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Sentenza 6 febbraio 2025
Sentenza 6 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 06/02/2025, n. 273 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 273 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1981/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI MILANO Sezione quarta civile
Nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Vinicia Licia Serena Calendino Presidente dott.ssa Anna Mantovani Consigliera dott.ssa Francesco Distefano Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n.r.g. 1981/2024 promossa in grado d'appello DA (C.F.: ), con il patrocinio dell'avv. ANDREA DOSSENA Parte_1 P.IVA_1
(C.F.: ), elettivamente domiciliata presso il suo studio in Milano, via C.F._1
IA appellante CONTRO (C.F. ) e Controparte_1 C.F._2 CP_2
, co Cri
[...] C.F._3
domiciliati presso il suo studio in Ravenna, via C.F._4
Meuc appellati (C.F. , con il patrocinio dell'avv. Silvio Controparte_3 C.F._5 omiciliato presso il suo studio in C.F._6
Milano, piazza Bert appellato NONCHE' CONTRO Controparte_4 appellata contumace Le parti precisano le conclusioni come da atti depositati telematicamente.
*** Svolgimento del processo
pagina 1 di 11 Con atto di citazione ritualmente notificato in data 16.12.2019, e Controparte_1 convenivano in giudizio, innanzi al Tribunale di Milano, l'architetto Controparte_2
e le società ed esponendo quanto Controparte_3 Controparte_4 CP_5 segue: di aver acquistato in data 28.4.2017 un'unità immobiliare in Monza e di averla sottoposta ad interventi di manutenzione straordinaria, di aver, a seguito dell'avvenuto acquisto, posto in vendita l'immobile ove all'epoca risiedevano con la famiglia e di averlo consegnato all'acquirente nel dicembre 2017, di aver conferito l'incarico professionale all'arch. per la parte relativa alla progettazione, direzione dei lavori e CP_3 riqualificazione energetica, di aver conferito l'incarico professionale alla società
[...]
(a sua volta incaricata dall'impresa della CP_4 Controparte_6 realizzazione della nuova linea di adduzione del gas metano) per le parti edili, l'impiantistica idraulica e la predisposizione della ventilazione meccanica, di aver incaricato la società
[...] di fornire e installare i serramenti esterni e le porte blindate, che né alla scadenza CP_5 prevista del dicembre 2017, né successivamente, i lavori venivano ultimati, costringendo, pertanto, la famiglia la quale aveva nel frattempo lasciato l'immobile originario, a CP_1 trasferirsi presso alcuni alberghi, di aver esperito un procedimento per ATP da cui emergevano errori di progettazione imputabili all'arch. (che avrebbero comportato CP_3 la presentazione di una nuova CILA, nonché il conferimento dell'incarico a un nuovo progettista per il coordinamento della sicurezza e per l'aggiornamento della planimetria catastale), errori riguardanti la DL (che avrebbero imposto la necessità di ripristino), che aveva realizzato i lavori commissionati in ritardo e non a regola d'arte, che CP_4
l'impresa aveva realizzato la linea di adduzione del gas metano, che aveva CP_6 CP_5 erroneamente installato i serramenti esterni, che gli errori verificatisi avevano determinato una perdita di valore dell'appartamento, che doveva essere valutato il danno relativo al periodo di mancato godimento dell'immobile. Gli attori, pertanto, che per i lavori di ristrutturazione avevano già integralmente corrisposto il cui pagamento di € 169.198,07, chiedevano l'accertamento del grave inadempimento professionale dei convenuti, la loro condanna al risarcimento dei danni e alla restituzione di quanto versato a titolo di corrispettivo. Si costituiva l'arch. eccependo l'intervenuta prescrizione ex art. 1669 c.c. del CP_3 diritto azionato dagli attori, nel merito il rigetto delle domande attoree e in via subordinata di accertare la quota di responsabilità a sé attribuibile. Si costituiva chiedendo il rigetto delle domande attoree proposte nei Controparte_4 propri confronti, in subordine l'accertamento del grado di responsabilità degli attori e del DL e, per l'effetto, la condanna degli stessi al risarcimento dei danni patiti pro quota.
pagina 2 di 11 Si costituiva chiedendo il rigetto delle domande formulate nei propri CP_5 confronti. Quindi, istruita la causa mediante CTU, con sentenza n. 54/2024, pubblicata il 3.1.2024, il Tribunale di Milano così statuiva: 1) Condanna e in solido tra loro, al pagamento in favore di Controparte_3 Controparte_4
o a titolo di risarcimento del danno, oltre agli Controparte_1
al saldo. 2) Condanna al pagamento in favore di della somma di € Controparte_4 Controparte_1
3.714,27 a titolo di risarcimento del danno, oltre agli interessi legali dalla domanda al saldo. 3) Condanna e in solido tra loro, al pagamento in favore di Controparte_3 CP_5 [...]
1 agli interessi legali dalla domanda al saldo. CP_1 al pagamento in favore di della somma di € CP_5 Controparte_1
3.200,00, oltre agli interessi legali dalla domanda al saldo.
5) Condanna al pagamento in favore degli attori, a titolo di risarcimento del danno, Controparte_3 dell'importo di agli interessi dalla domanda al saldo.
6) Accertata e dichiarata la risoluzione contrattuale per grave inadempimento di lo Controparte_3 condanna alla restituzione in favore di e della somma di € Controparte_1 Controparte_2
16.522,20, oltre agli interessi legali dall
7) Condanna in solido tra loro, alla rifusione delle Controparte_3 Controparte_4 CP_5 spese processu ATP N. 83799/19 R.G. c/o il Tribunale di Monza, liquidate in € 3.827,00 per compensi, oltre al rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15%; IVA e CPA come per legge.
8) Condanna in solido tra loro, alla rifusione in Controparte_3 Controparte_4 CP_5 favore degli att , liquidate in € 786,00 per spese, € 14.103,00 per compensi, oltre al rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15%; IVA e CPA come per legge. 9) Pone le spese di CTU nel presente giudizio e in quello per ATP definitivamente a carico di
[...] nella misura del 40%, nella misura del 40%, nella CP_3 Controparte_4 CP_5
20%. 10) Accerta la responsabilità di ognuno dei convenuti in relazione all'importo indicato al capo 3) della presenza sentenza nella misura del 50% a carico di e del 50% a carico di Controparte_3 CP_5
in relazione in relazione all'importo indicato al capo 1) della presenza sentenza nella misura del 50%
[...]
