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Sentenza 20 settembre 2025
Sentenza 20 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 20/09/2025, n. 920 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 920 |
| Data del deposito : | 20 settembre 2025 |
Testo completo
Corte di Appello di Catanzaro
Sezione seconda civile
Repubblica italiana In nome del popolo italiano
Procedimento n. 793/2022 r.g.a.c.
La Corte di Appello, riunita in camera di consiglio con modalità telematiche e così composta:
dott.ssa Silvana Ferriero (Presidente); dott. Antonio Rizzuti (Consigliere relatore) dott.ssa Anna Maria Raschellà (Consigliere)
ha pronunciato la presente
Sentenza
Nella causa civile n. 793/2022 del ruolo generale degli affari civili contenziosi, avente ad oggetto risarcimento danni da sinistro stradale ex art. 2054 c.c., vertente:
nato a [...] il [...] ed ivi residente a[...]
Sebastiano, codice fiscale: , rappresentato e difeso dall'avv. C.F._1
Mario Saporito, con indirizzo di posta elettronica certificata:
elettivamente domiciliato presso il suo Email_1 studio professionale, in Petilia Policastro (KR), alla via Difesa n. 70.
Appellante
e
in persona del responsabile servizio sinistri, dott. Controparte_1
con sede in Milano (MI), via Spadolini n. 7, partita i.v.a. , Controparte_2 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'avv. Nicola Mortoro, con indirizzo di posta elettronica certificata: codice fiscal: Email_2
1 , elettivamente domiciliata presso il suo studio professionale, sito C.F._2 in Catanzaro, via Madonna dei Cieli n. 6;
Appellata nonché
, residente a [...]; Controparte_3
residente a [...]; Controparte_4
Appellati non costituiti in giudizio
Conclusioni delle parti:
per il procuratore dell'appellante “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello Parte_1 di Catanzaro adita, contrariis reiectis: 1) in via principale e nel merito, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, riformare integralmente la sentenza n° 267/2022, pubblicata il 23.3.2022, notificata in data
14.4.2022, resa inter partes, dal Tribunale di Crotone, in persona del Giudice Dott.
Antonio Albenzio, nel procedimento n° 951/2020 R.G.. 2) in via preliminare e pregiudiziale, rimettere la causa sul ruolo affinché' venga disposta: a- ctu medico legale al fine di accertare e quantificare le lesioni patite dal Sig. nonché al fine Parte_1 di accertare la sussistenza del nesso causale tra le lesioni subite dall'appallante e la dinamica del sinistro;
B- ai sensi dell'art. 210 c.p.c. l'acquisizione della consulenza di parte svolta nell'interesse di dal medico fiduciario Dott. Controparte_1
richiesta già formulata in primo grado nella memoria 183 n° 3 c.p.c. e Persona_1 reiterata nell'atto di appello e nei verbali di causa;
C- infine, nel caso in cui l'Ecc.ma
Corte di Appello lo riterrà opportuno, il riesame dei testi già escussi nel giudizio di primo grado. 3) accogliere tutte le conclusioni avanzate in prime cure che qui si riportano: “1. Accertare e dichiarare che l'evento dannoso de quo è stato causato per colpa e responsabilità del conducente del motocarro Ape Piaggio tg. 094267, Sig.
, che non osservava le comuni norme di diligenza imposte dal C. Controparte_3 della S.. 2. Per l'effetto condannare i convenuti, in solido, tra di loro, al risarcimento, in favore del Sig. di tutti i danni, biologico, morale e patrimoniale, subiti Parte_1 in occasione del sinistro di cui in premessa, nella misura che si indica in complessive
Euro € 50.000,00, ovvero nella maggiore o minore misura che verrà accertata in corso
2 di causa e che sarà ritenuta di giustizia, oltre gli interessi legali e la rivalutazione monetaria dal giorno del sinistro e sino all'effettivo soddisfo.
