TRIB
Sentenza 21 marzo 2025
Sentenza 21 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Varese, sentenza 21/03/2025, n. 217 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Varese |
| Numero : | 217 |
| Data del deposito : | 21 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1742/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VARESE
Prima Sezione CIVILE
Il Tribunale Ordinario di Varese, I Sezione Civile, in composizione collegiale, in persona dei seguenti Magistrati:
dott.ssa Elena Fumagalli Presidente Rel. Est. dott.ssa Arianna Carimati Giudice dott.ssa Elisabetta Donelli Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al R.G. n.1742/2024 promosso da:
(C.F. ) nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'Avv. DALL'OSTO VERA, presso il cui studio è elettivamente domiciliato, giusta procura allegata all'atto introduttivo;
RICORRENTE nei confronti di
(C.F. nato a [...] il [...], Parte_2 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
Con l'intervento del Pubblico Ministero – sede.
OGGETTO: “Divorzio: scioglimento del matrimonio”.
Parte ricorrente ha rassegnato le seguenti conclusioni come da note scritte depositate telematicamente in data 24/02/2025
CONCLUSIONI
“Voglia il Tribunale Ill.mo adito, 1. Dichiarare lo scioglimento del matrimonio celebrato in Luino in data 03.06.2017 e trascritto presso l'Ufficio di Stato Civile del Comune di Luino al n. 53 parte II serie C tra la signora e il signor;
2. Mantenere l'affidamento della Parte_1 Parte_2 Per_ figlia minore congiuntamente ai genitori autorizzandoli all'esercizio disgiunto della responsabilità genitoriale per le questioni di ordinaria amministrazione nei periodi di rispettiva permanenza con ciascun genitore;
3. Confermare il collocamento prevalente e la residenza Per_ Per_ anagrafica di presso materna;
4. Disporre, in ragione dell'età di (13 anni), che le visite tra padre e figlia avvengano in maniera libera previo accordo telefonico tra gli stessi e avviso alla
pagina 1 di 6 madre. Solo in caso in cui la modalità di visita non riesca ad avvenire in modalità libera, Per_ confermare le modalità di visita tra genitore non collocatario e , come in separazione;
5.
Confermare l'assegnazione dell'immobile familiare alla ricorrente in quanto di sua esclusiva proprietà;
6. Porre a carico del padre l'obbligo di contribuzione al mantenimento della figlia Per_ minore mediante il versamento dell'importo di € 400,00 mensili, da corrispondersi alla madre entro il giorno 10 di ogni mese, oltre rivalutazione annuale Istat, oltre il 50% delle spese straordinarie da individuarsi secondo le Linee guida del Tribunale di Varese.
7. Confermare
l'accordo intervenuto tra le parti in sede di separazione, per cui la signora può percepire Pt_1 interamente la quota di Assegno Unico in favore della figlia minore.
8. Disporre che la signora
possa detrarre fiscalmente, anche in ragione del fatto che il padre non versa mantenimento e Pt_1 Per_ spese straordinarie, il 100% dei costi sostenuti per ”.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 31/07/2024, ha adito l'intestato Tribunale al Parte_1
fine di ottenere lo scioglimento del matrimonio contratto con il sig. in Luino in Parte_2
data 03/06/2017, come da relativo Atto di Matrimonio n. 53, parte II, serie C, dell'anno 2017; da tale unione è nata la figlia , in Varese, in data 13/09/2011. Per_1
All'udienza del 3/12/2024, il procuratore di parte ricorrente ha esibito il ricorso regolarmente notificato al sig. del quale è stata dichiarata la contumacia stante la mancata Parte_2
costituzione in giudizio. Quindi il Giudice, alla luce di quanto dichiarato dalla ricorrente e risultante dagli atti di causa e dai documenti prodotti, confermava allo stato le condizioni della separazione e sotto il profilo istruttorio richiedeva agli Enti competenti informazioni in ordine alla posizione reddituale, fiscale e contributiva a partire dall'anno 2023 del sig. . Quindi rinviava la Parte_2
causa per la discussione, sostituendo la stessa con la concessione di un termine a parte ricorrente sino al 24/02/2025 per il deposito di note scritte. Depositata la documentazione da parte sia
CP_ dell' che dell'Agenzia delle Entrate (sebbene quest'ultima oltre il termine concesso) nonchè le note scritte in sostituzione dell'udienza di rimessione della causa in decisione, il Giudice rimetteva la causa al Collegio ex art. 473-bis.22 c.p.c..
