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Sentenza 10 novembre 2025
Sentenza 10 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 10/11/2025, n. 5573 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 5573 |
| Data del deposito : | 10 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
TERZA SEZIONE CIVILE
composta dai sigg.ri magistrati:
dott. IU LD Presidente rel.
dott. Michele Caccese Consigliere
dott. Maria Casaregola Consigliere
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nelle cause civili riunite, iscritte ai nn. 1474 e 1683/2020 del ruolo generale degli affari contenziosi, aventi ad oggetto: appello avverso la sentenza del
Tribunale di Napoli, n. 1745/2020, pubblicata il 18/02/2020 e vertente
TRA
( , rappresentata e difesa dagli Parte_1 C.F._1
Avv.ti Giacomo Migliaccio ( ), e Rita Di Marino C.F._2
( ) per procura allegata all'atto di appello, C.F._3
elettivamente domiciliata presso il loro studio sito in Mugnano di Napoli,
al Viale Menna, n. 10
APPELLANTE
E ( ), rappresentata e difesa dagli CP_1 C.F._4
Avv.ti ( e , CP_2 C.F._5 Controparte_3
( ), in virtù di procura a margine della comparsa di C.F._6
costituzione in appello, presso il cui studio elettivamente domicilia in
Napoli, alla Via Arte della Lana, n.17
APPELLANTE/APPELLATA
nonché
( , rappresentato e difeso dall'avv. CP_4 C.F._7
AN UR ( , in forza di procura in calce alla C.F._8
comparsa di costituzione in appello, elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Napoli, alla Via Vittoria Colonna, n.14
APPELLATO/APPELLANTE INCIDENTALE
nonché
( , rappresentato e difeso dall'Avv. CP_5 C.F._9
RA ON ( ), in virtù di mandato allegato C.F._10
alla comparsa di costituzione in appello, presso il cui studio elettivamente domicilia in Napoli, al Centro Direzionale Is. E/2
APPELLATO
nonché
già Controparte_6 Controparte_7
(P.I. , in persona del l.r.
[...] P.IVA_1 CP_7
con sede in Napoli, rappresentata e difesa dall' Avv.to Valerio
[...]
De MA ( ), in virtù di procura allegata alla C.F._11
comparsa di costituzione in appello, presso il cui studio elettivamente domicilia in Napoli, alla Piazza Principe Umberto, n.14
2 APPELLATA
nonché
( , rappresentata e difesa CP_8 C.F._12
dall'Avv.to Massimiliano Panico, ( ), in virtù di C.F._13
procura a margine della comparsa di costituzione in appello, presso il cui studio elettivamente domicilia in Casalnuovo di Napoli, alla via Napoli,
Palazzo Tecnocity, n.141
APPELLATA
nonché
Controparte_9
APPELLATA CONTUMACE
nonché
( ); CP_10 C.F._14
APPELLATO CONTUMACE
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da rispettivi atti
Ragioni in fatto e in diritto della decisione
§ 1. , premesso di aver acquistato in data 22.3.1994, con Parte_1
contratto per notaio da un appezzamento CP_4 CP_10
di terreno, sito nel comune di Melito di Napoli, località “Signorelle”; che,
nel corpo dell'atto, il venditore aveva dichiarato che il terreno era privo di costruzioni;
che, per atto del medesimo notaio del 10/12/1996, CP_4
aveva conferito procura speciale a , affinché provvedesse Parte_2
alla vendita degli immobili costruiti, sul predetto suolo agricolo, in assenza di concessione edilizia;
che, in data 24/11/1997 Parte_2
aveva stipulato con la atto di vendita dei Controparte_7
3 predetti immobili (fabbricato composto da sette appartamenti)
autenticato nelle firme dal notaio;
che alla suddetta stipula CP_5
aveva partecipato anche qualificandosi come CP_10
proprietario dell'appezzamento di terreno, mentre essa attrice,
[...]
, rappresentata dal procuratore, era stata qualificata come Pt_1
promissaria e detentrice del terreno nonché titolare del fabbricato abusivo;
che, nell'atto, le parti stipulanti avevano esonerato il notaio dall'esecuzione delle visure di verifica;
che, tuttavia, essa attrice non aveva mai ricevuto il corrispettivo della vendita, pari ad € 307.808,31; che solo in data 17/11/1998 aveva ricevuto da un legale della CP_6
comunicazione dell'intervenuta vendita, a cui aveva risposto
[...]
contestando la nullità dell'atto autenticato dal Notaio ed CP_5
intimando alla di astenersi da ogni turbativa della Controparte_6
proprietà; che nel 2007 aveva comunicato la volontà di tutelare i propri interessi in via giudiziaria, e di seguito aveva costituito in mora tutte le controparti per il risarcimento dei danni ad essa arrecato;
tutto ciò
premesso, citò , CP_10 Parte_2 Controparte_7
il notaio ed il notaio , innanzi al Tribunale
[...] CP_4 CP_5
di Napoli Sez. distaccata di Marano (la causa venne, poi, trasferita presso la sede centrale del Tribunale di Napoli, a seguito della soppressione della sezione distaccata di Marano), per sentir accertare il proprio diritto di proprietà sull'appezzamento di terreno in oggetto;
accertare, ancora, la nullità della procura a vendere redatta dal notaio e di tutti gli atti CP_4
conseguenti; ovvero, in subordine, per sentir accertare il mancato versamento del prezzo della vendita e conseguentemente condannare la
4 al pagamento dello stesso;
in via gradata, per Controparte_7
sentir accertare le violazioni degli obblighi procuratori in capo a e, per l'effetto, sentirlo condannare alla restituzione delle Parte_2
somme indebitamente trattenute, nonché dei frutti civili dolosamente percepiti dallo stesso;
accertare la responsabilità professionale del notaio in relazione alla procura speciale, e quella del notaio in CP_4 CP_5
relazione all'atto di compravendita, e dichiarare la nullità di quest'ultimo;
per l'effetto, condannare i notai e , in solido fra loro, a CP_4 CP_5
risarcire i danni patiti nella misura di € 307.808,31, oltre vittoria delle spese di lite nei confronti di tutte le parti convenute.
§ 2. Tutti i convenuti, ad eccezione di si costituirono in CP_10
giudizio, contestando le avverse pretese.
§ 2.1. , nell'impugnare tutto quanto dedotto in fatto e in Parte_2
diritto dall'attrice, ne eccepì il difetto di legittimazione attiva, asserendo che quest'ultima avesse agito come apparente intestataria, in nome e per conto di terzi e su disposizione di questi;
affermò di non aver ricevuto il corrispettivo della vendita, poiché egli stesso figurava solo in via formale e fittizia quale procuratore, avendo agito in modo analogo all'attrice,
seguendo le indicazioni dei reali proprietari;
chiese il rigetto di tutte le domande proposte nei suoi confronti.
§ 2.2. Il notaio contestando l'avversa domanda, sostenne di CP_4
aver diligentemente individuato gli immobili oggetto della procura speciale, anche mediante specifico rinvio all'atto di compravendita del
22/3/1994, relativo all'acquisto del suolo;
eccepì l'intervenuta prescrizione di ogni preteso diritto nei suoi confronti, essendo decorsi oltre 10 anni
5 dall'autentica della scrittura con cui l'attrice aveva conferito la procura speciale;
chiese il rigetto di tutte le domande proposte ed, in riconvenzionale, la condanna dell'attrice al pagamento delle spese ed al risarcimento dei danni da lite temeraria ex art. 96 c.p.c.
§ 2.3. Il notaio , a propria volta, sostenne la validità della CP_5
procura speciale a vendere, ritenendola parte integrante del successivo atto di compravendita, a cui era stata allegata, nonché la validità della scrittura privata autenticata di vendita, in ordine alla quale era stata correttamente verificata la titolarità dell'immobile compravenduto;
chiese, pertanto, il rigetto di tutte le domande attoree e propose domanda riconvenzionale di condanna dell'attrice ex art. 96 c.p.c. al risarcimento dei danni pari ad € 150.000,00, con vittoria di spese.
§ 2.4. La , impugnata a CP_7 Controparte_7 Controparte_7
propria volta l'avversa domanda, sostenne la validità dell'atto di compravendita, nel cui corpo era stata anche rilasciata quietanza di pagamento del prezzo;
chiese il rigetto di tutte le domande attoree, e nella denegata ipotesi di accoglimento delle stesse, svolse domanda riconvenzionale volta alla ripetizione della somma di € 307.818,31 nei confronti, solidarmente, di e , oltre Parte_1 Parte_2
vittoria di spese.
