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Sentenza 12 giugno 2025
Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 12/06/2025, n. 679 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 679 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PATTI
VERBALE di UDIENZA
(art. 281 sexies c.p.c.)
Il giorno 12 del mese di giugno dell'anno 2025, all'udienza tenuta dal G.I. presso il
Tribunale di Patti, dott. Giuseppe Puglisi, viene chiamata la causa civile iscritta al n.
1435/2019 R.G.
È comparso, per l'appellante, l'avv. SALVATORE ZINGALE, il quale precisa le conclusioni riportandosi integralmente a quanto dedotto e rilevato in atti e verbali di causa, con il rigetto di ogni contraria istanza, eccezione o difesa. Rappresenta che secondo una recente sentenza delle S.U. un evento metereologico anche se di notevole intensità può essere qualificato come fortuito solo se eccezionale o imprevedibile
(Cass., S.U., n. 5422/2021).
È comparso, per la parte convenuta, l'avv. PINA DI MARCO in sostituzione dell'avv.
SANTO SPAGNOLO, il quale precisa le conclusioni riportandosi integralmente a quanto dedotto e rilevato in atti e verbali di causa, con il rigetto di ogni contraria istanza, eccezione o difesa. Chiede in subordine di ridurre la domanda di controparte a quanto rigorosamente allegato e provato, tenuto conto della somma di € 900,00 già pagata dal C.A.S. in esecuzione della sentenza di primo grado. Chiede la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
Il G.I. dispone procedersi con la discussione orale della causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c..
Le parti discutono oralmente la causa.
Il G.U. esaurita la discussione orale, pronuncia sentenza dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI PATTI SEZIONE CIVILE
Il giudice del Tribunale di Patti, dott. Giuseppe Puglisi, in funzione di giudice monocratico, visto il provvedimento del 30 novembre 2022 con cui ha assunto le funzioni presso l'Ufficio ha reso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1435/2019 R.G.
TRA
, nato a [...] il [...] e Parte_1 residente in [...] (c.f. ), CodiceFiscale_1 elettivamente domiciliato in Galati Mamertino, via Cavour n. 196, presso lo studio professionale dell'avv. Salvatore Zingale che lo rappresenta e difende come da procura in atti
APPELLANTE
CONTRO
, in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, con sede in Messina, c. da CO (p.i. , P.IVA_1 elettivamente domiciliato in Tortorici, via Costanzo n. 2, presso il recapito professionale dell'avv. Santo Spagnolo, che lo rappresenta e difende come da procura in atti
APPELLATO avente per OGGETTO: appello avverso sentenza del Giudice di Pace.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
I procuratori delle parti hanno concluso come da verbale.
MOTIVI DELLA DECISIONE 1. – Con citazione del 6 settembre 2019 proponeva appello Parte_1 contro la sentenza n. 33/2019 con cui il Giudice di Pace di Naso aveva accolto parzialmente la sua domanda avanzata nei confronti del Controparte_1
per il risarcimento del danno cagionato alla sua Opel Astra (tg. DN 821 YT)
[...] dalla presenza in autostrada di un grosso ramo di eucalipto il 23 aprile 2014 intorno alle ore 21:35.
Nella resistenza dell'appellato, costituitosi con comparsa del 17 dicembre 2019, veniva disposta l'acquisizione del fascicolo di primo grado e la causa perveniva per la prima volta dinnanzi allo scrivente – insediatosi il 30 novembre 2022 – all'udienza del 6 aprile 2023 (poi sostituita dal deposito di note scritte).
Dopo alcuni differimenti dovuti alla necessità di definire procedimenti di più risalente iscrizione, il giudizio viene oggi definito sulle conclusioni precisate dalle parti e previa discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c.
2. – Con i primi tre motivi d'appello lamenta il mancato Parte_1 riconoscimento della responsabilità in capo al C.A.S. di una responsabilità ex art. 2951
c.c. (primo motivo di gravame) ovvero ex art. 2043 c.c. in tema di insidia (secondo motivo di gravame) oppure ex artt. 1176/1218 c.c.
Tutte e tre le doglianze sono inammissibili.