a carico di e del 50% a carico di . Controparte_3 Controparte_4
Il Tribunale ha fondato la decisione sulle risultanze di cui alla consulenza tecnica resa nel giudizio di ATP e sulle successive integrazioni e specificazioni rese dal CTU nel giudizio di merito, da cui è emersa la sussistenza di vizi nella realizzazione dei lavori di ristrutturazione dell'immobile acquistato dagli attori, progettati e diretti dall'arch. e realizzati dalla CP_3
(quale impresa appaltatrice), dalla (incaricata della Controparte_4 Parte_1 fornitura e installazione dei serramenti esterni e delle porte blindate), dalla CP_6
pagina 3 di 11 (non convenuta in giudizio, incaricata dalla della realizzazione CP_6 CP_4 di una nuova linea di adduzione del gas metano) e dalla (non Controparte_7 convenuta in giudizio, incaricata della fornitura dei vetri). Con particolare riferimento alle responsabilità dei singoli convenuti, il Tribunale ha individuato i costi di ripristino addebitabili ad in relazione alla sostituzione dei CP_8 doppi vetri, oltre al noleggio dell'autoscala, alle zanzariere, allo smaltimento dei celini e alla fornitura dei nuovi celini, per complessivi € 21.500,00, quelli addebitabili a in CP_4 relazione all'allestimento del cantiere, alla lamatura/stuccatura del pavimento in marmo esistente, allo scaldabagno, alle porte, alla sistemazione delle crepe alle pareti, alla fresatura del pavimento della camera, alla guida con struttura porta, alla rimozione e posa del parquet, alla rifinitura delle pareti e dei plafoni, al rivestimento del bagno n. 2, alla riquadratura degli specchi, alla rimozione/smaltimento della spalletta in legno, alle fughe del bagno, alla pittura, alle spese tecniche. Da ultimo, quanto alla posizione dell'arch. ne ha rilevato la sussistenza di una CP_3 parziale responsabilità solidale con gli altri convenuti, in qualità di progettista e direttore dei lavori e, considerato grave il suo inadempimento alla luce del complesso dei rilievi operati dal CTU, ha dichiarato risolto il contratto professionale in suo danno condannandolo alla restituzione del compenso percepito. Ha proposto appello chiedendo, in totale riforma della sentenza CP_5 impugnata, di respingere tutte le domande proposte nei propri confronti, con vittoria di spese e competenze del doppio grado di giudizio, con le conseguenti statuizioni restitutorie relative alle somme corrisposte in favore degli attori in esecuzione della sentenza di primo grado nonché ai costi sostenuti per la CTU. L'impugnazione è articolata in quattro motivi.
1. Omessa motivazione della adesione del Giudice alle conclusioni della Ctu – violazione e falsa applicazione dell'art. 132 c.p.c. L'appellante si duole della mancata indicazione da parte del Tribunale dell'iter argomentativo seguito per giustificare la condivisibilità (con specifico riferimento all'installazione di serramenti e zanzariere) delle conclusioni della relazione tecnica depositata all'esito del procedimento di accertamento tecnico preventivo, evidenziando l'erroneità, derivante dall'omessa motivazione, della pronuncia nella parte in cui ha acriticamente aderito alle affermazioni del CTU senza giustificare in alcun modo i motivi per i quali non avrebbero dovuto trovare accoglimento le critiche tecniche sollevate nel corso del procedimento. In specie, rileva che l'applicazione di un profilo estetico esterno alla vetrocamera, oltre ad essere una ordinaria soluzione a catalogo del produttore ( ), era stata espressamente Pt_2 richiesta dalla committenza al fine di conservare la coerenza estetica tra i nuovi serramenti e pagina 4 di 11 quelli degli altri condòmini, non potendo dunque affermarsi la presenza di vizi tali da imporre addirittura (a fronte dello scollamento di uno di tali profili, che ben avrebbe potuto essere riapplicato) la sostituzione di tutti i serramenti con altri di diversa foggia e fattura (così confondendo l'eliminazione di un supposto vizio con la fornitura di un bene avente caratteristiche differenti).
2. Omessa indicazione del fondamento giuridico della ritenuta responsabilità risarcitoria dell'appellante – violazione e falsa applicazione dell'art. 132 c.p.c. L'appellante lamenta l'omessa indicazione del fondamento giuridico della responsabilità al medesimo attribuita, argomentando, a sostegno della propria difesa, che la vendita di serramenti e zanzariere da parte di andrebbe ricondotta non all'appalto bensì alla CP_5 vendita di bene fatto realizzare su misura, non essendosi la stessa società impegnata ad eseguire un'opera, piuttosto a fornire un prodotto scelto dall'attore e dal suo direttore lavori sul catalogo del produttore, seppur personalizzato quanto a colori, finiture, misure.
3. Erronea affermazione della responsabilità risarcitoria dell'appellante – violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. Lamenta che la sentenza abbia riconosciuto in capo ad una responsabilità CP_5 risarcitoria, stante l'insussistenza di vizi nei serramenti venduti al e posati presso CP_1 la sua abitazione, che non avrebbero potuto esser realizzati diversamente in base alle esigenze prospettate, oltretutto ordinaria soluzione a catalogo del produttore. Quanto alle zanzariere che nessuna contestazione vi era nel ricorso per ATP, né la citazione ha colmato tali lacune. Quanto alla coibentazione dei preesistenti cassonetti, non era possibile isolare i celini non essendovi spazio interno sufficiente.
4. Erronea condanna di al pagamento delle spese di Ctu e legali ed erronea affermazione di CP_5 una sua corresponsabilità. L'appellante insiste nella riforma dei capi della sentenza relativi alle spese di accertamento M più M, impugnando, altresì, la sentenza nella parte Controparte_5 in cui afferma una sua corresponsabilità. Con comparsa di risposta e contestuale appello incidentale, si è costituito l'arch.
