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Sentenza 28 marzo 2025
Sentenza 28 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 28/03/2025, n. 495 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 495 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 603/2016
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Ancona
PRIMA SEZIONE CIVILE
La Corte, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Gianmichele Marcelli Presidente dott. Ugo Pastore Consigliere dott. Cesare Marziali Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 603 /2016, promossa da:
- CF rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'avv. REGNI ROBERTO ( ) - CORSO STAMIRA N. 49 C.F._2
– 60122 ANCONA
PARTE APPELLANTE
CONTRO
rappresentato e difeso dall'avv. CASELLA Controparte_1
RICCARDO ( ) VIA NINO BIXIO, 120 60015 C.F._3
FALCONARA MARITTIMA;
elettivamente domiciliato, ai fini del presente procedimento, presso lo Studio e la persona del medesimo sito in Falconara M.ma (AN), Via Nino Bixio n. 120, il quale dichiara di voler ricevere comunicazioni e
pagina 1 di 18 notifiche mediante fax al numero 0719160830 ovvero mediante e-mail all'indirizzo di posta elettronica certificata Email_1
(P. IVA ) già denominata Controparte_2 P.IVA_1
quale incorporante di , Controparte_3 Controparte_4 [...]
, , rappresentata e difesa Controparte_5 Controparte_6 dall'AVV. RODOLFO BERTI ( ) ed elettivamente C.F._4 domiciliata presso e nel di lui studio ad Ancona al Corso Garibaldi n. 119, il quale ai fini delle comunicazioni di cancelleria ha indicato il seguente indirizzo pec:
Email_2
PARTI APPELLATE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note depositate in via telematica.
Esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
§ 1 - Il Tribunale di Ancona emetteva sentenza n. 245/2016, pubblicata il 09/02/2016, con cui veniva rigettata la richiesta di risarcimento del danno causato da attività medica, avanzata dalla e causata asseritamente da una riabilitazione protesica non Parte_1
effettuata a regola d'arte, precisamente una malocclusione dell'artefatto protesico, conseguente a ricostruzione e protesizzazione del primo e secondo molare superiore di sinistra in metallo ceramica nel dicembre del 2007, effettuata dal dentista dr. CP_1
Con sentenza non definitiva, questa Corte
1) in riforma della sentenza impugnata, dichiarava l'apporto causale al danno, lamentato da parte attrice in primo grado, derivante dalle prestazioni odontoiatriche del convenuto Dott. Controparte_1
2) per l'effetto, condannava il dr. nell'an al risarcimento dei Controparte_1
danni derivanti alla signora dalla predetta condotta Parte_1
pagina 2 di 18 3) dichiarava la a tenere indenne il Controparte_7
dottor dalle somme da lui pagate in forza del precedente punto 2) , Controparte_1
con la limitazione, derivante dal contratto assicurativo in particolare pagina 13 del doc.
1-paragrafo 1. 3. 16 "esclusioni"-M); paragrafo "scoperto maggiorato", ove applicabile al tipo di danno e alla sua quantificazione che verrà accertata da apposita c.t.u.
4) rimetteva la causa in istruttoria come da separato ordinanza, per la determinazione del quantum risarcitorio
5) rimetteva la regolamentazione delle spese in uno con la sentenza definitiva
********************
La trattazione conseguente alla sentenza non definitiva si protraeva più del previsto, per le ragioni evincibili dagli atti e le necessarie interlocuzioni in relazione all'apporto di consulenza medico-legale cui questa Corte non si è potuta sottrarre.
Dopo il deposito della relazione di consulenza d'ufficio, le parti rassegnavano le loro richieste ed argomentazioni, che di seguito verranno esaminate .
§ 2 – La relazione di consulenza tecnica d'ufficio
La relazione dà conto, fra l'altro, di quanto appresso viene evidenziato :
2.1-Le evidenti abrasioni e l'usura delle superfici dentarie a carico dei molari e premolari caratterizzate da perdita delle cuspidi ed appiattimento della superficie masticatoria possono essere definite come un'usura dentale patologica della pz, ma non dipendente dagli interventi posti in opera dal dottor CP_1
In tale contesto, la frase “Le superfici occlusali delle corone dentarie, nei settori posteriori di entrambe le arcate, appaiono affette da notevoli abrasioni che hanno determinato la perdita delle cuspidi dei molari e premolari ed una conseguente notevole riduzione della dimensione verticale. Tale condizione è confermata anche dalla ridotta pagina 3 di 18 dimensione delle due corone protesiche montate su impianti attualmente presenti nel cavo orale della Paziente nelle sedi 2.6 e 2.7” non è una ammissione di un danno da malocclusione, ma la conferma di una precoce usura non determinatasi a causa dell'opera del dottor CP_1
2.2- In merito al lavoro eseguito sugli elementi 2.5 e 2.6 ed alla mancata incompleta sigillatura dello spazio endodontico, nulla si può dire per l'elemento 2.6 che risulta estratto. Seppur non perfettamente sigillato, l'elemento 2.5 non ha manifestato negli anni alcun un evento infettivo, così come sembra essersi palesato leggendo la copiosa documentazione in atti.
2.3- Sussistenza di una invalidità temporanea Per quanto riguarda la malocclusione, vi fu un errato trattamento effettuato dal Dott. a carico degli elementi 2.7 e CP_1
2.6, le cui corone protesiche, così come emerge dall'accertamento radiografico del
28.09.2009 appaiono sovradimensionate. Il precontatto occlusale tra le cuspidi di 2.7 e gli antagonisti del 3.7 e 3.8 può aver peggiorato la disfunzione masticatoria, già presente a causa dell'aspetto morfologico preesistente. Al momento della visita da parte del ctu, la lamentava una lievissima sintomatologia dolorosa a livello della CP_1
articolazione temporo-mandibolare (ATM) sinistra. Da tale dato e, stante il fatto che la donna presentasse anche prima degli interventi del dottor una problematica a CP_1
livello dell'ATM, possiamo dire che non esita un danno permanente. Si tratta invece di capire se vi sia stato un danno biologico temporaneo; è indubbio che il sovradimensionamento delle corone sia stato causato dal trattamento del dottor nel dicembre 2007, che sia stato trattato dallo stesso medico nel 2010, che il CP_1
problema della malocclusionale sia stato trattato dal professor con Per_1
l'apposizione di un bite che ha risolto il dolore alle articolazioni temporo-mandibolari nel maggio 2011. Inoltre vi è da precisare che la si rivolgeva al dottor Parte_1 Per_2
nel settembre 2010, sancendo l'interruzione del rapporto di fiducia con il dottor
A tal proposito, per dare una ragionevole valutazione, ora per allora, del CP_1
pagina 4 di 18 danno biologico temporaneo, il ctu osserva che a) il trattamento era effettuato dal dottor nel dicembre 2007; si considera che un trattamento ben fatto richieda un mese CP_1
di tempo perché si raggiunga una stabilizzazione del lavoro;
b) Nel caso di specie il lavoro effettuato non aveva sortito quanto sperato e, seppur trascorso un periodo di tempo consono alla stabilizzazione ed alla cessazione del fisiologico periodo di malattia, aveva accentuato il dolore dovuto alla già preesistente occlusione. Possiamo a questo punto considerare che il periodo di inabilità temporanea debba essere fatto iniziare dal gennaio 2008 (non prima per le ragioni esposte).
Tale malattia temporanea, dovuta alla malpractice, è invece durata fino al settembre
2010, momento in cui la donna si rivolgeva al dottor da questo momento il Per_2
rapporto di fiducia con il dottor infatti, terminava. Dunque il periodo di CP_1
inabilità temporanea parziale può essere compreso tra il gennaio 2008 ed il settembre
2010.
2.4- Percentuale del danno biologico temporaneo. La a malocclusione, stante i reperti morfologici, era già presente;
volendo percentualizzare il danno biologico temporaneo, posto che la malocclusione era già presente e che la malpractice del dottor CP_1
assume valore di concausa, il danno da riconoscere è di 33 mesi al 10%.
2.5- Errato trattamento implantologico .
È menzionato il certificato del dottor che nel febbraio 2019 evidenzia la Per_3
seguente condizione:
“Si certifica che la signora è stata in cura presso questo studio per Parte_1
ripristinare la masticazione nel quadrante 2 dove non erano presenti i molari e risultava quindi deficitaria la funzione del lato sinistro. Sono stati inseriti due impianti per sostenere due corone in zirconio-ceramica avvitate. E' stato effettuato inoltre il pagina 5 di 18 rifacimento del gruppo frontale superiore per migliorare l'estetica sostituendo i precedenti restauri in metallo-ceramica con corone e faccette in zirconia”.
Il trattamento del Dott. prevedeva: CP_1
-2 corone di protesi fissa in lega-ceramica dei molari sup sinist n° 26.27
-cure canalari e successive ricostruzioni dei molari n 26.27
Dal confronto del trattamento messo in atto dal dottor e la situazione che si CP_1
trova a certificare il dottor nel 2018 si intuisce come il trattamento protesico Per_3
del 2007 sia stato viziato da malpractice;
nel caso specifico risulta che la situazione fosse emendabile e che il trattamento messo in atto dal dottor abbia esitato in Per_3
una buona funzionalità dell'apparato masticatorio. Si dovrà parlare di ristoro delle spese e non di danno biologico permanente. Il costo viene stimato in euro 3000.