§ 2.5. Nel corso del giudizio, l'attrice chiese ed ottenne l'integrazione del contraddittorio nei confronti della alla quale Controparte_9
erano stati trasferiti gli immobili oggetto della controversia con atto per notaio . Anche la si costituì, Persona_1 Controparte_9
dunque, in giudizio, sostenendo di essere terza acquirente di buona fede
6 ed eccependo, in via preliminare, la piena efficacia e validità dell'atto di compravendita stipulato con la , l'anteriorità della Controparte_6
trascrizione di quest'ultimo rispetto alla domanda giudiziale proposta,
nonché la congruità del prezzo pagato. Chiese, pertanto, il rigetto delle domande attoree ovvero, in via subordinata in caso di accoglimento delle stesse, la condanna della al rimborso del prezzo, oltre Controparte_6
interessi e rivalutazione.
§ 2.6. Il giudizio fu interrotto a seguito della dichiarazione dell'intervenuta morte del convenuto , e successivamente Parte_2
riassunto dall'attrice con ricorso ex art. 303 c.p.c. nei confronti di e , in qualità di eredi del defunto CP_1 CP_8
, che si costituirono facendo proprie le difese ed eccezioni Parte_2
del loro dante causa.
§ 3. Il tribunale di Napoli, con la sentenza n. 1745/2020, ha accolto parzialmente la domanda, condannando ed CP_8 CP_1
, in qualità di eredi di e nei limiti rinvenienti
[...] Parte_2
dall'accettazione beneficiata dell'eredità, al pagamento in favore dell'attrice della somma di € 307.808,31 oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo ed al pagamento delle spese di giudizio;
ha rigettato tutte le altre domande;
ha compensato le spese tra l'attrice ed i due notai,
ed ha condannato la al pagamento delle spese in favore della Pt_1
e della Controparte_6 Controparte_9
§ 3.1. Il giudice di prime cure ha, innanzitutto, accertato la validità e l'efficacia dell'atto per notaio del 22/03/1994, con cui l'attrice CP_4
aveva acquistato l'appezzamento di terreno, e conseguentemente ha
7 accertato, in capo ad essa attrice, la titolarità del diritto di proprietà e, in relazione a tale diritto, la legittimazione ad agire.
§ 3.2. Ha accertato, ancora, la validità dell'atto del 10/12/1996, redatto dinanzi al medesimo notaio con cui l'attrice aveva conferito CP_4
procura speciale a per la vendita degli immobili Parte_2
realizzati in assenza di concessione edilizia sul terreno in precedenza acquistato, ritenendo che questi fossero sufficientemente individuati mediante l'indicazione dei confini, la descrizione della consistenza e l'esplicito riferimento all'atto di compravendita del 22/03/1994.
§ 3.3. Ha, quindi, verificato la validità e l'efficacia dell'atto per notaio
, in ordine al quale ha ritenuto totalmente adempiuti gli oneri CP_5
posti a carico del rogante, relativi ai controlli della provenienza e titolarità
degli immobili. Ha valutato che il notaio aveva correttamente allegato sia i bollettini, relativi al versamento dell'oblazione per le domande di sanatoria, che la procura speciale, così verificando la sussistenza dei poteri rappresentativi, la capacità delle parti e la libertà dei beni da iscrizioni e vincoli. Ha rilevato, poi, che all'art.6 della predetta scrittura le parti, ognuna per quanto di propria competenza ed il in qualità di Pt_2
procuratore della , avevano espressamente esonerato il notaio Pt_1
dall'effettuare le visure urbanistiche ed edilizie.
§ 3.4. Respinte, dunque, le domande di nullità degli atti traslativi formulate dell'attrice, il tribunale ha ritenuto assorbite le richieste di risarcimento proposte nei confronti di entrambi i notai, nonché della terza acquirente, terza di buona fede, mentre ha Controparte_9
ritenuto infondata la domanda di condanna della al Controparte_6
8 versamento del prezzo pattuito per la vendita, dal momento che, all'art. 4
dell'atto di compravendita, parte alienante aveva rilasciato “ampia, finale
ed estintiva quietanza a saldo”, qualificata in termini di confessione stragiudiziale, la cui validità non poteva essere posta in discussione senza fornire prova che fosse stata determinata da errore di fatto o violenza.
§ 3.5. Giunto a questo punto, il primo giudice ha ritenuto fondata la stessa domanda di pagamento proposta, in via subordinata, dall'attrice nei confronti del suo procuratore, , rilevando sul punto, da Parte_2
un canto, l'assoluta infondatezza delle eccezioni sollevate da quest'ultimo sulla pretesa e dedotta sussistenza di un accordo simulatorio e/o di un'interposizione fittizia in capo a , in mancanza di Parte_1
documenti o altri atti scritti idonei a fornire prova dell'esistenza di un tale accordo;
e dall'altro l'assenza di contestazioni da parte del convenuto circa il mancato versamento in favore dell'attrice del prezzo corrispostogli in sede di vendita dalla . Controparte_6
Su tali basi ha, pertanto, condannato , e per esso le sue Parte_2
eredi, al pagamento della somma di € 307.808,31, oltre interessi dalla domanda, rigettando per converso la domanda volta alla restituzione dei frutti civili dolosamente percepiti da , per assoluta mancanza di Pt_2
prova.
§ 3.6. Respinte, poi, le domande riconvenzionali di condanna ex art. 96
c.p.c. per lite temeraria proposte dai convenuti notai e , per CP_4 CP_5
mancanza di prova sia del danno determinato dal comportamento processuale dell'attrice, sia della ricorrenza del dolo e della colpa grave in tale comportamento, ha ritenuto sussistente un'ipotesi di reciproca
9 soccombenza tra tali parti idonea a giustificare la compensazione delle spese.
Ha, invece, condannato le eredi al pagamento delle spese di lite in Pt_2
favore dell'attrice, compensandole per metà in ragione della complessità
delle questioni trattate, ed ha condannato la al pagamento delle Pt_1
spese in favore e della Controparte_6 Controparte_9
§ 4. Avverso la sentenza di primo grado hanno proposto distinti appelli,
poi riuniti, ed , cui hanno resistito il Parte_1 CP_1
notaio con appello incidentale e tutti gli altri appellati, ad CP_4
esclusione di e della di cui va, CP_10 Controparte_9
pertanto, dichiarata la contumacia.
§ 4.1. Nel giudizio di appello instaurato da , e poi riunito CP_1
al precedente, si è costituita anche , sostenendo la propria CP_8
carenza di legittimazione rispetto alle pretese della ed Pt_1
invocando la propria estromissione dal giudizio, allegando che, dopo l'accettazione con beneficio di inventario dell'eredità del defunto marito,
, e successivamente alla conclusione delle operazioni di Parte_2
inventario, era stato rinvenuto il testamento olografo del de cuius,
pubblicato con verbale del notaio del 28.6.2013, con Persona_2
cui uniche eredi venivano istituite le figlie e CP_1 CP_11
(quest'ultima rinunciante all'eredità), mentre ella era designata solo come legataria;
nel citato verbale, essa aveva espressamente prestato CP_8
acquiescenza al testamento, rinunciando ad azioni di riduzione.
§ 4.2. La Corte, all'esito dell'udienza del 18 giugno 2025, ha riservato la causa in decisione, assegnando termine di 60 gg. per il deposito delle
10 comparse conclusionali e di ulteriori 20 per il deposito delle memorie di replica.
§ 5. È opportuno esaminare, preliminarmente, la posizione di
[...]
. L'appellata (che pure, si noti, non ha proposto espressa CP_8
impugnazione avverso la decisione di primo grado) nega, sulla base delle nuove allegazioni svolte in questo giudizio, di essere erede del defunto marito, sostenendo di essere, in virtù di un testamento olografo, mera legataria nella qualità di trustee del Trust Domani, istituito in data
4.5.2012. Da ciò la sua carenza di legittimazione rispetto alla domanda risarcitoria proposta dalla ed accolta, sia pur nei limiti Pt_1
dell'eredità beneficiata.