3. Con vittoria di spese, diritti e onorari di entrambi i gradi di giudizio, da distrarre a favore del sottoscritto procuratore anticipatario. Sentenza provvisoriamente esecutiva”.
per il procuratore dell'appellata “Piaccia la Corte Controparte_1 adita in via Preliminare - rigettare – per i motivi di cui in premessa – l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza e, per l'effetto, statuire come per
Legge; Nel merito - rigettare ogni domanda avanzata da parte appellante e, per l'effetto, confermare la sentenza di primo grado in ogni sua statuizione;
- condannare parte appellante alla refusione delle spese di questo grado di giudizio in favore della comparente.”.
Svolgimento del processo
Con atto di citazione ritualmente notificato il 14.5.2020, ha convenuto in Parte_1 giudizio la compagnia di assicurazioni Controparte_1 CP
e , al fine di sentirli condannare al risarcimento dei danni
[...] Controparte_4 patiti in conseguenza di un sinistro occorsogli in data 21.6.2018 nel Comune di Petilia
Policastro (KR).
A fondamento della domanda, l'attore ha affermato che, in data 21.6.2018, intorno alle ore 07:00 del mattino, mentre si trovava su una scala posizionata all'esterno del proprio cancello, intento a potare una siepe che costeggiava la propria abitazione, la scala era stata urtata da un veicolo, Piaggio Ape, targato CZ094267, condotto da CP
, di proprietà del padre di quest'ultimo, , che proveniva
[...] Controparte_4 dalla strada provinciale, causando la caduta al suolo dell'attore, con conseguenti lesioni fisiche.
Con apposita comparsa di costituzione e risposta, si è costituita la compagnia
[...]
eccependo la genericità del petitum e, quindi, la nullità della Controparte_1 domanda e sostenendo, nel merito, la sua infondatezza.
In particolare, ha contestato la veridicità del sinistro - poiché, fermi restando i vincoli familiari tra i soggetti coinvolti, la vicenda, per come esposta dall'attore, presentava numerose incongruenze temporali e non aveva trovato riscontri oggettivi - ed ha rilevato,
3 comunque, l'applicazione dell'art. 1227 c.c., dato che il si era esposto Pt_1 volontariamente ad un rischio abnorme, con conseguente esclusione o riduzione del risarcimento per colpa del danneggiato. Inoltre, ha evidenziato che, inizialmente, in fase stragiudiziale, non era stata fatta alcuna menzione di testimoni.
Ha, pertanto, chiesto il rigetto della domanda e, in subordine, una riduzione proporzionale del risarcimento, a titolo di concorso di colpa ex art. 1227 c.c.
e , invece, sono rimasti contumaci. Controparte_3 Controparte_4
Esaurita l'istruttoria, il Tribunale di Crotone, all'udienza del 23.3.2022, ha reso Pt_2 la sentenza, oggi impugnata, ai sensi dell'art.281 sexies c.p.c., con cui è stata rigettata la domanda attorea con condanna dell'attore al pagamento delle spese e competenze del giudizio a favore della compagnia di assicurazioni convenuta, nonché è stata disposta la trasmissione degli atti del processo alla competente Procura della Repubblica, per le valutazioni in ordine alle dichiarazioni testimoniali rese da e NE ES
.
[...]
In particolare, il Tribunale, qualificata la fattispecie come responsabilità civile ex art. 2054, ha ritenuto non assolto il relativo onere probatorio gravante sull'attore, ritenendo non sufficientemente provata né la verificazione del sinistro secondo le modalità allegate, né il nesso causale tra il presunto impatto del veicolo e le lesioni personali dall'attore, tenuto conto della inattendibilità dei testimoni escussi ( e NE ES
), dell'assenza di riscontri oggettivi e della inverosimiglianza della vicenda posta
[...]
a fondamento della domanda.