2.6- Altre spese
Riguardano a) i lavori effettuati dal dottor posto che nessuna sintomatologia CP_1
lamentata dalla regredì dopo il trattamento, possono essere considerati non Parte_1
risolutivi. Ne deriva che le spese inerenti i trattamenti del dottor debbono CP_1
essere rimborsate alla signora Per quanto riguarda il trattamento effettuato Parte_1
dal dottor questo è risultato risolutivo;
il risarcimento delle spese mediche che Per_3
la paziente ha dovuto sostenere è stato quantificato in precedenza (euro 3.000); b) dopo la cessazione del rapporto di fiducia con il dottor avvenuto nel settembre CP_1
2009, la donna ha dovuto ricercare l'opera di un professionista per cercare di rimediare al dolore ed alla malocclusione. Esse riguardano quelle per : Prof. Persona_4
(19-10-2009), neurologo;
Prof. (18-01-2010), reumatologo;
Dott. Persona_5 [...]
(20-09-2010, 18-10-2010 e 29-10-2010), odontoiatra;
Dott. Per_6 [...]
(27-10-2010), psicoterapeuta;
Dott. (11-11-2010), otorino;
Persona_7 Persona_8
Dott. (10/12/10 e 07/02/2011), odontoiatra;
Prof. Persona_9 Per_1
pagina 6 di 18 nell'aprile 2011. Di tutte queste, sicuramente sono risarcibili le spese circa le terapie/trattamenti effettuati dal dottor dal dottor e dal Per_2 Persona_9
Prof. , poiché questi professionisti sono intervenuti nel trattamento Per_1
dell'apparato dentario e masticatorio. Anche le spese per gli altri professionisti, quali in neurologo, il reumatologo, l'otorino, poiché essi ebbero ad intervenire per tentare di risolvere il problema del dolore a livello delle articolazioni temporo-mandibolari, il problema della cefalea, il dolore irradiato nella regione del capo, debbono ritenersi effettuate in conseguenza della malpractice e sono da risarcire.
§ 3- Correttezza dell'elaborato peritale d'ufficio
La valutazione del ctu è condivisibile : egli in particolare, ha dato conto del perché ritiene di non aderire alle osservazioni del ct di parte appellante circa l'asserita estensione della durata della sofferenza oltre il settembre 2010, data in cui la paziente interruppe il rapporto con il dott Correttamente il ctu ritiene di non poter CP_1
riconoscere il danno, dopo che il paziente decise di non affidarsi più alle terapie del salva ovviamente l'ipotesi di un danno biologico permanente, che esclude per CP_1
definizione il danno temporaneo.
Parimenti, il ctu ha dato risposta alle doglianze del ct delle assicurazioni, il quale, pur concordando sulla quantificazione dei costi complessivi attribuibili agli interventi di restauro protesico-implantare messi in essere del dottor ritiene che le terapie Per_3
odontoiatriche, fra cui specificamente quelle a carico di 26 e 27, anche se poi da quanto sembra non correttamente realizzate dal dottor erano comunque riconducibili CP_1
a una necessità di spesa in capo alla signora “Se si riconosce quindi il diritto Parte_1
al rimborso di euro 1600, relativa alla fattura del dicembre 2007 del dottor CP_1
relativa ai trattamenti endodontici e protesici su 26 e 27, su cui si ipotizza la malpractice, sembra altrettanto ovvio allo scrivente che tale importo debba essere allora dedotto dalla cifra indicata dal CTU, come equa e dovuta, per il risarcimento
pagina 7 di 18 degli interventi del dottor . Il ragionamento da ultimo trascritto, per quanto Per_3
non del tutto chiaro, sembra comunque poggiare su una chiaramente errata esclusione nella valutazione del rapporto tra prestazione dannosa, e dunque non suscettibile di essere pagata, e prestazione che, in più, avendo recato del danno, comporta il risarcimento dello stesso. La ripetizione dell'indebito e il risarcimento del danno sono momenti distinti della malpractice, che vanno entrambi riconosciuti .
Più articolata – ed in effetti lo è stata – dev'essere la risposta medico legale a quanto il dottor ct di parte, osserva : CP_8
“Anche per quanto riguarda gli interventi messi in opera dal dottor tali Per_9
prestazioni (avulsione dei 2 denti del giudizio 38 a 48), sicuramente utili ed addirittura necessarie alla signora date le Sue problematiche generali, lo erano proprio Parte_1
in correlazione alle sue caratteristiche anatomo fisiologiche e non possono quindi essere considerate come una necessità derivante dalla malpractice del dottor CP_1
anche tali importi non possono quindi, a parere dello scrivente, essere considerati un danno patrimoniale causato dal dottor e quindi da risarcire”. CP_1
Sul punto, il ctu osserva, fra l'altro “…resta da capire se l'intervento di avulsione dei due denti 3.8 e 4.8 è stato effettuato nell'ambito di far recedere la sintomatologia, della quale si era occupato il dottor o se è stato effettuato per altre problematiche. CP_1
La certificazione rilasciata dal dottor non è esplicativa in questo senso. E' Per_9
quindi difficile da parte del sottoscritto poter ascrivere all'una o all'altra ipotesi il trattamento in mancanza di una chiara documentazione sanitaria. Posso solo ricordare che il trattamento è avvenuto nell'ambito di altri trattamenti odontoiatrici e neurologici per risolvere la sintomatologia dolorosa dovuta alla malpractice del dottor CP_1
ciò rende la spesa risarcibile.”
La risposta è corretta, va integrata solamente con l'osservazione, ancora una volta doverosa, che la mancanza di documentazione circa la latitudine degli intervento del pagina 8 di 18 e, pertanto, ed almeno in parte, le loro conseguenze che avrebbero potuto CP_1
essere evitate senza la malpractice, non può che ricadere sul medesimo. CP_1
In altri termini, c'era una pregressa patologia ma oltre a quanto accertato in positivo dal ctu per escludere un aggravamento della patologia in termini di lesioni permanenti, ogni residua mancanza di accertamento circa un conclamato nesso causale tra la sintomatologia dolorosa – o, per meglio dire, l'interezza di tutta la sintomatologia dolorosa in quanto completamente ascrivibile all'accertata malpractice – non può che seguire criteri di ragionevolezza che indicano transitare sul alla luce CP_1
dell'intero contesto, il relativo onere di prova contraria. Onere che, è appena il caso di osservare, non è stato assolto.
Inoltre, risultano infondate le censure promosse dall'appellante in relazione al parziale riconoscimento dei danni contenuto nella relazione di ctu :
“…un dente sano è stato estratto quando non doveva essere estratto, così come un dente sano è stato devitalizzato quando non doveva essere devitalizzato.
È chiaro che la menomazione alla salute della paziente è permanente, in quanto l'estrazione e la devitalizzazione erroneamente compiuti sono irreversibili, e rappresentano lesione irreparabile dell'integrità fisica della SI.ra …[…]….Ciò che si deve segnalare, in merito agli elementi Parte_1 dentari 2.6 e 2.7 sopra menzionanti, è che alla fine anche questi sono stati estratti: inizialmente i denti
2.6 e 2.7 dovevano solo essere curati;
tuttavia si è dovuto procedere alla loro rimozione…”.
Il passaggio è intrinsecamente contraddittorio : se ci si trova di fronte a due denti – 2.6 e
2.7 - sani che non dovevano essere oggetto di estrazione e, rispettivamente, devitalizzazione, non si può poi, nel passaggio immediatamente successivo, dire - e si noti che si tratta degli stessi due denti 2.6 e 2.7 – che tali due elementi dovevano essere solo curati, poiché appare evidente che non si cura ciò che è sano.
Considerazioni del tutto simili debbono essere compiute per la seconda censura che attiene, sempre, al mancato riconoscimento di un'invalidità permanente:
pagina 9 di 18 ”Specifica il CTU che il dente è stato in seguito sostituito dal dott. mediante una Per_3 riabilitazione implanto – protesica che ha ottenuto un valido successo dal punto di vista clinico, estetico e funzionale, confermato anche dall'anamnesi della SI.ra . Parte_1
Non si comprendono, e vanno contestate, le conclusioni cui giunge il CTU per cui, anche in questo caso, esclude la sussistenza di un danno biologico permanente in capo alla SI.ra Parte_1
Si tratta di una protesi! Di fatto, allora, tutte le volte in cui a seguito di sinistri più o meno gravi un soggetto si vede implantare una protesi alla gamba o al braccio, si dovrebbe escludere la sussistenza di un danno biologico permanete perché il risultato è che il soggetto riesce a camminare!?...”.
Anche in questo caso, il chiaro passaggio dell'elaborato peritale viene malamente riportato.
La relazione di consulenza tecnica d'ufficio ha affermato chiaramente che ci si trovava già in un ambito di patologia pregressa del cavo orale e che su tale ambito si è in ogni caso lavorato malamente da parte dell'appellato. Ha poi rilevato che gli interventi successivi, corretti, hanno risolto le problematiche del cavo orale . E qui può aggiungersi, perché evidente, anche se implicito nella relazione di cui si sono riportati i passaggi salienti, “per quanto è possibile” .
Che, poi, vi fosse un evito di danno permanente (e non solo temporaneo) ascrivibile alla malpractice, è un passaggio che, come si è detto, spettava a parte attrice di dedurre, prima ancora che provare, adeguatamente, ed a ciò non può certo soccorrere l'enfasi con cui si attua una dubbia equiparazione tra il ripristino gnatologico correttamente attuato e l'impianto di una protesi alla gamba o al braccio.
§ 4- Le residue problematiche
4.1 – La domanda nei confronti dell'Assicurazione
In merito alla domanda di garanzia e manleva svota dall'assicurato, per quanto concerne le garanzie prestate con la polizza e quindi le esclusioni ivi previste, risulta assorbente osservare il limite di euro 15mila come non contestato dalla parte e dunque il CP_1
pagina 10 di 18 dovrà essere manlevato solo per l'eventuale somma riconosciuta alla oltre tale Parte_1
limite.
