilistica, di apprezzare la materialità del fatto, rendendo superflua ogni valutazione sull'elemento soggettivo.
Non si rinvengono neppure gli estremi della diffamazione, difettando tanto il requisito oggettivo dell'offesa all'onore e alla reputazione, quanto, soprattutto, quello soggettivo.
Sul punto, la condotta asseritamente diffamatoria si sarebbe concretizzata durante l'esecuzione di contratti di appalto sottoscritti dall'attrice, a mezzo di contestazioni contenute in ordini di servizio e in ulteriori comunicazioni intercorse tra il Direttore dei Lavori, la stessa appaltatrice ed altri reparti dell'Amministrazione militare coinvolti nella gestione dell' Controparte_7
(doc. 19-21 convenuto).
In particolare, il convenuto avrebbe denunciato inadempimenti contrattuali inesistenti (omessa consegna di chiavi e password) e la scarsa professionalità dell'appaltatrice nell'esecuzione delle opere, asseritamente realizzate in violazione delle regole dell'arte e delle misure di sicurezza richieste dallo stato dei luoghi.
Tuttavia, ai limitati fini della questione pregiudiziale di merito, risulta provato sia documentalmente sia dall'istruttoria orale che l'appaltatrice ha consegnato per la prima volta le chiavi delle cabine elettriche in data 30.06.2006, nonostante i ripetuti solleciti e solo dopo la verificazione di un blackout in data 29.06.2006, che ha costretto il personale militare ad intervenire per aprire forzosamente le cabine (doc. 35 convenuto, verbale del 07.03.2019, testi
, . Tes_1 Tes_2
Parimenti dicasi per la ritardata consegna di username e password del sistema di supervisione, forniti soltanto in data 27.07.2006 (doc. 40, 42 convenuto), e per il mancato aggiornamento del cronoprogramma (cfr. doc. 6).
Né può essere attribuita valenza di per sé offensiva all'utilizzo dell'espressione “opere neglette” da parte del convenuto, dovendo la stessa essere contestualizzata nell'ambito della materia degli appalti, nel quale acquisisce il significato di opere incompiute, da collocarsi nell'ambito del dipanarsi, non del tutto lineare, come esposto, del rapporto.
Con migliore impegno esplicativo, trattasi di interlocuzioni tra soggetti istituzionali di un contratto di appalto pubblico nell'esecuzione del quale sono emerse disfunzioni e sono avvenute contestazioni – provenienti dal responsabile dei lavori, figura preposta al controllo e alla supervisione del lavoro svolto dall'appaltatore nell'interesse della committente – prive di contenuto offensivo in termini penalistici e attinenti, principalmente, a fatti di cui è stata in larga parte appurata la verità.
Difetta, in ogni caso, l'elemento soggettivo richiesto dalla fattispecie incriminatrice, non evincendosi dalle emergenze processuali alcuna indicazione circa la sussistenza del dolo nella condotta contestata al convenuto.
Ora, quanto al dies a quo della decorrenza del termine prescrizionale, le condotte denunciate sono collocate in un intervallo temporale compreso tra il 2004 e il 2006, culminate, per stessa ammissione di parte attrice, nel provvedimento a firma del LO del 27.06.2006 Pt_2
(doc. 8 attrice). La percezione del danno, momento a partire del quale il creditore è posto nelle condizioni di far valere il diritto al risarcimento ex art. 2935 c.c., deve essere collocato, al più tardi, alla data del 23.10.2007, momento nel quale, successivamente alle comunicazioni (in tesi attorea) offensive e denigratorie intercorse, l'ente pubblico ha comunicato a il CP_1 mancato rinnovo del contratto n. 190/2006, avente ad oggetto i lavori di conduzione e manutenzione impianti voli notturni. Infondata e arbitraria è, al riguardo, la tesi attorea che pretende di posticipare la decorrenza del termine di prescrizione alla data di scadenza effettiva del contratto (25.01.2008).
Il dies ad quem, invece, si individua nella data del 02.07.2013, momento in cui si è perfezionata la notifica dell'atto di precetto a , su sentenza poi dichiarata nulla, a cura CP_2 dell'attore.
A dispetto di quanto sostenuto dal convenuto, il precetto è atto idoneo ad interrompere la prescrizione, costituendo valida costituzione in mora indipendentemente dalla nullità del relativo titolo giudiziale. Non può, invece, sostenersi che la notifica, nulla, relativa all'atto di citazione, abbia – in difetto di elementi di segno contrario – comunque dispiegato effetti sostanziali ai fini dell'interruzione della prescrizione (cfr. tra le altre, Cass., Sez. I, 16.05.2013,
n. 11985; Cass., Sez. I, 12.07.2018, n.18485).
In applicazione del termine ordinario di prescrizione quinquennale, la pretesa creditoria si è estinta alla data del 23.10.2012 e, quindi, precedentemente al primo atto interruttivo intervenuto solo in data 02.07.2013.
Non coglie nel segno neppure l'ulteriore argomento con il quale viene invocata la disciplina degli effetti estensivi degli atti interruttivi di cui all'art. 1310 c.c. in materia di obbligazioni solidali, per l'evidente rilievo che in assenza di un titolo negoziale e/o giudiziale, difetta l'accertamento di un'obbligazione solidale con riferimento all'illecito denunciato. Al riguardo, la pronuncia resa all'esito del giudizio di primo grado (RG. 1914/2008) è nulla nei confronti dell'odierno convenuto, dà atto di una rinuncia agli atti nei confronti dell'allora convenuto e contiene un giudizio di assenza di responsabilità nei confronti di . Pt_1 Pt_2
Infine, anche laddove si ritenesse integrato il reato di diffamazione – ciò che non è, come esposto – la disciplina dinamica della prescrizione imporrebbe comunque di ritenere il diritto prescritto.
Occorre, infatti, distinguere la percezione dell'offesa penalistica da quella del danno in senso civilistico, concretizzandosi, la prima, nel momento in cui i terzi vengono a conoscenza delle espressioni offensive, lesive dell'altrui reputazione, ossia nel caso esame evidentemente al più tardi in data 27.6.2006.
In definitiva, il Tribunale dichiara l'intervenuta prescrizione del diritto fatto valere, con assorbimento di ogni ulteriore questione di merito.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo ai sensi del D.M. n. 55/2014 avuto riguardo al valore di riferimento, parametri medi per ciascuna fase lievemente ridotti in ragione della prossimità del minimo dello scaglione. Non sussistono i presupposti per la richiesta condanna dell'attore ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pisa, definitivamente pronunciando, ogni diversa eccezione o istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- rigetta le domande di parte attrice;
- condanna in persona del legale rappresentante, a rifondere a le CP_1 CP_2 spese di lite, liquidate in € 12.000,00 per compensi, oltre spese generali 15% e C.P.A. ed
I.V.A. come per legge.
Così deciso in Pisa, 21 marzo 2025.
Il Giudice
Luca Pruneti
Nota La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.