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Sentenza 6 novembre 2025
Sentenza 6 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 06/11/2025, n. 1721 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 1721 |
| Data del deposito : | 6 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CAGLIARI
Così composto:
Dott. Giorgio Latti Presidente
Dott. Mario Farina Giudice
Dott. HI OP Giudice rel.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in primo grado, iscritta al N. 1382 del ruolo generale dell'anno 2022
TRA nato a [...] il [...], elettivamente domiciliato presso Parte_1
lo studio dell'avv. RACUGNO LUIGI, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
-RICORRENTE-
E
, nata a [...] il [...] Controparte_1
-RESISTENTE CONTUMACE-
E
Procuratore della repubblica presso il Tribunale di Cagliari
-INTERVENUTO PER LEGGE-
Oggetto: separazione
Conclusioni: per la parte ricorrente: “Confermata la dichiarazione della separazione personale dei coniugi dichiarare l'addebito della stessa alla Sig.ra per i fatti esposti nel ricorso Controparte_1
introduttivo.
1 2) Confermare l'assegno per il contributo al mantenimento della figlia , non Per_1
economicamente indipendente, a carico della medesima madre nella misura di € 150,00 mensili oltre rimborso del 50 % delle spese straordinarie come già determinato con i provvedimenti provvisori pronunciati il 1°.06.2022.
3) Confermare l'assegnazione della casa coniugale posta in Villacidro, via Grazia Deledda n. 14, allo stesso Sig. unitamente ai residui mobili che la arredano. Pt_1
Con vittoria di spese, compensi ed accessori di legge con distrazione a favore dello Stato in ragione dell'ammissione del ricorrente al gratuito patrocinio”.
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato in data 1.03.2022, ha chiesto la pronuncia della separazione Parte_1
dalla moglie, , con addebito alla stessa, che nel mese di dicembre del 2019 aveva Controparte_1
abbandonato la casa coniugale, rendendo nota tramite pubblicazione di foto su Facebook una relazione extraconiugale.
Ha soggiunto che, dopo l'allontanamento della resistente dalla casa familiare, aveva dovuto provvedere da solo al mantenimento della figlia (25.06.2001), la quale, avendo risentito Per_1
dell'allontanamento della madre, non aveva superato l'anno scolastico ed aveva abbandonato gli studi, riprendendoli solo nel 2022.
Ha precisato, infine, di svolgere attività lavorativa percependo una retribuzione di circa € 600,00, domandando la condanna della resistente alla corresponsione di un contributo per il mantenimento della figlia.
La resistente non si è costituita in giudizio.
Con ordinanza del 1.06.2022, il presidente ha assegnato la casa coniugale al ricorrente in quanto genitore convivente con la figlia maggiorenne, ma non economicamente indipendente, e, considerato che il ricorrente aveva dichiarato di percepire la pari al 50% di 650,00 euro, CP_2
mentre nulla era stato dimostrato in ordine all'attività svolta dalla , ha posto in capo alla CP_1
resistente l'obbligo di corrispondere la somma di € 150,00 a titolo di contributo al mantenimento della figlia, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Con sentenza del 22.11.2022, il tribunale ha dichiarato la separazione personale dei coniugi e disposto la prosecuzione del giudizio relativamente alle ulteriori domande.
2 Istruita con prova testimoniale, con provvedimento del 28.02.2025 la causa è stata rimessa al collegio per la decisione.
Quanto alla domanda volta ad ottenere la pronuncia dell'addebito della separazione alla resistente, va rilevato che "il volontario abbandono del domicilio familiare da parte di uno dei coniugi, costituendo violazione del dovere di convivenza, è di per sé sufficiente a giustificare
l'addebito della separazione personale, a meno che non risulti provato che esso è stato determinato dal comportamento dell'altro coniuge o sia intervenuto in un momento in cui la prosecuzione della convivenza era già divenuta intollerabile ed in conseguenza di tale fatto" (Cass. 648/2020).
Quanto all'onere probatorio, dunque, spetta al richiedente provare l'allontanamento del coniuge mentre grava sull'altra parte l'onere di provare la giusta causa dell'allontanamento (Cass.
2021/1785; 2020/648; 2016/25966).
Venendo al caso di specie, è stato confermato da tutti i testimoni escussi l'allontanamento della dalla abitazione coniugale: pertanto, non risultando preesistente una crisi coniugale, deve CP_1
essere pronunciato l'addebito della separazione alla resistente.
Non risultanto mutata la condizione delle parti rispetto all'adozione dei provvedimenti urgenti, deve, inoltre, confermarsi l'obbligo della di corrispondere l'importo di € 150,00 a titolo di CP_1
contributo al mantenimento della figlia maggiorenne, ma ancora impegnata negli studi, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Va, del pari, confermata l'assegnazione della casa coniugale al ricorrente, genitore convivente con la figlia.
Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza ed il pagamento, visto l'art. 133
D.P.R. 2002 n. 115 deve essere eseguito in favore dello Stato.
P.Q.M.
Il tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
• Addebita la separazione a;
Controparte_1
• condanna a corrispondere ad entro il giorno 5 di ogni mese, la Controparte_1 Parte_1
somma di € 150,00 a titolo di contributo al mantenimento della figlia, oltre al 50% delle spese straordinarie;
• assegna la casa coniugale ad Parte_1
3 • condanna al pagamento in favore dello Stato delle spese del presente giudizio, Controparte_1
liquidate in complessivi € 5.077,00 (€ 919,00 per la fase di studio, € 777,00 per la fase introduttiva,
€ 1.680,00 per la fase istruttoria, € 1.701,00 per la fase decisionale), oltre quanto altro dovuto per legge.
Così deciso in Cagliari nella camera di consiglio del 16.10.2025
Il giudice rel.
