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Sentenza 4 aprile 2025
Sentenza 4 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lamezia Terme, sentenza 04/04/2025, n. 266 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lamezia Terme |
| Numero : | 266 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI LAMEZIA TERME SEZIONE UNICA CIVILE Il Tribunale di Lamezia Terme, in composizione monocratica, nella persona del Giudice, dott. Salvatore Regasto, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1499 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2016 trattenuta in decisione all'udienza del 8.1.2025 (sostituita con il deposito di note scritte ai sensi degli artt. 127 e 127-ter c.p.c.), con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., e vertente TRA (C.F. ), elettivamente domiciliato in Lamezia Parte_1 C.F._1
Terme (CZ), via C. Colombo n. 20, presso lo studio dell'avv. Salvatore Cerra, giusta procura alle liti in atti;
OPPONENTE CONTRO
(C.F./P.I. ), in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliata in Verona, vicolo S. Bernardino n. 5A, presso lo studio dell'avv. Marco
Rossi, che la rappresenta e difende, giusta procura alle liti in atti;
OPPOSTA OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo n. 349/2016 emesso dal Tribunale di Lamezia
Terme, il 13.7.2016, depositato in data 18.7.2018 e notificato il 5.8.2016.
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta sostitutive dell'udienza ex artt. 127 e 127-ter c.p.c. in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto di citazione ritualmente notificato proponeva opposizione avverso il d.i. Parte_1 del Tribunale di Lamezia Terme del 18.7.2016, n. 349/2016, emesso nei suoi confronti ed in favore della con il quale gli era stato ingiunto il pagamento di euro 73.111,73, oltre Controparte_1 interessi e spese del monitorio, per l'inadempimento del contratto di finanziamento stipulato con OS DU e successivamente ceduto ex latere creditoris all'odierna opposta. A fondamento della spiegata opposizione l'attore eccepiva: 1) la illegittima previsione nel contratto di finanziamento azionato di alcune clausole vessatorie, tra cui, in particolare, quelle sulla cessione del credito a terzi e sulla determinazione degli interessi usurari, nonché la illeggibilità della clausola sugli interessi di mora;
2) la carenza di legittimazione attiva della 3) la illegittima CP_1 pattuizione e applicazione di interessi usurari. Sulla scorta di tali deduzioni l'opponente rassegnava le seguenti conclusioni: “Piaccia all'Ill.mo Giudice adito: accertare e dichiarare illegittimo e per l'effetto revocare e comunque annullare e/o riformare il decreto ingiuntivo opposto (n. 349/2016) emesso dal Tribunale di Lamezia Terme in
1 data 18.07.2016, il tutto in accoglimento dei motivi tutti riportati nella parte espositiva del presente atto. In subordine e per la denegata ipotesi di mancato accoglimento integrale delle domande su poste, dichiarare comunque inefficace il predetto decreto nei riguardi del sig. Parte_1 accertando e dichiarando che l'opposta non ha alcuna legittimazione nei confronti dell'odierna opponente. Con ogni conseguenza di legge. Con vittoria in ogni caso di spese, diritti e onorari”, da distrarsi ex art. 93 c.p.c. a favore del difensore antistatario. Si costituiva in giudizio la la quale contestava tutti i motivi di opposizione ex Controparte_1 adverso formulati, chiedendone il rigetto nel merito, con la conferma integrale del decreto ingiuntivo opposto e la liquidazione a suo vantaggio delle spese di processo. Con ordinanza del 27.3.2017 il Tribunale concedeva la richiesta di provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto avanzata dalla banca convenuta. La controversia veniva istruita esclusivamente mediante le produzioni documentali delle parti in ragione della sua natura strettamente documentale. La causa, sulle conclusioni richiamate in epigrafe, dopo alcuni rinvii interlocutori dovuti al carico del ruolo ed alla necessità di trattenere in decisione