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Sentenza 17 ottobre 2025
Sentenza 17 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 17/10/2025, n. 14429 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 14429 |
| Data del deposito : | 17 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 7693/2021
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA SECONDA SEZIONE VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 7693/2021
Oggi 17 ottobre 2025, innanzi alla dott.ssa Lucia Faraglia, sono comparsi: per il ricorrente l'avv. ND TE la quale precisa le conclusioni riportandosi agli scritti difensivi;
nessuno è comparso per CP_1 Il Giudice trattiene la causa in decisione. Alle ore 21,20, dando atto che nessuna delle parti è presente, dà lettura del dispositivo e della motivazione.
N. R.G. 7693/2021
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA SECONDA SEZIONE Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Lucia Faraglia, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 7693/2021 promossa da:
in proprio e quale titolare della Ditta Individuale Parte_1 Pt_1
elett.te domiciliato in Via Antonio Gramsci n. 7 presso lo studio dell'Avv.
[...] ND TE e dell'Avv. Michela Concetti dalle quali è rappresentato e difeso, come da procura in atti:
OPPONENTE contro in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliata CP_1 presso gli uffici dell'Avvocatura Comunale di via del Tempio di Giove n. CP_1 21, rappresentata e difesa dal Funzionario Delegato Alessandro Leonardi, come da delega in atti;
OPPOSTA OGGETTO: opposizione ex art. 6 D.L.gs n. 150/2011 CONCLUSIONI: come in atti Ragioni di fatto e diritto della decisione
1 Con ricorso depositato in data 20 gennaio 2021, il Sig. titolare Parte_1 della ditta individuale che gestisce la Lavanderia Self Service sita in Via Cassia 746, ha impugnato la Determinazione Dirigenziale Ingiuntiva N. 38859/2020/8/1/1 emessa da in data 27 novembre 2020 sulla base CP_1 del verbale di accertamento n. 3098, elevato in data 8 marzo 2016 da personale dell' per violazione dell'art. 101, comma 1 e dell'art. 133, comma 1 Parte_2 del D.lgs. 152/2006. A sostegno della domanda ha evidenziato che in data 8 marzo 2016 incaricati dell' si recavano presso la Parte_2 Parte_3 per effettuare dei prelievi di acque reflue. Il prelievo del campione veniva effettuato con prelievo istantaneo, effettuato dallo scarico diretto delle lavatrici prima dell'ingresso nella rete fognaria. Successivamente, in data 3 maggio 2016, l notificava all'opponente Parte_2 il verbale di accertamento di violazione, con il quale contestava, secondo quanto Part appurato con il rapporto di prova 2016/03098/03103, il superamento dei valori limite di scarico industriale di cui all'allegato 3 tabella 5, parte III del D. Lvo 152/2006. In particolare, veniva contestato il superamento dei valori limite fissati nella citata tabella per quanto riguarda i parametri BOD, COD, Tensioattivi. All'esito di tale contestazione veniva emessa la Determinazione Dirigenziale in oggetto da parte di per violazione dell'art. 101, comma 1 e dell'art. CP_1 133, comma 1 del D.lgs. 152/2006. Rappresentava altresì che nella stessa giornata in cui era stato eseguito il prelievo da parte di era intervenuto un tecnico Electrolux per eseguire la riparazione Pt_2 di un guasto segnalato dall'opponente il giorno precedente. Poiché il tecnico aveva attestato la Riparazione e Taratura dei dosatori di prodotti, doveva ritenersi che il campione di acqua prelevato non fosse rappresentativo della reale situazione dello scarico delle acque reflue. Tanto premesso contestava:
1. L'estinzione del diritto di esazione per essere la Determinazione dirigenziale stata notificata solo in data 21 dicembre 2020 a distanza di “quasi cinque anni dall'avvenuto prelievo”.
2. Nullità/annullabilità per mancanza di indicazione, nel provvedimento impugnato, del responsabile del procedimento in violazione dell'art. 4 L. 241/90.
3. Nullità per difetto/carenza di motivazione, atteso che la determinazione non indicava le ragioni che hanno portato l'ente a non tenere conto degli scritti difensivi né dell'attività successivamente posta in essere dall'opponente e che hanno condotto ai rinnovi delle autorizzazioni per lo scarico in fogna pubblica, né dei criteri applicati per la determinazione della sanzione.