***********
Sulla domanda di scioglimento del matrimonio;
La domanda di scioglimento del matrimonio contratto in Luino, in data 03/06/2017, tra
[...]
e è fondata e merita accoglimento. Pt_1 Parte_2
I fatti dedotti da parte ricorrente sono documentalmente provati (vd. copia dell'atto di matrimonio e sentenza di separazione n. 289/2023 pubblicata in data 25/03/2023 del Tribunale di Varese).
pagina 2 di 6 Non è contestato che, dalla data di comparizione delle parti avanti il Presidente in sede di separazione (udienza presidenziale del 3/12/2020), non sia intervenuta riconciliazione, né sia ripresa, sia pur temporaneamente, la convivenza.
Deve, quindi, ritenersi che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi sia ormai definitivamente venuta meno, così che sarebbe impossibile il suo ricostituirsi.
Il comportamento di parte resistente, il quale non si è costituito in giudizio nonostante la regolarità della notifica, costituisce ulteriore conferma del disinteresse del sig. alla Parte_2
prosecuzione del rapporto coniugale.
Ricorrono, pertanto, i presupposti richiesti dall'art. 3 nr. 2 let. b della L.
1.12.1970 n. 898 e successive modificazioni.
Sulla responsabilità genitoriale
Per quanto concerne l'affido di , figlia della coppia ancora minorenne, ritiene il Collegio che, Per_1
conformemente alla domanda formulata dalla ricorrente e a quanto disposto in sede di separazione, debba essere confermato l'affido condiviso della minore ad entrambi i genitori conformemente alla disciplina di legge, derogabile solo in presenza di specifiche ragioni non evidenziate e ravvisabili nel caso di specie in cui la figlia ha stabili frequentazioni anche con il genitore non collocatario.
Deve essere altresì confermato il collocamento di presso l'abitazione della madre. Per_1
Con riferimento alle facoltà di visita a favore del padre, la ricorrente ha rappresentato nel proprio ricorso che ormai da quasi un anno le visite del padre alla figlia sono sostanzialmente libere, pianificate direttamente tra e lo stesso (sul punto, nel corso della prima udienza la signora ha Per_1 dichiarato: “Mia figlia vede il padre e si accordano loro su quando vedersi, talvolta pernotta da lui”), senza bisogno di seguire il calendario disposto in sede di sentenza di separazione;
la ha Pt_1
aggiunto che tale modalità di visita si è rilevata di miglior gestione e più funzionale in relazione agli impegni extrascolastici della ragazza. Tenuto conto di ciò, in mancanza di contestazioni e di controindicazioni, deve essere accolta la richiesta di disporre, in ragione dell'età di (che Per_1 quest'anno compirà 14 anni), che le visite tra padre e figlia avvengano in maniera libera previo accordo telefonico tra gli stessi e avviso alla madre. Qualora dovessero sorgere complicazioni o incomprensioni oppure dovesse sorgere l'esigenza di regolamentare il regime delle visite e frequentazioni per una più stabile organizzazione, le stesse dovranno ritenersi disciplinate secondo il medesimo regime a suo tempo stabilito in sede di separazione dal Tribunale di Varese e segnatamente: il padre potrà vedere e tenere con sé la figlia , salvo diversi e migliori accordi Per_1
assunti tra le parti e nel rispetto delle esigenze della figlia minore:
- a fine settimana alternati dal venerdì sera alle ore 19:00 sino alla domenica sera alle ore 21:00 nonché il mercoledì pomeriggio dall'uscita dalla scuola sino alle ore 21.00;
pagina 3 di 6 - durante le vacanze estive per due settimane consecutive da concordarsi tra le parti entro la fine del mese di aprile di ogni anno;
- nel periodo natalizio, ad anni alterni, dal 23.12 al 30.12 o dal 31.12 al 6.1;
- durante le festività pasquali e le ulteriori ricorrenze ad anni alterni.
