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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 16/12/2025, n. 17602 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 17602 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE XIII^ CIVILE nella persona del giudice unico dott.ssa Emanuela Schillaci, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di I° grado iscritta al n. R.G.A.C. 53261/2022, posta in decisione all'udienza, del 22.7.2024, vertente
TRA
- (C.F. ) e Parte_1 C.F._1 Parte_2
(C.F. , rappresentati e difesi, giusta
[...] C.F._2
procura in calce all'atto di citazione, dall'Avv. Andrea Petretto (C.F.
e dall'Avv. Alessia Panella (C.F. C.F._3 C.F._4
), entrambi del Foro di Roma, con studio in Roma, Via Premuda n.
[...]
1/A (Pec: e Email_1
); - attori Email_2
E
- in persona dell'Amministratore Delegato e Controparte_1
Direttore Generale e della Dirigente Controparte_2 CP_3
, rappresentata e difesa giusta procura generale e speciale alle
[...]
liti in data 8.6.2022, con firme autenticate dal Notaio , Persona_1
rep.100523, racc.18230 ed elettivamente domiciliata presso lo studio del predetto difensore in Roma, Corso Trieste n. 95 - convenuta
E CONTRO - (C.F. ) e CP_4 C.F._5 CP_5
(C.F.: , rappresentati e difesi
[...] C.F._6
dall'Avv. Andrea Romano Tricomi (C.F. ), in virtù di C.F._7
procura a margine della comparsa di costituzione e risposta, con studio in Roma, via Napoleone III, 12, presso il quale gli attori eleggono domicilio (pec: ) Email_3
- convenuti
E CONTRO
- corrente in Bologna, Via Controparte_6
Stalingrado n.45, C.F. , in persona del suo legale P.IVA_1
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via
Francesco Denza n. 16/D, presso lo studio dell'Avv. Francesca Turrio
Baldassarri, che la rappresenta per delega in calce alla copia dell'atto di citazione (PEC ); Email_4
- terza chiamata
OGGETTO: risarcimento danni da incidente stradale.
CONCLUSIONI: le parti hanno precisato le conclusioni come da note scritte autorizzate e la causa è stata trattenuta in decisione all'udienza del 22.7.2025, con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c..
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato, e Parte_1
convenivano in giudizio, dinanzi all'intestato Tribunale Parte_2
di Roma, la e Controparte_1 CP_4 Controparte_5
Esponevano gli attori che:
- il giorno 15.4.2021, alle ore 11,40 circa, il Sig. si Parte_2
trovava alla guida del veicolo Moto Guzzi Tg. ET67640 di proprietà del
Sig. in Roma/Lido di Ostia, Lungomare ME Parte_1
UC, quando veniva coinvolto in un sinistro dal veicolo Renault RE (Tg EX848AC) di proprietà della Sig.ra e Controparte_5
condotto dal Sig. CP_4
- in tale occasione, il Sig. marciava nella corsia di Parte_2
destra del suddetto tratto stradale composto, nel luogo del sinistro, da due corsie per senso di marcia ai cui lati, entrambi, vi erano posti degli spazi adibiti a parcheggio cosiddetti “a spina di pesce”, quando il Sig.
che marciava nella corsia di sinistra di detta carreggiata, CP_4
e dunque nell'atto di superare il Sig. , non rispettando Parte_2
la segnaletica stradale ivi presente e soprattutto il regolare svolgimento di andatura stradale, eseguiva una repentina manovra di svolta verso destra al fine di parcheggiare il veicolo da lui condotto, “tagliando” il senso di marcia del veicolo del Sig. facendolo così cadere Pt_2
rovinosamente a terra;
- il suddetto sinistro avveniva unicamente a causa della condotta di guida del Sig. il quale, con manovra repentina, non prevedibile, CP_4
né tantomeno lecita, al fine di parcheggiare in un posto reperito sulla parte destra della carreggiata, interrompeva la marcia del veicolo del
Sig. tagliandogli la strada e, nonostante il Parte_2
motociclista stesse procedendo a velocità moderata e cercasse di evitare l'impatto, lo stesso si rendeva inevitabile proprio per l'improvvisa, inaspettata ed imprevedibile manovra di svolta effettuata dal Sig. che, in particolare, nel tagliare il senso di marcia del CP_4
motoveicolo (Moto Guzzi - Tg. ET67640), “agganciava” il medesimo, provocandone inevitabilmente la rovinosa caduta in terra ed ingenti danni sia materiali al motoveicolo sia alla persona del Sig. Parte_2
[...]