4. Nullità per violazione della norma che indica la metodologia di prelievo atteso che i tecnici dell' hanno effettuato un prelievo istantaneo dallo Pt_2 scarico delle lavatrici, anziché un campione medio nell'arco di tre ore, come previsto dall'allegato 5 del D.lgs. 11.05.1999 n. 152.
5. Nullità del rapporto di prova, sia perché i valori emersi dalla prova di laboratorio non corrispondono con quanto esposto nelle conclusioni del medesimo rapporto, sia perché viene indicato come punto di “prelievo uscita impianto di depurazione” mentre dal verbale di prelevamento risulta che il prelievo è stato effettuato all'uscita delle lavatrici e che la lavanderia all'epoca non era dotata di depuratore.
2 6. Esclusione della responsabilità per difetto dell'elemento psicologico, avendo il ricorrente posto in essere tutte le accortezze necessarie per la tutela dell'ambiente e per il rispetto dei limiti tabellari di cui all'art. 101 del D. lgs 152/ 2006. Il costituitosi in giudizio, ha contestato le avverse deduzioni, Parte_5 rilevando innanzitutto la corretta motivazione della determinazione impugnata, atteso che essa richiama, per relazione, il verbale presupposto, regolarmente e tempestivamente notificato all'opponente, da cui è possibile ricavare l'oggetto e la motivazione del provvedimento, con l'indicazione precisa della violazione contestata e della sanzione applicata. Ha altresì dedotto che la determinazione ingiuntiva risulta notificata tempestivamente ex art. 28 della legge n. 689 del 1981, ed ovvero prima del maturarsi del termine di prescrizione quinquennale decorrente dalla data di notifica del verbale di accertamento, che aveva interrotto i termini di prescrizione. Nel merito ha rilevato il corretto operato degli organi intervenuti sia per l'accertamento che per l'adozione della determinazione impugnata posto che entrambi gli atti risultano completi dei loro elementi essenziali. Infine ha ribadito che secondo quanto dichiarato nel verbale, atto facente fede fino a querela di falso, i valori contenuti nelle acque, prelevate correttamente all'uscita dell'impianto ed immediatamente a monte della ricevente fognatura, sono risultati eccedere quelli indicati nella tabella 3, allegato 5 del D.lgs. 152/2006. Le eccezioni preliminari formulate da parte opponente devono essere disattese. Infatti, risulta infondata l'invocata estinzione del diritto di esazione, atteso che la Determinazione Dirigenziale risulta notificata in data 21.12.2020 e pertanto entro il termine quinquennale di prescrizione che deve ritenersi decorrente dal 3.05.2016, data di notifica del verbale di accertamento. Inoltre, la mancata indicazione, nel provvedimento impugnato, del responsabile del procedimento non determina l'invalidità del provvedimento, ma costituisce al più una mera irregolarità, posto che la relativa responsabilità si radica in capo al dirigente dell'ufficio (TAR Campania Napoli sez. III 5.06.2019 n. 3048; Cass.Sent. n.1042 del 16.01.2023). Destituita di fondamento risulta altresì l'eccezione formulata in relazione ad un preteso vizio motivazionale del provvedimento impugnato. In effetti la Determinazione Dirigenziale reca una dettagliata indicazione della normativa violata, della condotta contestata nonché degli estremi del verbale di accertamento di illecito amministrativo presupposto, regolarmente notificato. Quanto alla mancanza dell'elemento psicologico, ai sensi del cit.art.3 l. 1981/689 per le violazioni colpite da sanzione amministrativa è necessaria - e al tempo stesso sufficiente - la coscienza e volontà della condotta attiva od omissiva, senza che occorra la concreta dimostrazione del dolo o della colpa, poiché la norma pone una presunzione di colpa in ordine al fatto vietato a carico di colui che lo abbia commesso, riservando poi a questi l'onere di provare di aver agito senza colpa. Nel merito, l'opposizione proposta dal Sig. in ordine alla regolarità del Pt_1 metodo di prelievo del campione delle acque reflue industriali risulta fondata. Occorre premettere che la disciplina delle modalità di campionamento degli scarichi industriali è contenuta nell'allegato 5 alla Parte III del Testo unico dell'ambiente (D. Lgs. N. 152/2006). In particolare, tale disciplina prescrive al punto 1.2.2. che per gli scarichi industriali il campionamento medio nell'arco di
