Sentenza 14 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Arezzo, sentenza 14/03/2025, n. 183 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Arezzo |
| Numero : | 183 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. n. 2706/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di AREZZO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti Magistrati: dott.ssa Lucia Faltoni Presidente dott.ssa Alessia Caprio Giudice relatore ed estensore dott.ssa Cristina Colombo Giudice onorario ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2706/2024 promossa da:
, rappresentata e difesa dall'avv. ANDREA SANTINI Parte_1 C.F._1
ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Arezzo, via Guido Monaco, 65;
PARTE RICORRENTE
CONTRO
, rappresentato e difeso dall'avv. MARCO Controparte_1 C.F._2
CAPPELLI ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Arezzo, via Guido Monaco, 65;
PARTE RESISTENTE
Con l'intervento del Procuratore della Repubblica di Arezzo
INTERVENUTO
OGGETTO: ricorso ex art. 473-bis.39 c.p.c.
CONCLUSIONI
All'udienza del 06.03.2025 la parte ricorrente ha insistito “nel ricorso e nelle conclusioni rassegnate ed in tutte le difese dispiegate in atti”, ovvero secondo le seguenti conclusioni: “Voglia L'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, mutare talune delle condizioni di affido di come esposto in Parte_2
pagina 1 di 6
l'ora dell'inizio delle lezioni;
2) Disporre l'obbligo a carico di , di tenere con sé la Controparte_1
figlia una settimana nel mese di Dicembre, prima delle feste natalizie, da concordare tra le parti. 3)
Disporre i provvedimenti sanzionatori ex art. 473bis.39 c.p.c. nei confronti di , Controparte_1
resosi responsabile di gravi inadempienze come esposto in narrativa, volti ad evitare la loro reiterazione.”, mentre parte resistente ha insistito “nelle conclusioni di cui alla comparsa di costituzione e risposta, facendo presente la disponibilità rappresentata dal resistente in data odierna ad intraprendere il percorso di sostegno alla genitorialità.”, ovvero secondo le seguenti conclusioni:
“Voglia l'Ecc.mo Tribunale di Arezzo, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, confermare i provvedimenti adottati dal Tribunale di Arezzo nella procedura n. 1794/2022 R.G. in forza del comune accordo siglato tra il signor e la signora in data Controparte_1 Parte_1
27.10.2022, per tutte le motivazioni esposte, e per l'effetto rigettare la richiesta di adozione di provvedimenti sanzionatori ex art. 473 bis 39 c.p.c.. Sempre ed in ogni caso, con vittoria di spese ed onorari da porre a carico della parte soccombente, ovvero a carico dello Stato, in via anticipata, ove vi sia ammissione della parte al patrocinio a spese dello Stato per i non abbienti.”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 20.12.2024, la ricorrente ha chiesto che il Tribunale Parte_1
modificasse le condizioni di affidamento della figlia minore , nata il Persona_1
01.04.2014, dalla relazione more uxorio intrattenuta con il resistente , contenute nel Controparte_1
decreto emesso dal Tribunale di Arezzo in data 10.11.2022, affinché venisse parzialmente modificato l'assetto delle visite padre-figlia precedentemente disposto, modificandolo nei seguenti termini: “1)
Visite nel fine settimana: anticipare il prelievo della figlia a venerdì all'uscita da scuola, invece che al sabato, sino al lunedì mattina, riportandola direttamente al plesso scolastico per l'ora dell'inizio delle lezioni;
2) Disporre l'obbligo a carico di , di tenere con sé la figlia una settimana Controparte_1 nel mese di Dicembre, prima delle feste natalizie, da concordare tra le parti.”, nonché chiedendo l'emissione di provvedimenti sanzionatori ex art. 473-bis.39 c.p.c. lamentando inadempienze paterne sia in relazione agli obblighi economici sul medesimo gravanti sia in relazione al diritto di visita disposto. La ricorrente ha infatti chiesto il Tribunale emettesse i provvedimenti sanzionatori ex art. 473-bis.39 c.p.c. nei confronti del padre, in quanto lo stesso non avrebbe rispettato il regime di visita pagina 2 di 6 padre-figlia stabilito con il suddetto decreto e non avrebbe provveduto al versamento puntuale del contributo al mantenimento in favore della figlia minore, stabilito in € 150,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie, gravando dunque economicamente la figlia minore solo sulla madre.