§ 5.1. Ora, è ben vero che il difetto di titolarità, attiva e passiva, può essere eccepito in qualunque momento del processo, e finanche nel giudizio di cassazione, trattandosi di una mera difesa non soggetta alle decadenze processuali;
ma è altrettanto vero che i fatti e/o i documenti su cui si fonda la difesa/eccezione devono aver fatto ingresso nel thema decidendum
e nel thema probandum nel giudizio di primo grado;
in altre parole, se una mera difesa non è soggetta a decadenza, incontra pur sempre il limite rappresentato dal necessario riferimento a fatti risultanti dagli atti, dai documenti o dalle altre prove ritualmente acquisiti al processo (così Cass.
16814/2024, che, in motivazione, richiama anche Cass. sez. un.
10531/2013).
Nel caso di specie, la , per contraddire la sua qualificazione di CP_8
erede del defunto coniuge, , affermata in primo grado, Parte_2
invoca una serie di circostanze e di documenti anteriori all'instaurazione
11 del presente giudizio di appello, quali la scoperta del testamento olografo in esito alle operazioni di inventario e la sua pubblicazione con verbale notarile in data 28.6.2013. Ebbene, tali circostanze – se ed in quanto sopravvenute al maturare delle preclusioni istruttorie di primo grado –
potevano comunque essere allegate in quel giudizio (conclusosi solo nel
2020), previa anche, occorrendo, remissione in termini per produrre i documenti successivamente rinvenuti. Ciò che non è possibile, per violazione del chiaro disposto dell'art. 345 c.p.c., è la introduzione di tali circostanze e documenti nel presente grado di appello;
senza considerare,
tra l'altro, che allo scopo di sovvertire la espressa qualificazione di erede data ad essa dal giudice di primo grado sarebbe stato CP_8
necessario proporre esplicita impugnazione al riguardo.
§ 6. Pare opportuno, sempre in via preliminare, esaminare, l'appello proposto da , dal momento che coinvolge la validità ed CP_1
efficacia del primo dei tre atti posti all'attenzione del tribunale, prima, e della corte, ora, quello per notar del 22/3/1994, con cui la CP_4 Pt_1
acquistò il terreno su cui sono stati edificati gli immobili successivamente alienati alla . Controparte_6
§ 6.1. Con tre motivi tra loro connessi, che possono essere esaminati congiuntamente, la si duole del fatto che il primo giudice non abbia Pt_2
accolto l'eccezione sollevata in primo grado, volta a contestare la legittimazione attiva (rectius: la titolarità) della , il cui acquisto Pt_1
del terreno sarebbe stato soltanto simulato, come evincibile da una serie di circostanze presuntivamente apprezzabili e, comunque, come sarebbe ulteriormente risultato qualora il giudicante avesse dato ingresso alle
12 prove, per interrogatorio e per testi, ritualmente articolata. In punto di diritto, lamenta la violazione degli artt. 2697, 1414 e 2724, n. 1, c.c.
§ 6.2. Si tratta di doglianze infondate.
È vero che , e, ora, la sua avente causa, in quanto terzo Parte_2
rispetto al contratto di vendita intercorso tra e CP_10 [...]
, non incontrava limiti alla prova della simulazione, che dunque Pt_1
avrebbe potuto fornire sia per presunzioni sia per testimoni.
Ma, ad avviso di questa Corte, da un canto non risultano dedotte presunzioni gravi, precise e concordanti, e, dall'altro, la prova testimoniale non ammessa in primo grado non può più essere riproposta in questa sede.
§ 6.2.1. Quanto alle presunzioni, il ragionamento sviluppato dalla è, Pt_2
in buona sostanza, fondato sulla circostanza della partecipazione anche di alla scrittura privata con cui la , rappresentata CP_10 Pt_1
proprio dal procuratore, , alienò gli immobili alla Parte_2
: secondo l'appellante, quella presenza, con la Controparte_6
qualificazione di proprietario dell'appezzamento di terreno e degli immobili sullo stesso costruiti, a fronte della qualificazione della Pt_1
quale mera promissaria e detentrice, costituivano elementi univoci per ritenere simulato il precedente atto di vendita tra il e la . CP_10 Pt_1
§ 6.2.2. In realtà, tale ragionamento parte da un presupposto almeno in parte non veritiero: ed infatti, è vero che nella premessa della scrittura privata di vendita del 24/11/1997, la viene definita promissaria e Pt_1
detentrice del terreno su cui vennero edificati gli immobili, ma ciò con riferimento alle date in cui tale edificazione sarebbe avvenuta, vale a dire
13 dopo il 31 dicembre 1992 e prima del 31 dicembre 1993; ma nello stesso atto si dà, subito dopo, conto del fatto che la stessa si era resa Pt_1
acquirente di quel terreno con atto per notar del 22 marzo 1994. CP_4
Dunque, per quanto anomalo possa risultare l'intervento anche del nella scrittura privata di vendita in favore della CP_10 CP_6
del 1997, è evidente che la è intervenuta in quell'atto,
[...] Pt_1
per il tramite del suo procuratore, in qualità di proprietaria, e non certo di promissaria o mera detentrice;
e l'intervento del era motivato CP_10
solo “per tutto quanto possa competergli”, qualunque cosa le parti abbiano inteso con tale non chiarissima espressione. Dunque, non sussistono elementi presuntivi, aventi la valenza di gravità, precisione e concordanza di cui all'art. 2728 c.c., da cui poter trarre la prova del carattere simulato della originaria vendita dal alla . CP_10 Pt_1
§ 6.2.3. Quanto invece alle prove orali, per interrogatorio e testi, non ammesse dal primo giudice, è sufficiente osservare che le stesse non vennero reiterate dalla in occasione della precisazione delle Pt_2
conclusioni in primo grado (cfr. verbale del 14.6.2019). A tale riguardo, è
opportuno ricordare il costante insegnamento giurisprudenziale, secondo cui nel caso in cui il giudice di primo grado non accolga alcune richieste
istruttorie, la parte che le ha formulate ha l'onere di reiterarle al momento
della precisazione delle conclusioni, in modo specifico, senza limitarsi al richiamo
generico dei precedenti atti difensivi, poiché, diversamente, devono ritenersi
abbandonate e non più riproponibili in sede di impugnazione (così Cass., sez. 2,
Ordinanza n. 12791 13/05/2025).
14 Dunque, l'appello proposto da , in quanto finalizzato ad CP_1
ottenere l'accertamento del carattere simulato della vendita in favore della va respinto;
e da ciò discende anche l'infondatezza della Pt_1
conseguenza espressamente invocata dall'appellante, dell'esclusione dell'obbligo di rendiconto e di versamento alla preponente del prezzo di vendita degli immobili alla . Controparte_6
§ 7. Anche l'appello proposto da è, ad avviso del Parte_1
Collegio, infondato.
§ 7.1. Con i primi due motivi di gravame, la contesta la decisione Pt_1
del primo giudice nella parte in cui ha ritenuto la validità della procura per notaio e della scrittura privata di vendita, autenticata nelle CP_4
firme dal notaio . Quanto al primo atto, l'appellante critica la CP_5
decisione del tribunale nella parte in cui non ha accolto le censure mosse,
per violazione degli artt. 1418, 1325 e 1345 c.c., alla procura speciale notarile del 10/12/1996: a suo dire, quell'atto doveva essere dichiarato nullo, stante la natura dichiaratamente abusiva degli immobili oggetto della stessa. Precisa al riguardo che il permesso a costruire in sanatoria rilasciato con prot. n° 29026 del 12/12/2006 relativamente a detti immobili era poi stato annullato con provvedimento del 5/7/2013 dal Comune di
Melito di Napoli, risultando così definitivamente accertato che i suddetti immobili non potevano e non avrebbero potuto essere oggetto di trasferimento in virtù di nullità assoluta.
Quanto all'atto autenticato nelle firme dal notaio , ugualmente la CP_5
ne lamenta la nullità per violazione di norme imperative, ex art. Pt_1
15 sia in ragione della attestata presenza alla stipula di CP_10
privo di qualsivoglia legittimazione. Ulteriore elemento di invalidità di tale atto era, poi, a suo parere, costituito dalla ricezione ed accettazione da parte del notaio della falsa dichiarazione con cui e CP_10
avevano affermato che gli immobili erano stati costruiti Parte_2
tra il 1991-92 da essa , qualificandola, con riferimento a Parte_1
detto periodo, come detentrice e promissaria del fondo, benché tale dichiarazione, unicamente finalizzata all'ottenimento della sanatoria ai sensi della l. 724/94, si ponesse in evidente contrasto con il contenuto dell'atto di compravendita redatto dal notaio nel 1994, in seno al CP_4
quale aveva dichiarato, all'opposto, che sul fondo non CP_10
esistevano costruzioni.