- successivamente alla collisione e ai conseguenti danni, il Sig. Parte_2
veniva soccorso dai testimoni ivi presenti e condotto
[...] dall'ambulanza, chiamata dai medesimi, all'Ospedale “G. B. Grassi” – ASL
Roma 3 per le cure necessarie;
- in seguito all'accaduto, oltre ai notevoli danni fisici occorsi alla persona del Sig. , danni materiali altrettanto consistenti Parte_2
venivano riportati sia agli indumenti tecnici ed agli oggetti del Sig.
sia al mezzo condotto dal medesimo e di proprietà del Parte_2
Sig. ; Parte_1
- a seguito di lettera di intervento per la richiesta di risarcimento dei danni fisici e dei danni materiali così occorsi e di costituzione in mora della compagnia assicurativa la stessa, ritenendo del Controparte_1
tutto inopinatamente esservi un non meglio precisato concorso di colpa al 50%, liquidava dapprima un importo pari ad € 2.150,00 omnia, di cui €
250,00 a titolo di onorari, per il danno materiale e, per ciò che attiene ai danni fisici subiti da , una ulteriore somma di € Parte_2
2.600,00 omnia, di cui € 350,00 a titolo di onorari;
- ritenute dette somme non satisfattive né per i danni materiali, né per i danni fisici subiti e subendi, peraltro non corrispondenti nemmeno al
50% dei danni così come ritenuto e riferito da controparte, le stesse venivano accettate in acconto del maggior avere e, quindi, si formulava dapprima una richiesta integrativa, che era prontamente negata e, successivamente, l'invito a stipulare una convenzione di negoziazione, rifiutata;
- a nulla valevano gli ulteriori tentativi di bonario componimento della controversia, malgrado la responsabilità del nell'occorso; CP_4
- così concludevano gli attori:
“Piaccia all'On. Tribunale adito, rigettata ogni contraria domanda, eccezione ed istanza, in accoglimento dei suesposti motivi: - in via principale e nel merito accertare e dichiarare, che la responsabilità del sinistro de quo è da attribuirsi in via esclusiva al veicolo Renault RE (Tg EX848AC) condotto dal Sig.
[...]
e di proprietà della Sig.ra e, per CP_4 Controparte_5
l'effetto, condannare per tutti motivi di diritto sopra esposti e tutti qui interamente richiamati la in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, e/o il Sig. e/o la Sig.ra CP_4
in solido o separatamente, facendone carico a Controparte_5
chi di dovere, al pagamento in favore di parte attrice (Sig. Parte_1
e Sig. ) delle seguenti somme come da
[...] Parte_2
importi indicati nella tabella al punto II c) in diritto del presente atto da integrarsi con i danni materiali e le relative spese mediche sostenute e qui di seguito così riassunti: danno biologico permanente: € 15.550,53 invalidità temporanea totale € 1.1015,80 invalidità temporanea parziale al 50% € 761,85 totale danno temporaneo € 1.777,95 danno morale (33,33%) € 5.103,66 spese mediche € 959,00 danni materiali € 5.541,71 da detrarre € 4.750,00 totale generale € 25.910,50 ovvero a corrispondere la somma complessiva, maggiore o minore che sarà accertata in corso di causa, atta a ristorare il danno patito dalla parte attrice, per le voci di danno tutte come espresso in tutti
i punti di diritto del presente atto sopra esposti e qui interamente richiamati, ritenuta di giustizia, anche in virtù di apposita valutazione equitativa ai sensi e per gli effetti degli artt. 1226, 2043, 2056 e 2059 Cod. Civ., ovvero la somma complessiva, maggiore o minore, desumibile eventualmente dalle risultanze di apposita Consulenza Tecnica d'Ufficio esperita nella fase istruttoria del presente giudizio.
Oltre interessi maturati e maturandi e rivalutazione monetaria a far tempo dalla data del sinistro e fino al soddisfo”.
Si costituiva la contestando gli assunti attorei, rilevando che CP_1
il sinistro si era verificato per responsabilità esclusiva di Parte_2
, evidenziando che il giorno 15.4.2021, alle ore 10.40 circa, il
[...]
Sig. , alla guida del veicolo Renault Captur tg.EX848AC, di CP_4
proprietà della Sig.ra percorreva il Lungomare Controparte_5
ME UC, con andatura moderata, in località Ostia Lido, proveniente da Piazzale Cristoforo Colombo e con direzione Via
Litoranea quando, dopo aver superato lo stabilimento balneare denominato “Venezia”, il rallentava, inseriva l'indicatore di CP_4
direzione destro e quindi avviava la manovra di immissione all'interno delle strisce di parcheggio quando, improvvisamente, sopraggiungeva da tergo il motociclo Moto Guzzi tg.ET67640, condotto dal Parte_2
il quale, nel tentativo di sorpassare sulla destra il veicolo
[...]
