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Sentenza 3 aprile 2025
Sentenza 3 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 03/04/2025, n. 514 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 514 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CAGLIARI
PRIMA SEZIONE CIVILE
composto dai Magistrati:
Dott. Giorgio Latti Presidente
Dott. Mario Farina Giudice rel.
Dott. CA Lucchesi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 693 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per l'anno 2022,
promossa da
, nata a [...] il [...], ivi residente in [...]Parte_1 dell'Artigianato n. 10 (C.F. ) elettivamente domiciliata in Cagliari nella C.F._1 piazza Galilei n. 12, che la rappresenta e difende giusta procura posta in calce al ricorso introduttivo;
ricorrente
contro
, nato a [...] il [...] ivi residente in Vicolo Primo CP_1 dell'Artigianato 10, C.F. , elettivamente domiciliato in Cagliari, nella via C.F._2
Tuveri n. 94, presso lo studio dell'avv. Marco Mura, che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
resistente e con la partecipazione del
PUBBLICO MINISTERO
Intervenuto per legge
La causa è stata trattenuta in decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
Nell'interesse della parte ricorrente:“ Insiste nelle domande già formulate relative all'assegnazione dell'abitazione coniugale e chiede la determinazione di un assegno di mantenimento non inferiore ad € 500,00 mensili”
Nell'interesse della parte resistente: “ Voglia l'Ill.mo Tribunale:
1) pronunciare la separazione giudiziale tra i sigg. e CP_1 Parte_1 CP_
2) porre a carico del sig. e in favore della sig.ra un assegno di mantenimento non Pt_1 superiore a €. 200,00.
CP_ 3) rigettare la richiesta di addebito della separazione al sig. in quanto del tutto infondata.”
MOTIVI
Con ricorso depositato in data 16.04.2024, ha adito questo Tribunale chiedendo la Parte_1 pronuncia della separazione personale dei coniugi con addebito al coniuge e la determinazione di un contributo nella misura di euro 1000,00.
A fondamento della domanda formulata, la ricorrente ha esposto che le parti hanno contratto matrimonio in Villasalto il 3 gennaio 1982 in regime di comunione dei beni;
che dalla loro unione sono nati 2 figli;
che il figlio MA è deceduto, mentre la figlia CA, maggiore d'età, è
autonoma ed ha un proprio nucleo familiare;
che l'unione coniugale è stata felice per lungo tempo ma connotata da differenze culturali e da un atteggiamento di disimpegno da parte del resistente rispetto alle esigenze familiari;
che, difatti, l'amministrazione della vita domestica e l'accudimento dei figli erano a lei delegati, mentre il resistente ha curato gli aspetti economici;
che la prematura scomparsa del figliolo ha determinato una sua condizione di prostrazione psicologica, non compresa dal coniuge e che ciò ha comportato un progressivo distacco fra i coniugi;
che il resistente ha posto in essere comportamenti maltrattanti sotto il profilo psicologico proferendo frasi volgari ed offensive nei suoi confronti;
di aver domandato la protezione dei Carabinieri di zona senza formalizzare alcuna denuncia confidando nella possibilità di raggiungere un'intesa.
Per quanto concerne la condizione reddituale delle parti, il ricorrente ha dedotto di essere priva di reddito e di risorse idonee a procurarselo, mentre il resistente esercita in alcuni locali dell'immobile di comune proprietà attività lavorativa come artigiano-falegname ricavando un reddito adeguato.
*****
Con memoria difensiva depositata il 26.09.2024, si è costituito, non opponendosi alla CP_1 pronuncia della separazione, ma chiedendo il rigetto della domanda di addebito e la determinazione a suo carico di un assegno di mantenimento a favore della ricorrente non superiore a euro 200,00.