A sostegno, poi, di tali deduzioni, l'appellante propone querela di falso avverso l'atto del notaio in ordine alla dichiarazione resa da CP_5
relativa alla asserita realizzazione da parte di essa CP_10
appellante degli immobili oggetto di compravendita in periodo antecedente al marzo del 1994, in qualità di promissaria e detentrice del fondo. Afferma di non aver mai rivestito tale qualifica, mancandone il presupposto giuridico, vale a dire la stipula di un preliminare di vendita,
ed a fortiori, avendo conseguito il possesso materiale del fondo,
contestualmente a quello legale, solo a seguito della stipula dell'atto di compravendita del 22/03/1994. Propone, altresì, querela di falso avverso le sottoscrizioni apposte in calce alle istanze di condono, esclusa quella del 24/01/1995, allegate all'atto del Notaio . CP_5
16 § 7.2. Ebbene, quanto alla validità della procura rilasciata dalla Pt_1
in favore di , l'appello risulta del tutto inammissibile, dal Parte_2
momento che non si misura con la motivazione – peraltro, del tutto convincente – del primo giudice, che ha rilevato come i requisiti di validità degli atti traslativi sotto il profilo urbanistico ed edilizio non riguardano anche una mera procura che, in quanto atto unilaterale di conferimento di poteri di rappresentanza, non ha un contenuto traslativo e non implica il trasferimento, la costituzione o lo scioglimento della comunione di diritti reali relativi ad edifici o loro parti.
§ 7.3. Neppure sussiste l'ipotizzata nullità della vendita degli immobili intercorsa tra il , quale procuratore della , e la Pt_2 Pt_1 CP_6
. Va, preliminarmente, posto nella giusta evidenza la circostanza
[...]
che tale vendita non avvenne per atto pubblico, ma per scrittura privata autenticata nelle firme, per quanto più oltre si osserverà a proposito della querela di falso. In quell'atto, la parte alienante dichiarava l'avvenuta realizzazione, senza le necessarie autorizzazioni e concessioni, di un immobile, per il quale erano state, tuttavia, presentate sette domande di sanatoria, allegate alla dichiarazione e corredate dalle relative oblazioni e dal versamento degli oneri di concessione, secondo quanto previsto dall'art. 39 l. 724/1994. Dunque, l'atto era formalmente valido, come confermato dall'avvenuto rilascio del permesso a costruire in sanatoria n.
29026 del 12/12/2006, rispetto al quale appare irrilevante – in quanto non inficiante la regolarità formale dell'atto – il successivo atto di annullamento del 5/07/2013.
17 § 7.4. È, poi, del tutto inammissibile la querela di falso proposta dalla
, e volta ad ottenere la declaratoria di falsità dell'atto per notar Pt_1
nella parte in cui contiene la dichiarazione relativa all'epoca di CP_5
realizzazione degli immobili (in epoca antecedente al marzo 1994) e relativamente alla sottoscrizione, da parte della , di sei delle sette Pt_1
istanze di condono.
Occorre considerare, infatti, che la proposizione di una querela di falso mira “ad accertare la falsità materiale di un atto pubblico o di
una scrittura privata autenticata o riconosciuta, ovvero la divergenza, in un atto
pubblico, fra la dichiarazione e gli altri fatti che il pubblico ufficiale attesta essere
avvenuti in sua presenza o essere stati da lui compiuti e quanto effettivamente
avvenuto, al fine di paralizzarne l'efficacia probatoria” (cfr. in tal senso, ad esempio, Cass. Sez. 1, Sentenza n. 13190 del 05/06/2006). Nel caso di specie, però, la non contesta che quelle dichiarazioni siano state Pt_1
effettivamente rese innanzi al notaio, ma ne contesta la veridicità, che non può, tuttavia, essere riferita al pubblico ufficiale, il che rende inammissibile lo strumento adottato.
Sotto altro aspetto, poi, l'inammissibilità discende anche dal fatto che alla palesata intenzione di proporre la querela non si è accompagnata l'indicazione degli elementi e delle prove della supposta falsità, requisito richiesto, a pena di nullità, dal secondo comma dell'art. 221 c.p.c.
§ 8. È invece fondato e merita accoglimento l'appello incidentale spiegato dal notaio che ha impugnato la sentenza nella parte in cui il CP_4
giudicante ha disposto la compensazione delle spese nei rapporti tra lui e
. A tale riguardo, lamenta l'erroneità della ritenuta Parte_1
18 soccombenza reciproca, che il giudicante ha ritenuto di individuare, per la parte riferibile ad esso appellante incidentale, nel rigetto della domanda di risarcimento ex art. 96 c.p.c., malgrado il carattere solo accessorio, e non riconvenzionale, di tale domanda.
§ 8.1. In effetti, è ormai consolidato nella giurisprudenza di legittimità
l'orientamento secondo cui la domanda di risarcimento dei danni proposta ai sensi dell'art. 96 c.p.c. ha natura meramente accessoria,
ponendosi al di fuori del “thema decidendum”, che risulta essere invece delineato in virtù dell'oggetto della domanda principale.
Da tale premessa, scaturisce la logica conseguenza per cui “il rigetto …
della domanda, meramente accessoria, di cui all'art. 96 c.p.c., a fronte
dell'integrale accoglimento di quella di merito proposta dalla stessa parte … non
configura un'ipotesi di parziale e reciproca soccombenza … sicché non può
giustificare la compensazione delle spese di lite ai sensi dell'art. 92 c.p.c.” (cfr.
Cass. Sez. 2 - , Ordinanza n. 18036 del 06/06/2022).
§ 8.2. La sentenza va, pertanto, riformata in punto di liquidazione delle spese, stante la esclusiva soccombenza della;
e per l'effetto, in Pt_1
accoglimento dell'appello incidentale proposto dal notaio CP_4
deve disporsi la condanna di al pagamento delle spese di Parte_1
lite sostenute da quest'ultimo per il primo grado di giudizio, liquidate in dispositivo tenuto conto del valore della causa e delle attività difensive svolte, facendo applicazione del d.m. 55/2014 in relazione ai parametri medi per tutte le fasi di giudizio, salvo quelli minimi per la fase istruttoria.
19 § 9. Le spese del presente grado seguono la soccombenza di
[...]
nei confronti di e , Pt_1 CP_4 CP_5 Controparte_6
e la soccombenza di e nei confronti di CP_1 CP_8
. La liquidazione viene fatta in dispositivo, tenuto conto Parte_1
del valore della causa e delle attività difensive svolte, facendo applicazione del d.m. 55/2014 in relazione ai parametri medi per tutte le fasi di giudizio, salvo quelli minimi per la fase istruttoria.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Napoli, terza sezione civile, definitivamente pronunciando sugli appelli riuniti proposti avverso la sentenza del tribunale di Napoli n. 1745/2020, pubblicata il 18/02/2020, così provvede:
-a) rigetta l'appello proposto da;
Parte_1
-b) rigetta l'appello proposto da;
CP_1
-c) in accoglimento dell'appello incidentale proposto da CP_4
condanna al pagamento in favore di delle Parte_1 CP_4
spese relative al primo grado di giudizio, liquidate in € 17.252,00 per compensi ed € 2.587,80 per rimborso spese generali, oltre IVA e CPA
come per legge;
-d) condanna al pagamento delle spese del presente Parte_1
grado di giudizio in favore di e della CP_4 CP_5 [...]
liquidate, per ciascuna parte, in € 17.179,00 per compensi Controparte_7
ed € 2.576,85 per rimborso spese generali, oltre IVA e CPA come per legge;
-e) condanna e , in solido tra loro, al CP_1 CP_8
pagamento delle spese di lite del presente grado di giudizio in favore di
20 , liquidate in complessivi € 17.179,00 per compensi ed € Parte_1
2.576,85 per rimborso spese generali, oltre IVA e CPA come per legge, con attribuzione agli avv.ti Rita Di Marino e Giacomo Migliaccio, che se ne sono dichiarati anticipatari.
Così deciso nella camera di consiglio della terza sezione civile, il
5.11.2025.
Il Presidente Est.