Infatti, la lettura della decisione impugnata lascia chiaramente intendere che il Giudice di prime cure ha sicuramente riconosciuto la responsabilità del C.A.S. nella causazione del sinistro, condannandolo a rifondere il danno.
In altre parole, l'an della responsabilità in capo al convenuto non è contestato e, per tale ragione, non sussiste alcun interesse dell'appellante nel senso indicato nell'atto introduttivo di questo giudizio.
Sul punto la citazione ripropone gran parte delle argomentazioni contenute nell'atto introduttivo del primo grado ovvero nelle note conclusive, ma mai si sofferma e censura puntualmente la sentenza nell'unica parte di interesse per l'appellate, i.e. il riconoscimento solo di una responsabilità parziale (e non integrale) in capo alla parte convenuta-appellata. Neppure il capoverso a pagina 13 dell'appello (“in ordine al quantum debeatur”) prospetta specifiche censure in ordine alla liquidazione, limitandosi ad attestare che alla parte spetterebbe l'importo di € 1.959,79 senza tuttavia spiegare perché.
E, visti i limiti devolutivi propri del giudizio di appello, il difetto di specificità delle doglianze non può essere colmato dal Tribunale in via officiosa, giacché esso determina la formazione del giudicato interno.
Ora, è vero che “ai sensi dell'art. 342 c.p.c., il giudizio di appello, pur limitato all'esame delle sole questioni oggetto di specifici motivi di gravame, si estende ai punti della sentenza di primo grado che siano, anche implicitamente, connessi a quelli censurati, sicché non viola il principio del
“tantum devolutum quantum appellatum” il giudice di secondo grado che fondi la propria decisione su ragioni diverse da quelle svolte dall'appellante nei suoi motivi, ovvero esamini questioni non specificamente da lui proposte o sviluppate, le quali, però, appaiano in rapporto di diretta connessione con quelle espressamente dedotte nei motivi stessi e, come tali, comprese nel “thema decidendum” del giudizio” (v., per tutte, Cass., n. 8604/2017).
Nondimeno nella specie i primi tre motivi attengono pacificamente all'erronea qualificazione della domanda e non presentano connessione specifica con il riconoscimento solo parziale di responsabilità giacché la compartecipazione alla causazione del pregiudizio o l'esclusione di un suo addebito integrale a una delle parti
– si cui si fonda la pronuncia impugnata – non è caratteristica propria di uno titolo piuttosto che di un altro, potendo sempre venire in rilievo.
D'altra parte, se è vero che nel primo motivo di appello – rubricato, si noti, “sul mancato riconoscimento della responsabilità – ai sensi dell'art. 2051 c.c. – in capo all'ente convenuto” – la parte affronta la questione dell'erroneo riconoscimento di un caso fortuito, escludendone i presupposti, è innegabile che tale censura non ha quei requisiti di specificità idonei a superare il vaglio di ammissibilità ai sensi dell'art. 342 c.p.c., alla cui stregua “la motivazione dell'appello deve contenere, a pena di inammissibilità: 1) l'indicazione delle parti del provvedimento che si intente appellare e delle modifiche che vengono richieste alla ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di primo grado;
2) l'indicazione delle circostanze da cui deriva la violazione della legge e della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata”. Infine, come già ricordato, il paragrafo “in ordine al quantum debeatur” non costituisce neppure autonomo motivo di gravame
È invece fondato il quarto motivo di censura con cui la parte lamenta la compensazione integrale delle spese di lite.
Infatti, non sussistendo nella specie alcuna ipotesi che giustificasse ex art. 92, comma
2, c.p.c. la compensazione ed essendo stata accolta la domanda dell'attore in misura inferiore a quanto richiesto, le spese di lite avrebbero dovuto seguire il criterio della soccombenza e della causalità ed essere liquidate con riferimento al decisum e non al petitum a carico del . Controparte_1
Per tali ragioni l'appello è parzialmente fondato e, in parziale riforma della sentenza impugnata, il C.A.S. va condannato a rifondere a le spese del Parte_1 primo grado di giudizio liquidate, come in dispositivo, in base ai parametri medi previsti dal D.M. n. 55/2014 ratione temporis applicabile per le cause di valore fino a €
1.100,00 con distrazione in favore dell'avv. Salvatore Zingale dichiaratosi antistatario ex art. 93 c.p.c.