Sulle condizioni economiche
Per quanto concerne i provvedimenti di natura economica riguardanti il mantenimento della figlia minore , nata in [...], in data [...] si osserva che secondo il costante orientamento Per_1
della giurisprudenza di Cassazione, nel quantificare l'ammontare del contributo dovuto dal genitore non collocatario per il mantenimento del figlio minore, ovvero maggiorenne ma non economicamente autosufficiente, deve osservarsi il principio di proporzionalità, che richiede una valutazione comparata dei redditi di entrambi i genitori, oltre alla considerazione delle esigenze attuali dei figli e del tenore di vita da lui goduto (Cfr ex multis Cass. Sez. VI-I, ord. 1/3/2018, n.
4811).
Nel caso di specie, la situazione economico-reddituale delle parti è come di seguito compendiabile:
- La signora è occupata con un lavoro a tempo indeterminato a tempo pieno presso la Pt_1
società SPM di Brissago Valtravaglia con la qualifica di operaia con uno stipendio netto che nell'ultimo periodo (stante un periodo di malattia) è stato di circa €. 1.200/1.300,00= per tredici mensilità, oltre il 100% dell'AU di circa € 200,00; ella ha prodotto la documentazione reddituale che riporta un reddito lordo di € 9.721,00= per l'anno 2020, di €
1.286,00= per l'anno 2021 ed € 12.262=per l'anno 2022. E' onerata dal pagamento della rata del mutuo acceso sulla abitazione di sua esclusiva proprietà pari ad € 750,00 circa. In sede di prima udienza ha dichiarato: “Lavoro come operaia presso SPM a Brissago V.; il mio stipendio mensile netto è di circa €. 1200/1300 in questo periodo in cui sono stata assente per una grave malattia. Riprenderò a breve a lavorare e il mio stipendio tornerà ad
Per_ essere di circa €. 1.500”. Percepisco al 100% l'AU a favore di , ammontante ad €.
190/200 al mese”. Dato atto di ciò, si può affermare che la situazione reddituale della signora è destinata a tornare a regime pieno (il peggioramento è stato temporaneo a causa della malattia) ed il suo stipendio verrà ad attestarsi intorno ad € 1.500,00=, oltre alla ricezione al 100% dell'AU.
- Il sig. ha cessato l'attività lavorativa presso la società BG impianti srl;
dalla Pt_2
CP_ documentazione acquisita dall'Agenzia delle Entrate e dall' risulta che egli ha percepito un reddito lordo di €. 15.350,62= nell'anno di imposta 2021, di €. 18.409,98= anno di imposta 2022, di €. 18.422,23= anno di imposta 2023 (cfr. certificato situazione reddituale
Agenzia delle Entrate aggiornato al 28/02/2025); a seguito della sopravvenuta pagina 4 di 6 CP_ disoccupazione, egli ha percepito dall' l'indennità NASPI continuativamente dal
01.01.2024 fino al 30.11.2024 per un totale di €. 19.607,04= (cfr. produzione documentale
). CP_1
Alla luce della situazione reddituale delle parti come sopra riassunta, non ravvisandosi allegazioni a prova di modifiche sostanziali tali da far ritenere che si sia verificata una crescita della capacità reddituale e patrimoniale del padre (piuttosto si registra un miglioramento della situazione reddituale della madre rispetto all'epoca della separazione, iniziata quando la stessa si trovava in disoccupazione e successivamente mai chiarita sotto il profilo della capacità reddituale in maniera esaustiva), ritiene il Collegio di dover confermare l'assegno di mantenimento stabilito in sede di separazione di €. 250=, oltre alla rivalutazione nel frattempo maturata e a quella maturanda, essendo tale importo ancora idoneo a garantire il mantenimento della figlia minore in relazione alle sue necessità legate all'età; nessuna rilevanza può essere in questa sede attribuita alle sopravvenute maggiori esigenze della figlia minore (divise per i saggi di danza, costi per i trasporti e il materiale scolastico, costi per le uscite con le amiche …) dal momento che in parte si sta parlando di spese di carattere straordinario che devono essere suddivise tra i genitori al 50% secondo le linee guida del
Tribunale di Varese e in parte di spese che sono voluttuarie, tipiche della evoluzione dei ragazzi con il progredire dell'età).