IU LD
21 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
1418 c.c., e ciò sia per la natura dichiaratamente abusiva degli immobili,
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
TERZA SEZIONE CIVILE
composta dai sigg.ri magistrati:
dott. IU LD Presidente rel.
dott. Michele Caccese Consigliere
dott. Maria Casaregola Consigliere
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nelle cause civili riunite, iscritte ai nn. 1474 e 1683/2020 del ruolo generale degli affari contenziosi, aventi ad oggetto: appello avverso la sentenza del
Tribunale di Napoli, n. 1745/2020, pubblicata il 18/02/2020 e vertente
TRA
( , rappresentata e difesa dagli Parte_1 C.F._1
Avv.ti Giacomo Migliaccio ( ), e Rita Di Marino C.F._2
( ) per procura allegata all'atto di appello, C.F._3
elettivamente domiciliata presso il loro studio sito in Mugnano di Napoli,
al Viale Menna, n. 10
APPELLANTE
E ( ), rappresentata e difesa dagli CP_1 C.F._4
Avv.ti ( e , CP_2 C.F._5 Controparte_3
( ), in virtù di procura a margine della comparsa di C.F._6
costituzione in appello, presso il cui studio elettivamente domicilia in
Napoli, alla Via Arte della Lana, n.17
APPELLANTE/APPELLATA
nonché
( , rappresentato e difeso dall'avv. CP_4 C.F._7
AN UR ( , in forza di procura in calce alla C.F._8
comparsa di costituzione in appello, elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Napoli, alla Via Vittoria Colonna, n.14
APPELLATO/APPELLANTE INCIDENTALE
nonché
( , rappresentato e difeso dall'Avv. CP_5 C.F._9
RA ON ( ), in virtù di mandato allegato C.F._10
alla comparsa di costituzione in appello, presso il cui studio elettivamente domicilia in Napoli, al Centro Direzionale Is. E/2
APPELLATO
nonché
già Controparte_6 Controparte_7
(P.I. , in persona del l.r.
[...] P.IVA_1 CP_7
con sede in Napoli, rappresentata e difesa dall' Avv.to Valerio
[...]
De MA ( ), in virtù di procura allegata alla C.F._11
comparsa di costituzione in appello, presso il cui studio elettivamente domicilia in Napoli, alla Piazza Principe Umberto, n.14
2 APPELLATA
nonché
( , rappresentata e difesa CP_8 C.F._12
dall'Avv.to Massimiliano Panico, ( ), in virtù di C.F._13
procura a margine della comparsa di costituzione in appello, presso il cui studio elettivamente domicilia in Casalnuovo di Napoli, alla via Napoli,
Palazzo Tecnocity, n.141
APPELLATA
nonché
Controparte_9
APPELLATA CONTUMACE
nonché
( ); CP_10 C.F._14
APPELLATO CONTUMACE
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da rispettivi atti
Ragioni in fatto e in diritto della decisione
§ 1. , premesso di aver acquistato in data 22.3.1994, con Parte_1
contratto per notaio da un appezzamento CP_4 CP_10
di terreno, sito nel comune di Melito di Napoli, località “Signorelle”; che,
nel corpo dell'atto, il venditore aveva dichiarato che il terreno era privo di costruzioni;
che, per atto del medesimo notaio del 10/12/1996, CP_4
aveva conferito procura speciale a , affinché provvedesse Parte_2
alla vendita degli immobili costruiti, sul predetto suolo agricolo, in assenza di concessione edilizia;
che, in data 24/11/1997 Parte_2
aveva stipulato con la atto di vendita dei Controparte_7
3 predetti immobili (fabbricato composto da sette appartamenti)
autenticato nelle firme dal notaio;
che alla suddetta stipula CP_5
aveva partecipato anche qualificandosi come CP_10
proprietario dell'appezzamento di terreno, mentre essa attrice,
[...]
, rappresentata dal procuratore, era stata qualificata come Pt_1
promissaria e detentrice del terreno nonché titolare del fabbricato abusivo;
che, nell'atto, le parti stipulanti avevano esonerato il notaio dall'esecuzione delle visure di verifica;
che, tuttavia, essa attrice non aveva mai ricevuto il corrispettivo della vendita, pari ad € 307.808,31; che solo in data 17/11/1998 aveva ricevuto da un legale della CP_6
comunicazione dell'intervenuta vendita, a cui aveva risposto
[...]
contestando la nullità dell'atto autenticato dal Notaio ed CP_5
intimando alla di astenersi da ogni turbativa della Controparte_6
proprietà; che nel 2007 aveva comunicato la volontà di tutelare i propri interessi in via giudiziaria, e di seguito aveva costituito in mora tutte le controparti per il risarcimento dei danni ad essa arrecato;
tutto ciò
premesso, citò , CP_10 Parte_2 Controparte_7
il notaio ed il notaio , innanzi al Tribunale
[...] CP_4 CP_5
di Napoli Sez. distaccata di Marano (la causa venne, poi, trasferita presso la sede centrale del Tribunale di Napoli, a seguito della soppressione della sezione distaccata di Marano), per sentir accertare il proprio diritto di proprietà sull'appezzamento di terreno in oggetto;
accertare, ancora, la nullità della procura a vendere redatta dal notaio e di tutti gli atti CP_4
conseguenti; ovvero, in subordine, per sentir accertare il mancato versamento del prezzo della vendita e conseguentemente condannare la
4 al pagamento dello stesso;
in via gradata, per Controparte_7
sentir accertare le violazioni degli obblighi procuratori in capo a e, per l'effetto, sentirlo condannare alla restituzione delle Parte_2
somme indebitamente trattenute, nonché dei frutti civili dolosamente percepiti dallo stesso;
accertare la responsabilità professionale del notaio in relazione alla procura speciale, e quella del notaio in CP_4 CP_5
relazione all'atto di compravendita, e dichiarare la nullità di quest'ultimo;
per l'effetto, condannare i notai e , in solido fra loro, a CP_4 CP_5
risarcire i danni patiti nella misura di € 307.808,31, oltre vittoria delle spese di lite nei confronti di tutte le parti convenute.
§ 2. Tutti i convenuti, ad eccezione di si costituirono in CP_10
giudizio, contestando le avverse pretese.
§ 2.1. , nell'impugnare tutto quanto dedotto in fatto e in Parte_2
diritto dall'attrice, ne eccepì il difetto di legittimazione attiva, asserendo che quest'ultima avesse agito come apparente intestataria, in nome e per conto di terzi e su disposizione di questi;
affermò di non aver ricevuto il corrispettivo della vendita, poiché egli stesso figurava solo in via formale e fittizia quale procuratore, avendo agito in modo analogo all'attrice,
seguendo le indicazioni dei reali proprietari;
chiese il rigetto di tutte le domande proposte nei suoi confronti.
§ 2.2. Il notaio contestando l'avversa domanda, sostenne di CP_4
aver diligentemente individuato gli immobili oggetto della procura speciale, anche mediante specifico rinvio all'atto di compravendita del
22/3/1994, relativo all'acquisto del suolo;
eccepì l'intervenuta prescrizione di ogni preteso diritto nei suoi confronti, essendo decorsi oltre 10 anni
5 dall'autentica della scrittura con cui l'attrice aveva conferito la procura speciale;
chiese il rigetto di tutte le domande proposte ed, in riconvenzionale, la condanna dell'attrice al pagamento delle spese ed al risarcimento dei danni da lite temeraria ex art. 96 c.p.c.
§ 2.3. Il notaio , a propria volta, sostenne la validità della CP_5
procura speciale a vendere, ritenendola parte integrante del successivo atto di compravendita, a cui era stata allegata, nonché la validità della scrittura privata autenticata di vendita, in ordine alla quale era stata correttamente verificata la titolarità dell'immobile compravenduto;
chiese, pertanto, il rigetto di tutte le domande attoree e propose domanda riconvenzionale di condanna dell'attrice ex art. 96 c.p.c. al risarcimento dei danni pari ad € 150.000,00, con vittoria di spese.
§ 2.4. La , impugnata a CP_7 Controparte_7 Controparte_7
propria volta l'avversa domanda, sostenne la validità dell'atto di compravendita, nel cui corpo era stata anche rilasciata quietanza di pagamento del prezzo;
chiese il rigetto di tutte le domande attoree, e nella denegata ipotesi di accoglimento delle stesse, svolse domanda riconvenzionale volta alla ripetizione della somma di € 307.818,31 nei confronti, solidarmente, di e , oltre Parte_1 Parte_2
vittoria di spese.