chiedendo, in parziale riforma dell'impugnata sentenza ed in accoglimento del CP_3 primo motivo di appello incidentale, di accertare e dichiarare l'erronea, l'omessa e la contraddittoria considerazione di questioni decisive ai fini del giudizio, nonché la violazione dell'art. 1223 c.c. per aver imputato a carico dell'arch. il costo della fornitura delle CP_3 opere vetrarie realizzate dalla (per un importo complessivo di € Controparte_7
13.100,28) in quanto detta fornitura non è mai stata pagata dai committenti, signori e che nulla hanno mai dedotto in senso Controparte_1 Controparte_2 pagina 5 di 11 contrario all'affermazione di cui sopra e tantomeno documentato alcunché; dunque non compete loro il risarcimento che deve porre il creditore nella stessa situazione in cui si sarebbe trovato se l'inadempimento non vi fosse stato ma non può eccedere il pregiudizio subito da costui facendogli conseguire indebiti vantaggi. Chiede, per l'effetto, di mandarlo indenne dalla pretesa degli attori di vedersi corrisposti i suddetti costi, con ogni conseguente statuizione in ordine alle restituzioni. Col secondo motivo di appello incidentale, relativo alla dichiarata risoluzione del contratto, lamenta l'erronea, l'omessa e la contraddittoria considerazione di questioni decisive ai fini del giudizio, per non aver considerato il primo decidente l'utilità e l'adeguatezza della sua attività nel suo complesso, avendo egli utilmente eseguito numerose prestazioni d'opera intellettuale nell'interesse dei committenti. Chiede, per l'effetto, di dichiarare la congruità e la debenza dei compensi richiesti e delle somme corrisposte a tale titolo dai signori e con ogni conseguente CP_1 CP_2 statuizione in ordine alle restituzioni. Deduce altresì che laddove fosse accolta la domanda della Società odierna appellante, è di tutta evidenza che a tanto si potrebbe pervenire esclusivamente nell'ipotesi in cui venga accertata l'inesistenza dei vizi di cui si discute (doppi vetri senza interposto traverso e inidoneo fissaggio delle zanzariere) e dunque l'inesistenza di qualsiasi profilo di responsabilità imputabile a chicchessia, e tantomeno del progettista e DL (come invece pretendono gli appellati). Si sono costituiti e chiedendo in via principale il Controparte_1 Controparte_2 rigetto del proposto appello, in via subordinata la conferma della sentenza di primo grado in merito alla responsabilità dell'arch. per i vizi ed i difetti delle forniture ed CP_3 installazioni effettuate dalla , con vittoria di spese e compensi di legge di entrambi i CP_5 gradi del giudizio. Non si costituiva invece pertanto, all'udienza del 21.11.2024 ne veniva Controparte_4 dichiarata la contumacia. All'udienza collegiale disposta ex art.350 bis c.p.c. del 23.1.2025 la causa è stata assegnata sentenza. Motivi della decisione L'appello principale riguarda la condanna di al pagamento – capo 3) del CP_5 dispositivo- della complessiva somma di € 18.300,00 (pari al costo di sostituzione doppi vetri con interposto traverso (€ 15.250,00), noleggio autoscala con operatore (€ 1.700,00), posa in opere di zanzariere tramite ancoraggio con squadrette (€ 1.350,00) - questi in solido con l'arch. - nonché l'ulteriore importo di € 3.200,00 per smaltimento alle CP_3
pagina 6 di 11 pubbliche discariche coibentazione celini (€ 200,00), fornitura e posa di coibentazione celini KA HE FL (€ 3.000,00). Si legge al riguardo nella relazione di ATP che “Per rispettare la facciata condominiale è stato ripreso il disegno dei vecchi serramenti che presenta un traverso lungo l'asse orizzontale. Tale elemento è stato fissato, sia internamente che esternamente, sopra al vetro con biadesivo che ha esaurito la tenuta …. L'impresa che ha curato la fornitura e posa dei serramenti avrebbe dovuto prevedere tale elemento divisorio all'interno del vetro-camera per evitare vizi di scollamento e il verificarsi di episodi pericolosi per la sicurezza condominiale. Durante l'accertamento del 16.05.2019 il CTU ha riscontrato il distacco delle zanzariere dalla loro sede messe in opera con silicone. …” Va anzitutto premesso che si tratta di fornitura ed installazione di infissi da personalizzare secondo le richieste della committenza, e cioè mediante l'apposizione di profili estetici esterni alle vetrocamere al fine di mantenere il decoro architettonico del prospetto dell'edificio, garantendo così la coerenza tra i nuovi infissi e quelli degli altri condomini. È dunque di per sé sindacabile la scelta tecnica operata al riguardo da , in quanto le CP_5 clausole contrattuali obbligavano l'assuntore a realizzare un quid novi rispetto alla normale serie produttiva (cfr Cass. 17.1.2014 n. 872), e peraltro va detto che pur nel caso di vendita (e non di appalto), il venditore risponde anche di eventuali vizi originari imputabili al produttore, salvo rivalsa Ciò detto l'appellante lamenta, in sostanza, la sproporzione tra il vizio (“traverso CP_5 lungo l'asse orizzontale…fissato, sia internamente che esternamente, sopra al vetro con biadesivo”) e il rimedio (sostituzione integrale dei doppi vetri, anziché riapplicazione del traverso, cui peraltro si era dichiarata disponibile), in quanto la sostituzione di tutti i serramenti con altri di diversa foggia e fattura non darebbe luogo all'eliminazione del vizio, ma alla fornitura di un bene avente caratteristiche differenti. Tale rilievo è fondato. La soluzione prescelta da M più M era quella ordinaria indicata in catalogo dallo stesso produttore ( ), leader mondiale del settore, come da documentazione allegata. Pt_2
Se poi quella soluzione- consistita nell'incollare profili di alluminio al vetro - si è rivelata nel tempo inidonea, il rimedio deve consistere nell'adozione di accorgimenti tecnici che, nella misura del possibile, preservino la tipologia e fattura dell'infisso prescelto (coi relativi costi che il committente intendeva sostenere). La drastica soluzione prospettata dal CTU “ occorre una nuova produzione dei doppi vetri con interposto traverso” non tiene conto del fatto che, tra tutti quelli installati, solo un traverso si era scollato e che la società aveva proposto un nuovo fissaggio, eventualmente “anche con squadrette” anziché mediante silicone e sul punto il consulente d'ufficio non spiega perché tale soluzione non garantirebbe l'adeguata aderenza del manufatto al serramento, quindi pagina 7 di 11 senza dover procedere alla integrale sostituzione (interponendo il traverso all'interno del vetrocamera, quindi mediante fornitura di un prodotto diverso). Il risarcimento pertanto deve esser limitato ai soli costi per tale fissaggio, che vanno in via equitativamente determinati in € 1.500,00 avuto riguardo all'ammontare complessivo del valore della fornitura, cui si aggiungono i 1.350,00 euro per la posa in opere di zanzariere oggetto anch'essa di contestazione nell'atto introduttivo (v.pag.18). Dunque, la condanna a carico di M più M di cui al capo 3 del dispositivo va ridotta, per sorte capitale, ad € 2.850,00. Va invece rigettato l'altro motivo relativo al capo 4) dispositivo dovendosi confermare la condanna ad € 3.200,00 per smaltimento e fornitura e posa di coibentazione celini, non trovando riscontro, alla luce della CTU, l'affermazione secondo cui “non era possibile isolare i celini non essendovi spazio interno sufficiente”.