4.2 – Sulla quantificazione del danno e sulla richiesta uleriore somma per la personalizzazione
Non sono stati dimostrati, anche in relazione alla modesta consistenza dei danni subiti, danni permanenti o comunque esiti che dessero conto, di per sé, di circostanze di danno ulteriore che comportassero una personalizzazione del danno, per cui l'invalidità temporanea, così determinata per una consistente lasso di tempo, appare sufficiente a coprire anche questi aspetti. Né può soccorrere, sotto tal profilo, il ricorso, estemporaneo, a trattamenti non strettamente odontoiatrici quali i già citati interventi testimoniati dalle fatture emesse dal Prof. (19-10-2009), neurologo Persona_4
e dalla Dott. (27-10-2010), psicoterapeuta: quanto al primo, il Persona_7
problema neurologico appare più propriamente attinente alle ben note problematiche cui può dar luogo un persistente malessere del tipo di quello non adeguatamente curato dal pertanto non esorbitante dal profilo strettamente organico e non psichiatrico;
CP_1
quanto alla seconda, la seduta appare isolata nel tempo, e non altrimenti ricollegabile ad un problema permanente.
4.3 – Sulle acquisizioni da parte del ctu di documentazione medica non prodotta, in tutto o in parte, dalla CP_9
– ed in maniera simile, il – evidenzia che quanto accertato all'esito del
[...] CP_1
presente giudizio è stato possibile non certo per l'adempimento dell'onere probatorio da parte dell'appellante, ma per la consentita acquisizione nel presente grado di giudizio da parte dei convenuti della documentazione (OTP del 28/09/2009 e del 21/02/12) che la in I grado non aveva prodotto nonostante si trattasse di documentazione Parte_1
essenziale all'accertamento dei fatti:
pagina 11 di 18 “Dunque, l'atteggiamento trasparente e collaborativo dei convenuti Dott. e CP_1 [...]
, dovrà essere tenuto in considerazione, anche i fini della compensazione delle spese di CP_10 lite, poiché solo nel presente giudizio e mediante l'acquisizione di documentazione non prodotta prima dall'attrice appellante, i CTU hanno potuto accertare la sussistenza di un danno lieve e di natura temporanea.”
A prescindere dalla circostanza che le argomentazioni di entrambe le parti appellate lasciano in dubbio la loro posizione in relazione alle conseguenze della mancata produzione di parte attrice in primo grado che è stata avviata solo con la consentita acquisizione, da parte del CTU, di documentazione medica, altrimenti non prodotta, ed anche a prescindere da altre considerazioni assorbenti già fatte nella sentenza non definitiva1, giova, per completezza, effettuare le considerazioni che seguono.
Non si comprende, esaminando le censure degli appellanti, se si tratti comunque di una lacuna non rimediabile, anche attraverso il consenso delle controparti interessate - come sembrerebbe, in maniera un poco più chiara, essere la posizione dell'odontoiatra - oppure entrambi i rilievi, si ripete simili, delle parti appellate debbano essere intesi come limitati esclusivamente ad un sollecito di necessaria valutazione in sede di regolamentazione delle spese processuali. 1 Si menziona, sul punto, il passaggio della sentenza di primo grado : “Sul punto l'appellante argomenta che, invece, si tratta proprio di un errore del primo giudice sul fatto, in quanto alcuni documenti a cui ci si riferisce sono stati effettivamente depositati, mentre negli altri non davano conto di alcuna patologia e, proprio perché negativi e comunque irrilevanti, non potevano dare conto di diversi e negativi interventi posti in essere da altri sanitari, ovvero di pregresse patologie. Anche tale rilievo coglie nel segno, sia per ciò che concerne la circostanza di fatto dell'effettiva produzione di uno dei documenti indicati ed effettivamente prodotti dall'attrice in primo grado, vale a dire il n.4 , sia, e soprattutto, per ciò che concerne l'osservazione del primo giudice, dal contenuto scarsamente comprensibile. Sotto questo profilo, parte appellante afferma che si tratta di i poco rilevanti ovvero, al più, favorevoli all'insussistenza di altre cause diverse da quelle ascrivibili al dr. CP_1 Poiché, in ogni caso, è la stessa parte attrice in primo grado che fa riferimento ad una serie di accertamenti diagnostici, effettuati su sua iniziativa, e successivi agli ultimi interventi effettuati dal convenuto, appare poco verosimile che ne dia conto che fossero sfavorevoli alle sue posizioni. Ma, prima ancora, non appare corretto, da parte del primo giudice, pretendere con tale sua argomentazione, un onere probatorio in capo alla parte attrice, dopo che è stato dato atto del rapporto contrattuale intercorso e del danno intervenuto. Una volta provati questi due elementi, sull'accertamento del nesso causale e dei suoi criteri si tratterà più innanzi ma è chiaro che, in ogni caso, non spetta all'attore provare l'insussistenza di ulteriori interventi causali o concausali il danno lamentato. Ed è singolare che lo stesso c.t.u., sicuramente non favorevole a parte attrice nelle sue conclusioni, non faccia però riferimento esplicito alla possibilità che gli interventi successivi abbiano dato luogo al danno, bensì (seppure erroneamente) a pregresse patologie.” pagina 12 di 18 In ogni caso, si tratta di un tipo di censura che non tiene conto né di una corretta interpretazione della Giurisprudenza tradizionale.
In tema di possibilità che il Consulente tecnico d'ufficio acquisisca documentazione di carattere esclusivamente tecnico, sia degli ultimi approdi della più recente giurisprudenza di legittimità, proprio in tema di queste preclusioni all'acquisizione da parte del CTU.
Invero, proprio l'incertezza se si tratti di nullità assoluta o relativa è solo uno dei problemi affrontati dal recente – e importantissimo, se non altro dal punto di vista ricognitivo - di Cass. ss.uu. n.
“…già a partire da questo, dal chiedersi cioè se i vizi che inficiano l'operato del consulente siano fonte di un'irregolarità sanabile nella forma della nullità relativa o se si traducono in una ragione di nullità assoluta, è intuitivo che esso al suo interno ne racchiude a monte un altro….[…]…volendo indicare un primo spunto problematico, occorre chiedersi quali siano i poteri esercitabili dal CTU, cui il giudice demanda le indagini che si rendono necessarie ai fini del giudizio ovvero, ancora più sinteticamente, che cosa può fare o non può fare il CTU nell'espletare l'incarico affidatogli.
15. Qui si apre un secondo ordine di problemi e, più esattamente, si è portati a dare la stura, sotto l'egida di quello precedente, ad un secondo interrogativo traguardando il tema dei poteri esercitabili dal CTU sotto il profilo delle preclusioni cui va incontro l'attività assertiva e deduttiva delle parti in un modello processuale organizzato in base alla novella del 1990 secondo lo schema dei blocchi di attività. E', questo, l'argomento forte su cui fa leva il richiamato precedente di questa Corte 31886/2019, dell'avviso che, con il solo limite dell'impossibilità per la parte di procurarsi la prova se non ricorrendo a cognizione tecnico-scientifiche ovvero dell'accertamento dei fatti secondari ed accessori che si rendono indispensabili per rispondere al quesito, "in virtù del principio dispositivo e dell'operare nel processo civile di preclusioni, assertive ed istruttorie, l'ausiliare del giudice, nello svolgimento delle proprie attività, non può - nemmeno in presenza di ordine del giudice o di acquiescenza delle parti - indagare di ufficio su fatti mai ritualmente allegati dalle parti, nè acquisire di sua iniziativa la prova dei fatti costitutivi delle domande o delle eccezioni proposte e nemmeno procurarsi, dalle parti o dai terzi, documenti che forniscano tale prova"; approccio a cui, si è visto, si ricollegano anche i dubbi esternati nell'ordinanza interlocutoria della sezione rimettente, indotta, proprio in ragione del principio di diritto affermato dall'arresto 31886/2019 e delle drastiche conseguenze che questa ha inteso trarne circa la sorte degli atti compiuti dal CTU in violazione del regime preclusivo imposto alle parti…[…]… a chiedersi e a chiedere se, di fronte all'acquiescenza della parte interessata avverso l'irregolarità consumata dal CTU, ciò sia fonte di una nullità relativa, e quindi nella specie sanata dal mancato rilievo di essa su istanza di parte, come stima d'abitudine la quasi totalità della giurisprudenza di questa Corte, o se sia, al contrario, fonte di nullità assoluta rilevabile d'ufficio e non sanabile per effetto di acquiescenza come pensa innovativamente Cass. 31886/2019….”
Più nello specifico i poteri del ctu appaiono riconosciuti in riferimento
1-A mettere in rilievo gli elementi apprezzabili dal Giudice, nell'ambito del potere di quest'ultimo di rilevare, anche ex officio, i fatti, impeditivi, modificativi o estintivi della pretesa (in altre parole, di conoscere delle eccezioni in senso lato) ove essi, sebbene non precedentemente allegati dalla parte, emergano tuttavia dagli atti di causa e risultino pagina 13 di 18 altresì acquisiti al giudizio indipendentemente dalla volontà dispositiva della parte che ne trae vantaggio: “e dunque è immune da vizi la decisione che, recependo le risultanze peritali, ne faccia propri e ne valorizzi anche quei profili di essa che evidenzino fatti impeditivi, modificativi o estintivi della pretesa che, ancorchè non dedotti dalla parte, siano stati accertati dal consulente nell'espletamento dell'incarico”2.