§ 2.5. Nel corso del giudizio, l'attrice chiese ed ottenne l'integrazione del contraddittorio nei confronti della alla quale Controparte_9
erano stati trasferiti gli immobili oggetto della controversia con atto per notaio . Anche la si costituì, Persona_1 Controparte_9
dunque, in giudizio, sostenendo di essere terza acquirente di buona fede
6 ed eccependo, in via preliminare, la piena efficacia e validità dell'atto di compravendita stipulato con la , l'anteriorità della Controparte_6
trascrizione di quest'ultimo rispetto alla domanda giudiziale proposta,
nonché la congruità del prezzo pagato. Chiese, pertanto, il rigetto delle domande attoree ovvero, in via subordinata in caso di accoglimento delle stesse, la condanna della al rimborso del prezzo, oltre Controparte_6
interessi e rivalutazione.
§ 2.6. Il giudizio fu interrotto a seguito della dichiarazione dell'intervenuta morte del convenuto , e successivamente Parte_2
riassunto dall'attrice con ricorso ex art. 303 c.p.c. nei confronti di e , in qualità di eredi del defunto CP_1 CP_8
, che si costituirono facendo proprie le difese ed eccezioni Parte_2
del loro dante causa.
§ 3. Il tribunale di Napoli, con la sentenza n. 1745/2020, ha accolto parzialmente la domanda, condannando ed CP_8 CP_1
, in qualità di eredi di e nei limiti rinvenienti
[...] Parte_2
dall'accettazione beneficiata dell'eredità, al pagamento in favore dell'attrice della somma di € 307.808,31 oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo ed al pagamento delle spese di giudizio;
ha rigettato tutte le altre domande;
ha compensato le spese tra l'attrice ed i due notai,
ed ha condannato la al pagamento delle spese in favore della Pt_1
e della Controparte_6 Controparte_9
§ 3.1. Il giudice di prime cure ha, innanzitutto, accertato la validità e l'efficacia dell'atto per notaio del 22/03/1994, con cui l'attrice CP_4
aveva acquistato l'appezzamento di terreno, e conseguentemente ha
7 accertato, in capo ad essa attrice, la titolarità del diritto di proprietà e, in relazione a tale diritto, la legittimazione ad agire.
§ 3.2. Ha accertato, ancora, la validità dell'atto del 10/12/1996, redatto dinanzi al medesimo notaio con cui l'attrice aveva conferito CP_4
procura speciale a per la vendita degli immobili Parte_2
realizzati in assenza di concessione edilizia sul terreno in precedenza acquistato, ritenendo che questi fossero sufficientemente individuati mediante l'indicazione dei confini, la descrizione della consistenza e l'esplicito riferimento all'atto di compravendita del 22/03/1994.
§ 3.3. Ha, quindi, verificato la validità e l'efficacia dell'atto per notaio
, in ordine al quale ha ritenuto totalmente adempiuti gli oneri CP_5
posti a carico del rogante, relativi ai controlli della provenienza e titolarità
degli immobili. Ha valutato che il notaio aveva correttamente allegato sia i bollettini, relativi al versamento dell'oblazione per le domande di sanatoria, che la procura speciale, così verificando la sussistenza dei poteri rappresentativi, la capacità delle parti e la libertà dei beni da iscrizioni e vincoli. Ha rilevato, poi, che all'art.6 della predetta scrittura le parti, ognuna per quanto di propria competenza ed il in qualità di Pt_2
procuratore della , avevano espressamente esonerato il notaio Pt_1
dall'effettuare le visure urbanistiche ed edilizie.
§ 3.4. Respinte, dunque, le domande di nullità degli atti traslativi formulate dell'attrice, il tribunale ha ritenuto assorbite le richieste di risarcimento proposte nei confronti di entrambi i notai, nonché della terza acquirente, terza di buona fede, mentre ha Controparte_9
ritenuto infondata la domanda di condanna della al Controparte_6
8 versamento del prezzo pattuito per la vendita, dal momento che, all'art. 4
dell'atto di compravendita, parte alienante aveva rilasciato “ampia, finale
ed estintiva quietanza a saldo”, qualificata in termini di confessione stragiudiziale, la cui validità non poteva essere posta in discussione senza fornire prova che fosse stata determinata da errore di fatto o violenza.
§ 3.5. Giunto a questo punto, il primo giudice ha ritenuto fondata la stessa domanda di pagamento proposta, in via subordinata, dall'attrice nei confronti del suo procuratore, , rilevando sul punto, da Parte_2
un canto, l'assoluta infondatezza delle eccezioni sollevate da quest'ultimo sulla pretesa e dedotta sussistenza di un accordo simulatorio e/o di un'interposizione fittizia in capo a , in mancanza di Parte_1
documenti o altri atti scritti idonei a fornire prova dell'esistenza di un tale accordo;
e dall'altro l'assenza di contestazioni da parte del convenuto circa il mancato versamento in favore dell'attrice del prezzo corrispostogli in sede di vendita dalla . Controparte_6
Su tali basi ha, pertanto, condannato , e per esso le sue Parte_2
eredi, al pagamento della somma di € 307.808,31, oltre interessi dalla domanda, rigettando per converso la domanda volta alla restituzione dei frutti civili dolosamente percepiti da , per assoluta mancanza di Pt_2
prova.
§ 3.6. Respinte, poi, le domande riconvenzionali di condanna ex art. 96
c.p.c. per lite temeraria proposte dai convenuti notai e , per CP_4 CP_5
mancanza di prova sia del danno determinato dal comportamento processuale dell'attrice, sia della ricorrenza del dolo e della colpa grave in tale comportamento, ha ritenuto sussistente un'ipotesi di reciproca
9 soccombenza tra tali parti idonea a giustificare la compensazione delle spese.
Ha, invece, condannato le eredi al pagamento delle spese di lite in Pt_2
favore dell'attrice, compensandole per metà in ragione della complessità
delle questioni trattate, ed ha condannato la al pagamento delle Pt_1
spese in favore e della Controparte_6 Controparte_9
§ 4. Avverso la sentenza di primo grado hanno proposto distinti appelli,
poi riuniti, ed , cui hanno resistito il Parte_1 CP_1
notaio con appello incidentale e tutti gli altri appellati, ad CP_4
esclusione di e della di cui va, CP_10 Controparte_9
pertanto, dichiarata la contumacia.
§ 4.1. Nel giudizio di appello instaurato da , e poi riunito CP_1
al precedente, si è costituita anche , sostenendo la propria CP_8
carenza di legittimazione rispetto alle pretese della ed Pt_1
invocando la propria estromissione dal giudizio, allegando che, dopo l'accettazione con beneficio di inventario dell'eredità del defunto marito,
, e successivamente alla conclusione delle operazioni di Parte_2
inventario, era stato rinvenuto il testamento olografo del de cuius,
pubblicato con verbale del notaio del 28.6.2013, con Persona_2
cui uniche eredi venivano istituite le figlie e CP_1 CP_11
(quest'ultima rinunciante all'eredità), mentre ella era designata solo come legataria;
nel citato verbale, essa aveva espressamente prestato CP_8
acquiescenza al testamento, rinunciando ad azioni di riduzione.
§ 4.2. La Corte, all'esito dell'udienza del 18 giugno 2025, ha riservato la causa in decisione, assegnando termine di 60 gg. per il deposito delle
10 comparse conclusionali e di ulteriori 20 per il deposito delle memorie di replica.
§ 5. È opportuno esaminare, preliminarmente, la posizione di
[...]
. L'appellata (che pure, si noti, non ha proposto espressa CP_8
impugnazione avverso la decisione di primo grado) nega, sulla base delle nuove allegazioni svolte in questo giudizio, di essere erede del defunto marito, sostenendo di essere, in virtù di un testamento olografo, mera legataria nella qualità di trustee del Trust Domani, istituito in data
4.5.2012. Da ciò la sua carenza di legittimazione rispetto alla domanda risarcitoria proposta dalla ed accolta, sia pur nei limiti Pt_1
dell'eredità beneficiata.