§§§ Appello incidentale arch. CP_3
Vanno preliminarmente respinte le eccezioni di inammissibilità e tardività dell'appello incidentale proposto, in quanto sufficientemente analitico e tempestivamente depositato in data 5.11.2024, quindi ex art.343 c.p.c. entro i 20 giorni prima dell'udienza (21.11.2024) fissata ai sensi dell'art.349 bis comma 3 c.p.c. Nel merito, l'appello è parzialmente fondato. Il primo motivo, relativo al capo 5) del dispositivo, col quale egli è stato condannato al pagamento di € 13.100,28 per impossibilità di utilizzo del vetro divisorio tra camera da letto e bagno realizzato dalla (non parte in causa) - pericoloso per Controparte_7
l'incolumità non essendo, tra l'altro conforme alla normativa vigente (e che è stato rimosso)
-non può essere accolto. Il professionista qui non contesta la statuizione del Tribunale circa 1) l'esistenza del vizio dell'opera installata e 2) la sua imputabilità (anche) alla sua negligente condotta, bensì solo ed unicamente il fatto che la fornitura in questione non è mai stata pagata dal committente e che il risarcimento non può eccedere il pregiudizio subito da costui, facendogli conseguire indebiti vantaggi. Seppur tali affermazioni non sono in effetti mai state esplicitamente contestate dai committenti (che ribadiscono anche in questa sede solo l'esistenza dei vizi e la responsabilità del progettista e direttore lavori), errata è la prospettiva da cui l'appellante si muove. Va infatti considerato che la locuzione “perdita subita”, con la quale l'art. 1223 c.c. individua il danno emergente, non può essere considerata indicativa dei soli esborsi monetari o di
pagina 8 di 11 diminuzioni patrimoniali già materialmente intervenuti ma include anche l'obbligazione di effettuare l'esborso, in quanto il vinculum iuris, nel quale l'obbligazione stessa si sostanzia, costituisce già una posta passiva del patrimonio del danneggiato, consistente nell'insieme dei rapporti giuridici, con diretta rilevanza economica, di cui una persona è titolare (cfr., Cass. n. 27129/2021e Cass n. 4718/2016). E nella specie non risulta che siffatta obbligazione, che si presume dovuta nei confronti del terzo fornitore (pur se non ancora effettuata), sia definitivamente venuta meno e che non persista più la possibilità per il terzo di pretenderla;
e del resto l'appellante a ben vedere deduce che non è stata pagata, non che non lo sarà mai, eventualmente esplicitandone le ragioni, quando peraltro lui stesso sin dal primo grado ribadiva la conformità della vetrata alla normativa di settore). Fondato è invece il secondo motivo Il contratto d'opera intellettuale, in base ai principi generali, può esser dichiarato risolto solo in presenza (art.1455 cc) di inadempimento grave e, in specie, di inutilizzabilità o
“irrealizzabilità del progetto per inadeguatezze di natura tecnica che consente al committente di rifiutare il compenso (art.1460 c.c.), ovvero di chiederne la restituzione quale effetto della risoluzione (cfr Cass 21/03/2023, n.8058). Ma non è questa l'ipotesi. Come messo in luce dall'appellante, infatti, i vizi dei quali, alla luce della CTU, deve rispondere in solido con terzi e con l'appaltatore, così come anche le incongruenze progettuali e la mancata adeguata vigilanza nella direzione lavori, non sono talmente gravi da rendere l'attività svolta, nella sua interezza, inutilizzabile o del tutto inadatta;
lo è, semmai, solo parzialmente, avendo del resto egli prestato tutta una serie di prestazioni indispensabili di cui parte committente ha potuto nel suo complesso comunque usufruire, quali, pur se non del tutto correttamente adempiute, la “progettazione dell'intervento, la stesura del piano di sicurezza e il coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, la direzione lavori, la contabilità dei lavori e la certificazione di ultimazione dei lavori e di regolare esecuzione degli stessi…quattordici proposte radicalmente differenti di modifiche di layout progettuale affinché la distribuzione degli spazi, le finiture e i disegni degli arredi fossero di gradimento dei clienti… lo schema di progetto …per la definizione del capitolato e del computo metrico di appalto”. Dunque, esclusa nella condotta del professionista, valutata alla stregua della “diligentia quam in concreto”, la gravità che comporta la risoluzione richiesta dai committenti (che si sono comunque giovati dell'opera del professionista), compete loro solo il risarcimento dei danni, rimanendo fermo il diritto dell'arch. al corrispettivo della prestazione eseguita CP_3
Va di conseguenza rigetta la domanda di risoluzione ed annullato il capo 6) della impugnata sentenza pagina 9 di 11 Va infine precisato, quanto al già esaminato capo 3) del dispositivo, che dell'accoglimento parziale dell'impugnazione principale si giova anche l'arch. dovendosi ritenere CP_3 che, con le espressioni contenute nella comparsa di costituzione in appello e riportate in narrativa, egli abbia inteso formulare (non occorrendo formule sacramentali) appello incidentale “adesivo” a quello dell'appellante principale, per cui va ridotta anche nei suoi confronti la relativa statuizione di condanna.
§§ In definitiva in parziale accoglimento dell'appello principale e di quello incidentale, la sentenza impugnata va parzialmente riformata come segue:
- riduce la condanna di cui capo 3) del dispositivo, ad € 2.850,00 (oltre interessi per come indicati nella sentenza gravata);
- annulla il capo 6) del dispositivo:
-conferma nel resto. Quanto alle spese, l'esito complessivo giustifica una compensazione parziale del doppio grado nella misura del 50% restando a carico di M più M e arch. il residuo 50% CP_3
Per cui va ridotta per entrambi al 50% la condanna di cui al capo 7); ridotta della metà quella di cui al capo 8) per ridotta ad € 2.000,00, sempre quella del capo 8), a CP_3 carico di in quanto da calcolarsi nel 50% rispetto allo scaglione inferiore Pt_1
(considerato il decisum di modesto importo); invariate le altre in punto riparto spese CTU perché rimane congruo. Spese del presente grado del presente grado liquidate nella metà, con esclusione della fase istruttoria, non espletatasi. Infine, va disposta la condanna degli appellati e Controparte_1 Controparte_2 alla restituzione delle somme loro versate in eccesso (in esecuzione della sentenza di primo grado) dagli odierni appellanti, rispetto alla presente condanna, oltre interessi legali dalla ricezione al soddisfo. P.T.M La Corte, definitivamente decidendo, in parziale accoglimento dell'appello principale e di quello incidentale, rispettivamente proposti da e avverso CP_5 Controparte_3 la sentenza n. 54/2024 del Tribunale di Milano, in parziale riforma della stessa, dispone come segue:
- riduce la condanna di cui capo 3) del dispositivo ad € 2.850,00 (oltre interessi per come indicati nella sentenza gravata);
- annulla il capo 6) del dispositivo:
-conferma nel resto.
pagina 10 di 11 Condanna e al pagamento del 50% delle spese del doppio grado di CP_9 CP_3 giudizio che liquida, ai sensi del D.M. 147/22, per il primo grado, nella misura del 50% di quelle indicate nel capo 8) del dispositivo per il e, sempre per il capo 8), in € CP_3
2.000,00 a carico di;
oltre al 50%, per entrambi, delle spese di cui al capo 7) ; per il Pt_1 presente grado (già nella metà,) in complessivi € 5.500,00 a carico del e in CP_3 complessivi € 1.500,00 a carico di;
per entrambi, oltre IVA e CPA e rimborso Pt_1 spese forfettarie ex art. 1, comma 2 stesso decreto nella percentuale del 15%, del compenso totale per la prestazione. Condanna gli appellati e alla restituzione delle Controparte_1 Controparte_2 somme loro versate in eccesso (in esecuzione della sentenza di primo grado) dagli odierni appellanti, rispetto alla presente condanna, oltre interessi legali dalla ricezione al soddisfo. Così deciso in Milano il 29.1.2025
Il Consigliere estensore Francesco Distefano Il Presidente Vinicia Licia Serena Calendino
pagina 11 di 11
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI MILANO Sezione quarta civile
Nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Vinicia Licia Serena Calendino Presidente dott.ssa Anna Mantovani Consigliera dott.ssa Francesco Distefano Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n.r.g. 1981/2024 promossa in grado d'appello DA (C.F.: ), con il patrocinio dell'avv. ANDREA DOSSENA Parte_1 P.IVA_1
(C.F.: ), elettivamente domiciliata presso il suo studio in Milano, via C.F._1
IA appellante CONTRO (C.F. ) e Controparte_1 C.F._2 CP_2
, co Cri
[...] C.F._3
domiciliati presso il suo studio in Ravenna, via C.F._4
Meuc appellati (C.F. , con il patrocinio dell'avv. Silvio Controparte_3 C.F._5 omiciliato presso il suo studio in C.F._6
Milano, piazza Bert appellato NONCHE' CONTRO Controparte_4 appellata contumace Le parti precisano le conclusioni come da atti depositati telematicamente.