Renault Captur tg.EX848AC già in fase di svolta, lo urtava con la sua parte anteriore sinistra sulla parte anteriore destra, dopo l'urto il motociclo cadeva a terra, girandosi più volte su se stesso, ne derivava che la responsabilità del sinistro per cui è causa andava attribuita integralmente all'attore per palese violazione, da Parte_2
parte sua, dell'art. 148, comma 3 CdS, essendo il sorpasso consentito solo sulla sinistra del veicolo da sorpassare, salvo che nelle ipotesi previste dall'art.148, comma 7 CdS, vale a dire le ipotesi, non ricorrenti nel caso di specie, in cui il conducente del veicolo che si vuole sorpassare abbia segnalato che intende svoltare a sinistra ovvero, in una carreggiata a senso unico, che intende arrestarsi a sinistra, e abbia iniziato dette manovre, evidenziando la correttezza della compagnia assicurativa la quale, pur potendo respingere integralmente la richiesta risarcitoria, stante le contrastanti versioni dei protagonisti dell'incidente, aveva comunque ritenuto di applicare la presunzione di pari colpa dettata dall'art.2054, comma 2 c.c., rilevando, in via meramente subordinata, la responsabilità paritaria dei conducenti nella determinazione dell'evento, contestando anche il quantum della pretesa attorea, così concludendo:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito:
- NEL MERITO
Accertare e dichiarare la responsabilità esclusiva ovvero concorsuale, in via presunta e/o concreta, del Sig Parte_2
nella causazione del sinistro per cui è causa e conseguente accertare
e dichiarare la satisfattorietà degli importi di euro 2.150,00 pagati al Sig con offerta del 16.9.2021 per il danno Parte_1
materiale e di euro 2.600,00 pagati al Sig per le Parte_2
lesioni con offerta di data 1.2.2022, previa rivalutazione dell'importo pagato alla data della decisione, e conseguentemente respingere tutte le ulteriori domande formulate dagli attori in quanto infondate in fatto ed in diritto.
Con vittoria di spese anche generali e compensi processuali”.
Si costituivano anche e , contestando CP_4 Controparte_5
gli assunti attorei, assumendo la responsabilità dello stesso attore nell'evento, concludendo per l'autorizzazione alla chiamata in causa della in via principale per il rigetto delle Controparte_6 domande attoree, in subordine, per la condanna della e/o Controparte_6
della a tenerli indenni e manlevarli in caso di soccombenza. CP_1
Autorizzata la chiamata in causa, si costituiva la Controparte_6
contestando gli assunti attorei in fatto e in diritto, rilevando
[...]
come non fosse vero che nel tratto di strada in questione le vetture potessero transitare in due file parallele, essendo invece vero che il motociclo stava superando da destra l'unica fila di auto, evidenziando che nemmeno era vero che il convenuto effettuava una manovra di immissione nel parcheggio in modo repentino e senza segnalare tale manovra, essendo invece vero che egli aveva segnalato la manovra e la stava completando quando sopraggiungeva il motociclo, assumendo la condotta anomala del conducente del motoveicolo, tale da integrare una responsabilità esclusiva o quantomeno concorrente negli eventi dannosi oggetto del giudizio, in quanto imprudente, non adeguata alle caratteristiche del veicolo e posta in violazione di varie norme del codice della strada, fra le quali quelle che regolano le manovre di sorpasso, contestando anche il quantum della pretesa attorea, così concludendo:
“Piaccia al Tribunale Ill.mo, respinta ogni contraria istanza ed eccezione, accertare che gli attori sono responsabili o corresponsabili dell'evento di cui è causa;
rigettare la domanda attrice in quanto infondata e comunque non provata. Rigettare ogni domanda proposta nei confronti della in quanto infondata. CP_6
Con condanna di parte attrice al pagamento delle spese di lite in favore della o in via subordinata con compensazione delle CP_6
spese di lite”
Nel corso dell'istruttoria era ammessa ed espletata la prova per interrogatorio formale dei conducenti dei mezzi coinvolti nel sinistro nonché la prova per testi ed inoltre disposta ed espletata la c.t.u. medico-legale sulla persona dell'attore.