Con atto di citazione in appello, notificato tra il 12.5.2022 (alla Controparte_1
ed il 16.5.2022 (ad e ) ed iscritto a ruolo
[...] Controparte_3 Controparte_4 il 25.5.2022, ha impugnato la sentenza n. 267/2022 del Tribunale di Parte_1
Crotone, censurando, sotto vari profili, la decisione di rigetto della domanda risarcitoria proposta nel giudizio di primo grado e lamentando, in particolare: I) la nullità della sentenza per difetto di motivazione (primo motivo, rubricato: “Nullità della sentenza di primo grado” per difetto assoluto di motivazione); II) l'errata valutazione delle prove (v.. il secondo motivo: “an debeatur: errata valutazione delle risultanze istruttorie - omessa, carente ed erronea valutazione della prova”; III) il diniego di una consulenza tecnica d'ufficio (v. il terzo motivo rubricato: “immotivato diniego della consulenza tecnica
d'ufficio”); IV) la “eccessiva ed erronea liquidazione delle spese di causa” (v. il quarto motivo).
4 Quindi, ha chiesto l'inibitoria della efficacia esecutiva sentenza appellata ed ha concluso come sopra riportato.
Con apposita comparsa di risposta, si è costituita nel presente giudizio di appello la opponendosi alla istanza di inibitoria della sentenza Controparte_1 impugnata, contestando il fondamento dell'appello e chiedendone il rigetto, per come riportato in epigrafe.
In sintesi, la compagnia di assicurazioni appellata ha ritenuto la sentenza impugnata correttamente motivata, del tutto condivisibile e immune da vizi.
e , invece, non si sono costituiti in giudizio. Controparte_3 Controparte_4
Con ordinanza del 27.4.2023, la Corte ha rigettato l'istanza dell'appellante di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata.
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 26.2.2025, sostituita da note di trattazione scritta, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., le parti hanno precisato le conclusioni e la Corte di Appello ha assegnato la causa in decisione, facendo salvi i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per comparse conclusionali e note di replica.
Motivi della decisione
1. L'improcedibilità dell'appello, ai sensi degli artt. 165, 347 e 348 c.p.c.
L'appello deve considerarsi improcedibile, ai sensi del combinato disposto degli artt.
165, 347 e 348 c.p.c., dato che la costituzione di parte appellante risulta avvenuta soltanto il 25.5.2022, oltre il termine di legge.
Deve evidenziarsi, infatti, che l'atto di appello è stato notificato alla
[...]
- a mezzo posta elettronica certificata e presso l'indirizzo di p.e.c. Controparte_1 dell'avv. Nicola Mortoro, difensore costituito nel giudizio di primo grado della suddetta società - il 12.5.2022 (v. la relazione di notificazione e le ricevute di avvenuta consegna e accettazione del messaggio di posta elettronica certificata, allegate al fascicolo telematico di parte dell'appellante, di cui al deposito telematico del 25.5.2022), cosicché il termine per la costituzione in giudizio dell'appellante, pari a dieci giorni dalla notificazione dell'appello, ai sensi del combinato disposto degli artt. 165 e 347 c.p.c., è scaduto il
23.5.2022 (lunedì).
Consegue la declaratoria di improcedibilità dell'appello.
5 Né varrebbe rilevare che la notificazione dell'appello nei confronti degli appellati contumaci si è perfezionata, dopo la spedizione a mezzo del servizio postale il 12.5.2022, il 16.5.2022, poiché, come chiarito in giurisprudenza, nel giudizio di appello con pluralità di appellati, l'appellante deve costituirsi entro dieci giorni dalla prima notificazione, senza che assumano rilevanza, nemmeno, le posizioni sostanziali o processuali di ciascuno dei chiamati (ovvero che si tratti di litisconsorti necessari, di soggetti che abbiano una posizione sostanziale o processuale coincidente con quella dell'appellante, ovvero di parti del giudizio di primo grado rispetto alle quali la causa può ritenersi scindibile: v. Cass. sez.
6-III, n. 6963/2019; sez. III, n. 25640/2010).