Come avvenuto sino a questo momento, la madre continuerà a percepire l'AU al 100%.
La casa familiare
Deve essere confermata l'assegnazione della casa familiare sita in Brissago Valtravaglia, Via Monti
n. 1 alla signora , genitore collocatario di e proprietaria dell'immobile. Parte_1 Per_1
Altre richieste
La richiesta di cui al punto 8) delle conclusioni della ricorrente (disporre che la sig.ra possa Pt_1
detrarre fiscalmente il 100% dei costi sostenuti per ) deve essere dichiarata inammissibile nel Per_1
presente giudizio, trattandosi di questione attinente alla disciplina fiscale.
Le spese di liti
Le spese di liti devono dichiararsi irripetibili in ragione della natura della controversia e del fatto che parte convenuta non ha resistito al ricorso.
P.Q.M.
Il Tribunale di Varese in composizione collegiale, definitivamente decidendo, ogni altra e contraria istanza disattesa, così provvede:
1) DICHIARA lo scioglimento del matrimonio civile fra (C.F. Parte_1
) nato a [...] il [...], e (C.F. C.F._1 Parte_2
pagina 5 di 6 ) nato a [...] il [...], matrimonio celebrato in C.F._2
Luino in data 03/06/2017, come da relativo Atto di Matrimonio n. 53, parte II, serie C, dell'anno 2017;
2) ORDINA al competente Ufficiale di Stato Civile di procedere alle annotazioni ed alle ulteriori incombenze di legge in ordine alla presente sentenza.
3) DISPONE l'affidamento condiviso della figlia (Varese, in data 13/09/2011) ad entrambi Per_1
i genitori, con collocamento della stessa presso la madre;
4) DISPONE che il padre possa vedere e tenere con sé la figlia liberamente, previ Parte_2 accordi da prendere direttamente con la stessa anche per telefono e avviso alla madre;
qualora si rendesse necessaria una regolamentazione, si applicherà quella disposta in sede di separazione e cioè: il padre potrà vedere e tenere con sé la figlia , salvo diversi e Per_1 migliori accordi assunti tra le parti e nel rispetto delle esigenze della figlia minore:
- a fine settimana alternati dal venerdì sera alle ore 19:00 sino alla domenica sera alle ore
21:00 nonché il mercoledì pomeriggio dall'uscita dalla scuola sino alle ore 21.00;
- durante le vacanze estive per due settimane consecutive da concordarsi tra le parti entro la fine del mese di aprile di ogni anno;
- nel periodo natalizio, ad anni alterni, dal 23.12 al 30.12 o dal 31.12 al 6.1;
- durante le festività pasquali e le ulteriori ricorrenze ad anni alterni.
5) CONFERMA l'assegnazione alla madre della casa familiare sita in Brissago Valtravaglia, Via
Monti n. 1, di sua esclusiva proprietà;
6) PONE a carico del padre l'obbligo di contribuire al mantenimento della figlia mediante il versamento, entro il giorno 15 di ogni mese, dell'importo mensile di €. 250,00 come già disposto e rivalutato a seguito della separazione, somma soggetta a ulteriore rivalutazione annuale Istat di legge;
oltre al 50% delle spese straordinarie secondo il Protocollo del
Tribunale di Varese;
AU interamente percepito dalla madre sig.ra ; Parte_1
7) DICHIARA inammissibili le ulteriori domande svolte;
8) SPESE DI LITI irripetibili.
Così deciso in Varese, nella Camera di Consiglio del 20/3/2025
Il Presidente rel. Est.