All'esito la causa, ritenuta matura per la decisione, era rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza a trattazione scritta del
22.7.2025 e in detta udienza trattenuta in decisione, con concessione dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle repliche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Dall'esame del rapporto di incidente stradale redatto dagli agenti di polizia locale giunti sul luogo del sinistro a distanza di circa 52 minuti dal fatto, con i rilievi effettuati e le dichiarazioni raccolte, può ricavarsi che verso le ore 11,40 del 15.4.2021 il veicolo Renault RE tg.
EX848AC, condotto da e il motociclo Guzzi tg. ET67640, CP_4
condotto da , venivano a collisione sul lungotevere Parte_2
ME UC in località Ostia lido.
Gli agenti intervenuti, effettuati i rilievi, ricavavano dai dati oggettivi raccolti che i due mezzi percorrevano entrambi il medesimo tratto di carreggiata quando, poco dopo il civico 78, il conducente del autoveicolo deviava la traiettoria verso la propria destra al fine di parcheggiare e il motociclista, che marciava sulla destra della carreggiata, sterzava ma non riusciva ad evitare l'urto col mezzo, che si concretizzava fra la pedana lato sinistro del motociclo ed il cerchio della ruota anteriore destra del veicolo.
L'unica testimone oculare identificata nell'immediatezza del fatto dagli agenti intervenuti, , dichiarava di aver assistito al fatto, Testimone_1
precisando che al momento del fatto era “ …intenta a fare footing su proveniente dalla litoranea in direzione P.le Controparte_7
Colombo. Mi trovavo sul marciapiede lato mare, quando vedo sopraggiungere un veicolo Renault RE che dopo aver messo la freccia per parcheggiarsi sulla destra, non faceva in tempo ad evitare una moto che, proveniente dalla sua stessa direzione, ovvero da P.le C. Colombo, lo superava a destra. A causa dell'urto, la moto cadeva a terra girandosi più volte su se' stessa, adagiandosi sul lato sinistro a ridosso del marciapiede lato mare”.
Tali essendo le risultanze acquisite in atti, non sconfessate da elementi di segno contrario (segnatamente le dichiarazioni rese nel corso del giudizio dal testimone indotto dagli attori e Testimone_2
regolarmente escusso, atteso che della presenza di detto teste sul luogo del sinistro nessuno ha fatto cenno, nemmeno l'attore nella dichiarazione rilasciata per iscritto ai vigili in data 20.4.2021, con la conseguenza che le dichiarazioni della rese nell'immediatezza del fatto, Tes_1
appaiono più genuine e verosimili), la responsabilità del sinistro va ascritta ad entrambi i conducenti nella misura del 50%.
Particolarmente scorretta fu infatti la manovra del motociclista, che tentò il sorpasso a destra del veicolo.
Il conducente di quest'ultimo, a sua volta, non occupando il lato destro della carreggiata (lo si deduce dal fatto che il motociclista tentò il sorpasso a destra, avendo sufficiente spazio di manovra), malgrado avesse segnalato la manovra di spostamento a destra per parcheggiare, non si è da parte sua assicurato adeguatamente di non arrecare turbativa o pregiudizio alla circolazione.
Ciò posto, i convenuti vanno condannati a risarcire il danno patito dagli attori nella misura del 50%.
Quanto al danno alla persona occorso a , si rileva Parte_2
quanto segue. Risulta dai referti allegati agli atti nonché dalle conclusioni cui è pervenuto il Consulente Tecnico d'Ufficio, che in occasione del sinistro di cui è causa l'attore, di anni di anni 25 al momento del fatto, ha subìto un evento biologico, inteso quale lesione della struttura complessa dell'organismo umano.
Tale evento biologico si sostanzia in una lesione della salute così quantificata dal C.T.U.:
-) 4% di invalidità permanente;
-) 20 giorni di inabilità temporanea assoluta;
-) 20 giorni di inabilità temporanea relativa al 50%.
Le conclusioni cui è pervenuto il C.T.U., congruamente motivate, esaustive e frutto di adeguata analisi della documentazione medica prodotta in atti, sono condivise da questo giudice, fatta eccezione per il riconoscimento di 20 giorni di inabilità temporanea assoluta.
Tale tipo di inabilità richiede, infatti, la totale immobilità del leso, impossibilitato ad adempiere alle ordinarie occupazioni del vivere quotidiano, quali alzarsi, vestirsi, nutrirsi autonomamente e nel caso di specie risulta che l'attore, recatosi al pronto soccorso in due occasioni, fu dimesso (la prima volta con prescrizione di utilizzo del collare di e, al bisogno, di antidolorifici). Per_2
Ne consegue che vanno riconosciuti all'attore 0 giorni di ITA e 40 giorni di ITP al 50%.