Il resistente ha sostenuto che la ricorrente, a causa dello stato di deprivazione emotiva conseguito al lutto per la perdita del figlio, ha rifiutato di ricorrere all'ausilio di professionisti e si è disinteressata della cura della famiglia (in particolare della minore CA); di essersi quindi occupato oltreché
del proprio lavoro della gestione della casa e della famiglia;
che la ricorrente, non si è neppure attivata a reperire un'attività lavorativa che le consentisse di raggiungere la propria indipendenza economica;
di non aver posto in essere nei confronti della moglie alcun maltrattamento.
Per quanto concerne le condizioni economiche delle parti, il resistente ha dedotto di essere stato collocato in pensione nell' aprile 2022 e di percepire un emolumento mensile di euro 1.016,00
mensili; di essere inoltre gravato dal pagamento di una rata di finanziamento di importo mensile pari ad euro 329,25 per l'acquisto del veicolo in uso. Ha precisato di continuare a svolgere a favore di terzi piccoli lavori di falegnameria per poter sopperire alle spese correnti.
******
All'udienza del 30.10.2024, il ricorrente comparso personalmente ha confermato il contenuto del ricorso, e segnatamente che la convivenza non è più ripresa. Ha dichiarato altresì: “La signora in particolare conferma i motivi che hanno causato la separazione con la conseguente domanda di addebito. Afferma di non avere lavorato fuori dalla famiglia durante il matrimonio per volontà del marito essendosi occupata dell'accudimento di due figli uno dei quali deceduto all'età di 15 anni.
La casa coniugale, acquistata in regime di comunione matrimoniale sarebbe divisibile per consentire a ciascuno di vivere autonomamente.”
La resistente ha invece affermato di essere pensionato con l'assegno di circa euro 1016,00 mensili e di svolgere ancora qualche piccolo lavoro di falegnameria per potere pagare le utenze.
Il giudice all'esito ha rimesso la causa a successiva udienza, disponendo il deposito di note scritte ed invitando le parti a verificare la possibilità di raggiungere un accordo.
****
Con ordinanza resa in data 11.12.2024, il Giudice in via provvisoria e urgente ha determinato in euro 300,00 il contributo a carico del resistente a titolo di mantenimento della ricorrente. Ha
rigettato, inoltre, le istanza di prova dedotte dalla ricorrente rimettendo la causa al collegio per la decisione previa concessione dei termini di cui all'art 473 bis 28 p.
******
La domanda di separazione giudiziale è senz'altro fondata e merita accoglimento.
Le risultanze processuali, in particolare, il comportamento e le dichiarazioni dei coniugi nel corso del giudizio, unitamente alle produzioni documentali ed alle altre circostanze fattuali concretamente emerse, hanno ampiamente comprovato una crisi del rapporto coniugale di tale gravità da escludere,
secondo ogni ragionevole previsione, la possibilità di ricostituzione di quell'armonica comunione di intenti e di sentimenti che di quel rapporto costituisce l'indispensabile presupposto.
Essendo divenuta del tutto intollerabile la prosecuzione della loro convivenza, ricorrono senza dubbio le condizioni previste dall'art. 151 c.c. e conseguentemente deve essere pronunziata la separazione personale tra i coniugi.
****
Venendo ora alle ulteriori domande deve preliminarmente darsi atto che parte ricorrente ha tacitamente rinunciato alla domanda di addebito della separazione che non è stata riproposta in sede di precisazione delle conclusioni e non argomentata con le note conclusionali;
la domanda pertanto,
deve intendersi rinunciata.
*****
Quanto, poi, alla domanda di un contributo al proprio mantenimento avanzata dalla parte resistente
è noto che la separazione personale, a differenza dello scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, presuppone la permanenza del vincolo coniugale, sicché i redditi adeguati cui va rapportato, ai sensi dell'art. 156 c.c., l'assegno di mantenimento a favore del coniuge, in assenza della condizione ostativa dell'addebito, sono quelli necessari a mantenere il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, essendo ancora attuale il dovere di assistenza materiale, che non presenta alcuna incompatibilità con tale situazione temporanea, dalla quale deriva solo la sospensione degli obblighi di natura personale di fedeltà, convivenza e collaborazione, e che ha una consistenza ben diversa dalla solidarietà post-coniugale, presupposto dell'assegno di divorzio (cfr. Cass. sent. n.