*** Svolgimento del processo
pagina 1 di 11 Con atto di citazione ritualmente notificato in data 16.12.2019, e Controparte_1 convenivano in giudizio, innanzi al Tribunale di Milano, l'architetto Controparte_2
e le società ed esponendo quanto Controparte_3 Controparte_4 CP_5 segue: di aver acquistato in data 28.4.2017 un'unità immobiliare in Monza e di averla sottoposta ad interventi di manutenzione straordinaria, di aver, a seguito dell'avvenuto acquisto, posto in vendita l'immobile ove all'epoca risiedevano con la famiglia e di averlo consegnato all'acquirente nel dicembre 2017, di aver conferito l'incarico professionale all'arch. per la parte relativa alla progettazione, direzione dei lavori e CP_3 riqualificazione energetica, di aver conferito l'incarico professionale alla società
[...]
(a sua volta incaricata dall'impresa della CP_4 Controparte_6 realizzazione della nuova linea di adduzione del gas metano) per le parti edili, l'impiantistica idraulica e la predisposizione della ventilazione meccanica, di aver incaricato la società
[...] di fornire e installare i serramenti esterni e le porte blindate, che né alla scadenza CP_5 prevista del dicembre 2017, né successivamente, i lavori venivano ultimati, costringendo, pertanto, la famiglia la quale aveva nel frattempo lasciato l'immobile originario, a CP_1 trasferirsi presso alcuni alberghi, di aver esperito un procedimento per ATP da cui emergevano errori di progettazione imputabili all'arch. (che avrebbero comportato CP_3 la presentazione di una nuova CILA, nonché il conferimento dell'incarico a un nuovo progettista per il coordinamento della sicurezza e per l'aggiornamento della planimetria catastale), errori riguardanti la DL (che avrebbero imposto la necessità di ripristino), che aveva realizzato i lavori commissionati in ritardo e non a regola d'arte, che CP_4
l'impresa aveva realizzato la linea di adduzione del gas metano, che aveva CP_6 CP_5 erroneamente installato i serramenti esterni, che gli errori verificatisi avevano determinato una perdita di valore dell'appartamento, che doveva essere valutato il danno relativo al periodo di mancato godimento dell'immobile. Gli attori, pertanto, che per i lavori di ristrutturazione avevano già integralmente corrisposto il cui pagamento di € 169.198,07, chiedevano l'accertamento del grave inadempimento professionale dei convenuti, la loro condanna al risarcimento dei danni e alla restituzione di quanto versato a titolo di corrispettivo. Si costituiva l'arch. eccependo l'intervenuta prescrizione ex art. 1669 c.c. del CP_3 diritto azionato dagli attori, nel merito il rigetto delle domande attoree e in via subordinata di accertare la quota di responsabilità a sé attribuibile. Si costituiva chiedendo il rigetto delle domande attoree proposte nei Controparte_4 propri confronti, in subordine l'accertamento del grado di responsabilità degli attori e del DL e, per l'effetto, la condanna degli stessi al risarcimento dei danni patiti pro quota.
pagina 2 di 11 Si costituiva chiedendo il rigetto delle domande formulate nei propri CP_5 confronti. Quindi, istruita la causa mediante CTU, con sentenza n. 54/2024, pubblicata il 3.1.2024, il Tribunale di Milano così statuiva: 1) Condanna e in solido tra loro, al pagamento in favore di Controparte_3 Controparte_4
o a titolo di risarcimento del danno, oltre agli Controparte_1
al saldo. 2) Condanna al pagamento in favore di della somma di € Controparte_4 Controparte_1
3.714,27 a titolo di risarcimento del danno, oltre agli interessi legali dalla domanda al saldo. 3) Condanna e in solido tra loro, al pagamento in favore di Controparte_3 CP_5 [...]
1 agli interessi legali dalla domanda al saldo. CP_1 al pagamento in favore di della somma di € CP_5 Controparte_1
3.200,00, oltre agli interessi legali dalla domanda al saldo.
5) Condanna al pagamento in favore degli attori, a titolo di risarcimento del danno, Controparte_3 dell'importo di agli interessi dalla domanda al saldo.
6) Accertata e dichiarata la risoluzione contrattuale per grave inadempimento di lo Controparte_3 condanna alla restituzione in favore di e della somma di € Controparte_1 Controparte_2
16.522,20, oltre agli interessi legali dall
7) Condanna in solido tra loro, alla rifusione delle Controparte_3 Controparte_4 CP_5 spese processu ATP N. 83799/19 R.G. c/o il Tribunale di Monza, liquidate in € 3.827,00 per compensi, oltre al rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15%; IVA e CPA come per legge.
8) Condanna in solido tra loro, alla rifusione in Controparte_3 Controparte_4 CP_5 favore degli att , liquidate in € 786,00 per spese, € 14.103,00 per compensi, oltre al rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15%; IVA e CPA come per legge. 9) Pone le spese di CTU nel presente giudizio e in quello per ATP definitivamente a carico di
[...] nella misura del 40%, nella misura del 40%, nella CP_3 Controparte_4 CP_5
20%. 10) Accerta la responsabilità di ognuno dei convenuti in relazione all'importo indicato al capo 3) della presenza sentenza nella misura del 50% a carico di e del 50% a carico di Controparte_3 CP_5
in relazione in relazione all'importo indicato al capo 1) della presenza sentenza nella misura del 50%
[...]