La rilevata improcedibilità dell'appello, d'altra parte, non è impedita dalla circostanza che la compagnia di assicurazioni appellata si sia regolarmente costituita in giudizio né che si sia difesa nel merito, giacché, come, ulteriormente, chiarito in giurisprudenza, la regola dettata dall'art. 348, comma 1°, c.p.c., determina automaticamente l'improcedibilità dell'appello, restando esclusa ogni ipotesi di sanatoria e, segnatamente, sia la possibilità di una riassunzione del processo, in caso di mancata costituzione di entrambe le parti;
sia, in caso di costituzione dell'appellato nel termine di cui all'art. 166
c.p.c. (come avvenuto nella fattispecie in esame), la possibilità per l'appellante di costituirsi fino alla prima udienza;
sia, infine, in caso di ritardata costituzione di entrambe le parti, la trattazione tout court dell'appello (v., ad esempio, Cass. Civ., Sez.
III, n. 13887/2020; n. 23585 del 17.10.2013; sez.
6-II; n. 6369/2017; Sez. unite, n.
10864/2011; Sez. I, n. 11423 del 23.7.2003).
Ogni altra questione rimane assorbita nella decisione.
3. Le spese processuali e l'applicazione dell'art. 13, comma 1 quater, del d.p.r. n. 115/2002
La natura processuale della decisione ed il rilievo d'ufficio dell'improcedibilità dell'appello giustificano l'integrale compensazione delle spese del presente grado di giudizio tra le parti.
Sussistono, peraltro, le condizioni per la declaratoria, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.p.r. n. 115/2002, dell'obbligo dell'appellante di pagare l'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Conseguono le pronunce di cui al dispositivo.
6
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Catanzaro, Seconda Sezione Civile, definitivamente decidendo sull'appello proposto da avverso la sentenza del Tribunale di Crotone n. Parte_1
267/2022, pubblicata il 23.3.2022, disattesa ogni contraria e diversa istanza, domanda o eccezione, così provvede:
- dichiara l'appello improcedibile;
- compensa integralmente tra le parti le spese di lite del giudizio di appello;
- dichiara che sussistono i presupposti per porre a carico dell'appellante l'obbligo del versamento di un ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Così deciso, nella camera di consiglio del 17.9.2025
Il Consigliere rel. ed estensore La Presidente
dott. Antonio Rizzuti dott.ssa Silvana Ferriero
7
Sezione seconda civile
Repubblica italiana In nome del popolo italiano
Procedimento n. 793/2022 r.g.a.c.
La Corte di Appello, riunita in camera di consiglio con modalità telematiche e così composta:
dott.ssa Silvana Ferriero (Presidente); dott. Antonio Rizzuti (Consigliere relatore) dott.ssa Anna Maria Raschellà (Consigliere)
ha pronunciato la presente
Sentenza
Nella causa civile n. 793/2022 del ruolo generale degli affari civili contenziosi, avente ad oggetto risarcimento danni da sinistro stradale ex art. 2054 c.c., vertente:
nato a [...] il [...] ed ivi residente a[...]
Sebastiano, codice fiscale: , rappresentato e difeso dall'avv. C.F._1
Mario Saporito, con indirizzo di posta elettronica certificata:
elettivamente domiciliato presso il suo Email_1 studio professionale, in Petilia Policastro (KR), alla via Difesa n. 70.
Appellante
e
in persona del responsabile servizio sinistri, dott. Controparte_1
con sede in Milano (MI), via Spadolini n. 7, partita i.v.a. , Controparte_2 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'avv. Nicola Mortoro, con indirizzo di posta elettronica certificata: codice fiscal: Email_2
1 , elettivamente domiciliata presso il suo studio professionale, sito C.F._2 in Catanzaro, via Madonna dei Cieli n. 6;
Appellata nonché
, residente a [...]; Controparte_3
residente a [...]; Controparte_4
Appellati non costituiti in giudizio
Conclusioni delle parti:
per il procuratore dell'appellante “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello Parte_1 di Catanzaro adita, contrariis reiectis: 1) in via principale e nel merito, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, riformare integralmente la sentenza n° 267/2022, pubblicata il 23.3.2022, notificata in data
14.4.2022, resa inter partes, dal Tribunale di Crotone, in persona del Giudice Dott.