12196/2017).
Alla stregua del disposto di cui all'art.156 c.c. rileva, altresì, che il coniuge richiedente non abbia adeguati redditi propri e che, l'altro coniuge, abbia la possibilità economica di provvedere alla corresponsione dell'assegno. Vale a dire che il giudizio di adeguatezza postula un confronto tra le condizioni delle parti tale da far emergere una situazione patrimoniale di squilibrio. Anche
considerando elementi quali la durata del matrimonio, le potenzialità reddituali e l'età e, in ogni caso, anche consentendo al coniuge richiedente di pervenire ad un livello reddituale consono al contributo fornito nella realizzazione complessiva della vita familiare.
Procedendo in tal senso si rileva che la ricorrente ha una età di anni 63 anni e nel corso della trentennale vita matrimoniale si è occupata prevalentemente della cura della famiglia e dei figli.
Allo stato risulta essere priva di occupazione e di redditi. Dalle allegazioni delle parti è emerso peraltro che la ricorrente ha avuto un periodo di deprivazione emotiva per la perdita del figlio e,
pertanto, la stessa non ha mai svolto attività lavorativa.
Per converso, parte ricorrente, percepisce un trattamento pensionistico mensile di circa euro
1016,00. Inoltre, in sede di comparsa e all'udienza di comparizione ha dichiarato comunque di svolgere ancora l'attività di falegname per poter far fronte alle spese correnti e all'assegno di mantenimento per la consorte.
In considerazione di quanto sopra, ossia della situazione reddituale del ricorrente nonché delle precarie e comunque modeste condizioni economiche in cui versa la ricorrente, della sua età ormai non più giovane e comunque tale da rendere assai difficoltoso il reperimento di nuova occupazione lavorativa, della lunga durata del matrimonio, nonché dei principi di solidarietà familiare sottesi alla previsione dell'assegno di mantenimento in tema di separazione personale tra i coniugi, il
Collegio ritiene equo e congruo disporre a carico del ricorrente un assegno di mantenimento in favore della richiedente nella misura di euro 300,00 mensili, con conferma di quanto disposto con ordinanza ai sensi dell'art.473 bis 22 c.p.c.,
*****
Nelle note conclusionali, parte ricorrente ha domandato l'assegnazione della casa coniugale . Tale
domanda, oltreché tardiva non essendo stata formulata nel ricorso introduttivo, deve essere rigettata per mancanza dei presupposti previsti dalle norme in materia. La figlia maggiorenne delle parti,
difatti, ha un proprio nucleo familiare e ha stabilito altrove la propria residenza. Pertanto, l'utilizzo del suddetto immobile deve essere regolato dal titolo.
**** Le spese di lite devono essere compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo, così provvede:
- pronuncia la separazione personale dei coniugi , nata a [...] il Parte_1
26 marzo 1962 e , nato a [...] il [...], mandando al CP_1 competente Ufficio dello Stato Civile per l'annotazione della presente sentenza (atto n.1 ,
parte II, serie A, anno 1982, Comune di Villasalto (Sud Sardegna);
- pone in capo a l'obbligo di corrispondere entro il 5 di ogni mese l'assegno di CP_1 euro 300,0 , a titolo di mantenimento della sig. con rivalutazione annuale Parte_1 secondo gli indici Istat maturata e maturanda;
- rigetta la richiesta di assegnazione della casa coniugale formulata dalla ricorrente in quanto tardivamente proposta e infondata
- compensa tra le parti le spese di lite;
Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio della Sezione Civile del Tribunale, in data
28.03.2025
Il giudice estensore Il Presidente
Dott. Mario Farina Dott. Giorgio Latti
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CAGLIARI
PRIMA SEZIONE CIVILE
composto dai Magistrati:
Dott. Giorgio Latti Presidente
Dott. Mario Farina Giudice rel.