La sig.ra infine, ha dedotto che il resistente avrebbe sempre mostrato un forte ostruzionismo Pt_1
a tenere con sé la figlia minore nei momenti in cui la ricorrente vorrebbe recarsi dai Parte_2
propri genitori in Romania, negando anche alla madre di portare con sé la figlia minore presso la sua famiglia di origine.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 03.02.2025, il resistente Controparte_2
ha chiesto il rigetto integrale del ricorso e la conferma del provvedimento emesso dal Tribunale di
Arezzo in data 10.11.2022 nella procedura r.g. n. 1794/2022, conclusa a seguito dell'accordo fra le parti.
Il resistente, in particolare, ha contestato quanto dedotto da parte ricorrente, rappresentando di essersi sempre occupato della figlia minore e delle sue esigenze anche economiche. Con Parte_2
riferimento a tali questioni, il sig. ha dedotto di aver raggiunto un accordo con la signora CP_1
a seguito dell'emissione del decreto del Tribunale di Arezzo del 10.11.2022, secondo il quale Pt_1 lo stesso avrebbe provveduto al pagamento della mobilia della casa familiare e dell'acquisto dell'auto intestata alla ricorrente, con conseguente esonero del versamento dell'assegno di mantenimento in favore della figlia minore, e che pertanto il versamento dell'assegno per la figlia sarebbe stato omesso in maniera legittima, in quanto portato in compensazione con altri controcrediti. In ordine all'assegno unico, il resistente ha dedotto che lo stesso, nel regime dell'affido condiviso, spetta per legge ad entrambi i genitori, salvi diversi accordi fra gli stessi, in misura del 50% ciascuno.
Quanto al regime di permanenza della figlia minore con il padre nel periodo delle vacanze natalizie, il
, nella comparsa di costituzione depositata, ha palesato apertura alle richieste della ricorrente, CP_1
e in particolare il resistente si è reso disponibile a stare con la figlia una “settimana consecutiva da trascorrere durante le festività natalizie, così come adottato anche nell'anno 2024. Il CP_1
proporrebbe un periodo consecutivo dal 24 al 30 dicembre, ovvero dal 30 dicembre al 8 gennaio, magari da intervallare ad anni alterni.”, rilevando comunque di essersi sempre attenuto, nei tempi di permanenza con la figlia, ai vigenti provvedimenti del Tribunale.
All'udienza del 06.03.2025, dopo ampia discussione, sentite le parti personalmente, queste ultime sono state invitate a valutare l'opportunità di intraprendere un percorso di sostegno alla genitorialità con l'ausilio dei Servizi Sociali del Comune di Arezzo;
sul punto, il resistente si è dichiarato disponibile, mentre la ricorrente non si è dichiarata disponibile, rappresentando difficoltà organizzative legate al pagina 3 di 6 lavoro. Pertanto, le parti hanno precisato le loro conclusioni e la causa è stata trattenuta per la decisione collegiale (cfr. verbale d'udienza del 06.03.2025).
Ciò premesso, rileva il Tribunale quanto segue.
Va innanzitutto rilevato che non appaiono sussistenti, nel caso di specie, i presupposti di legge per disporre la modifica dei provvedimenti attualmente in essere e di cui al decreto di questo Tribunale del
10.11.2022 (RG n. 1794/2022), emessi su accordo delle parti.
Infatti, la modifica dei provvedimenti vigenti postula la dimostrazione, con onere a carico della parte istante, della sussistenza di giustificati motivi oggettivi sopravvenuti che palesino la non rispondenza dell'assetto familiare determinato dai provvedimenti vigenti alle attuali esigenze del nucleo familiare e comunque della minore. A supporto delle modifiche richieste, la ricorrente non ha specificamente allegato e dimostrato per quali motivi oggettivi sopravvenuti l'assetto previgente non sarebbe più corrispondente alle esigenze attuali della figlia minore, né ha dedotto circostanze oggettive da cui desumere che le modifiche richieste sarebbero migliorative nell'interesse della figlia.
Non possono dunque che essere confermati i provvedimenti già disposti sul punto da questo Tribunale su concorde richiesta delle parti. Inoltre, per quanto attiene alle modifiche richieste in ordine alla regolamentazione delle festività natalizie, si rileva che per quanto emerso dagli atti (cfr. comparsa di costituzione) la parte resistente ha manifestato la propria apertura a trovare una soluzione concordata che consentisse di andare incontro alle esigenze prospettate dalla ricorrente.