3 tre ore è la regola. Si deve considerare infatti che il campionamento deve essere il più rappresentativo possibile dello scarico, che per sua natura non è costante nel tempo e che quindi può generare flussi con contaminazione differente, e pertanto un campione medio solitamente costituisce una sufficiente garanzia di rappresentatività. Tuttavia, la norma prevede in aggiunta che l'autorità preposta al controllo può, con motivazione espressa nel relativo verbale, effettuare il campionamento su tempi diversi al fine di ottenere il campione più adatto a rappresentare lo scarico qualora lo giustifichino particolari esigenze. Secondo l'opinione conforme della giurisprudenza, “la norma sul metodo di prelievo per il campionamento dello scarico ha carattere procedimentale e non sostanziale…e, rappresenta il mero criterio tecnico ordinario per il prelevamento, ben potendo il giudice, tenuto conto delle circostanze concrete, motivatamente ritenere la rappresentatività di campioni raccolti secondo metodiche diverse;
dunque, le indicazioni sulle metodiche di prelievo e campionamento del refluo, contenute nell'allegato 5 del d. lgs. n. 152 del 2006 (campione medio prelevato nell'arco di tre ore), non costituiscono un criterio legale di valutazione della prova e possono essere derogate, anche con campionamento istantaneo, in presenza di particolari esigenze individuate dall'organo di controllo, delle quali deve essere data motivazione” ( Cass. Pen. Sez. III n. 32864 del 6.09.2021). Pertanto, l'inosservanza del metodo di campionamento non determina di per sé alcuna invalidità, sicché è lasciata “all'autorità amministrativa procedente e in ultima istanza al giudice la valutazione della razionalità del metodo adottato, in relazione alle caratteristiche del ciclo produttivo e alle modalità temporali dello scarico, nonché la valutazione della attendibilità delle analisi” (Cass.Sez. III n.14425 del 24.03.2004). Ebbene, ritiene il giudice che, nella fattispecie in esame, pur dovendosi escludere per quanto esposto qualunque profilo di nullità del prelievo eseguito, sussistono diversi elementi che ne pongono in dubbio l'attendibilità. Innanzitutto, il rapporto di prova di contesta il superamento dei Parte_2 valori limite fissati nella tab.3 all.5 Parte III del D.Lgs.n.152/06 dei parametri BOD, COD e Tensioattivi, mentre nella tabella delle analisi i valori BOD e COD risultano nella norma. Tale circostanza è riconosciuta dalla stessa che nella relazione Rif. Pt_2 63044/63044 depositata da riconosce che “in riferimento ai CP_1 parametri BOD₅ e COD, le analisi chimiche hanno rilevato un valore di 150 mg/l per il primo e di 270 mg/l per il secondo analita. I valori così determinati risultano effettivamente inferiori ai valori limite di emissioni per gli scarichi in pubblica fognatura fissati dalla tabella 3 allegato 5 parte III del D.lgs. 152/06 che sono ≤ 250 mg/l per il BOD₅ e ≤ 500 mg/l per il COD”. Di tale errore, la cui gravità non può certo esser sottaciuta, l'organo accertatore non offre motivazione alcuna, ed inoltre riconduce ad un mero errore materiale l'ulteriore inesattezza contenuta nel verbale, allorquando nel rapporto di prova viene indicato quale punto di prelievo l'uscita dell'impianto di depurazione, all'epoca non esistente, anziché nel pozzetto all'uscita delle lavatrici. Quanto alla metodologia di prelievo utilizzato, nel verbale di prelevamento dell'8 marzo 2026 si attesta che il prelievo è stato “istantaneo” in ragione di uno
“scarico a composizione variabile e non prevedibile”.