2- A mettere in rilievo “…fatti che, pur se non dedotti dalle parti, siano pubblicamente consultabili, non essendovi ragione di vietare in tal caso al CTU, pur se ne maturi la conoscenza aliunde, di esaminare in guisa di fatti accessori e dunque in funzione di rendere possibile la risposta ai quesiti, i fatti conoscibili da chiunque…” classicamente, nei casi di responsabilità medica, i referti medici di qualsiasi struttura pubblica3.
3- A mettere in rilievo i fatti sub 1 e sub 2 a prescindere dalle preclusioni temporali, legate alla fase processuale, che incombono alle parti, ma non al Giudice, e, di riflesso, con alcune precisazioni, al suo Ausiliario
§ 5- Conclusioni
5.1 Come sopra visto, il è tenuto al risarcimento del danno nei confronti della CP_1
che si articola nelle seguenti voci : Parte_1
invalidità temporanea
Al 10 % per 33 mesi
Si applicano le “vecchie” tabelle milanesi. Non si applica il computo tabellare di cui alla
Tabella Unica Nazionale, pubblicata con il DPR n. 12 del 13/01/2025 (G.U. n. 40 del
18/02/2025). Per espressa previsione di quest'ultima norma, il nuovo calcolo riguarda il danno verificatosi successivamente alla sua entrata in vigore. Si è posto il problema, nei primi commenti, se tali tabelle possano, ad ogni modo, “influenzare”, coi suoi parametri, le nuove liquidazioni.
La risposta deve essere negativa, in quanto appare ragionevole ritenere che in questa materia, frutto spesso di contatti stragiudiziali, anche al fine di definire il danno o di transigere, i parametri debbono essere già conosciuti, il che, evidentemente, non poteva essere per fattispecie rispetto alle quali il danno si è verificato molto prima dell'entrata in vigore delle tabelle di riferimento.
In rapporto alla durata e all'aliquota, all'invalidità temporanea corrisponde, ai valori attuali, la somma di euro 11385. Spettano gli interessi legali sulla somma via via de- valutata secondo i principi di computo aritmetico ormai pacifici da un trentennio, cioè a far tempo dall'arresto di cass. ss.uu. n 1712/1995.
5.2 Deve essere riconosciuto il pagamento di euro 3000, ai valori attuali, per quanto riguarda l'errato trattamento implantologico . Anche qui, spettano gli interessi legali sulla somma via via de-valutata secondo i principi espressi da cass. ss.uu. n 1712/1995.
5.3 Spettano, infine, i corrispettivi indicati dal ctu quanto al compenso per il Prof.
(19-10-2009), neurologo;
Prof. (18-01-2010), Persona_4 Persona_5
reumatologo; Dott. (20-09-2010, 18-10-2010 e 29-10-2010), odontoiatra;
Persona_6
Dott. (11-11-2010), otorino;
Dott. (10/12/10 e Persona_8 Persona_9
07/02/2011), odontoiatra;
Prof. nell'aprile 2011: viene riconosciuta, e si Per_1
rimanda a quanto già esposto sopra, la necessità di fornirsi dell'ausilio di questi professionisti. Non viene specificamente menzionata, a tal proposito, la necessità della psicoterapeuta e, visto l'impiego estemporaneo e le considerazioni, pure fatte sopra, questa voce non si riconosce. Spettano gli interessi legali e la rivalutazione monetaria dai singoli esborsi, semplificata dai software comunemente in uso e secondo le corrispondenti aliquote in riferimento alla data. Va tuttavia precisato che la documentazione risulta in tal senso carente.Vengono computati infatti euro 6000 come pagina 15 di 18 pagamenti al dr. ed euro 8.800 per il dr. ma sussistono ricevute per Per_1 Per_2
importi molto inferiore, i tagamenti ben superiori si riferiscono a preventivi, che non possono dare conto, ovviamente, di un effettivo esborso. Mancano poi, a riprova di un computo a dir poco disordinato, qualsiasi ricevuta da parte del prof. del prof. Per_5
e del dr. Pertanto gli esborsi si limitano a : Persona_4 Per_8
Dott. (20-09-2010, 18-10-2010 e 29-10-2010) = euro Persona_6
(151,81+451,81+301,81) x 51,06 % coefficiente di rivalutaz e interessi (uguale per ciascuno dei tre esborsi) = euro 1.365.66
Dott. (10/12/10 e 07/02/2011) base fattura x coefficiente di Persona_9
rivalutaz e interessi ( 50,31 e 49,06 %) = euro 153,03+449,87= euro 602,90
Prof. nell'aprile 2011 , euro 151,81+55+301,81 x coefficiente di rivalutaz e Per_1
interessi = 47,40 % = euro 749,70
Come già riconosciuto in sentenza la garanzia assicurativa viene prestata con lo scoperto maggiorato, sia per le perdite patrimoniali che per i danni, pari ad 1/10 dell'importo del sinistro con il minimo assoluto di euro 15.000,00 . In questo caso, si ha riferimento ai valori assoluti, quindi in pratica la somma di euro 15mila vale come franchigia.
dovrà pertanto essere tenuta alla manleva in favore del di quanto CP_4 CP_1
quest'ultimo si troverà a dover sborsare sopra l'importo di euro 15mila.
Si tratta della somma, molto minore, pari ad euro (11.385 per invalidità temporanea +
3.000 per danno come indicato, sopra, punto 5.2 + 2.718,26 euro per quanto indicato sopra, punto 5.3)= 17.103,26 - 15mila di franchigia/scoperto = 2.103,26 .4
§ 6 - Spese processuali 4 Si tratto di un debito di valore sino alla liquidazione, che avviene appunto in questa sede (giurisprudenza pacifica : v. da ultimo Cass. Sez. 3, n. 31345 del 24/10/2022; Ord. n. 16229 del 08/06/2023 pagina 16 di 18 Concorrono giusti motivi per compensare le spese tra e mentre questi CP_4 CP_1
ultimi vanno condannati,in solido, alle spese processuali in favore della Parte_1
essendo possibile solo una compensazione parziale, nella misura del 50 %, in virtù della differenza tra la somma richiesta e quella riconosciuta. Tra e la non CP_4 Parte_1
coinvolti in un rapporto giuridico processuale in senso stretto, le spese vanno pure regolate. Infatti vale osservare che il consolidato principio secondo il quale, in un processo con più parti la soccombenza va affermata non solo sulla base della domanda svolta specificamente contro una specifica altra parte processuale, ma sulla base anche delle obiettive contestazioni che sulla domanda svolgono le varie parti processuali.
In altre parole, su "chi" contro verte "su che cosa"; la condanna solidale al pagamento delle spese processuali nei confronti di più parti soccombenti può essere pronunciata non solo quando vi sia indivisibilità o solidarietà del rapporto sostanziale, ma pure nel caso in cui vi sia una comunanza di interessi la cui sussistenza, ai fini della ripartizione delle spese o della condanna solidale, non può che essere apprezzata dal giudice di merito con una valutazione non censurabile in sede di legittimità. (Cass., Sez. 2, n. 17281 del
12/08/2011; Sez. 3, n. 16056 del 29/07/2015; Sez. 3, n. 20916 del 17/10/2016; Sez. 2, n.
9876 del 20/04/2018).
Sulla base di tale consolidata nozione allargata di responsabilità in solido per le spese, è appena il caso di rilevare che è preponderante in la contestazione della domanda CP_4
della più che la difesa contro la manleva del . Parte_1 CP_1
Le predette spese processuali, ai valori medi, si liquidano come da dispositivo. Uguale sorte debbono avere le spese relative alle ccttuu disposte, nonché agli esborsi per il ct di parte della Parte_1
pagina 17 di 18
p.q.m.
La corte, definitivamente pronunciando, così statuisce:
1) in riforma della sentenza impugnata, dispone come da successivi punti
2) Condanna il dr. al risarcimento dei danni derivanti alla Controparte_1 signora che, per le causali come da parte motiva, si Parte_1 liquidano per complessivi 17,103,26, con interessi legali solo dalla data della presente sentenza
3) dichiara la a tenere indenne il dottor Controparte_11 dalle somme da lui pagate in forza del precedente punto 2), Controparte_1 limitatamente all'importo di euro 2.103,26 .
4) Compensa le spese processuali tra il ed CP_1 CP_2
5) Condanna e in solido, al pagamento, in favore della CP_2 CP_1
del 50 % delle spese sostenute da quest'ultima per la consulenza di Parte_1 parte, anche stragiudiziale.
6) Condanna e in solido, al pagamento, in favore della CP_2 CP_1
del 50 % delle spese processuali di I e II grado, le quali si liquidano, Parte_1 per l'intero, quanto al I grado, per la Fase di studio della controversia, in € 919,00; per la Fase introduttiva del giudizio,in € 777,00; per la Fase istruttoria e di trattazione, in € 1.680,00; per la Fase decisionale, in € 1.701,00 e, quanto al II grado, per la Fase di studio della controversia, in € 1.134,00; per la Fase introduttiva del giudizio, in € 921,00; per la Fase di trattazione, in € 1.843,00; per la Fase decisionale, in € 1.911,00, oltre 15 % rimborso forfettario, iva e cpa.