Non essendo stata proposta impugnazione incidentale da parte dell'appellata le sue doglianze non sono idonee alla riforma integrale della decisione.
3. – Le spese del presente giudizio, stante l'accoglimento di un motivo di censura su quattro, vanno compensate per ¾ mentre il restante quarto va posto a carico del
C.A.S. e liquidato, come in dispositivo, in base ai parametri minimi previsti dal D.M.
n. 55/2014 ratione temporis applicabile per le cause di valore fino a € 1.100,00, tenuto conto della semplicità delle questioni trattate e dell'attività effettivamente svolta dalla parte vittoriosa e con esclusione della fase istruttoria che non ha avuto luogo.
Ne va disposta la distrazione in favore dell'avv. Salvatore Zingale dichiaratosi antistatario ex art. 93 c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale, in funzione di giudice d'appello, definitivamente pronunciando nella causa n. 1435/2019 R.G., ogni contraria istanza eccezione e difesa respinta così decide:
1) accoglie parzialmente l'appello e, in parziale riforma della sentenza n. 33/2019 del
Giudice di Pace di Naso, condanna il a rifondere Controparte_1
a le spese del primo grado di giudizio che liquida in € 488,85 (di Parte_1 cui € 346 per compensi e il resto per esborsi), oltre spese generali, C.P.A. ed I.V.A. come per legge con distrazione in favore dell'avv. Salvatore Zingale dichiaratosi antistatario ex art. 93 c.p.c.;
2) condanna il a rifondere a Controparte_1 Parte_2
delle spese del presente grado di giudizio, che liquida in € 101,50 (di cui € 58
[...] per compensi e il resto per esborsi), oltre spese generali, C.P.A. ed I.V.A. come per legge con distrazione in favore dell'avv. Salvatore Zingale dichiaratosi antistatario ex art. 93 c.p.c., compensando i restanti ¾.
Manda alla Cancelleria per quanto di competenza.
Così deciso in Patti, lì 12 giugno 2025
Il Giudice
Giuseppe Puglisi
VERBALE di UDIENZA
(art. 281 sexies c.p.c.)
Il giorno 12 del mese di giugno dell'anno 2025, all'udienza tenuta dal G.I. presso il
Tribunale di Patti, dott. Giuseppe Puglisi, viene chiamata la causa civile iscritta al n.
1435/2019 R.G.
È comparso, per l'appellante, l'avv. SALVATORE ZINGALE, il quale precisa le conclusioni riportandosi integralmente a quanto dedotto e rilevato in atti e verbali di causa, con il rigetto di ogni contraria istanza, eccezione o difesa. Rappresenta che secondo una recente sentenza delle S.U. un evento metereologico anche se di notevole intensità può essere qualificato come fortuito solo se eccezionale o imprevedibile
(Cass., S.U., n. 5422/2021).
È comparso, per la parte convenuta, l'avv. PINA DI MARCO in sostituzione dell'avv.
SANTO SPAGNOLO, il quale precisa le conclusioni riportandosi integralmente a quanto dedotto e rilevato in atti e verbali di causa, con il rigetto di ogni contraria istanza, eccezione o difesa. Chiede in subordine di ridurre la domanda di controparte a quanto rigorosamente allegato e provato, tenuto conto della somma di € 900,00 già pagata dal C.A.S. in esecuzione della sentenza di primo grado. Chiede la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
Il G.I. dispone procedersi con la discussione orale della causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c..
Le parti discutono oralmente la causa.
Il G.U. esaurita la discussione orale, pronuncia sentenza dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI PATTI SEZIONE CIVILE
Il giudice del Tribunale di Patti, dott. Giuseppe Puglisi, in funzione di giudice monocratico, visto il provvedimento del 30 novembre 2022 con cui ha assunto le funzioni presso l'Ufficio ha reso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1435/2019 R.G.