§ 5.1. Ora, è ben vero che il difetto di titolarità, attiva e passiva, può essere eccepito in qualunque momento del processo, e finanche nel giudizio di cassazione, trattandosi di una mera difesa non soggetta alle decadenze processuali;
ma è altrettanto vero che i fatti e/o i documenti su cui si fonda la difesa/eccezione devono aver fatto ingresso nel thema decidendum
e nel thema probandum nel giudizio di primo grado;
in altre parole, se una mera difesa non è soggetta a decadenza, incontra pur sempre il limite rappresentato dal necessario riferimento a fatti risultanti dagli atti, dai documenti o dalle altre prove ritualmente acquisiti al processo (così Cass.
16814/2024, che, in motivazione, richiama anche Cass. sez. un.
10531/2013).
Nel caso di specie, la , per contraddire la sua qualificazione di CP_8
erede del defunto coniuge, , affermata in primo grado, Parte_2
invoca una serie di circostanze e di documenti anteriori all'instaurazione
11 del presente giudizio di appello, quali la scoperta del testamento olografo in esito alle operazioni di inventario e la sua pubblicazione con verbale notarile in data 28.6.2013. Ebbene, tali circostanze – se ed in quanto sopravvenute al maturare delle preclusioni istruttorie di primo grado –
potevano comunque essere allegate in quel giudizio (conclusosi solo nel
2020), previa anche, occorrendo, remissione in termini per produrre i documenti successivamente rinvenuti. Ciò che non è possibile, per violazione del chiaro disposto dell'art. 345 c.p.c., è la introduzione di tali circostanze e documenti nel presente grado di appello;
senza considerare,
tra l'altro, che allo scopo di sovvertire la espressa qualificazione di erede data ad essa dal giudice di primo grado sarebbe stato CP_8
necessario proporre esplicita impugnazione al riguardo.
§ 6. Pare opportuno, sempre in via preliminare, esaminare, l'appello proposto da , dal momento che coinvolge la validità ed CP_1
efficacia del primo dei tre atti posti all'attenzione del tribunale, prima, e della corte, ora, quello per notar del 22/3/1994, con cui la CP_4 Pt_1
acquistò il terreno su cui sono stati edificati gli immobili successivamente alienati alla . Controparte_6
§ 6.1. Con tre motivi tra loro connessi, che possono essere esaminati congiuntamente, la si duole del fatto che il primo giudice non abbia Pt_2
accolto l'eccezione sollevata in primo grado, volta a contestare la legittimazione attiva (rectius: la titolarità) della , il cui acquisto Pt_1
del terreno sarebbe stato soltanto simulato, come evincibile da una serie di circostanze presuntivamente apprezzabili e, comunque, come sarebbe ulteriormente risultato qualora il giudicante avesse dato ingresso alle
12 prove, per interrogatorio e per testi, ritualmente articolata. In punto di diritto, lamenta la violazione degli artt. 2697, 1414 e 2724, n. 1, c.c.
§ 6.2. Si tratta di doglianze infondate.
È vero che , e, ora, la sua avente causa, in quanto terzo Parte_2
rispetto al contratto di vendita intercorso tra e CP_10 [...]
, non incontrava limiti alla prova della simulazione, che dunque Pt_1
avrebbe potuto fornire sia per presunzioni sia per testimoni.
Ma, ad avviso di questa Corte, da un canto non risultano dedotte presunzioni gravi, precise e concordanti, e, dall'altro, la prova testimoniale non ammessa in primo grado non può più essere riproposta in questa sede.
§ 6.2.1. Quanto alle presunzioni, il ragionamento sviluppato dalla è, Pt_2
in buona sostanza, fondato sulla circostanza della partecipazione anche di alla scrittura privata con cui la , rappresentata CP_10 Pt_1
proprio dal procuratore, , alienò gli immobili alla Parte_2
: secondo l'appellante, quella presenza, con la Controparte_6
qualificazione di proprietario dell'appezzamento di terreno e degli immobili sullo stesso costruiti, a fronte della qualificazione della Pt_1
quale mera promissaria e detentrice, costituivano elementi univoci per ritenere simulato il precedente atto di vendita tra il e la . CP_10 Pt_1
§ 6.2.2. In realtà, tale ragionamento parte da un presupposto almeno in parte non veritiero: ed infatti, è vero che nella premessa della scrittura privata di vendita del 24/11/1997, la viene definita promissaria e Pt_1
detentrice del terreno su cui vennero edificati gli immobili, ma ciò con riferimento alle date in cui tale edificazione sarebbe avvenuta, vale a dire
13 dopo il 31 dicembre 1992 e prima del 31 dicembre 1993; ma nello stesso atto si dà, subito dopo, conto del fatto che la stessa si era resa Pt_1
acquirente di quel terreno con atto per notar del 22 marzo 1994. CP_4
Dunque, per quanto anomalo possa risultare l'intervento anche del nella scrittura privata di vendita in favore della CP_10 CP_6
del 1997, è evidente che la è intervenuta in quell'atto,
[...] Pt_1
per il tramite del suo procuratore, in qualità di proprietaria, e non certo di promissaria o mera detentrice;
e l'intervento del era motivato CP_10
solo “per tutto quanto possa competergli”, qualunque cosa le parti abbiano inteso con tale non chiarissima espressione. Dunque, non sussistono elementi presuntivi, aventi la valenza di gravità, precisione e concordanza di cui all'art. 2728 c.c., da cui poter trarre la prova del carattere simulato della originaria vendita dal alla . CP_10 Pt_1
§ 6.2.3. Quanto invece alle prove orali, per interrogatorio e testi, non ammesse dal primo giudice, è sufficiente osservare che le stesse non vennero reiterate dalla in occasione della precisazione delle Pt_2
conclusioni in primo grado (cfr. verbale del 14.6.2019). A tale riguardo, è
opportuno ricordare il costante insegnamento giurisprudenziale, secondo cui nel caso in cui il giudice di primo grado non accolga alcune richieste
istruttorie, la parte che le ha formulate ha l'onere di reiterarle al momento
della precisazione delle conclusioni, in modo specifico, senza limitarsi al richiamo
generico dei precedenti atti difensivi, poiché, diversamente, devono ritenersi
abbandonate e non più riproponibili in sede di impugnazione (così Cass., sez. 2,
Ordinanza n. 12791 13/05/2025).
14 Dunque, l'appello proposto da , in quanto finalizzato ad CP_1
ottenere l'accertamento del carattere simulato della vendita in favore della va respinto;
e da ciò discende anche l'infondatezza della Pt_1
conseguenza espressamente invocata dall'appellante, dell'esclusione dell'obbligo di rendiconto e di versamento alla preponente del prezzo di vendita degli immobili alla . Controparte_6
§ 7. Anche l'appello proposto da è, ad avviso del Parte_1
Collegio, infondato.
§ 7.1. Con i primi due motivi di gravame, la contesta la decisione Pt_1
del primo giudice nella parte in cui ha ritenuto la validità della procura per notaio e della scrittura privata di vendita, autenticata nelle CP_4
firme dal notaio . Quanto al primo atto, l'appellante critica la CP_5
decisione del tribunale nella parte in cui non ha accolto le censure mosse,
per violazione degli artt. 1418, 1325 e 1345 c.c., alla procura speciale notarile del 10/12/1996: a suo dire, quell'atto doveva essere dichiarato nullo, stante la natura dichiaratamente abusiva degli immobili oggetto della stessa. Precisa al riguardo che il permesso a costruire in sanatoria rilasciato con prot. n° 29026 del 12/12/2006 relativamente a detti immobili era poi stato annullato con provvedimento del 5/7/2013 dal Comune di
Melito di Napoli, risultando così definitivamente accertato che i suddetti immobili non potevano e non avrebbero potuto essere oggetto di trasferimento in virtù di nullità assoluta.
Quanto all'atto autenticato nelle firme dal notaio , ugualmente la CP_5
ne lamenta la nullità per violazione di norme imperative, ex art. Pt_1
15 sia in ragione della attestata presenza alla stipula di CP_10
privo di qualsivoglia legittimazione. Ulteriore elemento di invalidità di tale atto era, poi, a suo parere, costituito dalla ricezione ed accettazione da parte del notaio della falsa dichiarazione con cui e CP_10
avevano affermato che gli immobili erano stati costruiti Parte_2
tra il 1991-92 da essa , qualificandola, con riferimento a Parte_1
detto periodo, come detentrice e promissaria del fondo, benché tale dichiarazione, unicamente finalizzata all'ottenimento della sanatoria ai sensi della l. 724/94, si ponesse in evidente contrasto con il contenuto dell'atto di compravendita redatto dal notaio nel 1994, in seno al CP_4
quale aveva dichiarato, all'opposto, che sul fondo non CP_10
esistevano costruzioni.