7) Pone le spese delle ccttuu di I e II grado, per il 50 %, a carico del e della CP_1 in solido, e per il restante 50 %, a carico di tutte le parti in solido . CP_2
ANCONA c.c. 18.3.2020
Il Cons. est. Dr. C. Marziali il Presidente Dr. G. Marcelli
pagina 18 di 18 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 2 Cass. cit. ivi, punto 24. 3 Ivi , punto 25. pagina 14 di 18
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Ancona
PRIMA SEZIONE CIVILE
La Corte, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Gianmichele Marcelli Presidente dott. Ugo Pastore Consigliere dott. Cesare Marziali Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 603 /2016, promossa da:
- CF rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'avv. REGNI ROBERTO ( ) - CORSO STAMIRA N. 49 C.F._2
– 60122 ANCONA
PARTE APPELLANTE
CONTRO
rappresentato e difeso dall'avv. CASELLA Controparte_1
RICCARDO ( ) VIA NINO BIXIO, 120 60015 C.F._3
FALCONARA MARITTIMA;
elettivamente domiciliato, ai fini del presente procedimento, presso lo Studio e la persona del medesimo sito in Falconara M.ma (AN), Via Nino Bixio n. 120, il quale dichiara di voler ricevere comunicazioni e
pagina 1 di 18 notifiche mediante fax al numero 0719160830 ovvero mediante e-mail all'indirizzo di posta elettronica certificata Email_1
(P. IVA ) già denominata Controparte_2 P.IVA_1
quale incorporante di , Controparte_3 Controparte_4 [...]
, , rappresentata e difesa Controparte_5 Controparte_6 dall'AVV. RODOLFO BERTI ( ) ed elettivamente C.F._4 domiciliata presso e nel di lui studio ad Ancona al Corso Garibaldi n. 119, il quale ai fini delle comunicazioni di cancelleria ha indicato il seguente indirizzo pec:
Email_2
PARTI APPELLATE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note depositate in via telematica.
Esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
§ 1 - Il Tribunale di Ancona emetteva sentenza n. 245/2016, pubblicata il 09/02/2016, con cui veniva rigettata la richiesta di risarcimento del danno causato da attività medica, avanzata dalla e causata asseritamente da una riabilitazione protesica non Parte_1
effettuata a regola d'arte, precisamente una malocclusione dell'artefatto protesico, conseguente a ricostruzione e protesizzazione del primo e secondo molare superiore di sinistra in metallo ceramica nel dicembre del 2007, effettuata dal dentista dr. CP_1
Con sentenza non definitiva, questa Corte
1) in riforma della sentenza impugnata, dichiarava l'apporto causale al danno, lamentato da parte attrice in primo grado, derivante dalle prestazioni odontoiatriche del convenuto Dott. Controparte_1
2) per l'effetto, condannava il dr. nell'an al risarcimento dei Controparte_1
danni derivanti alla signora dalla predetta condotta Parte_1
pagina 2 di 18 3) dichiarava la a tenere indenne il Controparte_7
dottor dalle somme da lui pagate in forza del precedente punto 2) , Controparte_1
con la limitazione, derivante dal contratto assicurativo in particolare pagina 13 del doc.
1-paragrafo 1. 3. 16 "esclusioni"-M); paragrafo "scoperto maggiorato", ove applicabile al tipo di danno e alla sua quantificazione che verrà accertata da apposita c.t.u.
4) rimetteva la causa in istruttoria come da separato ordinanza, per la determinazione del quantum risarcitorio
5) rimetteva la regolamentazione delle spese in uno con la sentenza definitiva
********************
La trattazione conseguente alla sentenza non definitiva si protraeva più del previsto, per le ragioni evincibili dagli atti e le necessarie interlocuzioni in relazione all'apporto di consulenza medico-legale cui questa Corte non si è potuta sottrarre.
Dopo il deposito della relazione di consulenza d'ufficio, le parti rassegnavano le loro richieste ed argomentazioni, che di seguito verranno esaminate .
§ 2 – La relazione di consulenza tecnica d'ufficio
La relazione dà conto, fra l'altro, di quanto appresso viene evidenziato :
2.1-Le evidenti abrasioni e l'usura delle superfici dentarie a carico dei molari e premolari caratterizzate da perdita delle cuspidi ed appiattimento della superficie masticatoria possono essere definite come un'usura dentale patologica della pz, ma non dipendente dagli interventi posti in opera dal dottor CP_1
In tale contesto, la frase “Le superfici occlusali delle corone dentarie, nei settori posteriori di entrambe le arcate, appaiono affette da notevoli abrasioni che hanno determinato la perdita delle cuspidi dei molari e premolari ed una conseguente notevole riduzione della dimensione verticale. Tale condizione è confermata anche dalla ridotta pagina 3 di 18 dimensione delle due corone protesiche montate su impianti attualmente presenti nel cavo orale della Paziente nelle sedi 2.6 e 2.7” non è una ammissione di un danno da malocclusione, ma la conferma di una precoce usura non determinatasi a causa dell'opera del dottor CP_1
2.2- In merito al lavoro eseguito sugli elementi 2.5 e 2.6 ed alla mancata incompleta sigillatura dello spazio endodontico, nulla si può dire per l'elemento 2.6 che risulta estratto. Seppur non perfettamente sigillato, l'elemento 2.5 non ha manifestato negli anni alcun un evento infettivo, così come sembra essersi palesato leggendo la copiosa documentazione in atti.
2.3- Sussistenza di una invalidità temporanea Per quanto riguarda la malocclusione, vi fu un errato trattamento effettuato dal Dott. a carico degli elementi 2.7 e CP_1
2.6, le cui corone protesiche, così come emerge dall'accertamento radiografico del
28.09.2009 appaiono sovradimensionate. Il precontatto occlusale tra le cuspidi di 2.7 e gli antagonisti del 3.7 e 3.8 può aver peggiorato la disfunzione masticatoria, già presente a causa dell'aspetto morfologico preesistente. Al momento della visita da parte del ctu, la lamentava una lievissima sintomatologia dolorosa a livello della CP_1
articolazione temporo-mandibolare (ATM) sinistra. Da tale dato e, stante il fatto che la donna presentasse anche prima degli interventi del dottor una problematica a CP_1
livello dell'ATM, possiamo dire che non esita un danno permanente. Si tratta invece di capire se vi sia stato un danno biologico temporaneo; è indubbio che il sovradimensionamento delle corone sia stato causato dal trattamento del dottor nel dicembre 2007, che sia stato trattato dallo stesso medico nel 2010, che il CP_1
problema della malocclusionale sia stato trattato dal professor con Per_1
l'apposizione di un bite che ha risolto il dolore alle articolazioni temporo-mandibolari nel maggio 2011. Inoltre vi è da precisare che la si rivolgeva al dottor Parte_1 Per_2
nel settembre 2010, sancendo l'interruzione del rapporto di fiducia con il dottor
A tal proposito, per dare una ragionevole valutazione, ora per allora, del CP_1
pagina 4 di 18 danno biologico temporaneo, il ctu osserva che a) il trattamento era effettuato dal dottor nel dicembre 2007; si considera che un trattamento ben fatto richieda un mese CP_1
di tempo perché si raggiunga una stabilizzazione del lavoro;
b) Nel caso di specie il lavoro effettuato non aveva sortito quanto sperato e, seppur trascorso un periodo di tempo consono alla stabilizzazione ed alla cessazione del fisiologico periodo di malattia, aveva accentuato il dolore dovuto alla già preesistente occlusione. Possiamo a questo punto considerare che il periodo di inabilità temporanea debba essere fatto iniziare dal gennaio 2008 (non prima per le ragioni esposte).
Tale malattia temporanea, dovuta alla malpractice, è invece durata fino al settembre
2010, momento in cui la donna si rivolgeva al dottor da questo momento il Per_2
rapporto di fiducia con il dottor infatti, terminava. Dunque il periodo di CP_1
inabilità temporanea parziale può essere compreso tra il gennaio 2008 ed il settembre
2010.
2.4- Percentuale del danno biologico temporaneo. La a malocclusione, stante i reperti morfologici, era già presente;
volendo percentualizzare il danno biologico temporaneo, posto che la malocclusione era già presente e che la malpractice del dottor CP_1
assume valore di concausa, il danno da riconoscere è di 33 mesi al 10%.
2.5- Errato trattamento implantologico .
È menzionato il certificato del dottor che nel febbraio 2019 evidenzia la Per_3
seguente condizione:
“Si certifica che la signora è stata in cura presso questo studio per Parte_1
ripristinare la masticazione nel quadrante 2 dove non erano presenti i molari e risultava quindi deficitaria la funzione del lato sinistro. Sono stati inseriti due impianti per sostenere due corone in zirconio-ceramica avvitate. E' stato effettuato inoltre il pagina 5 di 18 rifacimento del gruppo frontale superiore per migliorare l'estetica sostituendo i precedenti restauri in metallo-ceramica con corone e faccette in zirconia”.
Il trattamento del Dott. prevedeva: CP_1
-2 corone di protesi fissa in lega-ceramica dei molari sup sinist n° 26.27
-cure canalari e successive ricostruzioni dei molari n 26.27
Dal confronto del trattamento messo in atto dal dottor e la situazione che si CP_1
trova a certificare il dottor nel 2018 si intuisce come il trattamento protesico Per_3
del 2007 sia stato viziato da malpractice;
nel caso specifico risulta che la situazione fosse emendabile e che il trattamento messo in atto dal dottor abbia esitato in Per_3
una buona funzionalità dell'apparato masticatorio. Si dovrà parlare di ristoro delle spese e non di danno biologico permanente. Il costo viene stimato in euro 3000.
