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Sentenza 5 febbraio 2025
Sentenza 5 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 05/02/2025, n. 316 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 316 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2025 |
Testo completo
T R I B U N A L E D I M E S S I N A
S E Z I O N E L A V O R O
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Aurora La Face, in esito all'udienza del 4 febbraio 2025, a trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c., ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento iscritto al n. 1327/2016 R.G. vertente
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. Simona Biancuzzo, giusta Parte_1
procura in atti;
RICORRENTE
CONTRO
, in persona del Direttore generale pro tempore, non Controparte_1
costituito in giudizio
CONVENUTA CONTUMACE
OGGETTO: crediti da lavoro
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 16.03.2016 esponeva di essere stato, Parte_1 dal 10.01.1974 al 30.09.2011, dipendente dell' . Controparte_1
Riferiva di avere percepito mensilmente, tra i vari emolumenti, il cosiddetto “premio di risultato” o “premio corse” pari a € 155,00 e che in data 15.02.2010 il Direttore generale della convenuta aveva disposto la disdetta unilaterale del suddetto emolumento economico.
Osservava che l' successivamente aveva ripristinato l'accordo e ripristinato il CP_1
premio a tutti i dipendenti, disponendo la reintegrazione dal mese di luglio 2010 in poi, nonché la corresponsione delle spettanze arretrate entro il 31.12.2010, termine poi prorogato al 31.03.2011.
1 Esponeva che l' non aveva provveduto al pagamento del premio per le mensilità CP_1
di aprile, maggio e giugno 2010 e che, inoltre, non gli aveva retribuito una giornata lavorativa, quella del 16.09.2011, data in cui vi era stata un'astensione dal lavoro di quasi tutto il personale ATM alla quale egli non aveva aderito.
Riferiva di avere regolarmente messo in mora l'ATM che era però rimasta inadempiente.
Tanto premesso, chiedeva di ritenere e dichiarare che l' è tenuta a corrispondere CP_1
a titolo di indennità di presenza la somma di € 411,06 per i premi dovuti di € 137,02 per le mensilità di aprile, maggio e giugno 2010, oltre rivalutazione monetaria e interessi Contr legali fino al soddisfo;
ritenere e dichiarare che l' è tenuta a corrispondergli la giornata lavorativa del 16.09.2011, pari a € 59,51, nonché la relativa quota di indennità di presenza pari a € 5,06, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali fino al soddisfo;
conseguentemente, condannare l'ATM alla corresponsione della somma indicata o di quella da determinare in corso di causa;
2. L , benché regolarmente citata, non si costituiva in giudizio, Controparte_1
sicché ne va dichiarata la contumacia.
3. La causa veniva istruita mediante consulenza tecnica contabile e prova per testi.
3. L'udienza del 4 febbraio 2025 veniva sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127- ter e, in esito al loro deposito, la causa veniva decisa.
4. Nel rito del lavoro la contumacia del datore di lavoro assume una rilevanza non secondaria: infatti, secondo i principi generali in tema di ripartizione degli oneri probatori
(art. 2697 c.c.), spetta al lavoratore, il quale agisca in giudizio chiedendo il pagamento di differenze retributive, provare i fatti costitutivi dei diritti dei quali chiede riconoscimento, primo tra tutti la natura subordinata del rapporto di collaborazione posto a fondamento delle pretese azionate, che dei diritti retributivi del lavoratore costituisce indefettibile presupposto logico-giuridico. Il predetto onere probatorio è destinato, tuttavia, a diversamente articolarsi in relazione al concreto atteggiamento difensivo assunto dalla parte nei cui confronti è proposta domanda, sino ad affievolirsi del tutto in relazione ai fatti non contestati, nel senso cioè che possono ritenersi pacifici e, come tali, non bisognevoli di specifica dimostrazione non solo i fatti oggetto di esplicita ammissione da parte del convenuto ma anche fatti e circostanze in ordine ai quali egli, in violazione del generale disposto di cui all'art. 416 comma 3 c.p.c., nessuno specifico rilievo di segno contrario abbia formulato, fatta salva ovviamente l'ipotesi di una logica incompatibilità tra la linea difensiva adottata in generale ed il fatto non oggetto di puntuale contestazione.
La controversia ha natura documentale, risultando per tabulas che l' con CP_1
deliberazione commissariale n. 45 del 16.07.2010 aveva ripristinato il premio di risultato
2 dal mese di luglio 2010 con la corresponsione degli arretrati entro il 31.10.2010, termine poi prorogato da successiva delibera al 31.03.2011.