Dott. CA Lucchesi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 693 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per l'anno 2022,
promossa da
, nata a [...] il [...], ivi residente in [...]Parte_1 dell'Artigianato n. 10 (C.F. ) elettivamente domiciliata in Cagliari nella C.F._1 piazza Galilei n. 12, che la rappresenta e difende giusta procura posta in calce al ricorso introduttivo;
ricorrente
contro
, nato a [...] il [...] ivi residente in Vicolo Primo CP_1 dell'Artigianato 10, C.F. , elettivamente domiciliato in Cagliari, nella via C.F._2
Tuveri n. 94, presso lo studio dell'avv. Marco Mura, che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
resistente e con la partecipazione del
PUBBLICO MINISTERO
Intervenuto per legge
La causa è stata trattenuta in decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
Nell'interesse della parte ricorrente:“ Insiste nelle domande già formulate relative all'assegnazione dell'abitazione coniugale e chiede la determinazione di un assegno di mantenimento non inferiore ad € 500,00 mensili”
Nell'interesse della parte resistente: “ Voglia l'Ill.mo Tribunale:
1) pronunciare la separazione giudiziale tra i sigg. e CP_1 Parte_1 CP_
2) porre a carico del sig. e in favore della sig.ra un assegno di mantenimento non Pt_1 superiore a €. 200,00.
CP_ 3) rigettare la richiesta di addebito della separazione al sig. in quanto del tutto infondata.”
MOTIVI
Con ricorso depositato in data 16.04.2024, ha adito questo Tribunale chiedendo la Parte_1 pronuncia della separazione personale dei coniugi con addebito al coniuge e la determinazione di un contributo nella misura di euro 1000,00.
A fondamento della domanda formulata, la ricorrente ha esposto che le parti hanno contratto matrimonio in Villasalto il 3 gennaio 1982 in regime di comunione dei beni;
che dalla loro unione sono nati 2 figli;
che il figlio MA è deceduto, mentre la figlia CA, maggiore d'età, è
autonoma ed ha un proprio nucleo familiare;
che l'unione coniugale è stata felice per lungo tempo ma connotata da differenze culturali e da un atteggiamento di disimpegno da parte del resistente rispetto alle esigenze familiari;
che, difatti, l'amministrazione della vita domestica e l'accudimento dei figli erano a lei delegati, mentre il resistente ha curato gli aspetti economici;
che la prematura scomparsa del figliolo ha determinato una sua condizione di prostrazione psicologica, non compresa dal coniuge e che ciò ha comportato un progressivo distacco fra i coniugi;
che il resistente ha posto in essere comportamenti maltrattanti sotto il profilo psicologico proferendo frasi volgari ed offensive nei suoi confronti;
di aver domandato la protezione dei Carabinieri di zona senza formalizzare alcuna denuncia confidando nella possibilità di raggiungere un'intesa.
Per quanto concerne la condizione reddituale delle parti, il ricorrente ha dedotto di essere priva di reddito e di risorse idonee a procurarselo, mentre il resistente esercita in alcuni locali dell'immobile di comune proprietà attività lavorativa come artigiano-falegname ricavando un reddito adeguato.
*****
Con memoria difensiva depositata il 26.09.2024, si è costituito, non opponendosi alla CP_1 pronuncia della separazione, ma chiedendo il rigetto della domanda di addebito e la determinazione a suo carico di un assegno di mantenimento a favore della ricorrente non superiore a euro 200,00.