TRA
, nato a [...] il [...] e Parte_1 residente in [...] (c.f. ), CodiceFiscale_1 elettivamente domiciliato in Galati Mamertino, via Cavour n. 196, presso lo studio professionale dell'avv. Salvatore Zingale che lo rappresenta e difende come da procura in atti
APPELLANTE
CONTRO
, in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, con sede in Messina, c. da CO (p.i. , P.IVA_1 elettivamente domiciliato in Tortorici, via Costanzo n. 2, presso il recapito professionale dell'avv. Santo Spagnolo, che lo rappresenta e difende come da procura in atti
APPELLATO avente per OGGETTO: appello avverso sentenza del Giudice di Pace.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
I procuratori delle parti hanno concluso come da verbale.
MOTIVI DELLA DECISIONE 1. – Con citazione del 6 settembre 2019 proponeva appello Parte_1 contro la sentenza n. 33/2019 con cui il Giudice di Pace di Naso aveva accolto parzialmente la sua domanda avanzata nei confronti del Controparte_1
per il risarcimento del danno cagionato alla sua Opel Astra (tg. DN 821 YT)
[...] dalla presenza in autostrada di un grosso ramo di eucalipto il 23 aprile 2014 intorno alle ore 21:35.
Nella resistenza dell'appellato, costituitosi con comparsa del 17 dicembre 2019, veniva disposta l'acquisizione del fascicolo di primo grado e la causa perveniva per la prima volta dinnanzi allo scrivente – insediatosi il 30 novembre 2022 – all'udienza del 6 aprile 2023 (poi sostituita dal deposito di note scritte).
Dopo alcuni differimenti dovuti alla necessità di definire procedimenti di più risalente iscrizione, il giudizio viene oggi definito sulle conclusioni precisate dalle parti e previa discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c.
2. – Con i primi tre motivi d'appello lamenta il mancato Parte_1 riconoscimento della responsabilità in capo al C.A.S. di una responsabilità ex art. 2951
c.c. (primo motivo di gravame) ovvero ex art. 2043 c.c. in tema di insidia (secondo motivo di gravame) oppure ex artt. 1176/1218 c.c.
Tutte e tre le doglianze sono inammissibili.
Infatti, la lettura della decisione impugnata lascia chiaramente intendere che il Giudice di prime cure ha sicuramente riconosciuto la responsabilità del C.A.S. nella causazione del sinistro, condannandolo a rifondere il danno.
In altre parole, l'an della responsabilità in capo al convenuto non è contestato e, per tale ragione, non sussiste alcun interesse dell'appellante nel senso indicato nell'atto introduttivo di questo giudizio.
Sul punto la citazione ripropone gran parte delle argomentazioni contenute nell'atto introduttivo del primo grado ovvero nelle note conclusive, ma mai si sofferma e censura puntualmente la sentenza nell'unica parte di interesse per l'appellate, i.e. il riconoscimento solo di una responsabilità parziale (e non integrale) in capo alla parte convenuta-appellata. Neppure il capoverso a pagina 13 dell'appello (“in ordine al quantum debeatur”) prospetta specifiche censure in ordine alla liquidazione, limitandosi ad attestare che alla parte spetterebbe l'importo di € 1.959,79 senza tuttavia spiegare perché.
E, visti i limiti devolutivi propri del giudizio di appello, il difetto di specificità delle doglianze non può essere colmato dal Tribunale in via officiosa, giacché esso determina la formazione del giudicato interno.
Ora, è vero che “ai sensi dell'art. 342 c.p.c., il giudizio di appello, pur limitato all'esame delle sole questioni oggetto di specifici motivi di gravame, si estende ai punti della sentenza di primo grado che siano, anche implicitamente, connessi a quelli censurati, sicché non viola il principio del
“tantum devolutum quantum appellatum” il giudice di secondo grado che fondi la propria decisione su ragioni diverse da quelle svolte dall'appellante nei suoi motivi, ovvero esamini questioni non specificamente da lui proposte o sviluppate, le quali, però, appaiano in rapporto di diretta connessione con quelle espressamente dedotte nei motivi stessi e, come tali, comprese nel “thema decidendum” del giudizio” (v., per tutte, Cass., n. 8604/2017).