Per quanto attiene, invece, alla richiesta di provvedimenti sanzionatori ex art. 473-bis.39 c.p.c., ritiene il Tribunale che vi siano i presupposti per richiamare il resistente ad attenersi alle prescrizioni impartite dal Tribunale nei provvedimenti vigenti, mediante il suo ammonimento.
Infatti, va evidenziato che nel caso di specie risulta sostanzialmente ammesso dal resistente quanto dedotto dalla ricorrente in ordine al mancato adempimento, da parte del padre, degli obblighi economici sul medesimo gravanti per il mantenimento della figlia. Le difese del convenuto, sul punto, non negano quanto allegato dalla ricorrente in ordine al mancato versamento delle somme disposte dal
Tribunale per il mantenimento della minore, bensì oppongono, quale causa estintiva dell'obbligazione, un accordo (contestato) con la ricorrente in base al quale tali somme sarebbero da porre in compensazione con pregressi controcrediti vantati dal resistente nei confronti della ricorrente.
Sul punto va evidenziato che i crediti per il mantenimento della figlia hanno natura alimentare e rispondono alla finalità di assicurare, da parte di entrambi i genitori a ciò obbligati, il soddisfacimento delle sue quotidiane esigenze di vita e non possono essere posti in compensazione con alcun controcredito, peraltro contestato, che eventualmente il sig. possa vantare nei confronti della CP_1 sig.ra L'inadempienza del resistente al rispetto degli obblighi economici sul medesimo Pt_1
pagina 4 di 6 gravanti nell'interesse della figlia può dunque ritenersi provata e la stessa risulta anche assumere i caratteri della gravità, considerata sia la continuità nel tempo di tale inadempienza sia la necessità improrogabile, per la madre, di fruire di tale apporto economico per la gestione delle quotidiane esigenze della figlia, considerati i redditi assai limitati della ricorrente.
Il resistente va dunque ammonito, ai sensi dell'art. 473-bis.39, lett. a), c.p.c., al rispetto dei provvedimenti attualmente in essere e di cui al decreto di questo Tribunale del 10.11.2022 (RG n.
1794/2022).
Come già rilevato all'udienza del 06.03.2025, nel caso in esame, stante la conflittualità tra le parti emersa, risulta opportuno invitare nuovamente le parti a valutare la possibilità di intraprendere un percorso di sostegno alla genitorialità con l'ausilio dei Servizi Sociali territorialmente competenti, al fine di sviluppare strategie comunicative che consentano alle parti di ridurre la conflittualità reciproca e di gestire in maniera più distesa i rapporti tra loro nell'interesse della figlia minore.
Risulta altresì opportuno rammentare ad entrambe le parti che sono tenute ad attenersi integralmente ai provvedimenti vigenti di regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale di cui al decreto di questo Tribunale del 10.11.2022 (RG n. 1794/2022) e che ogni modifica degli stessi per far fronte alle quotidiane esigenze delle parti dovrà essere concordata tra i genitori nel primario interesse della figlia o potrà essere richiesta al Tribunale qualora sussistano e siano dimostrati i presupposti di legge.
Infine, per quanto attiene alle spese di lite, in ragione della natura della causa e dell'esito della stessa, che non consente di esprimersi in termini di soccombenza totale di una delle parti (non essendo stata accolta la richiesta di modifica delle condizioni previgenti), ritiene il Collegio integrati i presupposti di legge per disporne l'integrale compensazione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Arezzo, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, domanda ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
- Ammonisce il sig. , ai sensi dell'art. 473-bis.39, lett. a), c.p.c., al rispetto Controparte_1 dei provvedimenti vigenti di regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale di cui al decreto di questo Tribunale del 10.11.2022 (RG n. 1794/2022);
- Respinge la richiesta di modifica dei suddetti provvedimenti avanzata dalla parte ricorrente;
- Invita le parti a valutare la possibilità di intraprendere un percorso di sostegno alla genitorialità con l'ausilio dei Servizi Sociali territorialmente competenti;
- compensa integralmente le spese di lite.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
pagina 5 di 6 Così deciso in Arezzo, nella camera di consiglio del 14 marzo 2025.
Il Giudice Est. Il Presidente
Dr.ssa Alessia Caprio Dr.ssa Lucia Faltoni
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