Il resistente ha sostenuto che la ricorrente, a causa dello stato di deprivazione emotiva conseguito al lutto per la perdita del figlio, ha rifiutato di ricorrere all'ausilio di professionisti e si è disinteressata della cura della famiglia (in particolare della minore CA); di essersi quindi occupato oltreché
del proprio lavoro della gestione della casa e della famiglia;
che la ricorrente, non si è neppure attivata a reperire un'attività lavorativa che le consentisse di raggiungere la propria indipendenza economica;
di non aver posto in essere nei confronti della moglie alcun maltrattamento.
Per quanto concerne le condizioni economiche delle parti, il resistente ha dedotto di essere stato collocato in pensione nell' aprile 2022 e di percepire un emolumento mensile di euro 1.016,00
mensili; di essere inoltre gravato dal pagamento di una rata di finanziamento di importo mensile pari ad euro 329,25 per l'acquisto del veicolo in uso. Ha precisato di continuare a svolgere a favore di terzi piccoli lavori di falegnameria per poter sopperire alle spese correnti.
******
All'udienza del 30.10.2024, il ricorrente comparso personalmente ha confermato il contenuto del ricorso, e segnatamente che la convivenza non è più ripresa. Ha dichiarato altresì: “La signora in particolare conferma i motivi che hanno causato la separazione con la conseguente domanda di addebito. Afferma di non avere lavorato fuori dalla famiglia durante il matrimonio per volontà del marito essendosi occupata dell'accudimento di due figli uno dei quali deceduto all'età di 15 anni.
La casa coniugale, acquistata in regime di comunione matrimoniale sarebbe divisibile per consentire a ciascuno di vivere autonomamente.”
La resistente ha invece affermato di essere pensionato con l'assegno di circa euro 1016,00 mensili e di svolgere ancora qualche piccolo lavoro di falegnameria per potere pagare le utenze.
Il giudice all'esito ha rimesso la causa a successiva udienza, disponendo il deposito di note scritte ed invitando le parti a verificare la possibilità di raggiungere un accordo.
****
Con ordinanza resa in data 11.12.2024, il Giudice in via provvisoria e urgente ha determinato in euro 300,00 il contributo a carico del resistente a titolo di mantenimento della ricorrente. Ha
rigettato, inoltre, le istanza di prova dedotte dalla ricorrente rimettendo la causa al collegio per la decisione previa concessione dei termini di cui all'art 473 bis 28 p.
******
La domanda di separazione giudiziale è senz'altro fondata e merita accoglimento.
Le risultanze processuali, in particolare, il comportamento e le dichiarazioni dei coniugi nel corso del giudizio, unitamente alle produzioni documentali ed alle altre circostanze fattuali concretamente emerse, hanno ampiamente comprovato una crisi del rapporto coniugale di tale gravità da escludere,
secondo ogni ragionevole previsione, la possibilità di ricostituzione di quell'armonica comunione di intenti e di sentimenti che di quel rapporto costituisce l'indispensabile presupposto.
Essendo divenuta del tutto intollerabile la prosecuzione della loro convivenza, ricorrono senza dubbio le condizioni previste dall'art. 151 c.c. e conseguentemente deve essere pronunziata la separazione personale tra i coniugi.
****
Venendo ora alle ulteriori domande deve preliminarmente darsi atto che parte ricorrente ha tacitamente rinunciato alla domanda di addebito della separazione che non è stata riproposta in sede di precisazione delle conclusioni e non argomentata con le note conclusionali;
la domanda pertanto,
deve intendersi rinunciata.
*****
Quanto, poi, alla domanda di un contributo al proprio mantenimento avanzata dalla parte resistente
è noto che la separazione personale, a differenza dello scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, presuppone la permanenza del vincolo coniugale, sicché i redditi adeguati cui va rapportato, ai sensi dell'art. 156 c.c., l'assegno di mantenimento a favore del coniuge, in assenza della condizione ostativa dell'addebito, sono quelli necessari a mantenere il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, essendo ancora attuale il dovere di assistenza materiale, che non presenta alcuna incompatibilità con tale situazione temporanea, dalla quale deriva solo la sospensione degli obblighi di natura personale di fedeltà, convivenza e collaborazione, e che ha una consistenza ben diversa dalla solidarietà post-coniugale, presupposto dell'assegno di divorzio (cfr. Cass. sent. n.