Dott.ssa Elena Fumagalli
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VARESE
Prima Sezione CIVILE
Il Tribunale Ordinario di Varese, I Sezione Civile, in composizione collegiale, in persona dei seguenti Magistrati:
dott.ssa Elena Fumagalli Presidente Rel. Est. dott.ssa Arianna Carimati Giudice dott.ssa Elisabetta Donelli Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al R.G. n.1742/2024 promosso da:
(C.F. ) nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'Avv. DALL'OSTO VERA, presso il cui studio è elettivamente domiciliato, giusta procura allegata all'atto introduttivo;
RICORRENTE nei confronti di
(C.F. nato a [...] il [...], Parte_2 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
Con l'intervento del Pubblico Ministero – sede.
OGGETTO: “Divorzio: scioglimento del matrimonio”.
Parte ricorrente ha rassegnato le seguenti conclusioni come da note scritte depositate telematicamente in data 24/02/2025
CONCLUSIONI
“Voglia il Tribunale Ill.mo adito, 1. Dichiarare lo scioglimento del matrimonio celebrato in Luino in data 03.06.2017 e trascritto presso l'Ufficio di Stato Civile del Comune di Luino al n. 53 parte II serie C tra la signora e il signor;
2. Mantenere l'affidamento della Parte_1 Parte_2 Per_ figlia minore congiuntamente ai genitori autorizzandoli all'esercizio disgiunto della responsabilità genitoriale per le questioni di ordinaria amministrazione nei periodi di rispettiva permanenza con ciascun genitore;
3. Confermare il collocamento prevalente e la residenza Per_ Per_ anagrafica di presso materna;
4. Disporre, in ragione dell'età di (13 anni), che le visite tra padre e figlia avvengano in maniera libera previo accordo telefonico tra gli stessi e avviso alla
pagina 1 di 6 madre. Solo in caso in cui la modalità di visita non riesca ad avvenire in modalità libera, Per_ confermare le modalità di visita tra genitore non collocatario e , come in separazione;
5.
Confermare l'assegnazione dell'immobile familiare alla ricorrente in quanto di sua esclusiva proprietà;
6. Porre a carico del padre l'obbligo di contribuzione al mantenimento della figlia Per_ minore mediante il versamento dell'importo di € 400,00 mensili, da corrispondersi alla madre entro il giorno 10 di ogni mese, oltre rivalutazione annuale Istat, oltre il 50% delle spese straordinarie da individuarsi secondo le Linee guida del Tribunale di Varese.
7. Confermare
l'accordo intervenuto tra le parti in sede di separazione, per cui la signora può percepire Pt_1 interamente la quota di Assegno Unico in favore della figlia minore.
8. Disporre che la signora
possa detrarre fiscalmente, anche in ragione del fatto che il padre non versa mantenimento e Pt_1 Per_ spese straordinarie, il 100% dei costi sostenuti per ”.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 31/07/2024, ha adito l'intestato Tribunale al Parte_1
fine di ottenere lo scioglimento del matrimonio contratto con il sig. in Luino in Parte_2
data 03/06/2017, come da relativo Atto di Matrimonio n. 53, parte II, serie C, dell'anno 2017; da tale unione è nata la figlia , in Varese, in data 13/09/2011. Per_1
All'udienza del 3/12/2024, il procuratore di parte ricorrente ha esibito il ricorso regolarmente notificato al sig. del quale è stata dichiarata la contumacia stante la mancata Parte_2
costituzione in giudizio. Quindi il Giudice, alla luce di quanto dichiarato dalla ricorrente e risultante dagli atti di causa e dai documenti prodotti, confermava allo stato le condizioni della separazione e sotto il profilo istruttorio richiedeva agli Enti competenti informazioni in ordine alla posizione reddituale, fiscale e contributiva a partire dall'anno 2023 del sig. . Quindi rinviava la Parte_2
causa per la discussione, sostituendo la stessa con la concessione di un termine a parte ricorrente sino al 24/02/2025 per il deposito di note scritte. Depositata la documentazione da parte sia
CP_ dell' che dell'Agenzia delle Entrate (sebbene quest'ultima oltre il termine concesso) nonchè le note scritte in sostituzione dell'udienza di rimessione della causa in decisione, il Giudice rimetteva la causa al Collegio ex art. 473-bis.22 c.p.c..