2.6- Altre spese
Riguardano a) i lavori effettuati dal dottor posto che nessuna sintomatologia CP_1
lamentata dalla regredì dopo il trattamento, possono essere considerati non Parte_1
risolutivi. Ne deriva che le spese inerenti i trattamenti del dottor debbono CP_1
essere rimborsate alla signora Per quanto riguarda il trattamento effettuato Parte_1
dal dottor questo è risultato risolutivo;
il risarcimento delle spese mediche che Per_3
la paziente ha dovuto sostenere è stato quantificato in precedenza (euro 3.000); b) dopo la cessazione del rapporto di fiducia con il dottor avvenuto nel settembre CP_1
2009, la donna ha dovuto ricercare l'opera di un professionista per cercare di rimediare al dolore ed alla malocclusione. Esse riguardano quelle per : Prof. Persona_4
(19-10-2009), neurologo;
Prof. (18-01-2010), reumatologo;
Dott. Persona_5 [...]
(20-09-2010, 18-10-2010 e 29-10-2010), odontoiatra;
Dott. Per_6 [...]
(27-10-2010), psicoterapeuta;
Dott. (11-11-2010), otorino;
Persona_7 Persona_8
Dott. (10/12/10 e 07/02/2011), odontoiatra;
Prof. Persona_9 Per_1
pagina 6 di 18 nell'aprile 2011. Di tutte queste, sicuramente sono risarcibili le spese circa le terapie/trattamenti effettuati dal dottor dal dottor e dal Per_2 Persona_9
Prof. , poiché questi professionisti sono intervenuti nel trattamento Per_1
dell'apparato dentario e masticatorio. Anche le spese per gli altri professionisti, quali in neurologo, il reumatologo, l'otorino, poiché essi ebbero ad intervenire per tentare di risolvere il problema del dolore a livello delle articolazioni temporo-mandibolari, il problema della cefalea, il dolore irradiato nella regione del capo, debbono ritenersi effettuate in conseguenza della malpractice e sono da risarcire.
§ 3- Correttezza dell'elaborato peritale d'ufficio
La valutazione del ctu è condivisibile : egli in particolare, ha dato conto del perché ritiene di non aderire alle osservazioni del ct di parte appellante circa l'asserita estensione della durata della sofferenza oltre il settembre 2010, data in cui la paziente interruppe il rapporto con il dott Correttamente il ctu ritiene di non poter CP_1
riconoscere il danno, dopo che il paziente decise di non affidarsi più alle terapie del salva ovviamente l'ipotesi di un danno biologico permanente, che esclude per CP_1
definizione il danno temporaneo.
Parimenti, il ctu ha dato risposta alle doglianze del ct delle assicurazioni, il quale, pur concordando sulla quantificazione dei costi complessivi attribuibili agli interventi di restauro protesico-implantare messi in essere del dottor ritiene che le terapie Per_3
odontoiatriche, fra cui specificamente quelle a carico di 26 e 27, anche se poi da quanto sembra non correttamente realizzate dal dottor erano comunque riconducibili CP_1
a una necessità di spesa in capo alla signora “Se si riconosce quindi il diritto Parte_1
al rimborso di euro 1600, relativa alla fattura del dicembre 2007 del dottor CP_1
relativa ai trattamenti endodontici e protesici su 26 e 27, su cui si ipotizza la malpractice, sembra altrettanto ovvio allo scrivente che tale importo debba essere allora dedotto dalla cifra indicata dal CTU, come equa e dovuta, per il risarcimento
pagina 7 di 18 degli interventi del dottor . Il ragionamento da ultimo trascritto, per quanto Per_3
non del tutto chiaro, sembra comunque poggiare su una chiaramente errata esclusione nella valutazione del rapporto tra prestazione dannosa, e dunque non suscettibile di essere pagata, e prestazione che, in più, avendo recato del danno, comporta il risarcimento dello stesso. La ripetizione dell'indebito e il risarcimento del danno sono momenti distinti della malpractice, che vanno entrambi riconosciuti .
Più articolata – ed in effetti lo è stata – dev'essere la risposta medico legale a quanto il dottor ct di parte, osserva : CP_8
“Anche per quanto riguarda gli interventi messi in opera dal dottor tali Per_9
prestazioni (avulsione dei 2 denti del giudizio 38 a 48), sicuramente utili ed addirittura necessarie alla signora date le Sue problematiche generali, lo erano proprio Parte_1
in correlazione alle sue caratteristiche anatomo fisiologiche e non possono quindi essere considerate come una necessità derivante dalla malpractice del dottor CP_1
anche tali importi non possono quindi, a parere dello scrivente, essere considerati un danno patrimoniale causato dal dottor e quindi da risarcire”. CP_1
Sul punto, il ctu osserva, fra l'altro “…resta da capire se l'intervento di avulsione dei due denti 3.8 e 4.8 è stato effettuato nell'ambito di far recedere la sintomatologia, della quale si era occupato il dottor o se è stato effettuato per altre problematiche. CP_1
La certificazione rilasciata dal dottor non è esplicativa in questo senso. E' Per_9
quindi difficile da parte del sottoscritto poter ascrivere all'una o all'altra ipotesi il trattamento in mancanza di una chiara documentazione sanitaria. Posso solo ricordare che il trattamento è avvenuto nell'ambito di altri trattamenti odontoiatrici e neurologici per risolvere la sintomatologia dolorosa dovuta alla malpractice del dottor CP_1
ciò rende la spesa risarcibile.”
La risposta è corretta, va integrata solamente con l'osservazione, ancora una volta doverosa, che la mancanza di documentazione circa la latitudine degli intervento del pagina 8 di 18 e, pertanto, ed almeno in parte, le loro conseguenze che avrebbero potuto CP_1
essere evitate senza la malpractice, non può che ricadere sul medesimo. CP_1
In altri termini, c'era una pregressa patologia ma oltre a quanto accertato in positivo dal ctu per escludere un aggravamento della patologia in termini di lesioni permanenti, ogni residua mancanza di accertamento circa un conclamato nesso causale tra la sintomatologia dolorosa – o, per meglio dire, l'interezza di tutta la sintomatologia dolorosa in quanto completamente ascrivibile all'accertata malpractice – non può che seguire criteri di ragionevolezza che indicano transitare sul alla luce CP_1
dell'intero contesto, il relativo onere di prova contraria. Onere che, è appena il caso di osservare, non è stato assolto.
Inoltre, risultano infondate le censure promosse dall'appellante in relazione al parziale riconoscimento dei danni contenuto nella relazione di ctu :
“…un dente sano è stato estratto quando non doveva essere estratto, così come un dente sano è stato devitalizzato quando non doveva essere devitalizzato.
È chiaro che la menomazione alla salute della paziente è permanente, in quanto l'estrazione e la devitalizzazione erroneamente compiuti sono irreversibili, e rappresentano lesione irreparabile dell'integrità fisica della SI.ra …[…]….Ciò che si deve segnalare, in merito agli elementi Parte_1 dentari 2.6 e 2.7 sopra menzionanti, è che alla fine anche questi sono stati estratti: inizialmente i denti
2.6 e 2.7 dovevano solo essere curati;
tuttavia si è dovuto procedere alla loro rimozione…”.
Il passaggio è intrinsecamente contraddittorio : se ci si trova di fronte a due denti – 2.6 e
2.7 - sani che non dovevano essere oggetto di estrazione e, rispettivamente, devitalizzazione, non si può poi, nel passaggio immediatamente successivo, dire - e si noti che si tratta degli stessi due denti 2.6 e 2.7 – che tali due elementi dovevano essere solo curati, poiché appare evidente che non si cura ciò che è sano.
Considerazioni del tutto simili debbono essere compiute per la seconda censura che attiene, sempre, al mancato riconoscimento di un'invalidità permanente:
pagina 9 di 18 ”Specifica il CTU che il dente è stato in seguito sostituito dal dott. mediante una Per_3 riabilitazione implanto – protesica che ha ottenuto un valido successo dal punto di vista clinico, estetico e funzionale, confermato anche dall'anamnesi della SI.ra . Parte_1
Non si comprendono, e vanno contestate, le conclusioni cui giunge il CTU per cui, anche in questo caso, esclude la sussistenza di un danno biologico permanente in capo alla SI.ra Parte_1
Si tratta di una protesi! Di fatto, allora, tutte le volte in cui a seguito di sinistri più o meno gravi un soggetto si vede implantare una protesi alla gamba o al braccio, si dovrebbe escludere la sussistenza di un danno biologico permanete perché il risultato è che il soggetto riesce a camminare!?...”.
Anche in questo caso, il chiaro passaggio dell'elaborato peritale viene malamente riportato.
La relazione di consulenza tecnica d'ufficio ha affermato chiaramente che ci si trovava già in un ambito di patologia pregressa del cavo orale e che su tale ambito si è in ogni caso lavorato malamente da parte dell'appellato. Ha poi rilevato che gli interventi successivi, corretti, hanno risolto le problematiche del cavo orale . E qui può aggiungersi, perché evidente, anche se implicito nella relazione di cui si sono riportati i passaggi salienti, “per quanto è possibile” .
Che, poi, vi fosse un evito di danno permanente (e non solo temporaneo) ascrivibile alla malpractice, è un passaggio che, come si è detto, spettava a parte attrice di dedurre, prima ancora che provare, adeguatamente, ed a ciò non può certo soccorrere l'enfasi con cui si attua una dubbia equiparazione tra il ripristino gnatologico correttamente attuato e l'impianto di una protesi alla gamba o al braccio.
§ 4- Le residue problematiche
4.1 – La domanda nei confronti dell'Assicurazione
In merito alla domanda di garanzia e manleva svota dall'assicurato, per quanto concerne le garanzie prestate con la polizza e quindi le esclusioni ivi previste, risulta assorbente osservare il limite di euro 15mila come non contestato dalla parte e dunque il CP_1
pagina 10 di 18 dovrà essere manlevato solo per l'eventuale somma riconosciuta alla oltre tale Parte_1
limite.
