Cass. civ., sez. III, sentenza 19/07/2016, n. 14706
CASS
Sentenza 19 luglio 2016

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Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime1

Qualora nell'atto introduttivo del giudizio sia stata proposta istanza istruttoria di prova testimoniale senza indicare il nome del teste, e quest'ultimo, tuttavia, sia stato successivamente indicato entro i termini che il rito consente per il completo dispiegamento delle istanze istruttorie, è precluso al giudice attribuire a tale legittima scelta dell'istante un significato a lui sfavorevole ex art.116 c.p.c.

Commentario1

  • 1Valida la testimonianza del familiare
    Redazione Giuridica · https://www.brocardi.it/ · 19 gennaio 2017

    La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 14706 del 19 luglio 2016, ha fornito alcune interessanti precisazioni in tema di danno da insidia stradale (art. 2051 codice civile) e di attendibilità delle dichiarazioni testimoniali rese dai familiari di una delle parti in causa (artt. 2721 – 2726 codice civile). Nel caso esaminato dalla Cassazione, il Tribunale aveva accolto la domanda proposta da un cittadino nei confronti del Comune, volta ad ottenere il risarcimento dei danni subiti “in conseguenza di una caduta per inciampo in una pedana di ferro di copertura di fognatura urbana”. Il Comune proponeva appello, il quale veniva accolto, dal momento che la Corte d'Appello non riteneva …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. III, sentenza 19/07/2016, n. 14706
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 14706
Data del deposito : 19 luglio 2016

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