Sentenza 26 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Paola, sentenza 26/05/2025, n. 533 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Paola |
| Numero : | 533 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2025 |
Testo completo
N. 621/2021 GA
TRIBUNALE DI PAOLA
SEZIONE CIVILE
* * *
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Paola, Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona del dott. Antonio SCORTECCI, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di Ruolo Generale degli Affari Contenziosi in epigrafe tra
Avv. (C.F.: ), difeso da sé medesimo ex Parte_1 C.F._1
art. 86 cod. proc. civ.
- attore - contro
C.F. CP_1 P.IVA_1
- convenuta, contumace -
e
C.F. - P.I.: , quale impresa designata per il Controparte_2 P.IVA_2
per il Fondo di Garanzia Vittime della Strada, rappresentata e difesa dagli Avv.ti
Alberto GRIMALDI (C.F. ) e Flavio GRIMALDI (C.F. C.F._2
) C.F._3
- convenuta -
e
(C.F. Controparte_3
), rappresentata e difesa dall'Avv. Maria ALFANO (C.F. P.IVA_3
) C.F._4
- intervenuta -
CONCLUSIONI: come da atti e verbali di causa
1
1.1. – Con atto di citazione ritualmente notificato a mezzo pec il 26.4.2021, l'Avv.
ha convenuto in giudizio la (Fondo di Garanzia Parte_1 CP_1
Vittime della Strada) e la (impresa designata per il Fondo di Controparte_2
Garanzia Vittime della Strada), al fine di sentirle condannare al pagamento di €
693.706,00 o del diverso importo di giustizia, oltre la somma da quantificarsi per avere avuto necessità di sottoscrivere un prestito personale, rivalutazione e interessi legali, a titolo di risarcimento dei danni (patrimoniali e non) subiti in conseguenza del sinistro verificatosi il 26.7.2013, nel Comune di San Lucido, per colpa esclusiva del conducente di un motociclo non identificato.
Ha dedotto, in particolare, che:
- nelle predette circostanze, verso le ore 12,30 circa, a bordo del ciclomotore
Yamaha X City tg. DY13201 di proprietà di immettendosi Parte_2 da Piazza Monumento sulla Via San Giovanni, all'altezza della fontana pubblica, era costretto a spostarsi repentinamente sulla destra poiché la sua corsia veniva invasa da un ciclomotore di colore nero, proveniente, a velocità sostenuta, dal senso di marcia opposto, condotto da una persona che usava il casco;
- nonostante il tentativo di evitare l'impatto, veniva urtato all'altezza dello sterzo e, per questo, cadeva rovinosamente a terra, mentre il centauro si dileguava, approfittando delle numerose viuzze del centro storico;
- soccorso dai presenti, era trasportato dai sopraggiunti sanitari del 118, presso l'Ospedale di Paola, dal quale veniva dimesso il 27.8.2013 con diagnosi di
“politrauma, contusione con versamento caviglia dx, contusione ginocchio dx, frattura composta ileo femorale dx, contusione arcata dentale dx, escoriazioni multiple” e la “frattura lussazione periulnare trans scafoidea dx” ed indicazione a rivolgersi a centro ortopedico di alta specializzazione;
- successivamente, dal 28.8.2013 al 10.9.2013 e, poi, dal 2.7.2014 al 7.7.2014
era ricoverato presso il Policlinico Universitario di Modena per due interventi chirurgici alla mano destra, cui seguivano controlli e cicli di fisioterapia;
2 - ciononostante, aveva perso quasi totalmente la funzionalità della mano destra e, quindi, la possibilità di praticare i precedenti hobby e di esercitare la professione di avvocato come prima;
- aveva denunciato l'accaduto presso i Carabinieri di San Lucido, ma il relativo procedimento contro ignoti (n. 76/14 Mod. 44), era stato definito con decreto di archiviazione del GIP di Paola in quanto non era stato possibile individuare il responsabile dell'incidente;
- poiché la richiesta risarcitoria rivolta alla (già Controparte_2 [...]