4.2 – Sulla quantificazione del danno e sulla richiesta uleriore somma per la personalizzazione
Non sono stati dimostrati, anche in relazione alla modesta consistenza dei danni subiti, danni permanenti o comunque esiti che dessero conto, di per sé, di circostanze di danno ulteriore che comportassero una personalizzazione del danno, per cui l'invalidità temporanea, così determinata per una consistente lasso di tempo, appare sufficiente a coprire anche questi aspetti. Né può soccorrere, sotto tal profilo, il ricorso, estemporaneo, a trattamenti non strettamente odontoiatrici quali i già citati interventi testimoniati dalle fatture emesse dal Prof. (19-10-2009), neurologo Persona_4
e dalla Dott. (27-10-2010), psicoterapeuta: quanto al primo, il Persona_7
problema neurologico appare più propriamente attinente alle ben note problematiche cui può dar luogo un persistente malessere del tipo di quello non adeguatamente curato dal pertanto non esorbitante dal profilo strettamente organico e non psichiatrico;
CP_1
quanto alla seconda, la seduta appare isolata nel tempo, e non altrimenti ricollegabile ad un problema permanente.
4.3 – Sulle acquisizioni da parte del ctu di documentazione medica non prodotta, in tutto o in parte, dalla CP_9
– ed in maniera simile, il – evidenzia che quanto accertato all'esito del
[...] CP_1
presente giudizio è stato possibile non certo per l'adempimento dell'onere probatorio da parte dell'appellante, ma per la consentita acquisizione nel presente grado di giudizio da parte dei convenuti della documentazione (OTP del 28/09/2009 e del 21/02/12) che la in I grado non aveva prodotto nonostante si trattasse di documentazione Parte_1
essenziale all'accertamento dei fatti:
pagina 11 di 18 “Dunque, l'atteggiamento trasparente e collaborativo dei convenuti Dott. e CP_1 [...]
, dovrà essere tenuto in considerazione, anche i fini della compensazione delle spese di CP_10 lite, poiché solo nel presente giudizio e mediante l'acquisizione di documentazione non prodotta prima dall'attrice appellante, i CTU hanno potuto accertare la sussistenza di un danno lieve e di natura temporanea.”
A prescindere dalla circostanza che le argomentazioni di entrambe le parti appellate lasciano in dubbio la loro posizione in relazione alle conseguenze della mancata produzione di parte attrice in primo grado che è stata avviata solo con la consentita acquisizione, da parte del CTU, di documentazione medica, altrimenti non prodotta, ed anche a prescindere da altre considerazioni assorbenti già fatte nella sentenza non definitiva1, giova, per completezza, effettuare le considerazioni che seguono.
Non si comprende, esaminando le censure degli appellanti, se si tratti comunque di una lacuna non rimediabile, anche attraverso il consenso delle controparti interessate - come sembrerebbe, in maniera un poco più chiara, essere la posizione dell'odontoiatra - oppure entrambi i rilievi, si ripete simili, delle parti appellate debbano essere intesi come limitati esclusivamente ad un sollecito di necessaria valutazione in sede di regolamentazione delle spese processuali. 1 Si menziona, sul punto, il passaggio della sentenza di primo grado : “Sul punto l'appellante argomenta che, invece, si tratta proprio di un errore del primo giudice sul fatto, in quanto alcuni documenti a cui ci si riferisce sono stati effettivamente depositati, mentre negli altri non davano conto di alcuna patologia e, proprio perché negativi e comunque irrilevanti, non potevano dare conto di diversi e negativi interventi posti in essere da altri sanitari, ovvero di pregresse patologie. Anche tale rilievo coglie nel segno, sia per ciò che concerne la circostanza di fatto dell'effettiva produzione di uno dei documenti indicati ed effettivamente prodotti dall'attrice in primo grado, vale a dire il n.4 , sia, e soprattutto, per ciò che concerne l'osservazione del primo giudice, dal contenuto scarsamente comprensibile. Sotto questo profilo, parte appellante afferma che si tratta di i poco rilevanti ovvero, al più, favorevoli all'insussistenza di altre cause diverse da quelle ascrivibili al dr. CP_1 Poiché, in ogni caso, è la stessa parte attrice in primo grado che fa riferimento ad una serie di accertamenti diagnostici, effettuati su sua iniziativa, e successivi agli ultimi interventi effettuati dal convenuto, appare poco verosimile che ne dia conto che fossero sfavorevoli alle sue posizioni. Ma, prima ancora, non appare corretto, da parte del primo giudice, pretendere con tale sua argomentazione, un onere probatorio in capo alla parte attrice, dopo che è stato dato atto del rapporto contrattuale intercorso e del danno intervenuto. Una volta provati questi due elementi, sull'accertamento del nesso causale e dei suoi criteri si tratterà più innanzi ma è chiaro che, in ogni caso, non spetta all'attore provare l'insussistenza di ulteriori interventi causali o concausali il danno lamentato. Ed è singolare che lo stesso c.t.u., sicuramente non favorevole a parte attrice nelle sue conclusioni, non faccia però riferimento esplicito alla possibilità che gli interventi successivi abbiano dato luogo al danno, bensì (seppure erroneamente) a pregresse patologie.” pagina 12 di 18 In ogni caso, si tratta di un tipo di censura che non tiene conto né di una corretta interpretazione della Giurisprudenza tradizionale.
In tema di possibilità che il Consulente tecnico d'ufficio acquisisca documentazione di carattere esclusivamente tecnico, sia degli ultimi approdi della più recente giurisprudenza di legittimità, proprio in tema di queste preclusioni all'acquisizione da parte del CTU.
Invero, proprio l'incertezza se si tratti di nullità assoluta o relativa è solo uno dei problemi affrontati dal recente – e importantissimo, se non altro dal punto di vista ricognitivo - di Cass. ss.uu. n.
“…già a partire da questo, dal chiedersi cioè se i vizi che inficiano l'operato del consulente siano fonte di un'irregolarità sanabile nella forma della nullità relativa o se si traducono in una ragione di nullità assoluta, è intuitivo che esso al suo interno ne racchiude a monte un altro….[…]…volendo indicare un primo spunto problematico, occorre chiedersi quali siano i poteri esercitabili dal CTU, cui il giudice demanda le indagini che si rendono necessarie ai fini del giudizio ovvero, ancora più sinteticamente, che cosa può fare o non può fare il CTU nell'espletare l'incarico affidatogli.
15. Qui si apre un secondo ordine di problemi e, più esattamente, si è portati a dare la stura, sotto l'egida di quello precedente, ad un secondo interrogativo traguardando il tema dei poteri esercitabili dal CTU sotto il profilo delle preclusioni cui va incontro l'attività assertiva e deduttiva delle parti in un modello processuale organizzato in base alla novella del 1990 secondo lo schema dei blocchi di attività. E', questo, l'argomento forte su cui fa leva il richiamato precedente di questa Corte 31886/2019, dell'avviso che, con il solo limite dell'impossibilità per la parte di procurarsi la prova se non ricorrendo a cognizione tecnico-scientifiche ovvero dell'accertamento dei fatti secondari ed accessori che si rendono indispensabili per rispondere al quesito, "in virtù del principio dispositivo e dell'operare nel processo civile di preclusioni, assertive ed istruttorie, l'ausiliare del giudice, nello svolgimento delle proprie attività, non può - nemmeno in presenza di ordine del giudice o di acquiescenza delle parti - indagare di ufficio su fatti mai ritualmente allegati dalle parti, nè acquisire di sua iniziativa la prova dei fatti costitutivi delle domande o delle eccezioni proposte e nemmeno procurarsi, dalle parti o dai terzi, documenti che forniscano tale prova"; approccio a cui, si è visto, si ricollegano anche i dubbi esternati nell'ordinanza interlocutoria della sezione rimettente, indotta, proprio in ragione del principio di diritto affermato dall'arresto 31886/2019 e delle drastiche conseguenze che questa ha inteso trarne circa la sorte degli atti compiuti dal CTU in violazione del regime preclusivo imposto alle parti…[…]… a chiedersi e a chiedere se, di fronte all'acquiescenza della parte interessata avverso l'irregolarità consumata dal CTU, ciò sia fonte di una nullità relativa, e quindi nella specie sanata dal mancato rilievo di essa su istanza di parte, come stima d'abitudine la quasi totalità della giurisprudenza di questa Corte, o se sia, al contrario, fonte di nullità assoluta rilevabile d'ufficio e non sanabile per effetto di acquiescenza come pensa innovativamente Cass. 31886/2019….”
Più nello specifico i poteri del ctu appaiono riconosciuti in riferimento
1-A mettere in rilievo gli elementi apprezzabili dal Giudice, nell'ambito del potere di quest'ultimo di rilevare, anche ex officio, i fatti, impeditivi, modificativi o estintivi della pretesa (in altre parole, di conoscere delle eccezioni in senso lato) ove essi, sebbene non precedentemente allegati dalla parte, emergano tuttavia dagli atti di causa e risultino pagina 13 di 18 altresì acquisiti al giudizio indipendentemente dalla volontà dispositiva della parte che ne trae vantaggio: “e dunque è immune da vizi la decisione che, recependo le risultanze peritali, ne faccia propri e ne valorizzi anche quei profili di essa che evidenzino fatti impeditivi, modificativi o estintivi della pretesa che, ancorchè non dedotti dalla parte, siano stati accertati dal consulente nell'espletamento dell'incarico”2.
