Sentenza 10 marzo 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. II, sentenza 10/03/2022, n. 388 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 388 |
| Data del deposito : | 10 marzo 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 10/03/2022
N. 00388/2022 REG.PROV.COLL.
N. 00578/2018 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Seconda
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 578 del 2018, proposto da
IA DI, RA IA, rappresentati e difesi dagli avvocati Adriano Tolomeo, Francesco Fina, Roberto Orsini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Adriano Tolomeo in Lecce, via G. Oberdan;
contro
Comune di San Pietro Vernotico, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Francesco Caforio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
dell'ordinanza di demolizione opere abusive 22/02/18 n. 2 del Responsabile dell'Area Tecnica IV- Urbanistica del Comune di San Pietro Vernotico, notificata ai ricorrenti il 05/03/18;
nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, tra cui il presupposto diniego di sanatoria, ove esistente, ed il parere espresso sull'istanza di sanatoria presentata dai ricorrenti, ignoto ai ricorrenti.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di San Pietro Vernotico;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 2 marzo 2022 il dott. Roberto Michele Palmieri e uditi per le parti i difensori avv. A. Tolomeo, anche in sostituzione degli avv.ti F. Fina e R. Orsini, per la parte ricorrente, e avv. A. Vantaggiato, in sostituzione dell'avv. F. Caforio, per il Comune di S. Pietro Vernotico;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. I ricorrenti – proprietari di un appezzamento di terreno coltivato ad uliveto con annessa abitazione in San Pietro Vernotico, contrada Pizzi, in catasto al fg. 28, p.lle 237, 259, 307 e 308 – hanno impugnato l’ordinanza di demolizione opere abusive n. 2 del 22/02/18.
A sostegno del ricorso, essi hanno articolato i seguenti motivi di gravame, appresso sintetizzati: 1) violazione degli artt. 31-36 d.P.R. n. 380/01 (di seguito: TUE); sviamento; 2) violazione dell’art. 36 TUE e dell’art. 68 NTA del locale PRG; eccesso di potere; 3) violazione dell’art. 10-bis l. n. 241/90.
Hanno chiesto pertanto l’annullamento dell’atto impugnato, con vittoria delle spese di lite.
Costituitosi in giudizio, il Comune di S. Pietro Vernotico ha chiesto il rigetto del ricorso, con vittoria delle spese di lite.
All’udienza pubblica del 2.3.2022 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
2. Con il secondo motivo di gravame, che va esaminato prioritariamente, essendo le relative censure idonee a definire l’intero giudizio, i ricorrenti deducono la violazione dell’art. 68 NTA del locale PRG, avendo l’Amministrazione posto a fondamento dell’ordine di demolizione presunti ostacoli non rilevanti ai fini in esame.
Il motivo è fondato.
2.1. L’art. 68 co.1 NTA del PRG contempla fattispecie tra di loro distinte:
a) attrezzature a servizio della produzione agricola ed eventuali allevamenti zootecnici;
b) residenze a servizio dell’azienda agricola.
Per tali immobili valgono le seguenti prescrizioni (cfr. art. 68 co. 2):
- distanza minima dai confini di mt. 10, e distanza minima dal ciglio stradale secondo la vigente normativa di legge, e comunque mai inferiore a mt. 10;
- intervento limitato ad una sola residenza;
- superficie minima delle aree interessate dall’intervento non inferiore a due ettari.
2.2. Viceversa, il comma 7 del medesimo articolo stabilisce che: “ Per gli altri edifici sono consentiti interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di risanamento igienico-edilizio e di ristrutturazione ”.
Dispone poi il successivo comma 8 che: “ Qualora gli edifici di abitazione esistenti superino il volume massimo consentito dagli indici prescritti e anche se essi insistano su superfici fondiarie Sf inferiori ai due ettari, può essere consentito, per la dotazione dei servizi igienici ed il miglioramento delle condizioni abitative, l'ampliamento una-tantum della superficie utile Su nella misura massima del 20% della Su preesistente ”.
2.3. Alla luce di tali previsioni tecniche, è dunque evidente che gli immobili sorti dopo l’approvazione del PRG, e posti a servizio della produzione agricola e/o dell’azienda agricola, soggiacciono alle prescrizioni di cui ai primi due commi dell’art. 68 NTA (distanza minima dai confini di mt 10; intervento limitato ad una sola residenza; superficie minima delle aree interessate non inferiore a due ettari), nel mentre “ gli altri edifici ”, ovvero gli immobili preesistenti all’approvazione del PRG – tra i quali quelli in esame – sono soggetti alla diversa disciplina di cui ai commi 7 e 8, con i limiti e le prescrizioni ivi stabilite.
2.4. Tanto premesso, e venendo ora alla fattispecie in esame, si legge dall’atto impugnato che l’Amministrazione ha posto a fondamento dell’ordine di demolizione unicamente il contrasto degli interventi con le previsioni di cui ai primi due commi dell’art. 68 NTA, e segnatamente: “ destinazione d’uso (la residenza non è al servizio di una azienda agricola); lotto minimo di intervento; distanza minima dai confini ”.
2.5. All’evidenza, l’atto impugnato è “tarato” esclusivamente sulla preesistenza di un’azienda agricola, e/o di attrezzature a servizio della produzione agricola, come se l’edificio in relazione al quale è stato realizzato l’abuso (ampliamento dell’originaria volumetria, mediante realizzazione di una camera da letto e di un bagno) fosse stato realizzato dopo l’approvazione del PRG, e soggiacesse dunque alle previsioni di cui ai commi 1 e 2 del cennato art. 68 NTA.
Ma, così non è, rientrando l’area di proprietà dei ricorrenti nell’ambito degli “ altri edifici ”, di cui al comma 7 dell’art. 68 NTA, vale a dire edifici preesistenti all’approvazione del PRG. Edifici per i quali valgono pertanto le diverse prescrizioni di cui ai citati commi 7 e 8, la verifica della cui osservanza è stata del tutto omessa dall’Amministrazione nel caso di specie.
2.6. Per tali ragioni, è evidente l’illegittimità dell’atto impugnato, avendo l’Amministrazione posto – in definitiva - a fondamento dello stesso ordine di demolizione elementi inconferenti nel caso di specie.
2.7. Alla luce di tali considerazioni, il secondo motivo di gravame è fondato.
3. Ne consegue l’annullamento dell’atto impugnato, con assorbimento degli ulteriori motivi di gravame.
4. In sede di riesercizio del potere da parte dell’Amministrazione, e in attuazione degli obblighi conformativi derivanti dalla presente pronuncia giudiziale, l’Amministrazione sarà tenuta a valutare la legittimità dell’opera esclusivamente alla luce delle previsioni di cui ai cennati commi 7 e 8 dell’art. 68 NTA del PRG.
5. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Seconda, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie, e annulla per l’effetto l’atto impugnato.
Condanna l’Amministrazione resistente al rimborso delle spese di lite sostenute dai ricorrenti, che si liquidano in € 1.500 per onorario, oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce, nella camera di consiglio del giorno 2 marzo 2022, con l'intervento dei magistrati:
Antonella Mangia, Presidente
Roberto Michele Palmieri, Consigliere, Estensore
Nino Dello Preite, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Roberto Michele Palmieri | Antonella Mangia |
IL SEGRETARIO