) ed alla era rimasta priva di riscontro, aveva CP_4 CP_1 avviato l'ATP n. 837/2014 GA, concluso con la consulenza redatta l'11.2.2019 dal CT dott. , che aveva riconosciuto il nesso di Persona_1
causalità, postumi permanenti nella misura del 30% con cinestesi lavorativa ed inabilità temporanea per 29 giorni al 100%, 60 giorni al 75% e 150 giorni al
50%, ritenendo congrue le spese sanitarie sostenute e documentate nella misura di € 1.276,58;
- le considerazioni cliniche e medico legali del dott. erano Per_1
sovrapponibili a quelle rese dal dott. il 23.2.2019, CT Persona_2 nell'ATP n. 417/2018 GA (funzionale ad ottenere il ristoro per il medesimo danno in virtù della polizza infortuni stipulata con la
[...]
), anche se in tale sede i medesimi postumi permanenti Controparte_5
erano stati stimati nel 43% di invalidità;
- nel complesso aveva subito i seguenti danni: 43% di invalidità permanente, oltre inabilità temporanea, come riconosciuto nella CT , da Per_2
liquidare sulla base delle tabelle milanesi con la personalizzazione massima
(per non avere più potuto guidare la moto, praticare il tennis, dedicarsi al bricolage, guidare veicoli con il cambio manuale); € 50.000,00 per danno morale;
€ 1.276,58 per spese mediche riconosciute;
€ 2.816,56 per spese viaggi e pernottamenti controlli;
€ 991,14 per spese vitto e alloggio sostenute per il fratello ( , quale accompagnatore;
€ 113.920,00 per Persona_3
danno patrimoniale da perdita di guadagni da attività lavorativa già maturata in relazione agli anni dal 2013 al 2018; € 100.981,00 per danno patrimoniale futuro da perdita di guadagni lavorativi;
costi (da quantificarsi) del finanziamento sottoscritto dalla moglie, , il 6.2.2020, con la Parte_2
3 Contr per fronteggiare le esigenze di liquidità correlate alla contrazione dell'attività lavorativa dell'Avv. Pt_1
1.2. – Si è costituita la , quale impresa designata FGVS, che Controparte_2
ha eccepito:
- in via preliminare, l'improponibilità e improcedibilità della domanda per la mancata messa in mora della ex art. 287 CdA e per la non consentita CP_1
duplicazione di pagamenti per lo stesso sinistro attesa l'operatività di polizza infortuni azionata dall'attore per il medesimo sinistro dichiarato;
- il proprio difetto di legittimazione passiva, in mancanza di prova dell'esistenza del veicolo “pirata”, della responsabilità di quest'ultimo, della pronta denuncia del danneggiato all'autorità di PS e dell'esito negativo delle indagini;
- la prescrizione del credito, in mancanza di atti interruttivi;
- l'imputazione del sinistro alla responsabilità esclusiva o concorrente del danneggiato;
- il difetto di prova dei danni dedotti.
Ha, quindi, chiesto di dichiarare l'inammissibilità, improponibilità o improcedibilità della domanda o di rigettarla per infondatezza o di accoglierla in minor misura.
1.3. – , invece, rimasta contumace. CP_1
1.4. – È intervenuta volontariamente la Controparte_3
(di seguito, in breve, , la quale ha
[...] CP_3 evidenziato di avere corrisposto all'Avv. per la sua temporanea Pt_1
impossibilità di esercizio della professione forense in conseguenza del sinistro del
26.8.2013 (come accertata attraverso le relazioni del medico incaricato, dott. Per_1
dell'8.5.2014 e del 18.7.2014), dapprima € 6.701,59 (delibera del 16.10.2014)
[...]
e poi € 4.809,15 (delibera del 16.9.2015), per un totale di € 11.510,74 a titolo di indennità ex artt. 18, 2° e 3° comma, l. 141/1992, 14, lett. a1), 10 e 13 Regolamento della del 25.10.2004. CP_3
Ha, pertanto, chiesto di accertare: la responsabilità esclusiva del conducente del motociclo rimasto non identificato;
la già avvenuta liquidazione di € 11.510,74 in favore dell'Avv. il proprio diritto a surrogarsi – ai sensi degli artt. 142 CdA, Pt_1
1916 c.c. e dell'impegno assunto, con la domanda indennitaria, dall'Avv. Pt_1
ex art. 1201 c.c. – nella posizione del danneggiato nei confronti delle società convenute,
4 fino alla concorrenza del predetto importo (o alla minore somma di giustizia), oltre interessi dal dovuto.