a carico di e del 50% a carico di . Controparte_3 Controparte_4
Il Tribunale ha fondato la decisione sulle risultanze di cui alla consulenza tecnica resa nel giudizio di ATP e sulle successive integrazioni e specificazioni rese dal CTU nel giudizio di merito, da cui è emersa la sussistenza di vizi nella realizzazione dei lavori di ristrutturazione dell'immobile acquistato dagli attori, progettati e diretti dall'arch. e realizzati dalla CP_3
(quale impresa appaltatrice), dalla (incaricata della Controparte_4 Parte_1 fornitura e installazione dei serramenti esterni e delle porte blindate), dalla CP_6
pagina 3 di 11 (non convenuta in giudizio, incaricata dalla della realizzazione CP_6 CP_4 di una nuova linea di adduzione del gas metano) e dalla (non Controparte_7 convenuta in giudizio, incaricata della fornitura dei vetri). Con particolare riferimento alle responsabilità dei singoli convenuti, il Tribunale ha individuato i costi di ripristino addebitabili ad in relazione alla sostituzione dei CP_8 doppi vetri, oltre al noleggio dell'autoscala, alle zanzariere, allo smaltimento dei celini e alla fornitura dei nuovi celini, per complessivi € 21.500,00, quelli addebitabili a in CP_4 relazione all'allestimento del cantiere, alla lamatura/stuccatura del pavimento in marmo esistente, allo scaldabagno, alle porte, alla sistemazione delle crepe alle pareti, alla fresatura del pavimento della camera, alla guida con struttura porta, alla rimozione e posa del parquet, alla rifinitura delle pareti e dei plafoni, al rivestimento del bagno n. 2, alla riquadratura degli specchi, alla rimozione/smaltimento della spalletta in legno, alle fughe del bagno, alla pittura, alle spese tecniche. Da ultimo, quanto alla posizione dell'arch. ne ha rilevato la sussistenza di una CP_3 parziale responsabilità solidale con gli altri convenuti, in qualità di progettista e direttore dei lavori e, considerato grave il suo inadempimento alla luce del complesso dei rilievi operati dal CTU, ha dichiarato risolto il contratto professionale in suo danno condannandolo alla restituzione del compenso percepito. Ha proposto appello chiedendo, in totale riforma della sentenza CP_5 impugnata, di respingere tutte le domande proposte nei propri confronti, con vittoria di spese e competenze del doppio grado di giudizio, con le conseguenti statuizioni restitutorie relative alle somme corrisposte in favore degli attori in esecuzione della sentenza di primo grado nonché ai costi sostenuti per la CTU. L'impugnazione è articolata in quattro motivi.
1. Omessa motivazione della adesione del Giudice alle conclusioni della Ctu – violazione e falsa applicazione dell'art. 132 c.p.c. L'appellante si duole della mancata indicazione da parte del Tribunale dell'iter argomentativo seguito per giustificare la condivisibilità (con specifico riferimento all'installazione di serramenti e zanzariere) delle conclusioni della relazione tecnica depositata all'esito del procedimento di accertamento tecnico preventivo, evidenziando l'erroneità, derivante dall'omessa motivazione, della pronuncia nella parte in cui ha acriticamente aderito alle affermazioni del CTU senza giustificare in alcun modo i motivi per i quali non avrebbero dovuto trovare accoglimento le critiche tecniche sollevate nel corso del procedimento. In specie, rileva che l'applicazione di un profilo estetico esterno alla vetrocamera, oltre ad essere una ordinaria soluzione a catalogo del produttore ( ), era stata espressamente Pt_2 richiesta dalla committenza al fine di conservare la coerenza estetica tra i nuovi serramenti e pagina 4 di 11 quelli degli altri condòmini, non potendo dunque affermarsi la presenza di vizi tali da imporre addirittura (a fronte dello scollamento di uno di tali profili, che ben avrebbe potuto essere riapplicato) la sostituzione di tutti i serramenti con altri di diversa foggia e fattura (così confondendo l'eliminazione di un supposto vizio con la fornitura di un bene avente caratteristiche differenti).
2. Omessa indicazione del fondamento giuridico della ritenuta responsabilità risarcitoria dell'appellante – violazione e falsa applicazione dell'art. 132 c.p.c. L'appellante lamenta l'omessa indicazione del fondamento giuridico della responsabilità al medesimo attribuita, argomentando, a sostegno della propria difesa, che la vendita di serramenti e zanzariere da parte di andrebbe ricondotta non all'appalto bensì alla CP_5 vendita di bene fatto realizzare su misura, non essendosi la stessa società impegnata ad eseguire un'opera, piuttosto a fornire un prodotto scelto dall'attore e dal suo direttore lavori sul catalogo del produttore, seppur personalizzato quanto a colori, finiture, misure.
3. Erronea affermazione della responsabilità risarcitoria dell'appellante – violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. Lamenta che la sentenza abbia riconosciuto in capo ad una responsabilità CP_5 risarcitoria, stante l'insussistenza di vizi nei serramenti venduti al e posati presso CP_1 la sua abitazione, che non avrebbero potuto esser realizzati diversamente in base alle esigenze prospettate, oltretutto ordinaria soluzione a catalogo del produttore. Quanto alle zanzariere che nessuna contestazione vi era nel ricorso per ATP, né la citazione ha colmato tali lacune. Quanto alla coibentazione dei preesistenti cassonetti, non era possibile isolare i celini non essendovi spazio interno sufficiente.
4. Erronea condanna di al pagamento delle spese di Ctu e legali ed erronea affermazione di CP_5 una sua corresponsabilità. L'appellante insiste nella riforma dei capi della sentenza relativi alle spese di accertamento M più M, impugnando, altresì, la sentenza nella parte Controparte_5 in cui afferma una sua corresponsabilità. Con comparsa di risposta e contestuale appello incidentale, si è costituito l'arch.
