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Sentenza 12 dicembre 2024
Sentenza 12 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Gorizia, sentenza 12/12/2024, n. 281 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Gorizia |
| Numero : | 281 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2024 |
Testo completo
1
N. 372/2024 r.g. a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale civile di Gorizia, riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) dott. Riccardo Merluzzi - Presidente-
2) dott.ssa Laura Di Lauro - Giudice rel.
3) dott.ssa Francesca Di Donato - Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 372 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'anno 2024, avente ad oggetto: ricorso per lo scioglimento del matrimonio, vertente
TRA
(C.F. ), elett.te dom.to/a in Indirizzo Parte_1 C.F._1
Telematico, presso lo studio dell'avv. CECHET FEDERICO, che lo/a rappresenta e difende in virtù di procura in atti;
RICORRENTE
E
(c.f. ) Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
NONCHÉ
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Gorizia.
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
Il procuratore del ricorrente ha concluso riportandosi al ricorso introduttivo e rimettendosi al Collegio in punto di spese di lite.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 22/05/2024, ha adito il Tribunale di Gorizia Parte_1
affinché sia pronunciato lo scioglimento del matrimonio contratto, il 20.12.2003, a
Trieste, con , nel corso del quale non sono nati figli. Controparte_1
1 2
Verificata la regolarità della notifica nei confronti della resistente, all'udienza del
24.9.2024 è comparsa personalmente, senza l'assistenza di un difensore, CP_2
, quale amministratrice di sostegno di , pertanto, ne va
[...] Controparte_1
dichiarata la contumacia.
Nel merito, la domanda è fondata e merita, pertanto, accoglimento.
È invero provato il titolo addotto a sostegno di essa, cioè la separazione giudiziale pronunciata con sentenza n. 59/2016 del Tribunale di Gorizia, passata in giudicato.
È, parimenti, provata la cessazione effettiva di ogni rapporto tra i coniugi quantomeno nei dodici mesi anteriori alla proposizione della domanda, non essendo stata eccepita l'interruzione della separazione dalla parte convenuta, sulla quale ricadeva il relativo onere.
Ricorre, pertanto, nella fattispecie l'ipotesi prevista dall'art. 3 n 2 lett. b) L. n
898/70, come successivamente modificata, e del resto, attese le risultanze processuali, deve ritenersi che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa perciò più ricostituirsi.
Nulla in ordine alle statuizioni accessorie in difetto di domanda.
Le spese processuali vanno compensate integralmente, in considerazione della natura del presente procedimento.
P.Q.M.
Il Tribunale di Gorizia, definitivamente pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
• accoglie la domanda e per l'effetto pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto dalle parti in causa, a Trieste il 20/12/2003 (atto n. 476, parte
1, Reg. Atti di Matrimonio dell'anno 2003);
• ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Trieste per gli incombenti di legge.
• compensa le spese di lite.
Così deciso in Gorizia, nella camera di consiglio del 5/12/2024
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
(dott.ssa Laura Di Lauro) (dott. Riccardo Merluzzi)
2
N. 372/2024 r.g. a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale civile di Gorizia, riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) dott. Riccardo Merluzzi - Presidente-
2) dott.ssa Laura Di Lauro - Giudice rel.
3) dott.ssa Francesca Di Donato - Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 372 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'anno 2024, avente ad oggetto: ricorso per lo scioglimento del matrimonio, vertente
TRA
(C.F. ), elett.te dom.to/a in Indirizzo Parte_1 C.F._1
Telematico, presso lo studio dell'avv. CECHET FEDERICO, che lo/a rappresenta e difende in virtù di procura in atti;
RICORRENTE
E
(c.f. ) Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
NONCHÉ
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Gorizia.
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
Il procuratore del ricorrente ha concluso riportandosi al ricorso introduttivo e rimettendosi al Collegio in punto di spese di lite.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 22/05/2024, ha adito il Tribunale di Gorizia Parte_1
affinché sia pronunciato lo scioglimento del matrimonio contratto, il 20.12.2003, a
Trieste, con , nel corso del quale non sono nati figli. Controparte_1
1 2
Verificata la regolarità della notifica nei confronti della resistente, all'udienza del
24.9.2024 è comparsa personalmente, senza l'assistenza di un difensore, CP_2
, quale amministratrice di sostegno di , pertanto, ne va
[...] Controparte_1
dichiarata la contumacia.
Nel merito, la domanda è fondata e merita, pertanto, accoglimento.
È invero provato il titolo addotto a sostegno di essa, cioè la separazione giudiziale pronunciata con sentenza n. 59/2016 del Tribunale di Gorizia, passata in giudicato.
È, parimenti, provata la cessazione effettiva di ogni rapporto tra i coniugi quantomeno nei dodici mesi anteriori alla proposizione della domanda, non essendo stata eccepita l'interruzione della separazione dalla parte convenuta, sulla quale ricadeva il relativo onere.
Ricorre, pertanto, nella fattispecie l'ipotesi prevista dall'art. 3 n 2 lett. b) L. n
898/70, come successivamente modificata, e del resto, attese le risultanze processuali, deve ritenersi che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa perciò più ricostituirsi.
Nulla in ordine alle statuizioni accessorie in difetto di domanda.
Le spese processuali vanno compensate integralmente, in considerazione della natura del presente procedimento.
P.Q.M.
Il Tribunale di Gorizia, definitivamente pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
• accoglie la domanda e per l'effetto pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto dalle parti in causa, a Trieste il 20/12/2003 (atto n. 476, parte
1, Reg. Atti di Matrimonio dell'anno 2003);
• ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Trieste per gli incombenti di legge.
• compensa le spese di lite.
Così deciso in Gorizia, nella camera di consiglio del 5/12/2024
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
(dott.ssa Laura Di Lauro) (dott. Riccardo Merluzzi)
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