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Sentenza 20 maggio 2025
Sentenza 20 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 20/05/2025, n. 1551 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 1551 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2025 |
Testo completo
N. 7890/2021 R.Gen.Aff.Cont.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Nola
Prima Sezione Civile
In composizione monocratica, nella persona del giudice, dott.ssa Donatella Cennamo, all'udienza del 20 maggio 2025, ha pronunziato la seguente:
S E N T E N Z A ai sensi dell'art 281 sexies c.p.c. nella causa civile di primo grado iscritta al numero rg. 7980/2021, vertente:
TRA
(C.F.: ,), rappresentato e difeso, giusta procura Parte_1 C.F._1 allegata all'atto di citazione, dall' avv.to Eugenio Marzuillo, unitamente al quale elettivamente domicilia in Sorrento alla via S. Renato, n. 23;
- ATTORE -
CONTRO
(P.I. ), rappresentato e difeso, in virtù di procura Controparte_1 C.F._2 allegata alla comparsa di costituzione e risposta dagli Avv. Angelo D'Alia e Giulio Russo, tutti elettivamente domiciliati in Savino alla via Gennaro Napoli, n. 18;
- CONVENUTO –
Oggetto: Risarcimento danni ex art 2043 c.c.
Conclusioni: i difensori di parte convenuta ha concluso come da note scritte depositate ai fini della partecipazione alla odierna udienza cartolare di precisazione delle conclusioni e decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. (mentre fino alle ore 12:42 non sono state depositate note di parte attorea).
Svolgimento del processo.
1. Con atto di citazione introduttivo della lite, ha convenuto davanti a questo Parte_1
Tribunale per sentirlo condannare al risarcimento dei danni patrimoniali Controparte_1
quantificati in euro 25.000,00 subiti a seguito dell'aggressione verificatasi nel mese di giugno 2013,
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che lo avevano costretto a lasciare l'immobile di sua proprietà e a sostenere i canoni di locazione di un diverso immobile, con vittoria delle spese del giudizio.
2. Si è costituito in giudizio eccependo in via preliminare la prescrizione della Controparte_1
pretesa risarcitoria e contestando nel merito la fondatezza della pretesa attorea, di cui ha chiesto il rigetto. Ha chiesto, quindi, la condanna del al risarcimento del danno per lite temeraria ex Pt_1
art 96 c.p.c., con il favore delle spese del giudizio.
3. In assenza di attività istruttoria, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 14.12.2023, allorquando, chiamata per la prima volta innanzi allo scrivente magistrato è stata rinviata per il congedo di maternità della scrivente alla udienza del 19.11.2024, all'esito della quale né è stato disposto (in considerazione della necessità di garantire la prioritaria definizione della cause iscritte al ruolo fino all'anno 2016 in vista del raggiungimento del primo degli obbiettivi del PNRR entro il 31 dicembre 2024) un breve differimento alla odierna udienza per la precisazione delle conclusioni e decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c e, sulle conclusioni rassegnate dal solo procuratore costituito di parte convenuta a mezzo dell'autorizzato deposito di note scritte, viene decisa come da presente sentenza.
Motivi della decisione.
1. In via preliminare, si dà atto che il presente giudizio verrà deciso facendo applicazione del principio della c.d. ragione più liquida, in particolare, sulla scorta del principio in esame, desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., la causa sarà decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza necessità di esaminare previamente le altre, imponendosi, a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, un approccio interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica e sostituisca il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare ai sensi dell'art. 276 c.p.c. (Cass. Civ., Sez. Lavoro, Ord. n. 9309 del 20 maggio 2020).
2. In applicazione dell'appena illustrato principio, la domanda risarcitoria promossa da Parte_1
nei confronti di va rigettata per l'assorbente ragione di seguito esposta.
[...] Controparte_1
Merita, infatti, accoglimento l'eccezione di prescrizione della pretesa creditoria mossa dal CP_1 nel primo scritto difensivo, tempestivamente depositato entro venti giorni prima dell'udienza fissata in citazione.