12196/2017).
Alla stregua del disposto di cui all'art.156 c.c. rileva, altresì, che il coniuge richiedente non abbia adeguati redditi propri e che, l'altro coniuge, abbia la possibilità economica di provvedere alla corresponsione dell'assegno. Vale a dire che il giudizio di adeguatezza postula un confronto tra le condizioni delle parti tale da far emergere una situazione patrimoniale di squilibrio. Anche
considerando elementi quali la durata del matrimonio, le potenzialità reddituali e l'età e, in ogni caso, anche consentendo al coniuge richiedente di pervenire ad un livello reddituale consono al contributo fornito nella realizzazione complessiva della vita familiare.
Procedendo in tal senso si rileva che la ricorrente ha una età di anni 63 anni e nel corso della trentennale vita matrimoniale si è occupata prevalentemente della cura della famiglia e dei figli.
Allo stato risulta essere priva di occupazione e di redditi. Dalle allegazioni delle parti è emerso peraltro che la ricorrente ha avuto un periodo di deprivazione emotiva per la perdita del figlio e,
pertanto, la stessa non ha mai svolto attività lavorativa.
Per converso, parte ricorrente, percepisce un trattamento pensionistico mensile di circa euro
1016,00. Inoltre, in sede di comparsa e all'udienza di comparizione ha dichiarato comunque di svolgere ancora l'attività di falegname per poter far fronte alle spese correnti e all'assegno di mantenimento per la consorte.
In considerazione di quanto sopra, ossia della situazione reddituale del ricorrente nonché delle precarie e comunque modeste condizioni economiche in cui versa la ricorrente, della sua età ormai non più giovane e comunque tale da rendere assai difficoltoso il reperimento di nuova occupazione lavorativa, della lunga durata del matrimonio, nonché dei principi di solidarietà familiare sottesi alla previsione dell'assegno di mantenimento in tema di separazione personale tra i coniugi, il
Collegio ritiene equo e congruo disporre a carico del ricorrente un assegno di mantenimento in favore della richiedente nella misura di euro 300,00 mensili, con conferma di quanto disposto con ordinanza ai sensi dell'art.473 bis 22 c.p.c.,
*****
Nelle note conclusionali, parte ricorrente ha domandato l'assegnazione della casa coniugale . Tale
domanda, oltreché tardiva non essendo stata formulata nel ricorso introduttivo, deve essere rigettata per mancanza dei presupposti previsti dalle norme in materia. La figlia maggiorenne delle parti,
difatti, ha un proprio nucleo familiare e ha stabilito altrove la propria residenza. Pertanto, l'utilizzo del suddetto immobile deve essere regolato dal titolo.
**** Le spese di lite devono essere compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo, così provvede:
- pronuncia la separazione personale dei coniugi , nata a [...] il Parte_1
26 marzo 1962 e , nato a [...] il [...], mandando al CP_1 competente Ufficio dello Stato Civile per l'annotazione della presente sentenza (atto n.1 ,
parte II, serie A, anno 1982, Comune di Villasalto (Sud Sardegna);
- pone in capo a l'obbligo di corrispondere entro il 5 di ogni mese l'assegno di CP_1 euro 300,0 , a titolo di mantenimento della sig. con rivalutazione annuale Parte_1 secondo gli indici Istat maturata e maturanda;
- rigetta la richiesta di assegnazione della casa coniugale formulata dalla ricorrente in quanto tardivamente proposta e infondata
- compensa tra le parti le spese di lite;
Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio della Sezione Civile del Tribunale, in data
28.03.2025
Il giudice estensore Il Presidente
Dott. Mario Farina Dott. Giorgio Latti