cause di maggiore urgenza e risalenza di iscrizione secondo le prescrizioni dei decreti presidenziali organizzativi sullo smaltimento dell'arretrato del settore civile, veniva trattenuta in decisione all'udienza del 8.1.2025 (svoltasi secondo il modulo procedimentale della trattazione scritta con note sostitutive di udienza ex artt. 127 e 127 ter c.p.c.), previa assegnazione del termine di giorni sessanta per il deposito delle comparse conclusionali e di ulteriori giorni venti per le repliche. MOTIVI DELLA DECISIONE L'opposizione è infondata e, pertanto, deve essere respinta con la conferma integrale del decreto ingiuntivo opposto. Nel presente giudizio si discute della debenza dell'importo oggetto dell'ingiunzione di pagamento, ottenuta dalla in forza del contratto di finanziamento n. 44168405 stipulato tra Controparte_1
e la OS DU. Parte_1
Orbene, giova rammentare che nei giudizi di opposizione a decreto ingiuntivo si assiste ad una inversione della posizione processuale delle parti nel senso che spetta al convenuto opposto, attore in senso sostanziale, dimostrare la fondatezza della pretesa fatta valere, mentre compete all'opponente, convenuto sostanziale, la prova dei fatti estintivi o impeditivi (cfr. tra le altre Cass. 5844/2006; Cass. 17371/2003). È noto inoltre che in tema di inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, e tale criterio di riparto dell'onere probatorio opera anche nel caso in cui sia dedotto non l'inadempimento dell'obbligazione, ma il suo inesatto adempimento, essendo in tal caso sufficiente per il creditore istante la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento, laddove grava sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto, esatto adempimento (cfr. Cass. S.U. 13533/2001; v. tra le altre Cass. 8901/13, Cass. 15328/18 e Cass.13685/19). Con precipuo riferimento alle controversie bancarie spetta all'attore che chieda la restituzione di somme provare gli elementi costitutivi della domanda, e quindi non solo la consegna della somma di denaro, ma anche il titolo da cui derivi l'obbligo della pretesa restituzione (cfr. Cass. 180/2018).
2 Dunque, per oramai consolidata giurisprudenza, il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo modella il procedimento per ingiunzione secondo i crismi del giudizio a cognizione ordinaria, nel quale il creditore opposto viene a rivestire la qualità di attore in senso sostanziale mentre, specularmente, il debitore opponente si qualifica quale convenuto sostanziale rispetto alla pretesa azionata in via monitoria, con la conseguenza che spetta al creditore (opposto) provare la sussistenza del suo credito (cfr. Cassazione civile sez. lav. 13/7/2009 n. 16340). Precipitato giuridico di quanto precede è che, trattandosi di ordinario giudizio di cognizione, il giudice non è chiamato a valutare soltanto la sussistenza delle condizioni e della prova documentale necessarie per l'emanazione dell'ingiunzione, ma deve vagliare la fondatezza della pretesa creditoria nel suo complesso, mediante l'analisi della pregnanza delle relative prove offerte a suffragio sia nella fase monitoria che in quella cognitiva, con la conseguenza che l'accertamento dell'esistenza del credito travolge e supera le eventuali insufficienze probatorie riscontrabili nella fase monitoria (Cassazione civile, sez. II, 24 maggio 2004, n. 9927 in Giust. civ. Mass. 2004, f. 5, e ancora Cass. n. 6421 del 2003; Cass. n. 419 del 2006 e Cass. n. 16034 del 2007). È stato anche osservato che il giudice deve accogliere la domanda del creditore istante, rigettando conseguentemente l'opposizione, quante volte abbia a riscontrare che i fatti costitutivi del diritto fatto valere in sede monitoria, sebbene insussistenti al momento della proposizione del ricorso o della emissione del decreto, sussistono tuttavia in quello successivo della decisione (vedasi da ultimo Cass. 15224 del 2020, a conferma di un orientamento già consolidato). In sintesi, il creditore - al quale compete la posizione sostanziale di attore, per