Sentenza 17 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Torino, sez. III, sentenza 17/06/2025, n. 1018 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Torino |
| Numero : | 1018 |
| Data del deposito : | 17 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 17/06/2025
N. 01018/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00564/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 564 del 2021, proposto da
Novamin S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Federico Peres, Alessandro Kiniger, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Provincia di Novara, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Edoardo Pozzi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Provincia di Novara – Servizio Tutela e Valorizzazione Ambientale, non costituito in giudizio;
nei confronti
Arpa Piemonte, Arpa Piemonte – Dipartimento Piemonte Nord Est, Comune di Biandrate, Azienda Sanitaria Locale di Novara – Asl No, non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
della Determinazione Dirigenziale della Provincia di Novara – Settore Tutela e Valorizzazione Ambientale – Ufficio Aria, Rumore, Energia, Metanodotti, n. 754 del 8 aprile 2021 recante “Novamin S.r.l. – Autorizzazione Unica Ambientale – Diffida in materia di emissioni in atmosfera”, trasmessa a mezzo PEC in data 12 aprile 2021; di ogni altro provvedimento, atto, comportamento presupposto, connesso e consequenziale, anche se non conosciuto, quali, per quanto occorrer possa, la relazione tecnica ARPA prot. n. 5232 del 23 febbraio 2021 e la nota della stessa ARPA prot. n. 9849 del 6 aprile 2021 non in possesso della Società, rispetto alle quali ci si riserva la possibilità sin da subito di presentare motivi aggiunti di ricorso.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Provincia di Novara;
Vista la memoria del 30.4.2025 con la quale parte ricorrente dichiara di non aver più interesse al ricorso;
Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 17 giugno 2025 la dott.ssa Rosa Perna e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Considerato che, in vista della discussione del ricorso alla odierna Udienza Pubblica, il difensore della parte ricorrente ha dichiarato, con nota del 30.4.2025, il venir meno dell’interesse alla decisione del proposto gravame avverso gli atti di cui in epigrafe;
Rilevato che, con il successivo verificarsi delle circostanze rappresentate dal procuratore della parte ricorrente, si è realizzata l’elisione dell’interesse alla definizione nel merito del presente giudizio, cosicché al Collegio non resta che darne atto e dichiarare l’improcedibilità del ricorso, come integrato da motivi aggiunti, per sopravvenuta carenza di interesse;
Ritenuto di dover compensare le spese del presente giudizio;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 17 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:
Rosa Perna, Presidente, Estensore
Alessandro Cappadonia, Referendario
Giovanni Francesco Perilongo, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Rosa Perna |
IL SEGRETARIO