Decreto 19 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, decreto 19/03/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 19 marzo 2025 |
Testo completo
La Corte di Appello di Napoli – Sezione Persona, Famiglia, Minori - riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Antonio Di Marco Presidente
Dott.ssa Efisia Gaviano Consigliere relatore
Dott.ssa Marina Tafuri Consigliere
Dott.ssa Rosanna Izzo Consigliere Onorario
Dott. Antonio Bonfitto Consigliere Onorario ha pronunciato il seguente
DECRETO nella causa civile iscritta al n. 3001 del Ruolo Generale V. G. dell'anno 2024, avente ad oggetto: reclamo avverso decreto emesso dal Tribunale per i Minorenni disponente la sospensione della responsabilità genitoriale, proposto
DA
( cf ) madre della minore , elettivamente Parte_1 C.F._1 Persona_1 domiciliata in Torino alla via Duchessa Jolanda n. 21, presso lo studio dell'avv.to Irene Giuffrida ( cf ) che la rappresenta e la difende in virtù di procura in atti allegata. C.F._2
Per le comunicazioni: pec rdineavvocati.torino.it; fax:01119665954. Email_1
reclamante
NEI CONFRONTI DI
CP_1
Reclamato contumace
Letti gli atti e sciogliendo la riserva del 14.3.25, osserva: la Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Napoli in data 9.9.2024 aveva trasmesso al detto Tribunale una segnalazione ex artt 330 c.c. e 473 bis.40 c.p.c.. in relazione alla minore nata il [...], figlia di e di In Persona_1 Persona_2 CP_1
detta segnalazione il PMM aveva rappresentato che il aveva sporto denuncia nei confronti della Per_1
sua compagna madre della suddetta minore, in quanto si era recata a Torino Parte_1
insieme alla figlia per andare a trovare la propria sorella, per poi comunicargli che non aveva intenzione di tornare, senza dargli nemmeno le indicazioni necessarie per poter andare a trovare a figlia.
Successivamente la minore, insieme con il padre si era recata presso gli uffici del Servizio Sociale ed aveva riferito che non intendeva fare rientro a Torino dalla madre in quanto ivi si sentiva isolata ed insultata.
dalla responsabilità genitoriale sulla figlia minore atteso il suo comportamento
[...]
pregiudizievole ed aveva fissato per la prima comparizione delle parti l'udienza dell'11.2.2025.
Si era costituita , la quale aveva rilevato che presso il Tribunale Ordinario di Torino Parte_1
pendeva già un procedimento per l'affidamento della minore;
in ragione di quanto sopra e sulla scorta di quanto disposto dall'articolo 38 disp.att.c.c., la predetta aveva pertanto evidenziato che doveva disporsi la trasmissione degli atti del fascicolo al Tribunale di Torino al fine di consentire la riunione e la continuazione del procedimento da parte dell'autorità giudiziaria funzionalmente competente a decidere in ordine alle richieste del PM.
Quanto sopra per l'effetto della vis attractiva esercitata dalla suddetta pendenza e ciò in forza del principio di concentrazione delle tutele, rispetto all'adozione di provvedimenti limitativi, ablativi o di restituzione della responsabilità genitoriale.
Ancora, nel merito la aveva rilevato che si era vista costretta ad allontanarsi dalla casa Pt_1 familiare per recarsi a Torino dalla propria sorella, a causa dell'atteggiamento aggressivo e violento del Guida, nei cui confronti aveva anche sporto una denuncia per minacce e maltrattamenti.
In ragione di quanto sopra la reclamante aveva chiesto ritenersi la competenza funzionale del
Tribunale ordinario di Torino e comunque revocarsi il decreto in esame previa sospensione degli effetti dello stesso.
Spese di lite vinte.
Avverso il suddetto provvedimento del T.M. la ha proposto reclamo dinanzi a questa Corte Pt_1
chiedendo che, dato atto della pendenza del menzionato procedimento presso il T.O. di Torino, venisse ritenuta la competenza funzionale dello stesso con conseguente trasmissione degli atti alla suddetta A.G.
Ancora, la predetta ha chiesto la revoca del decreto in esame e la sospensione dello stesso.
al quale il presente reclamo è stato ritualmente notificato, non si è costituito per cui CP_1
se ne deve dichiarare la contumacia.
Il presente procedimento si è svolto con le modalità della trattazione scritta e la reclamante ha depositato note, mentre il PG non ha inteso esprimere il proprio parere.
Tanto premesso si deve a questo punto rilevare che nelle note scritte sopra richiamate la reclamante ha rilevato che con provvedimento emesso in data 3.12.2024 -compiutamente allegato in atti- il
Tribunale per i Minorenni di Napoli ha dichiarato la propria incompetenza funzionale in favore del
Tribunale Ordinario di Torino. Tanto evidenziato, la predetta ha chiesto dichiararsi cessata la materia del contendere con conseguente estinzione della procedura.
Spese da liquidarsi in considerazione della ammissione al gratuito patrocinio.
Tanto premesso, esaminati gli atti ed in specie il provvedimento emesso in data 3.12.2024 dal
Tribunale per i Minorenni di Napoli con il quale lo stesso ha dichiarato la propria incompetenza funzionale in favore di quella del Tribunale Ordinario di Torino, ritiene questa Corte che debba dichiararsi l'intervenuta cessazione della materia del contendere con riferimento al reclamo in esame in questa sede, con conseguente estinzione del presente giudizio.
Le spese di cui al presente procedimento da liquidarsi in favore della difesa della reclamante vanno poste a carico dell'Erario, stante l'ammissione della stessa al gratuito patrocinio.
P.Q.M.
Dichiara cessata la materia del contendere e di conseguenza l'estinzione del presente procedimento, con riferimento al reclamo proposto da avverso il provvedimento emesso dal Parte_1
Tribunale per i Minorenni in data 9.9.24.
Liquida in euro 1168,00 oltre rimborso spese generali, iva e cpa come per legge le spese di lite in favore di , ponendo le stesse a carico dell'Erario. Parte_1
Napoli, c.c. del 14.3.2025
Il Presidente
dott.Antonio Di Marco