***********
Sulla domanda di scioglimento del matrimonio;
La domanda di scioglimento del matrimonio contratto in Luino, in data 03/06/2017, tra
[...]
e è fondata e merita accoglimento. Pt_1 Parte_2
I fatti dedotti da parte ricorrente sono documentalmente provati (vd. copia dell'atto di matrimonio e sentenza di separazione n. 289/2023 pubblicata in data 25/03/2023 del Tribunale di Varese).
pagina 2 di 6 Non è contestato che, dalla data di comparizione delle parti avanti il Presidente in sede di separazione (udienza presidenziale del 3/12/2020), non sia intervenuta riconciliazione, né sia ripresa, sia pur temporaneamente, la convivenza.
Deve, quindi, ritenersi che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi sia ormai definitivamente venuta meno, così che sarebbe impossibile il suo ricostituirsi.
Il comportamento di parte resistente, il quale non si è costituito in giudizio nonostante la regolarità della notifica, costituisce ulteriore conferma del disinteresse del sig. alla Parte_2
prosecuzione del rapporto coniugale.
Ricorrono, pertanto, i presupposti richiesti dall'art. 3 nr. 2 let. b della L.
1.12.1970 n. 898 e successive modificazioni.
Sulla responsabilità genitoriale
Per quanto concerne l'affido di , figlia della coppia ancora minorenne, ritiene il Collegio che, Per_1
conformemente alla domanda formulata dalla ricorrente e a quanto disposto in sede di separazione, debba essere confermato l'affido condiviso della minore ad entrambi i genitori conformemente alla disciplina di legge, derogabile solo in presenza di specifiche ragioni non evidenziate e ravvisabili nel caso di specie in cui la figlia ha stabili frequentazioni anche con il genitore non collocatario.
Deve essere altresì confermato il collocamento di presso l'abitazione della madre. Per_1
Con riferimento alle facoltà di visita a favore del padre, la ricorrente ha rappresentato nel proprio ricorso che ormai da quasi un anno le visite del padre alla figlia sono sostanzialmente libere, pianificate direttamente tra e lo stesso (sul punto, nel corso della prima udienza la signora ha Per_1 dichiarato: “Mia figlia vede il padre e si accordano loro su quando vedersi, talvolta pernotta da lui”), senza bisogno di seguire il calendario disposto in sede di sentenza di separazione;
la ha Pt_1
aggiunto che tale modalità di visita si è rilevata di miglior gestione e più funzionale in relazione agli impegni extrascolastici della ragazza. Tenuto conto di ciò, in mancanza di contestazioni e di controindicazioni, deve essere accolta la richiesta di disporre, in ragione dell'età di (che Per_1 quest'anno compirà 14 anni), che le visite tra padre e figlia avvengano in maniera libera previo accordo telefonico tra gli stessi e avviso alla madre. Qualora dovessero sorgere complicazioni o incomprensioni oppure dovesse sorgere l'esigenza di regolamentare il regime delle visite e frequentazioni per una più stabile organizzazione, le stesse dovranno ritenersi disciplinate secondo il medesimo regime a suo tempo stabilito in sede di separazione dal Tribunale di Varese e segnatamente: il padre potrà vedere e tenere con sé la figlia , salvo diversi e migliori accordi Per_1
assunti tra le parti e nel rispetto delle esigenze della figlia minore:
- a fine settimana alternati dal venerdì sera alle ore 19:00 sino alla domenica sera alle ore 21:00 nonché il mercoledì pomeriggio dall'uscita dalla scuola sino alle ore 21.00;
pagina 3 di 6 - durante le vacanze estive per due settimane consecutive da concordarsi tra le parti entro la fine del mese di aprile di ogni anno;
- nel periodo natalizio, ad anni alterni, dal 23.12 al 30.12 o dal 31.12 al 6.1;
- durante le festività pasquali e le ulteriori ricorrenze ad anni alterni.