aver richiesto l'emissione del decreto - ha l'onere di provare tutti i fatti costitutivi del diritto vantato (vedasi sul punto Cass. n. 12311 del 1997; n. 3671 del 1999; n. 5055 del 1999), gravando, ex adverso, sul debitore opponente l'onere di provare i fatti estintivi o modificativi del credito (così tra le altre Cass., 17 novembre 2003 n. 17371). Muovendo, poi, il fuoco dell'analisi dal profilo generale a quello particolare, proprio sul tema dell'onus probandi, vertendo la fattispecie per cui è causa sul preteso inadempimento dell'obbligo restitutorio concernente il saldo relativo ad un contratto di prestito personale, viene il rilievo il precipitato normativo di cui all'art. 1218 c.c., in forza del quale grava in capo al creditore (opposto in questa sede), che lamenta l'inadempimento di una obbligazione, l'onere di provare la fonte - legale o negoziale del suo diritto, potendo poi limitarsi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre spetta al debitore (opponente in questa sede, il quale, per quanto anzidetto, si presenta quale convenuto sostanziale della pretesa creditizia) la prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa (ex multis, Cass. 6205/2010; Cass. 20073/2004; Cass. 1743/2007). Ebbene, delineati sin qui i confini giuridici della fattispecie, con particolare riguardo ai profili probatori, e venendo alla vicenda per cui è causa, deve osservarsi come il creditore oggi opposto abbia offerto idonea attestazione del credito posto a fondamento della pretesa monitoria. Infatti, nel caso in esame, tutti gli elementi costitutivi della domanda risultano adeguatamente offerti dall'ingiungente che ha allegato il contratto di finanziamento posto alla base della domanda e l'esposizione maturata dall'ingiunto (vedi allegati fascicolo monitorio). L'opponente del resto non contesta né la stipulazione del citato contratto di finanziamento, né l'erogazione del denaro, né l'inadempimento prospettato dall'ingiungente a titolo di rate scadute e impagate, negando piuttosto, senza peraltro riferire di eventuali pagamenti estintivi dell'esposizione maturata, la titolarità attiva del credito in capo all'avversaria per l'assunta mancata comunicazione
3 della cessione, nonché la validità di alcune delle condizioni contrattuali, con incidenza sulla esatta entità del credito. I motivi posti alla base dell'opposizione, tuttavia, devono essere tutti disattesi. Anzitutto va rilevato che l'opponente si è limitato a sostenere in termini del tutto generici la presunta vessatorietà di alcune clausole contrattuali quali, in particolare, quelle relative alla possibilità per la società finanziaria di cedere il proprio credito senza alcuna preventiva informazione e autorizzazione da parte del cliente, l'illeggibilità di quella concernente la determinazione del tasso degli interessi da corrispondere in caso di ritardo nel pagamento, nonché quella sulla determinazione degli interessi usurari. In particolare, alcuna prova è stata offerta in merito alla presunta vessatorietà delle clausole contrattuali, prova necessaria in ragione del fatto che non è illecita in sé una clausola che preveda il pagamento di un dato importo a seguito dell'inadempimento, ma è illegittima la clausola che appaia d'importo manifestamente eccessivo, sicché è a carico del consumatore l'attestazione (quantomeno in termini allegativi) della manifesta eccessività dell'importo richiesto, di cui, nel caso di specie, manca ogni prova. Si aggiunga che, ad avviso del consolidato orientamento giurisprudenziale, “la clausola del contratto per adesione, che prevede la corresponsione di interessi in misura superiore a quella legale, non rientra tra quelle che debbono essere specificamente approvate per iscritto a norma dell'art. 1341 cod. civ., stante la tassatività dell'elencazione di tali clausole contenuta nel secondo comma della medesima disposizione normativa e l'impossibilità di ricondurla nel novero delle clausole vessatorie in via di interpretazione estensiva, non sussistendo in questa ipotesi l'esigenza di tutelare il contraente per adesione in una situazione per lui particolarmente sfavorevole” e che analogo principio è espresso in relazione alla clausola penale (cfr. Cass. Civ., n. 16124 del 9.7.2009; Cass. civ. n. 6558 del 18.3.2010). Quindi la corresponsione, a carico del debitore, di interessi al tasso ultra-legale a titolo di corrispettivo per l'erogazione della somma oggetto di finanziamento, non costituisce uno squilibrio del sinallagma contrattuale tale da essere ricompreso in alcuna delle ipotesi racchiuse al secondo comma dell'art. 33, Codice del Consumo;