1.5. – Nel corso dell'istruttoria è stato sentito il teste il teste ed Testimone_1
espletata CT medico-legale a cura della dott.ssa (cfr. relazione Persona_4
depositata il 31.3.2025).
2.1. – Ciò posto, è infondata l'eccezione pregiudiziale di improcedibilità per violazione dell'art. 287 d.lgs. 205/2009, del resto, genericamente formulata.
Parte attrice ha, infatti, dimostrato di avere richiesto, con raccomandata, il risarcimento dei danni alla , quale impresa designata per il FGVS, ed alla Controparte_2
(cfr. allegato 12, contenente le raccomandate con gli avvisi di ricevimenti dai CP_1
quali risultano le consegne alla il 12.11.2013 ed alla il CP_2 CP_1
18.12.2013).
In mancanza di risposta, con ricorso depositato il 15.5.2014 – ben oltre il termine minimo di 60 giorni previsto dall'art. 287, 1° comma, d.lgs. 205/2009 dalle predette raccomandate –, ha proposto l'accertamento tecnico preventivo, anche ai fini conciliativi, iscritto con il n. 837/2014 GA, nel cui ambito è stata espletata la CT del dott. (cfr. relazione depositata il 18.4.2019). Persona_1
Ha poi avviato – con atto di citazione notificato a mezzo pec il 26.4.2021 alle convenute
– l'odierno giudizio.
Risulta, quindi, rispettata, senza alcun dubbio, la condizione di procedibilità prevista dal primo comma dell'art. 287 d.lgs. 205/2009.
2.2. – È infondata anche l'eccezione preliminare di merito, anch'essa genericamente formulata.
Il termine di prescrizione ex artt. 2947, 3° comma, cod. proc. civ., 157, 582 e 583 n. 1 cod. pen. è di sette anni.
Esso è stato ripetutamente interrotto e non è mai interamente maturato.
In particolare, dopo il sinistro del 26.7.2013, l'attore ha formulato, in via stragiudiziale, domanda risarcitoria con le summenzionate raccomandate, effettivamente ricevute dalla e dalla rispettivamente il 12.11.2013 ed alla il CP_2 CP_1 CP_1
18.12.2013.
Successivamente, ha promosso, con ricorso depositato il 15.5.2014, l'ATP n. 837/2014
GA, definito con il decreto di liquidazione compensi CT depositato il 2.5.2019, dopo il deposito della relazione finale il 18.4.2019.
5 Infine, dopo la predetta definizione dell'ATP, ha proposto, con atto di citazione notificato con pec del 26.4.2021, l'odierno giudizio.
Per di più, l'attore ha prodotto le numerose raccomandate ripetutamente spedite nel tempo alla ed alla a fini interruttivi della prescrizione (cfr. CP_2 CP_1 allegato 12 all'atto introduttivo).
2.3. – Nel merito, la domanda va accolta nei termini appresso indicati.
2.3.1. – Invero, la deposizione del testimone oculare – il quale Testimone_1 viaggiava, a bordo del suo furgone, immediatamente dietro il motociclo dell'attore – consente di accertare non solo il verificarsi del sinistro nei termini descritti nell'atto introduttivo ma anche la responsabilità esclusiva in capo al conducente del motociclo non identificato per avere “tagliato la strada” all'Avv. che, a bordo del Pt_1 suo mezzo, procedeva ad “andatura lenta” (cfr. teste “ho assistito Tes_1 all'incidente subito circa 10 anni fa dall'Avv. nel Comune di San Lucido. Pt_1
Io ero alla guida del mio furgone e mi trovavo dietro l'Avv. alla guida di Pt_1
uno scooter. […] Stavamo uscendo, ad andatura lenta, dal centro storico di San Lucido.
Un altro scooter, di colore scuro, proveniva speditamente da senso di marcia opposto al nostro, ha tagliato la strada all'Avv. al centro dell'incrocio e lo ha Pt_1 investito. L'investitore indossava il casco e non si è fermato. Non sono riuscito a vedere la targa. Si è trattato di un attimo. […] Mi sono subito avvicinato per prestare soccorso all'Avvocato, che era svenuto ed aveva perso i sensi. Sono arrivate tante persone. Una signora ha chiamato l'autoambulanza. Sono andato via prima dell'arrivo dell'autoambulanza. Non so dire quando l'Avvocato ha ripreso i sensi perché sono andato subito via in quanto avevo fretta. Quando l'ho visto io, l'Avv. aveva perso i sensi e, quindi, neppure si lamentava”).