2- A mettere in rilievo “…fatti che, pur se non dedotti dalle parti, siano pubblicamente consultabili, non essendovi ragione di vietare in tal caso al CTU, pur se ne maturi la conoscenza aliunde, di esaminare in guisa di fatti accessori e dunque in funzione di rendere possibile la risposta ai quesiti, i fatti conoscibili da chiunque…” classicamente, nei casi di responsabilità medica, i referti medici di qualsiasi struttura pubblica3.
3- A mettere in rilievo i fatti sub 1 e sub 2 a prescindere dalle preclusioni temporali, legate alla fase processuale, che incombono alle parti, ma non al Giudice, e, di riflesso, con alcune precisazioni, al suo Ausiliario
§ 5- Conclusioni
5.1 Come sopra visto, il è tenuto al risarcimento del danno nei confronti della CP_1
che si articola nelle seguenti voci : Parte_1
invalidità temporanea
Al 10 % per 33 mesi
Si applicano le “vecchie” tabelle milanesi. Non si applica il computo tabellare di cui alla
Tabella Unica Nazionale, pubblicata con il DPR n. 12 del 13/01/2025 (G.U. n. 40 del
18/02/2025). Per espressa previsione di quest'ultima norma, il nuovo calcolo riguarda il danno verificatosi successivamente alla sua entrata in vigore. Si è posto il problema, nei primi commenti, se tali tabelle possano, ad ogni modo, “influenzare”, coi suoi parametri, le nuove liquidazioni.
La risposta deve essere negativa, in quanto appare ragionevole ritenere che in questa materia, frutto spesso di contatti stragiudiziali, anche al fine di definire il danno o di transigere, i parametri debbono essere già conosciuti, il che, evidentemente, non poteva essere per fattispecie rispetto alle quali il danno si è verificato molto prima dell'entrata in vigore delle tabelle di riferimento.
In rapporto alla durata e all'aliquota, all'invalidità temporanea corrisponde, ai valori attuali, la somma di euro 11385. Spettano gli interessi legali sulla somma via via de- valutata secondo i principi di computo aritmetico ormai pacifici da un trentennio, cioè a far tempo dall'arresto di cass. ss.uu. n 1712/1995.
5.2 Deve essere riconosciuto il pagamento di euro 3000, ai valori attuali, per quanto riguarda l'errato trattamento implantologico . Anche qui, spettano gli interessi legali sulla somma via via de-valutata secondo i principi espressi da cass. ss.uu. n 1712/1995.
5.3 Spettano, infine, i corrispettivi indicati dal ctu quanto al compenso per il Prof.
(19-10-2009), neurologo;
Prof. (18-01-2010), Persona_4 Persona_5
reumatologo; Dott. (20-09-2010, 18-10-2010 e 29-10-2010), odontoiatra;
Persona_6
Dott. (11-11-2010), otorino;
Dott. (10/12/10 e Persona_8 Persona_9
07/02/2011), odontoiatra;
Prof. nell'aprile 2011: viene riconosciuta, e si Per_1
rimanda a quanto già esposto sopra, la necessità di fornirsi dell'ausilio di questi professionisti. Non viene specificamente menzionata, a tal proposito, la necessità della psicoterapeuta e, visto l'impiego estemporaneo e le considerazioni, pure fatte sopra, questa voce non si riconosce. Spettano gli interessi legali e la rivalutazione monetaria dai singoli esborsi, semplificata dai software comunemente in uso e secondo le corrispondenti aliquote in riferimento alla data. Va tuttavia precisato che la documentazione risulta in tal senso carente.Vengono computati infatti euro 6000 come pagina 15 di 18 pagamenti al dr. ed euro 8.800 per il dr. ma sussistono ricevute per Per_1 Per_2
importi molto inferiore, i tagamenti ben superiori si riferiscono a preventivi, che non possono dare conto, ovviamente, di un effettivo esborso. Mancano poi, a riprova di un computo a dir poco disordinato, qualsiasi ricevuta da parte del prof. del prof. Per_5
e del dr. Pertanto gli esborsi si limitano a : Persona_4 Per_8
Dott. (20-09-2010, 18-10-2010 e 29-10-2010) = euro Persona_6
(151,81+451,81+301,81) x 51,06 % coefficiente di rivalutaz e interessi (uguale per ciascuno dei tre esborsi) = euro 1.365.66
Dott. (10/12/10 e 07/02/2011) base fattura x coefficiente di Persona_9
rivalutaz e interessi ( 50,31 e 49,06 %) = euro 153,03+449,87= euro 602,90
Prof. nell'aprile 2011 , euro 151,81+55+301,81 x coefficiente di rivalutaz e Per_1
interessi = 47,40 % = euro 749,70
Come già riconosciuto in sentenza la garanzia assicurativa viene prestata con lo scoperto maggiorato, sia per le perdite patrimoniali che per i danni, pari ad 1/10 dell'importo del sinistro con il minimo assoluto di euro 15.000,00 . In questo caso, si ha riferimento ai valori assoluti, quindi in pratica la somma di euro 15mila vale come franchigia.
dovrà pertanto essere tenuta alla manleva in favore del di quanto CP_4 CP_1
quest'ultimo si troverà a dover sborsare sopra l'importo di euro 15mila.
Si tratta della somma, molto minore, pari ad euro (11.385 per invalidità temporanea +
3.000 per danno come indicato, sopra, punto 5.2 + 2.718,26 euro per quanto indicato sopra, punto 5.3)= 17.103,26 - 15mila di franchigia/scoperto = 2.103,26 .4
§ 6 - Spese processuali 4 Si tratto di un debito di valore sino alla liquidazione, che avviene appunto in questa sede (giurisprudenza pacifica : v. da ultimo Cass. Sez. 3, n. 31345 del 24/10/2022; Ord. n. 16229 del 08/06/2023 pagina 16 di 18 Concorrono giusti motivi per compensare le spese tra e mentre questi CP_4 CP_1
ultimi vanno condannati,in solido, alle spese processuali in favore della Parte_1
essendo possibile solo una compensazione parziale, nella misura del 50 %, in virtù della differenza tra la somma richiesta e quella riconosciuta. Tra e la non CP_4 Parte_1
coinvolti in un rapporto giuridico processuale in senso stretto, le spese vanno pure regolate. Infatti vale osservare che il consolidato principio secondo il quale, in un processo con più parti la soccombenza va affermata non solo sulla base della domanda svolta specificamente contro una specifica altra parte processuale, ma sulla base anche delle obiettive contestazioni che sulla domanda svolgono le varie parti processuali.
In altre parole, su "chi" contro verte "su che cosa"; la condanna solidale al pagamento delle spese processuali nei confronti di più parti soccombenti può essere pronunciata non solo quando vi sia indivisibilità o solidarietà del rapporto sostanziale, ma pure nel caso in cui vi sia una comunanza di interessi la cui sussistenza, ai fini della ripartizione delle spese o della condanna solidale, non può che essere apprezzata dal giudice di merito con una valutazione non censurabile in sede di legittimità. (Cass., Sez. 2, n. 17281 del
12/08/2011; Sez. 3, n. 16056 del 29/07/2015; Sez. 3, n. 20916 del 17/10/2016; Sez. 2, n.
9876 del 20/04/2018).
Sulla base di tale consolidata nozione allargata di responsabilità in solido per le spese, è appena il caso di rilevare che è preponderante in la contestazione della domanda CP_4
della più che la difesa contro la manleva del . Parte_1 CP_1
Le predette spese processuali, ai valori medi, si liquidano come da dispositivo. Uguale sorte debbono avere le spese relative alle ccttuu disposte, nonché agli esborsi per il ct di parte della Parte_1
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p.q.m.
La corte, definitivamente pronunciando, così statuisce:
1) in riforma della sentenza impugnata, dispone come da successivi punti
2) Condanna il dr. al risarcimento dei danni derivanti alla Controparte_1 signora che, per le causali come da parte motiva, si Parte_1 liquidano per complessivi 17,103,26, con interessi legali solo dalla data della presente sentenza
3) dichiara la a tenere indenne il dottor Controparte_11 dalle somme da lui pagate in forza del precedente punto 2), Controparte_1 limitatamente all'importo di euro 2.103,26 .
4) Compensa le spese processuali tra il ed CP_1 CP_2
5) Condanna e in solido, al pagamento, in favore della CP_2 CP_1
del 50 % delle spese sostenute da quest'ultima per la consulenza di Parte_1 parte, anche stragiudiziale.
6) Condanna e in solido, al pagamento, in favore della CP_2 CP_1
del 50 % delle spese processuali di I e II grado, le quali si liquidano, Parte_1 per l'intero, quanto al I grado, per la Fase di studio della controversia, in € 919,00; per la Fase introduttiva del giudizio,in € 777,00; per la Fase istruttoria e di trattazione, in € 1.680,00; per la Fase decisionale, in € 1.701,00 e, quanto al II grado, per la Fase di studio della controversia, in € 1.134,00; per la Fase introduttiva del giudizio, in € 921,00; per la Fase di trattazione, in € 1.843,00; per la Fase decisionale, in € 1.911,00, oltre 15 % rimborso forfettario, iva e cpa.
7) Pone le spese delle ccttuu di I e II grado, per il 50 %, a carico del e della CP_1 in solido, e per il restante 50 %, a carico di tutte le parti in solido . CP_2
ANCONA c.c. 18.3.2020
Il Cons. est. Dr. C. Marziali il Presidente Dr. G. Marcelli
pagina 18 di 18 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 2 Cass. cit. ivi, punto 24. 3 Ivi , punto 25. pagina 14 di 18