men che meno in quella racchiusa alla lettera f) della norma in parola (cfr. per il merito Tribunale Velletri n. 1210/2016). Nel caso di specie, inoltre, va esclusa l'abusività delle clausole relative alla cessione del credito e alla misura degli interessi in caso di ritardato pagamento per difetto di chiarezza, rivelandosi le citate condizioni redatte in modo sufficiente chiaro e comprensibile e con un formato grafico idoneo ed analogo a quelle delle altre clausole contrattuali. D'altronde, affatto contestato l'inadempimento all'obbligo contrattualmente impostogli di restituzione del finanziamento, l'opponente non ha dimostrato in alcun modo il preteso carattere usurario dei tassi di interesse praticati, spendendo in tal senso un'eccezione meramente generica, come tale irricevibile (ciò secondo i principi enucleati dalla consolidata giurisprudenza di legittimità, secondo la quale il debitore che intenda far valere l'entità usuraria degli interessi ha l'onere di dedurre il tipo contrattuale, la clausola negoziale, il tasso in concreto applicato e la misura del TEGM nel periodo considerato, oltre agli altri elementi contenuti nel decreto ministeriale di riferimento (Sezioni Unite n. 19597/2020), deduzioni invece del tutto assenti nella fattispecie odierna). Invero la censura relativa all'applicazione di interessi usurari è totalmente generica dal momento che è stata dedotta la violazione dei precetti della legge n. 108 del 1996 senza che venissero indicati
4 né i periodi nei quali si sarebbero verificati gli addebiti, producendo i connessi decreti ministeriali di riferimento, né quali fossero i tassi usurari effettivamente praticati. Nel caso di specie l'opponente si è limitato ad eccepire apoditticamente, l'applicazione di interessi usurari, senza fornire alcuna indicazione specifica in ordine ai modi, ai tempi e alla misura in cui essa si sarebbe in concreto verificata nel corso del rapporto di finanziamento per cui è causa. Al riguardo deve trovare applicazione il condiviso principio elaborato dalla giurisprudenza anche di merito secondo cui è “onere della parte che eccepisce l'applicazione di interessi asseritamente usurari indicare i modi, i tempi e la misura del superamento del tasso soglia, poiché in difetto la doglianza deve considerarsi una mera illazione dilatoria (Tribunale Ferrara 5.12.2013). Tale principio è stato più di recente confermato dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui “la contestazione della natura usuraria dei tassi avrebbe dovuto comportare, da parte dell'opponente, la necessità di indicare in sede di merito la pattuizione originaria, le somme pagate ogni anno a titolo di interessi e non solo l'aliquota, il tutto in rapporto al capitale oggetto del finanziamento. Tra l'altro, solo dal confronto tra quanto è stato pagato e quanto si sarebbe dovuto pagare applicando un tasso di interesse legale si può arrivare a comprendere se vi sia stata o meno applicazione di un tasso usurario” (Cass. 2311/2018). Da ultimo anche le Sezioni Unite, come anticipato, hanno confermato che “l'onere probatorio nelle controversie sulla debenza e sulla misura degli interessi moratori, ai sensi dell'art. 2697 c.c. si atteggia nel senso che, da un lato, il debitore, il quale intenda provare l'entità usuraria degli stessi, ha l'onere di dedurre il tipo contrattuale, la clausola negoziale, il tasso moratorio in concreto applicato, l'eventuale qualità di consumatore, la misura del T.e.g.m. nel periodo considerato, con gli altri elementi contenuti nel decreto ministeriale di riferimento;