Analoghe sono le dichiarazioni rese dal medesimo l'11.11.2013 presso i Tes_1
CC di San Lucido, allorquando ha altresì precisato che il ciclomotore non identificato viaggiava a velocità elevata e che si è rapidamente dileguato tra le numerose stradine del centro storico (cfr. pag. 10 degli atti di indagini allegati con il n. 10 all'atto di citazione).
Dunque, sono concretamente accertati sia il comportamento colposo del veicolo investitore sia il comportamento corretto dell'attore, con conseguente superamento della presunzione di pari responsabilità di cui all'art. 2054, 2° comma, cod. civ..
6 2.3.2. – Il sinistro è stato, quindi, cagionato da motociclo rimasto non identificato ai sensi dell'art. 283, 1° comma, lett. a) CdA, per circostanze obiettive, certamente non imputabili a negligenza della vittima.
L'Avv. infatti, ha perso i sensi dopo la caduta, mentre colui che lo ha Pt_1
investito, con la testa coperta dal casco, è rapidamente fuggito nelle stradine del centro storico di San Lucido, tanto che neppure il testimone oculare, è Testimone_1 riuscito a notare il numero di targa o altri elementi utile all'attività di ricerca.
Ancora, l'Avv. condotto in Ospedale con il servizio 118, al termine dei Pt_1
due ricoveri consecutivi, appena è stato in condizione di sporgere denuncia, in data
11.9.2013, si è presentato ai CC di San Lucido per raccontare l'occorso (cfr. allegato 10 atto introduttivo).
Tuttavia, neppure le indagini espletate (durante le quale, come detto, sono state assunte le sit dell'unico teste oculare), hanno consentito di pervenire all'identificazione dell'investitore, tanto che, per tale ragione, il procedimento penale scaturito è rimasto contro ignoti (n. 76/14 Mod. 44) ed è stato definito con il decreto di archiviazione del
31.1.2014 del GIP di Paola (cfr. allegato 10 atto introduttivo).
In definitiva, pertanto, nessun rimprovero può muoversi all'attore per non essere stato identificato l'investitore.
2.3.3. – Può, quindi, procedersi alla liquidazione dei danni.
2.3.3.1. – Le lesioni subite dall'attore in conseguenza del sinistro per cui è causa sono state accertate con la CT redatta dal dott. nel corso dell'ATP iscritto Persona_1 al n. 837/2014: “gravi esiti algico disfunzionali di complesse plurilesioni fratturative- lussative polso dx inizialmente trattate (28.08.2013) con riduzione e sintesi della frattura dello scafoide e della frattura dello stiloide radiale e riduzione della lussazione perilunare per frattura transcafo-transtriquetro perilunare polso dx - successivamente trattate (03.07.2014), per sopravvenuta degenerazione artrosica a carico delle articolazioni radio carpica e medio carpica, con resezione della prima filiera del carpo ed applicazione di protesi RCPI alla testa del capitato (con attuali fenomeni degenerativi osteocondrali ed alterazioni strutturali intercarpali – RMN accertati); esiti disestetici post chirurgici alla mano dx e di ferite escoriate multiple;
esiti di infrazione ala iliaca dx;
disturbo dell'adattamento con ansia e umore depresso e insonnia farmacoresistente”.
7 Ciò che è realmente controverso tra le parti non sono le lesioni riportate dall'attore in conseguenza del sinistro, ma loro quantificazione in termini di danno biologico.
Infatti, le puntuali critiche (non superate in sede di risposta) rivolte alla stima del dott.
(30% di IP) ed il suo rilevante contrasto con la ben diversa quantificazione Per_1
(43% di IP) resa da altro CT, dott. , nell'ATP n. 417/2018 Persona_2
GA (funzionale ad ottenere il ristoro per il medesimo danno in virtù della polizza infortuni stipulata con la ) hanno portato Controparte_5 all'espletamento di ulteriore CT a cura della dott.ssa , le cui Persona_5
valutazioni, conformi a quelle del dott. , sono analiticamente illustrate, Per_2
immuni da incongruenze e del tutto condivisibili.