A sostegno, poi, di tali deduzioni, l'appellante propone querela di falso avverso l'atto del notaio in ordine alla dichiarazione resa da CP_5
relativa alla asserita realizzazione da parte di essa CP_10
appellante degli immobili oggetto di compravendita in periodo antecedente al marzo del 1994, in qualità di promissaria e detentrice del fondo. Afferma di non aver mai rivestito tale qualifica, mancandone il presupposto giuridico, vale a dire la stipula di un preliminare di vendita,
ed a fortiori, avendo conseguito il possesso materiale del fondo,
contestualmente a quello legale, solo a seguito della stipula dell'atto di compravendita del 22/03/1994. Propone, altresì, querela di falso avverso le sottoscrizioni apposte in calce alle istanze di condono, esclusa quella del 24/01/1995, allegate all'atto del Notaio . CP_5
16 § 7.2. Ebbene, quanto alla validità della procura rilasciata dalla Pt_1
in favore di , l'appello risulta del tutto inammissibile, dal Parte_2
momento che non si misura con la motivazione – peraltro, del tutto convincente – del primo giudice, che ha rilevato come i requisiti di validità degli atti traslativi sotto il profilo urbanistico ed edilizio non riguardano anche una mera procura che, in quanto atto unilaterale di conferimento di poteri di rappresentanza, non ha un contenuto traslativo e non implica il trasferimento, la costituzione o lo scioglimento della comunione di diritti reali relativi ad edifici o loro parti.
§ 7.3. Neppure sussiste l'ipotizzata nullità della vendita degli immobili intercorsa tra il , quale procuratore della , e la Pt_2 Pt_1 CP_6
. Va, preliminarmente, posto nella giusta evidenza la circostanza
[...]
che tale vendita non avvenne per atto pubblico, ma per scrittura privata autenticata nelle firme, per quanto più oltre si osserverà a proposito della querela di falso. In quell'atto, la parte alienante dichiarava l'avvenuta realizzazione, senza le necessarie autorizzazioni e concessioni, di un immobile, per il quale erano state, tuttavia, presentate sette domande di sanatoria, allegate alla dichiarazione e corredate dalle relative oblazioni e dal versamento degli oneri di concessione, secondo quanto previsto dall'art. 39 l. 724/1994. Dunque, l'atto era formalmente valido, come confermato dall'avvenuto rilascio del permesso a costruire in sanatoria n.
29026 del 12/12/2006, rispetto al quale appare irrilevante – in quanto non inficiante la regolarità formale dell'atto – il successivo atto di annullamento del 5/07/2013.
17 § 7.4. È, poi, del tutto inammissibile la querela di falso proposta dalla
, e volta ad ottenere la declaratoria di falsità dell'atto per notar Pt_1
nella parte in cui contiene la dichiarazione relativa all'epoca di CP_5
realizzazione degli immobili (in epoca antecedente al marzo 1994) e relativamente alla sottoscrizione, da parte della , di sei delle sette Pt_1
istanze di condono.
Occorre considerare, infatti, che la proposizione di una querela di falso mira “ad accertare la falsità materiale di un atto pubblico o di
una scrittura privata autenticata o riconosciuta, ovvero la divergenza, in un atto
pubblico, fra la dichiarazione e gli altri fatti che il pubblico ufficiale attesta essere
avvenuti in sua presenza o essere stati da lui compiuti e quanto effettivamente
avvenuto, al fine di paralizzarne l'efficacia probatoria” (cfr. in tal senso, ad esempio, Cass. Sez. 1, Sentenza n. 13190 del 05/06/2006). Nel caso di specie, però, la non contesta che quelle dichiarazioni siano state Pt_1
effettivamente rese innanzi al notaio, ma ne contesta la veridicità, che non può, tuttavia, essere riferita al pubblico ufficiale, il che rende inammissibile lo strumento adottato.
Sotto altro aspetto, poi, l'inammissibilità discende anche dal fatto che alla palesata intenzione di proporre la querela non si è accompagnata l'indicazione degli elementi e delle prove della supposta falsità, requisito richiesto, a pena di nullità, dal secondo comma dell'art. 221 c.p.c.
§ 8. È invece fondato e merita accoglimento l'appello incidentale spiegato dal notaio che ha impugnato la sentenza nella parte in cui il CP_4
giudicante ha disposto la compensazione delle spese nei rapporti tra lui e
. A tale riguardo, lamenta l'erroneità della ritenuta Parte_1
18 soccombenza reciproca, che il giudicante ha ritenuto di individuare, per la parte riferibile ad esso appellante incidentale, nel rigetto della domanda di risarcimento ex art. 96 c.p.c., malgrado il carattere solo accessorio, e non riconvenzionale, di tale domanda.
§ 8.1. In effetti, è ormai consolidato nella giurisprudenza di legittimità
l'orientamento secondo cui la domanda di risarcimento dei danni proposta ai sensi dell'art. 96 c.p.c. ha natura meramente accessoria,
ponendosi al di fuori del “thema decidendum”, che risulta essere invece delineato in virtù dell'oggetto della domanda principale.
Da tale premessa, scaturisce la logica conseguenza per cui “il rigetto …
della domanda, meramente accessoria, di cui all'art. 96 c.p.c., a fronte
dell'integrale accoglimento di quella di merito proposta dalla stessa parte … non
configura un'ipotesi di parziale e reciproca soccombenza … sicché non può
giustificare la compensazione delle spese di lite ai sensi dell'art. 92 c.p.c.” (cfr.
Cass. Sez. 2 - , Ordinanza n. 18036 del 06/06/2022).
§ 8.2. La sentenza va, pertanto, riformata in punto di liquidazione delle spese, stante la esclusiva soccombenza della;
e per l'effetto, in Pt_1
accoglimento dell'appello incidentale proposto dal notaio CP_4
deve disporsi la condanna di al pagamento delle spese di Parte_1
lite sostenute da quest'ultimo per il primo grado di giudizio, liquidate in dispositivo tenuto conto del valore della causa e delle attività difensive svolte, facendo applicazione del d.m. 55/2014 in relazione ai parametri medi per tutte le fasi di giudizio, salvo quelli minimi per la fase istruttoria.
19 § 9. Le spese del presente grado seguono la soccombenza di
[...]
nei confronti di e , Pt_1 CP_4 CP_5 Controparte_6
e la soccombenza di e nei confronti di CP_1 CP_8
. La liquidazione viene fatta in dispositivo, tenuto conto Parte_1
del valore della causa e delle attività difensive svolte, facendo applicazione del d.m. 55/2014 in relazione ai parametri medi per tutte le fasi di giudizio, salvo quelli minimi per la fase istruttoria.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Napoli, terza sezione civile, definitivamente pronunciando sugli appelli riuniti proposti avverso la sentenza del tribunale di Napoli n. 1745/2020, pubblicata il 18/02/2020, così provvede:
-a) rigetta l'appello proposto da;
Parte_1
-b) rigetta l'appello proposto da;
CP_1
-c) in accoglimento dell'appello incidentale proposto da CP_4
condanna al pagamento in favore di delle Parte_1 CP_4
spese relative al primo grado di giudizio, liquidate in € 17.252,00 per compensi ed € 2.587,80 per rimborso spese generali, oltre IVA e CPA
come per legge;
-d) condanna al pagamento delle spese del presente Parte_1
grado di giudizio in favore di e della CP_4 CP_5 [...]
liquidate, per ciascuna parte, in € 17.179,00 per compensi Controparte_7
ed € 2.576,85 per rimborso spese generali, oltre IVA e CPA come per legge;
-e) condanna e , in solido tra loro, al CP_1 CP_8
pagamento delle spese di lite del presente grado di giudizio in favore di
20 , liquidate in complessivi € 17.179,00 per compensi ed € Parte_1
2.576,85 per rimborso spese generali, oltre IVA e CPA come per legge, con attribuzione agli avv.ti Rita Di Marino e Giacomo Migliaccio, che se ne sono dichiarati anticipatari.
Così deciso nella camera di consiglio della terza sezione civile, il
5.11.2025.
Il Presidente Est.
IU LD
21 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
1418 c.c., e ciò sia per la natura dichiaratamente abusiva degli immobili,