chiedendo, in parziale riforma dell'impugnata sentenza ed in accoglimento del CP_3 primo motivo di appello incidentale, di accertare e dichiarare l'erronea, l'omessa e la contraddittoria considerazione di questioni decisive ai fini del giudizio, nonché la violazione dell'art. 1223 c.c. per aver imputato a carico dell'arch. il costo della fornitura delle CP_3 opere vetrarie realizzate dalla (per un importo complessivo di € Controparte_7
13.100,28) in quanto detta fornitura non è mai stata pagata dai committenti, signori e che nulla hanno mai dedotto in senso Controparte_1 Controparte_2 pagina 5 di 11 contrario all'affermazione di cui sopra e tantomeno documentato alcunché; dunque non compete loro il risarcimento che deve porre il creditore nella stessa situazione in cui si sarebbe trovato se l'inadempimento non vi fosse stato ma non può eccedere il pregiudizio subito da costui facendogli conseguire indebiti vantaggi. Chiede, per l'effetto, di mandarlo indenne dalla pretesa degli attori di vedersi corrisposti i suddetti costi, con ogni conseguente statuizione in ordine alle restituzioni. Col secondo motivo di appello incidentale, relativo alla dichiarata risoluzione del contratto, lamenta l'erronea, l'omessa e la contraddittoria considerazione di questioni decisive ai fini del giudizio, per non aver considerato il primo decidente l'utilità e l'adeguatezza della sua attività nel suo complesso, avendo egli utilmente eseguito numerose prestazioni d'opera intellettuale nell'interesse dei committenti. Chiede, per l'effetto, di dichiarare la congruità e la debenza dei compensi richiesti e delle somme corrisposte a tale titolo dai signori e con ogni conseguente CP_1 CP_2 statuizione in ordine alle restituzioni. Deduce altresì che laddove fosse accolta la domanda della Società odierna appellante, è di tutta evidenza che a tanto si potrebbe pervenire esclusivamente nell'ipotesi in cui venga accertata l'inesistenza dei vizi di cui si discute (doppi vetri senza interposto traverso e inidoneo fissaggio delle zanzariere) e dunque l'inesistenza di qualsiasi profilo di responsabilità imputabile a chicchessia, e tantomeno del progettista e DL (come invece pretendono gli appellati). Si sono costituiti e chiedendo in via principale il Controparte_1 Controparte_2 rigetto del proposto appello, in via subordinata la conferma della sentenza di primo grado in merito alla responsabilità dell'arch. per i vizi ed i difetti delle forniture ed CP_3 installazioni effettuate dalla , con vittoria di spese e compensi di legge di entrambi i CP_5 gradi del giudizio. Non si costituiva invece pertanto, all'udienza del 21.11.2024 ne veniva Controparte_4 dichiarata la contumacia. All'udienza collegiale disposta ex art.350 bis c.p.c. del 23.1.2025 la causa è stata assegnata sentenza. Motivi della decisione L'appello principale riguarda la condanna di al pagamento – capo 3) del CP_5 dispositivo- della complessiva somma di € 18.300,00 (pari al costo di sostituzione doppi vetri con interposto traverso (€ 15.250,00), noleggio autoscala con operatore (€ 1.700,00), posa in opere di zanzariere tramite ancoraggio con squadrette (€ 1.350,00) - questi in solido con l'arch. - nonché l'ulteriore importo di € 3.200,00 per smaltimento alle CP_3
pagina 6 di 11 pubbliche discariche coibentazione celini (€ 200,00), fornitura e posa di coibentazione celini KA HE FL (€ 3.000,00). Si legge al riguardo nella relazione di ATP che “Per rispettare la facciata condominiale è stato ripreso il disegno dei vecchi serramenti che presenta un traverso lungo l'asse orizzontale. Tale elemento è stato fissato, sia internamente che esternamente, sopra al vetro con biadesivo che ha esaurito la tenuta …. L'impresa che ha curato la fornitura e posa dei serramenti avrebbe dovuto prevedere tale elemento divisorio all'interno del vetro-camera per evitare vizi di scollamento e il verificarsi di episodi pericolosi per la sicurezza condominiale. Durante l'accertamento del 16.05.2019 il CTU ha riscontrato il distacco delle zanzariere dalla loro sede messe in opera con silicone. …” Va anzitutto premesso che si tratta di fornitura ed installazione di infissi da personalizzare secondo le richieste della committenza, e cioè mediante l'apposizione di profili estetici esterni alle vetrocamere al fine di mantenere il decoro architettonico del prospetto dell'edificio, garantendo così la coerenza tra i nuovi infissi e quelli degli altri condomini. È dunque di per sé sindacabile la scelta tecnica operata al riguardo da , in quanto le CP_5 clausole contrattuali obbligavano l'assuntore a realizzare un quid novi rispetto alla normale serie produttiva (cfr Cass. 17.1.2014 n. 872), e peraltro va detto che pur nel caso di vendita (e non di appalto), il venditore risponde anche di eventuali vizi originari imputabili al produttore, salvo rivalsa Ciò detto l'appellante lamenta, in sostanza, la sproporzione tra il vizio (“traverso CP_5 lungo l'asse orizzontale…fissato, sia internamente che esternamente, sopra al vetro con biadesivo”) e il rimedio (sostituzione integrale dei doppi vetri, anziché riapplicazione del traverso, cui peraltro si era dichiarata disponibile), in quanto la sostituzione di tutti i serramenti con altri di diversa foggia e fattura non darebbe luogo all'eliminazione del vizio, ma alla fornitura di un bene avente caratteristiche differenti. Tale rilievo è fondato. La soluzione prescelta da M più M era quella ordinaria indicata in catalogo dallo stesso produttore ( ), leader mondiale del settore, come da documentazione allegata. Pt_2
Se poi quella soluzione- consistita nell'incollare profili di alluminio al vetro - si è rivelata nel tempo inidonea, il rimedio deve consistere nell'adozione di accorgimenti tecnici che, nella misura del possibile, preservino la tipologia e fattura dell'infisso prescelto (coi relativi costi che il committente intendeva sostenere). La drastica soluzione prospettata dal CTU “ occorre una nuova produzione dei doppi vetri con interposto traverso” non tiene conto del fatto che, tra tutti quelli installati, solo un traverso si era scollato e che la società aveva proposto un nuovo fissaggio, eventualmente “anche con squadrette” anziché mediante silicone e sul punto il consulente d'ufficio non spiega perché tale soluzione non garantirebbe l'adeguata aderenza del manufatto al serramento, quindi pagina 7 di 11 senza dover procedere alla integrale sostituzione (interponendo il traverso all'interno del vetrocamera, quindi mediante fornitura di un prodotto diverso). Il risarcimento pertanto deve esser limitato ai soli costi per tale fissaggio, che vanno in via equitativamente determinati in € 1.500,00 avuto riguardo all'ammontare complessivo del valore della fornitura, cui si aggiungono i 1.350,00 euro per la posa in opere di zanzariere oggetto anch'essa di contestazione nell'atto introduttivo (v.pag.18). Dunque, la condanna a carico di M più M di cui al capo 3 del dispositivo va ridotta, per sorte capitale, ad € 2.850,00. Va invece rigettato l'altro motivo relativo al capo 4) dispositivo dovendosi confermare la condanna ad € 3.200,00 per smaltimento e fornitura e posa di coibentazione celini, non trovando riscontro, alla luce della CTU, l'affermazione secondo cui “non era possibile isolare i celini non essendovi spazio interno sufficiente”.