Più specificamente, secondo la CT , “vista la complessità̀ del quadro Per_4
clinico-funzionale oggi esitato nel p. si ritiene di poter proporre un ragionamento valutativo partendo dalla voce di danno prevista dalle tabelle IMLA del 2016 in cui alla voce di danno “Perdita anatomica dell'avambraccio, a livello compreso fra terzo prossimale e terzo distale, o perdita totale della mano, in rapporto alla possibilità di applicazione di protesi efficace. La possibilità di applicare protesi funzionali cinematiche o ad energia esterna, solitamente condizionata dalla tipologia del moncone, può consentire parziali recuperi della funzione prensile”, per l'arto domi- nante, attribuisce un tasso compreso tra il 50-55%. Orbene, non trovandoci di fronte alla perdita anatomica del polso e della mano, ma trovandoci in una condizione di subanchilosi del polso e perdita della capacità prensile della mano si ritiene possa escludersi il raggiungimento della soglia del 50% prevista per la amputazione. Per la perdita di tutte le dita della mano (in senso anatomico) le suddette tabelle attribuiscono un tasso di danno biologico del 48%. Anche questa valutazione non sarebbe coerente comunque con la situazione attuale residuata nel p. Orbene, nel caso in esame la funzionalità̀ della mano è gravemente compromessa e il polso presenta una importante rigidità̀ in presenza degli esiti dei multipli interventi per cui si ritiene valutabile nel complesso un tasso di danno biologico del 35-38%. Tale percentuale ricomprende ovviamente tutti gli esiti post traumatici, anatomico-funzionali, algico-distestesici ed estetici. Ad essi andrà̀ aggiunto il danno psichico inquadrabile come disturbo cronico dell'adattamento cui può̀ essere attribuito (come nel caso di specie definibile non complicato) un tasso del 6% e gli esiti della infrazione del bacino al più̀ valutabili nella misura dell'1%. Il tasso complessivo di danno biologico oggi valutabile come lesione
8 dell'integrità psico fisica dell'avv.to risulta stimabile nella misura del 43% Pt_1
(quarantatré̀ punti percentuali) di esclusivo danno biologico”, oltre ITT di 30 giorni
(relativa ai periodi di ricovero e divieto di carico prescritti), seguita da ITP progressivamente decrescente in relazione ai periodi di terapie ed immobilizzazione del polso “mediamente valutabili sul 75% per 6 mesi ed ulteriori 6 mesi al 50%“; inoltre,
“Il quadro clinico obiettivo oggi rilevato ha messo in evidenza la rigidità̀ del polso e la grave compromissione funzionale della mano, oltre che l'importante componente algica. Ciò̀ determina una grave compromissione della capacità lavorativa nell'uso del pc. La flessione delle dita della mano destra è fortemente compromessa e la componente disestesica impedisce l'uso della stessa al PC”.
Va, quindi, riconosciuto all'attore – alla luce delle tabelle milanesi edite nel 2024, tenuto conto dei 52 anni di età dell'attore (nato [...]) all'epoca del sinistro (il
26.8.2013) – l'importo complessivo di € 397.316,00 a titolo di danni non patrimoniali, così calcolato:
- € 210.281,00 a titolo di danno biologico permanente in relazione al predetto
43% di invalidità, aumentato del 50% e quindi, fino ad € 315.421,00 per sofferenza soggettiva (normalmente correlata alle lesioni secondo il sistema di liquidazione tabellare milanese), con personalizzazione massima in relazione alla gravi cenestesi lavorativa accertata (cfr. CT : “il quadro Per_4 clinico obiettivo oggi rilevato ha messo in evidenza la rigidità̀ del polso e la grave compromissione funzionale della mano, oltre che l'importante componente algica. Ciò̀ determina una grave compromissione della capacità lavorativa nell'uso del pc. La flessione delle dita della mano destra è fortemente compromessa e la componente disestesica impedisce l'uso della stessa al PC”), per un totale di € 367.991,00;
- € 29.325,00 per danno biologico temporaneo (di cui € 3.450,00 per 30 gg di IT al 100%, € 15.525,00 per 180 gg. di IT al 75%, € 10.350,00 per 180 gg di IT al
50%).sta
Il totale, già determinato all'attualità, deve, inoltre, essere maggiorato degli interessi al tasso legale, da calcolarsi sulla somma suindicata, devalutata alla data dell'evento (26.8.2013) e successivamente rivalutata anno per anno sino alla pubblicazione della presente sentenza, nonché degli interessi al tasso legale, sulla
9 somma così determinata (divenuta debito di valuta) dalla predetta data di pubblicazione al soddisfo.