Antonio Albenzio, nel procedimento n° 951/2020 R.G.. 2) in via preliminare e pregiudiziale, rimettere la causa sul ruolo affinché' venga disposta: a- ctu medico legale al fine di accertare e quantificare le lesioni patite dal Sig. nonché al fine Parte_1 di accertare la sussistenza del nesso causale tra le lesioni subite dall'appallante e la dinamica del sinistro;
B- ai sensi dell'art. 210 c.p.c. l'acquisizione della consulenza di parte svolta nell'interesse di dal medico fiduciario Dott. Controparte_1
richiesta già formulata in primo grado nella memoria 183 n° 3 c.p.c. e Persona_1 reiterata nell'atto di appello e nei verbali di causa;
C- infine, nel caso in cui l'Ecc.ma
Corte di Appello lo riterrà opportuno, il riesame dei testi già escussi nel giudizio di primo grado. 3) accogliere tutte le conclusioni avanzate in prime cure che qui si riportano: “1. Accertare e dichiarare che l'evento dannoso de quo è stato causato per colpa e responsabilità del conducente del motocarro Ape Piaggio tg. 094267, Sig.
, che non osservava le comuni norme di diligenza imposte dal C. Controparte_3 della S.. 2. Per l'effetto condannare i convenuti, in solido, tra di loro, al risarcimento, in favore del Sig. di tutti i danni, biologico, morale e patrimoniale, subiti Parte_1 in occasione del sinistro di cui in premessa, nella misura che si indica in complessive
Euro € 50.000,00, ovvero nella maggiore o minore misura che verrà accertata in corso
2 di causa e che sarà ritenuta di giustizia, oltre gli interessi legali e la rivalutazione monetaria dal giorno del sinistro e sino all'effettivo soddisfo.
3. Con vittoria di spese, diritti e onorari di entrambi i gradi di giudizio, da distrarre a favore del sottoscritto procuratore anticipatario. Sentenza provvisoriamente esecutiva”.
per il procuratore dell'appellata “Piaccia la Corte Controparte_1 adita in via Preliminare - rigettare – per i motivi di cui in premessa – l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza e, per l'effetto, statuire come per
Legge; Nel merito - rigettare ogni domanda avanzata da parte appellante e, per l'effetto, confermare la sentenza di primo grado in ogni sua statuizione;
- condannare parte appellante alla refusione delle spese di questo grado di giudizio in favore della comparente.”.
Svolgimento del processo
Con atto di citazione ritualmente notificato il 14.5.2020, ha convenuto in Parte_1 giudizio la compagnia di assicurazioni Controparte_1 CP
e , al fine di sentirli condannare al risarcimento dei danni
[...] Controparte_4 patiti in conseguenza di un sinistro occorsogli in data 21.6.2018 nel Comune di Petilia
Policastro (KR).
A fondamento della domanda, l'attore ha affermato che, in data 21.6.2018, intorno alle ore 07:00 del mattino, mentre si trovava su una scala posizionata all'esterno del proprio cancello, intento a potare una siepe che costeggiava la propria abitazione, la scala era stata urtata da un veicolo, Piaggio Ape, targato CZ094267, condotto da CP
, di proprietà del padre di quest'ultimo, , che proveniva
[...] Controparte_4 dalla strada provinciale, causando la caduta al suolo dell'attore, con conseguenti lesioni fisiche.
Con apposita comparsa di costituzione e risposta, si è costituita la compagnia
[...]
eccependo la genericità del petitum e, quindi, la nullità della Controparte_1 domanda e sostenendo, nel merito, la sua infondatezza.
In particolare, ha contestato la veridicità del sinistro - poiché, fermi restando i vincoli familiari tra i soggetti coinvolti, la vicenda, per come esposta dall'attore, presentava numerose incongruenze temporali e non aveva trovato riscontri oggettivi - ed ha rilevato,
3 comunque, l'applicazione dell'art. 1227 c.c., dato che il si era esposto Pt_1 volontariamente ad un rischio abnorme, con conseguente esclusione o riduzione del risarcimento per colpa del danneggiato. Inoltre, ha evidenziato che, inizialmente, in fase stragiudiziale, non era stata fatta alcuna menzione di testimoni.