Tanto premesso, tenuto conto della entità delle lesioni e dell'età del soggetto leso;
posto in relazione il concreto evento biologico con il quadro completo delle funzioni vitali in cui poteva e potrà estrinsecarsi l'efficienza psicofisica del danneggiato, il danno personale patito dall'attore va liquidato come segue, tenuto conto delle tabelle di legge in materia di lesioni cd. micro-permanenti: - a titolo di risarcimento del danno derivante dalla lesione permanente dell'integrità psicofisica, nella misura di € 4.633,95;
- a titolo di danno morale (dovendosi in tal senso tenersi conto dei riflessi oggettivi e soggettivi del danno, consistenti nella sofferenza derivante dalle cure ricevute, tenuto conto dell'entità delle lesioni, del grado di afflittività delle cure ricevute e della durata della malattia), può essere liquidato l'importo di € 1.200,00;
- a titolo di risarcimento del danno derivante dalla inabilità temporanea, appare equo liquidare al predetto le somme di:
-) nulla per l'inabilità temporanea assoluta;
-) per l'inabilità temporanea relativa al 50%, € 1.123,60 attuali.
Per le spese mediche, come documentate e ritenute congrue dal ctu, va riconosciuto l'importo pari ad € 569,00.
Nessun ulteriore danno risulta provato o dovuto.
Spetta pertanto a l'importo complessivo di € Parte_2
3.763,27 (pari al 50% di € 7.526,55).
Quanto al danno al mezzo di proprietà di , risultano Parte_1
depositate in atti fatture (nn. 1017/2021, 1322/21 e 994/21 nonché la fattura di soccorso ACI per la rimozione del mezzo incidentato), informate a criteri di necessità ed economicità degli interventi effettuati, per complessivi € 3.976,66, mentre manca ogni prova che il predetto abbia subito ulteriori danni.
Spetta pertanto a l'importo complessivo di € Parte_1
1.988,33, tenuto conto del concorso accertato nella misura del 50%.
Risulta tuttavia pacificamente in atti che la compagnia convenuta ha corrisposto a , in data 1.2.2022, l'importo di € Parte_2
2.250,00 (oltre un importo per gli onorari del legale) e a Parte_3
in data 16.9.2021, l'importo di € 1.900,00 (oltre onorari).
[...] Gli importi corrisposti a titolo di risarcimento danni alla persona, prima di essere detratti da quanto riconosciuto in questa sede, vanno adeguati ad oggi per esigenza di uniformità di calcolo (poiché la liquidazione viene effettuata all'attualità), con la conseguenza che la somma corrisposta in fase stragiudiziale a ammonta ad oggi ad € 2.511,00 Parte_2
(€ 2.250,00 x coeff. Istat 1,116 relativo al periodo del pagamento).
Ne consegue che spetta a l'importo residuo di € Parte_1
88,33.
Spetta invece a la somma residua di € 1.252,27. Parte_2
Sugli importi predetti decorrono altresì gli interessi al tasso legale dalla data del deposito della sentenza sino a quella dell'effettivo soddisfo, mentre nulla è dovuto a titolo di lucro cessante, poiché l'entità del credito lascia ritenere che le somme, se percepite tempestivamente, sarebbero state utilizzate per l'acquisto di beni di consumo e non per realizzare un lucro finanziario.
L'esito del giudizio ed il notevole divario fra petitum e decisum giustificano la compensazione fra le parti delle spese di lite, fatta eccezione per quelle di c.t.u., che vengono poste definitivamente a carico dei convenuti in solido.
La domanda di manleva nei confronti della terza chiamata
[...]
resta assorbita, con compensazione delle spese di lite fra CP_8
chiamante e chiamata.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria e diversa istanza e deduzione disattese, così provvede:
-) condanna la e , in Controparte_1 Controparte_5 CP_4
solido fra loro al pagamento, in favore di , della Parte_1 somma di € 88,33 e, in favore di , della somma di € Parte_2
1.252,27, oltre interessi come in motivazione;
- compensa fra le parti le spese di lite, fatta eccezione per le spese di ctu, che restano definitivamente a carico dei convenuti;
- dichiara assorbita la domanda proposta nei confronti della
[...]
con compensazione delle spese di lite. Controparte_6
Ai sensi del T.U. Imposte Registro (artt. 59 e 60 DPR 131/86) la sentenza è a debito.
Così deciso in Roma il 15.12.2025. IL Giudice