Nondimeno nella specie i primi tre motivi attengono pacificamente all'erronea qualificazione della domanda e non presentano connessione specifica con il riconoscimento solo parziale di responsabilità giacché la compartecipazione alla causazione del pregiudizio o l'esclusione di un suo addebito integrale a una delle parti
– si cui si fonda la pronuncia impugnata – non è caratteristica propria di uno titolo piuttosto che di un altro, potendo sempre venire in rilievo.
D'altra parte, se è vero che nel primo motivo di appello – rubricato, si noti, “sul mancato riconoscimento della responsabilità – ai sensi dell'art. 2051 c.c. – in capo all'ente convenuto” – la parte affronta la questione dell'erroneo riconoscimento di un caso fortuito, escludendone i presupposti, è innegabile che tale censura non ha quei requisiti di specificità idonei a superare il vaglio di ammissibilità ai sensi dell'art. 342 c.p.c., alla cui stregua “la motivazione dell'appello deve contenere, a pena di inammissibilità: 1) l'indicazione delle parti del provvedimento che si intente appellare e delle modifiche che vengono richieste alla ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di primo grado;
2) l'indicazione delle circostanze da cui deriva la violazione della legge e della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata”. Infine, come già ricordato, il paragrafo “in ordine al quantum debeatur” non costituisce neppure autonomo motivo di gravame
È invece fondato il quarto motivo di censura con cui la parte lamenta la compensazione integrale delle spese di lite.
Infatti, non sussistendo nella specie alcuna ipotesi che giustificasse ex art. 92, comma
2, c.p.c. la compensazione ed essendo stata accolta la domanda dell'attore in misura inferiore a quanto richiesto, le spese di lite avrebbero dovuto seguire il criterio della soccombenza e della causalità ed essere liquidate con riferimento al decisum e non al petitum a carico del . Controparte_1
Per tali ragioni l'appello è parzialmente fondato e, in parziale riforma della sentenza impugnata, il C.A.S. va condannato a rifondere a le spese del Parte_1 primo grado di giudizio liquidate, come in dispositivo, in base ai parametri medi previsti dal D.M. n. 55/2014 ratione temporis applicabile per le cause di valore fino a €
1.100,00 con distrazione in favore dell'avv. Salvatore Zingale dichiaratosi antistatario ex art. 93 c.p.c.
Non essendo stata proposta impugnazione incidentale da parte dell'appellata le sue doglianze non sono idonee alla riforma integrale della decisione.
3. – Le spese del presente giudizio, stante l'accoglimento di un motivo di censura su quattro, vanno compensate per ¾ mentre il restante quarto va posto a carico del
C.A.S. e liquidato, come in dispositivo, in base ai parametri minimi previsti dal D.M.
n. 55/2014 ratione temporis applicabile per le cause di valore fino a € 1.100,00, tenuto conto della semplicità delle questioni trattate e dell'attività effettivamente svolta dalla parte vittoriosa e con esclusione della fase istruttoria che non ha avuto luogo.
Ne va disposta la distrazione in favore dell'avv. Salvatore Zingale dichiaratosi antistatario ex art. 93 c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale, in funzione di giudice d'appello, definitivamente pronunciando nella causa n. 1435/2019 R.G., ogni contraria istanza eccezione e difesa respinta così decide:
1) accoglie parzialmente l'appello e, in parziale riforma della sentenza n. 33/2019 del
Giudice di Pace di Naso, condanna il a rifondere Controparte_1
a le spese del primo grado di giudizio che liquida in € 488,85 (di Parte_1 cui € 346 per compensi e il resto per esborsi), oltre spese generali, C.P.A. ed I.V.A. come per legge con distrazione in favore dell'avv. Salvatore Zingale dichiaratosi antistatario ex art. 93 c.p.c.;
2) condanna il a rifondere a Controparte_1 Parte_2
delle spese del presente grado di giudizio, che liquida in € 101,50 (di cui € 58
[...] per compensi e il resto per esborsi), oltre spese generali, C.P.A. ed I.V.A. come per legge con distrazione in favore dell'avv. Salvatore Zingale dichiaratosi antistatario ex art. 93 c.p.c., compensando i restanti ¾.
Manda alla Cancelleria per quanto di competenza.
Così deciso in Patti, lì 12 giugno 2025
Il Giudice
Giuseppe Puglisi