2.3.3.2. – Il pregiudizio patrimoniale da danno emergente è documentato per il complessivo importo di € 5.060,28, così determinato:
- € 1.276,58 per spese mediche ritenute congrue dal CT GRECO nell'ATP
837/2014 GA;
- € 3.783,70 per spese viaggi, vitto e pernottamenti per sé ed un accompagnatore in occasione dei ricoveri e controlli, pari alla sommatoria degli importi delle ricevute allegate con il n. 20 (ad eccezione della prima in quanto priva di data)
e con il n. 24 in concomitanza con i giorni di presenza a Modena in linea con la documentazione sanitaria prodotta (cfr. all. 5 pagg. 2, 117; all. 8 pagg.
2,3,7,10,12; all. 7 pag. 2)
I predetti importi devono essere rivalutati, secondo l'indice FOI dell'ISTAT, dalle date in cui sono stati sostenuti fino alla pubblicazione della presente sentenza ed ulteriormente maggiorati degli interessi legali dalle data in cui sono stati sostenuti sulle somme originarie, rivalutate anno per anno, fino alla pubblicazione della presente sentenza e, successivamente, sulla somma così ottenuta (dopo rivalutazione ed interessi legali fino alla pubblicazione della presente sentenza) fino al soddisfo.
Invece, non vi è la minima prova, neppure presuntiva, che possa rendere plausibile che il prestito sottoscritto dalla moglie dell'attrice, con il Parte_2 CP_7
6.2.2020 fosse funzionale a soddisfare esigenze di liquidità dell'attore riconducibili, sul piano della causalità giuridica, all'accertata lesione dell'integrità psicofisica. Invero, la moglie ben potrebbe avere contratto il prestito per esigenze personali o anche familiari del tutto indipendenti dal sinistro per cui è causa. Peraltro, neppure è spiegato perché il prestito non sia stato stipulato personalmente dall'Avv. come sarebbe Pt_1
stato ragionevole attendersi se fosse stato effettivamente funzionale a soddisfare le sue esigenze di liquidità per sopperire a minori entrate provenienti dalla sua attività professionale. Ma soprattutto è nettamente smentito quest'ultimo asserto: come a breve si vedrà, il reddito medio dell'Avv. negli anni successivi all'incidente, è Pt_1
addirittura aumentato.
2.3.3.3. – Quanto al danno patrimoniale da lucro cessante, nessuno dubita che, per un periodo, l'Avv. sia stato totalmente impossibilitato all'esercizio della Pt_1 professione forense: ciò ha determinato la a corrispondergli € CP_3
10 11.510,74 a titolo di indennità ex artt. 18, 2° e 3° comma, l. 141/1992, 14, lett. a1), 10 e
13 del relativo Regolamento.
Non è, invece, provato che tale impossibilità sia divenuta permanente o neppure che abbia causato una significativa riduzione della capacità lavorativa specifica con effettiva contrazione dei guadagni.
Se il reddito medio dichiarato nei tre anni precedenti il sinistro era di € 27.579,00 (€
19.980,00 nel 2010; € 26.207,00 nel 2011 ed € 36.551,00 nel 2012), a ben vedere, nei sei anni successivi (compreso quello in cui si è verificato l'incidente) è persino aumentato, in quanto pari ad € 36.173,00 l'anno (€ 16.536,00 nel 2013; 33.713,00 nel
2014; € 52.419,00 nel 2015; € 72.098,00 nel 2016; € 22.405,00 nel 2017; € 19.868,00 nel 2018).
Secondo l'attore, tuttavia, i redditi 2014, 2015 e 2016 dovrebbero essere depurati dalle somme liquidate dal sulla base di una transazione stipulata il Controparte_8
2.7.2013, anteriormente al sinistro che qui occupa.
L'argomento non convince.
Da un lato, per fatto notorio, i ricavi della professione forense, come accade per tutte le professioni, non sempre vengono percepiti nel tempo stesso dell'esercizio dell'attività: a volte ci sono anticipi;
a volte trascorre un periodo di tempo significativo dalla conclusione delle prestazioni (specie se i debitori sono enti pubblici); altre volte, è necessario avviare un'attività giudiziaria per riscuotere il credito professionale.