Giova rammentare che il diritto al risarcimento del danno derivante da fatto illecito si prescrive in cinque anni dal giorno in cui il fatto si è verificato. Tuttavia, specifica l'art. 2947 c.c. all'ultimo comma che se il fatto è considerato dalla legge come reato e per il reato è stabilita una prescrizione
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più lunga, questa si applica anche all'azione civile.
La norma di cui all'art. 2947 c.c. nel far coincidere le due prescrizioni, dà luogo ad una disciplina unitaria dei due istituti (cfr Cass. Pen. sent. n. 12587/13)
In applicazione di tali principi, avendo l'attore genericamente fissato lo spazio temporale dell'evento lesivo per cui ha richiesto il risarcimento dei danni patrimoniali nel mese di giugno
2013, ed essendo astrattamente configurabile il reato di lesioni personali, trova applicazione il termine di prescrizione più lungo previsto per tale ultimo reato pari ad anni sei.
Sicché, al momento della notifica dell'atto di citazione -avvenuta nel mese di dicembre 2021- erano trascorsi 8 anni, e pur non volendo soffermarsi sul generico riferimento al mese di giugno 2013, la prescrizione della pretesa creditoria è senza dubbio maturata.
Ed infatti, a fronte dell'eccezione sollevata dal convenuto, l'attore non ha dimostrato il compimento di alcun idoneo atto interruttivo della prescrizione in epoca antecedente all'introduzione del presente giudizio.
Donde, non può che ribadirsi la statuizione di rigetto della domanda annunziata in premessa.
3.Al rigetto della domanda, segue, in applicazione del principio della soccombenza (art. 91 c.p.c.), la condanna di alla rifusione delle spese processuali in favore della parte Parte_1
convenuta.
La liquidazione delle stesse spese viene operata, in assenza del deposito di specifica notula, come in dispositivo in conformità ai parametri minimi di cui al D.M. 55/2014 recante: "Determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense ai sensi dell'art. 13 comma 6 della legge 31 dicembre 2012 n. 247", aggiornati al D.M. n. 147 del 13/08/2022, in ragione della non particolare complessità delle questioni affrontate, dell'attività in concreto svolta e del modello decisorio adottato, con esclusione della fase istruttoria non espletata.
4. Ritiene, infine, il Tribunale che non sussistano i presupposti perché si possa far luogo - come da richiesta del a pronunce di condanna dell'attore ai sensi dell'art. 96 c.p.c. non Controparte_1
ravvisandosi dolo o colpa grave in capo a quest'ultimo, il quale a seguito della costituzione del convenuto non ha più coltivato la lite, non avendo depositato alcun atto successivo alla citazione
(cfr. Cass. 24.4.2019, n. 11229/2019, Cass. sez. un. 20.4.2018, n. 9912, secondo cui la responsabilità aggravata ai sensi dell'art. 96 c.p.c., comma 3, a differenza di quella di cui ai primi due commi della medesima norma, non richiede la domanda di parte nè la prova del danno, ma esige pur sempre, sul piano soggettivo, la mala fede o la colpa grave della parte soccombente, sussistente nell'ipotesi di violazione del grado minimo di diligenza che consente di avvertire
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facilmente l'infondatezza o l'inammissibilità della propria domanda, non essendo sufficiente la mera infondatezza, anche manifesta, delle tesi prospettate).
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, Prima Sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. rigetta la domanda di risarcimento del danno promossa da nei confronti di Parte_1
Controparte_1
2. condanna a rifondere in favore le spese del presente Parte_1 Controparte_1
giudizio che si liquidano in euro 1.700,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge;
3. rigetta la domanda di risarcimento del danno per lite temeraria formulata da Controparte_1 nei confronti dell'attore.
Così deciso in Nola, il 20.05.2025
Il Giudice
(dott.ssa Donatella Cennamo)
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