4 Ebbene tale motivazione, come quella analoga di “scarico discontinuo”, sembra costituire una motivazione “standard”, frequentemente utilizzata, senza una adeguata preventiva valutazione da parte degli organi accertatori della tipologia dello scarico specifico. Nel caso di specie si fa riferimento ad una variabilità di composizione dello scarico che rappresenta una caratteristica intrinseca di processi industriali, in ragione di una composizione chimica, fisica e biologica che cambia costantemente. Per contro gli scarichi delle lavanderie sono prevedibili giacché le lavatrici sono progettate per un uso autonomo e non richiedono configurazioni personalizzate degli scarichi: questi riveleranno per lo più determinate concentrazioni di elementi chimici derivante dall'uso di detersivi e solventi di origine chimica. Ciò implica, che in una fattispecie come quella in esame, con scarichi non continui, ma ripetuti, solo un campione medio avrebbe costituito una sufficiente garanzia di rappresentatività, secondo la metodologia indicata nella norma. D'altro canto, è noto che la qualità del risultato della analisi può essere fortemente influenzata, fino ad essere compromessa, da una esecuzione non corretta della modalità di campionamento. Per tali ragioni si ritiene che non si sia raggiunta la prova del superamento del valore tabellare dell'unica componente in contestazione, ed ovvero dei
“tensioattivi anionici”. Ciò anche in considerazione di quanto allegato e documentato da parte opponente in ordine all'intervento del tecnico Electrolux, avvenuto nel medesimo giorno del prelievo da parte dell' a seguito del malfunzionamento delle lavatrici. Pt_2
Per escludere che il superamento dei limiti tabellari della componente succitata non fosse riconducibile al rilevato malfunzionamento della macchina, e pertanto ad un episodio eccezionale, sarebbe stato ancor di più necessario agire secondo il criterio tecnico ordinario per il prelevamento per ottenere un campione medio delle acque reflue. All'esito, ritenendosi assorbita ogni ulteriore eccezione e deduzione, l'opposizione deve essere rigettata, la soccombenza regola le spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così dispone: 1) accoglie il ricorso e dichiara non dovuto l'importo di cui alla Determinazione Dirigenziale Ingiuntiva N. 38859/2020/8/1/1 emessa da in data CP_1 27 novembre 2020; 2) condanna al pagamento delle spese del presente giudizio alla CP_1 parte ricorrente che liquida in complessivi euro 1.280,00 oltre spese generali, IVA e CPA come previsti per legge e rifusione delle spese del contributo unificato.
Così deciso in Roma, in data 17/10/2025
IL GIUDICE
dott.ssa Lucia Faraglia
5
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA SECONDA SEZIONE VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 7693/2021
Oggi 17 ottobre 2025, innanzi alla dott.ssa Lucia Faraglia, sono comparsi: per il ricorrente l'avv. ND TE la quale precisa le conclusioni riportandosi agli scritti difensivi;
nessuno è comparso per CP_1 Il Giudice trattiene la causa in decisione. Alle ore 21,20, dando atto che nessuna delle parti è presente, dà lettura del dispositivo e della motivazione.
N. R.G. 7693/2021
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA SECONDA SEZIONE Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Lucia Faraglia, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 7693/2021 promossa da:
in proprio e quale titolare della Ditta Individuale Parte_1 Pt_1
elett.te domiciliato in Via Antonio Gramsci n. 7 presso lo studio dell'Avv.