Pertanto, l'imputazione del reddito ad una determinata annualità può variare fisiologicamente a seconda del criterio contabile applicato, quello della cassa o della competenza.
Dall'altro lato, affinché una valutazione comparativa abbia un minimo di fondatezza logica, è necessario che i termini della comparazione siano omogenei: non ha alcun senso comparare elementi eterogeni. Nel caso in esame, non è, quindi, possibile utilizzare il criterio della cassa per poi depurare le entrate più significative facendo leva sul criterio della competenza.
In conclusione, la comparazione tra i redditi professionali deve avvenire utilizzando sempre e comunque il medesimo criterio, la cui omogeneità è assicurata dal costante riferimento agli importi oggetto delle dichiarazioni fiscali annuali.
Tale genere di comparazione, come già detto, porta ad affermare che il reddito medio dell'Avv. nei sei anni successivi all'incidente è cresciuto, sicché non è Pt_1
11 possibile ipotizzare, per il futuro, un ragionevole decremento di guadagni professionali correlato al fatto illecito in esame.
Pertanto, nulla può essere riconosciuto all'attore a titolo di danno emergente o da lucro cessante per perdita di reddito.
Resta da liquidare in via equitativa, in misura pari all'indennità della
[...]
il minor reddito da temporanea impossibilità ad espletare l'attività CP_3
lavorativa.
In altri termini, pur considerate le peculiarità della professione forense, può presumersi che l'impossibilità di svolgimento dell'attività lavorativa per un determinato periodo comporti un minor reddito a prescindere dalle comparazioni rispetto ai periodi precedenti o successivi.
In parte qua, tuttavia, il credito risarcitorio deve ritenersi già estinto nei confronti dell'attore in ragione dell'intervenuto pagamento della . CP_3
2.3.3.4. – Le somme liquidate non possono essere escluse o ridotte sulla base di quanto spetterebbe all'Avv. sulla base della polizza infortuni stipulata con Pt_1
. Controparte_5
La che ha formulato tale eccezione, innanzitutto non ha assolto al suo CP_2 onere della prova: se è pacifico che l'Avv. ha instaurato un ATP in Pt_1 funzione della riscossione dell'indennizzo infortuni sulla base di polizza stipulata con e che quindi l'attore disponeva di una polizza infortuni, non è dato conoscere CP_5
né le effettive condizioni contrattuali né se sia stato effettivamente erogato un indennizzo.
2.3.4. – In conclusione, occorre condannare , quale impresa Controparte_2
designata per il FGVS al pagamento, in solido, in favore di parte attrice, della somma complessiva di € 402.376,28 (pari alla sommatoria di € 397.316,00 per danni non patrimoniali ed € 5.060,28 per danni patrimoniali), di cui € 5.060,28 da rivalutarsi
(come già precisato), oltre interessi legali (da calcolarsi come detto), fino al soddisfo, in favore dell'attore.
Invero, ai sensi dell'art. 287, 3° comma, d.lgs. 205/2009 “l'azione per il risarcimento del danno deve essere esercitata esclusivamente nei confronti dell'impresa designata.
La , può tuttavia intervenire nel Controparte_9 processo, anche in grado di appello”, sicché legittimata passiva all'azione proposta è la quale impresa designata per il FGVS (cfr. Sez. 3, Sentenza n. 274 del CP_2
12 13/1/2015: “In tema di assicurazione obbligatoria dei danni derivanti da circolazione di veicoli, l'impresa designata ai sensi dell'art. 19 della legge 24 dicembre 1969, n. 990
("ratione temporis" vigente ed ora indicata dall'art. 286 del d.lgs. 7 settembre 2005, n.
209), non è un rappresentante del Fondo di Garanzia Vittime della Strada, né dell'ente gestore ma è legittimata in proprio quale soggetto passivo dell'azione CP_1
risarcitoria e dell'azione esecutiva, assumendo l'obbligazione diretta nei confronti della vittima e agendo ex art. 1705 cod. civ. come mandataria "ex lege" senza rappresentanza del Fondo, solo tenuto a rifondere l'importo versato dall'impresa designata”; conf., in motivazione, Sez. U, Ordinanza n. 6883 dell'8/3/2019)
3. – Ancora, deve essere accolta la domanda di surroga avanzata dalla
[...]
