Articolo 4 della Legge 16 dicembre 1961, n. 1426
Articolo 3Articolo 5
Versione
31 gennaio 1962
Art. 4.
Gli importi delle anticipazioni di cui all'articolo 1 ed i ricavi derivanti dalle vendite previste all'articolo 3 affluiranno ad appositi capitoli dello stato di previsione dell'entrata.
In relazione ai versamenti di cui al precedente comma, saranno effettuate assegnazioni di fondi nello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri, in aggiunta agli stanziamenti previsti dalla legge 6 luglio 1956, n. 776 , per gli interi importi delle anticipazioni concesse e nel limite massimo di lire 1.500.000.000 per i ricavi delle vendite degli immobili.
Entrata in vigore il 31 gennaio 1962