Sentenza 13 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Ancona, sez. I, sentenza 13/06/2025, n. 489 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Ancona |
| Numero : | 489 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 13/06/2025
N. 00489/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00194/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 194 del 2025, proposto da
Cristallo S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Andrea Galvani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Civitanova Marche, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Alessandro Lucchetti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Provincia di Macerata, Dott. Fausto Troiani Quale Presidente del Consiglio Comunale di Civitanova Marche, Dott. L.M., Quale Consigliere del Consiglio Comunale di Civitanova Marche, F.M. Quale Consigliere del Consiglio Comunale di Civitanova Marche, Lavinia Bianchi Quale Consigliere del Consiglio Comunale di Civitanova Marche, Lidia Iezzi Quale Consigliere del Consiglio Comunale di Civitanova Marche, Gabriele Troiani, non costituiti in giudizio;
per l’annullamento
della nota del Comune di Civitanova Marche a firma del Segretario Generale del 19/2/2025 con la quale è stata negata la richiesta di accesso agli atti avanzata dalla Soc. Cristallo srl con lettere del 3/2/2025, del 15/1/25 e del 9/12/24,
nonché
di ogni atto presupposto, connesso e conseguente, ivi compresa per quanto occorrer possa, la nota del Comune di Civitanova Marche del 22/1/25,
e per l’accertamento
del diritto della parte ricorrente a prendere visione ed estrarre copia di tutti gli atti e documenti oggetto delle istanze di accesso agli atti presentate in data 3/2/2025, 15/1/25 e 9/12/24 con il conseguente ordine al Comune di Civitanova Marche di esibizione della documentazione richiesta, nella sua integralità.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Civitanova Marche;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 11 giugno 2025 il dott. Tommaso Capitanio e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Considerato che:
- in data 3 giugno 2025 la società ricorrente ha depositato una breve memoria con cui dichiara di non avere più interesse alla decisione del presente ricorso;
- la difesa comunale ha preso atto di tale dichiarazione, concordando altresì sulla compensazione delle spese di lite;
- il ricorso va dunque dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Le spese del giudizio si possono compensare sull’accordo delle parti costituite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse e compensa le spese del giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Ancona nella camera di consiglio del giorno 11 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:
Concetta Anastasi, Presidente
Gianluca Morri, Consigliere
Tommaso Capitanio, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Tommaso Capitanio | Concetta Anastasi |
IL SEGRETARIO