CASS
Sentenza 3 agosto 2022
Sentenza 3 agosto 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 03/08/2022, n. 30599 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 30599 |
| Data del deposito : | 3 agosto 2022 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: IN BD nato il [...] avverso la sentenza del 22/11/2021 del TRIBUNALE di FIRENZE visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere UC AR;
lette le conclusioni del PG FULVIO BALDI Il PG chiede annullarsi il provvedimento impugnato senza rinvio con corretta rideterminazione della pena in Euro 1500 di ammenda. Ricorso trattato ai sensi ex art. 23, comma 8 del D.L. n.137/20. Penale Sent. Sez. 3 Num. 30599 Anno 2022 Presidente: DI NICOLA VITO Relatore: AR UC Data Udienza: 06/07/2022 RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza del 22 novembre 2021 il Tribunale di Firenze, all'esito del giudizio abbreviato, ha condannato AM UL per la contravvenzione ex art. 256, comma 1, lett. a), d.lgs. n. 152 del 2006 (in Firenze il 8 ottobre 2020) alle pena di C 2.000 di ammenda. 2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato deducendo il vizio di violazione di legge;
il Tribunale di Firenze avrebbe ridotto la pena per il giudizio abbreviato di un terzo, anziché della metà secondo quanto previsto dall'art. 442, comma 2, prima parte, cod. proc. pen. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato. Il Tribunale di Firenze ha ridotto la pena ex art. 442, comma 2, cod. proc. pen. di un terzo (da C 3.000 di ammenda ad C 2.000 di ammenda), anziché della metà, poiché il reato per cui è intervenuta la condanna è una contravvenzione. La sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio limitatamente alla pena dell'ammenda inflitta. Ai sensi dell'art. 620 cod. proc. pen. la pena finale deve essere determinata in C 1.500 di ammenda, in base al contenuto della sentenza impugnata: pena base C 4.500 di ammenda;
ridotta per le circostanze attenuanti generiche ad C 3.000, ridotta per il rito ad C 1.500 di ammenda. Restano ferme le altre statuizioni della sentenza, non oggetto di impugnazione.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio e ridetermina la pena in euro 1500 di ammenda. Così deciso il 06/07/2022.
udita la relazione svolta dal Consigliere UC AR;
lette le conclusioni del PG FULVIO BALDI Il PG chiede annullarsi il provvedimento impugnato senza rinvio con corretta rideterminazione della pena in Euro 1500 di ammenda. Ricorso trattato ai sensi ex art. 23, comma 8 del D.L. n.137/20. Penale Sent. Sez. 3 Num. 30599 Anno 2022 Presidente: DI NICOLA VITO Relatore: AR UC Data Udienza: 06/07/2022 RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza del 22 novembre 2021 il Tribunale di Firenze, all'esito del giudizio abbreviato, ha condannato AM UL per la contravvenzione ex art. 256, comma 1, lett. a), d.lgs. n. 152 del 2006 (in Firenze il 8 ottobre 2020) alle pena di C 2.000 di ammenda. 2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato deducendo il vizio di violazione di legge;
il Tribunale di Firenze avrebbe ridotto la pena per il giudizio abbreviato di un terzo, anziché della metà secondo quanto previsto dall'art. 442, comma 2, prima parte, cod. proc. pen. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato. Il Tribunale di Firenze ha ridotto la pena ex art. 442, comma 2, cod. proc. pen. di un terzo (da C 3.000 di ammenda ad C 2.000 di ammenda), anziché della metà, poiché il reato per cui è intervenuta la condanna è una contravvenzione. La sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio limitatamente alla pena dell'ammenda inflitta. Ai sensi dell'art. 620 cod. proc. pen. la pena finale deve essere determinata in C 1.500 di ammenda, in base al contenuto della sentenza impugnata: pena base C 4.500 di ammenda;
ridotta per le circostanze attenuanti generiche ad C 3.000, ridotta per il rito ad C 1.500 di ammenda. Restano ferme le altre statuizioni della sentenza, non oggetto di impugnazione.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio e ridetermina la pena in euro 1500 di ammenda. Così deciso il 06/07/2022.