dall'altro lato, è onere della controparte allegare e provare i fatti modificativi o estintivi dell'altrui diritto (Cass. S.U. 15597/2020). Conseguentemente l'assoluta genericità della doglianza formulata in tema di usura e l'assenza dell'allegazione specifica del suo verificarsi, non possono che determinare il rigetto della relativa eccezione di parte opponente. Infine, anche l'eccezione di carenza di legittimazione attiva della cessionaria del Controparte_1 credito, è priva di pregio giuridico atteso che l'art. 1264, comma 1, c.c. rubricato “efficacia della cessione riguardo al debitore ceduto” stabilisce che “la cessione ha effetto nei confronti del debitore ceduto quando questi l'ha accettata o quando gli è stata notificata”. Infatti, la Cassazione ha precisato che “per l'opponibilità della cessione al ceduto non è necessaria la notificazione per mezzo di ufficiale giudiziario né si richiede che sia portato a conoscenza l'intero atto di cessione, potendo la stessa avvenire con qualsiasi mezzo idoneo a fare conoscere la mutata titolarità attiva del rapporto, senza necessità di trasmettere l'originale o la copia autentica della cessione, purchè il debitore ceduto possa conoscerne gli elementi identificativi e costitutivi, restando pertanto possibile che essa provenga dalla cessionaria e non dal creditore cedente” (v. Cass. n. 9761/2005). Nella fattispecie concreta, la banca opposta ha depositato in atti la comunicazione con la quale ha notificato al debitore ceduto la cessione del credito relativo al contratto di finanziamento stipulato dal sig. con la OS DU (v. doc. 4 – fascicolo monitorio). La raccomandata del Pt_1
22.12.2015 inviata dalla all' (ricevuta dall'attuale opponente in data Controparte_1 Pt_1
8.2.2016 – vedi doc. 5 fascicolo monitorio) conteneva gli elementi identificativi e costitutivi dell'avvenuta cessione del credito tra la finanziaria e l'istituto di credito opposto e, pertanto, può essere riconosciuta alla stessa piena efficacia ai sensi dell'art. 1264 c.c..
5 Del resto, sempre in ordine alla lamentata mancata comunicazione della cessione al debitore, occorre precisare che il contratto di cessione di credito ha natura consensuale e, perciò, il suo perfezionamento consegue al solo scambio del consenso tra cedente e cessionario, il quale attribuisce a quest'ultimo la veste di creditore esclusivo, unico legittimato a pretendere la prestazione, pur se sia mancata la notificazione prevista dall'art. 1264 c.c. o dall'art. 58, commi 2 e 4, TUB;
questa, a sua volta, è necessaria al solo fine di escludere l'efficacia liberatoria del pagamento eventualmente effettuato in buona fede dal debitore ceduto al cedente anziché al cessionario (Cass. 15364/2011), circostanza non verificatasi nel caso di specie. Inoltre, è opportuno rammentare che “la notificazione della cessione del credito al debitore ceduto, prevista dall'art. 1264 c.c., costituisce atto a forma libera, purché idoneo a porre il debitore nella consapevolezza della mutata titolarità attiva del rapporto obbligatorio e, pertanto, può essere effettuata sia mediante ricorso per decreto ingiuntivo, sia mediante comunicazione operata nel corso del successivo giudizio di opposizione ex art. 645 c.p.c.” (Cass. 1170/2014), con la conseguenza che l'eccezione formulata dall'opponente deve ritenersi in ogni caso infondata. Per tali ragioni può senz'altro ritenersi sussistente la legittimazione ex latere creditoris in capo all'odierna opposta. Invero l'odierna opposta ha prodotto in atti il contratto di cessione dei crediti stipulato con l'originaria mutuante OS DU con l'elenco dei crediti oggetto di cessione, in cui figura quello per cui è causa sicché, anche in considerazione della disponibilità del titolo negoziale da parte della cessionaria (Cass. 10200/2021), alcun dubbio può sussistere in ordine alla sua ricomprensione nel perimetro della citata cessione. Per tutte le ragioni sopra illustrate, l'opposizione deve essere respinta e il decreto ingiuntivo opposto integralmente confermato. Per il principio della soccombenza, le spese del presente giudizio vanno poste a carico della parte opponente. Dette spese, tenuto conto della natura e del disputatum (scaglione), della qualità e quantità delle questioni trattate e dell'attività complessivamente svolta dal difensore, sulla base dei parametri indicati dal D.M. n. 55/2014 (come modificato dal D.M. n. 147/2022), vanno liquidate come in dispositivo (competenza: giudizi di cognizione innanzi al Tribunale;