Sulle condizioni economiche
Per quanto concerne i provvedimenti di natura economica riguardanti il mantenimento della figlia minore , nata in [...], in data [...] si osserva che secondo il costante orientamento Per_1
della giurisprudenza di Cassazione, nel quantificare l'ammontare del contributo dovuto dal genitore non collocatario per il mantenimento del figlio minore, ovvero maggiorenne ma non economicamente autosufficiente, deve osservarsi il principio di proporzionalità, che richiede una valutazione comparata dei redditi di entrambi i genitori, oltre alla considerazione delle esigenze attuali dei figli e del tenore di vita da lui goduto (Cfr ex multis Cass. Sez. VI-I, ord. 1/3/2018, n.
4811).
Nel caso di specie, la situazione economico-reddituale delle parti è come di seguito compendiabile:
- La signora è occupata con un lavoro a tempo indeterminato a tempo pieno presso la Pt_1
società SPM di Brissago Valtravaglia con la qualifica di operaia con uno stipendio netto che nell'ultimo periodo (stante un periodo di malattia) è stato di circa €. 1.200/1.300,00= per tredici mensilità, oltre il 100% dell'AU di circa € 200,00; ella ha prodotto la documentazione reddituale che riporta un reddito lordo di € 9.721,00= per l'anno 2020, di €
1.286,00= per l'anno 2021 ed € 12.262=per l'anno 2022. E' onerata dal pagamento della rata del mutuo acceso sulla abitazione di sua esclusiva proprietà pari ad € 750,00 circa. In sede di prima udienza ha dichiarato: “Lavoro come operaia presso SPM a Brissago V.; il mio stipendio mensile netto è di circa €. 1200/1300 in questo periodo in cui sono stata assente per una grave malattia. Riprenderò a breve a lavorare e il mio stipendio tornerà ad
Per_ essere di circa €. 1.500”. Percepisco al 100% l'AU a favore di , ammontante ad €.
190/200 al mese”. Dato atto di ciò, si può affermare che la situazione reddituale della signora è destinata a tornare a regime pieno (il peggioramento è stato temporaneo a causa della malattia) ed il suo stipendio verrà ad attestarsi intorno ad € 1.500,00=, oltre alla ricezione al 100% dell'AU.
- Il sig. ha cessato l'attività lavorativa presso la società BG impianti srl;
dalla Pt_2
CP_ documentazione acquisita dall'Agenzia delle Entrate e dall' risulta che egli ha percepito un reddito lordo di €. 15.350,62= nell'anno di imposta 2021, di €. 18.409,98= anno di imposta 2022, di €. 18.422,23= anno di imposta 2023 (cfr. certificato situazione reddituale
Agenzia delle Entrate aggiornato al 28/02/2025); a seguito della sopravvenuta pagina 4 di 6 CP_ disoccupazione, egli ha percepito dall' l'indennità NASPI continuativamente dal
01.01.2024 fino al 30.11.2024 per un totale di €. 19.607,04= (cfr. produzione documentale
). CP_1
Alla luce della situazione reddituale delle parti come sopra riassunta, non ravvisandosi allegazioni a prova di modifiche sostanziali tali da far ritenere che si sia verificata una crescita della capacità reddituale e patrimoniale del padre (piuttosto si registra un miglioramento della situazione reddituale della madre rispetto all'epoca della separazione, iniziata quando la stessa si trovava in disoccupazione e successivamente mai chiarita sotto il profilo della capacità reddituale in maniera esaustiva), ritiene il Collegio di dover confermare l'assegno di mantenimento stabilito in sede di separazione di €. 250=, oltre alla rivalutazione nel frattempo maturata e a quella maturanda, essendo tale importo ancora idoneo a garantire il mantenimento della figlia minore in relazione alle sue necessità legate all'età; nessuna rilevanza può essere in questa sede attribuita alle sopravvenute maggiori esigenze della figlia minore (divise per i saggi di danza, costi per i trasporti e il materiale scolastico, costi per le uscite con le amiche …) dal momento che in parte si sta parlando di spese di carattere straordinario che devono essere suddivise tra i genitori al 50% secondo le linee guida del
Tribunale di Varese e in parte di spese che sono voluttuarie, tipiche della evoluzione dei ragazzi con il progredire dell'età).