Ha, pertanto, chiesto il rigetto della domanda e, in subordine, una riduzione proporzionale del risarcimento, a titolo di concorso di colpa ex art. 1227 c.c.
e , invece, sono rimasti contumaci. Controparte_3 Controparte_4
Esaurita l'istruttoria, il Tribunale di Crotone, all'udienza del 23.3.2022, ha reso Pt_2 la sentenza, oggi impugnata, ai sensi dell'art.281 sexies c.p.c., con cui è stata rigettata la domanda attorea con condanna dell'attore al pagamento delle spese e competenze del giudizio a favore della compagnia di assicurazioni convenuta, nonché è stata disposta la trasmissione degli atti del processo alla competente Procura della Repubblica, per le valutazioni in ordine alle dichiarazioni testimoniali rese da e NE ES
.
[...]
In particolare, il Tribunale, qualificata la fattispecie come responsabilità civile ex art. 2054, ha ritenuto non assolto il relativo onere probatorio gravante sull'attore, ritenendo non sufficientemente provata né la verificazione del sinistro secondo le modalità allegate, né il nesso causale tra il presunto impatto del veicolo e le lesioni personali dall'attore, tenuto conto della inattendibilità dei testimoni escussi ( e NE ES
), dell'assenza di riscontri oggettivi e della inverosimiglianza della vicenda posta
[...]
a fondamento della domanda.
Con atto di citazione in appello, notificato tra il 12.5.2022 (alla Controparte_1
ed il 16.5.2022 (ad e ) ed iscritto a ruolo
[...] Controparte_3 Controparte_4 il 25.5.2022, ha impugnato la sentenza n. 267/2022 del Tribunale di Parte_1
Crotone, censurando, sotto vari profili, la decisione di rigetto della domanda risarcitoria proposta nel giudizio di primo grado e lamentando, in particolare: I) la nullità della sentenza per difetto di motivazione (primo motivo, rubricato: “Nullità della sentenza di primo grado” per difetto assoluto di motivazione); II) l'errata valutazione delle prove (v.. il secondo motivo: “an debeatur: errata valutazione delle risultanze istruttorie - omessa, carente ed erronea valutazione della prova”; III) il diniego di una consulenza tecnica d'ufficio (v. il terzo motivo rubricato: “immotivato diniego della consulenza tecnica
d'ufficio”); IV) la “eccessiva ed erronea liquidazione delle spese di causa” (v. il quarto motivo).
4 Quindi, ha chiesto l'inibitoria della efficacia esecutiva sentenza appellata ed ha concluso come sopra riportato.
Con apposita comparsa di risposta, si è costituita nel presente giudizio di appello la opponendosi alla istanza di inibitoria della sentenza Controparte_1 impugnata, contestando il fondamento dell'appello e chiedendone il rigetto, per come riportato in epigrafe.
In sintesi, la compagnia di assicurazioni appellata ha ritenuto la sentenza impugnata correttamente motivata, del tutto condivisibile e immune da vizi.
e , invece, non si sono costituiti in giudizio. Controparte_3 Controparte_4
Con ordinanza del 27.4.2023, la Corte ha rigettato l'istanza dell'appellante di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata.
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 26.2.2025, sostituita da note di trattazione scritta, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., le parti hanno precisato le conclusioni e la Corte di Appello ha assegnato la causa in decisione, facendo salvi i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per comparse conclusionali e note di replica.
Motivi della decisione
1. L'improcedibilità dell'appello, ai sensi degli artt. 165, 347 e 348 c.p.c.
L'appello deve considerarsi improcedibile, ai sensi del combinato disposto degli artt.
165, 347 e 348 c.p.c., dato che la costituzione di parte appellante risulta avvenuta soltanto il 25.5.2022, oltre il termine di legge.