valore della causa: da euro da euro 52.000,01 a euro 260.000,00; compensi liquidati nei valori minimi determinati per tutte le fasi processuali nel modo seguente: fase di studio della controversia, valore minimo: euro 1.276,00; fase introduttiva del giudizio, valore minimo: euro 814,00; fase istruttoria e/o di trattazione, valore minimo: euro 2.835,00; fase decisionale, valore minimo: euro 2.127,00; compenso tabellare totale (valori minimi): euro 7.052,00) (sull'assenza di un obbligo di specifica motivazione nel caso di liquidazione delle spese entro i limiti tabellari v. Cassazione civile, sez. VI, 29/09/2022, n. 28325: “In tema di liquidazione delle spese processuali successiva al D.M. n. 55 del 2014, non trova fondamento normativo un vincolo alla determinazione secondo i valori medi ivi indicati, dovendo il giudice solo quantificare il compenso tra il minimo ed il massimo delle tariffe, a loro volta derogabili con apposita motivazione, discendendone che l'esercizio del potere discrezionale del giudice contenuto tra i valori minimi e massimi non è soggetto a sindacato in sede di legittimità, attenendo pur sempre a parametri fissati dalla tabella, mentre la motivazione è doverosa allorquando il giudice medesimo decida di aumentare o diminuire ulteriormente gli importi da riconoscere, essendo necessario, in tal caso, che siano controllabili sia le ragioni dello scostamento dalla forcella di tariffa, sia le ragioni che ne giustifichino la misura”; cfr. per il merito Corte Appello Lecce, sez. II, 08/09/2023, n. 699: “Sulla quantificazione delle spese di lite, lo spazio
6 di discrezionalità entro il quale il giudice può muoversi nell'operare la liquidazione delle spese è limitato dall'individuazione dei valori minimi contenuti nella normativa vigente, che possono eventualmente anche essere ridotti per ragioni che debbono essere oggetto di adeguata motivazione: entro i limiti tabellari, il giudice opera liberamente non essendo neppure tenuto a specifica motivazione, tanto che nell'esercizio del suo potere discrezionale contenuto tra i valori minimi e massimi parametrici non è soggetto a sindacato in sede di legittimità, attenendo pur sempre a parametri fissati dalle tabelle”).
P.Q.M.
Il Tribunale di Lamezia Terme, definitivamente pronunciando in composizione monocratica nella persona del dott. Salvatore Regasto, nel contraddittorio tra le parti, così provvede: 1) rigetta l'opposizione proposta da e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo Parte_1
n. 349/2016 emesso dal Tribunale di Lamezia Terme il 13.7.2016, depositato in data 18.7.2018 e notificato il 5.8.2016;
2) condanna a rifondere alla le spese processuali che liquida in Parte_1 Controparte_1 complessivi euro 7.052,00 per compensi di avvocato, oltre IVA e CPA come per legge e oltre il rimborso spese forfetarie nella misura del 15% del compenso totale per la prestazione;
3) dispone che, ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy, in caso di utilizzazione della presente sentenza in qualsiasi forma, per finalità di informazione scientifica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi riportati nel provvedimento. Lamezia Terme, 4 aprile 2025. Il Giudice dott. Salvatore Regasto
Atto redatto in formato elettronico e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi dell'art. 35, comma 1, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n.
209.
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