§§§ Appello incidentale arch. CP_3
Vanno preliminarmente respinte le eccezioni di inammissibilità e tardività dell'appello incidentale proposto, in quanto sufficientemente analitico e tempestivamente depositato in data 5.11.2024, quindi ex art.343 c.p.c. entro i 20 giorni prima dell'udienza (21.11.2024) fissata ai sensi dell'art.349 bis comma 3 c.p.c. Nel merito, l'appello è parzialmente fondato. Il primo motivo, relativo al capo 5) del dispositivo, col quale egli è stato condannato al pagamento di € 13.100,28 per impossibilità di utilizzo del vetro divisorio tra camera da letto e bagno realizzato dalla (non parte in causa) - pericoloso per Controparte_7
l'incolumità non essendo, tra l'altro conforme alla normativa vigente (e che è stato rimosso)
-non può essere accolto. Il professionista qui non contesta la statuizione del Tribunale circa 1) l'esistenza del vizio dell'opera installata e 2) la sua imputabilità (anche) alla sua negligente condotta, bensì solo ed unicamente il fatto che la fornitura in questione non è mai stata pagata dal committente e che il risarcimento non può eccedere il pregiudizio subito da costui, facendogli conseguire indebiti vantaggi. Seppur tali affermazioni non sono in effetti mai state esplicitamente contestate dai committenti (che ribadiscono anche in questa sede solo l'esistenza dei vizi e la responsabilità del progettista e direttore lavori), errata è la prospettiva da cui l'appellante si muove. Va infatti considerato che la locuzione “perdita subita”, con la quale l'art. 1223 c.c. individua il danno emergente, non può essere considerata indicativa dei soli esborsi monetari o di
pagina 8 di 11 diminuzioni patrimoniali già materialmente intervenuti ma include anche l'obbligazione di effettuare l'esborso, in quanto il vinculum iuris, nel quale l'obbligazione stessa si sostanzia, costituisce già una posta passiva del patrimonio del danneggiato, consistente nell'insieme dei rapporti giuridici, con diretta rilevanza economica, di cui una persona è titolare (cfr., Cass. n. 27129/2021e Cass n. 4718/2016). E nella specie non risulta che siffatta obbligazione, che si presume dovuta nei confronti del terzo fornitore (pur se non ancora effettuata), sia definitivamente venuta meno e che non persista più la possibilità per il terzo di pretenderla;
e del resto l'appellante a ben vedere deduce che non è stata pagata, non che non lo sarà mai, eventualmente esplicitandone le ragioni, quando peraltro lui stesso sin dal primo grado ribadiva la conformità della vetrata alla normativa di settore). Fondato è invece il secondo motivo Il contratto d'opera intellettuale, in base ai principi generali, può esser dichiarato risolto solo in presenza (art.1455 cc) di inadempimento grave e, in specie, di inutilizzabilità o
“irrealizzabilità del progetto per inadeguatezze di natura tecnica che consente al committente di rifiutare il compenso (art.1460 c.c.), ovvero di chiederne la restituzione quale effetto della risoluzione (cfr Cass 21/03/2023, n.8058). Ma non è questa l'ipotesi. Come messo in luce dall'appellante, infatti, i vizi dei quali, alla luce della CTU, deve rispondere in solido con terzi e con l'appaltatore, così come anche le incongruenze progettuali e la mancata adeguata vigilanza nella direzione lavori, non sono talmente gravi da rendere l'attività svolta, nella sua interezza, inutilizzabile o del tutto inadatta;
lo è, semmai, solo parzialmente, avendo del resto egli prestato tutta una serie di prestazioni indispensabili di cui parte committente ha potuto nel suo complesso comunque usufruire, quali, pur se non del tutto correttamente adempiute, la “progettazione dell'intervento, la stesura del piano di sicurezza e il coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, la direzione lavori, la contabilità dei lavori e la certificazione di ultimazione dei lavori e di regolare esecuzione degli stessi…quattordici proposte radicalmente differenti di modifiche di layout progettuale affinché la distribuzione degli spazi, le finiture e i disegni degli arredi fossero di gradimento dei clienti… lo schema di progetto …per la definizione del capitolato e del computo metrico di appalto”. Dunque, esclusa nella condotta del professionista, valutata alla stregua della “diligentia quam in concreto”, la gravità che comporta la risoluzione richiesta dai committenti (che si sono comunque giovati dell'opera del professionista), compete loro solo il risarcimento dei danni, rimanendo fermo il diritto dell'arch. al corrispettivo della prestazione eseguita CP_3
Va di conseguenza rigetta la domanda di risoluzione ed annullato il capo 6) della impugnata sentenza pagina 9 di 11 Va infine precisato, quanto al già esaminato capo 3) del dispositivo, che dell'accoglimento parziale dell'impugnazione principale si giova anche l'arch. dovendosi ritenere CP_3 che, con le espressioni contenute nella comparsa di costituzione in appello e riportate in narrativa, egli abbia inteso formulare (non occorrendo formule sacramentali) appello incidentale “adesivo” a quello dell'appellante principale, per cui va ridotta anche nei suoi confronti la relativa statuizione di condanna.
§§ In definitiva in parziale accoglimento dell'appello principale e di quello incidentale, la sentenza impugnata va parzialmente riformata come segue:
- riduce la condanna di cui capo 3) del dispositivo, ad € 2.850,00 (oltre interessi per come indicati nella sentenza gravata);
- annulla il capo 6) del dispositivo:
-conferma nel resto. Quanto alle spese, l'esito complessivo giustifica una compensazione parziale del doppio grado nella misura del 50% restando a carico di M più M e arch. il residuo 50% CP_3
Per cui va ridotta per entrambi al 50% la condanna di cui al capo 7); ridotta della metà quella di cui al capo 8) per ridotta ad € 2.000,00, sempre quella del capo 8), a CP_3 carico di in quanto da calcolarsi nel 50% rispetto allo scaglione inferiore Pt_1
(considerato il decisum di modesto importo); invariate le altre in punto riparto spese CTU perché rimane congruo. Spese del presente grado del presente grado liquidate nella metà, con esclusione della fase istruttoria, non espletatasi. Infine, va disposta la condanna degli appellati e Controparte_1 Controparte_2 alla restituzione delle somme loro versate in eccesso (in esecuzione della sentenza di primo grado) dagli odierni appellanti, rispetto alla presente condanna, oltre interessi legali dalla ricezione al soddisfo. P.T.M La Corte, definitivamente decidendo, in parziale accoglimento dell'appello principale e di quello incidentale, rispettivamente proposti da e avverso CP_5 Controparte_3 la sentenza n. 54/2024 del Tribunale di Milano, in parziale riforma della stessa, dispone come segue:
- riduce la condanna di cui capo 3) del dispositivo ad € 2.850,00 (oltre interessi per come indicati nella sentenza gravata);
- annulla il capo 6) del dispositivo:
-conferma nel resto.
pagina 10 di 11 Condanna e al pagamento del 50% delle spese del doppio grado di CP_9 CP_3 giudizio che liquida, ai sensi del D.M. 147/22, per il primo grado, nella misura del 50% di quelle indicate nel capo 8) del dispositivo per il e, sempre per il capo 8), in € CP_3
2.000,00 a carico di;
oltre al 50%, per entrambi, delle spese di cui al capo 7) ; per il Pt_1 presente grado (già nella metà,) in complessivi € 5.500,00 a carico del e in CP_3 complessivi € 1.500,00 a carico di;
per entrambi, oltre IVA e CPA e rimborso Pt_1 spese forfettarie ex art. 1, comma 2 stesso decreto nella percentuale del 15%, del compenso totale per la prestazione. Condanna gli appellati e alla restituzione delle Controparte_1 Controparte_2 somme loro versate in eccesso (in esecuzione della sentenza di primo grado) dagli odierni appellanti, rispetto alla presente condanna, oltre interessi legali dalla ricezione al soddisfo. Così deciso in Milano il 29.1.2025
Il Consigliere estensore Francesco Distefano Il Presidente Vinicia Licia Serena Calendino
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