Dott. HI OP
Il presidente
Dott. Giorgio Latti
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CAGLIARI
Così composto:
Dott. Giorgio Latti Presidente
Dott. Mario Farina Giudice
Dott. HI OP Giudice rel.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in primo grado, iscritta al N. 1382 del ruolo generale dell'anno 2022
TRA nato a [...] il [...], elettivamente domiciliato presso Parte_1
lo studio dell'avv. RACUGNO LUIGI, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
-RICORRENTE-
E
, nata a [...] il [...] Controparte_1
-RESISTENTE CONTUMACE-
E
Procuratore della repubblica presso il Tribunale di Cagliari
-INTERVENUTO PER LEGGE-
Oggetto: separazione
Conclusioni: per la parte ricorrente: “Confermata la dichiarazione della separazione personale dei coniugi dichiarare l'addebito della stessa alla Sig.ra per i fatti esposti nel ricorso Controparte_1
introduttivo.
1 2) Confermare l'assegno per il contributo al mantenimento della figlia , non Per_1
economicamente indipendente, a carico della medesima madre nella misura di € 150,00 mensili oltre rimborso del 50 % delle spese straordinarie come già determinato con i provvedimenti provvisori pronunciati il 1°.06.2022.
3) Confermare l'assegnazione della casa coniugale posta in Villacidro, via Grazia Deledda n. 14, allo stesso Sig. unitamente ai residui mobili che la arredano. Pt_1
Con vittoria di spese, compensi ed accessori di legge con distrazione a favore dello Stato in ragione dell'ammissione del ricorrente al gratuito patrocinio”.
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato in data 1.03.2022, ha chiesto la pronuncia della separazione Parte_1
dalla moglie, , con addebito alla stessa, che nel mese di dicembre del 2019 aveva Controparte_1
abbandonato la casa coniugale, rendendo nota tramite pubblicazione di foto su Facebook una relazione extraconiugale.
Ha soggiunto che, dopo l'allontanamento della resistente dalla casa familiare, aveva dovuto provvedere da solo al mantenimento della figlia (25.06.2001), la quale, avendo risentito Per_1
dell'allontanamento della madre, non aveva superato l'anno scolastico ed aveva abbandonato gli studi, riprendendoli solo nel 2022.
Ha precisato, infine, di svolgere attività lavorativa percependo una retribuzione di circa € 600,00, domandando la condanna della resistente alla corresponsione di un contributo per il mantenimento della figlia.
La resistente non si è costituita in giudizio.
Con ordinanza del 1.06.2022, il presidente ha assegnato la casa coniugale al ricorrente in quanto genitore convivente con la figlia maggiorenne, ma non economicamente indipendente, e, considerato che il ricorrente aveva dichiarato di percepire la pari al 50% di 650,00 euro, CP_2
mentre nulla era stato dimostrato in ordine all'attività svolta dalla , ha posto in capo alla CP_1
resistente l'obbligo di corrispondere la somma di € 150,00 a titolo di contributo al mantenimento della figlia, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Con sentenza del 22.11.2022, il tribunale ha dichiarato la separazione personale dei coniugi e disposto la prosecuzione del giudizio relativamente alle ulteriori domande.
2 Istruita con prova testimoniale, con provvedimento del 28.02.2025 la causa è stata rimessa al collegio per la decisione.
Quanto alla domanda volta ad ottenere la pronuncia dell'addebito della separazione alla resistente, va rilevato che "il volontario abbandono del domicilio familiare da parte di uno dei coniugi, costituendo violazione del dovere di convivenza, è di per sé sufficiente a giustificare
l'addebito della separazione personale, a meno che non risulti provato che esso è stato determinato dal comportamento dell'altro coniuge o sia intervenuto in un momento in cui la prosecuzione della convivenza era già divenuta intollerabile ed in conseguenza di tale fatto" (Cass. 648/2020).
Quanto all'onere probatorio, dunque, spetta al richiedente provare l'allontanamento del coniuge mentre grava sull'altra parte l'onere di provare la giusta causa dell'allontanamento (Cass.
2021/1785; 2020/648; 2016/25966).
Venendo al caso di specie, è stato confermato da tutti i testimoni escussi l'allontanamento della dalla abitazione coniugale: pertanto, non risultando preesistente una crisi coniugale, deve CP_1
essere pronunciato l'addebito della separazione alla resistente.
Non risultanto mutata la condizione delle parti rispetto all'adozione dei provvedimenti urgenti, deve, inoltre, confermarsi l'obbligo della di corrispondere l'importo di € 150,00 a titolo di CP_1
contributo al mantenimento della figlia maggiorenne, ma ancora impegnata negli studi, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Va, del pari, confermata l'assegnazione della casa coniugale al ricorrente, genitore convivente con la figlia.
Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza ed il pagamento, visto l'art. 133
D.P.R. 2002 n. 115 deve essere eseguito in favore dello Stato.
P.Q.M.
Il tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
• Addebita la separazione a;
Controparte_1
• condanna a corrispondere ad entro il giorno 5 di ogni mese, la Controparte_1 Parte_1
somma di € 150,00 a titolo di contributo al mantenimento della figlia, oltre al 50% delle spese straordinarie;
• assegna la casa coniugale ad Parte_1
3 • condanna al pagamento in favore dello Stato delle spese del presente giudizio, Controparte_1
liquidate in complessivi € 5.077,00 (€ 919,00 per la fase di studio, € 777,00 per la fase introduttiva,
€ 1.680,00 per la fase istruttoria, € 1.701,00 per la fase decisionale), oltre quanto altro dovuto per legge.
Così deciso in Cagliari nella camera di consiglio del 16.10.2025
Il giudice rel.
Dott. HI OP
Il presidente
Dott. Giorgio Latti
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