Sentenza 11 marzo 2024
Ordinanza collegiale 12 luglio 2024
Rigetto
Sentenza 24 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 24/03/2025, n. 2396 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 2396 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02396/2025REG.PROV.COLL.
N. 02830/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2830 del 2024, proposto da
NO ZA, rappresentato e difeso dagli avvocati Francesco Falco e Tiziana Fiorini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
ER - Agenzia delle Entrate Riscossione, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sezione Seconda, n. 4922/2024.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di ER - Agenzia delle Entrate Riscossione;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 20 marzo 2025 il Cons. Giordano Lamberti e udita l’avvocato Tiziana Fiorini;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1 – L’appellante ha proposto ricorso avanti il Tar per il Lazio avverso il silenzio diniego formatosi sulla istanza di accesso dal medesimo presentata in data 10.11.2023 all’Agenzia delle Entrate Riscossione – in qualità di erede del defunto padre – al fine di ottenere copia della relata di notifica di tutte le cartelle, avvisi di pagamento e di tutte le intimazioni notificate al de cuius.
2 – Il Tar adito, con la sentenza indicata in epigrafe, dato atto che, successivamente alla notificazione del ricorso, era stata trasmessa parte della documentazione richiesta, ha dichiarato il ricorso improcedibile, in ragione del fatto che non sussistevano ulteriori atti da ostendere, tenuto anche conto che ER aveva rappresentato che la documentazione mancante non era più in suo possesso e che, in riferimento alla stessa, aveva provveduto ad inoltrare la richiesta di accesso all’INPS.
3 – Avverso tale pronuncia ha proposto appello l’originario ricorrente, deducendo di aver chiesto anche la produzione della documentazione relativa a determinate notifiche delle intimazioni di pagamento, che non le sarebbero mai state consegnate da ER.
L’appellante precisa che le notifiche delle intimazioni sono essenziali, in quanto il contribuente deve essere messo in grado di verificare se, nelle more, sia esigibile ogni pretesa tributaria. Le intimazioni di pagamento, infatti, avrebbero potuto interrompere la prescrizione e, dunque, è preciso interesse del ricorrente accertare quali debiti del de cuius siano ancora effettivi e quali invece prescritti.
Per tal ragione, l’appellante rivendica l’attualità dell’interesse ad agire, contrariamente a quanto argomentato dal Tar nell’impugnata pronuncia.
4 – L’appello non può trovare accoglimento.
Con l’ordinanza n. 6251/2024 la Sezione, viste la prospettazione di parte appellante e le difese di ER, ha chiesto all’amministrazione appellata di chiarire:
- se gli atti di cui l’appellante lamenta la mancata ostensione siano solo quelli che, per quel che consta dall’atto impugnato, parrebbero detenuti da INPS e le ragioni per cui atti in ipotesi formati da ER non siano nella disponibilità di questa;
- se l’istanza di accesso sia stata inoltrata ad INPS (come preannunciato dall’amministrazione nell’atto impugnato) e se tale inoltro abbia avuto esito.
A fronte di tale richiesta, ER rappresentava che in data 09/08/2024 aveva reiterato la richiesta all’INPS di Pomezia di invio delle relate di notifica degli avvisi di addebito, in quanto documentazione di esclusiva competenza dell’INPS, già richiesta con Prot. 2024-ADERISC-0135334 del 15/01/2024. In particolare, richiedeva copia delle relate di notifica degli avvisi di addebito nn.: 39720170014007148000 - 39720180007111581000 - 39720180024358031000 - 39720190000340558000 - 39720190004485429000 - 39720190028622666000 – 39720210012636740000.
L’INPS in data 09/08/2024 informava ADER di aver già provveduto in data 22/01/2024 ad inviare la documentazione al legale di controparte.
4.1 – L’appellante, nonostante il chiarimento reso, insiste nel sostenere che non risultano ostese le relate di notifiche di numerose cartelle (specificatamente indicate nella memoria del 28 febbraio 2025) e che queste non si riferiscono alla documentazione nella disponibilità dell’INPS.
5 - Il diritto di accesso riguarda esclusivamente i documenti già esistenti e detenuti dall’amministrazione, così che esso non può essere invocato allorché lo stesso interessato non chieda l’esibizione di documenti di cui sia certa l’esistenza, ma intenda provare l’esistenza di documenti che egli afferma essere stati a suo tempo formati o che sono detenuti presso altra amministrazione (Consiglio di Stato, sez. IV, 15 novembre 2004, n. 7463).
Alla luce del principio ad impossibilia nemo tenetur , anche l’eventuale ordine del giudice di esibizione degli atti non può riguardare, per evidenti ragioni di buon senso, che i documenti esistenti e nella disponibilità dell’amministrazione, non anche quelli non più esistenti o non più detenuti dalla stessa, spettando (in questo caso) all’amministrazione destinataria dell’accesso indicare, sotto la propria responsabilità, quali sono gli atti inesistenti, o che non è in grado di esibire.
5.1 - Nel caso in esame, la condotta serbata da ER, sia in sede procedimentale che durante il giudizio, vale quale conferma della non sussistenza delle intimazioni di pagamento e delle loro notifiche ancora richieste da parte appellante; di ciò l’amministrazione appellata si è assunta la relativa responsabilità.
In ogni caso, non è possibile accogliere la domanda di accesso ove riferita a documenti che il contegno dell’amministrazione e l’approfondimento istruttorio disposto in giudizio portano ragionevolmente a ritenere non esistenti e\o dalla stessa non detenuti.
6 - Per le ragioni esposte l’appello va respinto.
Le spese di lite, ad una valutazione complessiva della controversia, possono essere compensate.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) respinge l’appello e compensa le spese di lite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 20 marzo 2025 con l'intervento dei magistrati:
Giancarlo Montedoro, Presidente
Giordano Lamberti, Consigliere, Estensore
Davide Ponte, Consigliere
Lorenzo Cordi', Consigliere
Thomas Mathà, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Giordano Lamberti | Giancarlo Montedoro |
IL SEGRETARIO