[...] ND TE e dell'Avv. Michela Concetti dalle quali è rappresentato e difeso, come da procura in atti:
OPPONENTE contro in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliata CP_1 presso gli uffici dell'Avvocatura Comunale di via del Tempio di Giove n. CP_1 21, rappresentata e difesa dal Funzionario Delegato Alessandro Leonardi, come da delega in atti;
OPPOSTA OGGETTO: opposizione ex art. 6 D.L.gs n. 150/2011 CONCLUSIONI: come in atti Ragioni di fatto e diritto della decisione
1 Con ricorso depositato in data 20 gennaio 2021, il Sig. titolare Parte_1 della ditta individuale che gestisce la Lavanderia Self Service sita in Via Cassia 746, ha impugnato la Determinazione Dirigenziale Ingiuntiva N. 38859/2020/8/1/1 emessa da in data 27 novembre 2020 sulla base CP_1 del verbale di accertamento n. 3098, elevato in data 8 marzo 2016 da personale dell' per violazione dell'art. 101, comma 1 e dell'art. 133, comma 1 Parte_2 del D.lgs. 152/2006. A sostegno della domanda ha evidenziato che in data 8 marzo 2016 incaricati dell' si recavano presso la Parte_2 Parte_3 per effettuare dei prelievi di acque reflue. Il prelievo del campione veniva effettuato con prelievo istantaneo, effettuato dallo scarico diretto delle lavatrici prima dell'ingresso nella rete fognaria. Successivamente, in data 3 maggio 2016, l notificava all'opponente Parte_2 il verbale di accertamento di violazione, con il quale contestava, secondo quanto Part appurato con il rapporto di prova 2016/03098/03103, il superamento dei valori limite di scarico industriale di cui all'allegato 3 tabella 5, parte III del D. Lvo 152/2006. In particolare, veniva contestato il superamento dei valori limite fissati nella citata tabella per quanto riguarda i parametri BOD, COD, Tensioattivi. All'esito di tale contestazione veniva emessa la Determinazione Dirigenziale in oggetto da parte di per violazione dell'art. 101, comma 1 e dell'art. CP_1 133, comma 1 del D.lgs. 152/2006. Rappresentava altresì che nella stessa giornata in cui era stato eseguito il prelievo da parte di era intervenuto un tecnico Electrolux per eseguire la riparazione Pt_2 di un guasto segnalato dall'opponente il giorno precedente. Poiché il tecnico aveva attestato la Riparazione e Taratura dei dosatori di prodotti, doveva ritenersi che il campione di acqua prelevato non fosse rappresentativo della reale situazione dello scarico delle acque reflue. Tanto premesso contestava:
1. L'estinzione del diritto di esazione per essere la Determinazione dirigenziale stata notificata solo in data 21 dicembre 2020 a distanza di “quasi cinque anni dall'avvenuto prelievo”.
2. Nullità/annullabilità per mancanza di indicazione, nel provvedimento impugnato, del responsabile del procedimento in violazione dell'art. 4 L. 241/90.
3. Nullità per difetto/carenza di motivazione, atteso che la determinazione non indicava le ragioni che hanno portato l'ente a non tenere conto degli scritti difensivi né dell'attività successivamente posta in essere dall'opponente e che hanno condotto ai rinnovi delle autorizzazioni per lo scarico in fogna pubblica, né dei criteri applicati per la determinazione della sanzione.
4. Nullità per violazione della norma che indica la metodologia di prelievo atteso che i tecnici dell' hanno effettuato un prelievo istantaneo dallo Pt_2 scarico delle lavatrici, anziché un campione medio nell'arco di tre ore, come previsto dall'allegato 5 del D.lgs. 11.05.1999 n. 152.
5. Nullità del rapporto di prova, sia perché i valori emersi dalla prova di laboratorio non corrispondono con quanto esposto nelle conclusioni del medesimo rapporto, sia perché viene indicato come punto di “prelievo uscita impianto di depurazione” mentre dal verbale di prelevamento risulta che il prelievo è stato effettuato all'uscita delle lavatrici e che la lavanderia all'epoca non era dotata di depuratore.
2 6. Esclusione della responsabilità per difetto dell'elemento psicologico, avendo il ricorrente posto in essere tutte le accortezze necessarie per la tutela dell'ambiente e per il rispetto dei limiti tabellari di cui all'art. 101 del D. lgs 152/ 2006. Il costituitosi in giudizio, ha contestato le avverse deduzioni, Parte_5 rilevando innanzitutto la corretta motivazione della determinazione impugnata, atteso che essa richiama, per relazione, il verbale presupposto, regolarmente e tempestivamente notificato all'opponente, da cui è possibile ricavare l'oggetto e la motivazione del provvedimento, con l'indicazione precisa della violazione contestata e della sanzione applicata. Ha altresì dedotto che la determinazione ingiuntiva