CP_3
Essa, infatti, avendo corrisposto all'attore l'indennizzo di € 11.510,74 per ragioni comprese nel suo credito risarcitorio, ha diritto di surrogarsi nella posizione del danneggiato fino alla concorrenza del medesimo l'importo di € 11.510,74, oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo, nei confronti della società debitrice che, conseguentemente, deve essere condannata al pagamento della predetta somma direttamente nei confronti della . CP_3
4. – Non ricorrono i presupposti (del resto, genericamente invocati) per la condanna ex art. 96 cpc invocata dall'Avv. Pt_1
5.1. – Segue, per la soccombenza, la condanna innanzitutto della al CP_2 pagamento, in favore dell'attore, delle spese di lite, liquidate complessivamente in €
25.736,00 per compenso ed € 1.777,00 per effettivi esborsi (oltre rimborso forfettario, pari al 15% dei compensi, CPA ed IVA come per legge), come segue:
- € 3.279,00 a titolo di compenso (pari alla sommatoria dei valori medi per tutte le fasi relative ai procedimenti di istruzione preventiva di media complessità e valore indeterminabile nella versione del DM 55/2014 vigente al tempo di definizione del procedimento) ed € 64,00 a titolo di effettivi esborsi (contributo unificato e marca da bollo), oltre rimborso forfettario (pari al 15% dei compensi), CPA ed IVA (come per legge), con riferimento all'ATP n.
837/2014 GA;
- € 22.457,00 per compenso (pari alla sommatoria dei valori medi per tutte le fasi relative ai procedimenti di cognizione davanti al Tribunale appartenenti al sesto scaglione di valore sulla base del decisum ai sensi del DM 55/2014
13 attualmente vigente) ed € 1.713,00 (contributo unificato e marca da bollo) per effettivi esborsi, oltre rimborso forfettario (pari al 15% dei compensi), CPA ed
IVA (come per legge), in relazione al presente giudizio.
5.2. – Inoltre, la medesima sempre per la soccombenza, deve essere CP_2
condannata al pagamento delle spese di lite, liquidate – alla luce dei valori medi previsti dal DM 55/2014 per tutte le fasi relative ai procedimenti di cognizione davanti al
Tribunale appartenenti al terzo scaglione di valore – in € 5.077,00 per compenso ed €
237,00 (contributo unificato e marca da bollo) per effettivi esborsi, oltre rimborso forfettario (pari al 15% dei compensi), CPA ed IVA (come per legge), in favore della
. CP_3
5.3. – Per la medesima ragione, le spese delle CCTTUU rese nell'ATP e nel presente giudizio vanno poste esclusivamente a carico della CP_2
5.4. – L'assenza di una sostanziale contrapposizione tra l'attore e l'intervenuta giustifica la compensazione delle rispettive spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Paola, definitivamente pronunciando, così provvede:
a) condanna , quale impresa designata per il Fondo di Controparte_2
Garanzia Vittime della Strada, al pagamento di € 402.376,28 (di cui € 5.060,28 da rivalutarsi come precisato in motivazione), oltre interessi legali (da calcolarsi come chiarito in motivazione) fino al soddisfo, in favore dell'Avv.
; Parte_1
b) condanna , quale impresa designata per il Fondo di Controparte_2
Garanzia Vittime della Strada, al pagamento di € 11.510,74, oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo, in favore della
[...]
; Controparte_3
c) condanna , quale impresa designata per il Fondo di Controparte_2
Garanzia Vittime della Strada, al pagamento delle spese di lite, liquidate complessivamente in € 25.736,00 per compenso ed € 1.777,00, oltre rimborso forfettario (pari al 15% dei compensi), CPA ed IVA (come per legge), in favore dell'Avv. ; Parte_1
14 d) condanna al pagamento delle spese di lite, liquidate Controparte_2 in € 5.077,00 per compenso ed € 237,00 per effettivi esborsi, oltre rimborso forfettario (pari al 15% dei compensi), CPA ed IVA (come per legge), in favore della Controparte_3
[...]
e) compensa le spese di giudizio tra l'attore e l'intervenuta;
f) pone le spese delle CCTTUU nell'ATP 837/2014 GA e nel presente giudizio a carico di , quale impresa designata per il Controparte_2
Fondo di Garanzia Vittime della Strada.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito.
Paola, 26 maggio 2025
Il Giudice
Antonio SCORTECCI
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