Come avvenuto sino a questo momento, la madre continuerà a percepire l'AU al 100%.
La casa familiare
Deve essere confermata l'assegnazione della casa familiare sita in Brissago Valtravaglia, Via Monti
n. 1 alla signora , genitore collocatario di e proprietaria dell'immobile. Parte_1 Per_1
Altre richieste
La richiesta di cui al punto 8) delle conclusioni della ricorrente (disporre che la sig.ra possa Pt_1
detrarre fiscalmente il 100% dei costi sostenuti per ) deve essere dichiarata inammissibile nel Per_1
presente giudizio, trattandosi di questione attinente alla disciplina fiscale.
Le spese di liti
Le spese di liti devono dichiararsi irripetibili in ragione della natura della controversia e del fatto che parte convenuta non ha resistito al ricorso.
P.Q.M.
Il Tribunale di Varese in composizione collegiale, definitivamente decidendo, ogni altra e contraria istanza disattesa, così provvede:
1) DICHIARA lo scioglimento del matrimonio civile fra (C.F. Parte_1
) nato a [...] il [...], e (C.F. C.F._1 Parte_2
pagina 5 di 6 ) nato a [...] il [...], matrimonio celebrato in C.F._2
Luino in data 03/06/2017, come da relativo Atto di Matrimonio n. 53, parte II, serie C, dell'anno 2017;
2) ORDINA al competente Ufficiale di Stato Civile di procedere alle annotazioni ed alle ulteriori incombenze di legge in ordine alla presente sentenza.
3) DISPONE l'affidamento condiviso della figlia (Varese, in data 13/09/2011) ad entrambi Per_1
i genitori, con collocamento della stessa presso la madre;
4) DISPONE che il padre possa vedere e tenere con sé la figlia liberamente, previ Parte_2 accordi da prendere direttamente con la stessa anche per telefono e avviso alla madre;
qualora si rendesse necessaria una regolamentazione, si applicherà quella disposta in sede di separazione e cioè: il padre potrà vedere e tenere con sé la figlia , salvo diversi e Per_1 migliori accordi assunti tra le parti e nel rispetto delle esigenze della figlia minore:
- a fine settimana alternati dal venerdì sera alle ore 19:00 sino alla domenica sera alle ore
21:00 nonché il mercoledì pomeriggio dall'uscita dalla scuola sino alle ore 21.00;
- durante le vacanze estive per due settimane consecutive da concordarsi tra le parti entro la fine del mese di aprile di ogni anno;
- nel periodo natalizio, ad anni alterni, dal 23.12 al 30.12 o dal 31.12 al 6.1;
- durante le festività pasquali e le ulteriori ricorrenze ad anni alterni.
5) CONFERMA l'assegnazione alla madre della casa familiare sita in Brissago Valtravaglia, Via
Monti n. 1, di sua esclusiva proprietà;
6) PONE a carico del padre l'obbligo di contribuire al mantenimento della figlia mediante il versamento, entro il giorno 15 di ogni mese, dell'importo mensile di €. 250,00 come già disposto e rivalutato a seguito della separazione, somma soggetta a ulteriore rivalutazione annuale Istat di legge;
oltre al 50% delle spese straordinarie secondo il Protocollo del
Tribunale di Varese;
AU interamente percepito dalla madre sig.ra ; Parte_1
7) DICHIARA inammissibili le ulteriori domande svolte;
8) SPESE DI LITI irripetibili.
Così deciso in Varese, nella Camera di Consiglio del 20/3/2025
Il Presidente rel. Est.
Dott.ssa Elena Fumagalli
pagina 6 di 6