risulta notificata tempestivamente ex art. 28 della legge n. 689 del 1981, ed ovvero prima del maturarsi del termine di prescrizione quinquennale decorrente dalla data di notifica del verbale di accertamento, che aveva interrotto i termini di prescrizione. Nel merito ha rilevato il corretto operato degli organi intervenuti sia per l'accertamento che per l'adozione della determinazione impugnata posto che entrambi gli atti risultano completi dei loro elementi essenziali. Infine ha ribadito che secondo quanto dichiarato nel verbale, atto facente fede fino a querela di falso, i valori contenuti nelle acque, prelevate correttamente all'uscita dell'impianto ed immediatamente a monte della ricevente fognatura, sono risultati eccedere quelli indicati nella tabella 3, allegato 5 del D.lgs. 152/2006. Le eccezioni preliminari formulate da parte opponente devono essere disattese. Infatti, risulta infondata l'invocata estinzione del diritto di esazione, atteso che la Determinazione Dirigenziale risulta notificata in data 21.12.2020 e pertanto entro il termine quinquennale di prescrizione che deve ritenersi decorrente dal 3.05.2016, data di notifica del verbale di accertamento. Inoltre, la mancata indicazione, nel provvedimento impugnato, del responsabile del procedimento non determina l'invalidità del provvedimento, ma costituisce al più una mera irregolarità, posto che la relativa responsabilità si radica in capo al dirigente dell'ufficio (TAR Campania Napoli sez. III 5.06.2019 n. 3048; Cass.Sent. n.1042 del 16.01.2023). Destituita di fondamento risulta altresì l'eccezione formulata in relazione ad un preteso vizio motivazionale del provvedimento impugnato. In effetti la Determinazione Dirigenziale reca una dettagliata indicazione della normativa violata, della condotta contestata nonché degli estremi del verbale di accertamento di illecito amministrativo presupposto, regolarmente notificato. Quanto alla mancanza dell'elemento psicologico, ai sensi del cit.art.3 l. 1981/689 per le violazioni colpite da sanzione amministrativa è necessaria - e al tempo stesso sufficiente - la coscienza e volontà della condotta attiva od omissiva, senza che occorra la concreta dimostrazione del dolo o della colpa, poiché la norma pone una presunzione di colpa in ordine al fatto vietato a carico di colui che lo abbia commesso, riservando poi a questi l'onere di provare di aver agito senza colpa. Nel merito, l'opposizione proposta dal Sig. in ordine alla regolarità del Pt_1 metodo di prelievo del campione delle acque reflue industriali risulta fondata. Occorre premettere che la disciplina delle modalità di campionamento degli scarichi industriali è contenuta nell'allegato 5 alla Parte III del Testo unico dell'ambiente (D. Lgs. N. 152/2006). In particolare, tale disciplina prescrive al punto 1.2.2. che per gli scarichi industriali il campionamento medio nell'arco di
3 tre ore è la regola. Si deve considerare infatti che il campionamento deve essere il più rappresentativo possibile dello scarico, che per sua natura non è costante nel tempo e che quindi può generare flussi con contaminazione differente, e pertanto un campione medio solitamente costituisce una sufficiente garanzia di rappresentatività. Tuttavia, la norma prevede in aggiunta che l'autorità preposta al controllo può, con motivazione espressa nel relativo verbale, effettuare il campionamento su tempi diversi al fine di ottenere il campione più adatto a rappresentare lo scarico qualora lo giustifichino particolari esigenze. Secondo l'opinione conforme della giurisprudenza, “la norma sul metodo di prelievo per il campionamento dello scarico ha carattere procedimentale e non sostanziale…e, rappresenta il mero criterio tecnico ordinario per il prelevamento, ben potendo il giudice, tenuto conto delle circostanze concrete, motivatamente ritenere la rappresentatività di campioni raccolti secondo metodiche diverse;