Dalla documentazione allegata in atti e dalle buste paga depositata non risulta che al
, entrato in quiescenza il 30.09.2011, siano stati corrisposti gli arretrati per le Parte_1
mensilità di aprile, maggio e giugno 2010.
5. Anche la domanda relativa alla mancata retribuzione della giornata lavorativa del
16.09.2011 deve essere accolta, essendo stato provato in corso di giudizio che il ricorrente, diversamente dagli altri dipendenti dell'Azienda, non ha aderito allo sciopero.
Il teste , all'udienza del 06.07.2023, ha affermato: “sono a conoscenza Testimone_1
Cont della circostanza in quanto nel periodo indicato in circostanza ero dipendente della di dal 1983 sino al 01.03.2017 data di pensionamento con la qualifica di CP_1 coordinatore all'esercizio, con responsabilità di gestione dei servizi relativi agli autisti, verificatori, controllori, ausiliari del traffico, capilinea, e ricordo che il Sig. Parte_1
in data 16.09.2011, che era in servizio come capolinea presso il terminal del
[...]
tram zona Annunziata, mi telefonò avvisandomi che non avrebbe aderito allo sciopero di
24 ore che era stato indetto per quel giorno, in quanto essendo l'ultimo giorno lavorativo, prima della pensione, voleva svolgere regolarmente il suo turno di lavoro, ed io gli diedi l'incarico di informare l'utenza per la mancanza dei servizi dovuti allo sciopero, preciso che di questa situazione ricordo di aver informato il Direttore Generale
Ing. e, cioè che il sig. mi aveva informato che non aderiva allo CP_3 Parte_1
sciopero, e che io avevo dato disposizioni ,al Sig. che si trovava in servizio al Parte_1
Terminal Annunziata di informare l'utenza sui disagi a causa dello sciopero, nulla posso dire sulla avvenuta comunicazione del 17.07 e 25.07.2017 in quanto non era di mia competenza”.
L ha pertanto indebitamente operato una trattenuta stipendiale sulla busta paga CP_1 di ottobre 2011 relativa ad un'assenza lavorativa per sciopero cui il non aveva Parte_1
aderito.
L va, pertanto, condannata al pagamento dei premi di risultato non corrisposti e CP_1
alla corresponsione della retribuzione per la giornata lavorativa del 16.09.2011.
6. In ordine al quantum debeatur, la liquidazione delle somme dovute al ricorrente va fatta sulla base della relazione di consulenza tecnica contabile depositata dall'incaricato c.t.u. . Persona_1
Le conclusioni di cui alla relazione in atti (che si richiama per relationem, costituendo parte integrante della presente motivazione) appaiono del tutto condivisibili, risultando,
3 peraltro, immuni da vizi logico giuridici e supportati da congrua ed esaustiva motivazione.
Il Ctu ha pertanto concluso che al ricorrente spettano € 524,51, di cui € 465,00 a titolo di arretrati sui premi di risultato ed €59,51 a titolo di retribuzione indebitamente trattenuta.
7. In conclusione, in accoglimento del ricorso l' va condannata Controparte_1
a corrispondere a parte ricorrente € 524,51 a titolo di differenze retributive.
8. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo ex D.M. 55/2014,
D.M. 37/2018 e D.M. 147/20220 tenuto conto della natura e del valore della controversia.
Di esse va disposta la distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore anticipatario avv. Simona Biancuzzo, che ha reso la prescritta dichiarazione.
Gli esborsi relativi alla c.t.u., liquidati come da separato decreto, si pongono definitivamente a carico di parte resistente.
P.Q.M.
Definitivamente pronunziando sulle domande proposte da in data Parte_1
16.03.2016 nei confronti di in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, così provvede:
- dichiara la contumacia di;
Controparte_1
- in accoglimento del ricorso, condanna ATM alla corresponsione in favore di della somma di € 524,51 a titolo di differenze retributive, oltre Parte_1
interessi e rivalutazione dal dovuto al soddisfo;
Contr
- condanna alla rifusione delle spese di lite in favore del ricorrente, che liquida in complessivi € 641,00 per compensi professionali, oltre i.v.a., c.p.a e rimborso spese generali, che distrae ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore anticipatario avv. Simona Biancuzzo;
- pone definitivamente a carico di gli esborsi relativi alla Controparte_1
c.t.u., liquidati come da separato decreto.
Manda alla cancelleria per quanto di Sua competenza.
Messina, 5 febbraio 2025
Il Giudice del lavoro
Aurora La Face
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