Deve evidenziarsi, infatti, che l'atto di appello è stato notificato alla
[...]
- a mezzo posta elettronica certificata e presso l'indirizzo di p.e.c. Controparte_1 dell'avv. Nicola Mortoro, difensore costituito nel giudizio di primo grado della suddetta società - il 12.5.2022 (v. la relazione di notificazione e le ricevute di avvenuta consegna e accettazione del messaggio di posta elettronica certificata, allegate al fascicolo telematico di parte dell'appellante, di cui al deposito telematico del 25.5.2022), cosicché il termine per la costituzione in giudizio dell'appellante, pari a dieci giorni dalla notificazione dell'appello, ai sensi del combinato disposto degli artt. 165 e 347 c.p.c., è scaduto il
23.5.2022 (lunedì).
Consegue la declaratoria di improcedibilità dell'appello.
5 Né varrebbe rilevare che la notificazione dell'appello nei confronti degli appellati contumaci si è perfezionata, dopo la spedizione a mezzo del servizio postale il 12.5.2022, il 16.5.2022, poiché, come chiarito in giurisprudenza, nel giudizio di appello con pluralità di appellati, l'appellante deve costituirsi entro dieci giorni dalla prima notificazione, senza che assumano rilevanza, nemmeno, le posizioni sostanziali o processuali di ciascuno dei chiamati (ovvero che si tratti di litisconsorti necessari, di soggetti che abbiano una posizione sostanziale o processuale coincidente con quella dell'appellante, ovvero di parti del giudizio di primo grado rispetto alle quali la causa può ritenersi scindibile: v. Cass. sez.
6-III, n. 6963/2019; sez. III, n. 25640/2010).
La rilevata improcedibilità dell'appello, d'altra parte, non è impedita dalla circostanza che la compagnia di assicurazioni appellata si sia regolarmente costituita in giudizio né che si sia difesa nel merito, giacché, come, ulteriormente, chiarito in giurisprudenza, la regola dettata dall'art. 348, comma 1°, c.p.c., determina automaticamente l'improcedibilità dell'appello, restando esclusa ogni ipotesi di sanatoria e, segnatamente, sia la possibilità di una riassunzione del processo, in caso di mancata costituzione di entrambe le parti;
sia, in caso di costituzione dell'appellato nel termine di cui all'art. 166
c.p.c. (come avvenuto nella fattispecie in esame), la possibilità per l'appellante di costituirsi fino alla prima udienza;
sia, infine, in caso di ritardata costituzione di entrambe le parti, la trattazione tout court dell'appello (v., ad esempio, Cass. Civ., Sez.
III, n. 13887/2020; n. 23585 del 17.10.2013; sez.
6-II; n. 6369/2017; Sez. unite, n.
10864/2011; Sez. I, n. 11423 del 23.7.2003).
Ogni altra questione rimane assorbita nella decisione.
3. Le spese processuali e l'applicazione dell'art. 13, comma 1 quater, del d.p.r. n. 115/2002
La natura processuale della decisione ed il rilievo d'ufficio dell'improcedibilità dell'appello giustificano l'integrale compensazione delle spese del presente grado di giudizio tra le parti.
Sussistono, peraltro, le condizioni per la declaratoria, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.p.r. n. 115/2002, dell'obbligo dell'appellante di pagare l'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Conseguono le pronunce di cui al dispositivo.
6
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Catanzaro, Seconda Sezione Civile, definitivamente decidendo sull'appello proposto da avverso la sentenza del Tribunale di Crotone n. Parte_1
267/2022, pubblicata il 23.3.2022, disattesa ogni contraria e diversa istanza, domanda o eccezione, così provvede:
- dichiara l'appello improcedibile;
- compensa integralmente tra le parti le spese di lite del giudizio di appello;
- dichiara che sussistono i presupposti per porre a carico dell'appellante l'obbligo del versamento di un ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Così deciso, nella camera di consiglio del 17.9.2025
Il Consigliere rel. ed estensore La Presidente
dott. Antonio Rizzuti dott.ssa Silvana Ferriero
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