dunque, le indicazioni sulle metodiche di prelievo e campionamento del refluo, contenute nell'allegato 5 del d. lgs. n. 152 del 2006 (campione medio prelevato nell'arco di tre ore), non costituiscono un criterio legale di valutazione della prova e possono essere derogate, anche con campionamento istantaneo, in presenza di particolari esigenze individuate dall'organo di controllo, delle quali deve essere data motivazione” ( Cass. Pen. Sez. III n. 32864 del 6.09.2021). Pertanto, l'inosservanza del metodo di campionamento non determina di per sé alcuna invalidità, sicché è lasciata “all'autorità amministrativa procedente e in ultima istanza al giudice la valutazione della razionalità del metodo adottato, in relazione alle caratteristiche del ciclo produttivo e alle modalità temporali dello scarico, nonché la valutazione della attendibilità delle analisi” (Cass.Sez. III n.14425 del 24.03.2004). Ebbene, ritiene il giudice che, nella fattispecie in esame, pur dovendosi escludere per quanto esposto qualunque profilo di nullità del prelievo eseguito, sussistono diversi elementi che ne pongono in dubbio l'attendibilità. Innanzitutto, il rapporto di prova di contesta il superamento dei Parte_2 valori limite fissati nella tab.3 all.5 Parte III del D.Lgs.n.152/06 dei parametri BOD, COD e Tensioattivi, mentre nella tabella delle analisi i valori BOD e COD risultano nella norma. Tale circostanza è riconosciuta dalla stessa che nella relazione Rif. Pt_2 63044/63044 depositata da riconosce che “in riferimento ai CP_1 parametri BOD₅ e COD, le analisi chimiche hanno rilevato un valore di 150 mg/l per il primo e di 270 mg/l per il secondo analita. I valori così determinati risultano effettivamente inferiori ai valori limite di emissioni per gli scarichi in pubblica fognatura fissati dalla tabella 3 allegato 5 parte III del D.lgs. 152/06 che sono ≤ 250 mg/l per il BOD₅ e ≤ 500 mg/l per il COD”. Di tale errore, la cui gravità non può certo esser sottaciuta, l'organo accertatore non offre motivazione alcuna, ed inoltre riconduce ad un mero errore materiale l'ulteriore inesattezza contenuta nel verbale, allorquando nel rapporto di prova viene indicato quale punto di prelievo l'uscita dell'impianto di depurazione, all'epoca non esistente, anziché nel pozzetto all'uscita delle lavatrici. Quanto alla metodologia di prelievo utilizzato, nel verbale di prelevamento dell'8 marzo 2026 si attesta che il prelievo è stato “istantaneo” in ragione di uno
“scarico a composizione variabile e non prevedibile”.
4 Ebbene tale motivazione, come quella analoga di “scarico discontinuo”, sembra costituire una motivazione “standard”, frequentemente utilizzata, senza una adeguata preventiva valutazione da parte degli organi accertatori della tipologia dello scarico specifico. Nel caso di specie si fa riferimento ad una variabilità di composizione dello scarico che rappresenta una caratteristica intrinseca di processi industriali, in ragione di una composizione chimica, fisica e biologica che cambia costantemente. Per contro gli scarichi delle lavanderie sono prevedibili giacché le lavatrici sono progettate per un uso autonomo e non richiedono configurazioni personalizzate degli scarichi: questi riveleranno per lo più determinate concentrazioni di elementi chimici derivante dall'uso di detersivi e solventi di origine chimica. Ciò implica, che in una fattispecie come quella in esame, con scarichi non continui, ma ripetuti, solo un campione medio avrebbe costituito una sufficiente garanzia di rappresentatività, secondo la metodologia indicata nella norma. D'altro canto, è noto che la qualità del risultato della analisi può essere fortemente influenzata, fino ad essere compromessa, da una esecuzione non corretta della modalità di campionamento. Per tali ragioni si ritiene che non si sia raggiunta la prova del superamento del valore tabellare dell'unica componente in contestazione, ed ovvero dei
“tensioattivi anionici”. Ciò anche in considerazione di quanto allegato e documentato da parte opponente in ordine all'intervento del tecnico Electrolux, avvenuto nel medesimo giorno del prelievo da parte dell' a seguito del malfunzionamento delle lavatrici. Pt_2
Per escludere che il superamento dei limiti tabellari della componente succitata non fosse riconducibile al rilevato malfunzionamento della macchina, e pertanto ad un episodio eccezionale, sarebbe stato ancor di più necessario agire secondo il criterio tecnico ordinario per il prelevamento per ottenere un campione medio delle acque reflue. All'esito, ritenendosi assorbita ogni ulteriore eccezione e deduzione, l'opposizione deve essere rigettata, la soccombenza regola le spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così dispone: 1) accoglie il ricorso e dichiara non dovuto l'importo di cui alla Determinazione Dirigenziale Ingiuntiva N. 38859/2020/8/1/1 emessa da in data CP_1 27 novembre 2020; 2) condanna al pagamento delle spese del presente giudizio alla CP_1 parte ricorrente che liquida in complessivi euro 1.280,00 oltre spese generali, IVA e CPA come previsti per legge e rifusione delle spese del contributo unificato.
Così deciso in Roma, in data 17/10/2025
IL GIUDICE
dott.ssa Lucia Faraglia
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